ATTIVITÀ IN PRONTO SOCCORSO: LA SPECIALIZZAZIONE NON GIUSTIFICA GLI ERRORI DIAGNOSTICI

CASSAZIONE PENALE - Sezione IV - sentenza n. 1489 del 14 gennaio 2010

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    CASSAZIONE PENALE - Sezione IV - sentenza n. 1489 del 14 gennaio 2010

    ATTIVITÀ IN PRONTO SOCCORSO: LA SPECIALIZZAZIONE NON GIUSTIFICA GLI ERRORI DIAGNOSTICI

    Il medico di Pronto Soccorso nell’intento di giustificare il proprio operato affermava che pur essendo
    specialista in pneumologia ("e quindi di una branca per nulla affine a quelle che interessavano la persona offesa ..."), aveva visitato la paziente una prima volta, "in assenza di segni oggettivi", e una seconda
    volta; aveva fatto eseguire una TAC, con esito negativo, ed aveva fatto trasferire la paziente al più vicino
    ed attrezzato nosocomio.
    Hanno sostenuto i giudici che, se sin dall'inizio i segni sintomatici erano del tutto inequivocamente indicativi della reale patologia dalla quale era stata attinta la paziente, nulla di comprensibile e giustificabile poteva aver legittimato il medico di P.S. a formulare una diagnosi di "nevrosi d'ansia" (la prima volta)
    e di "psicosi acuta" (la seconda volta), tanto sostanziando la colpa addebitatagli. Né vale addurre a contrario, la prospettazione del sanitario di essere specialista in pneumologia: tale specializzazione non lo
    abilitava di certo a svolgere il suo lavoro di pronto soccorso esclusivamente nei confronti di pazienti con
    patologie riconducibili solo a tale area specialistica; egli assumeva, nei confronti di tutti i pazienti sottoposti alle sue cure, una piena posizione di garanzia, versando in colpa (quanto meno colpa per assunzione) nell'omettere di svolgere appieno i suoi compiti e nel diagnosticare (in un primo tempo) una ingiustificata diagnosi di "nevrosi d'ansia", con la conseguente prescrizione di un farmaco ad hoc e nel confermare (in secondo tempo) la patologia psichica con diagnosi di "psicosi acuta".
    La corretta diagnosi, nel caso specifico, veniva considerata comune appannaggio di ogni esercente l'attività medica, secondo le più comuni e generalizzate leges artis.

    Link sentenza completa: www.anaao.it/userfiles/1489_10.pdf
     
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