Obbligo di formazione degli addetti primo soccorso

Sicurezza sul lavoro: Ministero del Lavoro interpello n. 2/2012

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline
    logo_ministero_lavoro

    Sicurezza sul lavoro: il parere del Ministero sull’obbligo di formazione degli addetti primo soccorso

    27/11/2012


    Biancamaria Consales

    Pubblicato dal Ministero del Lavoro, in data 22 novembre, l’interpello n. 2/2012, con il quale vengono forniti chiarimenti in merito alla possibilità o meno di ritenere assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano “soccorritori attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro ente e/associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
    La formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 luglio 2003, n. 388, richiamato, poi, nell’articolo 45 del D.Lgs. 81/2008.
    In particolare, il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l’attuazione di misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione.
    Il Ministero del Lavoro, dopo aver premesso di non essere a conoscenza del contenuto dei corsi per Volontari del Soccorsi, organizzati dalla Croce Rossa o altro ente, con l’interpello in oggetto ha precisato che l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità, anche con riguardo ai requisiti dei formatori, la durata ed il contenuto teorico-pratico di detti corsi, siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
    Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichino in concreto che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

    http://www.diritto.it/docs/5089096-sicurez...rce=1&tipo=news
     
    .
0 replies since 29/11/2012, 00:39   38 views
  Share  
.