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Codice della Strada - Sentenza Civile Ord. Sez. 6 Num. 6829 Anno 2017
La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di
sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l'apprezzamento del
giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica
dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei
veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla
loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o
dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli
soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,
che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento
posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,
correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le
altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028,
e 30 giugno 2015, n. 13421).
Nel caso specifico il Tribunale ha ricostruito analiticamente la
dinamica dell'incidente alla luce dei verbali e delle testimonianze ed è
giunto alla conclusione che lo stesso fosse da ascrivere a colpa
esclusiva della Lxxxxo. Ed infatti, mentre era provato che
l'ambulanza aveva impegnato l'incrocio avendo i segnali acustici e
luminosi in funzione, era palese che la Lxxxxxo non aveva agito con
la dovuta prudenza, tamponando l'ambulanza nella parte posteriore
destra, con ciò dimostrando che lo scontro era avvenuto quando il
mezzo di soccorso aveva ormai praticamente oltrepassato l'incrocio,
sebbene proveniente da sinistra rispetto alla vettura dell'attrice.
A fronte di tale motivazione, le censure contenute nel ricorso — tutte
chiaramente finalizzate ad una nuova valutazione del merito —
muovono alla sentenza impugnata accuse infondate, poiché il
Tribunale non ha affatto affermato che l'uso dei segnali acustici e
luminosi assolva il conducente di un'ambulanza da ogni obbligo di
prudenza, bensì ha positivamente accertato le colpe, dando ragione
anche del superamento delle presunzioni di cui all'art. 2054 del codice
civile. Fuor di luogo è, poi, il richiamo alla sentenza 16 novembre
2005, n. 23218, di questa Corte, posto che essa risulta seguita dalla
sentenza impugnata, ancorché non esplicitamente richiamata (v. sul
punto anche le sentenze 15 ottobre 2009, n. 21907, e 23 febbraio 2016,
n. 3503).
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
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MicheleSalva.
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Ottima segnalazione .