Imprudenza, spericolatezza e spregiudicatezza nella condotta di guida

SENTENZA 141/2006 - Sent. n.2905/2005 - Sent. 452/2005

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    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

    composta dai Magistrati:
    dott. Fabrizio Topi Presidente
    dott. Vincenzo Lo Presti Consigliere
    dott. Guido Petrigni Referendario rel.
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA 141 / 2006

    nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 39874 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del
    Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti di:
    **** Alessandro, nato a Palmi il 27 maggio 1974 e residente in Palermo, via Carbone str. 1-22,
    rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Pirrottina ed elettivamente domiciliato in Palmi in Via
    Gramsci n. 29 presso lo studio legale Badolati.
    Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 18 luglio 2005.
    Uditi, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005, il relatore dott. Guido Petrigni, il Pubblico
    Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, Tommaso Brancato; non costituito il
    convenuto.
    Esaminati gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.
    \Erelativa all'incidente
    stradale, verificatosi a Catania in data 23 febbraio 2003, nel quale era rimasto coinvolto il veicolo Fiat
    Ducato della Polizia di Stato, guidato dall'agente di polizia **** Alessandro.
    Il predetto, nell'espletamento di un servizio di ordinario pattugliamento presso lo stadio comunale di
    Catania in occasione di un incontro di calcio, mentre procedeva su di un tratto di strada in curva e in
    forte pendenza, perdeva il controllo del mezzo ed andava a tamponare, prima su una Renault 5, poi su
    un'Opel Astra ed infine su una SuzuKi, causando anche ferite varie agli occupanti delle predette
    autovetture.
    Rileva il P.M. che, dalla disamina degli elementi emersi dalla dinamica dell'incidente e sulla scorta degli
    accertamenti svolti dal dirigente della Sezione motorizzazione del X Reparto della Polizia di Stato di
    Catania, si rileva che, nella specie, il Passatelli,nell'affrontare un tratto di curva in forte pendenza,
    teneva una condotta di guida non adeguata alle condizioni del traffico intenso e del manto stradale reso
    viscido dalla pioggia.
    La responsabilità per colpa grave del ****, per aver tenuto una condotta di guida non sufficientemente
    attenta e prudente, trova ulteriore conferma nell'assenza di frenata, rilevata dalla verifica effettuata dai
    Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente.
    A seguito di invito a dedurre, regolarmente notificatogli dal P.M., il convenuto ha controdedotto che
    l'incidente si è verificato a causa di un guasto all'impianto frenante.
    Dalla istruttoria svolta dall''Ufficio del PM è emerso, però, che il sistema frenante era efficiente e non
    vi erano anomalie nel funzionamento dello stesso.
    Sussistendo tutti gli elementi per affermarne la responsabilità la Procura ha evocato in giudizio ****
    Alessandro per rispondere del danno erariale di € 6.063,50, da risarcire in favore del Ministero
    dell'Interno, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, nonché alle spese del presente
    giudizio.
    In udienza il P.M. ha insistito per la condanna del convenuto.
    \EAi fini della valutazione dei fatti, giova rilevare che la giurisprudenza ormai univoca di questa Corte ha
    da tempo indicato che la colpa grave postula sia la violazione di una norma di comportamento e,
    quindi, il palese dispregio delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, sia, inoltre, una
    profonda imprudenza, spericolatezza e spregiudicatezza nella condotta di guida, da valutarsi in relazione
    alle circostanze in cui il sinistro si verifica.
    Orbene, la ricostruzione dell'incidente, come emerge dal fascicolo processuale, consente di affermare la
    colpa grave del conducente del mezzo della Polizia di Stato, ossia del ****,che con il suo
    comportamento provocò l'incidente.
    La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente ritenuto che la gravità della colpa non derivi
    soltanto dalla mera violazione di norme comportamentali che disciplinano la circolazione o dalla
    inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela cui sono tenuti tutti i soggetti che
    guidano veicoli circolanti su aree pubbliche, ma soprattutto dalla particolare imprudenza od imperizia
    del comportamento in concreto tenuto, valutabile con riferimento all'elevato grado di prevedibilità e
    probabilità di incidente.
    Se così è, si ritiene sussistere la colpa grave nel comportamento di guida del **** , tenuto conto delle
    circostanze e delle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificò il danno.
    E' necessario, ai fini della dichiarazione di responsabilità, che emerga, infatti, un comportamento
    caratterizzato da faciloneria, sprezzo per le norme di servizio ed assoluta noncuranza dei più elementari
    canoni di prudenza, tale che l'evento dannoso, ancorché non voluto, possa comunque dirsi prevedibile.
    Orbene, l'eccessiva (rectius, non moderata) velocità di guida, tenuta dallo stesso nella circostanza del
    sinistro, appare ingiustificata in relazione alle circostanze temporali esposte nella narrativa in fatto.
    Né appare sostenibile ipotizzare che la perdita di aderenza al terreno, in parte ascritta al terreno reso
    viscido dalla pioggia (battente all'atto dell'incidente), fosse da ricondurre, in via principale, ad un guasto
    dell'impianto frenante Ciò risulta smentito dagli accertamenti svolti in data 24 febbraio 2003 ( ossia il
    giorno dopo l'incidente) dalla ditta incaricata di procedere alla verifica dell'efficienza del sistema
    frenante.
    Del resto, proprio le avverse condizioni atmosferiche avrebbero dovuto indurre il conducente
    dell'automezzo a maggiore diligenza, al fine di evitare pericolo per la sicurezza delle persone e delle
    cose.
    La mancanza di una concreta e determinante (ai fini dell'incidente) anomalia dell'autovettura conforta
    la tesi di parte attrice che l'autovettura procedesse ad andatura non moderata in relazione alle
    caratteristiche e alle condizioni della strada, in palese violazione del codice della strada.
    Il danno erariale è, poi, certo ed attuale in quanto la somma spesa dalla Amministrazione per la
    riparazione dell'autovettura danneggiata ha determinato una deminutio del patrimonio erariale.
    Il nesso di causalità tra la condotta del convenuto ed il danno predetto si appalesa poi evidente in
    quanto quest'ultimo era alla guida dell'autovettura danneggiata nel momento in cui si è verificato il
    sinistro.
    Ne consegue che va affermata la responsabilità del convenuto.
    Ricorrono tuttavia, nel caso di specie, le condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214
    del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923 per la riduzione dell'addebito.
    L'esercizio in concreto di tale potere è inteso, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, a
    proporzionare il danno risarcibile alla considerevole mole di rischio incombente sul convenuto, a causa
    delle mansioni esercitate.
    Non è, poi, superfluo, evocare la sentenza n. 340 del 2001 della Consulta che individua nel danno
    effettivamente cagionato uno degli elementi, accanto alla capacità economica del soggetto responsabile
    ( agente di polizia) e al livello di responsabilità, da tenere presente nel fissare la misura della sanzione
    attraverso l'esercizio del potere riduttivo.
    Nella specie non può, nel caso concreto, dimenticarsi che:
    · il **** era stato comandato di servizio, in data 23 febbraio 2003, con turno 10,30- 16,30, come
    autista di un mezzo del reparto Mobile di Catania, per un servizio di O.P. presso lo stadio di Catania,
    in occasione dell'incontro di calcio Catania- Messina;
    · alle ore 19,00, e dunque, dopo quasi 9 ore di servizio, il mezzo, che doveva essere utilizzato per la
    scorta ai tifosi del Messina calcio, si guastava;
    · soltanto dopo un'altra ora il mezzo veniva sostituito con un nuovo mezzo (Ducato 4x4 targato
    Polizia A2549) che restava coinvolto nell'incidente de quo.
    Al riguardo non può essere obnubilata la verosimile stanchezza derivante dalla gravosità di un servizio,
    come quello svolto dall'odierno convenuto, che può essere posta alla base dell'applicazione del potere
    riduttivo dell'addebito per l' autista responsabile di incidente stradale ( Nei termini cfr. C.Conti reg.
    Veneto, sez. giurisd., 2 marzo 1994, n. 8)
    Nei medesimi sensi è stato, altresì, affermato che, nel giudizio di responsabilità amministrativa per
    danno instaurato nei confronti di un agente di polizia addetto alla conduzione di autoveicoli e
    responsabile di condotta gravemente colposa, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito può - anche
    in tale ipotesi - essere esercitato dal giudice contabile qualora il fatto dannoso si verifichi al termine di
    un impegnativo servizio di vigilanza che, necessariamente, si riflette sulle capacità reattive dell' autista
    (Corte Conti, sez. I, 30 settembre 1991, n. 298)
    Nell'osservare tali coordinate ermeneutiche, in applicazione del potere riduttivo, il convenuto va
    condannato al pagamento della somma di € 1.000,00 (mille ) comprensiva di rivalutazione monetaria,
    oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
    La condanna alle spese segue la soccombenza.
    P.Q.M.
    La Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,condanna il sig. **** Alessandro al
    pagamento,in favore del Ministero dell'Interno, della somma di € 1.000,00, comprensiva di rivalutazione
    monetaria oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
    Condanna inoltre detto convenuto alle spese di giudizio, in favore dello Stato, che si liquidano in €
    80,02.
    Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2005.\E[s
    L'estensore Il Presidente
    F.to Guido Petrigni F.to Fabrizio Topi
    Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
    Palermo, 11 gennaio 2006
    Il Funzionario di Cancelleria
    F. to Dott.ssa Rita Casamichele

    http://www.diritto.it/all.php?file=21616.pdf

    Edited by coeslazio - 1/3/2006, 17:41
     
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    LAZIO Sentenza 2905 2005 Responsabilità 07-12-2005

    Sent. n.2905/2005

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE DEI CONTI

    SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO


    composta dai magistrati:

    Vincenzo Bisogno Presidente

    Salvatore Librandi Consigliere

    Angela Silveri Consigliere relatore

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. **** DANILO, residente in Roma, Via ************n. 178.

    Visto l'atto di citazione iscritto al n. 062119 del registro di segreteria.

    Uditi nella pubblica udienza del 3 ottobre 2005 il relatore, Consigliere Angela Silveri, ed il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Smiroldo; non rappresentato e non costituitosi il convenuto.

    Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2004 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Mele Danilo, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.500,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

    Osserva la Procura che il 2 ottobre 2001 in Roma il convenuto, alla guida del veicolo targato Polizia D***6, veniva inviato presso il Ponte Matteotti ove si trovava una persona sul parapetto con intenzioni suicide; giunto all'intersezione tra Viale Giulio Cesare e lungotevere entrava in collisione con un veicolo che proveniva da Via M. Colonna e percorreva il controviale direzione lungotevere. A seguito dell'incidente l'automezzo della Polizia subiva danni che comportavano una spesa di € 2.956,48.

    Osserva, altresì, la Procura che - dalla dinamica dell'incidente così come ricostruita attraverso le dichiarazioni delle parti ed il rapporto del Corpo di Polizia Municipale - la condotta del convenuto appare connotata da colpa grave, non avendo egli rispettato gli artt. 140, 141 (commi 1, 2 e 3), 145 (comma 1) e 177 (comma 2) del decreto legislativo n. 285 del 1992; in particolare, rileva che i veicoli di soccorso sono esonerati dall'obbligo di rispettare divieti e limitazioni della circolazione stradale, qualora gli stessi facciano uso congiuntamente del dispositivo acustico di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, nel rispetto comunque della comune prudenza e diligenza.

    Rileva, peraltro, la Procura che si deve tener conto anche del concorso causale dell'altro conducente e, quindi, ritiene che il danno addebitabile al convenuto possa essere limitato all'importo di € 1.500,00.

    Con decreto del Presidente della Sezione l'addebito è stato determinato in euro 800,00, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria. Poiché il convenuto non ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione dell'addebito, il giudizio è stato trattato nell'udienza fissata per il giorno 3 ottobre 2005, durante la quale il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Non sussistendo dubbi in merito agli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, può il Collegio limitarsi ad accertare il grado di colpa da imputarsi al convenuto, onde stabilire se il medesimo debba essere condannato al risarcimento del danno cagionato all'erario. Si osserva, al riguardo, che già la legge 31 dicembre 1962 n. 1833 aveva limitato la responsabilità amministrativa del personale addetto alla conduzione di mezzi meccanici riconducendola all'ipotesi di colpa grave. Come è ben noto, tale norma ha perso il connotato della specialità, atteso che il d.l. n. 543 del 1996, conv. in legge n. 639 del 1996, ha esteso l'abbattimento della soglia della responsabilità a tutte le ipotesi dannose soggette alla cognizione di questo giudice.
    Orbene, ai fini della individuazione del grado della colpa con riguardo alle attività materiali che qui interessano, va preliminarmente precisato che la trasgressione di norme precauzionali - e cioè di norme che prescrivono determinati comportamenti al fine di prevenire i possibili rischi di un'attività pericolosa - denota di per se stessa non la gravità della colpa, bensì la colpa senza qualificazioni. E di ciò trovasi conferma proprio nelle disposizioni sopra menzionate che, derogando alla regola generale all'epoca vigente, fanno discendere la responsabilità amministrativa dalla colpa grave, anzichè dalla colpa semplice. La ratio di tali norme di favore risiede, infatti, proprio nella esigenza di limitare alle ipotesi più gravi quella responsabilità che, altrimenti, discenderebbe da una qualunque violazione delle norme cautelative contenute nel codice della strada.

    Ciò significa che per l'imputazione di responsabilità si richiede un quid pluris che non sia la mera inosservanza delle norme precauzionali, costituendo detta trasgressione solo uno degli indici del grado di negligenza della condotta causativa del danno. Trattasi, in sostanza, di una valutazione complessa nella quale assumono rilievo, unitamente al tipo delle norme violate, tutti gli elementi di giudizio che siano desumibili dalle modalità di svolgimento della condotta dannosa. In particolare, occorre accertare il quantum di esigibilità delle norme cautelari, da valutarsi non solo in relazione al grado di preparazione professionale richiesto al personale addetto ad attività potenzialmente pericolose, ma anche in rapporto alle circostanze che in concreto hanno condotto all'evento. E ciò senza trascurare il grado di consapevolezza del carattere pericoloso della condotta che sia presumibile ritenere nell'agente in considerazione anche della prevedibilità dell'evento lesivo. Tutti elementi che porteranno a riconoscere la grave colposità ogni qual volta la condotta antidoverosa manifesti una palese violazione delle più elementari regole di prudenza.

    Nella specie, ritiene il Collegio che la condotta del convenuto sia stata ampiamente divergente dai canoni di avvedutezza e prudenza che sarebbero stati osservati in analoghe circostanze da soggetti di media diligenza. Al riguardo, va soprattutto evidenziato che, come esattamente dedotto nell'atto di citazione, le situazioni di emergenza e di soccorso non autorizzano a tenere comportamenti divergenti dalla comune prudenza, neppure quando siano state attivate le idonee segnalazioni visive ed acustiche; in tal senso si esprime il codice della strada ed in tal senso militano criteri di ragionevolezza, dovendosi contemperare la prontezza del soccorso con la salvaguardia dell'altrui incolumità.

    Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che il convenuto non ha affatto moderato la velocità in prossimità dell'intersezione stradale, come invece una condotta minimamente diligente avrebbe suggerito. Tale comportamento non appare giustificato dalla situazione di emergenza, tenuto conto che un modestissimo rallentamento non avrebbe pregiudicato la tempestività del soccorso, ma sarebbe valso ad evitare la collisione in effetti avvenuta.

    Ritiene, pertanto, il Collegio che nella condotta del convenuto siano ravvisabili gli estremi della colpa grave; peraltro, in considerazione delle particolari circostanze dell'incidente, si ritiene equo ridurre l'addebito ad € 800,00 oltre gli interessi nella misura di legge dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

    P.Q.M.

    La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

    CONDANNA
    il sig. **** DANILO al pagamento della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli interessi nella misura di legge dalla data di deposito della presente decisione al soddisfo.

    Condanna il predetto al rimborso delle spese di giudizio che si liquidano in euro



    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2005.

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    (ANGELA SILVERI) (VINCENZO BISOGNO)



    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7/12/2005

    Il Direttore di segreteria

    Dott.ssa Mirella Freda

    http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibil...ZIO&numPagina=1



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    TOSCANA Sentenza 452 2005 Responsabilità 01-07-2005

    N. 452/2005R

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE DEI CONTI

    Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana


    composta dai seguenti magistrati:

    - prof. Giancarlo Guasparri Presidente

    - dott. Leonardo Venturini Consigliere

    - dott. Angelo Bax Primo Ref. Rel.

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA
    nel giudizio di responsabilità recante il n. 54130/R del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 19 novembre 2004 nei confronti del signor Francesco ********, rappresentato e difeso dall' avv. Biagio Nunziata, presso il quale è elettivamente domiciliato a S. Gennaro Vesuviano (Na), alla via ********n. 27;

    Udito nella pubblica udienza del 13 aprile 2005 il primo referendario relatore dott. Angelo Bax;

    uditì, altresì, l' avv. Biagio Nunziata per la parte convenuta in giudizio e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. Paolo Crea;

    visto l' atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

    FATTO
    Con atto di citazione depositato nella Segreteria di questa Sezione il 19 novembre 2004, il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il sig. Francesco *********, in quanto ritenuto responsabile di un danno all' Erario pari a € 8.639,85, oltre agli interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.


    La fattispecie oggetto del presente giudizio deriva da un incidente stradale avvenuto in data 9 dicembre 1999 nella città di Pistoia tra l'autovettura di servizio Fiat Marea targata Polizia D 5***, condotta dall' agente Francesco *********, e l' autovettura Fiat Panda targata AS ***GD condotta dalla sig.ra Francesca Mercati.

    A seguito della collisione, la cui dinamica è descritta alle pagine 2 e 3 dell' atto di citazione, l' autovettura di servizio subiva un danno quantificato nella misura pari a € 8.639,85, corrispondente alle spese necessarie per la riparazione dell'autovettura dell'Ammini-strazione.

    Deduceva, la parte attorea, che il danno all' autovettura era da attribuire alla condotta del conducente connotata da colpa grave, atteso che non risultava osservata la segnaletica - simboleggiata dall' indicazione dello Stop - presente in quel tratto stradale, che obbligava l' agente di pubblica sicurezza Francesco Ommeniello, a fermarsi ed a dare precedenza al veicolo proveniente da destra (condotto dalla sig.ra Francesca Mercati).

    Il conducente del veicolo della Polizia di Stato, affermava la Procura contabile, al momento del sinistro, avvenuto durante l'esecuzione di un intervento d' urgenza disposto dalla locale sala operativa, procedeva con i dispositivi supplementari d' emergenza “non azionati”, siccome risultava nel rapporto dell' incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di Pistoia - Ufficio Infortunistica - n. 407/99, nonché dalle dichiarazioni rese da due persone presenti nelle vicinanze del luogo del sinistro, e secondo cui l' auto della Polizia procedeva senza i dispositivi sonoro e luminoso in funzione.

    Peraltro, e di converso, il conducente del veicolo della Polizia di Stato, oggi convenuto in giudizio, ed il collega presente a bordo al momento del sinistro affermavano che al momento del sinistro i dispositivi supplementari di emergenza (acustico e visivo) erano in funzione; tuttavia, affermava la parte attorea, ove pure fossero stati attivati i suddetti dispositivi, occorreva l' osservanza delle “regole di comune prudenza e diligenza”, di cui all' art. 177, comma 2, codice della strada, mentre nel caso oggetto del presente giudizio risultava che l' autovettura di servizio avesse di fatto “oltrepassato ed impegnato l' incrocio”, nonostante il segnale dello stop; si configurava, quindi, una ipotesi di responsabilità amministrativa ai sensi dell' art. 177, comma 2, del codice della strada e dell' art. 55 c.p..

    Le condizioni di tempo e di luogo (urgenza di intervento e fondo stradale bagnato) e le modalità di accadimento del fatto causativo del danno determinavano, secondo la Procura contabile, il danno erariale di cui in atto di citazione con applicazione peraltro, nel fatto, del potere riduttivo, data la giovane età dell' ********** al momento dell' accadimento.

    A seguito della notifica dell' invito a dedurre, ai sensi dell' art. 5, comma1, del D.L. n. 453 in data 15 novembre 1993, siccome convertito con L. n. 19 del 14 gennaio 1994, il sig. Francesco Ommeniello non faceva pervenire alcuna giustificazione.

    Sicché con riferimento a tale indebito esborso per lo Stato, il P.M. contabile citava in giudizio l' odierno convenuto, per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 8.639,85 unitamente alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio a titolo di responsabilità amministrativa gravante sul soggetto convenuto, in conseguenza del danno patrimoniale di pari ammontare subito dall'Erario.

    Con memoria di costituzione dell' 11 marzo 2005 il sig. Francesco ********* eccepiva l' inammissibilità e l' improcedibilità dell' atto di citazione, atteso il decorso del termine superiore ai 120 gg. per l'emissione dell' atto di citazione, successivamente all' atto di invito a dedurre, a mente dell' art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nel testo modificato dal D.l. 23 ottobre n. 453 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.

    Nel merito il legale difensore del sig. ******** deduceva l'infondatezza della pretesa attorea, atteso che i due testimoni citati dalla Procura non potevano ritenersi “testimoni di fatto ed attendibili”, atteso che gli stessi (i sigg.ri Anna Daly e Angelo Minelli) avevano reso le dichiarazioni alcuni giorni dopo il verificarsi dell'incidente, e non nell' immediatezza dei fatti, e peraltro al momento della collisione non erano nelle immediate vicinanze delle auto.

    Peraltro la relazione di servizio redatta dagli operatori in servizio presso l' ufficio automezzi della questura di Pistoia, i quali avevano affermato il funzionamento del lampeggiante acceso per l' auto in servizio, la operatività del principio della cd. precedenza di fatto e la relazione di servizio resa dall' odierno convenuto in giudizio e dal collega a bordo, induceva a concludere per un' assenza di responsabilità, quantomeno in ordine all' elemento soggettivo della colpa grave.

    Concludeva quindi, il convenuto, per l' inammissibilità e/o improcedibilità dell' atto di citazione, l' assoluzione da ogni addebito e, in subordine, nel caso di condanna, per l' applicazione del potere riduttivo.

    Veniva, quindi, fissata l' udienza di discussione in cui il legale difensore della parte convenuta insisteva per quanto già dedotto negli atti defensionali, mentre il Pubblico Ministero, controdeduceva sulle argomentazioni difensive e chiedeva l' accoglimento delle richieste di cui all' atto introduttivo del giudizio; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

    DIRITTO
    1. Occorre dapprima esaminare la questione di rito sollevata dall' odierno convenuto in giudizio, a cui dire sussiste l' inammissibilità e/o l'improcedibilità dell' atto di citazione, visto il decorso del termine superiore ai 120 gg. per l' emissione dell' atto di citazione, successivamente all' atto di invito a dedurre, ai sensi dell' art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre n. 453, convertito nella l. 20 dicembre 1996 n. 639.

    Con l' invito a dedurre il pubblico ministero assegna un termine, non inferiore a 30 giorni, decorrente dalla notifica della relativa comunicazione, per produrre deduzioni in merito alle contestazioni e lo spirare del suddetto termine fa decorrere i 120 gg. per l'emissione dell' atto introduttivo del giudizio, a mente dell' art. 1, comma 3 bis, del D.L. n. 543 del 1996, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n. 639, salvo eventuali proroghe del termine autorizzate dalla Sezione giurisdizionale.

    Nel caso di specie, essendo stato l' invito a dedurre notificato il 25 maggio 2004 con assegnazione di 30 gg. per opporre deduzioni e con decorrenza dal 24 giugno 2004 del termine dei 120 gg., considerata la sospensione dei termini feriali, applicabile secondo la giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, SS.RR. 20 marzo 2003 n. 7/QM) al caso di specie, può senza dubbio affermarsi la ritualità dell'emissione dell' atto di citazione che è stato emesso, cioè depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale (Corte conti 4 agosto 1998 n. 18/QM), ampiamente nei termini (il 102° giorno, e quindi entro il 120° giorno previsto dalla normativa di specie).

    2. Entrando nel merito, la vicenda sottoposta al vaglio dell' autorità giudicante integra senza dubbio una fattispecie di responsabilità amministrativa , visto oltre il danno erariale anche il comportamento gravemente colposo dell' Ommeniello.

    Occorre verificare la riconducibilità o meno (per comportamento gravemente colposo) dell' avvenuto incidente stradale alla condotta che doveva essere più accorta nella perizia di guida.

    Si rammenta che l' ******** ha affrontato un incrocio , violando un obbligo imposto dalla segnaletica - simboleggiata dall' indicazione dello stop - di regolazione del traffico e determinando una collisione a seguito dell' impegno dell' area di intersezione con un veicolo proveniente da destra ( autovettura Fiat Panda con targa AS 5**GD).

    In conseguenza della collisione l' autovettura di servizio proseguiva la propria marcia andando ad urtare , con la propria parte frontale, contro lo spigolo del muro di recinzione del giardino di una civile abitazione e contro la palina della segnaletica stradale, determinando un nocumento patrimoniale all' Amministrazione di servizio.

    Deduceva, la Procura contabile, che le condizioni di tempo e di luogo (urgenza di intervento, fondo stradale bagnato e perfetta visibilità) e le modalità di accadimento del fatto configuravano una colpa grave : all. 2 fascicolo di prove prodotto dalla Procura, illustrativo anche della dinamica dell' incidente.

    Dalla verbalizzazione della Questura di Pistoia - Sezione di Motorizzazione in data 10 febbraio 2000 - si riteneva , vista la dinamica del sinistro, di attribuire la responsabilità all' odierno convenuto, seppure con esclusione della colpa grave, mentre il sig. Ommeniello, nella relazione di servizio asseriva di aver fatto uso dei sistemi di emergenza sonoro - luminoso.

    L' accertamento del fatto reso dalla Polizia Municipale di Pistoia - Ufficio Infortunistica - n. 407/99 in data 9 dicembre 1999 (all. 2) intervenuta sul posto, induce, di converso, il Collegio a rilevare l' assenza di situazioni climatiche eccezionalmente anomale (che peraltro avrebbero dovuto indurre a maggiore vigilanza), e peraltro nel caso di specie l'assunzione di un maggior rischio, rispetto a quello usualmente dovuto nei confronti di beni e persone, legittimato dall' esistenza di ragioni di servizio, non è stato supportato dall' adozione dei dispostivi supplementari di emergenza.

    Infatti le due persone presenti nelle vicinanze del luogo del sinistro hanno confermato le dichiarazioni rese dal conducente dell' altro veicolo coinvolto, e cioè che l' auto della Polizia procedeva senza i dispositivi sonoro e luminoso in azione.

    La giurisprudenza contabile ha, sul punto, statuito che nel mancato impiego dei dispositivi visivi e sonori, che identificano la guida dei mezzi di soccorso d' urgenza, va ravvisata violazione di doveri di servizio connotata da colpa grave a carico del conducente, che deve quindi rispondere dei danni cagionati a terzi e risarciti dall' Amministrazione: in termini Corte conti, sez. I Centr., 4 dicembre 2001 n. 370/A.

    Il comportamento dell' odierno convenuto in giudizio è consistito chiaramente nell' inosservanza delle regole sulla circolazione stradale, ed in particolare nel non aver rispettato le norme di cui all' art. 177, comma 2, del codice della strada, che obbliga gli agenti, nell'espletamento di servizi urgenti d' istituto, di usare congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, al fine di poter non osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione e le prescrizioni della segnaletica stradale, salvo in ogni caso il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza: cfr. Corte conti, Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 18 novembre 2002 n. 1892 secondo cui sussiste colpa grave nella condotta del conducente di un autoveicolo della Polizia che, pur facendo uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso (condizione parelatro non verificatasi nella specie), non abbia rispettato le basilari regole di diligenza e prudenza del buon conducente codificate nell' art. 177 del codice della strada.

    Vanno, quindi, ravvisati, nella vicenda il requisito soggettivo della colpa grave, connotato da un elevato grado di imprudenza (cfr. Corte conti, II, 2 settembre 1998 n. 189), e la causazione del danno erariale, essendo il danno concretamente arrecato, casualmente legato al comportamento dell' odierno convenuto in giudizio.

    Tuttavia in ordine al danno, quantificato nella misura pari a € 8.639,85, al fine di proporzionare l' addebito all' apporto causale nella produzione dell' evento dannoso, anche in considerazione di tutti quegli ulteriori elementi, circostanze e fatti che consentono di contenere l'addebito in misura inferiore all' entità del danno, può trovare accoglimento l' applicazione del potere riduttivo, attese le circostanze oggettive (l' urgenza del servizio ed il particolare valore dell' intervento teso a salvare una vita umana) e soggettive (giovane età dell' autore del danno, cfr. Sezione giurisdizionale Regione Emilia Romagna 3 giugno 2004 n. 1131), ai sensi dell' art. 52, comma 2, R.D. 1214/1934 e art. 83 R.D. 2440/1923; per cui il danno va quantificato nella misura pari a € 4.000.

    Va, pertanto, condannato il sig. Francesco ******* alla somma pari a € 4.000,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché alle spese processuali.

    P.Q.M.

    La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sostituto Procuratore Generale nei confronti dell'odierno convenuto in giudizio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il sig. Francesco Ommeniello al pagamento in favore dell' Erario della somma di € 4.000,00, oltre agli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

    Condanna, altresì, il sunnominato al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessivi €127,57(Euro centoventisette/57)……………………………………………….

    Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2005.

    L' Estensore Il Presidente
    F.to A. BAX F.to G. GUASPARRI

    Depositata in Segreteria il 1 LUGLIO 2005

    Il Dirigente

    F.to Dr. G. Badame



    SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
    TOSCANA Sentenza 452 2005 Responsabilità 01-07-2005


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    DIRITTO CIVILE

    TRIBUNALE DI RIMINI in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli
    Il caso di specie è quello di un sinistro subito da un ciclomotore il quale, approssimandosi ad un incrocio con diritto di precedenza dato da luce semaforica verde, veniva a collisione con un'autoambulanza che attraversava il crocevia con luce semaforica rossa, con due feriti gravi a bordo e con sirene e dispositivi luminosi in funzione.


    Ora, l’art. 177 n. 2 C.d.S. esonera i conducenti dei veicoli di soccorso in servizi urgenti d’istituto dall’osservanza degli obblighi e divieti relativi alla circolazione.
    Tuttavia, la pronuncia sotto riportata sancisce che il conducente dell’ambulanza, benchè non tenuto certo a fermarsi al semaforo rosso, potendo e dovendo attraversare comunque l’incrocio, doveva in ogni caso usare la massima prudenza nel compiere tale manovra, non essendo sufficiente l’inserimento dei vari sistemi di allarme.
    Il fatto di svolgere un servizio di soccorso urgente quale quello di autoambulanza, benchè esima il conducente del mezzo di soccorso, con gli opportuni sistemi di allarme in funzione, dall’osservanza degli obblighi e divieti relativi alla circolazione stradale, non determina però una sorta di "zona franca" in cui tutto gli è permesso, dovendo egli in ogni caso usare la massima prudenza nella conduzione del mezzo.
    La sentenza in parola, parlando di "massima prudenza" sembra anzi, correttamente, innalzare la soglia della prudenza richiesta proprio in considerazione del compimento di manovre contrarie agli obblighi ed ai divieti della circolazione.

    Insomma: il conducente di un veicolo di soccorso può (anzi: deve) attraversare l'incrocio pur regolato da luce rossa, ma ciò (non solo non lo esime dall'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza, ma addirittura) gli impone una prudenza ancora maggiore: "massima", appunto.
    (Avv. Cristiano Basile)


    “CONCLUSIONI per l’attore:
    “ Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Rimini, in persona del Giudice monocratico;
    -ogni diversa e contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione disattese;
    -emesse le più opportune pronunzie e declaratorie del caso;
    -condannare l’Assicurazione “A. s.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, la C.R.I. in persona del legale rappresentante pro tempore e il signor U. M., tutti in via autonoma e/o in solido tra loro, al pagamento, in favore del signor D. D., della somma di €uro 136.547,57=, per la causale di cui all’atto di citazione, quale complessivo risarcimento del danno patito dal signor D. D. in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto in data 24 luglio 1997, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, o che sia risultata in corso di causa, anche in via equitativa, con rigetto di tutte le avverse domande
     
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