Responsabilità conducente terzo trasportato senza cintura

Sentenze omicidio stradale

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    Risarcimento del passeggero per incidente senza cinture di sicurezza
    6 Giugno 2019, 15:33 in Assicurazione Rc Auto
    di Emanuele Musollini

    In caso di incidente stradale, il conducente del veicolo risponde, anche penalmente in caso di morte o lesioni personali, dei danni patiti dai passeggeri, soprattutto se questi non indossano la cintura.

    Questo è l’orientamento delle ultime sentenze della Cassazione che affermano che è obbligo del conducente esigere che il terzo trasportato indossi la cintura di sicurezza, al contrario, in caso di incidente con colpa, può addirittura configurarsi il reato di lesioni o omicidio stradale.

    Ricordiamo però che anche il passeggero che non indossa la cintura si assume ed accetta il rischio e le conseguenze della sua scelta; infatti in caso di sinistro può venirgli addebitato un concorso di colpa con conseguente riduzione del risarcimento.

    Indice
    La responsabilità civile e il concorso di colpa nell’incidente senza cintura
    Reato di lesioni ed omicidio stradale in caso di passeggero senza cintura di sicurezza
    Il mancato uso delle cinture riduce il risarcimento ma non esclude la responsabilità del conducente
    Consulenza gratuita per risarcimento da incidente stradale
    Obbligo dell’uso della cintura di sicurezza e le sanzioni
    La responsabilità civile e il concorso di colpa nell’incidente senza cintura
    Secondo quanto stabilito dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private, il risarcimento dei danni subiti dal passeggero di un veicolo sono a carico della compagnia d’assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro; a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti.

    Il conducente del veicolo è responsabile dei danni patiti dai propri trasportati qualora l’incidente sia dovuto ad una sua colpa.

    Tuttavia, come anche ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.126 del 2016, quando il passeggero non indossa la cintura di sicurezza al momento del sinistro, scatta nei confronti di quest’ultimo un concorso di colpa.

    Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza comporta quindi una diminuzione dell’importo del risarcimento, di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata nel danneggiato nel procurarsi i danni subiti.

    Nella sentenza sopracitata ad esempio al danneggiato è stato riconosciuto un 30% di colpa per non aver indossato le cinture di sicurezza al momento dell’incidente, con la conseguente riduzione in misura proporzionale del risarcimento.

    Tramite la perizia della dinamica dell’incidente e delle lesioni subite dal terzo trasportato è possibile constatare se lo stesso indossava o meno le cinture di sicurezza al momento della collisione.

    Nel caso in cui però l’infortunato fornisse prove testimoniali contrarie a quanto stabilito dalla ricostruzione dei periti, sarà compito del giudice valutarle e decidere se ritenerle o meno attendibili.

    In un’altra sentenza, la n.683 del 2016, la Corte di Appello di Milano ha ribadito il concetto secondo il quale, in caso di incidente stradale con feriti, è necessario valutare l’incidenza causale che il comportamento del passeggero del veicolo ha avuto negli effetti dannosi del sinistro.

    Nel caso appena citato, il terzo trasportato aveva subito a causa del sinistro delle lesioni di una certa entità; tuttavia dalla ricostruzione dell’incidente è stato ritenuto che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dello stesso abbia contribuito in maniera rilevante nelle conseguenze dannose della collisione.

    Secondo le perizie ed i giudici infatti, l’uso della cintura avrebbe sicuramente ridotto gli effetti dannosi del sinistro.

    I giudici hanno quindi ravvisato un concorso di colpa in capo al terzo trasportato, nella misura del 50% di responsabilità; di conseguenza anche il risarcimento per le macrolesioni subite dallo stesso è stato ridotto della stessa percentuale.



    Reato di lesioni ed omicidio stradale in caso di passeggero senza cintura di sicurezza
    Introdotti con la Legge n.41 del 2016 i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime determinano una responsabilità penale in capo al conducente di un veicolo, qualora vengano riscontrate particolari violazioni delle norme del Codice della strada o un comportamento colposo dello stesso.

    Nella sentenza della Cassazione n.11429 del 2017, la Corte ha affermato che il conducente di un veicolo ha l’obbligo di esigere che il terzo trasportato indossi la cintura di sicurezza, in alternativa è tenuto a rifiutare il trasporto oppure a non iniziare o continuare la circolazione.

    Nel caso in esame la Corte decideva in merito ad un risarcimento danni per incidente stradale mortale, nel quale il passeggero sedeva nel sedile anteriore di un auto senza indossare la cintura e a causa dell’impatto era deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo.

    I conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono stati entrambi condannati per omicidio colposo; quindi anche quello del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato deceduto a causa dello scontro.

    A quest’ultimo conducente infatti è stata addebitata la violazione dell’obbligo, in base alle regole di prudenza e diligenza, di esigere l’uso delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri di un veicolo; nonostante per la difesa ci fosse stata un’impossibilità di constatazione del loro utilizzo a causa del buio.

    Dichiarazione considerata però dalla Corte priva di qualsiasi pregio e quindi respinta.

    Ricordiamo però che, secondo anche quanto stabilito dalla Cassazione nel 2007 nella sentenza n.18177, in caso di sinistro stradale mortale, qualora venga ravvisata la mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte della vittima, il risarcimento del danno da morte del congiunto in favore dei parenti è ridotto in misura proporzionale per cooperazione nel fatto colposo, secondo quanto stabilito dall’art.1227 del Codice civile.



    Il mancato uso delle cinture riduce il risarcimento ma non esclude la responsabilità del conducente
    Come detto, il conducente è sempre responsabile, seppur in concorso di colpa, dei danni subiti dal passeggero quando sono causati dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

    Principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.2531 del 2019, in merito ad una richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo trasportato rimasto ferito a causa di un sinistro.

    La compagnia assicurativa del veicolo si era costituita in giudizio dichiarando che le lesioni subite dal terzo trasportato si erano verificate per una sua esclusiva e determinante responsabilità, poiché non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro.

    In Appello il risarcimento del danno biologico è stato ridotto del 30% in base al concorso di colpa ravvisato nella condotta del passeggero, mentre è stato escluso totalmente il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle spese mediche per le terapie ortodontiche e protesiche, perché riconducibile all’esclusiva responsabilità del danneggiato stesso, per non aver indossato la cintura.

    Tuttavia la Cassazione ha chiarito che la condotta colposa del terzo trasportato danneggiato non può mai interrompere il nesso causale tra il comportamento del conducente del veicolo e la produzione del danno.

    Il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero può far scattare un concorso di colpa, ma in nessun caso un’esclusione totale della responsabilità in capo al vettore e del suo relativo obbligo al risarcimento, in quanto a quest’ultimo spetta in ogni caso il compito di assicurarsi che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di prudenza e sicurezza.

    Infatti, come più volte detto in questo articolo, il conducente è responsabile dell’adozione delle cinture di sicurezza da parte dei soggetti trasportati ed eventuali danni causati dal suo mancato utilizzo sono da imputare sia a lui, sia ai soggetti trasportati.

    In base a questi principi la Cassazione ha stabilito che anche il danno patrimoniale patito dal passeggero debba essere risarcito dalla compagnia d’assicurazione, riducendo però l’importo di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata nel comportamento del trasportato nella produzione del danno (in questo caso il 30%).



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    Obbligo dell’uso della cintura di sicurezza e le sanzioni
    Come stabilito dall’articolo 172 del Codice della strada, il conducente ed i passeggeri di un veicolo hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia; mentre i bambini di altezza inferiore a 150 cm devono utilizzare un sistema di ritenuta specifico per loro, adeguato al loro peso ed omologato secondo le normative ministeriali e comunitarie.

    Il responsabile della costante efficienza delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta è il conducente del veicolo.

    Il mancato utilizzo della cintura comporta una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (al conducente sprovvisto di cintura sarà applicata anche una decurtazione di 5 punti sulla patente, 10 se neopatentato); nel caso di minori la sanzione viene irrogata al conducente oppure, se presente, al genitore o al soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.

    Se nell’arco di due anni si ripete l’infrazione, viene comminata anche la sanzione della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

    Il soggetto che pur indossando la cintura ne altera od ostacola il suo normale funzionamento è punito con una sanzione pecuniaria da 40 a 163 euro.

    Ricordiamo che l’obbligo della cintura si applica anche ai passeggeri seduti sui sedili posteriori di un veicolo e soprattutto che il suo utilizzo può ridurre del 50% la probabilità di morire in caso di incidente.

    https://www.assicurazioni-alessandria.it/r...-senza-cintura/
     
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