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LAZIO Sentenza 2905 2005 Responsabilità 07-12-2005
Sent. n.2905/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai magistrati:
Vincenzo Bisogno Presidente
Salvatore Librandi Consigliere
Angela Silveri Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. **** DANILO, residente in Roma, Via ************n. 178.
Visto l'atto di citazione iscritto al n. 062119 del registro di segreteria.
Uditi nella pubblica udienza del 3 ottobre 2005 il relatore, Consigliere Angela Silveri, ed il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Smiroldo; non rappresentato e non costituitosi il convenuto.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2004 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Mele Danilo, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.
Osserva la Procura che il 2 ottobre 2001 in Roma il convenuto, alla guida del veicolo targato Polizia D***6, veniva inviato presso il Ponte Matteotti ove si trovava una persona sul parapetto con intenzioni suicide; giunto all'intersezione tra Viale Giulio Cesare e lungotevere entrava in collisione con un veicolo che proveniva da Via M. Colonna e percorreva il controviale direzione lungotevere. A seguito dell'incidente l'automezzo della Polizia subiva danni che comportavano una spesa di € 2.956,48.
Osserva, altresì, la Procura che - dalla dinamica dell'incidente così come ricostruita attraverso le dichiarazioni delle parti ed il rapporto del Corpo di Polizia Municipale - la condotta del convenuto appare connotata da colpa grave, non avendo egli rispettato gli artt. 140, 141 (commi 1, 2 e 3), 145 (comma 1) e 177 (comma 2) del decreto legislativo n. 285 del 1992; in particolare, rileva che i veicoli di soccorso sono esonerati dall'obbligo di rispettare divieti e limitazioni della circolazione stradale, qualora gli stessi facciano uso congiuntamente del dispositivo acustico di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, nel rispetto comunque della comune prudenza e diligenza.
Rileva, peraltro, la Procura che si deve tener conto anche del concorso causale dell'altro conducente e, quindi, ritiene che il danno addebitabile al convenuto possa essere limitato all'importo di € 1.500,00.
Con decreto del Presidente della Sezione l'addebito è stato determinato in euro 800,00, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria. Poiché il convenuto non ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione dell'addebito, il giudizio è stato trattato nell'udienza fissata per il giorno 3 ottobre 2005, durante la quale il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistendo dubbi in merito agli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, può il Collegio limitarsi ad accertare il grado di colpa da imputarsi al convenuto, onde stabilire se il medesimo debba essere condannato al risarcimento del danno cagionato all'erario. Si osserva, al riguardo, che già la legge 31 dicembre 1962 n. 1833 aveva limitato la responsabilità amministrativa del personale addetto alla conduzione di mezzi meccanici riconducendola all'ipotesi di colpa grave. Come è ben noto, tale norma ha perso il connotato della specialità, atteso che il d.l. n. 543 del 1996, conv. in legge n. 639 del 1996, ha esteso l'abbattimento della soglia della responsabilità a tutte le ipotesi dannose soggette alla cognizione di questo giudice. Orbene, ai fini della individuazione del grado della colpa con riguardo alle attività materiali che qui interessano, va preliminarmente precisato che la trasgressione di norme precauzionali - e cioè di norme che prescrivono determinati comportamenti al fine di prevenire i possibili rischi di un'attività pericolosa - denota di per se stessa non la gravità della colpa, bensì la colpa senza qualificazioni. E di ciò trovasi conferma proprio nelle disposizioni sopra menzionate che, derogando alla regola generale all'epoca vigente, fanno discendere la responsabilità amministrativa dalla colpa grave, anzichè dalla colpa semplice. La ratio di tali norme di favore risiede, infatti, proprio nella esigenza di limitare alle ipotesi più gravi quella responsabilità che, altrimenti, discenderebbe da una qualunque violazione delle norme cautelative contenute nel codice della strada.
Ciò significa che per l'imputazione di responsabilità si richiede un quid pluris che non sia la mera inosservanza delle norme precauzionali, costituendo detta trasgressione solo uno degli indici del grado di negligenza della condotta causativa del danno. Trattasi, in sostanza, di una valutazione complessa nella quale assumono rilievo, unitamente al tipo delle norme violate, tutti gli elementi di giudizio che siano desumibili dalle modalità di svolgimento della condotta dannosa. In particolare, occorre accertare il quantum di esigibilità delle norme cautelari, da valutarsi non solo in relazione al grado di preparazione professionale richiesto al personale addetto ad attività potenzialmente pericolose, ma anche in rapporto alle circostanze che in concreto hanno condotto all'evento. E ciò senza trascurare il grado di consapevolezza del carattere pericoloso della condotta che sia presumibile ritenere nell'agente in considerazione anche della prevedibilità dell'evento lesivo. Tutti elementi che porteranno a riconoscere la grave colposità ogni qual volta la condotta antidoverosa manifesti una palese violazione delle più elementari regole di prudenza.
Nella specie, ritiene il Collegio che la condotta del convenuto sia stata ampiamente divergente dai canoni di avvedutezza e prudenza che sarebbero stati osservati in analoghe circostanze da soggetti di media diligenza. Al riguardo, va soprattutto evidenziato che, come esattamente dedotto nell'atto di citazione, le situazioni di emergenza e di soccorso non autorizzano a tenere comportamenti divergenti dalla comune prudenza, neppure quando siano state attivate le idonee segnalazioni visive ed acustiche; in tal senso si esprime il codice della strada ed in tal senso militano criteri di ragionevolezza, dovendosi contemperare la prontezza del soccorso con la salvaguardia dell'altrui incolumità.
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il convenuto non ha affatto moderato la velocità in prossimità dell'intersezione stradale, come invece una condotta minimamente diligente avrebbe suggerito. Tale comportamento non appare giustificato dalla situazione di emergenza, tenuto conto che un modestissimo rallentamento non avrebbe pregiudicato la tempestività del soccorso, ma sarebbe valso ad evitare la collisione in effetti avvenuta.
Ritiene, pertanto, il Collegio che nella condotta del convenuto siano ravvisabili gli estremi della colpa grave; peraltro, in considerazione delle particolari circostanze dell'incidente, si ritiene equo ridurre l'addebito ad € 800,00 oltre gli interessi nella misura di legge dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
CONDANNA il sig. **** DANILO al pagamento della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli interessi nella misura di legge dalla data di deposito della presente decisione al soddisfo.
Condanna il predetto al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano in euro
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2005.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(ANGELA SILVERI) (VINCENZO BISOGNO)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7/12/2005
Il Direttore di segreteria
Dott.ssa Mirella Freda
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibil...ZIO&numPagina=1
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TOSCANA Sentenza 452 2005 Responsabilità 01-07-2005
N. 452/2005R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana
composta dai seguenti magistrati:
- prof. Giancarlo Guasparri Presidente
- dott. Leonardo Venturini Consigliere
- dott. Angelo Bax Primo Ref. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di responsabilità recante il n. 54130/R del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 19 novembre 2004 nei confronti del signor Francesco ********, rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Nunziata, presso il quale è elettivamente domiciliato a S. Gennaro Vesuviano (Na), alla via ********n. 27;
Udito nella pubblica udienza del 13 aprile 2005 il primo referendario relatore dott. Angelo Bax;
uditì, altresì, l' avv. Biagio Nunziata per la parte convenuta in giudizio e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. Paolo Crea;
visto l' atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.
FATTO Con atto di citazione depositato nella Segreteria di questa Sezione il 19 novembre 2004, il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il sig. Francesco *********, in quanto ritenuto responsabile di un danno all' Erario pari a € 8.639,85, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
La fattispecie oggetto del presente giudizio deriva da un incidente stradale avvenuto in data 9 dicembre 1999 nella città di Pistoia tra l'autovettura di servizio Fiat Marea targata Polizia D 5***, condotta dall' agente Francesco *********, e l' autovettura Fiat Panda targata AS ***GD condotta dalla sig.ra Francesca Mercati.
A seguito della collisione, la cui dinamica è descritta alle pagine 2 e 3 dell' atto di citazione, l' autovettura di servizio subiva un danno quantificato nella misura pari a € 8.639,85, corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dell'autovettura dell'Ammini-strazione.
Deduceva, la parte attorea, che il danno all' autovettura era da attribuire alla condotta del conducente connotata da colpa grave, atteso che non risultava osservata la segnaletica - simboleggiata dall' indicazione dello Stop - presente in quel tratto stradale, che obbligava l' agente di pubblica sicurezza Francesco Ommeniello, a fermarsi ed a dare precedenza al veicolo proveniente da destra (condotto dalla sig.ra Francesca Mercati).
Il conducente del veicolo della Polizia di Stato, affermava la Procura contabile, al momento del sinistro, avvenuto durante l'esecuzione di un intervento d' urgenza disposto dalla locale sala operativa, procedeva con i dispositivi supplementari d' emergenza “non azionati”, siccome risultava nel rapporto dell' incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Pistoia - Ufficio Infortunistica - n. 407/99, nonché dalle dichiarazioni rese da due persone presenti nelle vicinanze del luogo del sinistro, e secondo cui l' auto della Polizia procedeva senza i dispositivi sonoro e luminoso in funzione.
Peraltro, e di converso, il conducente del veicolo della Polizia di Stato, oggi convenuto in giudizio, ed il collega presente a bordo al momento del sinistro affermavano che al momento del sinistro i dispositivi supplementari di emergenza (acustico e visivo) erano in funzione; tuttavia, affermava la parte attorea, ove pure fossero stati attivati i suddetti dispositivi, occorreva l' osservanza delle “regole di comune prudenza e diligenza”, di cui all' art. 177, comma 2, codice della strada, mentre nel caso oggetto del presente giudizio risultava che l' autovettura di servizio avesse di fatto “oltrepassato ed impegnato l' incrocio”, nonostante il segnale dello stop; si configurava, quindi, una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi dell' art. 177, comma 2, del codice della strada e dell' art. 55 c.p..
Le condizioni di tempo e di luogo (urgenza di intervento e fondo stradale bagnato) e le modalità di accadimento del fatto causativo del danno determinavano, secondo la Procura contabile, il danno erariale di cui in atto di citazione con applicazione peraltro, nel fatto, del potere riduttivo, data la giovane età dell' ********** al momento dell' accadimento.
A seguito della notifica dell' invito a dedurre, ai sensi dell' art. 5, comma1, del D.L. n. 453 in data 15 novembre 1993, siccome convertito con L. n. 19 del 14 gennaio 1994, il sig. Francesco Ommeniello non faceva pervenire alcuna giustificazione.
Sicché con riferimento a tale indebito esborso per lo Stato, il P.M. contabile citava in giudizio l' odierno convenuto, per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 8.639,85 unitamente alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio a titolo di responsabilità amministrativa gravante sul soggetto convenuto, in conseguenza del danno patrimoniale di pari ammontare subito dall'Erario.
Con memoria di costituzione dell' 11 marzo 2005 il sig. Francesco ********* eccepiva l' inammissibilità e l' improcedibilità dell' atto di citazione, atteso il decorso del termine superiore ai 120 gg. per l'emissione dell' atto di citazione, successivamente all' atto di invito a dedurre, a mente dell' art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nel testo modificato dal D.l. 23 ottobre n. 453 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Nel merito il legale difensore del sig. ******** deduceva l'infondatezza della pretesa attorea, atteso che i due testimoni citati dalla Procura non potevano ritenersi “testimoni di fatto ed attendibili”, atteso che gli stessi (i sigg.ri Anna Daly e Angelo Minelli) avevano reso le dichiarazioni alcuni giorni dopo il verificarsi dell'incidente, e non nell' immediatezza dei fatti, e peraltro al momento della collisione non erano nelle immediate vicinanze delle auto.
Peraltro la relazione di servizio redatta dagli operatori in servizio presso l' ufficio automezzi della questura di Pistoia, i quali avevano affermato il funzionamento del lampeggiante acceso per l' auto in servizio, la operatività del principio della cd. precedenza di fatto e la relazione di servizio resa dall' odierno convenuto in giudizio e dal collega a bordo, induceva a concludere per un' assenza di responsabilità, quantomeno in ordine all' elemento soggettivo della colpa grave.
Concludeva quindi, il convenuto, per l' inammissibilità e/o improcedibilità dell' atto di citazione, l' assoluzione da ogni addebito e, in subordine, nel caso di condanna, per l' applicazione del potere riduttivo.
Veniva, quindi, fissata l' udienza di discussione in cui il legale difensore della parte convenuta insisteva per quanto già dedotto negli atti defensionali, mentre il Pubblico Ministero, controdeduceva sulle argomentazioni difensive e chiedeva l' accoglimento delle richieste di cui all' atto introduttivo del giudizio; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO 1. Occorre dapprima esaminare la questione di rito sollevata dall' odierno convenuto in giudizio, a cui dire sussiste l' inammissibilità e/o l'improcedibilità dell' atto di citazione, visto il decorso del termine superiore ai 120 gg. per l' emissione dell' atto di citazione, successivamente all' atto di invito a dedurre, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre n. 453, convertito nella l. 20 dicembre 1996 n. 639.
Con l' invito a dedurre il pubblico ministero assegna un termine, non inferiore a 30 giorni, decorrente dalla notifica della relativa comunicazione, per produrre deduzioni in merito alle contestazioni e lo spirare del suddetto termine fa decorrere i 120 gg. per l'emissione dell' atto introduttivo del giudizio, a mente dell' art. 1, comma 3 bis, del D.L. n. 543 del 1996, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, salvo eventuali proroghe del termine autorizzate dalla Sezione giurisdizionale.
Nel caso di specie, essendo stato l' invito a dedurre notificato il 25 maggio 2004 con assegnazione di 30 gg. per opporre deduzioni e con decorrenza dal 24 giugno 2004 del termine dei 120 gg., considerata la sospensione dei termini feriali, applicabile secondo la giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, SS.RR. 20 marzo 2003 n. 7/QM) al caso di specie, può senza dubbio affermarsi la ritualità dell'emissione dell' atto di citazione che è stato emesso, cioè depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale (Corte conti 4 agosto 1998 n. 18/QM), ampiamente nei termini (il 102° giorno, e quindi entro il 120° giorno previsto dalla normativa di specie).
2. Entrando nel merito, la vicenda sottoposta al vaglio dell' autorità giudicante integra senza dubbio una fattispecie di responsabilità amministrativa , visto oltre il danno erariale anche il comportamento gravemente colposo dell' Ommeniello.
Occorre verificare la riconducibilità o meno (per comportamento gravemente colposo) dell' avvenuto incidente stradale alla condotta che doveva essere più accorta nella perizia di guida.
Si rammenta che l' ******** ha affrontato un incrocio , violando un obbligo imposto dalla segnaletica - simboleggiata dall' indicazione dello stop - di regolazione del traffico e determinando una collisione a seguito dell' impegno dell' area di intersezione con un veicolo proveniente da destra ( autovettura Fiat Panda con targa AS 5**GD).
In conseguenza della collisione l' autovettura di servizio proseguiva la propria marcia andando ad urtare , con la propria parte frontale, contro lo spigolo del muro di recinzione del giardino di una civile abitazione e contro la palina della segnaletica stradale, determinando un nocumento patrimoniale all' Amministrazione di servizio.
Deduceva, la Procura contabile, che le condizioni di tempo e di luogo (urgenza di intervento, fondo stradale bagnato e perfetta visibilità) e le modalità di accadimento del fatto configuravano una colpa grave : all. 2 fascicolo di prove prodotto dalla Procura, illustrativo anche della dinamica dell' incidente.
Dalla verbalizzazione della Questura di Pistoia - Sezione di Motorizzazione in data 10 febbraio 2000 - si riteneva , vista la dinamica del sinistro, di attribuire la responsabilità all' odierno convenuto, seppure con esclusione della colpa grave, mentre il sig. Ommeniello, nella relazione di servizio asseriva di aver fatto uso dei sistemi di emergenza sonoro - luminoso.
L' accertamento del fatto reso dalla Polizia Municipale di Pistoia - Ufficio Infortunistica - n. 407/99 in data 9 dicembre 1999 (all. 2) intervenuta sul posto, induce, di converso, il Collegio a rilevare l' assenza di situazioni climatiche eccezionalmente anomale (che peraltro avrebbero dovuto indurre a maggiore vigilanza), e peraltro nel caso di specie l'assunzione di un maggior rischio, rispetto a quello usualmente dovuto nei confronti di beni e persone, legittimato dall' esistenza di ragioni di servizio, non è stato supportato dall' adozione dei dispostivi supplementari di emergenza.
Infatti le due persone presenti nelle vicinanze del luogo del sinistro hanno confermato le dichiarazioni rese dal conducente dell' altro veicolo coinvolto, e cioè che l' auto della Polizia procedeva senza i dispositivi sonoro e luminoso in azione.
La giurisprudenza contabile ha, sul punto, statuito che nel mancato impiego dei dispositivi visivi e sonori, che identificano la guida dei mezzi di soccorso d' urgenza, va ravvisata violazione di doveri di servizio connotata da colpa grave a carico del conducente, che deve quindi rispondere dei danni cagionati a terzi e risarciti dall' Amministrazione: in termini Corte conti, sez. I Centr., 4 dicembre 2001 n. 370/A.
Il comportamento dell' odierno convenuto in giudizio è consistito chiaramente nell' inosservanza delle regole sulla circolazione stradale, ed in particolare nel non aver rispettato le norme di cui all' art. 177, comma 2, del codice della strada, che obbliga gli agenti, nell'espletamento di servizi urgenti d' istituto, di usare congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, al fine di poter non osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione e le prescrizioni della segnaletica stradale, salvo in ogni caso il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza: cfr. Corte conti, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 18 novembre 2002 n. 1892 secondo cui sussiste colpa grave nella condotta del conducente di un autoveicolo della Polizia che, pur facendo uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso (condizione parelatro non verificatasi nella specie), non abbia rispettato le basilari regole di diligenza e prudenza del buon conducente codificate nell' art. 177 del codice della strada.
Vanno, quindi, ravvisati, nella vicenda il requisito soggettivo della colpa grave, connotato da un elevato grado di imprudenza (cfr. Corte conti, II, 2 settembre 1998 n. 189), e la causazione del danno erariale, essendo il danno concretamente arrecato, casualmente legato al comportamento dell' odierno convenuto in giudizio.
Tuttavia in ordine al danno, quantificato nella misura pari a € 8.639,85, al fine di proporzionare l' addebito all' apporto causale nella produzione dell' evento dannoso, anche in considerazione di tutti quegli ulteriori elementi, circostanze e fatti che consentono di contenere l'addebito in misura inferiore all' entità del danno, può trovare accoglimento l' applicazione del potere riduttivo, attese le circostanze oggettive (l' urgenza del servizio ed il particolare valore dell' intervento teso a salvare una vita umana) e soggettive (giovane età dell' autore del danno, cfr. Sezione giurisdizionale Regione Emilia Romagna 3 giugno 2004 n. 1131), ai sensi dell' art. 52, comma 2, R.D. 1214/1934 e art. 83 R.D. 2440/1923; per cui il danno va quantificato nella misura pari a € 4.000.
Va, pertanto, condannato il sig. Francesco ******* alla somma pari a € 4.000,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sostituto Procuratore Generale nei confronti dell'odierno convenuto in giudizio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il sig. Francesco Ommeniello al pagamento in favore dell' Erario della somma di € 4.000,00, oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna, altresì, il sunnominato al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessivi €127,57(Euro centoventisette/57)……………………………………………….
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2005.
L' Estensore Il Presidente F.to A. BAX F.to G. GUASPARRI
Depositata in Segreteria il 1 LUGLIO 2005
Il Dirigente
F.to Dr. G. Badame
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE TOSCANA Sentenza 452 2005 Responsabilità 01-07-2005
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