Inquadramento operatori tecnici autisti di ambulanza

PDL 610 - presentato il 10 maggio 2006

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    XV LEGISLATURA - Scheda lavori preparatori
    Atto parlamentare: 610
    (Fase iter Camera: 1^ lettura)

    LUCCHESE: "Disposizioni per l'inquadramento nel Servizio sanitario nazionale degli operatori tecnici autisti di ambulanza" (610)

    Stato iter:

    Da assegnare


    Parte I: Documenti
    Stampati Note Scheda lavori preparatori
    C. 610 Iniziativa parlamentare; presentato il 10 maggio 2006

    http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/sc...era.asp?PDL=610
     
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    Il PDL 610 altro non è che il vecchio 6115 ripresentato:

    CAMERA DEI DEPUTATI N. 6115

    PROPOSTA DI LEGGE
    d’iniziativa del deputato LUCCHESE
    Disposizioni per l’inquadramento nel Servizio sanitario
    nazionale degli operatori tecnici autisti di ambulanza
    Presentata il 5 ottobre 2005


    ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli operatori
    tecnici autisti di ambulanza non di ruolo
    in servizio presso le aree di emergenza
    degli ospedali e delle aziende sanitarie
    locali, a causa del susseguirsi di vari
    interventi legislativi, si sono ritrovati, dopo
    tanti anni di servizio, nella impossibilita` di
    accedere ai posti di lavoro definitivi.
    Infatti, per poter essere assunto, il
    personale in questione doveva essere in
    possesso di certificato di abilitazione professionale
    di tipo KE, previsto dall’articolo
    116, comma 8, del decreto legislativo
    30 aprile 1992, n. 285, e successive
    modificazioni, e dagli articoli 310 e seguenti
    del regolamento di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1992, n. 495, e successive modificazioni.
    La legge 27 dicembre 1997, n. 449,
    articolo 17, comma 26, ha soppresso tale
    condizione, estendendo a dismisura il numero
    dei partecipanti alle graduatorie per
    i concorsi per la qualifica di operatore
    tecnico autista, vanificando cosı` il requisito
    precedente di cui soltanto pochi erano
    in possesso, ottenuto con innumerevoli
    sacrifici, in particolar modo di natura
    economica.
    Inoltre, l’articolo 26, comma 1, lettera
    b), del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 27 marzo
    2001, n. 220, ha previsto la possibilita` di
    inserimento nelle graduatorie annuali di
    soggetti non qualificati professionalmente
    nel settore ospedaliero.
    Allo stato attuale, il personale tecnico
    autista di ambulanza, precedentemente in
    possesso del certificato di abilitazione professionale
    di tipo KE, dopo tanti anni di
    servizio si ritrova nelle condizioni di non
    avere garanzia di assunzione a tempo sia
    determinato che indeterminato.
    Ratio della presente proposta di legge
    e` dunque quella di sanare una situazione
    di « discriminazione » e di estrema pre-carieta` , salvaguardando la professionalita`
    acquisita negli anni dai lavoratori in oggetto.
    Si intende pertanto intervenire integrando
    la normativa che regola le modalita`
    di assunzione del personale non dirigenziale
    del Servizio sanitario nazionale,
    stabilendo l’obbligo per le aziende sanitarie
    locali e per le aziende ospedaliere di
    bandire concorsi riservati al personale
    tecnico autista di ambulanza che ha prestato
    servizio, complessivamente, per almeno
    cinque anni anche se discontinuamente.
    Si specifica inoltre che i lavoratori in
    questione devono essere in possesso del
    certificato di abilitazione professionale
    previsto dall’articolo 116, comma 8, del
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    e successive modificazioni, e dagli articoli
    310 e seguenti del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 16
    dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.


    PROPOSTA DI LEGGE

    ART. 1.

    1. Le aziende sanitarie locali e le
    aziende ospedaliere del Servizio sanitario
    nazionale non dissestate e non strutturalmente
    deficitarie sono tenute, nei limiti
    delle proprie disponibilita` di bilancio, per
    la sola copertura dei corrispondenti posti
    vacanti, a bandire concorsi riservati al
    personale tecnico autista di ambulanza
    che ha prestato servizio, complessivamente,
    per almeno cinque anni anche se
    non continuativamente.
    2. Il personale di cui al comma 1 del
    presente articolo deve essere in possesso
    del certificato di abilitazione professionale
    previsto dall’articolo 116, comma 8, del
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    e successive modificazioni, e dagli articoli
    310 e seguenti del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 16
    dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

    per leggere il documento ufficiale: http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0077860.pdf
     
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