Coeslazio
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Codice della Strada - Sentenza Civile Ord. Sez. 6 Num. 6829 Anno 2017
La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).
Nel caso specifico il Tribunale ha ricostruito analiticamente la dinamica dell'incidente alla luce dei verbali e delle testimonianze ed è giunto alla conclusione che lo stesso fosse da ascrivere a colpa esclusiva della Lxxxxo. Ed infatti, mentre era provato che l'ambulanza aveva impegnato l'incrocio avendo i segnali acustici e luminosi in funzione, era palese che la Lxxxxxo non aveva agito con la dovuta prudenza, tamponando l'ambulanza nella parte posteriore destra, con ciò dimostrando che lo scontro era avvenuto quando il mezzo di soccorso aveva ormai praticamente oltrepassato l'incrocio, sebbene proveniente da sinistra rispetto alla vettura dell'attrice. A fronte di tale motivazione, le censure contenute nel ricorso — tutte chiaramente finalizzate ad una nuova valutazione del merito — muovono alla sentenza impugnata accuse infondate, poiché il Tribunale non ha affatto affermato che l'uso dei segnali acustici e luminosi assolva il conducente di un'ambulanza da ogni obbligo di prudenza, bensì ha positivamente accertato le colpe, dando ragione anche del superamento delle presunzioni di cui all'art. 2054 del codice civile. Fuor di luogo è, poi, il richiamo alla sentenza 16 novembre 2005, n. 23218, di questa Corte, posto che essa risulta seguita dalla sentenza impugnata, ancorché non esplicitamente richiamata (v. sul punto anche le sentenze 15 ottobre 2009, n. 21907, e 23 febbraio 2016, n. 3503). 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Corte di Cassazione - copia non ufficialeFile Allegato
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