Caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980

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    DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

    Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze.

    IL MINISTRO DEI TRASPORTI

    Visti gli articoli 210 e 211 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti le caratteristiche dei dispositivi supplementari di allarme;
    Visto l’art. 465 del regolamento suddetto, che demanda al Ministero dei Trasporti la facoltà di concedere dispensa dalla osservanza, tra l’altro, dei citati articoli 210 e 211, quando la dispensa sia ritenuta necessaria per l’applicazione dei dispositivi di esperimento;
    Considerato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha chiesto la dispensa prevista dall’art. 465 citato per dotare i propri veicoli di una sirena bitonale da impiegare nei servizi di soccorso.
    Visto il parere favorevole del Ministero dell’Interno.
    Considerato che l’Associazione volontaria di pronto soccorso ed assistenza (SOS), di Milano ha chiesto analoga dispensa;
    Ritenuta la necessità di migliorare l’efficienza dei dispositivi supplementari di allarme, facilitando nel traffico la localizzazione della provenienza dei veicoli che li impiegano, e la necessità di contenere la potenza sonora di tali dispositivi, per ridurre il disturbo acustico arrecato;
    Riconosciuta l’opportunità di differenziare il dispositivo supplementare di allarme dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti a servizi di soccorso da quello dei veicoli adibiti a servizi di polizia;
    Decreta:

    Art. 1
    In deroga alle disposizione degli articoli 210 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, gli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e le autoambulanze di cui all’art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 possono essere muniti, in via sperimentale, di un dispositivo supplementare di allarme secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

    Art. 2
    Il dispositivo supplementare di allarme di cui all’art. 1 deve presentare, in condizioni di campo libero, le caratteristiche acustiche seguenti:
    a) emissione di due suoni di frequenza rispettivamente pari a 392 Hz (Sol naturale) e 660 Hz (Mi naturale).
    Sui valori citati è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%;
    b) il livello di pressione sonora globale per ciascuna nota, misurata in condizioni di campo libero ed alla tensione nominale misurata ai capi del dispositivo deve essere massimo sull’asse principale dell’apparecchio e compreso fra i 115 e i 125 dB a due metri di distanza da esso;
    c) lo spettro acustico di ciascuno dei due suoni, rilevato nelle condizioni di cui al punto b) con filtri a terze di ottava, deve risultare, su tutta la gamma di frequenze, almenodi 4 dB inferiore al livello di pressione sonora - lineare.
    Nella banda da 1800 a 4500 Hz, nelle stesse condizioni di misura, il livello di pressione sonora deve risultare non inferiore a 105 dB;
    d) un ciclo acustico completo comprende un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo, un suono a 392 Hz per la durata di 1/3 della durata totale del ciclo, un suono a 660 Hz per la durata totale di 1/18 della durata totale del ciclo un suono a 392 Hz per la durata di 1/18 della durata totale del ciclo e, infine un suono di 660 Hz per la durata DI 1/18 della durata totale del ciclo.
    Sulla frazioni di tempo succitate è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5%.
    I suoni devono susseguirsi senza interruzioni apprezzabili e senza sovrapposizioni.
    La durata totale del ciclo completo sopradescritto deve essere di 3 sec. = 0,5 sec.
    Fra un ciclo acustico completo ed il successivo può sussistere un intervallo la cui durata massima non deve comunque superare i 0,2 sec. Le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte anche quando la tensione ai morsetti del segnalatore varia da – 10% a + 10% rispetto alla tensione nominale;
    e) una volta azionato per mezzo di un impulso di azionamento di durata inferiore al ciclo acustico descritto al punto d), questo deve arrestarsi e completarsi automaticamente;
    f) il ciclo acustico descritto al punto d) deve potersi ripetere senza danneggiamenti o arresti anormali del dispositivo per 1 ora consecutiva, alimentando il dispositivo alla tensione nominale e ad una temperatura di 20 = 2° C.
    Al termine della prova il dispositivo dovrà arrestarsi e riavviarsi.

    Art. 3
    Il dispositivo supplementare di allarme di cui all’art. 1, applicato su un veicolo nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90 dB.

    Art. 4
    Il dispositivo deve essere riconosciuto conforme alle prescrizioni stabilite agli articoli 2 e 3 dal Ministro dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
    Ogni esemplare deve essere conforme al prototipo approvato e deve recare un marchio costituito dalle lettere KSP seguite dal numero di riferimento del provvedimento relativo al riconoscimento.

    Art. 5
    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Roma, addì 17 ottobre 1980.

    Il Ministro: FORMICA

     
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