(Ambulanza) Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in danno di più pubblici ufficiali

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    L'imputato ha colpito con un pugno l'autista dell'ambulanza e con un calcio il medico del primo intervento, i quali, da lui chiamati, stavano assistendo la sua compagna

    Data Udienza: 23/11/2017
    Corte di Cassazione - copia non ufficiale

    DEPOSITATA
    R. G. 27375/2017

    Motivi della decisione

    Con l'epigrafata sentenza la Corte d'appello di Milano, riformando solo in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio all'esito di giudizio abbreviato ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di L**** V**** per i
    reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in danno di più pubblici ufficiali, commessi il 7 aprile 2013, e ridotto la pena ad otto mesi e ventotto giorni di reclusione, previo diniego delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.

    Contro la sentenza ha proposto ricorso l'avvocato G t, quale difensore di fiducia di L V, formulando tre motivi, con i quali deduce:

    1) violazione di legge e vizio o di motivazione in rapporto alla correlazione tra accusa e sentenza;
    2) violazione di legge e vizio o di motivazione avendo riguardo alla sussistenza del fatto di resistenza a pubblico ufficiale;
    3) violazione di legge e vizio o di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

    Il ricorso è inammissibile perché contiene censure in parte manifestamente infondate, in parte prive della specificità normativamente necessaria e in parte diverse da quelle consentite. Invero, il primo motivo lamenta il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, in riferimento all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., ritenuta in ordine al reato di lesioni personali, sul presupposto del collegamento tra questo capo di imputazione, ascritto sub b), ed il capo di imputazione, ascritto sub c), concernente il reato di danneggiamento, e per il quale è stata pronunciata in primo grado sentenza di non doversi procedere per difetto di querela; la sentenza
    impugnata, tuttavia, ha precisato come il richiamo al capo c) costituisce un mero errore materiale, come emerge immediatamente dalla lettura del capo lo), chiaramente evidenziante il collegamento con il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui al capo a), e non con il reato di danneggiamento di cui al capo c).

    Il secondo motivo contesta che la condotta dell'imputato si sia concretizzata in una opposizione all'atto del pubblico ufficiale e che il medesimo fosse consapevole della qualifica soggettiva rivestita dalla persona offesa; si tratta, però, di affermazioni meramente assertive, posto che la sentenza impugnata evidenzia che l'imputato ha colpito con un pugno l'autista dell'ambulanza e con un calcio il medico del primo intervento, i quali, da lui chiamati, stavano assistendo la sua compagna, la quale si era ferita con cocci di bottiglia. Il terzo motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali a carico dell'imputato fossero risalenti, ed il suo comportamento processuale improntato a lealtà; la censura, così come articolata, implica una richiesta di nuova e diversa valutazione sul punto e non si confronta con il rilievo della Corte d'appello, secondo cui i precedenti, lungi dall'essere risalenti, coprono un arco di tempo che va dal 1993 al 2016.

    All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 3.000,00 (tremila).

    P. Q. M.
    La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

    Roma, 23 novembre 2017

    Fonte: Corte di Cassazione
     
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