Istituzione del profilo professionale di infermiere coadiutore

DL N.467 - 19 Maggio 2006

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    ———– XV LEGISLATURA ———–

    N. 467




    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa del senatore TOFANI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

    ———–

    Istituzione del profilo professionale di infermiere coadiutore

    ———–

    Onorevoli Senatori. – La figura dell’infermiere generico, appositamente preparato dal Servizio sanitario con brevi corsi regionali e con il rilascio di un attestato abilitante a svolgere mansioni di assistenza sanitaria di base, è stata istituita per la prima volta negli anni cinquanta.

    Per oltre trent’anni, gli infermieri hanno svolto attività negli ospedali e sul territorio acquisendo esperienza e competenza.
    Le prime scuole regionali appositamente istituite per dare spazio a tale figura, hanno dato avvio all’organizzazione di corsi triennali finalizzati alla formazione degli infermieri professionali diplomati.
    Nel corso degli anni, la figura dell’infermiere generico è stata sostituita da questi ultimi tanto da risultare, oggi, figura ad esaurimento e da essere surclassata anche dalla figura dell’autista di ambulanza, al quale viene imposto l’obbligo di formazione continua per l’emergenza (rianimazione cardiopolmonare di base e primo occorso), nonché da personale volontario.
    La linea seguita dal Governo ha comportato un livellamento verso il basso della figura dell’infermiere professionale considerato che, ancora oggi, oltre ai propri compiti istituzionali previsti, esso svolge anche i compiti demandati agli infermieri generici (assistenza di base).
    Considerate la carenza di personale infermieristico e la professionalità acquisita dall’infermiere generico, con il presente disegno di legge s’intende proporre l’istituzione di una nuova figura professionale, quella di infermiere coadiutore, da collocare in una posizione intermedia tra la figura dell’operatore socio-sanitario e quella dell’infermiere professionale, tesa a risolvere, sia pure in parte, il problema della carenza di personale infermieristico.


    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la figura dell’infermiere generico è sostituita dalla figura dell’«infermiere coadiutore» nell’ambito delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 2 febbraio 1999, n. 42.

    2. La figura dell’infermiere coadiutore è da intendersi come figura intermedia tra l’operatore socio-sanitario e l’infermiere professionale.

    Art. 2.

    1. L’infermiere coadiutore è posto sotto la direzione dell’infermiere professionale svolge attività infermieristica, ha una propria formazione e partecipa a corsi di educazione continua in medicina (ECM) con le stesse prerogative dell’infermiere professionale, del caposala e del tecnico sanitario.

    Art. 3.

    1. L’infermiere coadiutore è subordinato all’infermiere professionale in tutte le sue attività, su indicazione dello stesso. Previa prescrizione medica, può provvedere direttamente all’attività di:

    a) assistenza infermieristica di primo livello;

    b) intervento terapeutico o di pronto soccorso di primo livello;
    c) trattamenti igienico-sanitari del paziente;
    d) collaborazione nell’educazione sanitaria, epidemiologica e della prevenzione.

    2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, dal punto di vista deontologico, l’infermiere coadiutore è equiparato all’infermiere professionale.

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...eg=15&id=209012
     
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