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Regione Veneto - Legge regionale 27 luglio 2012, n. 26
Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni, n. 40 del 13 ottobre 2012)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 61 del 3 agosto 2012)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale: Art. 1
Obiettivi e finalita'
1. La Regione del Veneto disciplina il sistema regionale dei trasporti sanitari di soccorso, conferendo agli enti sanitari e alle associazioni autorizzati ed accreditati la possibilita' di concorrere all'espletamento delle attivita' di trasporto di soccorso ed emergenza intrinsecamente sanitarie, in considerazione della loro diffusione territoriale, del radicamento nel tessuto socio-sanitario veneto, nonche' dei valori di efficienza e qualita' del servizio reso, nell'interesse generale e nel rispetto dei principi di universalita', solidarieta', economicita' ed appropriatezza.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, viene definito trasporto sanitario di soccorso ed emergenza l'attivita' svolta con mezzi di soccorso dal personale, sanitario e non sanitario, adibito a tale servizio, nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) servizi di trasporto di emergenza e urgenza, eseguiti mediante mezzi di soccorso e gestiti dalle centrali operative di coordinamento del servizio urgenze ed emergenze mediche (SUEM); b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati con mezzi di soccorso; c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un mezzo di soccorso e durante il percorso la necessita' di assistenza di personale sanitario o di altro personale adeguatamente formato, nonche' l'esigenza di garantire la continuita' delle cure.
Art. 3
Autorizzazione ed accreditamento
1. Le attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all'art. 2 sono esercitabili esclusivamente dai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento regionali, rilasciati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e successive modificazioni. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, sentita la commissione consiliare competente, i requisiti necessari per l'accreditamento regionale allo svolgimento del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza di cui all'art. 2.
Art. 4
Elenco regionale
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un elenco regionale in cui, in fase di prima applicazione, sono iscritti enti sanitari e associazioni gia' autorizzati che svolgono l'attivita' di trasporto sanitario d emergenza e urgenza sul territorio regionale da almeno cinque anni, per conto delle aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS) competenti per territorio, sulla base di appositi contratti e/o convenzioni a tal fine stipulati e in possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di liberta' di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. 2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, sono inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo comma i comitati della Croce rossa italiana (CRI), a seguito di specifico accordo con il comitato regionale veneto del medesimo ente, nonche' gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono attivita' di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti autorizzativi di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni e dei requisiti indicati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, nel rispetto della normativa europea in materia di liberta' di stabilimento e di libera circolazione dei servizi. 3. L'elenco regionale di cui al comma 1 e' aggiornato annualmente, con nuovi enti sanitari e associazioni che soddisfino i requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni. 4. I soggetti iscritti nell'elenco regionale sono sottoposti a verifiche periodiche, finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.
Art. 5
Organizzazione dell'attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza
1. L'attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza e' svolta dalle aziende ULSS, nonche' dai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4. 2. I rapporti con le aziende ULSS, nonche' le modalita' con le quali i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 4 concorrono all'attivita' di soccorso ed emergenza, sono regolati da apposite convenzioni, stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono un sistema di budget definito secondo criteri basati sulla applicazione di costi standard individuati dalla Giunta regionale ed aggiornati con cadenza triennale. 4. In accordo con i soggetti convenzionati, sono determinate le modalita' di verifica e revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni rese, anche attraverso l'individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualita'. 5. Qualora l'attivita' di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza non possa essere assicurata dai soggetti iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 4, le aziende ULSS possono affidarla, a titolo oneroso a soggetti individuati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e rispondenti ai requisiti idonei a garantire livelli adeguati di qualita' e a valorizzare la funzione sociale del servizio.
Art. 6
Norma transitoria
1. I contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tra le aziende ULSS e i soggetti eroganti servizi di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, conservano validita' ed efficacia fino alla relativa scadenza. Qualora i contratti scadano in data antecedente l'approvazione dell'elenco regionale di cui all'art. 4 e/o l'approvazione dello schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma 2, questi vengono prorogati, laddove possibile, fino al compimento degli atti necessari perche' il successivo incarico venga affidato secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 7
Sanzioni
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all'applicazione della sanzione. 2. L'utilizzo di un mezzo di soccorso privo di autorizzazione da parte di un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di trasporto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 27 luglio 2012
ZAIA
(Omissis)
Fonte: www.trovanorme.salute.gov.it
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