Caduta mortale del paziente – Omicidio colposo

Corte di Cassazione Sentenza n. 3782/16

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    Caduta mortale del paziente – Omicidio colposo

    Cassazione Penale – Caduta mortale del paziente – Omicidio colposo – La Corte di Cassazione ha evidenziato la condotta colposa del medico consistita nell’avere sottovalutato la situazione del paziente noto per i suoi fattori di rischio da caduta. Nel caso di specie il medico riveste quindi il ruolo di “garante della salvaguardia del bene protetto” e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi. Sentenza n. 3782/16

    FATTO: Con sentenza n. 388/2012 in data 24/05/2012, il GUP del Tribunale di Trento condannava M.F. alla pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 41 c.p. , comma 1, art. 113 c.p. e art. 589 c.p. , comma 1, perchè - il M., nella sua qualità di medico curante di riferimento presso il reparto di geriatria maschile dell'Ospedale (OMISSIS), il T. di medico reperibile presso la medesima unità operativa - cagionavano colposamente la morte di F.L., ivi degente; in particolare perchè: il M., per negligenza ed imperizia - pur essendogli noto che F.L., di anni 78 all'epoca dei fatti, fosse già stato ricoverato presso il reparto di geriatria, dal (OMISSIS), in seguito a "... trauma cranico con frattura occipitale ed ematoma sotto durale in regione frontale, a seguito a caduta accidentale ..." e che lo stesso, portatore di pregresse patologie agli arti inferiori, durante tale ricovero avesse manifestato persistenti dolori agli arti inferiori, stati di confusione mentale e persistente tendenza ad allontanarsi dal letto senza assistenza, fatti che avevano già contribuito a provocare tre ulteriori episodi di caduta in sede ospedaliera - all'atto dell'ulteriore ricovero del F., avvenuto in data (OMISSIS), per patologie alla gamba sinistra, ometteva colposamente di considerare come detto paziente versasse in condizioni di elevato rischio di caduta che, anche a sensi delle procedure prevenzionali all'uopo adottate nel nosocomio ospedaliero (OMISSIS), avrebbero imposto la predisposizione di particolari procedure, atte a scongiurare nuovi episodi di caduta accidentale dello stesso, nulla provvedeva in tal senso, cosi ponendo in essere, in data (OMISSIS), il presupposto per un'ulteriore caduta del F., da cui derivava un grave trauma cranico, con correlato ematoma sottodurale acuto, rivelatosi mortale, in quanto non risolto con intervento chirurgico, pur correttamente espletato, ma posto in essere in ritardo per colpose omissioni diagnostiche riferibili al T.. Fatto commesso in (OMISSIS).

    DIRITTO: Nell'ambito dei cd. "reati omissivi impropri", l'omittente riveste il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi. Di conseguenza il dovere giuridico di agire ha un'estensione più ampia rispetto a quella che riguarda i reati omissivi propri includendo nel suo ambito anche l'impedimento dell'evento. La corte territoriale, infatti, ha congruamente ricostruito sia l'elemento oggettivo della inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire danni a beni giuridicamente protetti, sia l'elemento soggettivo della attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, avendo egli la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, pretenderne da lui l'osservanza. La Corte di Cassazione rileva che, il giudice dell'appello non trascura di indicare come, nel caso di specie, l'imputato abbia complessivamente sottovalutato la situazione del paziente, omettendo la compilazione della scheda valutativa e non considerando nemmeno i profili di allarme dettati dai richiami del citato protocollo, fino a convincersi, su basi intuitive, sommarie o empiriche (proprio quelle che la predisposizione del protocollo voleva evitare), di una minimezza dei fattori di rischio che, invece, lo screening omesso avrebbe potuto cospicuamente evidenziare.

    https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArt...untOT?id=143728
    File Allegato
    Sentenza_n._3782.pdf
    (Number of downloads: 13)

     
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