Modifiche Sistema Informativo e monitoraggio dell'assistenza sanitaria in emergenza urgenza

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    Ministero della Salute - Decreto 06 agosto 2012

    Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza". (12A09189) (G.U. Serie Generale, n. 196 del 23 agosto 2012)




    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, recante
    «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione
    dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992,
    recante «Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di
    emergenza»;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia
    sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
    Vista l' Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato,
    le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
    dell'11 aprile 1996 (Rep. Atti n. 131), di approvazione delle linee
    guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto
    del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992), pubblicata nella
    Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
    Visto l'Accordo sancito tra il Ministro della salute, le Regioni e
    le Province Autonome dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
    Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
    del 25 ottobre 2001 (Rep. Atti n. 1313) sul documento di linee -
    guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente «Triage
    intraospedaliero (Valutazione gravita' all'ingresso) e chirurgia
    della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza
    sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre
    2001;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
    novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002,
    n. 33, S.O., recante «Definizione dei Livelli Essenziali di
    Assistenza», che riconosce l'attivita' di emergenza sanitaria
    territoriale e l'attivita' di pronto soccorso quali prestazioni di
    assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale in
    quanto ricomprese la prima nell'ambito dell'assistenza distrettuale e
    la seconda nell'ambito dell'assistenza ospedaliera;
    Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della sanita', le regioni
    e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo
    Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella
    seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano di
    azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo
    Sanitario Nazionale (NSIS), che, all'art. 6, stabilisce che le
    funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di
    attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano
    essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato
    «Cabina di Regia»;
    Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con
    il quale e' stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del
    Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
    Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
    Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
    del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1,
    commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale
    dispone all'art. 3 che:
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
    informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
    alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della salute
    con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi
    finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi
    dei Livelli Essenziali di Assistenza;
    il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come
    indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono
    tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
    dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
    2004, n. 311;
    Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
    Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
    del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243) sul Nuovo Patto per la salute
    2010-2012 che:
    all'art. 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del
    Servizio sanitario nazionale, stabilisce che costituiscono
    adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione
    vigente e quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute
    tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
    Bolzano;
    all'articolo17 sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario dispone
    una proroga dei compiti e della composizione della Cabina di Regia
    del NSIS fino alla stipula del nuovo Accordo di riadeguamento della
    composizione e delle modalita' di funzionamento della stessa;
    Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la
    finalita' di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di
    Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla
    Cabina di Regia nella seduta dell'11 settembre 2002;
    Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
    Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
    del 10 dicembre 2003 (Rep. Atti n. 1895), la quale dispone l'avvio
    del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con
    l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi
    necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
    (NSIS);
    Visto il parere positivo espresso, in data 3 aprile 2007, dalla
    Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sui
    documenti conclusivi delle attivita' condotte dal Mattone 11 «Pronto
    Soccorso e Sistema 118», nell'ambito del programma «Mattoni del
    Servizio Sanitario Nazionale»;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
    «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive
    modificazioni;
    Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n.
    277, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
    dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di
    protezione dei dati personali»», con il quale si individuano i
    trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero
    della salute;
    Visto, in particolare, l'allegato C-01 del citato decreto del
    Ministro della salute n. 277 del 2007 che prevede il trattamento di
    dati sensibili per finalita' di programmazione, gestione, controllo e
    valutazione dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85, comma
    1, lettera b), del citato Codice in materia di protezione dei dati
    personali, senza elementi identificativi diretti;
    Visti i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e
    giudiziari adottati dalle Regioni e Province Autonome in conformita'
    allo schema tipo di Regolamento volto a disciplinare i trattamenti
    dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province
    Autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196, approvato dall'Autorita' Garante per la
    protezione dei dati personali in data 13 aprile 2006;
    Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema tipo
    di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
    effettuati dalle Regioni e Province Autonome, prevede che i dati
    provenienti dalle aziende sanitarie locali siano privati degli
    elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da
    parte della Regione; che, ai fini della verifica della non
    duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione
    con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura
    tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente
    affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni
    soggetto un codice univoco che non consente la identificazione
    dell'interessato durante il trattamento dei dati; che, qualora le
    Regioni e le Province autonome non dispongano di sistemi di codifica,
    coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di Regolamento, i
    dati saranno inviati in forma anonima;
    Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali e'
    rappresentata dal "Sistema di integrazione delle informazioni
    sanitarie individuali", nell'ambito del quale e' ricompreso il
    monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza sanitaria dal
    Sistema 118 e dal Pronto Soccorso;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, recante «Istituzione del sistema
    informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito
    dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»;
    Vista la relazione annuale 2009 dell'Autorita' Garante per la
    Protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
    lettera m), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, che, nel
    Capitolo I «Stato di attuazione del Codice in materia di protezione
    dei dati personali", ha evidenziato la mancata consultazione
    dell'Autorita' medesima in merito al decreto del Ministro del lavoro,
    della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante
    "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle
    prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in
    emergenza-urgenza»;
    Considerato che, a seguito di quanto evidenziato nella citata
    relazione annuale 2009 dell'Autorita' Garante per la protezione dei
    dati personali, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno
    svolgere una serie di incontri con l'Ufficio del Garante, nel corso
    dei quali sono state formulate osservazioni da parte del predetto
    Ufficio sul richiamato decreto del Ministro del lavoro, della salute
    e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante "Istituzione
    del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
    nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e sul
    relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del
    medesimo decreto;
    Tenuto conto che le osservazioni formulate nel corso dei predetti
    incontri da parte dell'Ufficio del Garante hanno reso necessario
    procedere alla modifica del citato decreto del Ministro del lavoro,
    della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, recante
    "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle
    prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in
    emergenza-urgenza" e del Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte
    integrante del medesimo decreto;
    Considerato che in data 21 febbraio 2012 il Ministero della salute
    ha trasmesso all'Autorita' Garante per la protezione dei dati
    personali, ai fini dell'acquisizione del parere formale, il presente
    decreto ed il relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte
    integrante del medesimo decreto;
    Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
    personali, reso in data 21 marzo 2012, ai sensi dell'art. 154, comma
    4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale sono
    state formulate ulteriori osservazioni e raccomandazioni, che sono
    state integralmente recepite;
    Acquisito il parere della Cabina di Regia del Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario in data 12 aprile 2012;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
    dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto
    legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
    Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. atti n.
    162/CSR);

    Decreta:

    Art. 1

    Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del
    sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
    nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e al
    relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del
    medesimo decreto
    1. Al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali 17 dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema
    informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito
    dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" e al relativo
    Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo
    decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 2 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni
    erogate in emergenza-urgenza nonche' consentire il monitoraggio dei
    livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi
    della dignita' della persona umana, del bisogno di salute,
    dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
    della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
    dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502, e successive modificazioni, il
    Sistema di cui al presente decreto e' volto a consentire le analisi
    aggregate utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della
    verifica di cui all'art. 3 dell'Intesa sancita dalla Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
    Autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005. Per le predette
    finalita' e' consentita l'interconnessione dei contenuti informativi
    presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario attraverso il codice
    univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di
    Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
    effettuati dalle regioni e province autonome, approvato
    dall'Autorita' Garante per la protezione di dati personali in data 13
    aprile 2006, con le modalita' di cui all'art. 9.»;
    b) all'art. 2, comma 3, dopo le parole «disciplinare tecnico»
    sono aggiunte le seguenti: «allegato 1 parte integrante del presente
    decreto.»;
    c) all'art. 3 il primo capoverso del comma 1 e' sostituito dal
    seguente: «Il flusso informativo, dettagliato nel disciplinare
    tecnico, fa riferimento alle informazioni relative all'erogatore e ai
    seguenti dati personali, riferiti all'assistito, non direttamente
    identificativi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
    196:»;
    d) all'art. 3, comma 1, le parole «identificazione
    dell'assistito» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:
    «caratteristiche dell'assistito»;
    e) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 4 (Accesso ai dati). - 1. Al fine di consentire il
    monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza, il
    Sistema e' predisposto per permettere:
    a) alle unita' organizzative delle regioni e province
    autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e
    provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal
    Sistema in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative
    in materia di assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, sulla base
    degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis;
    b) alle competenti unita' organizzative della Direzione
    Generale della programmazione sanitaria e della Direzione Generale
    del sistema informativo e statistico sanitario del Ministero, come
    individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare
    le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.";
    f) all'art. 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3. Le trasmissioni al Sistema devono avvenire secondo le
    modalita' indicate nel disciplinare tecnico e secondo le specifiche
    tecniche disponibili sul sito internet del Ministero
    (www.nsis.salute.gov.it).»;
    g) all'art. 5, dopo il comma 3, come sostituito dal presente
    decreto, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. La trasmissione telematica dei dati, secondo le
    procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato avviene in
    conformita' alle relative regole tecniche del Sistema Pubblico di
    Connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e
    seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
    modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.
    In particolare si utilizzera' un protocollo sicuro e si fara' ricorso
    all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati
    digitali emessi da un'autorita' di certificazione ufficiale.
    3-ter. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le
    province autonome e il Ministero garantiscono la conformita' delle
    infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di
    Connettivita' (SPC).»;
    h) all'art. 5, comma 4, le parole «eventuali variazioni
    riguardanti le modalita' di comunicazione e aggiornamento di cui ai
    commi precedenti, saranno pubblicate sul sito internet del Ministero
    (www.nisis.ministerosalute.it)» sono sostituite dalle seguenti:
    «eventuali variazioni riguardanti le specifiche tecniche di cui al
    comma 3, saranno pubblicate, a seguito di condivisione nell'ambito
    della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, sul
    sito internet del Ministero (www.nsis.salute.gov.it)»;
    i) all'art. 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. Per le regioni e le province autonome che non
    dispongano di servizi di cooperazione applicativa conformi alle
    regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC), nelle
    more dell'adeguamento dei sistemi regionali, e' possibile il
    conferimento dei dati secondo le modalita' alternative descritte nel
    disciplinare tecnico allegato 1 parte integrante del presente
    decreto.»;
    j) l'art. 8 e' soppresso;
    k) all'art. 9, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
    «2. Nel Sistema sono raccolti e trattati solo i dati
    indispensabili per il perseguimento delle finalita' del presente
    decreto, con modalita' e logiche di organizzazione ed elaborazione
    delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una
    rappresentazione aggregata dei dati. L'accesso degli incaricati del
    trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi
    di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di
    interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o
    l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di
    elenchi di codici identificativi. Le funzioni applicative del Sistema
    non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che
    rendano identificabile l'interessato, ai sensi dei codici di
    deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
    per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati A3 e A4 del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    3. Il codice univoco e' assegnato a ciascun soggetto, in
    applicazione di quanto previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di
    Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
    effettuati dalle regioni e province autonome, approvato
    dall'Autorita' Garante per la protezione di dati personali in data 13
    aprile 2006. Qualora le regioni e le province autonome non dispongano
    di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nel predetto
    schema tipo di Regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima.
    4. I dati inviati dalle regioni e province autonome, gia' privi
    degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa
    separazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari sono
    trattati con tecniche crittografiche.
    5. Al fine di rendere le informazioni sulla patologia
    temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad
    accedervi, le stesse sono trattate con tecniche crittografiche.»;
    l) al Disciplinare Tecnico, allegato 1, sono apportate le
    modificazioni contenute nell'Allegato A parte integrante del presente
    decreto.

    Art. 2


    Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
    e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2012

    Il Ministro: Balduzzi

    Allegato A

    Modifiche al Disciplinare tecnico, Allegato 1 del decreto del
    Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17
    dicembre 2008, recante "Istituzione del sistema informativo per il
    monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza
    sanitaria in emergenza-urgenza"

    1. Al Disciplinare Tecnico Allegato 1 del decreto del Ministro del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008,
    recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio
    delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in
    emergenza-urgenza", sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quarto capoverso del paragrafo "1. Introduzione" le parole
    "www.nsis.ministerosalute.it" sono sostituite dalle seguenti:
    "www.nsis.salute.gov.it" e le parole "articolo 71" sono sostituite
    dalle seguenti: "articolo 54";
    b) dopo il paragrafo "2. I soggetti" e' inserito il seguente:
    "2-bis. Descrizione del sistema informativo
    2-bis.1 Caratteristiche infrastrutturali
    Date le caratteristiche organizzative, le necessita' di scambio di
    informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati
    trattati, il Sistema e' basato su un'architettura standard del mondo
    Internet:
    • Utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il
    formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra
    le applicazioni;
    • Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;
    • Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione
    dei dati personali trattati.
    E' costituito, a livello nazionale, da:
    • un sistema che ospita il front-end web dell'applicazione (avente
    la funzione di web server);
    • un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di
    application server);
    • un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);
    • un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei
    messaggi;
    • un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.
    Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle
    infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente
    configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi e' incrementata
    mediante:
    • strumenti IDS (Intrusion Detection System) collocati nei punti di
    accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di
    attivita' ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non
    identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;
    • il software e' aggiornato secondo la tempistica prevista dalle
    case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di
    manutenzione;
    • il database e' configurato per consentire un ripristino completo
    delle informazioni senza causarne la perdita di integrita' e
    disponibilita';
    • gruppi di continuita' che, in caso di mancanza di alimentazione
    elettrica di rete, garantiscono la continuita' operativa.
    Le operazioni di accesso al sistema, tramite funzioni applicative o
    tramite accesso diretto, sono tracciate al fine di poter individuare
    eventuali anomalie.
    2-bis.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione
    I supporti di memorizzazione, includono nastri magnetici, dischi
    ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. E' identificato
    un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale e'
    attribuita la responsabilita' della gestione dei supporti di
    memorizzazione rimovibili.
    Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate,
    in particolare, le seguenti misure:
    • tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione
    dei dati contenuti;
    • viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione secondo
    controlli predefiniti;
    • sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei
    supporti di memorizzazione.
    • I supporti di memorizzazione non piu' utilizzati saranno
    distrutti e resi inutilizzabili.
    2-bis.1.2 Misure idonee a garantire la continuita' del servizio
    A garanzia della corretta operativita' del servizio sono state
    attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare
    l'integrita' e la disponibilita' dei dati e consentire il ripristino
    del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente
    inutilizzabile. In particolare, per quel che riguarda i dati
    custoditi presso il CED, sono previste:
    • procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia
    incrementale che storico);
    • procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la
    rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;
    • procedure per il data recovery;
    • procedure per la verifica dell'efficacia sia del backup che del
    possibile, successivo, ripristino.
    La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate
    consentono, in caso di necessita', di operare ripristino dei dati in
    un arco di tempo inferiore ai sette giorni.
    2-bis.2 Abilitazione degli utenti
    Sara' consentito agli utenti l'accesso al Sistema attraverso i
    dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identita'
    elettronica), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per
    l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle
    pubbliche amministrazioni.
    In fase di prima attuazione, gli utenti possono accedere al sistema
    tramite credenziali di autenticazione generate secondo le modalita'
    riportate sul sito del Ministero, in conformita' all'art. 64 del
    Codice dell'Amministrazione Digitale.
    Per l'accesso al Sistema, l'architettura prevede un'abilitazione in
    due fasi.
    La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente
    mediante l'inserimento delle generalita' e del proprio indirizzo di
    posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione
    nonche' dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di
    appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una
    email contenente l'identificativo e la password che l'utente e'
    obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza
    trimestrale.
    La parola chiave dovra' avere le seguenti caratteristiche:
    - sara' composta da almeno otto caratteri,
    - non conterra' riferimenti facilmente riconducibili
    all'incaricato.
    Le credenziali di autorizzazione non utilizzate da almeno sei mesi
    sono disattivate.
    Nella seconda fase, l'utente (che viene definito utente NSIS) puo'
    chiedere l'abilitazione ad un profilo di un'applicazione censita nel
    NSIS (in questo caso il "sistema informativo per il monitoraggio
    delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in
    emergenza-urgenza"). Il sistema permette di formulare richieste solo
    per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di
    appartenenza.
    L'amministratore del sistema effettua un riscontro della presenza
    del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati dal
    referente della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. Qualora
    questa verifica abbia esito negativo la procedura di registrazione si
    interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo
    l'utente e' abilitato all'utilizzo del sistema.
    Per garantire l'effettiva necessita', da parte del singolo utente
    NSIS, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un
    profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a
    revisione e l'amministratore verifica con i referenti delle Regioni e
    delle Province Autonome il permanere degli utenti abilitati, nelle
    liste delle persone autorizzate ad accedere all'NSIS e ai sistemi ad
    esso riconducibili (allegato b, decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196)
    2-bis.3 Modalita' di trasmissione
    La Regione o Provincia Autonoma fornisce al Sistema le informazioni
    nei formati stabiliti nelle successive sezioni, scegliendo fra tre
    modalita' alternative:
    a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del
    SPC;
    b) utilizzando i servizi applicativi che il Sistema mette a
    disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo le regole
    per l'autenticazione di cui a punto 2-bis.2;
    c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su
    certificati digitali emessi da un'autorita' di certificazione
    ufficiale.
    A supporto degli utenti, il Sistema rende disponibile un servizio
    di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da
    tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio e' reperibile
    sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo
    www.nsis.salute.gov.it.
    Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione
    applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo
    www.nsis.salute.gov.it.
    2-bis.3.1. Sistema Pubblico di Connettivita'
    Il Sistema Pubblico di Connettivita' e' definito e disciplinato
    all'art. 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle
    regole tecniche del SPC, cosi' come definito agli artt. 51 e 71 del
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
    Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un
    collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalita':
    • connessione mediante le Community network istituite dalle regioni
    per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole
    tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui
    all'articolo 80 del Codice;
    • connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti
    dall'articolo 82 del Codice.
    2-bis.3.2. Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi
    informativi
    Nel caso in cui la Regione o la Provincia Autonoma disponga di un
    sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di
    cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio
    richiedono come condizione preliminare che siano effettuate
    operazioni di identificazione univoca delle entita' (sistemi,
    componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e
    indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli
    diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei
    servizi.
    In particolare occorrera' fare riferimento alle regole tecniche
    individuate ex art. 71, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
    2005, n. 82.
    Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o Provincia
    Autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che
    debba procedere all'inserimento delle informazioni potra' accedere al
    Sistema, nell'ambito del NSIS, e inviare le informazioni attraverso
    una connessione sicura.
    2-bis.3.1.3. Standard tecnologici per la predisposizione dei dati
    L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di
    documenti conformi alle specifiche dell'Extensible Markup Language
    (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).
    Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le
    definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere,
    sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito Internet
    del Ministero all'indirizzo www.nsis.salute.gov.it.
    2-bis.4.Servizi di analisi
    Il Sistema e' stato strutturato per perseguire, tra gli altri, i
    seguenti obiettivi:
    • monitoraggio dell'attivita' dei servizi, con analisi del volume
    di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche
    dell'utenza e sui pattern di trattamento;
    • supporto alle attivita' gestionali dei Servizi, per valutare il
    grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
    • supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed
    esito sia a livello regionale che nazionale.
    Il sistema consente di accedere ad un apposita funzionalita' di
    reportistica che prevede due tipologie di utenti:
    • utenti del Ministero;
    • utenti delle Regioni o Province autonome";
    c) al primo capoverso del paragrafo "3.1. Alimentazione del Sistema
    informativo" le parole "della Banca" sono sostituite dalle seguenti:
    "del sistema informativo";
    d) al secondo capoverso del paragrafo "3.1. Alimentazione del
    Sistema informativo" nel sottogruppo "TRACCIATO 118 (B - Intervento)"
    le parole "ai dati anagrafici degli assistiti" sono sostituite dalle
    seguenti: "alle caratteristiche degli assistiti";
    e) al terzo capoverso del paragrafo "3.1. Alimentazione del Sistema
    informativo" nel "TRACCIATO PS (Accesso)" le parole "i dati
    anagrafici dell'assistito" sono sostituite dalle seguenti: "le
    caratteristiche dell'assistito";
    f) il quarto capoverso del paragrafo "3.1. Alimentazione del
    Sistema informativo" e' sostituito dal seguente: "I valori di
    riferimento da utilizzare nella predisposizione dei file XML sono
    contenuti nel documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito
    Internet del Ministero all'indirizzo www.nsis.salute.gov.it.";;
    g) al paragrafo "3.1. Alimentazione del Sistema informativo", la
    tabella "2: alimentazione Sistema informativo - Tracciato 118 (A -
    Segnalazione)" e' sostituita dalla seguente:


    Parte di provvedimento in formato grafico



    http://www.trovanorme.salute.gov.it/toggle...letaAtto.spring
     
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