Falsa attestazione di presenza in servizio - procedimento disciplinare - licenziamento

Sentenza n. 448 del 10/1/2019 Pubblico impiego

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    Sentenza n. 448 del 10/1/2019 Pubblico impiego – falsa attestazione di presenza in servizio - procedimento disciplinare - licenziamento


    Allegati: Scarica questo file (CORTE CASS. Sent. 448 - 2019.pdf)CORTE CASS. Sent. 448 - 2019.pdf: https://www.aranagenzia.it/attachments/art...%20-%202019.pdf

    Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

    Nella presente sentenza, con la quale respinge il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per aver falsamente attestato la presenza in servizio propria e di altri dipendenti, la Corte chiarisce nuovamente alcuni dei passaggi fondamentali del procedimento disciplinare.

    Innanzi tutto chiarisce che per quanto riguarda l’Ufficio per i procedimenti disciplinari: “l'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, non postula l'istituzione ex novo dell'ufficio competente, né una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all'organo che l'ha irrogata sia stato attribuito in modo chiaro il relativo potere, di modo che sia stata assicurata quella posizione di terzietà che il legislatore, attraverso la previsione di un apposito ufficio, ha voluto assicurare (Cass. n. 22487 del 2016).”

    Riguardo poi alla contestazione dell’addebito: ” Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, pur senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché si rendano chiari al lavoratore, il fatto o i fatti addebitati nella loro materialità.

    Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. n. 10662 del 2014, n. 29240 del 2017).”

    Quindi, dicono gli Ermellini, sul punto non esiste alcuna disposizione che imponga alla P.A. di procedere ad una autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale, possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell’iniziativa disciplinare.

    https://www.aranagenzia.it/sezione-giuridi...enziamento.html
     
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