Prevenzione, repressione della corruzione e dell'illegalita' nella P.A.

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    LEGGE 6 novembre 2012 , n. 190

    Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
    dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (12G0213)



    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


    Promulga

    la seguente legge:
    Art. 1

    Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
    dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

    1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione
    dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
    adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e
    ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli
    articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a
    Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28
    giugno 2012, n.110, la presente legge individua, in ambito nazionale,
    l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di
    svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata,
    attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della
    corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
    2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'
    delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto
    legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di
    seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale
    anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In
    particolare, la Commissione:
    a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le
    organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
    b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal
    Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
    c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli
    interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
    d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte
    le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
    in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari
    pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
    collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
    e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di
    cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e
    successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da
    parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici
    nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma
    16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;
    f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva
    applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
    amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul
    rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa
    previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre
    disposizioni vigenti;
    g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31
    dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto della
    corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e
    sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
    3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la
    Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
    informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e
    ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui
    ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla trasparenza
    dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del
    presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la
    rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
    regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni
    interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei
    provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.
    4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di
    indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e
    disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e
    contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
    amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
    b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la
    prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi
    e i progetti internazionali;
    c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di
    assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera
    a);
    d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati
    occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
    presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed
    analisi informatizzata;
    e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti
    nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per
    evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi
    in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
    5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono
    al Dipartimento della funzione pubblica:
    a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una
    valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al
    rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a
    prevenire il medesimo rischio;
    b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
    collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
    amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
    particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi
    settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
    6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della
    corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario
    supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
    assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle
    linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla
    Commissione.
    7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma
    tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio,
    il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti
    locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e'
    individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
    determinazione.
    8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
    individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,
    adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone
    la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attivita'
    di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti
    estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso
    termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare,
    ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
    particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di
    corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui
    al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata
    adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei
    dipendenti costituiscono elementi di valutazione della
    responsabilita' dirigenziale.
    9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:
    a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui al comma
    16, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione,
    anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate
    nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1,
    lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
    b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera
    a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
    idonei a prevenire il rischio di corruzione;
    c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate
    ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del
    responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare
    sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
    d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
    regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
    e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che
    con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
    procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
    economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni
    di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli
    amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
    dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
    f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori
    rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
    10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede
    anche:
    a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua
    idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono
    accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
    intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita'
    dell'amministrazione;
    b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,
    dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
    svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio
    che siano commessi reati di corruzione;
    c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di
    formazione di cui al comma 11.
    11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi
    o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse
    umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
    predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei
    dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi
    dell'etica e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con le
    amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici
    chiamati ad operare nei settori in cui e' piu' elevato, sulla base
    dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che
    siano commessi reati di corruzione.
    12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un
    reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il
    responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
    risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano
    disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della
    pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti
    circostanze:
    a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
    piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai
    commi 9 e 10 del presente articolo;
    b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del
    piano.
    13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato
    ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal
    servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad
    un massimo di sei mesi.
    14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
    previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7
    del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
    nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione,
    da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di
    prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.
    Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi
    del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web
    dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
    svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico
    dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico
    lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,
    quest'ultimo riferisce sull'attivita'.
    15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attivita'
    amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
    concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117,
    secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto
    previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
    n.150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
    istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
    relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
    accessibilita', completezza e semplicita' di consultazione, nel
    rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
    segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
    istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i
    relativi bilanci e conti consuntivi, nonche' i costi unitari di
    realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
    erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla
    base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
    altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
    istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
    16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal
    comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice
    dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge
    18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11
    del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche
    amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15
    del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
    a) autorizzazione o concessione;
    b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
    servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
    ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
    e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
    c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
    ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di
    qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
    d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e
    progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto
    legislativo n.150 del 2009.
    17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
    gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
    contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'
    costituisce causa di esclusione dalla gara.
    18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
    agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle
    commissioni tributarie e' vietata, pena la decadenza dagli incarichi
    e la nullita' degli atti compiuti, la partecipazione a collegi
    arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
    19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
    sostituito dal seguente:
    «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
    dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
    forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
    conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
    dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa
    autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo
    dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria,
    senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e'
    indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o
    il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono
    nulli».
    20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui
    all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n.163, come sostituito dal comma 19 del presente
    articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni
    e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una
    societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o
    collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi
    dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad
    oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci
    pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia
    l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del
    codice di cui al decreto legislativo n.163 del 2006, come sostituito
    dal comma 19 del presente articolo.
    21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie
    nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel
    rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione e secondo le
    modalita' previste dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre
    che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili.
    22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
    amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente
    tra dirigenti pubblici.
    23. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica
    amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica
    amministrazione e' scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici.
    Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare
    un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e' disposta,
    con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del
    codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
    24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullita'
    della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per
    l'attivita' arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante
    agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente
    e' acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha
    indetto la gara.
    25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si applicano
    agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in
    vigore della presente legge.
    26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai
    procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I
    soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti
    web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi
    15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali
    sono nominati.
    27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono
    trasmesse in via telematica alla Commissione.
    28. Le amministrazioni provvedono altresi' al monitoraggio
    periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la
    tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio
    sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna
    amministrazione.
    29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio
    sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica
    certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze
    ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni
    legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere
    informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi
    che lo riguardano.
    30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto
    di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7
    agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di
    procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili
    in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di
    identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del
    codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive
    modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai
    procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle
    relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo
    specifico ufficio competente in ogni singola fase.
    31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
    amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
    delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza,
    sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da
    adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
    dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e le
    relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni generali
    per l'applicazione dei commi 29 e 30. Restano ferme le disposizioni
    in materia di pubblicita' previste dal codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n.163.
    32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),
    del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso
    tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura
    proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a
    presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
    tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo
    delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali
    informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in
    tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
    digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
    anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
    trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per
    la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
    che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente
    consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia
    di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con
    propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
    modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno,
    l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
    servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
    amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
    tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato
    digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del
    codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche
    amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce
    violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi
    dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009,
    n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
    Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti
    informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
    34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle
    amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli
    enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle
    amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi
    dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro
    attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
    dell'Unione europea.
    35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
    riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
    trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
    amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle
    disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di
    pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono
    obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;
    b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle
    risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle
    funzioni amministrative;
    c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai
    titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
    esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
    regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione
    obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la
    situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento
    dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
    partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
    secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto
    l'assunzione della carica;
    d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
    pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai
    titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni
    di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a
    quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con
    riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
    collaborazione;
    e) definizione di categorie di informazioni che le
    amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione
    dei relativi formati;
    f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le
    informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico
    elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti
    si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line
    in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu'
    ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza
    ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse
    dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';
    g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento
    della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento
    per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
    h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della
    disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il
    mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di
    pubblicazione.
    36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi
    del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle
    prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di
    trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
    amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera
    m), della Costituzione, e costituiscono altresi' esercizio della
    funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei
    dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui
    all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
    37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma
    1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello
    di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
    amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente
    legge».
    38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e'
    aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta
    irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza
    della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
    procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma
    semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico
    riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
    39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni
    amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca
    autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi,
    le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le aziende e le
    societa' partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in
    occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
    comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
    successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione
    pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione,
    tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a
    persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
    discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure
    pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione
    annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del
    decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla
    Commissione per le finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente
    articolo.
    40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39
    si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento
    della funzione pubblica.
    41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo
    6 e' aggiunto il seguente:
    «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del
    procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
    pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
    provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
    interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
    potenziale».
    42. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti
    emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
    semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi
    dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
    successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri
    differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
    professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
    amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
    b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
    situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
    pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
    dipendente»;
    c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il
    seguente:
    «Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
    l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
    interessi»;
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del
    dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di
    responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei
    conti»;
    e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
    «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli
    incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
    all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati
    ai dipendenti pubblici»;
    f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
    amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
    anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via
    telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della
    funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
    stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
    lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le
    parole: «L'elenco e' accompagnato» sono sostituite dalle seguenti:
    «La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole:
    «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30
    giugno di ciascun anno»;
    g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al
    comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di
    ciascun anno»;
    h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la
    durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti:
    «nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
    situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
    i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
    «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle
    amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
    informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati
    accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente
    articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese
    liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che
    consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati
    informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
    della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
    amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in
    tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del
    presente comma in formato digitale standard aperto»;
    l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:
    «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
    hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
    pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono
    svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
    pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
    soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
    amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
    conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
    dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati
    che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
    amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione
    dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».
    43. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo
    periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
    comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
    alla data di entrata in vigore della presente legge.
    44. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e'
    sostituito dal seguente:
    «Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce
    un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
    amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la
    prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
    costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio
    esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una
    specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in
    relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i
    dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a
    qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione
    con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,
    fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti
    delle normali relazioni di cortesia.
    2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
    proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
    semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che
    lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
    3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
    comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
    prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita'
    disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini
    della responsabilita' civile, amministrativa e contabile
    ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla
    violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi
    o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di
    cui all'articolo 55-quater, comma 1.
    4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli
    organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui
    devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In
    caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
    5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura
    aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio
    organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di
    comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di
    cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma
    si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione
    per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
    amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e
    modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
    6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo
    vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture
    di controllo interno e gli uffici di disciplina.
    7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato
    di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del
    personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi».
    45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono
    approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge.
    46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, e' inserito il seguente:
    «Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella
    formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1.
    Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
    giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
    secondo del codice penale:
    a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
    commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
    b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,
    agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie,
    all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla
    concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
    ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
    pubblici e privati;
    c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
    contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la
    concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
    ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici
    di qualunque genere.
    2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e
    regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina
    dei relativi segretari».
    47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 2,
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al
    presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3».
    48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
    la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni
    disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei
    procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri
    direttivi:
    a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le
    logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche
    amministrazioni;
    b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a
    evitare ritardi;
    c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni,
    sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
    49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione,
    nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e'
    delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare
    la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi
    dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di
    vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma
    2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo
    pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione
    di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
    gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o
    esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di
    amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina
    vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo
    svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di
    interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
    imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
    50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel
    rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del
    contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
    dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non
    conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con
    sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I
    del titolo II del libro secondo del codice penale;
    b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del
    contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi
    dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non
    conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non
    inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto
    incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
    controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce
    l'incarico;
    c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non
    conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle
    amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore
    ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi
    di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.
    I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in
    rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico
    ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche
    territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E'
    escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di
    responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di
    indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a
    coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto
    incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
    elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
    immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
    d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
    1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli
    incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle
    pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via
    esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
    amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende
    ospedaliere;
    3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti
    di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
    e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di
    cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita',
    retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a
    regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione
    che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
    professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a
    regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
    f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di
    cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli
    organi di indirizzo politico.
    51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, e' inserito il seguente:
    «Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala
    illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
    calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
    dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che
    denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero
    riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui
    sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo'
    essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
    discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
    di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
    denuncia.
    2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del
    segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre
    che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
    accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora
    la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
    segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza
    sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
    3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al
    Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
    competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali
    maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
    stesse sono state poste in essere.
    4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli
    22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
    modificazioni».
    52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attivita'
    imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura e'
    istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
    di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti
    nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura
    della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per
    l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La
    prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante
    insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo,
    dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
    53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
    infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
    b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti
    per conto di terzi;
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
    bitume;
    e) noli a freddo di macchinari;
    f) fornitura di ferro lavorato;
    g) noli a caldo;
    h) autotrasporti per conto di terzi;
    i) guardiania dei cantieri.
    54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma 53 puo' essere
    aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto
    del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della
    giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
    delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
    competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
    del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si
    pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque
    adottato.
    55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla
    prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e
    dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della
    modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati
    comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
    unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
    mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
    56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
    proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
    semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture
    e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
    sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al
    comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.
    57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
    vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la
    normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
    legge.
    58. All'articolo 135, comma l, del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in
    giudicato» sono inserite le seguenti: «per i delitti previsti
    dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
    penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
    319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'».
    59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi
    da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio
    di imparzialita' di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono
    applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
    1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
    successive modificazioni.
    60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di
    cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
    n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei
    relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e
    di Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici e dei
    soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla
    piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,
    con particolare riguardo:
    a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del
    piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello
    relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione
    interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
    b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme
    regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai
    dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera
    a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4
    dello stesso articolo 53;
    c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice
    di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del
    presente articolo.
    61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresi'
    definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti
    legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e
    delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
    nonche' degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato
    sottoposti al loro controllo.
    62. All'articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il
    comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
    «1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno
    all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla
    commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione
    accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova
    contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
    patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal
    dipendente.
    1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti
    o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui
    all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
    concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della
    garanzia del credito erariale».
    63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo
    unico della normativa in materia di incandidabilita' alla carica di
    membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della
    Repubblica, di incandidabilita' alle elezioni regionali, provinciali,
    comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di
    presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei
    consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte
    delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di
    presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui
    all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
    enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e
    successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi
    esecutivi delle comunita' montane.
    64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino
    e all'armonizzazione della vigente normativa ed e' adottato secondo i
    seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di
    interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano
    temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che
    abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di
    reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
    3-quater, del codice di procedura penale;
    b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che
    non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro
    che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni
    di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II,
    capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la
    legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni;
    c) prevedere la durata dell'incandidabilita' di cui alle lettere
    a) e b);
    d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso di
    applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
    codice di procedura penale;
    e) coordinare le disposizioni relative all'incandidabilita' con
    le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di
    riabilitazione, nonche' con le restrizioni all'esercizio del diritto
    di elettorato attivo;
    f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla carica di
    deputato e di senatore siano applicate altresi' all'assunzione delle
    cariche di governo;
    g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in
    materia di incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e
    circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente
    della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
    comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
    presidente e componente del consiglio di amministrazione dei
    consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
    unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
    aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del
    testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
    presidente e componente degli organi delle comunita' montane,
    determinata da sentenze definitive di condanna;
    h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza
    con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i),
    l'introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilita' determinate
    da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme
    sociale;
    i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale
    sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di
    incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta
    regionale nonche' dei consiglieri regionali, le ipotesi di
    incandidabilita' alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire
    cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a
    sentenze definitive di condanna;
    l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile
    con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63;
    m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto
    dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di
    condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o
    all'affidamento della carica.
    65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato
    di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
    31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini
    dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
    competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
    entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
    decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
    Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
    decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
    66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti
    pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali
    o semiapicali, compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di
    gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
    militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti
    con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve
    permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso
    alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
    diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il
    provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
    67. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
    legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli
    uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al
    comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di
    fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) tener conto delle differenze e specificita' dei regimi e delle
    funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa,
    contabile e militare, nonche' all'Avvocatura dello Stato;
    b) durata dell'incarico;
    c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo connesso
    allo svolgimento dell'incarico;
    d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni
    esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle
    esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.
    68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari,
    amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori
    dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo
    per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi
    complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto
    collocamento non puo' comunque determinare alcun pregiudizio con
    riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.
    69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di
    cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data
    di entrata in vigore della presente legge.
    70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai
    membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di
    autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque
    denominate.
    71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del
    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se
    conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
    il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
    della presente legge.
    72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
    nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di
    entrata in vigore della presente legge, hanno gia' maturato o che,
    successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di
    collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si
    intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine
    dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato
    relativo all'ente o soggetto presso cui e' svolto l'incarico. Qualora
    l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di
    fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi
    all'entrata in vigore della presente legge.
    73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e'
    trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
    delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi
    entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
    decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso
    i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
    comunque adottato.
    74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
    legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri
    direttivi ivi stabiliti, il Governo e' autorizzato ad adottare
    disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.
    75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono
    inserite le seguenti: «319-quater,»;
    b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono
    inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»;
    c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» e'
    sostituita dalla seguente: «quattro»;
    d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che,
    abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a
    dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
    utilita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
    e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite
    dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»;
    f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il
    pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi
    poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra
    utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno
    a cinque anni»;
    g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite
    dalle seguenti: «da quattro a otto»;
    h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite
    dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
    2) nel secondo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla
    seguente: «cinque»;
    i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente:
    «Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere
    utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
    pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando
    della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
    promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
    e' punito con la reclusione da tre a otto anni.
    Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o
    altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;
    l) all'articolo 320, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche
    all'incaricato di un pubblico servizio»;
    m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita' di
    pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio»
    sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni
    o dei suoi poteri»;
    2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
    ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
    promessa o dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle
    sue funzioni o dei suoi poteri»;
    n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli
    articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»;
    2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite
    le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilita',»;
    o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale
    prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;
    p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre
    anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
    q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le
    seguenti: «319-quater,»;
    r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:
    «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque,
    fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e
    319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o
    con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o
    promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,
    come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
    ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
    remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai
    doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo
    ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
    La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette
    denaro o altro vantaggio patrimoniale.
    La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o
    promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale
    riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
    pubblico servizio.
    Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in
    relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.
    Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita».
    76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto
    costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori
    generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
    societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o
    della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri,
    compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al
    loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
    societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se
    il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla
    vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
    Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate
    nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.
    Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si
    tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati
    italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
    pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo
    unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
    di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
    modificazioni.
    Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto
    derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o
    servizi».
    77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 25:
    1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite
    le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilita'»;
    2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono
    inserite le seguenti: «319-quater»;
    b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) e' aggiunta
    la seguente:
    «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi
    previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».
    78. All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma
    2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli
    articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,
    319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure
    interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della
    loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per
    esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
    oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che
    comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro
    esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini
    previsti dall'articolo 303».
    79. All'articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»
    sono inserite le seguenti: «, 319-quater».
    80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le
    seguenti: «319-quater,»;
    b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le
    seguenti: «319-quater,».
    81. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
    di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione
    per un atto d'ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione
    per l'esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter
    (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti:
    «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere
    utilita'),»;
    b) all'articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole:
    «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»;
    c) all'articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure
    coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
    procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di cui
    all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
    divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
    elettorale».


    82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1,
    del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
    e' comunicato dal prefetto all'Autorita' nazionale anticorruzione, di
    cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta
    giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
    l'Autorita' rilevi che la stessa sia correlata alle attivita' svolte
    dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.
    83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, dopo
    le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
    qui.

    Note all'art. 1:
    Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
    legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
    4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
    produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
    trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
    «Art. 13. Commissione per la valutazione, la
    trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche.
    1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
    della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
    Commissione per la valutazione, la trasparenza e
    l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
    denominata «Commissione», che opera in posizione di
    indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
    autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
    Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
    pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
    eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
    pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
    sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
    valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
    valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
    visibilita' degli indici di andamento gestionale,
    informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
    programma di Governo sull'attivita' svolta.
    2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
    delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
    sono definiti i protocolli di collaborazione per la
    realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
    3. La Commissione e' organo collegiale composto da
    cinque componenti scelti tra esperti di elevata
    professionalita', anche estranei all'amministrazione con
    comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
    settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
    pubblici, management, misurazione della performance,
    nonche' di gestione e valutazione del personale. I
    componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
    pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
    della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
    Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
    Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
    parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
    espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
    componenti della Commissione non possono essere scelti tra
    persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
    in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
    abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
    precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
    interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
    della Commissione. I componenti sono nominati per un
    periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
    volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
    componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
    loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
    dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
    amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
    collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto
    corrispondente nella dotazione organica
    dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
    per tutta la durata del mandato; se professori
    universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
    4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
    da un Segretario generale nominato con deliberazione della
    Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
    professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
    campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
    propri regolamenti le norme concernenti il proprio
    funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
    personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
    unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
    mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
    comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
    14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
    personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
    delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
    avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
    professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
    della valutazione della performance e della prevenzione e
    della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
    privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
    accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
    avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
    inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
    all'Ispettorato per la funzione pubblica.
    5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
    all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
    Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
    Agenzie di valutazione; a tale fine:
    a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
    miglioramento della performance delle amministrazioni
    pubbliche;
    b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
    c) confronta le performance rispetto a standard ed
    esperienze, nazionali e internazionali;
    d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
    cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
    prevenzione e di lotta alla corruzione;
    e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
    relativi criteri e prassi applicative.
    6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
    responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
    amministrazione:
    a) fornisce supporto tecnico e metodologico
    all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
    performance;
    b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
    del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
    c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
    della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
    centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
    territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
    d) definisce i parametri e i modelli di riferimento
    del Sistema di misurazione e valutazione della performance
    di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
    produttivita';
    e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
    Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
    cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
    f) adotta le linee guida per la definizione degli
    Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
    g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
    dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
    all'articolo 14;
    h) promuove analisi comparate della performance delle
    amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
    andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
    pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
    iniziative ritenute utili;
    i) redige la graduatoria di performance delle
    amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
    cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
    attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
    amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
    l) promuove iniziative di confronto con i cittadini,
    le imprese e le relative associazioni rappresentative; le
    organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
    le associazioni rappresentative delle amministrazioni
    pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
    14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
    amministrazioni pubbliche;
    m) definisce un programma di sostegno a progetti
    innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
    della performance attraverso le funzioni di misurazione,
    valutazione e controllo;
    n) predispone una relazione annuale sulla performance
    delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
    diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
    istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
    utili;
    o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
    con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
    p) realizza e gestisce, in collaborazione con il
    CNIPA il portale della trasparenza che contiene i piani e
    le relazioni di performance delle amministrazioni
    pubbliche.
    7. La Commissione provvede al coordinamento, al
    supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
    all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
    decreto.
    8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
    l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
    funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
    pubbliche, la diffusione della legalita' e della
    trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
    dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
    l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
    predispone le linee guida del Programma triennale per
    l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
    verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
    obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
    amministrazione.
    9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
    pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
    associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
    ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
    quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
    annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
    l'attuazione del programma di Governo.
    10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
    Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
    dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
    sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
    gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
    integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
    della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
    trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
    l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
    Commissione.
    11. Con decreto del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
    modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
    dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
    fissati i compensi per i componenti.
    12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
    dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
    competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
    le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
    Agenzie di valutazione.
    13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
    due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
    decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
    3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
    All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
    nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
    all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
    marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
    alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
    dell'articolo 4.».
    Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
    sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    amministrazioni pubbliche):
    «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
    (Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato
    dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
    1. (Omissis).
    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
    amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
    scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
    le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
    autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
    montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
    universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
    Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
    loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
    nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
    aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
    l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
    amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
    legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
    organica della disciplina di settore, le disposizioni di
    cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
    CONI.
    3. (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
    legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
    legge:
    «Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
    incarichi.
    (Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato
    prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993,
    convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del
    decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
    dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del
    D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387
    del 1998)
    1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
    disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
    e seguenti del testo unico approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
    deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
    nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
    dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
    dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
    dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
    disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
    508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
    297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
    1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
    dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
    modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
    1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
    direzione di strutture deputate alla gestione del personale
    a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
    due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
    sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
    rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
    le predette organizzazioni.
    2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
    ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
    di ufficio, che non siano espressamente previsti o
    disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
    siano espressamente autorizzati.
    3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
    regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
    2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
    incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
    ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
    agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
    diverse magistrature, i rispettivi istituti.
    3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
    regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
    pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
    con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
    comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
    modificazioni, sono individuati, secondo criteri
    differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
    professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
    amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
    4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
    siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
    nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
    fonti normative.
    5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
    dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
    all'esercizio di incarichi che provengano da
    amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
    ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
    attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
    rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
    predeterminati, che tengano conto della specifica
    professionalita', tali da escludere casi di
    incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
    nell'interesse del buon andamento della pubblica
    amministrazione o situazioni di conflitto, anche
    potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
    imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
    6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
    ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
    all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
    all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
    di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
    superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
    dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
    categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
    disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
    libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
    commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
    occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
    per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
    compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
    a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
    enciclopedie e simili;
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
    o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
    industriali;
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
    rimborso delle spese documentate;
    e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
    dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
    o fuori ruolo;
    f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
    sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
    aspettativa non retribuita;
    f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
    dipendenti della pubblica amministrazione.
    7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
    retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
    autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
    dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
    l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
    conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
    universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
    degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
    rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
    decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
    gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
    disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
    eventualmente svolte deve essere versato, a cura
    dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
    dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
    appartenenza del dipendente per essere destinato ad
    incremento del fondo di produttivita' o di fondi
    equivalenti.
    7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
    del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
    ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
    giurisdizione della Corte dei conti.
    8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
    incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
    pubbliche senza la previa autorizzazione
    dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
    Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
    incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
    ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
    responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
    nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
    corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
    disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
    trasferito all'amministrazione di appartenenza del
    dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
    fondi equivalenti.
    9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
    possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
    pubblici senza la previa autorizzazione
    dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
    Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
    l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
    conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
    la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
    28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
    integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
    all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
    finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
    disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
    successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
    sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
    10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
    essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
    dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
    conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
    dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
    deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
    trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
    Per il personale che presta comunque servizio presso
    amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
    appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
    tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
    provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
    giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
    presso la quale il dipendente presta servizio non si
    pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
    di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
    Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
    richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
    pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
    intende definitivamente negata.
    11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
    per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
    privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
    l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
    12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
    autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
    dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
    quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
    gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
    con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
    lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
    una relazione nella quale sono indicate le norme in
    applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
    o autorizzati, le ragioni del conferimento o
    dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
    gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
    rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
    dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
    adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
    giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
    amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
    conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
    anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
    conferito o autorizzato incarichi.
    13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
    amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
    Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
    su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
    dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
    autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
    esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
    comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
    14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
    norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
    23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
    integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
    comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
    telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
    ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
    anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
    sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
    dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
    affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
    ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
    corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
    inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
    pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
    consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
    dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
    dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
    conflitto di interessi. Le informazioni relative a
    consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
    Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
    informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
    dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
    del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
    tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
    formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
    e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
    Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
    funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
    delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
    pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
    terzo periodo del presente comma in formato digitale
    standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
    Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
    dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
    di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
    dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
    affidati incarichi di consulenza.
    15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
    cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
    incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
    comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
    incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
    16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
    31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
    dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
    trasparenza e formula proposte per il contenimento della
    spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
    criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
    16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
    Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
    verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
    articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
    dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
    quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
    finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
    dello Stato.
    16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
    servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
    per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
    all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
    successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
    impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
    soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
    amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
    contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
    di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
    fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
    conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
    per i successivi tre anni ed e' prevista la restituzione
    dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
    riferiti.".
    Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1,
    lett.a-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del
    2001:
    «Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
    generali.
    (Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
    prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
    dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
    modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
    1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali,
    comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito
    dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
    compiti e poteri:
    (Omissis).
    a-bis) propongono le risorse e i profili
    professionali necessari allo svolgimento dei compiti
    dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
    dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
    del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
    legislativo n. 165 del 2001:
    «Art. 21. Responsabilita' dirigenziale.
    (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993,
    come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del
    1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e
    successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387
    del 1998)
    1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
    attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
    al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della
    legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
    della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
    trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
    l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
    comportano, previa contestazione e ferma restando
    l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
    disciplina contenuta nel contratto collettivo,
    l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
    dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
    l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel
    rispetto del principio del contraddittorio, revocare
    l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
    di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
    lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
    1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
    dirigente nei confronti del quale sia stata accertata,
    previa contestazione e nel rispetto del principio del
    contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
    dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
    del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
    personale assegnato ai propri uffici, degli standard
    quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,
    conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione
    di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di
    attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
    ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
    efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
    la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il
    Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della
    violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
    2.
    3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
    personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
    polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
    Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
    fuoco.».
    L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
    la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
    Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
    vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
    obblighi internazionali.
    Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
    legislativo n. 150 del 2009:
    «Art. 11. Trasparenza
    1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
    anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
    istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
    informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
    degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
    all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
    funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
    misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
    allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
    rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
    Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
    erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
    dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
    Costituzione.
    2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
    rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
    degli utenti, adotta un Programma triennale per la
    trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
    indica le iniziative previste per garantire:
    a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla
    base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
    all'articolo 13;
    b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
    dell'integrita'.
    3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
    trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
    performance.
    4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
    dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
    comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
    del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
    annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
    sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
    5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
    amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
    dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
    quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
    nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
    pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
    5. Al fine di rendere effettivi i principi di
    trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
    attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
    certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
    legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
    comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
    della legge 18 giugno 2009, n. 69.
    6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
    Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
    1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
    utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
    qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
    trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica.
    7. Nell'ambito del Programma triennale per la
    trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
    tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
    verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
    8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
    proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
    accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
    valutazione e merito»:
    a) il Programma triennale per la trasparenza e
    l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
    b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
    c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
    performance stanziati e l'ammontare dei premi
    effettivamente distribuiti;
    d) l'analisi dei dati relativi al grado di
    differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
    dirigenti sia per i dipendenti;
    e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
    Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
    delle funzioni di misurazione della performance di cui
    all'articolo 14;
    f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
    posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
    modello europeo;
    g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
    evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
    delle componenti legate alla valutazione di risultato;
    h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
    rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
    i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
    conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
    9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
    Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
    mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
    ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
    retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
    coinvolti.».
    Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
    dell'amministrazione digitale.):
    «Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche
    amministrazioni.
    1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono
    necessariamente i seguenti dati pubblici:
    a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
    attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
    livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
    responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
    dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
    svolta, corredati dai documenti anche normativi di
    riferimento;
    b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
    ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
    termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
    altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
    l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
    ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
    dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
    sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
    241;
    c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
    procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
    della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    d) l'elenco completo delle caselle di posta
    elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
    tratta di una casella di posta elettronica certificata di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
    2005, n. 68;
    e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della
    legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di
    informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7
    giugno 2000, n. 150;
    f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
    g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
    disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
    i tempi previsti per l'attivazione medesima;
    g-bis) i bandi di concorso.
    1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
    in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei
    Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di
    cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i
    criteri e le modalita' di trasmissione e aggiornamento
    individuati con circolare del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo
    precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del
    Dipartimento della funzione pubblica. La mancata
    comunicazione o aggiornamento dei dati e' comunque
    rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
    performance individuale dei dirigenti.
    2.
    2-bis.
    2-ter. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
    servizi pubblici pubblicano nei propri siti un indirizzo
    istituzionale di posta elettronica certificata a cui il
    cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
    del presente codice. Le amministrazioni devono altresi'
    assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi
    di risposta.
    2-quater. Le amministrazioni pubbliche che gia'
    dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei
    processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi
    devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica
    a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle
    pratiche che lo riguardano.
    3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
    amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
    necessita' di identificazione informatica.
    4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
    informazioni contenute sui siti siano accessibili, conformi
    e corrispondenti alle informazioni contenute nei
    provvedimenti amministrativi originali dei quali si
    fornisce comunicazione tramite il sito.
    4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
    pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
    previsti dall'ordinamento.».
    Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 18
    giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
    la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
    processo civile.):
    «Art. 21. Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
    e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
    1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
    2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di
    pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni
    annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta
    elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei
    dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di
    rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e
    di maggiore presenza del personale distinti per uffici di
    livello dirigenziale.
    1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via
    telematica e secondo i criteri e le modalita' individuati
    con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione
    e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza
    del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
    pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.
    La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e'
    comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione
    della performance individuale dei dirigenti.
    2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24
    dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla
    seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o
    societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso
    soggetto incarichi che superino il limite massimo, di
    assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito
    e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella
    motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di
    professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione
    alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del
    compenso attribuito».
    3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis
    dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
    differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data
    di entrata in vigore della presente legge.».
    Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 reca:
    «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
    2004/18/CE».
    Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
    legislativo n. 150 del 2009:
    «Art. 24. Progressioni di carriera
    1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo
    62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a
    decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
    nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con
    riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del
    personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
    in materia di assunzioni.
    2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
    interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
    competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
    relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
    3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
    all'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni
    consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
    consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
    progressione di carriera.».
    Si riporta il testo dell'articolo 241, comma 1, del
    citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
    «Art. 241. Arbitrato.
    (art. 81, direttiva 2004/18/CE; art. 72, direttiva
    2004/17/CE; art. 32, L. n. 109/1994; artt. 150 - 151,
    D.P.R. n. 554/1999; art. 6, co. 2, L. n. 205/2000; D.M. n.
    398/2000; art. 12, D.Lgs. n. 190/2002; art. 5, commi
    16-sexies e 16-septies, D.L. n. 35/2005, conv. nella L. n.
    80/2005; art. 1, commi 70 e 71, L. n. 266/2005; articolo
    44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), legge n.
    88/2009)
    1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
    dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
    servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
    comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
    dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono
    essere deferite ad arbitri.
    (Omissis).».


    Si riporta il testo dell'articolo 2359 del Codice
    civile:
    «Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
    Sono considerate societa' controllate:
    1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
    maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
    voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
    nell'assemblea ordinaria;
    3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
    un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
    contrattuali con essa.
    Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
    comma si computano anche i voti spettanti a societa'
    controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
    non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
    Sono considerate collegate le societa' sulle quali
    un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
    L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
    essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
    decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
    regolamentati.».
    Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445 reca: «Proroga di termini in materia di acque
    di balneazione».
    Il Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
    norme in materia di procedimento amministrativo e di
    diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca:
    «Accesso ai documenti amministrativi».
    Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1, del
    citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
    «Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle
    pubbliche amministrazioni per via telematica.
    1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via
    telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
    servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,
    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445, sono valide:
    a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
    firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
    rilasciato da un certificatore accreditato;
    b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal
    sistema informatico con l'uso della carta d'identita'
    elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti
    di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi
    della normativa vigente;
    c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
    informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
    comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
    amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
    quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
    modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
    propria casella di posta elettronica certificata purche' le
    relative credenziali di accesso siano state rilasciate
    previa identificazione del titolare, anche per via
    telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
    adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
    dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
    In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
    vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
    periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
    prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
    telematica nel settore tributario.
    1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
    semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
    competenti per materia, possono essere individuati i casi
    in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
    digitale.
    1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
    titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
    dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
    comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita'
    dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997. n. 281 (Definizione ed
    ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
    autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
    materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
    delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
    ed autonomie locali):
    «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
    Conferenza unificata.
    1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
    delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
    montane, con la Conferenza Stato-regioni.
    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
    sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
    gli affari regionali nella materia di rispettiva
    competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
    e del bilancio e della programmazione economica, il
    Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
    Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
    nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
    dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
    dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
    UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
    dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
    rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
    legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
    invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
    di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
    il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
    richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
    convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
    sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
    Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
    regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
    Ministro dell'interno.».
    Si riporta l'articolo 6, comma 11, del citato decreto
    legislativo n. 163 del 2006:
    «Art. 6. Autorita' per la vigilanza sui contratti
    pubblici di lavori, servizi e forniture.
    (art. 81.2, direttiva 2004/18/CE; art. 72.2, direttiva
    2004/17/CE; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1,
    lett. c), legge n. 62/2005)
    (Omissis).
    11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
    quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
    9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
    fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
    giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
    esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
    pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
    esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
    applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
    richiesta della stazione appaltante o dell'ente
    aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
    partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
    operatori economici che forniscono dati o documenti non
    veritieri, circa il possesso dei requisiti di
    qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
    aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
    decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione
    dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
    di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei
    concessionari di servizi pubblici.):
    «Art. 1. Presupposti dell'azione e legittimazione ad
    agire.
    1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento
    della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i
    titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei
    per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in
    giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto,
    nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei
    concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione
    diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla
    violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti
    amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto
    normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre
    un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla
    violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi
    ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed
    economici stabiliti, per i concessionari di servizi
    pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione ed al
    controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni,
    definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in
    materia di performance contenute nel decreto legislativo 27
    ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida
    definite dalla Commissione per la valutazione, la
    trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
    di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le
    scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27
    ottobre 2009, n. 150.
    (Omissis).».
    Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della citata
    legge n. 241 del 1990, come modificati dalla presente
    legge:
    «Art. 1. Principi generali dell'attivita'
    amministrativa.
    1. L'attivita' amministrativa persegue i fini
    determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
    economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita'
    e di trasparenza secondo le modalita' previste dalla
    presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
    singoli procedimenti, nonche' dai principi dell'ordinamento
    comunitario.
    1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
    atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
    diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
    1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
    attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
    e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
    garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
    pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di
    cui alla presente legge.
    2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
    procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
    imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.»
    «Art. 2. Conclusione del procedimento.
    1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
    un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
    pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
    mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se
    ravvisano la manifestata irricevibilita', inammissibilita'
    , improcedibilita' o infondatezza della domanda, le
    pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
    provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
    cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
    al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 3, del
    citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
    «Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.
    (Omissis).
    3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
    lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
    base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
    Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
    le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri
    per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
    sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
    trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
    di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
    funzione pubblica che redige una relazione annuale al
    Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
    nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
    la retribuzione di risultato.
    (Omissis).».
    Il capo II della citata legge n. 241 del 1990, reca:
    «Capo II - Responsabile del procedimento».
    Si riporta il testo dell'articolo 11, della citata
    legge n. 241 del 1990, come modificato dalla presente
    legge:
    «Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del
    provvedimento.
    1. In accoglimento di osservazioni e proposte
    presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione
    procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
    dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
    interesse, accordi con gli interessati al fine di
    determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
    finale ovvero in sostituzione di questo.
    1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
    di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
    predisporre un calendario di incontri cui invita,
    separatamente o contestualmente, il destinatario del
    provvedimento ed eventuali controinteressati.
    2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
    essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
    salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
    applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
    codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
    quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo
    devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.
    3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
    soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
    4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
    l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
    salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
    indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
    verificatisi in danno del privato.
    4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon
    andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in
    cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
    ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo
    e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
    competente per l'adozione del provvedimento.
    5.».
    Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
    «Testo unico delle disposizioni in materia di
    intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
    della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
    Si riporta il testo dell'articolo 135, comma 1, del
    citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
    dalla presente legge:
    «Art. 135. Risoluzione del contratto per reati
    accertati e per decadenza dell'attestazione di
    qualificazione.
    (art. 118, D.P.R. n. 554/1999)
    1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
    legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
    intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
    dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
    di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n.
    1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
    1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
    passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo
    51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
    dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,
    319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche'
    per reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei
    riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
    fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
    interessati ai lavori, nonche' per violazione degli
    obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il
    responsabile del procedimento propone alla stazione
    appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle
    eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
    dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
    contratto.
    1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
    intervenuta la decadenza dell'attestazione di
    qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
    dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
    informatico, la stazione appaltante procede alla
    risoluzione del contratto.
    2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
    soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
    decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
    scioglimento del contratto.».
    Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
    gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
    giurisdizione e controllo della Corte dei conti.) , come
    modificato dalla presente legge:
    «Art. 1. Azione di responsabilita'.
    1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla
    giurisdizione della Corte dei conti in materia di
    contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti ed
    alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma
    restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte
    discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della
    colpa quando il fatto dannoso tragga origine
    dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
    controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
    profili presi in considerazione nell'esercizio del
    controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi
    secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento
    del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
    degli eredi stessi.
    1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
    il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
    comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
    da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
    relazione al comportamento degli amministratori o dei
    dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
    responsabilita'.
    1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
    la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
    hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
    rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
    amministrativi la responsabilita' non si estende ai
    titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
    approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
    l'esecuzione.
    1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
    persone, la Corte dei conti, valutate le singole
    responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
    preso.
    1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
    concorrenti che abbiano conseguito un illecito
    arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
    solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
    applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
    giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
    entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
    In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
    estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
    di ricorso per revocazione.
    1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
    del danno all'immagine della pubblica amministrazione
    derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
    pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
    giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
    della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
    utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
    1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
    oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
    conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del
    decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
    concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione
    della garanzia del credito erariale.
    2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
    ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
    e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
    occultamento doloso del danno, dalla data della sua
    scoperta.
    2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
    applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
    agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
    entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
    del 31 dicembre 1996.
    2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
    del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
    termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
    compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
    termine dato dal compiersi del decennio.
    3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
    sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
    del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
    hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
    l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
    la prescrizione e' maturata.
    4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
    amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
    anche quando il danno sia stato cagionato ad
    amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
    appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
    data di entrata in vigore della presente legge.».
    Si riporta il testo dell'articolo 114 del decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
    sull'ordinamento degli enti locali.):
    «Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni.
    1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente
    locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia
    imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
    consiglio comunale o provinciale.
    2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente
    locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di
    autonomia gestionale.
    3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il
    consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
    al quale compete la responsabilita' gestionale. Le
    modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono
    stabilite dallo statuto dell'ente locale.
    4. L'azienda e l'istituzione informano la loro
    attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
    economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
    perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi,
    compresi i trasferimenti.
    5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
    funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal
    proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
    sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
    locale da cui dipendono.
    5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali
    e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita'
    interno secondo le modalita' definite con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
    Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il
    turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
    autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A
    tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono
    e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o
    nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
    camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
    del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
    L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle
    finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette
    aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di
    bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si
    applicano le disposizioni del codice di cui al decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le disposizioni
    che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o
    limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento
    degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
    retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli
    amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione
    societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
    sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti
    indicati ai periodi precedenti. Sono escluse
    dall'applicazione delle disposizioni del presente comma
    aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
    socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
    6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
    determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti
    fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
    della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
    costi sociali.
    7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
    esercita le sue funzioni anche nei confronti delle
    istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un
    apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di
    verifica della gestione.
    8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i
    seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio
    comunale:
    a) il piano-programma, comprendente un contratto di
    servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed
    azienda speciale;
    b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed
    annuale;
    c) il conto consuntivo;
    d) il bilancio di esercizio.».
    Si riporta il testo degli articoli 444 e 51, commi
    3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale:
    «Art. 444. Applicazione della pena su richiesta.
    1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
    al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
    indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
    pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
    detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
    diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
    congiunti a pena pecuniaria.
    1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
    procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
    3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
    articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
    quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
    relativamente alla condotta di produzione o commercio di
    materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
    609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
    quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
    abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
    dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
    la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
    2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
    formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
    sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
    giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
    qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
    comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
    nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
    l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
    la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
    civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
    l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
    sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
    motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
    applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.
    3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
    subordinarne l'efficacia, alla concessione della
    sospensione condizionale della pena. In questo caso il
    giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
    puo' essere concessa, rigetta la richiesta.»
    «Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
    del procuratore della Repubblica distrettuale
    (Omissis).
    3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
    consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
    settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
    delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
    416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi
    avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
    416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
    associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
    delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
    n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
    1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
    aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1
    lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
    ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
    nel cui ambito ha sede il giudice competente.
    (Omissis)
    3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
    delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
    funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
    all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
    capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
    competente.
    (Omissis).».
    Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre
    2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
    «Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi
    (Omissis).
    3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
    disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
    emendamenti di iniziativa governativa che comportino
    conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
    relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
    competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
    finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
    recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
    coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
    per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
    completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
    capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
    bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
    agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
    allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
    finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
    da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
    delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
    del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
    Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
    per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
    per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
    norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
    raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
    Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
    delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
    eventuali successivi aggiornamenti.
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
    in materia di funzionalita' del sistema giudiziario):
    «Art. 1-bis. Rideterminazione del ruolo organico della
    magistratura ordinaria
    1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo
    2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.
    244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista
    dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n.
    111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del
    presente decreto.
    2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
    superiore della magistratura, provvede con propri decreti
    alla rideterminazione delle piante organiche del personale
    di magistratura.
    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del
    decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
    successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di
    cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del
    presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche
    continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per
    gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche
    disposizioni di legge.
    4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della
    tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si
    applicano ai magistrati destinati a funzioni non
    giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte
    costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura
    ed agli incarichi elettivi.
    5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio
    2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare»
    sono sostituite dalle seguenti: «assicurando la adeguata
    destinazione di magistrati».».
    Si riporta il testo degli articoli 32-quater,
    32-quinquies e 314 del Codice penale, come modificati dalla
    presente legge:
    «Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna consegue
    l'incapacita' di contrattare con la pubblica
    amministrazione.
    Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli
    316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320,
    321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501,
    501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644,
    commessi in danno o in vantaggio di un'attivita'
    imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa
    l'incapacita' di contrattare con la pubblica
    amministrazione.»
    «Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna
    consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
    Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la
    condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
    anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
    317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 1 comma, e 320 importa
    altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
    nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti
    pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
    pubblica.»
    «Art. 314. Peculato.
    Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
    servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o
    servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro
    o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, e' punito
    con la reclusione da tre a dieci anni.
    Si applica la pena della reclusione da sei mesi a
    quattro anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di
    fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
    momentaneo, e' stata immediatamente restituita.».
    Si riporta il testo degli articoli 317-bis, 319 e
    319-ter del Codice penale, come modificati dalla presente
    legge:
    «Art. 317-bis. Pene accessorie.
    La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317,
    319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici
    uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene
    inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni,
    la condanna importa l'interdizione temporanea.»
    «Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri
    d'ufficio.
    Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o
    per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
    per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
    doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro
    od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con
    la reclusione da quattro a otto anni.»
    «Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.
    Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono
    commessi per favorire o danneggiare una parte in un
    processo civile, penale o amministrativo, si applica la
    pena della reclusione da quattro a dieci anni.
    Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
    reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
    reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta
    condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
    all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti
    anni.».
    Si riporta il testo dell'articolo 320, 1 comma, del
    Codice penale, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un
    pubblico servizio.
    Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
    anche all'incaricato di un pubblico servizio
    In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
    superiore a un terzo.».
    Si riporta il testo degli articoli 322, 322-bis,
    322-ter, 323, e 323-bis del Codice penale, come modificato
    dalla presente legge:
    «Art. 322. Istigazione alla corruzione.
    Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non
    dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
    pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
    suoi poteri soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
    sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
    dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
    Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
    pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
    ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
    fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
    soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
    accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
    di un terzo.
    La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
    ufficiale o all'incari-cato di un pubblico servizio che
    sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
    per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
    La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
    ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
    sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
    utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
    dall'articolo 319.»
    «Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
    indebita a dare o promettere utilita', corruzione e
    istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
    Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e
    di Stati esteri.
    Le disposizioni degli articoli 319-quater 2 comma, 314,
    316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
    anche:
    1) ai membri della Commissione delle Comunita'
    europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
    della Corte dei conti delle Comunita' europee;
    2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
    a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
    europee o del regime applicabile agli agenti delle
    Comunita' europee;
    3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
    qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
    europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
    dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
    4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
    base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
    5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
    dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
    corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
    incaricati di un pubblico servizio.
    Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e
    secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra
    utilita' e' dato, offerto o promesso:
    1) alle persone indicate nel primo comma del presente
    articolo;
    2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
    corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
    incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
    Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
    qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad
    altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
    internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
    un'attivita' economica o finanziaria.
    Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
    pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
    corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
    negli altri casi.»
    «Art. 322-ter. Confisca.
    Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
    richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
    di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli
    articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti
    indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre
    ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
    profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
    estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
    confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per
    un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
    Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a
    norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
    il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai
    sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre
    ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
    profitto salvo che appartengano a persona estranea al
    reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di
    beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore
    corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non
    inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o
    promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico
    servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo
    322-bis, secondo comma.
    Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice,
    con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o
    individua i beni assoggettati a confisca in quanto
    costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in
    quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
    reato.»
    «Art. 323. Abuso d'ufficio.
    Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,
    il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
    che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
    violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
    omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
    o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
    intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto
    vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
    ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
    La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
    danno hanno un carattere di rilevante gravita'.»
    «Art. 323-bis. Circostanza attenuante.
    Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,
    316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323
    sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.».
    Si riporta il testo dell'articolo 2635 del Codice
    civile, come modificato dalla presente legge:
    «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il
    fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
    direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
    documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
    che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
    altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
    atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
    o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
    societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
    sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
    direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
    primo comma.
    Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
    indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le
    pene ivi previste.
    Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
    se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati
    regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
    o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
    dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
    materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
    legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
    modificazioni.
    Si procede a querela della persona offesa, salvo che
    dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
    acquisizione di beni o servizi.».
    Si riporta il testo degli articoli 25 e 25-ter del
    decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
    responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
    delle societa' e delle associazioni anche prive di
    personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
    legge 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz.
    Uff. 19 giugno 2001, n. 140, come modificati dalla presente
    legge:
    «Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o
    promettere utilita' e corruzione.
    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui
    agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice
    penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento
    quote.
    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
    agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4,
    del codice penale, si applica all'ente la sanzione
    pecuniaria da duecento a seicento quote.
    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
    agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo
    319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto
    di rilevante entita', 319-ter, comma 2, 319-quater e 321
    del codice penale, si applica all'ente la sanzione
    pecuniaria da trecento a ottocento quote.
    4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui
    ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali
    delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli
    articoli 320 e 322-bis.
    5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
    nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
    previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
    inferiore ad un anno.»
    «Art. 25-ter.Reati societari.
    1. In relazione ai reati in materia societaria previsti
    dal codice civile, se commessi nell'interesse della
    societa', da amministratori, direttori generali o
    liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza,
    qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero
    vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro
    carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
    a) per la contravvenzione di false comunicazioni
    sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
    b) per il delitto di false comunicazioni sociali in
    danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
    2622, primo comma, del codice civile, la sanzione
    pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
    c) per il delitto di false comunicazioni sociali in
    danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo
    2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione
    pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
    d) per la contravvenzione di falso in prospetto,
    prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
    duecentosessanta quote;
    e) per il delitto di falso in prospetto, previsto
    dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta
    quote;
    f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni
    o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista
    dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
    g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle
    comunicazioni delle societa' di revisione, previsto
    dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
    h) per il delitto di impedito controllo, previsto
    dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
    i) per il delitto di formazione fittizia del
    capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
    sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
    l) per il delitto di indebita restituzione dei
    conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
    trecentosessanta quote;
    m) per la contravvenzione di illegale ripartizione
    degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627
    del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
    duecentosessanta quote;
    n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni
    o quote sociali o della societa' controllante, previsto
    dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione
    pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
    o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
    creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile,
    la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta
    quote;
    p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni
    sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
    2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento
    a seicentosessanta quote;
    q) per il delitto di illecita influenza
    sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da trecento a
    seicentosessanta quote;
    r) per il delitto di aggiotaggio, previsto
    dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di
    omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto
    dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione
    pecuniaria da quattrocento a mille quote;
    s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
    funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti
    dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
    quote;
    s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei
    casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
    civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento
    quote;
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 308 del Codice di
    procedura penale, come modificato dalla legge qui
    pubblicata:
    «Art. 308. Termini di durata massima delle misure
    diverse dalla custodia cautelare.
    1. Le misure coercitive diverse dalla custodia
    cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro
    esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio
    dei termini previsti dall'articolo 303.
    2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono
    decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
    caso, qualora esse siano state disposte per esigenze
    probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione anche
    al di la' di due mesi dall'inizio dell'esecuzione,
    osservati i limiti previsti dal comma 1.
    2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti
    dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,
    319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale,
    le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi
    dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora
    esse siano state disposte per esigenze probatorie, il
    giudice puo' disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi
    dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la
    loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro
    esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al triplo
    dei termini previsti dall'articolo 303.
    3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
    dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad
    altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di
    altre misure interdittive.».
    Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1-bis, del
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
    attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
    procedura penale.), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il
    giudizio.
    1. (Omissis).
    1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle
    amministrazioni o enti di appartenenza quando e' ammesso
    nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o
    di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
    pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli
    314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320
    del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre
    1941, n. 1383.».
    Si riporta il testo dell'articolo 12-sexies del
    decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
    modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e
    successive modificazioni, come modificato dalla presente
    legge:
    «Art. 12-sexies.Ipotesi particolari di confisca.
    1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
    richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
    penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
    316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
    320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
    allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
    473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis,
    primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
    relativamente alla condotta di produzione o commercio di
    materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
    644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
    comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
    dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
    306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
    n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
    articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
    del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
    stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
    riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
    approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre
    disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
    utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la
    provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
    giuridica, risulta essere titolare o avere la
    disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
    al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
    reddito, o alla propria attivita' economica. Le
    disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
    anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
    richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura
    penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di
    terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
    casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
    a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
    un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
    dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
    agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
    stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
    delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
    all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato
    con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
    2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
    previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
    318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
    codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
    2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
    n. 575, e successive modificazioni.
    2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
    possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
    delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
    la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
    utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
    la disponibilita', anche per interposta persona.
    2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
    anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
    richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
    penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
    630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
    648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo
    12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
    esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
    unico delle leggi in materia di disciplina degli
    stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
    riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
    1990, n. 309.
    3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
    testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
    stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
    riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
    approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
    gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei
    commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le
    disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230,
    convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n.
    282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
    prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura
    penale, nomina un amministratore con il compito di
    provvedere alla custodia, alla conservazione e
    all'amministrazione dei beni confiscati.
    Non possono essere nominate amministratori le persone
    nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
    coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
    conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
    importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
    uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
    prevenzione.
    4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
    giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del
    codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
    delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
    1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
    dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
    si applicano anche al custode delle cose predette.
    4-bis Le disposizioni in materia di amministrazione e
    destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste
    dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della
    legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
    si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai
    commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri
    casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei
    procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
    comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi
    l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
    nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati
    sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
    e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
    medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto
    compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui
    ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
    da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice
    di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un
    amministratore. Restano comunque salvi i diritti della
    persona offesa dal reato alle restituzioni e al
    risarcimento del danno.
    4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
    di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
    altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
    beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
    da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
    protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
    8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
    1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
    elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
    recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
    criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
    stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
    costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
    la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
    parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
    conseguenti al reato.
    4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
    parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
    entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
    regolamento puo' comunque essere adottato.».
    Si riporta il testo degli articoli 58, comma 1, e 59,
    comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
    (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
    locali.):
    «Art. 58. Cause ostative alla candidatura.
    1. Non possono essere candidati alle elezioni
    provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
    comunque ricoprire le cariche di presidente della
    provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
    comunale, presidente e componente del consiglio
    circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
    amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
    consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
    di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
    delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e
    componente degli organi delle comunita' montane:
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
    il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
    o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
    illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
    all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9
    ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo
    73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
    traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
    fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
    cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
    della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
    trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
    esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
    reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
    b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
    i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma
    (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
    altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
    (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della
    funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
    d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
    319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o
    promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata
    di un pubblico servizio) del codice penale;
    c) coloro che sono stati condannati con sentenza
    definitiva alla pena della reclusione complessivamente
    superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
    abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
    una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
    quelli indicati nella lettera b);
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza
    definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
    reclusione per delitto non colposo;
    e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
    applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
    prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
    delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
    maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
    legge 13 settembre 1982, n. 646.
    (Omissis).»
    «Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto.
    1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al
    comma 1 dell'articolo 58:
    a) coloro che hanno riportato una condanna non
    definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58,
    comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
    articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
    319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
    b) coloro che, con sentenza di primo grado,
    confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
    riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una
    pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
    non colposo;
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria
    ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
    di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
    delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
    maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
    legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto
    consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di
    una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e
    286 del codice di procedura penale nonche' di cui
    all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale,
    quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge
    il mandato elettorale.
    (Omissis).».
    Si riporta il testo dell'articolo 100, comma 1, del
    citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
    «Art. 100. Revoca.
    1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento
    motivato del sindaco o del presidente della provincia,
    previa deliberazione della Giunta, per violazione dei
    doveri d'ufficio.».
    Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
    citata legge n. 97 del 2001, come modificato dalla presente
    legge:
    «Art. 3. Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.
    1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio
    in conformita' a quanto previsto dai rispettivi
    ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di
    amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
    prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio
    per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
    comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice
    penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.
    1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad
    un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al
    momento del fatto, con attribuzione di funzioni
    corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive
    di carriera, a quelle svolte in precedenza.
    L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla
    propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di
    sede, o alla attribuzione di un incarico differente da
    quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti
    motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente
    nell'ufficio in considerazione del discredito che
    l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza.
    (Omissis).».




    Art. 2


    Clausola di invarianza

    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle
    attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 novembre 2012

    NAPOLITANO


    Monti, Presidente del Consiglio dei
    Ministri

    Severino, Ministro della giustizia


    Visto, il Guardasigilli: Severino


    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 2156):
    Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano), IV Governo
    Berlusconi, il 4 maggio 2010.
    Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
    2ª (Giustizia), in sede referente, il 5 maggio 2010 con pareri delle
    Commissioni 3ª, 5ª, 8ª e Questioni regionali.
    Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, l'11, 20
    e 25 maggio 2010; il 16 giugno 2010; il 27 luglio 2010; il 29
    settembre 2010; il 6 e 20 ottobre 2010; il 3 e 23 novembre 2010; il
    18 gennaio 2011; il 19 aprile 2011; il 3, 19 e 24 maggio 2011; il 1°
    giugno 2011.
    Esaminato in Aula il 17 maggio 2011; il 1°, 7, 8 e 9 giugno 2011.
    Il 14 giugno 2011 approvato stralcio art. 7 a formare il S.
    2156-BIS; art. 8 a formare il 2156-TER; art. 9 a formare il S.
    2156-QUATER.
    Approvato il 15 giugno 2011.
    Camera dei deputati (atto n. 4434):
    Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II
    (Giustizia), in sede referente, il 21 giugno 2011 con pareri delle
    Commissioni III, V, VIII, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
    Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il
    7, 14, 21 e 28 luglio 2011; il 15, 20, 21, 22, 27 e 29 settembre
    2011; l'11, 12, 18, 25 e 26 ottobre 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il
    13 dicembre 2011; il 2, 15 e 16 febbraio 2012; il 15 marzo 2012; il
    17 aprile 2012; l'8, 10, 15, 17, 22 e 24 maggio 2012;
    Esaminato in Aula il 6 ottobre 2011; il 26 marzo 2012; il 28, 30
    e 31 maggio 2012; il 5, 6, 7, 12 e 13 giugno 2012 e approvato, con
    modificazioni, il 14 giugno 2012.
    Senato della Repubblica (atto n. 2156-B):
    Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (affari costituzionali) e
    2ª (giustizia), in sede referente, il 20 giugno 2012 con pareri delle
    Commissioni 5ª, 8ª e Questioni regionali.
    Esaminato dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite, in sede referente,
    il 28 giugno 2012; il 5, 11 e 26 luglio 2012; il 2 agosto 2012; l'11
    e 18 settembre 2012; il 2, 4 e 9 ottobre 2012.
    Esaminato in Aula il 10 e 16 ottobre 2012, e approvato, con
    modificazioni, il 17 ottobre 2012.
    Camera dei deputati (atto n. 4434-B):
    Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II
    (Giustizia), in sede referente, il 23 ottobre 2012 con pareri delle
    Commissioni III, IV, V, VIII e X.
    Esaminato dalle Commissioni riunite I e II, in sede referente, il
    24 e 25 ottobre 2012.
    Esaminato in Aula il 29 e 30 ottobre 2012 e approvato il 31
    ottobre 2012.


    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dis...p=1352838201567
     
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