Coeslazio
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Trasporto in ambulanza e consenso prelievi ematici per accertamento tasso alcolemico
Corte di Appello di Bologna Penale Ord. Sez. 7 Num. 56840 28/11/2018
Sig. xxxx xxxx ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), comma 2 bis e 2 sexies e C.d.S. per avere il medesimo circolato, in ora notturna, provocando un incidente stradale, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite prelievo ematico, da cui risultava un valore di gr/l. 2,00.
Formula un'unica censura, con cui si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alle modalità di accertamento del tasso alcolemico nel sangue, intervenuto presso il nosocomio ove l'imputato era stato trasportato da una ambulanza del 118, essendo il medesimo stato effettuato, senza previo avviso al difensore della facoltà di farsi assistere e senza consenso del medesimo e ciò non nell'ambito di un protocollo sanitario, ma su richiesta delle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro.
Osserva che l'avviso di cui all'art. 144 disp. att. cod. proc. pen. sarebbe stato dato al xxxx xxxx solo in data 21 maggio 2013, pur essendo il prelievo stato effettuato il 12 maggio 2013, nonostante la disposizione ne preveda l'obbligatorietà prima della sottoposizione agli accertamenti. Ricorda che il xxxx xxxx non ebbe alcuna comunicazione in relazione alla finalità degli accertamenti richiesti, non essendo, in questo modo, posto nella medesima situazione di coloro che vengono sottoposti agli accertamenti quali utenti della strada. Rileva che, contrariamente a quanto affermato, l'eccezione di nullità relativa al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore deve ritenersi tempestiva se sollevata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte afferma che l'esame per l'accertamento ematochimico della presenza di alcool nel sangue fu effettuato nell'ambito dell'ordinario protocollo medico, essendo il xxxx xxxx presso il nosocomio a bordo di ambulanza del 118, con la conseguenza della non necessità del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Rispetto a detta ricostruzione il ricorrente che oppone la sottoposizione all'esame su richiesta degli operanti, non indica quale atto contraddica l'accertamento della Corte e del primo giudice sulla provenienza della richiesta.
Che il previo avviso non sia necessario nell'ambito della verifica prevista da un protocollo medico è stato definitivamente chiarito da Cass. Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018 - (dep. 09/02/2018, Tognini, Rv. 27222501).
Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto ininfluente la decisione sulla tempestività dell'eccezione di nullità relativa all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere, trattandosi di un'ipotesi sottratta alla disciplina richiamata dal ricorrente.
All'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2018
Fonte: Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Edited by coeslazio - 10/2/2019, 10:02
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