Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili

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    Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

    INTERPELLO N 20/2012
    Roma, 1° agosto 2012
    Direzione generale per l’Attività Ispettiva Prot. 37/0014211
    Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

    Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esclusione degli autisti soccorritori dal computo deilavoratori disabili.

    Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza diinterpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazionedel disposto di cui all’art. 3, comma 4, L. n. 68/1999.In particolare, l’istante chiede se sia possibile interpretare il dettato della citata norma, al finedi ricomprendere nel campo di applicazione della stessa anche la categoria degli autisti soccorritoriappartenenti ai servizi di trasporto per l’emergenza-urgenza 118.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per ilLavoro, si rappresenta quanto segue.In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 3, comma 4, di cui sopra il qualestabilisce che “
    per i servizi di polizia, della protezione civile
    (…)
    il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi
    ”.Dal suddetto disposto, si evince che per tali servizi, tenuto conto della peculiari condizioni diespletamento delle attività,
    connesse a situazioni di straordinarietà ed urgenza
    , nonché degliinteressi di carattere generale coinvolti, espressione di valori costituzionalmente tutelati – quali adesempio l’incolumità e l’ordine pubblico, la salute e la salubrità ambientale – l’osservanza delledisposizioni in materia di collocamento mirato è parametrata in relazione al solo personale chesvolge funzioni di carattere amministrativo, ovvero di supporto rispetto ai compiti di naturastrettamente emergenziale.Di conseguenza, ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, per i servizi dipolizia (giudiziaria, amministrativa, sanitaria ecc.), nonché per quelli di protezione civile –analogamente a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 della stessa Legge in relazione a partiti

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    politici, organizzazioni sindacali ecc. –
    la base di computo su cui calcolare il numero deisoggetti disabili da inserire nell’organico aziendale deve incentrarsi esclusivamente sullefigure che ricoprono ruoli amministrativi
    .Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si evidenzia che i servizi di trasporto per leemergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotatidalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti allatutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguenteassistenza sanitaria
    e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate dalla norma exart. 3, comma 4

    .IL DIRETTORE GENERALE(f.to Paolo Pennesi)

     
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