Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

P.d.L. N. 780 - 18 Maggio 2006

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    CAMERA DEI DEPUTATI N. 780
    — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI DIVIRGILIO,CIROALFANO,BAIAMONTE,BENEDETTIVALENTINI,BER-TOLINI, CAMPA, CARLUCCI, COLUCCI, GIULIO CONTI, D’AGRO` , FASO-LINO, FERRIGNO, FORLANI, GIOVANARDI, GIRO, LENNA, LISI, LUC-CHESE,MANCUSO,MAZZARACCHIO,MAZZOCCHI,MELE,MIGLIORI,MI-NARDO,PELINO,PEZZELLA,ROMAGNOLI,TUCCI,VOLONTE`,ZANETTA

    Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero Presentata il 18 maggio 2006


    ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia, come
    nella gran parte dei Paesi industrializzati,
    le malattie cardiovascolari rappresentano
    la prima causa di morte. Ogni anno
    muoiono in Italia di morte improvvisa
    circa 60.000 persone: e` un dato che ci deve
    fare riflettere sull’importanza di riuscire
    ad attuare una strategia di prevenzione
    attiva in grado di incidere su queste imponenti
    cifre.
    Infatti, a dispetto degli enormi sforzi
    profusi negli ultimi decenni per migliorare
    il tasso di sopravvivenza, l’arresto cardiaco
    extraospedaliero continua a essere una
    delle principali cause di morte in tutto il
    mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati.
    Dopo un arresto cardiaco il tempo e`
    cruciale: ogni minuto di ritardo nel somministrare
    la scarica elettrica riduce del
    5-10 per cento le possibilita` di far riprendere
    al cuore la sua attivita`.
    Un miglioramento nel tasso di sopravvivenza
    si ottiene quando i testimoni del
    malore sono in grado di riconoscerne la
    gravita` , dare subito l’allarme e indicare
    correttamente i dati sulle condizioni del
    paziente che vengono richiesti dalla centrale
    operativa. Il passo successivo e` l’esecuzione,
    da parte dei testimoni, di manovre
    di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell’arrivo
    dei soccorsi; il terzo anello della catena
    della sopravvivenza dell’infartuato, quello
    piu` critico, e` la defibrillazione precoce,
    poiche´ l’arresto del cuore determina,
    molto spesso, una condizione di fibrillazione
    ventricolare. L’ultimo anello e` il
    veloce trasporto in un centro specialistico
    di rianimazione.
    L’unico intervento terapeutico risolutore
    e` rappresentato dalla defibrillazione
    elettrica la quale, peraltro, deve essere
    attuata con grande tempestivita` dal momento
    della perdita di conoscenza, pena la
    morte, il coma irreversibile o il permanere
    di gravissimi danni neurologici. In tale
    senso i defibrillatori semiautomatici sono
    uno strumento tecnologicamente avanzato
    adeguato alle necessita` di primo intervento
    e in grado di salvare vite umane che
    rischiano di essere stroncate in caso di
    arresto cardiocircolatorio; ma una condizione
    essenziale per l’efficacia del loro
    impiego e` la velocita` con la quale vengono
    utilizzati (buone possibilita` di sopravvivenza
    si hanno se si interviene entro dieci
    minuti dall’evento).
    Le squadre attrezzate mobili del servizio
    « 118 », in molti casi, soprattutto a
    causa delle caratteristiche del territorio,
    non riescono a svolgere un tempestivo
    intervento e per questo il decesso di gran
    parte dei pazienti colpiti da arresto cardiaco
    (90-95 per cento) avviene prima di
    poter attuare un qualsiasi soccorso.
    La legge 3 aprile 2001, n. 120, recante
    utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in
    ambiente extraospedaliero, puo` rappresentare
    un elemento utile per superare gli
    ostacoli legati all’erogazione della defibrillazione.
    Essa, infatti, consente anche a
    personale non medico di utilizzare sul
    territorio questi strumenti che riconoscono
    autonomamente l’aritmia responsabile
    dell’arresto cardiaco e possono erogare
    l’adeguata scarica elettrica. Il riconoscimento
    automatico dell’aritmia ha rappresentato
    l’elemento di svolta per togliere
    la responsabilita` medico-legale agli operatori
    non medici e per permettere quindi
    l’affidamento di tali strumenti a questi
    ultimi.
    Leggi analoghe sono patrimonio di numerosi
    Stati europei e nordamericani nei
    quali, a seguito della loro introduzione, si
    e` assistito a un notevole incremento della
    sopravvivenza all’arresto cardiaco, fino al
    35-40 per cento dei casi.
    Rimane il problema organizzativo ed
    economico dei luoghi in cui installare i
    defibrillatori automatici esterni (DAE) e
    dell’individuazione dei soggetti cui affidarne
    l’utilizzo per una ottimale efficacia
    dell’intervento.
    Attualmente vi e` la tendenza generalizzata
    a dotare di DAE tutti i mezzi
    mobili di soccorso sanitario e i mezzi di
    polizia (che spesso sono i primi a giungere
    sul luogo dell’evento) e a installarne alcuni
    in postazioni fisse ben selezionate, sulla
    base dello studio di apposite commissioni
    di esperti, che valutano l’incidenza dell’arresto
    cardiaco in particolari luoghi, soprattutto
    ad alta densita` di popolazione
    (aeroporti, stazioni, ipermercati, grandi uffici
    pubblici, case di detenzione), lasciando
    all’iniziativa dei singoli l’installazione di
    tali strumenti in ambienti nei quali e` nota
    la bassissima incidenza dell’evento letale
    (ristoranti, piccoli uffici, alberghi).
    Tale scelta e` stata, dappertutto, dettata
    dal fatto che l’acquisto e la manutenzione
    degli strumenti e l’addestramento e il
    periodico riaddestramento del personale
    addetto hanno dei costi non irrilevanti.
    La presente proposta di legge intende
    assicurare, attraverso integrazioni alla
    normativa vigente, i criteri basilari per
    una corretta diffusione dell’utilizzo dei
    DAE in alcune strutture fisse e mobili
    individuate in maniera precisa dalla legge.

    PROPOSTA DI LEGGE
    __
    ART. 1.
    1. All’articolo 1 della legge 3 aprile
    2001, n. 120, e successive modificazioni, e`
    aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « 2-ter. A decorrere dal 1° gennaio
    2007, nelle seguenti strutture fisse e mobili
    e` fatto obbligo di detenere un defibrillatore
    semiautomatico extraospedaliero e di
    dotarsi del personale addestrato a usarlo e
    adeguatamente formato:
    a) aeroporti internazionali;
    b) stazioni ferroviarie;
    c) treni;
    d) autostazioni dei pullman per il
    servizio pubblico;
    e) porti;
    f) navi;
    g) case di detenzione;
    h) stadi;
    i) teatri;
    l) cinema;
    m) scuole;
    n) centri commerciali e supermercati;
    o) industrie con piu` di cento dipendenti;
    p) strutture sedi di grandi avvenimenti
    socio-culturali con affluenza di almeno
    cinquecento partecipanti, durante lo
    svolgimento dell’evento;
    q) parchi di divertimento con superficie
    maggiore o uguale a 1.000 metri
    quadrati;
    r) strutture nelle quali si pratica
    attivita` sportiva agonistica e non agonistica,
    anche a livello dilettantistico;
    s) mezzi adibiti al soccorso, anche in
    mare, della Polizia di Stato, dell’Arma dei
    carabinieri, della polizia municipale, del
    Corpo della guardia di finanza, del Corpo
    dei vigili del fuoco, del Corpo forestale
    dello Stato, del Dipartimento della protezione
    civile, del Corpo capitanerie di
    porto, nonche´ mezzi aerei adibiti al soccorso
    e al trasporto degli infermi ».
    ART. 2.
    1. Le spese per l’acquisto di defibrillatori
    semiautomatici extraospedalieri da
    parte dei privati sono detraibili dall’imposta
    sul reddito delle persone fisiche e
    dall’imposta sul reddito delle societa`.
    ART. 3.
    1. All’onere derivante dall’attuazione
    della presente legge, valutato in 2 milioni
    di euro annui a decorrere dall’anno 2007,
    si provvede, per gli anni 2007 e 2008,
    mediante corrispondente riduzione delle
    proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
    iscritto, ai fini del bilancio triennale
    2006-2008, nell’ambito dell’unita` previsionale
    di base di parte corrente « Fondo
    speciale » dello stato di previsione del
    Ministero dell’economia e delle finanze
    per l’anno 2006, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al
    Ministero della salute.
    2. Il Ministro dell’economia e delle
    finanze provvede al monitoraggio degli
    oneri derivanti dall’attuazione della presente
    legge anche ai fini dell’applicazione
    dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
    agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
    3. Il Ministro dell’economia e delle
    finanze e` autorizzato ad apportare, con
    propri decreti, le occorrenti variazioni di
    bilancio.

    http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/st...5PDL0003430.pdf
     
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    APPROVATE NORME SU USO DEFIBRILLATORI

    Nella seduta antimeridiana l'Assemblea ha approvato le nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero(C780 e abb.). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. (19 aprile 2007)

    http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/sc...wai.asp?pdl=780
     
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