Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza - G.U. 13.10.2012

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline
    veneto

    Regione Veneto - Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26

    Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 40 del 13 ottobre 2012)



    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Veneto n. 61 del 3 agosto 2012)


    IL CONSIGLIO REGIONALE


    Ha approvato


    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


    Promulga

    la seguente legge regionale:
    Art. 1

    Obiettivi e finalita'

    1. La Regione del Veneto disciplina il sistema regionale dei
    trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari e alle
    associazioni autorizzati ed accreditati la possibilita' di concorrere
    all'espletamento delle attivita' di trasporto di soccorso ed
    emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro
    diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario
    veneto, nonche' dei valori di efficienza e qualita' del servizio
    reso, nell'interesse generale e nel rispetto dei principi di
    universalita', solidarieta', economicita' ed appropriatezza.

    Art. 2

    Definizioni

    1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto
    sanitario di soccorso ed emergenza l'attivita' svolta con mezzi di
    soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale
    servizio, nell'esercizio delle seguenti funzioni:
    a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti
    mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di
    coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM);
    b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di
    assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso;
    c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del
    paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso
    e durante il percorso la necessita' di assistenza di personale
    sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonche'
    l'esigenza di garantire la continuita' delle cure.

    Art. 3

    Autorizzazione ed accreditamento

    1. Le attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza
    di cui all'art. 2 sono esercitabili esclusivamente dai soggetti in
    possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento
    regionali, rilasciati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002,
    n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
    socio-sanitarie e sociali» e successive modificazioni.
    2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in
    vigore della presente legge, individua, sentita la commissione
    consiliare competente, i requisiti necessari per l'accreditamento
    regionale allo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di
    soccorso ed emergenza di cui all'art. 2.

    Art. 4

    Elenco regionale

    1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
    legge, la Giunta regionale approva un elenco regionale in cui, in
    fase di prima applicazione, sono iscritti enti sanitari e
    associazioni gia' autorizzati che svolgono l'attivita' di trasporto
    sanitario d emergenza e urgenza sul territorio regionale da almeno
    cinque anni, per conto delle aziende unita' locali socio-sanitarie
    (ULSS) competenti per territorio, sulla base di appositi contratti
    e/o convenzioni a tal fine stipulati e in possesso dei requisiti
    autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e
    successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea in
    materia di liberta' di stabilimento e di libera circolazione dei
    servizi.
    2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono inseriti nell'elenco
    regionale di cui al medesimo comma i comitati della Croce rossa
    italiana (CRI), a seguito di specifico accordo con il comitato
    regionale veneto del medesimo ente, nonche' gli istituti pubblici di
    assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono attivita' di trasporto
    sanitario di emergenza e urgenza, previo assenso e relativa
    dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti
    autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e
    successive modificazioni e dei requisiti indicati dalla Giunta
    regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, nel rispetto della
    normativa europea in materia di liberta' di stabilimento e di libera
    circolazione dei servizi.
    3. L'elenco regionale di cui al comma 1 e' aggiornato
    annualmente, con nuovi enti sanitari e associazioni che soddisfino i
    requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla legge
    regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni.
    4. I soggetti iscritti nell'elenco regionale sono sottoposti a
    verifiche periodiche, finalizzate ad accertare la presenza ed il
    mantenimento dei requisiti.

    Art. 5

    Organizzazione dell'attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed
    emergenza

    1. L'attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza e'
    svolta dalle aziende ULSS, nonche' dai soggetti iscritti nell'elenco
    regionale di cui all'art. 4.
    2. I rapporti con le aziende ULSS, nonche' le modalita' con le
    quali i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4
    concorrono all'attivita' di soccorso ed emergenza, sono regolati da
    apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo
    approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformita' a
    quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia
    di contratti pubblici.
    3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono un sistema di
    budget definito secondo criteri basati sulla applicazione di costi
    standard individuati dalla Giunta regionale ed aggiornati con cadenza
    triennale.
    4. In accordo con i soggetti convenzionati, sono determinate le
    modalita' di verifica e revisione della qualita' e della quantita'
    delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi
    indicatori di efficienza e di qualita'.
    5. Qualora l'attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed
    emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti
    all'elenco regionale di cui all'art. 4, le aziende ULSS possono
    affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso
    procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto
    previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di
    contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire
    livelli adeguati di qualita' e a valorizzare la funzione sociale del
    servizio.

    Art. 6

    Norma transitoria

    1. I contratti vigenti alla data di entrata in vigore della
    presente legge, tra le aziende ULSS e i soggetti eroganti servizi di
    trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, conservano validita' ed
    efficacia fino alla relativa scadenza. Qualora i contratti scadano in
    data antecedente l'approvazione dell'elenco regionale di cui all'art.
    4 e/o l'approvazione dello schema tipo di convenzione di cui all'art.
    5, comma 2, questi vengono prorogati, laddove possibile, fino al
    compimento degli atti necessari perche' il successivo incarico venga
    affidato secondo quanto previsto dalla presente legge.

    Art. 7

    Sanzioni

    1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto sanitario da parte di
    un soggetto privo di autorizzazione comporta l'applicazione di una
    sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo
    di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario
    di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all'applicazione
    della sanzione.
    2. L'utilizzo di un mezzo di soccorso privo di autorizzazione da
    parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di
    trasporto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da
    un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro.
    La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
    ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
    osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.
    Venezia, 27 luglio 2012

    ZAIA

    (Omissis)

    Fonte: www.trovanorme.salute.gov.it
     
    .
0 replies since 16/10/2012, 00:05   25 views
  Share  
.