istituzione del profilo professionale dell’infermiere diplomato

DL N.81 28 Aprile 2006

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XV LEGISLATURA ———–

    N. 81




    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa del senatore MALABARBA

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

    ———–

    Riordino del ruolo infermieristico e istituzione del profilo professionale dell’infermiere diplomato

    ———–

    Onorevoli Senatori. – Il Servizio sanitario nazionale (SSN) viene così definito dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
    «Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini».
    Tale definizione non è stata modificata, nonostante i numerosi cambiamenti legislativi intervenuti successivamente.

    Il SSN ha impiegato diversi anni per essere realizzato; in molte zone del Paese lo è stato, anzi, solo parzialmente. La sua attuazione, nonostante le notevoli disparità e disuguaglianze, aveva portato lo stato di salute della popolazione italiana a un livello considerato «estremamente buono» dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e riconosciuto tale da buona parte della letteratura scientifica internazionale, anche se il livello di finanziamento ad esso riservato è stato relativamente limitato. È altresì da più parti riconosciuto che il SSN è il migliore sistema, in assoluto, quanto ad efficacia sugli effetti della salute pubblica.
    Qualsiasi azione legislativa per migliorare la salute della popolazione non può che partire dalla difesa del SSN come servizio pubblico, oggi seriamente messo in discussione da politiche sanitarie di tipo privatistico.
    Dalla sua approvazione, il sistema è stato in realtà sottoposto ad una serie di modifiche che ne hanno indebolito e snaturato la portata, fino ad arrivare a registrare un visibile peggioramento delle condizioni di salute della popolazione, in particolare delle fasce più deboli e di quella dei territori più disagiati.
    L’aziendalizzazione degli ospedali e delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), il loro ridimensionamento ed anche la modifica del Titolo V della Costituzione non hanno certo aiutato ad invertire la tendenza, ma, al contrario, c’è il rischio concreto che i sistemi sanitari regionali, andranno ad accentuare le disparità delle prestazioni ai cittadini.
    Tra le grandi disfunzioni del nostro sistema sanitario, quella infermieristica è certamente fra le più evidenti: da anni la mancanza cronica di infermieri ha prodotto una situazione insostenibile sia per il personale infermieristico, provato da un aumento delle mansioni, svilito nella professionalità e dalla mancanza di riconoscimento, anche economico della stessa, sia per gli effetti negativi sull’utenza, fortemente penalizzata dalla mancanza di personale negli ospedali e nelle strutture territoriali. A questo proposito è peculiare la situazione italiana, dove tra infermieri e medici vi è un rapporto 1 a 1, quando secondo l’OMS e secondo quanto accade in altri Paesi europei, il rapporto è di 4 a 1.
    Prima del recepimento delle direttive comunitarie, emanate al fine di armonizzare la formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie per facilitare la libera circolazione nei Paesi dell’Unione, erano tre le figure professionali infermieristiche: gli infermieri professionali, gli infermieri generici e gli ausiliari.
    Le scuole per infermieri erano molto diffuse, ogni ospedale importante era dotato di scuole che formavano infermieri professionali. In non pochi casi, oltre all’insegnamento teorico e pratico, erano state avviate esperienze avanzate e innovative, come quella delle cure domiciliari che avevano creato un proficuo rapporto tra territorio ed ente ospedaliero.
    Le norme di recepimento delle direttive propongono di elevare la qualificazione professionale degli infermieri con l’introduzione del diploma universitario, che assicuri un’adeguata preparazione e una valorizzazione della professione.
    Gli infermieri generici, quelli psichiatrici e le puericultrici sono stati collocati con il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nell’arte ausiliaria, fino al contratto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che li pone come figure «ad esaurimento».
    L’esaurimento di queste figure non solo ha già comportato di fatto una riduzione delle prestazioni sanitarie assistenziali di cui, al contrario, esiste sempre più richiesta, ma disperde un patrimonio umano e professionale insostituibile.
    È vero che le nuove norme prevedono la possibilità di equiparazione all’infermiere professionale, previo svolgimento di un corso integrativo. Tale norma era però molto restrittiva e limitata nel tempo, tale da non permetterne l’utilizzo a tutti gli aventi diritto. Nella fattispecie, la legge 26 febbraio 1999, n. 42 (articolo 1, comma 2), stabilisce di nuovo una possibilità di equiparazione in base ad apposito decreto del Governo tuttora non emanato.
    Il presente disegno di legge prefigura un percorso formativo che valorizza tutte le risorse e le competenze infermieristiche, insostituibili per un efficace funzionamento delle strutture sanitarie.
    Si definisce una figura intermedia che assume la denominazione di «infermiere diplomato» ossia un infermiere a tutti gli effetti, con una formazione differente da quella dell’infermiere laureato, ma con un percorso formativo completo; il diploma viene rilasciato da un Istituto tecnico sanitario che sarà istituito dal Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute; si unificano le molteplici figure di operatori sanitari esistenti (OTA, ADEST, ASS, OSA) in un’unica figura: l’operatore socio sanitario (OSS).
    Queste, in sintesi, le proposte avanzate:

    1. gli infermieri con laurea breve restano con il loro sviluppo di carriera e la loro qualificazione e responsabilità, con maggiori possibilità di diventare dirigenti;

    2. ai quasi 35.000 infermieri generici e psichiatrici e alle puericultrici viene riconosciuta la loro esperienza e capacità professionale;
    3. viene istituita la figura dell’infermiere diplomato con un percorso formativo nuovo, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, attravarso un Istituto tecnico sanitario che rilascia un diploma che consente la possibilità di inserimento nel lavoro come infermiere diplomato o con altro tipo di specializzazione sanitaria. L’Istituto tecnico sanitario è strettamente connesso con le regioni per la frequenza di stage e tirocini degli studenti negli ospedali e nelle AUSL. I diplomati hanno diritto di accedere a tutti i corsi universitari, ma in particolare verso le lauree infermieristiche riabilitative e mediche. Allo stesso modo gli infermieri generici e psichiatrici e le puericultrici vengono equiparati all’infermiere diplomato secondo le modalità previste e possono accedere all’università tramite il conseguimento del titolo di scuola secondaria di secondo grado. Facilitazioni sono previste da parte dall’ente in cui lavorano;
    4. si stabilisce un’ulteriore unica figura, l’operatore socio sanitario, con una formazione definita e con un numero di ore uguali su tutto il territorio nazionale, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado a cui viene facilitata la frequenza all’Istituto tecnico sanitario;
    5. gli OSS e gli operatori socio sanitari specializzati (OSSS), attraverso un percorso graduale di un anno nel loro profilo per acquisire esperienza infermieristica, effettuano 1.500 ore di corso corrispondenti a due anni, per diventare infermieri diplomati, scegliendo la specializzazione in una delle aree individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739;
    6. nel ruolo di infermiere diplomato vengono inseriti gli infermieri extracomunitari con titolo di studio riconosciuto.

    Questo disegno di legge è stato elaborato e proposto dal Coordinamento Collegiato MIGEP Associazione delle professioni infermeristiche e tecniche (Movimento infermieri generici, puericultrici e psichiatrici, operatori socio sanitari, assistente domiciliare e dei servizi tutelari), in collaborazione con Medicina Democratica, Movimento di Lotta per la Salute e con le RDB (rappresentanze sindacali di base).


    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    (Princìpi ed obiettivi)

    1. La presente legge istituisce il profilo professionale dell’infermiere diplomato.

    2. La presente legge individua nell’area sanitaria tre profili professionali:

    a) operatore socio sanitario (OSS);

    b) infermiere diplomato;
    c) infermiere laureato.

    3. La formazione dell’infermiere diplomato avviene nell’ambito dell’istituto di cui all’articolo 2, comma 1.

    4. Gli infermieri generici e psichiatrici e le puericultrici sono equiparati alla figura dell’infermiere diplomato, a seguito di almeno cinque anni d’esperienza lavorativa effettuati presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, enti, cooperative e strutture private, case di cura, istituti pubblici e privati, profit e non profit e comuni.
    5. Confluiscono nel medesimo profilo professionale dell’infermiere diplomato anche gli infermieri extracomunitari con titolo di studio riconosciuto, come previsto dall’articolo 4, le crocerossine che ai sensi della legge 4 febbraio 1963, n. 95, sono abilitate all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico, gli infermieri generici delle carceri a seguito dell’esperienza maturata da non meno di cinque anni in strutture sanitarie o socio sanitarie, in istituti pubblici e privati, profit e non profit e nei comuni e gli infermieri militari.
    6. L’infermiere diplomato svolge tutte le funzioni infermieristiche di primo livello, è impiegato nell’assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, e collabora con le altre figure, ferme restando le specifiche competenze, di cui all’articolo 5 e all’allegato B.
    7. Gli infermieri psichiatrici con due anni di corso di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, e all’articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e successive modificazioni, sono equiparati all’infermiere diplomato, mantenendo le condizioni contrattuali di miglior favore.
    8. L’infermiere diplomato acquisisce il diritto a ricevere un aggiornamento professionale continuo con i relativi crediti formativi di educazione continua in medicina (ECM).
    9. Gli OSS e gli operatori socio sanitari specializzati (OSSS) con almeno un anno di lavoro maturato in questo profilo, hanno diritto alle facilitazioni di cui all’articolo 7 per poter frequentare l’istituto di cui all’articolo 9 ed accedere al diploma di infermiere diplomato.

    Art. 2.

    (Formazione dell’infermiere diplomato esterno)

    1. La formazione dell’infermiere diplomato, egualmente suddivisa in insegnamenti teorici e pratici, si svolge all’interno dell’Istituto tecnico sanitario di cui all’articolo 9.

    2. La durata dei corsi è di tre anni, con un numero di 2250 ore, di cui 700 di tirocinio, al termine dei quali si acquisisce il diploma di infermiere diplomato previo superamento di un esame finale.
    3. Il tirocinio è svolto nelle strutture sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce linee guida obbligatorie per tutto il territorio nazionale.
    4. Il percorso di studi di cui al presente articolo dà la possibilità di accedere all’università.
    5. Per accedere all’Istituto di cui al presente articolo è necessario aver frequentato il biennio di scuola secondaria di secondo grado con ammissione al terzo anno.

    Art. 3.

    (Formazione: inserimento degli infermieri generici e psichiatrici e delle puericultrici, delle crocerossine, degli infermieri generici delle carceri e degli infermieri militari nella figura dell’infermiere diplomato)

    1. Gli infermieri generici e psichiatrici che hanno rispettivamente frequentato uno e due anni di corso per il conseguimento della loro qualifica e che successivamente sono stati considerati «ad esaurimento», sono equiparati all’infermiere diplomato, conformemente all’articolo 1, commi 4 e 7.

    2. Le puericultrici, che hanno acquisito il titolo tramite specifico corso, sono equiparate all’infermiere diplomato, conformemente all’articolo 1, comma 4.
    3. Gli infermieri militari e le crocerossine sono equiparati all’infermiere diplomato conformemente a quanto stabilisce l’articolo 1, comma 5.

    Art. 4.

    (Equiparazione degli infermieri
    extracomunitari)

    1. Gli infermieri extracomunitari devono presentare il titolo di studio autenticato e la certificazione dell’esperienza professionale posseduta all’assessorato competente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per essere equiparati all’infermiere diplomato con le medesime modalità stabilite nell’articolo 1, comma 5.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad ammettere ai concorsi per l’assunzione di infermieri cittadini extracomunitari con le caratteristiche stabilite dal comma 1, previa verifica della loro buona conoscenza della lingua italiana.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano l’avvenuto riconoscimento del titolo di infermiere diplomato al Ministero della salute.

    Art. 5.

    (Contesto operativo)

    1. L’infermiere diplomato collabora con le altre figure professionali nel campo dell’educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria.

    2. L’infermiere diplomato opera nel contesto di tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semi residenziale, negli istituti pubblici e privati, profit e non profit e nei comuni.
    3. L’infermiere diplomato ha compiti di tutorato con riconoscimento di crediti ECM.
    4. L’infermiere diplomato opera nelle seguenti aree:

    a) sanità pubblica;

    b) pediatria;
    c) salute mentale-psichiatria;
    d) geriatria;
    e) area critica o in ulteriori aree in relazione a motivate esigenze indicate dal SSN.

    5. L’attività di infermiere diplomato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, è indirizzata all’assistenza primaria tesa a favorire il completo ristabilimento dello stato di salute, delle condizioni di benessere e dell’autonomia della persona di cui all’allegato B.

    Art. 6.

    (Istituzione dell’operatore socio sanitario)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto alla riqualificazione del personale come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono inquadrare come OSS le figure che svolgono mansioni di ausiliario socio sanitario (ASS), prevedendo una formazione non superiore a 800 ore.

    2. Le figure professionali dell’operatore addetto all’assistenza (OTA), dell’operatore socio-assistenziale (OSA), dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST), che operano nelle varie strutture sanitarie, che non sono stati ancora riqualificati come OSS, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere alla loro riqualifica prima dell’istituzione degli istituti tecnici sanitari.
    3. L’OSS viene collocato nell’area sanitaria acquisendo l’obbligo dei crediti ECM.

    Art. 7.

    (Norme transitorie per l’OSS
    nella formazione dell’infermiere diplomato)

    1. L’OSS e l’OSSS, dopo un anno di permanenza nella propria qualifica, con una ulteriore formazione di 1.500 ore acquisisce l’idoneità al titolo di infermiere diplomato.

    2. Le aziende sanitarie, le strutture private, gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit non profit, e i comuni adottano ogni misura idonea per favorire la frequenza ai corsi, previo accordo con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 10.

    Art. 8.

    (Tirocinio pratico)

    1. La formazione prevede un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi sanitari di medicina chirurgica, pediatria ed ostetricia e in reparti e servizi di altre specialità per 460 ore complessive.

    2. Le ore di tirocinio svolto da lavoratori in servizio, sono da computarsi nel normale orario di lavoro.

    Art. 9.

    (Istituto tecnico sanitario)

    1. L’Istituto tecnico sanitario è istituito in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di programmi di insegnamento uniformi su tutto il territorio nazionale.

    2. L’Istituto tecnico sanitario provvede alla formazione della figura dell’OSS con 1.200 ore e dell’infermiere diplomato con 2.225 ore.
    3. L’Istituto tecnico sanitario rilascia un titolo valido e preferenziale per l’assunzione nelle diverse aree sanitarie, negli istituti ed enti pubblici e privati, profit e non profit, e nei comuni.
    4. La frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria; non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale gli operatori che abbiano superato un numero di assenze pari a un terzo.
    5. L’attestato rilasciato dall’Istituto tecnico sanitario ha valore legale su tutto il territorio nazionale; è fatto obbligo alle aziende sanitarie, agli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, e ai comuni di prevedere l’utilizzo della nuova figura professionale. L’acquisizione del titolo deve consentire la mobilità regionale, interregionale, provinciale e aziendale.
    6. Gli Istituti tecnici sanitari, avviano corsi anche per il personale extracomunitario.

    Art. 10.

    (Frequenza di corsi per gli operatori in servizio attivo)

    1. Gli operatori in servizio attivo presso una struttura sanitaria pubblica o privata profit e non profit che frequentano l’Istituto tecnico sanitario non hanno obbligo di lavoro straordinario e non possono essere trattenuti in servizio durante l’orario di lezione; hanno diritto ai permessi retribuiti e a una turnazione che consenta loro la frequenza delle lezioni.

    2. Gli operatori interessati hanno diritto alle 150 ore di permesso studio con priorità sulle altre richieste.
    3. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una prova pratica valutate da una commissione esaminatrice ad hoc.
    4. Le strutture sanitarie, gli istituti pubblici e privati, profit e non profit e i comuni non in grado di ottemperare ai corsi interni per gli operatori che intendono frequentare il corso, si avvalgono dei corsi istituiti ai sensi dell’articolo 9.

    Art. 11.

    (Accesso al corso di laurea
    per chi non ha il diploma)

    1. Per accedere al corso di laurea in scienze infermieristiche per chi non ha conseguito il diploma dopo aver conseguito il titolo di studio di infermiere diplomato di cui all’articolo 1 commi 4, 5, 7 e 9 e dagli articoli 3, 4 e 7, in base al proprio titolo di studio occorre superare il relativo esame di maturità con un corso integrativo di un anno.

    Art. 12.

    (Aree di attività)

    1. Le aree di attività, relative ai moduli didattici, sono le seguenti:

    a) intervento terapeutico e di pronto soccorso;

    b) assistenza infermieristica di base;
    c) intervento igienico-sanitario;
    d) intervento amministrativo, gestionale, e formativo;
    e) assistenza in pediatria;
    f) assistenza in psichiatria;
    g) collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e dell’educazione alla salute.

    2. Le attività di cui al comma 1, nonché le relative competenze, sono riassunte nell’allegato A.

    Art. 13.

    (Materie di insegnamento)

    1. Le materie dei corsi per infermiere diplomato sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

    a) area socio sanitaria;

    b) area sanitaria;
    c) area culturale istituzionale e legislativa;
    d) area igienico-sanitaria;
    e) tecniche infermieristiche;
    f) etica professionale;
    g) area epidemiologica e preventiva;
    h) area tecnico operativa;
    i) area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
    l) area pediatrica;
    m) area salute mentale-psichiatria;
    n) area critica;
    o) elementi di anatomia e fisiologia dell’uomo.

    2. Le materie di cui al comma 1, relative ai moduli didattici, sono riassunte nell’allegato A.

    Art. 14.

    (Formazione professionale in istituti
    ed enti, pubblici e privati,
    profit e non profit e nei comuni)

    1. Tutte le figure di operatori riqualificati (OTA, OSS, OSA, OSSS, ADEST, infermieri generici e psichiatrici, extracomunitari, puericultrici) hanno diritto alla formazione continua, come stabilito dalla presente legge, con i relativi crediti formativi ECM.

    2. L’assessorato competente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le AUSL, nonché le aziende ospedaliere, gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit e i comuni fanno opera di informazione e pubblicizzano i corsi di formazione.

    Art. 15.

    (Formazione professionale
    per assistenti a domicilio)

    1. Il diritto di cui all’articolo 14 spetta agli operatori anche extracomunitari, che assistono in famiglie e case private persone malate e croniche non autosufficienti, nonché portatori di handicap grave.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono corsi di qualificazione, riqualificazione o formazione per gli operatori e il personale di cui al comma 1, e favoriscono il loro inserimento nella qualifica OSS ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

    Art. 16.

    (Lavoro autonomo)

    1. Gli infermieri generici e psichiatrici e le puericultrici, anche extracomunitari, in possesso di un titolo per il quale si richiede il riconoscimento di equipollenza a quello dell’infermiere diplomato e che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, possono, allo scopo, presentare domanda all’assessorato competente della propria regione o provincia autonoma.

    2. La domanda di cui al comma 1 deve essere riferibile ad una attività assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l’equiparazione, per essa viene rilasciato un certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività professionale di infermiere diplomato con l’avvenuto riconoscimento del titolo al Ministero della salute.

    Art. 17.

    (Enti interessati)

    1. Gli istituti ed enti, pubblici e privati, profit e non profit, i comuni, le AUSL, le aziende ospedaliere, le strutture con contratti ARIS (Associazione religiosa istituti socio-sanitari), AIOP (Associazione italiana ospedalità privata), ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), l’Istituto Don Carlo Gnocchi, le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai princìpi della presente legge.

    Art. 18.

    (Ordine professionale)

    1. Gli infermieri diplomati e gli OSS istituiscono un albo professionale su base nazionale ai sensi della legge 1º febbraio 2006, n. 43, adottando un loro codice deontologico.

    Art. 19.

    (Decreto del Ministro della salute)

    1. Al fine di favorire l’iscrizione ai corsi universitari per infermiere il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolsano, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto che stabilisce l’aumento del numero dei corsi e dei posti in relazione alle esigenze di copertura degli organici. Nel medesimo decreto viene stabilito, per il raggiungimento del medesimo scopo, una riduzione del 50 per cento delle tasse universitarie.



    Allegato A

    (articolo 11, comma 2)

    Elenco delle principali attività con materie di insegnamento, relative ai moduli didattici

    Assistenza infermieristica di base e intervento terapeutico

    – Respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza, seguiti da immediata richiesta di intervento medico;

    – assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;
    – rilevamento e annotazione dei parametri vitali del paziente, ossigeno terapia;
    – realizza attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
    – somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti curativi su prescrizione del medico e, se del caso, sotto il suo controllo:

    a) iniezioni ipodermiche, intramuscolari, fleboclisi, prelievi di sangue;

    b) vaccinazioni per via orale;
    c) frizioni, massaggi e ginnastica medica;
    d) medicazioni e bendaggi, alimentazione con sonda gastrica;
    e) applicazioni elettriche più semplici, esecuzioni di ECG e similari;
    f) lavanda gastrica, traumatologia choc traumatico, respirazione artificiale;
    g) prelevamento di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
    h) esecuzione di clisteri;

    – assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;

    – realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
    – coadiuva il personale sanitario e sociale nell’assistenza al malato anche terminale e morente;
    – aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita;
    – assistenza al neonato sano e malato;
    – assistenza alle degenti nel reparto ostetrico, sterilizzazione, compiti nella sala operatoria.

    Intervento igienico-sanitario

    – Cura la pulizia e l’igiene ambientale;

    – attua i protocolli di sterilizzazione e preparazione del materiale sanitario;
    – osserva e rileva i bisogni e le condizioni di rischio-danno dell’utente;
    – attua gli interventi assistenziali;
    – valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da attuare;
    – attua i sistemi di verifica degli interventi.

    Intervento amministrativo, gestionale e formativo

    – Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

    – mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale;
    – collabora alla verifica della qualità del servizio; compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e rilevazione dei dati statistici al servizio; controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e microclima di tutti i locali del reparto;
    – promuove, per quanto di competenza, iniziative per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e della sua famiglia;
    – concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
    – collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
    – collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

    Collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e della educazione alla salute

    Nozioni di epidemiologia delle malattie infettive. Elementi di igiene ambientale con particolare riguardo per gli aspetti ospedalieri. Elementi di igiene degli alimenti e di profilassi delle tossinfezioni alimentari. Igiene della persona, elementi di educazione sanitaria.

    Elementi di ostetricia

    Le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, parto e puerperio, profilassi prenatale.

    Pronto soccorso e rianimazione

    Pronto soccorso in caso di incidenti e trasporto feriti, fratture emorragiche, lipotimia collasso, folgorazione, arresto respiratorio e circolatorio, respirazione artificiale, massaggio cardiaco.

    La legislazione sanitaria e medicina legale

    Ordinamento sanitario dello Stato, organizzazione ospedaliera, Organizzazione mondiale della sanità, legislazione sulle professioni, cenni di medicina legale.

    Malattie

    Malattie dell’apparato respiratorio circolatorio, digerente, urinario, malattie del sangue, del sistema nervoso e del ricambio, principali avvelenamenti, disturbi di alimentazione.

    Patologia chirurgica-medica-generale - anatomia e fisiologica umana

    Lesioni da infezioni, da agenti fisici e chimici e da cause traumatiche, ulcere, gangrene, ernie, malattie chirurgiche dell’apparato digerente, malattie chirurgiche dell’apparato respiratorio, malattie chirurgiche dell’apparato urogenitale, del sistema nervoso, del sistema scheletrico, le malattie neoplastiche, lesioni da agenti fisici e chimici, radiodermiti, ustioni, congelamenti, lesioni da agenti chimici. Cause principali di malattie e princìpi di termoregolazione, la febbre, ipertrofia, atrofia, necrosi, malattie dell’apparato circolatorio, del sangue, del ricambio e delle ghiandole a secrezione interna, gotta, diabete, e dell’apparato urinario. Sistema muscolare.

    Elementi di pediatria

    Accrescimento del neonato, prematurità ed immaturità, alimentazione infantile, vaccinazioni, anatomia e fisiologia del neonato, le fasi dell’accrescimento, allattamento materno ed artificiale, malattie della nutrizione, dispepsie, distrofie, strofie, le avitaminosi, le più importanti malattie infettive dell’infanzia, la mortalità infantile, elementi di ostetricia, profilassi prenatale, le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, del parto e del puerperio, assistenza del neonato sano e malato.

    Farmacologia

    La definizione, l’azione dei farmaci, veleni, sieri e vaccini, disposizioni legislative concernenti gli stupefacenti.

    Psicologia

    Elementi storici con particolare riferimento all’attività lavorativa ed alla educazione: psicologia individuale - sociale - e sociologia, salute mentale - psichiatria.

    Etica professionale, tecnica, direttiva e didattica

    Lavoro specifico e responsabilità professionale, formazione del personale, definizione dei compiti per ogni singola categoria.



    Allegato B

    (articolo 5, comma 5)

    L’infermiere diplomato in possesso del seguente profilo è un operatore sanitario diplomato, è responsabile dell’assistenza infermieristica: preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa, educativa.

    Le sue funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

    – Partecipa all’individuaziolle dei bisogni di salute della persona e della collettività;

    – identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
    – pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
    – garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
    agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
    – per l’espletamento delle funzioni si avvale ove necessario, dell’opera di altre figure;
    – svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare in cooperative, in regime di dipendenza o in autonomia;
    – concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca, contribuisce alla formazione delle altre categorie, fornendo conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permette di fornire specifiche prestazioni infermieristiche.

    L’infermiere diplomato con specialità di pediatria, oltre alle mansioni di pulizia, alimentazione e sorveglianza del neonato sano, può svolgere:

    – posizionamento e assistenza del neonato in incubatrice anche in presenza di O2;

    – assistenza del neonato sottoposto a fototerapia anche in presenza di O2;
    – posizionamento e lettura saturimetro;
    – assistenza del neonato in terapia intensiva;
    – terapie orali;
    – prelievi capillari;
    – profilassi oculari e intramuscolo sul neonato;
    – igiene, bagnetto e medicazioni ombelicale;
    – controllo peso;
    – sostegno allattamento al seno;
    – collabora con il pediatra sui tempi e modi dello svezzamento e attività psicomotoria;
    – partecipa a corsi di infant massage;
    – consigli sull’alimentazione artificiale.

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...eg=15&id=209917
     
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