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---------------------------------- Ministero dell'Interno DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
Prot. n. M/2413 Roma, 24 gennaio 1997 OGGETTO: Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Art. 138. Ritiro della patente di guida. Croce Rossa Italiana. Quesito.
Con il quesito posto è stata fatta pervenire una comunicazione del vicepresidente del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana che evidenzia l'esistenza di una prassi, seguita dai locali organi di polizia stradale, orientata a ritirare la patente di guida "civile" agli operatori dell'anzidetto Ente ritenuti responsabili di incidenti stradali. Al riguardo, e sentito il parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si rassegnano le seguenti considerazioni. L'art. 138, comma 11, del decr. leg. n. 285/92 estende ai veicoli della Croce Rossa Italiana la disciplina speciale della immatricolazione, della revisione e della abilitazione alla guida prevista per i veicoli appartenenti alle Forze Armate. La medesima disposizione (secondo periodo) chiarisce che "la patente di guida è sospesa dall'autorità… che l'ha rilasciata secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza". La collocazione della anzidetta disposizione lascia intendere, ad avviso della scrivente, che il riportato precetto si riferisca alla patente di guida "speciale" e non invece alla patente di guida "comune" di cui qualunque cittadino può assumere la titolarità. Dalla anzidetta esegesi deriva la naturale conseguenza che le eventuali sanzioni del ritiro e della sospensione comminate per gli illeciti, amministrativi e penali, disciplinati dal Codice della strada e commessi da personale della Croce Rossa Italiana alla guida di veicoli immatricolati dall'ente per il perseguimento delle finalità…istituzionali debbano colpire la patente di guida rilasciata dall'Ente medesimo e non la patente "comune". La medesima opinione è stata espressa, per le patenti di guida che abilitano il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla guida dei veicoli in dotazione, dalla Direzione Generale della Protezione Civile avuto riguardo proprio all'assoggettamento di quei documenti di guida a disciplina analoga a quella concernente le Forze Armate. Ciò stante, la prassi, segnalata dalla Croce Rossa piemontese e seguita dalle locali forze di polizia, di richiedere, in occasione della rilevazione di infrazioni al Codice della strada, la consegna della patente di guida "comune" suscita più di una perplessità poichè non tiene conto della specialità della disciplina contenuta nell'art. 138, rendendone difficile la applicazione. Alla illustrata conclusione pare potersi accedere anche interpretando quanto asserito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. 300/A/47019/101/3/3/9 in data 26 ottobre 1993, che, nel commentare le modifiche all'art. 138 del Codice della strada apportate dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, chiarisce che attributaria del potere di sospensione della patente di guida è la stessa autorità che l'ha rilasciata, con la conseguenza che il richiamo all'art. 125, comma 3, operato dalla norma è riferito esclusivamente alle sanzioni e non alla competenza del Prefetto. Dunque pare che dalle predette istruzioni tragga conferma l'assunto della scrivente, in base al quale il documento da ritirare e da sospendere nelle ripetute circostanze non è la patente "comune", ma quella rilasciata dalla singole Amministrazioni (Forze Armate, Polizia di Stato, ecc.) o enti (Croce Rossa Italiana) cui il rilascio del documento risale, con esclusione della competenza prefettizia a ricevere i relativi rapporti. Le riferite considerazioni non escludono tuttavia che, sussistendo i presupposti indicati dall'art. 128 del Codice della strada, possa essere ordinata la revisione della patente di guida "comune". IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (Balsamo)
www.asaps.it/nuovo/downloads/files/1997_INTERNI_n_02413.pdf
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