Direttiva 93/42/CEE (DL 24.02.97 n. 46) concernente i dispositivi medici.

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    DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n.46
    Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. (G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 1997)


    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, ed in
    particolare gli articoli 1 e 30 che conferiscono la delega al Governo
    per l'attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CEE del Consiglio
    del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
    Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione
    della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in
    materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
    relativa alla compatibilita' elettromagnetica e successive
    modificazioni e integrazioni;
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 21 febbraio 1997;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
    Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
    dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
    grazia e giustizia e del tesoro;

    E M A N A
    il seguente decreto legislativo:
    Art. 1
    Definizioni

    1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici ed ai
    relativi accessori. Ai fini del presente decreto gli accessori sono
    considerati dispositivi medici a pieno titolo. Nel presente decreto e
    nei suoi allegati i dispositivi medici ed i loro accessori vengono
    indicati con termine "dispositivi".
    2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    ((a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio,
    impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o
    in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad
    essere impiegato specificamente con finalita' diagnostiche o
    terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo,
    destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di
    diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una
    malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o
    compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione
    o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento
    sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale,
    nel o sul corpo umano, cui e' destinato, con mezzi farmacologici o
    immunologici ne' mediante processo metabolico ma la cui funzione
    possa essere coadiuvata da tali mezzi;))
    b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia
    destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con
    un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal
    fabbricante stesso;
    c) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo
    medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un
    calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno
    strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema,
    utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad
    essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal
    corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o
    principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato
    fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni
    che consentono la determinazione della sicurezza e della
    compatibilita' con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il
    controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono
    considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per
    contenitori di campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no,
    specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il
    campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un
    esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di
    laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno
    che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal
    fabbricante ad esami diagnostici in vitro;
    d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato
    appositamente sulla base della prescrizione scritta di un medico
    debitamente qualificato e indicante, sotto la responsabilita' del
    medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del
    dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato
    paziente. La prescrizione puo' essere redatta anche da altra persona
    la quale vi sia autorizzata in virtu' della propria qualificazione
    professionale. I dispositivi fabbricati con metodi di fabbricazione
    continua od in serie, che devono essere successivamente adattati, per
    soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro
    utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su
    misura;
    e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo destinato ad
    essere messo a disposizione di un medico debitamente qualificato per
    lo svolgimento di indagini di cui all'allegato X, punto 2.1, in un
    ambiente clinico umano adeguato. Per l'esecuzione delle indagini
    cliniche, al medico debitamente qualificato e' assimilata ogni altra
    persona, la quale, in base alla propria qualificazione professionale,
    sia autorizzata a svolgere tali indagini;
    f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della
    progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e
    dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in
    commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste
    operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per
    suo conto. Gli obblighi del presente decreto che si impongono al
    fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che
    compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta
    uno o piu' prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di
    dispositivo in vista dell'immissione in commercio e proprio nome. I
    predetti obblighi non si applicano alla persona la quale, senza
    essere il fabbricante compone o adatta dispositivi gia' immessi in
    commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;
    g) destinazione: l'utilizzazione alla quale e' destinato il
    dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante
    nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel materiale
    pubblicitario;
    h) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a
    titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati
    alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione
    sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di
    dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;
    i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo e' stato reso
    disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per la prima
    utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione
    d'uso;
    i-bis) mandatario: la persona fisica o giuridica stabilita nel
    territorio dell'Unione europea che, dopo essere stata espressamente
    designata dal fabbricante, agisce e puo' essere interpellata dalle
    autorita' nazionali competenti e dagli organismi comunitari in vece
    del fabbricante per quanto riguarda gli obblighi che il presente
    decreto impone a quest'ultimo.
    ((i-ter) dati clinici: informazioni sulla sicurezza o sulle
    prestazioni ricavate dall'impiego di un dispositivo. I dati clinici
    provengono dalle seguenti fonti:
    1) indagini cliniche relative al dispositivo in questione; o
    2) indagini cliniche o altri studi pubblicati nella letteratura
    scientifica, relativi a un dispositivo analogo di cui e' dimostrabile
    l'equivalenza al dispositivo in questione; o
    3) relazioni pubblicate o non pubblicate su altre pratiche
    cliniche relative al dispositivo in questione o a un dispositivo
    analogo di cui e' dimostrabile l'equivalenza al dispositivo in
    questione;
    i-quater) sottocategoria di dispositivi: serie di dispositivi con
    settori di utilizzo comuni o con tecnologie comuni;
    i-quinquies) gruppo generico di dispositivi: serie di dispositivi
    per i quali e' previsto un identico o analogo utilizzo e che
    condividono la stessa tecnologia, cosicche' possono essere
    classificati in modo generico, senza tenere conto di caratteristiche
    specifiche;
    i-sexies) dispositivo monouso: dispositivo destinato ad essere
    utilizzato una sola volta per un solo paziente.))

    Art. 2
    Campo di applicazione

    ((1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare un medicinale
    ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
    219, che recepisce il codice comunitario sui medicinali per uso
    umano, e' soggetto al presente decreto, fatte salve le disposizioni
    del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, relative al
    medicinale. Se, tuttavia, un dispositivo di questo tipo e' immesso in
    commercio in modo che il dispositivo ed il medicinale siano
    integralmente uniti in un solo prodotto, destinato ad essere
    utilizzato esclusivamente in tale associazione, e non riutilizzabile,
    tale prodotto viene disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile
    2006, n. 219. I pertinenti requisiti essenziali dell'allegato I del
    presente decreto legislativo si applicano per quanto attiene alle
    caratteristiche di sicurezza e di prestazione del dispositivo.))
    2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la
    quale, qualora utilizzata separatamente, possa esser considerata un
    medicinale ai sensi del ((decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
    che recepisce il codice comunitario sui medicinali per uso umano,)),
    e successive modificazioni e possa avere un effetto sul corpo umano
    con un'azione accessoria a quella del dispositivo ((sono)) valutati
    ed autorizzati in conformita' del presente decreto.
    2-bis. I dispositivi comprendenti come parte integrante una
    sostanza, la quale, qualora utilizzata separatamente, puo' essere
    considerata un costituente di un medicinale o un medicinale derivato
    dal sangue o dal plasma umano ai sensi ((dell'articolo 1 del decreto
    legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice
    comunitario sui medicinali per uso umano,)) e puo' avere un effetto
    sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo, in
    seguito denominata "derivato del sangue umano", ((sono)) valutati e
    autorizzati in conformita' al presente decreto.
    3. Il presente decreto non si applica:
    a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
    b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal decreto
    legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
    ((c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 24 aprile
    2006, n. 219, che recepisce il codice comunitario sui medicinali per
    uso umano.Nello stabilire se un determinato prodotto rientri
    nell'ambito di applicazione di tale decretooppure del presente
    decreto si deve tener conto in particolare del principale meccanismo
    d'azione del prodotto stesso;))
    d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11 ottobre
    1986, n. 713, e successive modificazioni;
    e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al
    plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai
    dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono
    simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule
    ematiche, ad eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-bis;
    ((f) a organi, tessuti o cellule di origine umana, ne' a prodotti
    comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana, ad
    eccezione dei dispositivi di cui al comma 2-bis;))
    g) a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il
    dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non
    vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.
    ((4. Se un prodotto e' destinato dal produttore ad essere
    utilizzato sia in conformita' delle disposizioni in materia di
    dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 2
    gennaio 1997, n. 10, sia in conformita' del presente decreto, sono
    rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanita' e
    sicurezza stabiliti nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.))
    ((5. Il presente decreto lascia impregiudicata l'applicazione dei
    decreti legislativi 26 maggio 2000, n. 241, di recepimento delle
    direttive comunitarie in materia di protezione sanitaria contro i
    rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e 26 maggio 2000, n.
    187, di recepimento delle direttive comunitarie in materia di
    protezione sanitaria contro i rischi derivanti dalle radiazioni
    ionizzanti in ambito medico, e dei relativi decreti attuativi)).
    5-bis. Ai sensi dell'((articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
    6 novembre 2007, n. 194, recepente la normativa comunitaria in tema
    di compatibilita' elettromagnetica dei prodotti)), le disposizioni in
    esso contenute non si applicano ai dispositivi disciplinati dal
    presente decreto.

    Art. 3
    (( (Immissione in commercio e messa in servizio).

    1. I dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in
    servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal
    presente decreto, sono correttamente forniti e installati, sono
    oggetto di un'adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformita'
    della loro destinazione.))

    Art. 4
    (Requisiti essenziali)

    1. I dispositivi devono soddisfare i pertinenti requisiti
    essenziali prescritti nell'allegato I in considerazione della loro
    destinazione.
    ((1-bis. Laddove esista un rischio per la salute dei pazienti,
    degli operatori tecnici o dei terzi, i dispositivi che sono anche
    macchine ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva
    2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
    2006, relativa alle macchine, rispettano altresi' i requisiti
    essenziali in materia di salute e sicurezza stabiliti nell'allegato I
    di tale direttiva, qualora detti requisiti essenziali in materia di
    salute e sicurezza siano piu' specifici dei requisiti essenziali
    stabiliti nell'allegato I del presente decreto legislativo.))

    Art. 5
    (Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare)

    1. E' consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio,
    nel territorio italiano, dei dispositivi recanti la marcatura CE di
    cui all'articolo 16 e valutati in base all'articolo 11.
    2. E' altresi' consentito che, senza recare la marcatura CE:
    a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere
    messi a disposizione dei medici o delle persone debitamente
    autorizzate, quando rispondono alle condizioni di cui all'articolo 14
    e all'allegato VIII;
    ((b) i dispositivi su misura possono essere immessi in commercio
    e messi in servizio quando rispondono alle condizioni prescritte
    dall'articolo 11 e dall'allegato VIII; i dispositivi delle classi
    IIa, IIb e III sono muniti della dichiarazione di cui all'allegato
    VIII, che e' messa a disposizione di un determinato paziente,
    identificato mediante il nome, un acronimo o un codice numerico.))
    3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, e'
    consentita la presentazione di dispositivi non conformi al presente
    decreto a condizione che sia apposta un'indicazione chiaramente
    visibile che indichi che gli stessi non possono essere immessi in
    commercio ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo
    ((mandatario)) Europea li abbia resi conformi alle disposizioni del
    decreto stesso.
    4. Le indicazioni, fornite dal fabbricante all'utilizzatore e al
    paziente conformemente all'allegato I, punto 13, sono espresse in
    lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale,
    per uso professionale o per qualsiasi altra utilizzazione.
    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 37)).
    6. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti diversi da
    quelli del presente decreto, da altre direttive che prevedono
    l'apposizione della marcatura CE, la medesima fa presumere che i
    dispositivi soddisfano anche le prescrizioni di queste altre
    direttive. Nel caso in cui una o piu' delle suddette direttive
    lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da
    applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE di
    conformita' indica che i dispositivi soddisfano soltanto le
    disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso,
    i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta
    Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei
    documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle
    suddette direttive e che accompagnano tali dispositivi; tali
    documenti, avvertenze o fogli di istruzione devono essere accessibili
    senza che si debba distruggere l'imballaggio che assicura la
    sterilita' del dispositivo.

    Art. 6
    (Rinvio alle ((norme tecniche)) )

    1. Si presume conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo
    4 il dispositivo fabbricato in conformita' delle ((norme tecniche))
    armonizzate comunitarie e delle ((norme tecniche)) nazionali che le
    recepiscono.
    2. I riferimenti alle ((norme tecniche)) nazionali che recepiscono
    le ((norme tecniche)) armonizzate comunitarie sono pubblicati nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del
    ((Ministro dello sviluppo economico)).
    3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle ((norme tecniche))
    armonizzate comprende anche le monografie della Farmacopea europea
    relative in particolare alle suture chirurgiche e agli aspetti di
    interazione tra medicinali e materiali per dispositivi da usarsi come
    recipienti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
    ufficiale delle Comunita' europee.

    Art. 7
    (Clausola di salvaguardia)

    ((1. Il Ministero della salute, quando accerta che un dispositivo
    di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), ancorche' installato
    e utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di
    manutenzione regolare, puo' compromettere la salute e la sicurezza
    dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi, ne dispone il ritiro dal
    mercato a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario, ne vieta
    o limita l'immissione in commercio o la messa in servizio,
    informandone il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero
    della salute comunica, immediatamente i provvedimenti adottati alla
    Commissione delle Comunita' europee, indicando in particolare se la
    non conformita' del dispositivo al presente decreto deriva:
    a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4;
    b) da una non corretta applicazione delle norme tecniche di cui
    all'articolo 6;
    c) da una lacuna delle norme tecniche indicate all'articolo 6.))
    2. Quando la Commissione delle Comunita' europee comunica che i
    provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il ((Ministero
    della salute)) puo' revocarli salvo che ritenga, in base alle
    valutazioni degli organi di consultazione tecnica, che la revoca
    possa determinare grave rischio per la salute o la sicurezza dei
    pazienti, degli utilizzatori o di terzi.
    3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE viene
    ritirato dal commercio a cura e spese del fabbricante o del suo
    mandatario e ne viene informata la Commissione e gli altri Stati
    membri.

    Art. 8
    (Classificazione)

    1. I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I,
    IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di classificazione
    di cui all'allegato IX.
    2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e l'((organismo
    notificato)), sulla applicazione delle regole di classificazione,
    puo' essere risolto mediante ricorso al ((Ministero della salute))
    che decide d'intesa con il ((Ministero dello sviluppo economico)).

    Art. 9
    (( (Vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione
    in commercio).

    1. Ai fini del presente decreto si intende per incidente:
    a) qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche
    e delle prestazioni di un dispositivo medico, nonche' qualsiasi
    inadeguatezza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso che
    possono essere o essere stati causa di decesso o grave peggioramento
    delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore;
    b) qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle
    caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo medico che, per
    le ragioni di cui alla lettera a), comporti il ritiro sistematico dei
    dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante.
    2. Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio
    della loro attivita' rilevano un incidente, come definito dal comma
    1, lettera a), che coinvolga un dispositivo medico, sono tenuti a
    darne comunicazione al Ministero della salute, nei termini e con le
    modalita' stabilite con uno o piu' decreti ministeriali.
    3. La comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata direttamente o
    tramite la struttura sanitaria ove avviene l'incidente segnalato, nel
    rispetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la
    presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici.
    4. La comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere inviata
    altresi' al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del
    fornitore del dispositivo medico.
    5. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto al comma 4, il
    Ministero della salute assicura la comunicazione al fabbricante o al
    suo mandatario delle informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 3,
    anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico.
    6. Gli operatori sanitari pubblici o privati sono tenuti a
    comunicare al fabbricante o al mandatario, direttamente o tramite la
    struttura sanitaria di appartenenza e, quindi, anche per il tramite
    del fornitore del dispositivo medico, ogni altro inconveniente che,
    pur non integrando le caratteristiche dell'incidente di cui al comma
    1, lettera a), possa consentire l'adozione delle misure atte a
    garantire la protezione e la salute dei pazienti e degli
    utilizzatori.
    7. Nei termini e con le modalita' stabilite con uno o piu' decreti
    ministeriali, il fabbricante o il suo mandatario hanno l'obbligo di
    dare immediata comunicazione al Ministero della salute di qualsiasi
    incidente, come definito al comma 1, di cui siano venuti a
    conoscenza, nonche' delle azioni correttive di campo intraprese per
    ridurre i rischi di decesso o di grave peggioramento dello stato di
    salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico.
    8. Il Ministero della salute registra i dati relativi agli
    incidenti, come definiti al comma 1, riguardanti i dispositivi
    medici.
    9. Il Ministero della salute dopo aver effettuato una valutazione,
    se possibile insieme al fabbricante o al suo mandatario, informa
    immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri in
    merito alle misure adottate o previste per ridurre al minimo il
    ripetersi di incidenti, ivi incluse le informazioni sugli incidenti
    dai quali la valutazione ha avuto origine.))

    Art. 10
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 37))

    Art. 11
    Valutazione della conformita'

    1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione
    dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini
    cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della
    marcatura CE:
    a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformita' CE
    (sistema completo di assicurazione di qualita) di cui all'allegato
    II, oppure
    b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di
    conformita' del tipo di cui all'allegato III, unitamente:
    1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato
    IV, oppure
    2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
    (garanzia di qualita' della produzione) di cui all'allegato V.
    2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione
    dei dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini
    cliniche, il fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della
    marcatura CE, seguire la procedura per la dichiarazione di
    conformita' CE di cui all'allegato VII unitamente:
    a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato
    IV, oppure
    b) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
    (garanzia di qualita' della produzione) di cui all'allegato V, oppure
    c) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
    (garanzia di qualita' del prodotto) di cui all'allegato VI.
    3. In sostituzione delle procedure, di cui al comma 2 il
    fabbricante puo' seguire la procedura prevista al comma 4, lettera
    a).
    4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai
    dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini
    cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della
    marcatura CE:
    a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
    (sistema completo di garanzia di qualita) di cui all'allegato II; in
    tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure
    b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui
    all'allegato III unitamente:
    1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato
    IV, oppure
    2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
    (garanzia di qualita' della produzione) di cui all'allegato V, oppure
    3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE
    (garanzia di qualita' del prodotto) di cui all'allegato VI.
    5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei
    dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il
    fabbricante ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene
    alla procedura prevista all'allegato VII e redige, prima
    dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformita' CE.
    6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi
    "su misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi
    al ((Ministero della salute)). Detto elenco deve essere aggiornato
    ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica. Ai fini di tale
    aggiornamento, e' necessario inviare al ((Ministero della salute))
    una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
    intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle
    tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al ((Ministero
    della salute)).
    6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi
    alla procedura prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della
    immissione in commercio di ciascun dipositivo, la dichiarazione
    prevista in tale allegato.
    7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante
    autorizzato deve essere iscritto presso il ((Ministero della salute))
    e deve presentare, oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi
    ed il recapito della societa' al fine di rendere possibile la
    formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti
    in Italia per gli adempimenti di cui al presente decreto senza oneri
    a carico del bilancio dello Stato.
    8. Nel procedimento di valutazione della conformita' del
    dispositivo, il fabbricante e l' ((organismo notificato)) tengono
    conto di tutti i risultati disponibili delle operazioni di
    valutazione e di verifica eventualmente svolte, secondo il presente
    decreto anche in una fase intermedia della fabbricazione.
    9. Il fabbricante puo' incaricare il mandatario ((...)) di avviare
    i procedimenti previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.
    10. Se il procedimento di valutazione della conformita' presuppone
    l'intervento di un ((organismo notificato)), il fabbricante o il suo
    mandatario ((...)) puo' rivolgersi ad un organismo di sua scelta
    nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso e' stato
    designato.
    11. L' ((organismo notificato)) puo' esigere, giustificando
    debitamente la richiesta, le informazioni o i dati necessari a
    mantenere il certificato di conformita' ai fini della procedura
    scelta. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 37)).
    11-bis. Il ((Ministero della salute)) e il ((Ministero dello
    sviluppo economico)), possono richiedere agli organismi designati
    italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle
    autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.
    ((12. La decisione dell'organismo notificato presa in base agli
    allegati II, III, V e VI ha validita' massima di cinque anni e puo'
    essere prorogata per periodi successivi della durata massima di
    cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel
    contratto firmato fra le due parti.))
    12-bis. Per i dispositivi medici di cui all'articolo 2, comma
    2-bis, gli organismi notificati ad attestare la conformita', a norma
    dell'articolo 15, devono valutare la conformita' dei dispositivi
    stessi tenendo conto di ogni informazione utile riguardante le
    caratteristiche e le prestazioni di tali dispositivi, compresi in
    particolare i risultati di eventuali prove e verifiche sui
    dispositivi gia' svolte sulla base di disposizioni legislative,
    regolamentari o amministrative nazionali preesistenti.
    13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti
    previsti dai commi da 1 a 6 e' redatta in lingua italiana o in
    un'altra lingua comunitaria accettata dall' ((organismo notificato)).
    14. ((Il Ministero della salute autorizza)), su richiesta motivata,
    l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio
    nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui ai
    commi da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il cui impiego
    e' nell'interesse della protezione della salute. La domanda di
    autorizzazione deve contenere la descrizione del dispositivo,
    dell'azione principale cui e' destinato e dei motivi per i quali la
    domanda e' stata presentata. Il ((Ministero della salute)) comunica,
    entro trenta giorni, il provvedimento in merito all'autorizzazione.
    ((14-bis. Per il trattamento di singoli pazienti a scopo
    compassionevole, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza e con
    le modalita' stabilite con successivo decreto ministeriale, il
    Ministero della salute autorizza l'uso di dispositivi medici per i
    quali le procedure indicate ai comma da 1 a 6 non sono state
    espletate o completate.))
    -----------------
    AGGIORNAMENTO
    Il D.Lgs. 2 dicembre 2004, n. 304 ha disposto (con l'art. 2, comma
    2) che "In deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo
    24 febbraio 1997, n. 46, le decisioni relative alle protesi mammarie
    adottate dagli organismi notificati prima del 1° settembre 2003, in
    virtu' dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del citato decreto
    legislativo, non possono essere prorogate".

    Art. 12
    (( (Procedura particolare per sistemi e
    kit completi per campo operatorio e
    procedura di sterilizzazione) ))

    1. In deroga all'articolo 11, il presente articolo si applica ai
    sistemi e kit completi per campo operatorio.
    2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla dispositivi
    recanti la marcatura CE, secondo la loro destinazione ed entro i
    limiti di utilizzazione previsti dal fabbricante per immetterli in
    commercio come sistema o kit completo per campo operatorio, deve
    inviare al ((Ministero della salute)) una dichiarazione con la quale
    attesta che:
    a) ha verificato la compatibilita' reciproca dei dispositivi
    secondo le istruzioni dei fabbricanti e ha realizzato l'operazione
    secondo le loro istruzioni;
    b) ha imballato il sistema o il kit completo per campo operatorio
    ed ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti
    le istruzioni dei fabbricanti;
    c) l'intera attivita' e' soggetta a metodi adeguati di verifica e
    di controllo interni.
    3. Se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte, come
    nei casi in cui il sistema o il kit completo per campo operatorio
    contenga dispositivi che non recano la marcatura CE o in cui la
    combinazione di dispositivi scelta non sia compatibile in relazione
    all'uso cui erano originariamente destinati, il sistema o il kit
    completo per campo operatorio e' considerato un dispositivo a se'
    stante e in quanto tale e' soggetto alla specifica procedura di cui
    all'articolo 11.
    ((4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini
    dell'immissione in commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per
    campo operatorio di cui al comma 2 o altri dispositivi medici recanti
    la marcatura CE per i quali i fabbricanti prevedono la
    sterilizzazione prima dell'uso, segue, a sua scelta, una delle
    procedure di cui agli allegati II o V. L'applicazione di tali
    allegati e l'intervento dell'organismo notificato si limitano agli
    aspetti che riguardano il mantenimento della sterilita' finche' la
    confezione sterile non sia aperta o danneggiata. La persona dichiara
    che la sterilizzazione e' stata eseguita secondo le istruzioni del
    fabbricante.))
    5. I prodotti di cui ai comma 2 e 4 non devono recare una nuova
    marcatura CE. Devono essere corredati di tutte le informazioni di cui
    all'allegato I, punto 13, comprendenti le indicazioni fornite dai
    fabbricanti dei dispositivi composti. ((Le dichiarazioni previste nei
    commi 2 e 4 sono tenute a disposizione del Ministero della salute per
    cinque anni.))

    Art. 13
    Registrazione delle persone responsabili
    dell'immissione in commercio

    1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome
    proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e
    qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attivita'
    di cui all'articolo 12 ((se ha sede legale nel territorio italiano)),
    comunica al ((Ministero della salute)) il proprio indirizzo e la
    descrizione dei dispositivi in questione.
    ((2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette
    in commercio a nome proprio un dispositivo, di cui al comma 1 o di
    cui al successivo comma 3-bis, designa un unico mandatario
    nell'Unione europea. Il mandatario che ha sede legale nel territorio
    italiano comunica al Ministero della salute le informazioni di cui
    rispettivamente ai commi 1 o 3-bis)).
    ((3. Il Ministero della salute, su richiesta, comunica agli altri
    Stati membri e alla Commissione le informazioni fornite dal
    fabbricante o dal suo mandatario, di cui al comma 1)).
    3-bis. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome
    proprio delle classi III, II-b e II-a informa il ((Ministero della
    salute)) di tutti i dati atti ad identificare tali dispositivi,
    unitamente alle etichette e alle istruzioni per l'uso, quando tali
    dispositivi sono messi in servizio in Italia.
    ((3-ter. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto, le
    modalita' per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.
    3-quater. Il Ministero della salute verifica annualmente la
    compatibilita' dell'ulteriore vigenza del presente articolo con lo
    stato di attivazione della banca dati europea di cui all'articolo
    13-bis.))
    Art. 13-bis
    (Banca dati europea).

    ((1. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea le
    seguenti informazioni:
    a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei
    mandatari, nonche' dei dispositivi di cui all'articolo 13, ad
    esclusione dei dati relativi ai dispositivi su misura;
    b) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati,
    integrati, sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui
    agli allegati II, III, IV, V, VI e VII;
    c) i dati ottenuti in base alla procedura di vigilanza definita
    dall'articolo 9;
    d) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all'articolo
    14.))
    2. L'applicazione del comma 1 non comporta oneri a carico del
    bilancio dello Stato.
    Art. 13-ter
    (( (Misure particolari di sorveglianza sanitaria).

    1. Quando il Ministero della salute ritiene che, per garantire la
    tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto
    delle esigenze di sanita' pubblica, un dispositivo o un gruppo di
    dispositivi debba essere ritirato dal mercato o che la sua immissione
    in commercio e la sua messa in servizio debbano essere vietate,
    limitate o sottoposte a condizioni particolari, esso puo' adottare
    tutte le misure transitorie necessarie e giustificate informandone la
    Commissione europea e tutti gli altri Stati membri e indicando le
    ragioni della sua decisione.))

    Art. 14
    (Indagini cliniche)

    ((1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche il
    fabbricante o il suo mandatario segue la procedura prevista
    nell'allegato VIII e informa il Ministero della salute, almeno
    sessanta giorni prima dell'inizio previsto per le indagini, mediante
    le dichiarazioni di cui al punto 2.2 dell'allegato VIII.
    2. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, per i
    dispositivi impiantabili e per quelli invasivi a lungo termine
    appartenenti alle classi IIa oppure IIb, i soggetti indicati al comma
    1 possono iniziare le pertinenti indagini cliniche trascorsi sessanta
    giorni dalla notifica, a meno che il Ministero della salute abbia
    comunicato entro tale termine una decisione contraria per ragioni di
    sanita' pubblica o di ordine pubblico.
    3. Le indagini cliniche di dispositivi medici diversi da quelli di
    cui al comma 2, possono iniziare prima della scadenza dei sessanta
    giorni purche' il Comitato etico competente abbia espresso un parere
    favorevole sul programma di tali indagini, compresa la revisione del
    piano di indagine clinica.
    4. Il fabbricante di dispositivi o il suo mandatario tiene a
    disposizione del Ministero della salute, la documentazione prevista
    nell'allegato VIII per i tempi previsti nello stesso.
    5. L'impiego dei dispositivi di cui al comma 1 e' limitato alle
    Aziende ospedaliere pubbliche, ai Policlinici universitari, alle
    Aziende ospedaliere ove insistono le facolta' di medicina e
    chirurgia, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
    1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, agli
    Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli Istituti ed
    Enti ecclesiastici di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre
    1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale,
    nonche' ai presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti
    regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto
    legislativo n. 502 del 1992 e che presentano i requisiti dell'alta
    specialita' di cui al decreto del Ministro della sanita' del 29
    gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
    febbraio 1992, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti con
    decreto del Ministero della salute. Con le stesse modalita' il
    Ministero della salute puo' stabilire le condizioni, nel rispetto
    delle quali, strutture diverse da quelle del precedente periodo
    possono impiegare i dispositivi di cui al comma 1, tenuto conto della
    classe di rischio del dispositivo. Le spese derivanti
    dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante.
    6. Le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni
    dell'allegato X.
    7. Il fabbricante o il suo mandatario notifica al Ministero della
    salute la fine della indagine clinica, dandone giustificazione in
    caso di conclusione anticipata. In caso di conclusione anticipata per
    motivi di sicurezza, tale notifica e' comunicata a tutti gli Stati
    membri e alla Commissione. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a
    disposizione del Ministero della salute, la relazione di cui
    all'allegato X, punto 2.3.7, per i tempi previsti nell'allegato VIII,
    punto 4.
    8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 non si applicano in
    caso di indagini cliniche svolte con dispositivi medici recanti la
    marcatura CE, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato
    etico competente e della comunicazione dell'avvio dell'indagine al
    Ministero della salute, secondo procedure e modalita' stabilite con
    successivo decreto ministeriale. Le spese ulteriori rispetto alla
    normale pratica clinica, derivanti dalla applicazione del presente
    comma, sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti
    per le indagini cliniche, che non sono gia' stati acquisiti nel
    rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni, sono
    altresi' a carico del fabbricante. Rimangono applicabili le
    disposizioni dell'allegato X. La presente deroga non si applica se
    dette indagini cliniche riguardano una destinazione d'uso dei
    dispositivi diversa da quella prevista dal procedimento di
    valutazione della conformita'.
    9. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinati la
    composizione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici
    in materia di indagini cliniche di dispositivi medici, prevedendo che
    gli oneri, derivanti dai compensi eventualmente stabiliti per i
    componenti dei Comitati e dal funzionamento dei medesimi Comitati,
    siano posti integralmente a carico dei soggetti promotori
    dell'indagine clinica. Fino all'adozione del decreto previsto nel
    precedente periodo, resta applicabile il decreto del Ministero della
    salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
    22 agosto 2006, concernente i requisiti minimi per l'istituzione ed
    il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni.
    10. Il Ministero della salute adotta, ove necessario, le misure
    opportune per garantire la sanita' pubblica e l'ordine pubblico.))

    Art. 15
    Organismi designati ad attestare la conformita'

    1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di
    valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, nonche' i compiti
    specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che
    soddisfano i requisiti fissati con decreto del ((Ministro della
    salute)), di concerto con il ((Ministro dello sviluppo economico)).
    Con lo stesso decreto e' disciplinato il procedimento di
    autorizzazione e fino alla sua entrata in vigore, i requisiti e le
    prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli
    allegati XI e XII.
    2. I soggetti interessati inoltrano istanza al ((Ministero della
    salute)) che provvede d'intesa con il ((Ministero dello sviluppo
    economico)) alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti.
    L'autorizzazione e' rilasciata dal ((Ministero della salute)), di
    concerto con il ((Ministero dello sviluppo economico)), entro novanta
    giorni; decorso tale termine si intende rifiutata.
    3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'
    essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata quando i requisiti di
    cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate
    gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
    4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamento
    dei requisiti in attuazione di norme comunitarie, si provvede con
    decreto del ((Ministro della salute)), di concerto con il ((Ministro
    dello sviluppo economico)).
    5. Il ((Ministero della salute)) e il ((Ministero dello sviluppo
    economico)) vigilano sull'attivita' degli organismi designati. Il
    ((Ministero della salute)) per il tramite del Ministero degli affari
    esteri notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri
    l'elenco degli organismi designati ad espletare le procedure di
    certificazione ed ogni successiva variazione.
    ((5-bis. Copia dei certificati CE di conformita' emessi dagli
    organismi notificati deve essere inviata al Ministero della salute e
    al Ministero dello sviluppo economico, a cura degli stessi.
    L'organismo notificato fornisce altresi' al Ministero della salute
    tutte le informazioni sui certificati rilasciati, modificati,
    integrati, sospesi, ritirati o rifiutati e informa gli altri
    organismi designati sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati e,
    su richiesta, sui certificati rilasciati. Esso mette inoltre a
    disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari
    pertinenti.))
    5-ter. Qualora un ((organismo notificato)) constati che i requisiti
    pertinenti della presente direttiva non sono stati o non sono piu'
    soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe
    dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a
    limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio
    della proporzionalita', a meno che la conformita' con tali requisiti
    non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure
    correttive da parte del fabbricante. L' ((organismo notificato))
    informa il ((Ministero della salute)) in caso di sospensione, ritiro
    o limitazioni del certificato o nei casi in cui risulti necessario
    l'intervento del ((Ministero della salute)). Il ((Ministero della
    salute)) informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.
    5-quater. L' ((organismo notificato)) fornisce al ((Ministero della
    salute)), su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i
    documenti pertinenti, compresi i documenti di bilancio, necessari per
    verificare la conformita' con i requisiti di cui all'allegato XI e al
    decreto del ((Ministro della salute)) 1o luglio 1998, n. 318.
    ((5-quinquies. L'organismo notificato e il fabbricante o il suo
    mandatario decidono di comune accordo i termini per il completamento
    delle operazioni di valutazione e di verifica di cui agli allegati da
    II a VI.))

    Art. 16
    (Marcatura CE)

    1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli
    destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali
    previsti all'articolo 3 devono recare al momento dell'immissione in
    commercio una marcatura di conformita' CE.
    ((2. La marcatura di conformita' CE, corrispondente al simbolo
    riprodotto all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera
    visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o sul
    loro involucro sterile, sempre che cio' sia possibile ed opportuno, e
    sulle istruzioni per l'uso: se del caso la marcatura di conformita'
    CE deve comparire anche sulla confezione commerciale. La marcatura CE
    deve essere corredata del numero di codice dell'organismo notificato
    responsabile dell'adozione delle procedure previste agli allegati II,
    IV, V e VI. Sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio
    illustrativo che accompagna il dispositivo, puo' essere apposto
    qualsiasi altro marchio, purche' la visibilita' e la leggibilita'
    della marcatura di conformita' CE non siano in tale modo ridotte.))
    3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi
    in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di
    conformita' CE. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N.
    37)).

    Art. 17
    (( (Sorveglianza del mercato e verifica di conformita') ))

    1. La ((sorveglianza)) sull'applicazione del presente decreto e'
    demandata al ((Ministero della salute)) e al ((Ministero dello
    sviluppo economico)), nell'ambito delle rispettive competenze
    direttamente o per il tramite di organismi autorizzati nelle fasi di
    commercializzazione e di impiego.
    2. Al fine di verificare la conformita' dei dispositivi medici alle
    prescrizioni del presente decreto, le Amministrazioni vigilanti di
    cui al comma 1 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli
    mediante i propri uffici centrali o periferici.
    3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
    campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,
    i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli
    utilizzatori. A tal fine e' consentito:
    a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
    prodotti;
    b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
    all'accertamento;
    c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo
    campione per l'esecuzione di esami e prove.
    4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le
    Amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi
    tecnici dello Stato o di laboratori conformi alla norme della serie
    EN 45.000 autorizzati con decreto del ((Ministero della salute)), di
    concerto con il ((Ministero dello sviluppo economico)).
    ((5. Al fine di agevolare l'attivita' di sorveglianza e di
    verifica, il fabbricante o il suo mandatario predispone e mantiene a
    disposizione degli organi di sorveglianza la documentazione prevista
    per la valutazione della conformita', nonche' copia delle istruzioni
    e delle etichette in italiano fornite con i dispositivi messi in
    servizio in Italia, per il periodo indicato all'allegato 2, punto
    6.1, o all'allegato 3, punto 7.3, o all'allegato 4, punto 7, o
    all'allegato 5, punto 5.1 o, infine, all'allegato 6, punto 5.1.))
    ((6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui
    all'articolo 23, il Ministero della salute, quando accerta l'indebita
    marcatura CE dei dispositivi medici, o l'assenza della stessa, in
    violazione alle disposizioni del presente decreto, ordina al
    fabbricante o al mandatario di adottare tutte le misure idonee a far
    venire meno la situazione di infrazione fissando un termine per
    adempiere non superiore a trenta giorni.))
    7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il ((Ministero
    della salute)) ordina l'immediato ritiro dal commercio dei
    dispositivi medici, a cura e spese del soggetto destinatario
    dell'ordine.
    8. Nel caso in cui l'infrazione continui il ((Ministero della
    salute)) adotta le misure atte a garantire il ritiro dal commercio, a
    spese del fabbricante o del suo ((mandatario)) ((...)).
    8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche
    se la marcatura CE e' stata apposta in base alle procedure di cui al
    presente decreto, ma impropriamente, su prodotti che non sono
    contemplati dal decreto stesso.

    Art. 18
    (Provvedimenti di diniego o di restrizione)

    1. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione
    in commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o dello
    svolgimento di indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi
    dal mercato deve essere motivato. Il provvedimento e' notificato
    all'interessato con la indicazione del termine entro il quale puo'
    essere proposto ricorso gerarchico al ((Ministro della salute)) o
    ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale .
    2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il
    fabbricante o il suo ((mandatario)) deve essere invitato a presentare
    le proprie controdeduzioni, a meno che tale consultazione sia resa
    impossibile dall'urgenza del provvedimento.

    Art. 19
    (Riservatezza)

    1. Chiunque svolge attivita' connesse all'applicazione del presente
    decreto e' obbligato a mantenere riservate le informazioni acquisite,
    fatti salvi, per le autorita' e gli organismi designati, gli obblighi
    di informazione previsti dal presente decreto ((e di diffusione degli
    avvisi di sicurezza)).
    ((1-bis. Non sono trattate come riservate le seguenti informazioni:
    a) le informazioni sulla registrazione delle persone responsabili
    dell'immissione in commercio di cui all'articolo 13;
    b) le informazioni agli utilizzatori fornite dal fabbricante, dal
    mandatario o dal distributore in relazione a una misura a norma
    dell'articolo 9, comma 9;
    c) le informazioni contenute nei certificati rilasciati,
    modificati, integrati, sospesi o ritirati.))

    Art. 20
    (Commercio dei dispositivi)

    1. Con decreto del ((Ministro della salute)), di concerto con il
    ((Ministro dello sviluppo economico)), possono essere, anche per
    singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati
    alla vendita nonche' stabilite le prescrizioni che devono essere
    osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei
    dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari.

    Art. 21
    Pubblicita'

    1. E' vietata la pubblicita' verso il pubblico dei dispositivi che,
    secondo disposizioni adottate con decreto del ((Ministro della
    salute)), possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o
    essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di
    altro professionista sanitario.
    2. La pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi diversi da
    quelli di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione del
    ((Ministero della salute)). Sulle domande di autorizzazione esprime
    parere la commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da
    un rappresentante del Dipartimento del ((Ministero della salute))
    competente in materia di dispositivi medici e da uno del ((Ministero
    dello sviluppo economico)).
    2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della
    domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato
    del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di
    diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al
    rilascio dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio
    pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di
    autorizzazione.
    ((2-ter. Nell'ambito dei dispositivi per i quali e' consentita la
    pubblicita' presso il pubblico, con decreto ministeriale sono
    identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione
    ministeriale.))

    Art. 22
    (Apparecchi elettrici usati in medicina)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
    del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28
    novembre 1987, n. 597, di attuazione della direttiva n. 84/539/CEE,
    relativa agli apparecchi elettrici usati in medicina umana e
    veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi ((destinati
    esclusivamente dall'uso in medicina veterinaria)).
    2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria
    costituisca anche un dispositivo ((medico)) e soddisfi i requisiti
    essenziali previsti dal presente decreto, l'apparecchio stesso e'
    considerato conforme, ai requisiti del decreto ministeriale
    richiamato al comma 1.

    Art. 23
    (( (Sanzioni).

    1. I fabbricanti o i loro mandatari, gli operatori sanitari, i
    legali rappresentanti delle strutture sanitarie o, se nominati, i
    referenti per la vigilanza, che violano le prescrizioni dell'articolo
    9, commi 2, 3 o 7, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con
    l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro.
    2. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della
    salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13-ter, comma 1, e'
    punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000
    a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni
    o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in
    servizio la pena e' diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
    3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 19 e'
    soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a
    36.000 euro.
    4. Chiunque viola le previsioni dell'articolo 5, commi 3 e 4,
    dell'articolo 11, comma 7, dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3-bis,
    dell'articolo 14, comma 5 e comma 7, ultimo periodo, dell'articolo
    15, commi 5-bis e 5-quater, dell'articolo 16, comma 2, e' soggetto
    alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
    6. Chiunque viola le previsioni dell'articolo 16, comma 3, e'
    soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.200 euro a
    43.200 euro.
    7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in
    commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di
    marcatura CE di conformita' o dispositivi privi di attestato di
    conformita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
    21.400 euro a 128.400 euro. Alla medesima sanzione amministrativa
    pecuniaria e' sottoposto l'organismo notificato che viola il disposto
    dell'articolo 15, comma 5-ter.
    8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il suo
    mandatario che appone la marcatura CE di conformita' impropriamente,
    in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui
    all'articolo 1, comma 2, lettera a), o indebitamente, in quanto il
    prodotto non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal
    presente decreto, o chi comunque viola le previsioni dell'articolo 3,
    comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
    21.400 euro a 128.400 euro. La stessa sanzione si applica a chi viola
    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4.
    9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
    disposizioni di cui agli articoli: 9, comma 6; 11, commi 6 e 6-bis ;
    12, commi 2 e 5; 14, commi 1, 2, 3, 6 e 7, primo e secondo periodo;
    17, comma 5; e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
    3.600 euro a 21.600 euro.
    10. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle
    sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli
    organi di vigilanza e gli uffici del Ministero della salute,
    competenti in tema di dispositivi medici. E' fatta salva la
    competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e
    l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in
    connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato
    il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorita' competente
    a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
    novembre 1981, n.689, recante modifiche al sistema penale, e' il
    Prefetto.))

    Art. 24
    Disposizioni transitorie e finali

    1. I dispositivi immessi in commercio fino al 14 giugno 1998
    conformemente alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1994
    possono essere messi in servizio sino alla data del 30 giugno 2001.
    2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in commercio
    e la messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio del
    tipo a massima che hanno gia' ottenuto alla data di entrata in vigore
    del presente decreto, un'approvazione CE di modello secondo quanto
    previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171.
    3. Il ((Ministero della salute)) puo' chiedere al fabbricante o al
    suo mandatario o al responsabile dell'immissione in commercio di
    fornire, per i dispositivi di cui al comma 1, informazioni sui
    requisiti essenziali, la destinazione e le prestazioni del
    dispositivo nonche' idonea documentazione scientifica atta a
    dimostrare l'azione principale del dispositivo e la inesistenza di
    rischi per la sicurezza e la salute degli utenti. In caso di
    inadempimento entro il termine prefissato, il ((Ministero della
    salute)) puo' disporre il ritiro dal mercato del prodotto con spese a
    carico del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile
    dell'immissione in commercio.
    4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il responsabile
    dell'immissione in commercio in Italia, dei dispositivi di cui al
    comma 1 e' tenuto a comunicare al ((Ministero della salute)), entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    l'elenco e la descrizione generale di tutti i dispositivi immessi in
    commercio e messi in servizio in Italia alla data di entrata in
    vigore del decreto stesso.
    4-bis. Fino al 12 dicembre 2006, e' consentita l'immissione in
    commercio dei dispositivi incorporanti derivati del sangue, conformi
    alle disposizioni vigenti alla data del 13 dicembre 2001; per un
    ulteriore periodo di due anni, detti dispositivi possono ancora
    essere messi in servizio.

    Art. 25
    (Norma di rinvio)

    1. Alle procedure di valutazione della conformita' dei dispositivi
    disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla
    designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi,
    nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le
    disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ((,
    come modificato in tema di oneri di marcatura CE dall'articolo 9
    della legge 5 febbraio 1999, n. 25)).

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997
    SCALFARO
    PRODI, Presidente del Consiglio dei
    Ministri
    BINDI, Ministro della sanita'
    BERSANI, Ministro dell'industria,
    del
    commercio e dell'artigianato
    DINI, Ministro degli affari esteri
    FLICK, Ministro di grazia e
    giustizia
    CIAMPI, Ministro del tesoro
    Visto, il Guardasigilli: FLICK

    ALLEGATO I

    REQUISITI ESSENZIALI

    I. REQUISITI GENERALI

    ((1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    che la loro utilizzazione, se avviene alle condizioni e per gli
    usi previsti, non comprometta lo stato clinico o la sicurezza
    dei pazienti, ne' la sicurezza e la salute degli utilizzatori
    ed eventualmente di terzi, fermo restando che gli eventuali rischi
    associati all'uso previsto debbono essere di livello accettabile in
    rapporto ai benefici apportati al paziente e compatibili con un
    elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
    Cio' comporta:
    la riduzione, per quanto possibile, dei rischi di errore
    nell'utilizzazione determinato dalle caratteristiche ergonomiche del
    dispositivo e dall'ambiente in cui e' previsto che il dispositivo sia
    usato (progettazione per la sicurezza del paziente), e
    la considerazione del livello della conoscenza tecnica,
    dell'esperienza, dell'istruzione e della formazione nonche', a
    seconda dei casi, delle condizioni mediche e fisiche degli
    utilizzatori cui il dispositivo e' destinato (progettazione per
    utilizzatori comuni, professionisti, disabili o altro).))

    2. Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e
    la costruzione dei dispositivi devono attenersi a principi di
    rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di
    progresso tecnologico generalmente riconosciuto.
    Per la scelta delle soluzioni piu' opportune il fabbricante
    deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
    - eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile
    (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella
    costruzione del dispositivo);
    - se del caso adottare le opportune misure di protezione nei
    confronti dei rischi che non possono essere eliminati
    eventualmente mediante segnali di allarme;
    - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un
    qualsiasi difetto delle misure di protezione adottate.
    3. I dispositivi devono fornire le prestazioni loro assegnate dal
    fabbricante ed essere progettati, fabbricanti e condizionati
    in modo tale da poter espletare una o piu' delle funzioni di
    cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), quali specificate
    dal fabbricante.
    4. Le caratteristiche e le prestazioni descritte ai punti 1, 2 e
    3 non devono essere alterate in modo tale da compromettere lo
    stato clinico e la sicurezza dei pazienti ed eventualmente di
    terzi durante la durata di vita dei dispositivi indicata dal
    fabbricante, allorche' questi sono sottoposti alle
    sollecitazioni che possono verificarsi in condizioni normali
    di utilizzazione.
    5. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e imballati
    in modo tale che le loro caratteristiche e le loro
    prestazioni, in considerazione dell'utilizzazione prevista,
    non vengano alterate durante la conservazione ed il
    trasporto, tenuto conto delle istruzioni e informazioni
    fornite dal fabbricante.
    6. Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve
    costituire un rischio accettabile rispetto alle prestazioni
    previste.
    ((6-bis. La dimostrazione della conformita' con i requisiti
    essenziali deve comprendere una valutazione clinica a
    norma dell'allegato X.))


    II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE

    7. Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
    7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da garantire le caratteristiche e le prestazioni
    previste alla parte I "Requisiti generali". Si dovra'
    considerare con particolare attenzione:
    - la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un
    punto di vista della tossicita' ed eventualmente
    dell'infiammabilita';
    - la compatibilita' reciproca tra materiali utilizzati e
    tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo
    conto della destinazione del dispositivo.
    ((- se del caso, i risultati della ricerca biofisica o
    Modellistica la cui validita' sia stata precedentemente
    dimostrata.))

    7.2. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e
    condizionati in modo tale da minimizzare i rischi che
    presentano i contaminanti e i residui per il personale
    incaricato del trasporto, della conservazione e
    dell'utilizzazione, nonche' per i pazienti, in funzione della
    destinazione del prodotto. Occorre prestare un'attenzione
    particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla frequenza
    dell'esposizione.
    7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da poter essere utilizzati con sicurezza con tutti i
    materiali, sostanze e gas con i quali entrano in contatto,
    durante la normale utilizzazione o durante la normale
    manutenzione, se i dispositivi sono destinati a somministrare
    specialita' medicinali, devono essere progettati e fabbricati
    in modo tale da essere compatibili con le specialita'
    medicinali in questione, conformemente alle disposizioni e
    restrizioni che disciplinano tali prodotti, e in modo che le
    loro prestazioni siano mantenute in conformita' all'uso a cui
    sono destinati.
    ((7.4. Quando un dispositivo incorpora come parte integrante una
    sostanza la quale, se utilizzata separatamente, puo' essere
    considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 del decreto
    legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che recepisce il codice
    comunitario sui medicinali per uso umano, e puo' avere effetti sul
    corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo,
    occorre verificare la qualita', la sicurezza e l'utilita' della
    sostanza, applicando per analogia i metodi previsti dall'allegato I
    del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Nel caso di sostanze
    di cui al periodo precedente, l'organismo notificato, previa verifica
    dell'utilita' della sostanza come parte del dispositivo medico e
    tenuto conto della destinazione d'uso del dispositivo, chiede ad una
    delle autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma della
    direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui medicinali
    per uso umano, o all'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), che
    opera in particolare attraverso il suo comitato in conformita' del
    regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce l'Agenzia europea per i
    medicinali, un parere scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza
    della sostanza, ivi compreso il profilo clinico rischi/benefici
    relativo all'incorporazione della sostanza nel dispositivo.
    Nell'esprimere il parere, le autorita' o l'EMEA tengono conto del
    processo di fabbricazione e dei dati relativi all'utilita'
    dell'incorporazione della sostanza nel dispositivo come stabiliti
    dall'organismo notificato. Quando un dispositivo incorpora, come
    parte integrante, un derivato del sangue umano, l'organismo
    notificato, previa verifica dell'utilita' della sostanza come parte
    del dispositivo medico e tenuto conto della destinazione del
    dispositivo, chiede all'EMEA, che opera in particolare attraverso il
    suo comitato, un parere scientifico sulla qualita' e sulla sicurezza
    della sostanza, ivi compreso il profilo clinico rischi/benefici
    dell'incorporazione del derivato del sangue umano nel dispositivo
    medico. Nell'esprimere il parere, l'EMEA tiene conto del processo di
    fabbricazione e dei dati relativi all'utilita' dell'incorporazione
    della sostanza nel dispositivo, come stabiliti dall'organismo
    notificato. Le modifiche apportate a una sostanza accessoria
    incorporata in un dispositivo, in particolare quelle connesse al
    processo di fabbricazione, sono comunicate all'organismo notificato,
    il quale consulta l'autorita' per i medicinali competente (cioe'
    quella che ha partecipato alla consultazione iniziale), per
    confermare il mantenimento della qualita' e della sicurezza della
    sostanza accessoria. L'autorita' competente tiene conto dei dati
    relativi all'utilita' dell'incorporazione della sostanza nel
    dispositivo come stabiliti dall'organismo notificato, al fine di
    assicurare che le modifiche non hanno alcuna ripercussione negativa
    sul profilo costi/benefici definito relativo all'inclusione della
    sostanza nel dispositivo medico.
    Allorche' la pertinente autorita' medica competente (ossia quella
    che ha partecipato alla consultazione iniziale) ha avuto informazioni
    sulla sostanza accessoria che potrebbe avere un impatto sul profilo
    rischi/benefici definito relativo all'inclusione della sostanza nel
    dispositivo, fornisce all'organismo notificato un parere in cui
    stabilisce se tale informazione abbia o meno un impatto sul profilo
    rischi/benefici definito relativo all'aggiunta di tale sostanza nel
    dispositivo. L'organismo notificato tiene conto del parere
    scientifico aggiornato riconsiderando la propria valutazione della
    procedura di valutazione di conformita'.))

    ((7.5 I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da ridurre al minimo il rischio posto dalla fuoriuscita di
    sostanze dal dispositivo. Un'attenzione particolare e' riservata alle
    sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in
    conformita' dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
    del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
    legislative, regolamentari e amministrative relative alla
    classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
    pericolose.
    Se parti di un dispositivo, o il dispositivo stesso, destinati a
    somministrare o a sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre
    sostanze dal corpo, o dispositivi destinati al trasporto e alla
    conservazione di tali fluidi corporei o sostanze contengono ftalati
    classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la
    riproduzione, della categoria 1 o 2, in conformita' dell'allegato I
    alla direttiva67/548/EEC, deve essere apposta sui dispositivi stessi
    o sulla confezione unitaria o, se del caso, sulla confezione
    commerciale un'etichetta che indichi che si tratta di un dispositivo
    contenente ftalati.
    Se fra gli usi cui detti dispositivi sono destinati figurano il
    trattamento bambini o donne incinte o che allattano, il fabbricante
    fornisce, nella documentazione tecnica, una giustificazione specifica
    per l'uso di tali sostanze in rapporto al rispetto dei requisiti
    essenziali, in particolare del presente punto, nelle istruzioni per
    l'uso, informazioni sui rischi residui per questi gruppi di pazienti
    e, se del caso, su misure di precauzione appropriate.))

    7.6. I dispositivi debbono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da ridurre, nella misura del possibile, i rischi
    derivanti dall'involontaria penetrazione di sostanze nel
    dispositivo stesso, tenendo conto di quest'ultimo e delle
    caratteristiche dell'ambiente in cui se ne prevede
    l'utilizzazione.
    8. Infezione e contaminazione microbica
    8.1. I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono
    essere progettati in modo tale da eliminare o ridurre il piu'
    possibile i rischi d'infezione per il paziente, per
    l'utilizzatore e per i terzi. La progettazione deve
    consentire un'agevole manipolazione e, se necessario,
    minimizzare i rischi di contaminazione del dispositivo da
    parte del paziente o viceversa durante l'utilizzazione.
    8.2. I tessuti di origine animale devono provenire da animali
    sottoposti a controlli veterinari e a sorveglianza adeguati
    all'uso previsto per i tessuti.
    Gli organismi notificati conservano le informazioni relative
    all'origine geografica degli animali.
    La trasformazione, conservazione, prova e manipolazione di
    tessuti, cellule e sostanze di origine animale devono essere
    eseguite in modo da garantire sicurezza ottimale. In
    particolare si deve provvedere alla sicurezza per quanto
    riguarda virus e altri agenti ((trasmissibili))
    mediante applicazione di metodi convalidati di eliminazione o
    inattivazione virale nel corso del processo di fabbricazione.
    8.3. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere
    progettati, fabbricati e imballati in una confezione monouso
    e/o secondo procedure appropriate in modo tale che essi siano
    sterili al momento dell'immissione sul mercato e che
    mantengano tale qualita' alle condizioni previste di
    immagazzinamento e di trasporto fino a quando non sia stato
    aperto o danneggiato l'involucro che ne garantisce la
    sterilita'.
    8.4. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere
    fabbricati e sterilizzati con un metodo convalidato e
    appropriato.
    8.5. I dispostivi, destinati ad essere sterilizzati devono essere
    fabbricati in condizioni (ad esempio ambientali)
    adeguatamente controllate.
    8.6. I sistemi d'imballaggio per dispositivi non sterili devono
    essere tali da conservare il prodotto senza deteriorarne il
    livello di pulizia previsto e, se sono destinati ad essere
    sterilizzati prima dell'utilizzazione, da minimizzare i
    rischi di contaminazione microbica; il sistema di imballaggio
    deve essere adeguato tenuto conto del metodo di
    sterilizzazione indicato dal fabbricante.
    8.7. L'imballaggio e/o etichettatura del dispositivo deve
    consentire la differenziazione tra prodotti identici o simili
    venduti sia in forma sterile che non sterile.
    9. Caratteristiche relative alla fabbricazione e all'ambiente
    9.1. Se un dispositivo e' destinato ad essere utilizzato insieme
    ad altri dispositivi o impianti, l'insieme risultante,
    compreso il sistema di connessione deve essere sicuro e non
    deve nuocere alle prestazioni previste per i singoli
    dispositivi. Ogni eventuale restrizione di utilizzazione deve
    figurare sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso.
    9.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    da eliminare o minimizzare nella misura del possibile:
    - i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche
    fisiche, compresi il rapporto volume/pressione, dimensioni
    ed eventualmente le caratteristiche ergonomiche;
    - i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente
    prevedibili, in particolare i rischi connessi con i campi
    magnetici e con le influenze elettriche esterne, con le
    scariche elettrostatiche, con la pressione o la
    temperatura, o con le variazioni di pressione e di
    accelerazione;
    - i rischi d'interferenza reciproca connessi con la presenza
    simultanea di un altro dispositivo, se questo e'
    normalmente utilizzato in determinate indagini o
    trattamenti;
    - i rischi che possono derivare, laddove la manutenzione o la
    taratura non siano possibili (come nei dispositivi
    impiantabili), dall'invecchiamento dei materiali utilizzati
    o dal deterioramento della precisione di un determinato
    meccanismo di misura o di controllo.
    9.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da minimizzare, durante la normale utilizzazione
    prevista e in caso di primo guasto, i rischi di incendio o di
    esplosione. Si considereranno con particolare attenzione i
    dispositivi la cui destinazione comporta l'esposizione a
    sostanze infiammabili o a sostanze che possono favorire un
    processo di combustione.
    10. Dispositivi con funzione di misura
    10.1. I dispositivi con funzione di misura devono essere progettati
    e fabbricati in modo tale da fornire una costanza e
    precisione di misura adeguate, entro appropriati limiti di
    precisione, tenuto conto della destinazione del dispositivo.
    Detti limiti sono specificati dal fabbricante.
    10.2. La scala di misura, di controllo e di indicazione deve essere
    progettata sulla base di principi ergonomici tenendo conto
    della destinazione del dispositivo.
    10.3. Le unita' di misura dei dispositivi con funzione di misura
    devono essere espresse in unita' legali conformi alle
    disposizioni della direttiva 80/181/CEE.
    GU n. L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva modificata
    da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE (GU n. L 357 del
    7.12.1989, pag. 28).
    11. Protezione contro le radiazioni
    11.1. Aspetti generali
    11.1.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre
    al minimo, compatibilmente con l'obiettivo perseguito,
    l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre persone alle
    emissioni di radiazioni, pur non limitando l'applicazione di
    adeguati livelli indicati a fini terapeutici e diagnostici.
    11.2. Radiazioni volute
    11.2.1. Qualora i dispositivi siano progettati per emettere
    radiazioni a livelli pericolosi a scopo sanitario specifico e
    qualora il relativo beneficio possa essere considerato
    preponderante rispetto ai rischi indotti dall'emissione,
    quest'ultima deve poter essere controllata dall'utilizzatore.
    Siffatti dispositivi sono progettati e fabbricati al fine di
    garantire riproducibilita' e tolleranze dei parametri
    variabili pertinenti.
    11.2.2. Qualora i dispositivi siano destinati ad emettere radiazioni
    potenzialmente pericolose, visibili e/o invisibili, essi
    devono essere dotati, ove possibile, di segnalatori visivi
    e/o sonori dell'emissione della radiazione.
    11.3. Radiazioni fortuite
    11.3.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre
    al minimo l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre
    persone all'emissione di radiazioni fortuite, isolate o
    diffuse.
    11.4. Istruzioni
    11.4.1. Le istruzioni per l'utilizzazione dei dispositivi che
    emettono radiazioni devono contenere precise informazioni per
    quanto concerne le caratteristiche delle radiazioni emesse, i
    mezzi di protezione del paziente e dell'utilizzatore e i modi
    per evitare le manipolazioni scorrette ed eliminare i rischi
    connessi con l'installazione.
    11.5. Radiazioni ionizzanti
    11.5.1. I dispositivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti
    devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, ove
    possibile, la quantita', la geometria e la qualita' delle
    radiazioni possano essere modificate e controllate tenendo
    conto dell'uso previsto.
    11.5.2. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati
    alla radiodiagnostica, sono progettati e fabbricati in modo
    da pervenire ad una qualita' dell'immagine e/o dei risultati
    adeguata agli scopi clinici perseguiti, riducendo al minimo
    l'esposizione alle radiazioni del paziente e
    dell'utilizzatore.
    11.5.3. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati
    alla radioterapia, devono essere progettati e fabbricati in
    modo tale da consentire una sorveglianza e un controllo
    affidabile della dose somministrata, del tipo di fascio e
    dell'energia e, ove opportuno, della qualita' della
    radiazione.
    12. Requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di una
    fonte di energia
    12.1. I dispositivi che contengono sistemi elettronici
    programmabili devono essere progettati in modo tale da
    garantire la riproducibilita', l'affidabilita' e le
    prestazioni di questi sistemi conformemente all'uso cui sono
    destinati. In caso di condizione di primo guasto (del
    sistema) dovranno essere previsti mezzi adeguati per
    eliminare o ridurre il piu' possibile i rischi che ne
    derivano.
    ((12.1-bis Per i dispositivi che incorporano un software o
    costituiscono in se' un software medico, il software e'
    convalidato secondo lo stato dell'arte, tenendo conto dei
    principi del ciclo di vita dello sviluppo, della
    gestione dei rischi, della validazione e della verifica.))

    12.2. I dispositivi nei quali e' incorporata una fonte di energia
    interna da cui dipende la sicurezza del paziente, devono
    essere dotati di mezzi che consentano di determinare lo stato
    di tale fonte.
    12.3. I dispositivi collegati ad una fonte di energia esterna da
    cui dipende la sicurezza del paziente, devono essere dotati
    di un sistema di allarme che segnali ogni eventuale guasto di
    tale fonte.
    12.4. I dispositivi che devono sorvegliare uno o piu' parametri
    clinici di un paziente devono essere dotati di opportuni
    sistemi di allarme che segnalino all'utilizzatore eventuali
    situazioni che possono comportare la morte o un grave
    peggioramento dello stato di salute del paziente.
    12.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da minimizzare i rischi dovuti alla creazione di campi
    elettromagnetici che potrebbero incidere sul funzionamento di
    altri dispositivi o di impianti ubicati nelle consuete zone
    circostanti.
    12.6. Protezione contro i rischi elettrici
    I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale che i rischi di scariche elettriche accidentali in
    condizioni normali di uso e in condizioni di primo guasto
    siano evitati nella misura del possibile, se i dispositivi
    sono stati installati correttamente.
    12.7. Protezione contro i rischi meccanici e termici
    12.7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale da proteggere il paziente e l'utilizzatore contro rischi
    meccanici causati per esempio dalla resistenza, dalla
    stabilita' e dai pezzi mobili.
    12.7.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale che i rischi risultanti dalle vibrazioni provocate dai
    dispositivi stessi siano ridotti al minimo, tenuto conto del
    progresso tecnico e della disponibilita' di sistemi di
    riduzione delle vibrazioni, soprattutto alla fonte, a meno
    che dette vibrazioni non facciano parte delle prestazioni
    previste.
    12.7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo
    tale che i rischi risultanti dalla loro emissione di rumore
    siano ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e
    della disponibilita' di mezzi di riduzione delle emissioni
    sonore, in particolare alla fonte, a meno che le emissioni
    sonore non facciano parte delle prestazioni previste.
    12.7.4. I terminali e i dispositivi di connessione a fonti di energia
    elettrica, idraulica, pneumatica o gassosa che devono essere
    maneggiati dall'utilizzatore devono essere progettati e
    costruiti in modo tale da minimizzare ogni rischio possibile.
    12.7.5. Le parti accessibili dei dispositivi (eccettuate le parti o
    le zone destinate a produrre calore o a raggiungere
    determinate temperature) e l'ambiente circostante non devono
    raggiungere temperature che possono costituire un pericolo in
    condizioni normali di utilizzazione.
    12.8. Protezione contro i rischi che possono presentare la
    somministrazione di energia o di sostanze al paziente
    12.8.1. I dispositivi destinati a somministrare al paziente energia o
    sostanze devono essere progettati e costruiti in modo tale
    che l'erogazione dell'energia o delle sostanze possa essere
    fissata e mantenuta con una precisione sufficiente per
    garantire la sicurezza del paziente e dell'utilizzatore.
    12.8.2. Il dispositivo deve essere dotato di mezzi che consentano di
    impedire e/o segnalare ogni eventuale emissione inadeguata
    del dispositivo, qualora questa possa comportare un pericolo.
    I dispositivi devono contenere mezzi adeguati per impedire
    per quanto possibile l'emissione accidentale, a livelli
    pericolosi, di energia da una fonte di energia e/o di
    sostanza.
    12.9. Sul dispositivo deve essere chiaramente indicata la funzione
    dei comandi e degli indicatori luminosi.
    Qualora le istruzioni necessarie per il funzionamento di un
    dispositivo o i relativi parametri operativi o di regolazione
    vengano forniti mediante un sistema visivo, le informazioni
    in questione devono essere comprensibili per l'utilizzatore
    e, se del caso, per il paziente.
    13. Informazioni fornite dal fabbricante
    13.1. ((Ogni dispositivo e' corredato delle necessarie informazioni
    atte a garantirne un'utilizzazione appropriata e del tutto
    sicura, tenendo conto della formazione e delle conoscenze dei
    potenziali utilizzatori, e a consentire l'identificazione del
    fabbricante.))

    Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate
    sull'etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni
    per l'uso.
    Le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazione
    sicura del dispositivo devono figurare, se possibile e
    opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio
    unitario o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale. Se
    l'imballaggio unitario non e' fattibile, le istruzioni devono
    figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o piu'
    dispostivi.
    Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le
    istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni non
    sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi I
    e IIa, qualora sia possibile garantire un'utilizzazione
    sicura senza dette istruzioni.
    13.2. Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di
    simboli. I simboli e i colori di identificazione utilizzati
    devono essere conformi alle norme armonizzate. Se in questo
    settore non esistono norme, i simboli e i colori sono
    descritti nella documentazione che accompagna il dispositivo.
    13.3. L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti:
    (( a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i
    dispositivi importati nella Comunita' al fine di esservi
    distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le
    istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e
    l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non
    abbia sede nella Comunita';))
    (( b) le indicazioni strettamente necessarie per identificare
    il dispositivo e il contenuto della confezione destinate in
    special modo agli utilizzatori;))
    c) se del caso, la parola "STERILE";
    d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla
    parola "LOTTO" o il numero di serie;
    e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il
    dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di
    sicurezza, espressa in anno/mese;
    f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo e' monouso;
    ((L'indicazione del fabbricante relativa al carattere
    monouso del dispositivo deve essere coerente in tutta la
    Comunita';))

    g) per i dispositivi su misura, l'indicazione "dispositivo su
    misura";
    h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche,
    l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagini
    cliniche";
    i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di
    manipolazione;
    j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
    k) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
    l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi
    da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione puo'
    essere inserita nel numero di lotto o di serie;
    m) il metodo di sterilizzazione, se del caso;
    n) nel caso di un dispositivo di cui all'articolo 2, comma
    2-bis, una menzione indicante che il dispositivo
    incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue
    umano.
    13.4. Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non
    e' immediatamente chiara per l'utilizzatore, il fabbricante
    deve indicarlo chiaramente sull'etichetta e nelle istruzioni
    per l'uso.
    13.5. I dispositivi e le parti staccabili devono essere
    identificati, eventualmente a livello di lotto, e qualora
    cio' sia ragionevolmente possibile, in modo da permettere di
    intraprendere eventuali azioni che si rendessero necessarie
    per identificare rischi potenziali causati dai dispositivi e
    dalle parti staccabili.
    13.6. Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le
    informazioni seguenti:
    a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle
    indicate alle lettere d) ed e);
    b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali effetti
    collaterali non desiderati;
    c) se un dispositivo deve essere installato o connesso ad
    altri dispositivi o impianti per funzionare secondo la
    destinazione prevista, le caratteristiche necessarie e
    sufficienti per identificare i dispositivi o gli impianti
    che devono essere utilizzati per ottenere una combinazione
    sicura;
    d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un
    dispositivo e' installato correttamente e puo' funzionare
    in maniera adeguata e sicura, nonche' le informazioni
    riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di
    manutenzione e di taratura necessarie per garantire
    costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del
    dispositivo;
    e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi per
    evitare i rischi connessi con l'impianto del dispositivo;
    f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze
    reciproche dovute alla presenza del dispositivo durante le
    indagini o trattamenti specifici;
    g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento
    dell'involucro che garantisce la sterilita' del
    dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da
    seguire per sterilizzare nuovamente il dispositivo;
    h) se un dispositivo e' destinato ad essere riutilizzato, le
    informazioni relative ai procedimenti appropriati ai fini
    della riutilizzazione, compresa la pulizia, la
    disinfezione, l'imballaggio e, ove necessario, il metodo
    di sterilizzazione se il dispositivo dev'essere
    risterilizzato, nonche' eventuali restrizioni sul numero
    delle riutilizzazioni possibili.
    Qualora vengano forniti dispositivi che devono essere
    sterilizzati prima dell'uso, le istruzioni relative alla
    pulizia e alla sterilizzazione devono essere tali, se
    seguite correttamente, da permettere al dispositivo di
    essere sempre conforme ai requisiti di cui alla parte I;
    ((Se il dispositivo reca l'indicazione che e' monouso, le
    informazioni riguardanti le caratteristiche note e i
    fattori tecnici di cui il fabbricante e' a conoscenza che
    potrebbero comportare un rischio se il dispositivo
    dovesse essere riutilizzato. Se, in conformita' del
    punto 13.1, non sono necessarie istruzioni per l'uso,
    le informazioni devono deve essere messe a disposizione
    dell'utilizzatore su richiesta;))

    i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere
    utilizzato, un dispositivo debba essere soggetto ad un
    trattamento o ad una manipolazione specifica (per esempio
    sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.);
    j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le
    informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo,
    l'intensita' e la distribuzione delle radiazioni.
    Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le eventuali
    informazioni che possono consentire al personale sanitario di
    informare il paziente sulle controindicazioni e sulle
    precauzioni da prendere. Tali informazioni conterranno in
    particolare gli elementi seguenti:
    k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento delle
    prestazioni del dispositivo;
    l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in
    condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, a campi
    magnetici, ad influenze elettriche esterne, a scariche
    elettrostatiche, alla pressione o alle variazioni della
    pressione atmosferica, all'accelerazione, a fonti termiche
    di combustione, ecc.;
    m) le necessarie informazioni riguardanti la specialita' o le
    specialita' medicinali che il dispositivo in questione
    deve somministrare, compresa qualsiasi restrizione alla
    scelta delle sostanze da somministrare;
    n)le precauzioni da prendere qualora un dispositivo presenti
    un rischio imprevisto specifico connesso con
    l'eliminazione del dispositivo stesso;
    (( o) le sostanze medicinali o i derivati del sangue umano
    incorporati nel dispositivo come parte integrante
    conformemente al punto 7.4;))
    p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di
    misura.
    (( p-bis) la data di emissione dell'ultima versione delle istruzioni
    per l'uso.))

    14. ((PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N.37)).

    Segue...

    ALLEGATO II

    DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

    Sistema completo di garanzia di qualita'

    1. Il fabbricante si accerta che sia applicato il sistema di
    qualita' approvato per la progettazione, la fabbricazione e il
    controllo finale del prodotto in questione, secondo quanto
    stabilito al punto 3 ed e' soggetto all'ispezione di cui al
    punto 3.3 e 4 e alla sorveglianza CE secondo quanto stabilito al
    punto 5.
    ((2. La dichiarazione di conformita' CE e' la procedura in base alla
    quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 1
    garantisce e dichiara che i prodotti in questione si attengono alle
    disposizioni applicabili del presente decreto.
    Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto stabilito
    all'articolo 17 e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
    Detta dichiarazione riguarda uno o piu' dispositivi medici
    fabbricati, chiaramente identificati con il nome del prodotto, il
    relativo codice o un altro riferimento non ambiguo, e deve essere
    conservata dal fabbricante.))
    3. Sistema di qualita'
    3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di
    valutazione del sistema di qualita'.
    La domanda contiene le informazioni seguenti:
    - nome e indirizzo del fabbricante, nonche' ogni altro luogo di
    fabbricazione coperto dal sistema di qualita';
    - tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la
    categoria di prodotti oggetto della procedura;
    - una dichiarazione scritta che non e' stata presentata ad un
    altro organismo notificato una domanda per lo stesso sistema
    di qualita' relativo al prodotto;
    - la documentazione del sistema di qualita';
    - l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal sistema di
    qualita' approvato;
    - l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed efficace
    del sistema di qualita' approvato;
    - ((l'impegno del fabbricante a istituire e ad aggiornare
    regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
    acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione,
    anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a
    predisporre i mezzi idonei all'applicazione degli interventi
    correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il
    fabbricante l'obbligo di informare le autorita' competenti degli
    incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza)):
    i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
    caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi
    carenza delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
    possano causare o aver causato la morte o un peggioramento
    grave dello stato di salute del paziente o di un
    utilizzatore;
    ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le
    caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i
    motivi elencati al punto i), che hanno portato al ritiro
    sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
    dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
    3.2. L'applicazione del sistema di qualita' deve garantire la
    conformita' dei prodotti alle disposizioni loro applicabili
    della presente direttiva in tutte le fasi, dalla progettazione
    al controllo finale. Tutti gli elementi, requisiti e
    disposizioni utilizzati dal fabbricante per garantire il sistema
    di qualita' devono figurare in una documentazione aggiornata
    sistematicamente e ordinata sotto forma di strategie e di
    procedure scritte, quali programmi, piani, manuali e
    registrazioni riguardanti la qualita'. ((Essa comprende in
    particolare i documenti, i dati e le
    registrazioni corrispondenti, derivanti dalle procedure di cui
    alla lettera c).))

    Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti elementi:
    a) gli obbiettivi di qualita' del fabbricante;
    b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare:
    - le strutture organizzative, le responsabilita' dei
    dirigenti e la loro autorita' organizzativa in materia di
    qualita' della progettazione e della fabbricazione dei
    prodotti;
    - gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del
    sistema di qualita', in particolare la capacita'
    dell'azienda di produrre la qualita' prevista nella
    progettazione dei prodotti, compresa la sorveglianza dei
    prodotti non conformi;
    (( - i metodi di controllo dell'efficienza di funzionamento
    del sistema di qualita', in particolare il tipo e la
    portata dei controlli esercitati sul soggetto terzo, nel
    caso in cui sia un terzo ad eseguire la progettazione, la
    fabbricazione o il controllo finale e il collaudo dei
    prodotti o dei loro componenti;))

    (( c) le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione
    dei prodotti, compresa la relativa documentazione, in particolare:
    - una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti
    previste, e degli usi cui e' destinato;
    - le specifiche di progettazione, comprese le norme che verranno
    applicate e i risultati delle analisi dei rischi, nonche'
    la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti
    essenziali applicabili ai prodotti, qualora non siano applicate
    integralmente le norme previste dall'articolo 5;
    - le tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
    nonche' i processi e gli interventi sistematici che verranno
    utilizzati nella progettazione dei prodotti;
    - la prova, nel caso in cui un dispositivo, per funzionare secondo
    quella che e' la sua destinazione, debba essere collegato a un
    altro dispositivo, che esso sia conforme ai requisiti essenziali
    quando collegato a qualsiasi dispositivo che possieda le
    caratteristiche indicate dal fabbricante;
    - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno,
    come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue
    umano di cui al punto 7.4. dell'allegato I, nonche' i dati
    relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la
    sicurezza, la qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato
    del sangue umano, tenendo conto della destinazione d'uso del
    dispositivo;
    - una dichiarazione che attesti se sono o non sono stati utilizzati
    nella produzione tessuti d'origine animale di cui al decreto
    legislativo 6 aprile 2005, n.67, concernente i dispositivi medici
    fabbricati con tessuti di origine animale;
    - le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2;
    - la valutazione preclinica;
    - la valutazione clinica di cui all'allegato X;
    - il progetto di etichettatura e, se del caso, di istruzioni per
    l'uso.))
    d) le tecniche di controllo e di garanzia della qualita' a
    livello di fabbricazione, in particolare:
    - i procedimenti e le procedure utilizzate, in particolare
    per la sterilizzazione, gli acquisti e i documenti
    necessari;
    - le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e
    aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o
    altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della
    fabbricazione;
    e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la
    fabbricazione, la frequenza di tali esami e prove e gli
    strumenti di prova utilizzati; la calibratura degli
    strumenti di prova deve essere fatta in modo da presentare
    una rintracciabilita' adeguata.
    3.3. L' ((organismo notificato)) esegue una revisione del sistema di
    qualita' per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti al
    punto 3.2. Esso presuppone la conformita' ai requisiti per i
    sistemi di qualita' che applicano le norme armonizzate
    corrispondenti.
    Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una
    persona che possieda un'esperienza di valutazione della
    tecnologia in questione. ((La procedura di valutazione comprende
    una valutazione su base rappresentativa dei documenti di
    progettazione dei prodotti in questione, una visita nei
    locali del fabbricante e, in casi debitamente giustificati,
    nei locali dei fornitori del fabbricante e dei subappaltatori
    per controllare i processi di fabbricazione.))
    La decisione e' comunicata al fabbricante. Essa contiene le
    conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
    3.4. Il fabbricante comunica all' ((organismo notificato)) che ha
    approvato il sistema di qualita' ogni eventuale progetto di
    adeguamento importante del sistema di qualita' o della gamma
    di prodotti contemplati. L' ((organismo notificato)) valuta le
    modifiche proposte e verifica se il sistema di qualita'
    modificato risponde ai requisiti stabiliti al punto 3.2; esso
    comunica la decisione al fabbricante. Detta decisione contiene
    le conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
    4. Esame della progettazione del prodotto
    4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il fabbricante deve
    presentare all'((organismo notificato)) una domanda di esame del
    fascicolo di progettazione del prodotto che sara' fabbricato e
    che rientra nella categoria di cui al punto 3.1.
    4.2. La domanda contiene una descrizione della progettazione, della
    fabbricazione e delle prestazioni del prodotto. Essa comprende i
    documenti necessari previsti al punto 3.2, lettera c) che
    consentono di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti
    della presente direttiva.
    (( 4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e,se il prodotto e'
    conforme alle disposizioni ad esso applicabili del presente decreto,
    esso rilascia al richiedente un certificato di esame CE della
    progettazione. L'organismo notificato puo' chiedere che la domanda
    sia completata da prove o esami complementari per consentirgli di
    valutarne la conformita' ai requisiti del presente decreto. Il
    certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di
    validita', i dati necessari per l'indicazione della progettazione
    approvata, e, ove necessario, la descrizione della destinazione del
    prodotto.
    Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato I, punto 7.4, primo
    periodo, prima di prendere una decisione l'organismo notificato
    consulta, per quanto riguarda gli aspetti contemplati da tale punto,
    una delle autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma
    della direttiva 2001/83/CE o l'EMEA. Il parere dell'autorita'
    nazionale competente o dell'EMEA e' elaborato entro 210 giorni dal
    ricevimento di una documentazione valida. Il parere scientifico
    dell'autorita' nazionale competente o dell'EMEA e' inserito nella
    documentazione concernente il dispositivo. Nell'adottare la
    decisione, l'organismo notificato tiene in debita considerazione i
    pareri espressi nel contesto della consultazione. Esso provvede a
    informare l'organo competente interessato della sua decisione finale.
    Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato I, punto 7.4, quarto
    periodo, il parere scientifico dell'EMEA deve essere inserito nella
    documentazione concernente il dispositivo. Il parere dell'EMEA e'
    elaborato entro 210 giorni dal ricevimento di una documentazione
    valida. Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene in
    debita considerazione il parere dell'EMEA. L'organismo notificato non
    puo' rilasciare il certificato se il parere scientifico dell'EMEA e'
    sfavorevole. Esso provvede a informare l'EMEA della sua decisione
    finale.
    Nel caso di dispositivi fabbricati utilizzando tessuti d'origine
    animale di cui al decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67,
    l'organismo notificato segue le procedure previste da detto
    decreto.))

    4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono soggette ad
    un'approvazione complementare da parte dell'((organismo notificato))
    che ha rilasciato il certificato di esame CE della
    progettazione, qualora dette modifiche possano influire sulla
    conformita' ai requisiti essenziali della presente direttiva o
    sulle condizioni stabilite per l'utilizzazione del prodotto. Il
    richiedente comunica all'organismo notificato che ha rilasciato
    il certificato di esame CE della progettazione ogni eventuale
    modifica della progettazione approvata. L'approvazione
    complementare e' rilasciata sotto forma di aggiunta al
    certificato di esame CE della progettazione.
    5. Sorveglianza
    5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
    correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
    approvato.
    5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte
    le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione tutte le
    informazioni utili, in particolare:
    - la documentazione del sistema di qualita';
    (( - i dati previsti nella parte del sistema di qualita' relativa
    alla progettazione, quali i risultati di analisi, i calcoli, le
    prove, le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2, la
    valutazione preclinica e clinica, il piano di follow-up clinico
    post-vendita e, se del caso, i risultati del follow-up dello
    stesso;))
    - i dati previsti nella parte del sistema di qualita' relativa
    alla fabbricazione, quali relazioni di ispezioni, prove,
    tarature e qualifica del personale impiegato, ecc.
    5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente ispezioni e
    valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi il
    sistema di qualita' approvato e presenta al fabbricante una
    relazione di valutazione.
    5.4. L'organismo notificato puo' inoltre recarsi presso il
    fabbricante per una visita imprevista. In occasione di tali
    visite, l'organismo notificato puo' svolgere o fare svolgere
    delle prove per accertarsi del buon funzionamento del sistema di
    qualita'. Esso presenta al fabbricante una relazione di
    ispezione e, se vi e' stata prova, una relazione di prova.
    6. Disposizioni amministrative
    6.1. ((Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tiene a
    disposizione delle autorita' nazionali, per un periodo di almeno
    cinque anni e, nel caso dei dispositivi impiantabili, di almeno
    quindici anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto:))
    - la dichiarazione di conformita';
    - la documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino ((,
    in particolare i documenti, i dati e le registrazioni di
    cui al punto 3.2, terzo periodo));
    - gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
    - la documentazione prevista al punto 4.2;
    - le decisioni e le relazioni dell' ((organismo notificato))
    previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 e 5.4.
    6.2. PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 SETTEMBRE 2000, N. 332.
    6.3. ((PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 37)).
    ((7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb;
    7.1. Secondo quanto stabilito all'articolo 11, commi 3 e 4, il
    presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti alle
    classi IIa e IIb. Il punto 4 non si applica, tuttavia, a detti
    prodotti.
    7.2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa l'organismo
    notificato valuta, come parte della valutazione di cui al punto 3.3,
    la conformita' della documentazione tecnica quale descritta al punto
    3.2, lettera c), per almeno un esemplare rappresentativo per ciascuna
    sottocategoria di dispositivi, alle disposizioni della presente
    direttiva.
    7.3. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb l'organismo
    notificato valuta, come parte della valutazione di cui al punto 3.3,
    la conformita' della documentazione tecnica, quale descritta al punto
    3.2, lettera c), per almeno un esemplare rappresentativo per ciascun
    gruppo generico di dispositivi, alle disposizioni della presente
    direttiva.
    7.4. Nello scegliere uno o piu' esemplari rappresentativi,
    l'organismo notificato tiene conto dell'innovativita' della
    tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella tecnologia e
    nei metodi di fabbricazione e sterilizzazione, della destinazione
    d'uso e dei risultati di precedenti valutazioni pertinenti, ad
    esempio, relative alle proprieta' fisiche, chimiche o biologiche,
    effettuate in conformita' della presente direttiva. L'organismo
    notificato documenta e tiene a disposizione dell'autorita' competente
    i criteri adottati per la scelta dell'esemplare/degli esemplari.
    7.5. Altri esemplari sono valutati dall'organismo notificato
    nell'ambito della valutazione di sorveglianza di cui al punto 5.))
    8. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
    8.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di
    cui all'articolo 2, comma 2-bis, il fabbricante informa
    l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi
    e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto
    del derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo
    emesso dall'Istituto superiore di sanita'.

    ALLEGATO III

    CERTIFICAZIONE CE

    1. La procedura in base alla quale un ((organismo notificato))
    constata e certifica che un esemplare rappresentativo di una
    determinata produzione soddisfa le disposizioni in materia
    del presente decreto e' definita "certificazione CE".
    2. La domanda contiene i dati seguenti:
    - nome e indirizzo del fabbricante, nonche' nome e indirizzo del
    mandatario qualora la domanda sia presentata da quest'ultimo;
    - La documentazione prevista al punto 3, necessaria ai fini
    della valutazione della conformita' dell'esemplare
    rappresentativo della produzione prevista, qui di seguito
    denominato "tipo", ai requisiti del presente decreto. Il
    richiedente mette a disposizione dell'((organismo notificato))
    un "tipo". L' ((organismo notificato)) puo' chiedere, ove
    necessario, altri esemplari;
    - una dichiarazione scritta che non e' stata presentata ad un
    altro organismo notificato una domanda per il medesimo tipo.
    ((3. La documentazione deve consentire di valutare la progettazione,
    la fabbricazione e le prestazioni del prodotto e comprendere, in
    particolare, i seguenti elementi:
    una descrizione generale del tipo, comprese le varianti previste, e
    della sua destinazione d'uso;
    i disegni di progettazione, i metodi di fabbricazione previsti, in
    particolare quelli relativi alla sterilizzazione, gli schemi dei
    componenti, sottoinsiemi, circuiti, e di altri elementi;
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie ai fini della
    comprensione dei disegni e degli schemi sopracitati e del
    funzionamento del prodotto;
    un elenco delle norme di cui all'articolo 6 applicate in tutto o in
    parte, nonche' la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare
    i requisiti essenziali qualora le norme previste all'articolo 6 non
    siano state applicate integralmente;
    i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi dei rischi,
    delle indagini, delle prove tecniche svolte e di analoghe valutazioni
    effettuate;
    una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o meno,
    come parte integrante, una sostanza o un derivato del sangue umano di
    cui al punto 7.4 dell'allegato I, nonche' i dati relativi alle
    pertinenti prove svolte, necessarie a valutare la sicurezza, la
    qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato del sangue umano,
    tenendo conto della destinazione d'uso del dispositivo;
    una dichiarazione che attesti se sono o non sono stati utilizzati
    nella produzione tessuti d'origine animale di cui al decreto
    legislativo 6 aprile 2005, n. 67;
    le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2;
    la valutazione preclinica;
    la valutazione clinica di cui all'allegato X;
    il progetto di etichettatura e, se del caso, di istruzioni per
    l'uso.))
    4. L' ((organismo notificato)):
    4.1. esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia
    stato fabbricato secondo detta documentazione, controlla anche
    gli elementi progettati secondo le disposizioni applicabili
    delle norme previste all'articolo 5, nonche' gli elementi la cui
    progettazione non e' basata sulle disposizioni pertinenti di
    dette norme;
    4.2. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie
    per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante
    soddisfano i requisiti essenziali del presente decreto, qualora
    non siano state applicate le norme previste all'articolo 5; se
    un dispositivo deve essere collegato con un altro dispositivo
    per funzionare secondo la destinazione conferitagli, deve essere
    verificata la conformita' del primo dispositivo ai requisiti
    essenziali, grazie ad un dispositivo rappresentativo da
    collegare, che possieda le caratteristiche indicate dal
    fabbricante;
    4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie
    per verificare che, qualora il fabbricante abbia optato per la
    fabbricazione secondo le norme pertinenti, queste ultime siano
    state effettivamente applicate;
    4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel quale saranno
    svolti i controlli e le prove necessarie.
    ((5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto
    l'organismo notificato rilascia al richiedente un certificato CE.
    Detto certificato contiene nome e indirizzo del fabbricante, le
    conclusioni del controllo, le condizioni di validita' del certificato
    stesso e i dati necessari per identificare il tipo approvato.
    Le parti principali della documentazione sono allegate al
    certificato l'organismo notificato ne conserva una copia.
    Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato, punto 7.4, primo
    periodo, prima di prendere una decisione l'organismo notificato
    consulta, per quanto riguarda gli aspetti contemplati in tale punto,
    una delle autorita' competenti designate dagli Stati membri a norma
    della direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario sui
    medicinali per uso umano, o l'EMEA. Il parere dell'autorita'
    nazionale competente o dell'EMEA dev'essere elaborato entro 210
    giorni dal ricevimento di una documentazione valida. Il parere
    scientifico dell'autorita' nazionale competente o dell'EMEA e'
    inserito nella documentazione concernente il dispositivo.
    Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene in debita
    considerazione i pareri espressi nel contesto della consultazione.
    Esso provvede a informare l'organismo competente interessato della
    sua decisione finale.
    Nel caso dei dispositivi di cui all'allegato 1, punto 7.4, quarto
    periodo, il parere scientifico dell'EMEA dev'essere inserito nella
    documentazione concernente il dispositivo. Il parere dell'EMEA e'
    elaborato entro 210giorni dal ricevimento di una documentazione
    valida. Nell'adottare la decisione, l'organismo notificato tiene in
    debita considerazione il parere espresso dall'EMEA. L'organismo
    notificato non puo' rilasciare il certificato se il parere
    scientifico dell'EMEA e' sfavorevole. Esso provvede a informare
    l'EMEA della sua decisione finale.
    Nel caso di dispositivi fabbricati utilizzando tessuti d'origine
    animale di cui al decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67,
    concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine
    animale, l'organismo notificato segue le procedure previste da detta
    direttiva.))
    6. Il richiedente comunica all' ((organismo notificato)) che ha
    rilasciato l'attestato di certificazione CE ogni eventuale
    importante modifica del prodotto approvato.
    Le modifiche del prodotto approvato devono formare oggetto di
    una nuova approvazione da parte dell'((organismo notificato))
    che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, qualora esse
    possono influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o
    sulle condizioni di utilizzazione previste per il prodotto. La
    nuova approvazione e' rilasciata eventualmente sotto forma di
    completamento all'attestato iniziale di certificazione CE.
    7. Disposizioni amministrative
    7.1. PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 SETTEMBRE 2000, N. 332.
    7.2. Gli altri organismi designati possono farsi rilasciare copia
    degli attestati di certificazione CE e/o dei rispettivi
    complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a
    disposizione degli altri organismi designati su domanda
    debitamente motivata e dopo averne informato il fabbricante.
    (( 7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme alla
    documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e
    dei loro complementi per almeno cinque anni dalla data di
    fabbricazione dell'ultimo dispositivo. Per i dispositivi
    impiantabili, il periodo e' di almeno quindici anni dalla data di
    fabbricazione dell'ultimo prodotto.))
    7.4. ((PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N.37)).

    ALLEGATO IV

    VERIFICA CE

    1. La verifica CE e' la procedura con la quale il fabbricante o il
    suo ((mandatario)) garantisce e dichiara che i prodotti soggetti
    alle disposizioni del punto 4 sono conformi al tipo descritto
    nell'attestato di certificazione CE e rispondono ai requisiti
    applicabili del presente decreto.
    2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il
    procedimento di fabbricazione garantisca la conformita' dei
    prodotti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
    ai requisiti applicabili del presente decreto. Prima della
    fabbricazione egli predispone una documentazione che definisce i
    processi di fabbricazione, se del caso i processi di
    sterilizzazione, nonche' tutte le disposizioni gia' prestabilite
    e sistematiche che saranno attuate per garantire l'omogeneita'
    della produzione ed eventualmente la conformita' dei prodotti al
    tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai
    requisiti applicabili del presente decreto. Egli appone il
    marchio CE secondo quanto stabilito all'articolo 7 e predispone
    una dichiarazione di conformita'.
    Inoltre, per i prodotti commercializzati allo stato sterile e
    per i soli aspetti della fabbricazione che riguardano il
    raggiungimento di tale stato ed il relativo mantenimento, il
    fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3 e
    4.
    ((3. Il fabbricante si impegna a istituire e ad aggiornare
    regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
    acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione,
    anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a
    predisporre i mezzi idonei all'applicazione degli interventi
    correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il
    fabbricante l'obbligo di informare le autorita' competenti degli
    incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza:))
    i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche
    e/o delle prestazioni, nonche' carenze dell'etichettatura o
    delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possono
    causare o avere causato la morte o un grave peggioramento
    dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
    ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le
    caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i
    motivi elencati al punto i), che hanno portato al ritiro
    sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei
    dispositivi appartenenti allo stesso tipo.
    4. L' ((organismo notificato)) svolge gli esami e le prove
    necessarie per verificare la conformita' del prodotto ai
    requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e prova
    di ogni prodotto come specificato al punto 5, sia mediante
    prova dei prodotti su base statistica come specificato al punto
    6, a scelta del fabbricante.
    Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della
    fabbricazione che riguardano il raggiungimento dello stato
    sterile.
    5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto
    5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono eseguite
    le prove necessarie, definite nella o nelle norme applicabili
    dell'articolo 6, oppure prove equivalenti, per verificarne la
    conformita', se del caso, al tipo descritto nell'attestato di
    certificazione CE ai requisiti applicabili del presente decreto.
    5.2. L' ((organismo notificato)) appone o fa apporre il numero di
    identificazione su ogni prodotto approvato e redige un
    certificato scritto di conformita' per le prove svolte.
    6. Verifica statistica
    6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati sotto forma di
    lotti omogenei.
    6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I prodotti che
    formano il campione sono esaminati singolarmente e sono svolte
    le prove definite nella o nelle norme applicabili previste
    all'articolo 6, oppure prove equivalenti, per verificare la
    conformita' dei campioni, se del caso, al tipo descritto
    nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti applicabili
    al presente decreto in modo da stabilire l'accettazione o il
    rifiuto del lotto.
    ((6.3. Il controllo statistico dei prodotti e' operato per attributi
    o variabili, prevedendo sistemi di campionamento con caratteristiche
    operative che garantiscano un alto livello di sicurezza e prestazioni
    corrispondenti allo stato dell'arte. I sistemi di campionamento sono
    definiti dalle norme armonizzate di cui all'articolo 6, tenuto conto
    delle caratteristiche specifiche delle categorie dei prodotti in
    questione.))
    6.4. L' ((organismo notificato)) apporre il numero di identificazione
    su ogni prodotto dei lotti accertati e redige un certificato
    scritto di conformita' relativo alle prove svolte. Tutti i
    prodotti del lotto possono essere immessi in commercio, ad
    eccezione dei prodotti del campione per i quali sia stato
    constatato che non erano conformi.
    Qualora un lotto sia respinto, l' ((organismo notificato))
    competente prende le misure necessarie per evitarne l'immissione
    in commercio. In caso di frequente rifiuto dei lotti,
    l' ((organismo notificato)) puo' sospendere la verifica
    statistica.
    Sotto la responsabilita' dell' ((organismo notificato)) il
    fabbricante puo' apporre il numero di identificazione di
    quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
    7. ((Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle
    autorita' nazionali, per almeno cinque anni e, nel caso di
    dispositivi impiantabili, per almeno quindicianni dalla data di
    fabbricazione dell'ultimo prodotto:))
    - la dichiarazione di conformita';
    - la documentazione prevista al punto 2;
    - i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;
    - se del caso, l'attestato di certificazione CE di cui
    all'allegato III.
    8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
    Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, il
    presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti alla
    classe IIa, fatte salve le deroghe seguenti: ()
    8.1. in deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce e dichiara
    con la dichiarazione di conformita' che i prodotti appartenenti
    alla classe IIa sono fabbricati secondo la documentazione
    tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai
    requisiti applicabili del presente decreto;
    8.2. in deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte
    dall' ((organismo notificato)) riguardano la conformita' dei
    prodotti appartenenti alla classe IIa alla documentazione
    tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.
    9. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
    9.1. Nel caso previsto al punto 5, al termine della fabbricazione di
    ogni lotto di dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis e,
    nel caso della verifica prevista al punto 6, il fabbricante
    informa l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di
    dispositivi e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio
    del lotto di derivato del sangue umano utilizzato in questo
    dispositivo, emesso dall'Istituto superiore di sanita'.
    ----------------
    AGGIORNAMENTO
    Il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma
    1, lettera hh)) che al punto 8 del presente allegato le parole: ",
    fatto salvo quanto segue" sono soppresse.

    ALLEGATO V

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

    Garanzia di qualita' della produzione

    1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualita'
    approvato per la fabbricazione e svolge l'ispezione finale dei
    prodotti come specificato al punto 3; egli e' inoltre soggetto
    alla sorveglianza CE come specificato al punto 4.
    ((2. La dichiarazione di conformita' CE e' l'elemento procedurale
    con il quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi previsti al
    punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono
    conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
    soddisfano le disposizioni applicabili del presente decreto.
    Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto specificato
    all'articolo 16 e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
    Tale dichiarazione, che deve essere custodita dal fabbricante, copre
    uno o piu' dei dispositivi medici fabbricati, da identificare
    chiaramente mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro
    riferimento non ambiguo.))
    3. Sistema di qualita'
    3.1. Il fabbricante presenta all' ((organismo notificato)) una
    domanda di
    valutazione del sistema di qualita'.
    La domanda contiene le seguenti informazioni:
    - nome e indirizzo del fabbricante;
    - tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti o alla
    categoria di prodotti oggetto della procedura;
    - una dichiarazione scritta secondo cui non e' stata presentata
    ad un altro ((organismo notificato)) una domanda per i
    medesimi prodotti;
    - la documentazione del sistema di qualita';
    - l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal sistema di
    qualita' approvato;
    - l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed efficace
    del sistema di qualita' approvato;
    - ove necessario, la documentazione tecnica per i tipi approvati
    e una copia degli attestati di certificazione CE;
    ((- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare
    regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
    acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione,
    anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegatoX, nonche' a
    predisporre i mezzi idonei all'applicazione degli interventi
    correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il
    fabbricante l'obbligo di informare le autorita' competenti degli
    incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza)):
    i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
    caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi
    carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di
    un dispositivo che possano causare o che hanno causato la
    morte o un grave peggioramento dello stato di salute del
    paziente o di un utilizzatore;
    ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con
    le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per
    i motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante
    a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi
    appartenenti allo stesso tipo.
    3.2. L'applicazione del sistema di qualita' deve garantire la
    conformita' dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di
    certificazione CE.
    Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal
    fabbricante per il sistema di qualita' devono figurare in una
    documentazione classificata in maniera sistematica ed ordinata
    sotto forma di strategie e procedure scritte. La documentazione
    del sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione
    uniforme delle strategie e procedure seguite in materia di
    qualita', per esempio i programmi, piani e manuali e
    registrazioni relative alla qualita'.
    Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi seguenti:
    a) gli obiettivi di qualita' del fabbricante;
    b) l'organizzazione dell'azienda, e in particolare:
    - le strutture organizzative, le responsabilita' dei
    dirigenti e la loro autorita' organizzativa in materia di
    fabbricazione dei prodotti;
    - gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del
    sistema di qualita', in particolare la capacita'
    dell'azienda di ottenere la qualita' prevista dei prodotti,
    compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi;
    (( - i metodi di controllo dell'efficienza di funzionamento del
    sistema di qualita', in particolare il tipo e la portata dei
    controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
    ad eseguire la fabbricazione o il controllo finale e il collaudo dei
    prodotti o dei loro componenti;))

    c) le tecniche di controllo e di garanzia di qualita' a livello
    della fabbricazione, in particolare:
    - i procedimenti e le procedure utilizzate per la
    sterilizzazione, gli acquisti ed i documenti relativi;
    - le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e
    aggiornate sulla base di schemi, specifiche applicabili o
    altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della
    fabbricazione;
    d) gli adeguati esami e prove che saranno svolti prima,
    durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di tali
    esami e gli impianti di prova utilizzati; la calibratura
    degli apparecchi di prova deve essere fatta in modo da
    presentare una rintracciabilita' adeguata.
    3.3. L' ((organismo notificato)) esegue una revisione del sistema di
    qualita' per stabilire se esso risponde ai requisiti specificati
    al punto 3.2. Esso presume la conformita' ai requisiti per i
    sistemi di qualita' che attuano le norme armonizzate
    corrispondenti.
    Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una
    persona che possieda gia' un'esperienza di valutazione della
    tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende
    una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente
    giustificati, presso la sede dei fornitori del fabbricante, per
    controllare i procedimenti di fabbricazione.
    Dopo la visita finale la decisione e' comunicata al fabbricante.
    Essa contiene le conclusioni del controllo e una valutazione
    motivata.
    3.4. Il fabbricante comunica all' ((organismo notificato)) che ha
    approvato il sistema di qualita' ogni eventuale progetto di
    adeguamento importante del sistema di qualita'.
    L'((organismo notificato)) valuta le modifiche proposte e verifica se
    il sistema di qualita' modificato risponde ai requisiti
    specificati al punto 3.2.
    Dopo ricevimento delle informazioni summenzionate la decisione
    viene comunicata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni
    del controllo ed una valutazione motivata.
    4. Sorveglianza
    4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
    correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
    approvato.
    4.2. Il fabbricante autorizza l'((organismo notificato)) a svolgere
    tutte le ispezioni necessarie e gli mette a disposizione
    tutte le informazioni utili, e in particolare:
    - la documentazione del sistema di qualita';
    ((- la documentazione tecnica;))
    - i dati previsti nella parte del sistema di qualita' che
    riguardano la fabbricazione, per esempio le relazioni di
    ispezioni, prove, tarature, qualifica del personale
    interessato, ecc.
    4.3. L' ((organismo notificato)) svolge periodicamente ispezioni e
    valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi il
    sistema di qualita' approvato e presenta al fabbricante una
    relazione di valutazione.
    4.4. L' ((organismo notificato)) puo' inoltre recarsi presso il
    fabbricante per visite impreviste. In occasione di tali visite,
    l' ((organismo notificato)) puo' se necessario svolgere o fare
    svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento
    del sistema di qualita'. Esso presenta al fabbricante una
    relazione di visita e, se vi e' stata prova, una relazione
    delle prove.
    5. Disposizioni amministrative
    5.1. ((Il fabbricante o il suo mandatario deve tenere a disposizione
    delle autorita' nazionali, per almeno cinque anni e, nel caso dei
    dispositivi impiantabili, per almeno quindici anni dalla data di
    fabbricazione dell'ultimo prodotto:))
    - la dichiarazione di conformita';
    - la documentazione specificata al punto 3.1, quarto trattino;
    - gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
    - la documentazione prevista al punto 3.1, settimo trattino;
    - le decisioni e le relazioni dell' ((organismo notificato))
    previste
    ai punti 4.3 e 4.4;
    - se del caso, l'attestato di certificazione di cui all'allegato
    III.
    5.2. PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 SETTEMBRE 2000, N. 332.
    ((6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa.
    Secondo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2, il presente
    allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe IIa,
    fatto salvo quanto segue:
    6.1. in deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garantisce e
    dichiara nella dichiarazione di conformita' che i prodotti
    appartenenti alla classe IIa sono fabbricati secondo la
    documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e
    rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto.
    6.2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, l'organismo
    notificato, nell'ambito della valutazione di cui al punto 3.3,
    accerta la conformita' della documentazione tecnica descritta al
    punto 3 dell'allegato VII con le disposizioni del presente decreto,
    per almeno un esemplare rappresentativo di ciascuna sottocategoria di
    dispositivi.
    6.3. Nello scegliere uno o piu' esemplari rappresentativi
    l'organismo notificato tiene conto dell'innovativita' della
    tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella tecnologia,
    nei metodi di fabbricazione e di sterilizzazione, della destinazione
    d'uso e dei risultati di eventuali precedenti valutazioni pertinenti
    (ad es. relativamente alle proprieta' fisiche, chimiche o biologiche)
    condotte in conformita' del presente decreto. L'organismo notificato
    documenta e tiene a disposizione dell'autorita' competente i criteri
    adottati per la scelta degli esemplari.
    6.4. Ulteriori esemplari sono valutati dall'organismo notificato
    nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui al punto 4.3.))
    7. Applicazione ai dispositivi di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
    7.1. Al termine della fabbricazione di ogni lotto di dispositivi di
    cui all'articolo 2, comma 2-bis, il fabbricante informa
    l'organismo notificato del rilascio di tale lotto di dispositivi
    e gli trasmette il certificato ufficiale di rilascio del lotto
    di derivato del sangue umano utilizzato in questo dispositivo,
    emesso dall'Istituto superiore di sanita'.

    ALLEGATO VI
    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
    Garanzia di qualita' del prodotto
    1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualita'
    approvato per l'ispezione finale del prodotto e per le prove,
    secondo quanto specificato al punto 3, ed e' soggetto alla
    sorveglianza prevista al punto 4.
    Inoltre, per i prodotti immessi in commercio allo stato sterile
    e per i soli aspetti della fabbricazione che riguardano il
    raggiungimento di tale stato ed il relativo mantenimento, il
    fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3 e
    4.
    ((2. La dichiarazione di conformita' CE e' l'elemento procedurale
    con il quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi previsti al
    punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono
    conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
    soddisfano le disposizioni applicabili della presente decreto.
    Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto previsto
    all'articolo 16 e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
    Tale dichiarazione, che deve essere custodita dal fabbricante, copre
    uno o piu' dei dispositivi medici fabbricati, da identificare
    chiaramente mediante il nome del prodotto, il relativo codice o altro
    riferimento non ambiguo. La marcatura CE e' corredata del numero di
    identificazione dell'organismo notificato che svolge i compiti
    previsti nel presente allegato.))
    3. Sistema di qualita'
    3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di
    valutazione del proprio sistema di qualita'.
    La domanda contiene le informazioni seguenti:
    - nome e indirizzo del fabbricante;
    - tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la
    categoria di prodotti oggetto della procedura;
    - una dichiarazione scritta secondo cui non e' stata presentata
    ad un altro ((organismo notificato)) una domanda per gli
    stessi prodotti;
    - la documentazione del sistema di qualita';
    - l'impegno del fabbricante ad attenersi agli obblighi derivanti
    dal sistema di qualita' approvato;
    - l'impegno del fabbricante a garantire un funzionamento
    adeguato e efficace del sistema di qualita' approvato;
    - se del caso, la documentazione tecnica relativa ai tipi
    approvati ed una copia degli attestati di certificazione CE;
    (( - l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare
    regolarmente una procedura sistematica di valutazione dell'esperienza
    acquisita sui dispositivi nella fase successiva alla produzione,
    anche sulla base delle disposizioni di cui all'allegato X, nonche' a
    predisporre i mezzi idonei all'applicazione degli interventi
    correttivi eventualmente necessari. Detto impegno comprende per il
    fabbricante l'obbligo di informare le autorita' competenti degli
    incidenti seguenti, non appena egli ne venga a conoscenza)):
    i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle
    caratteristiche e/o delle prestazioni, nonche' qualsiasi
    carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di
    un dispositivo che possano causare o abbiano causato la
    morte o un grave peggioramento dello stato di salute del
    paziente o di un utilizzatore;
    ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con
    le caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per
    i motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante
    a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi
    appartenenti allo stesso tipo.
    3.2. Nell'ambito del sistema di qualita' si procede all'esame di ogni
    prodotto o di un campione rappresentativo di ciascun lotto e
    allo svolgimento delle prove necessarie, definite nella o nelle
    norme applicabili di cui all'articolo 5, o di prove equivalenti
    per verificare la conformita' al tipo descritto nell'attestato
    di certificazione CE e ai requisiti applicabili della direttiva.
    Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal
    fabbricante devono figurare in una documentazione ordinata e
    sistematica sotto forma di misure, procedure e istruzioni
    scritte. Tale documentazione del sistema di qualita' deve
    consentire di interpretare in maniera uniforme i programmi,
    piani, manuali e fascicoli di qualita'.
    Essa comprende una adeguata descrizione dei seguenti elementi:
    - gli obiettivi di qualita' e l'organigramma, le responsabilita'
    dei dirigenti e loro poteri in materia di qualita' dei
    prodotti;
    - i controlli e le prove svolti dopo la fabbricazione; la
    calibratura degli apparecchi di prova deve presentare una
    rintracciabilita' adeguata;
    - i mezzi di controllo dell'efficace funzionamento del sistema
    di qualita';
    - i fascicoli di qualita', quali le relazioni di ispezione e i
    dati delle prove, i dati delle tarature, le relazioni sulle
    qualifiche del personale interessato, ecc.
    (( - i metodi di controllo dell'efficienza di funzionamento del
    sistema di qualita', in particolare il tipo e la portata dei
    controlli esercitati sul soggetto terzo, nel caso in cui sia un terzo
    ad eseguire il controllo finale e il collaudo dei prodotti o dei loro
    componenti.))

    Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della
    fabbricazione che riguardano il raggiungimento dello stato
    sterile.
    3.3. L' ((organismo notificato)) procede ad una revisione del sistema
    di qualita' per determinare se esso risponde ai requisiti previsti
    al punto 3.2. Esso presume la conformita' ai requisiti per i
    sistemi di qualita' che applicano le corrispondenti norme
    armonizzate.
    Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una
    persona che possiede gia' un'esperienza di valutazione della
    tecnologia in questione. La procedura di valutazione comprende
    una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente
    motivati, presso la sede dei fornitori del fabbricante, per
    controllare i processi di fabbricazione.
    La decisione e' notificata al fabbricante. Essa contiene le
    conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
    3.4. Il fabbricante comunica all' ((organismo notificato)) che ha
    approvato il sistema di qualita' ogni progetto di adeguamento
    importante del sistema di qualita'.
    L' organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se
    il sistema di qualita' modificato risponde ai requisiti previsti
    al punto 3.2.
    Esso comunica la decisione al fabbricante dopo aver ricevuto le
    informazioni summenzionate. La decisione contiene le conclusioni
    del controllo ed una valutazione motivata.
    4. Sorveglianza
    4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi
    correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
    approvato.
    4.2. Il fabbricante autorizza l' ((organismo notificato)) ad accedere
    ai fini d'ispezione ai luoghi di ispezione, di prova e di
    conservazione e gli fornisce a tal fine tutte le informazioni
    necessarie, in particolare:
    - la documentazione del sistema di qualita';
    - la documentazione tecnica;
    - i fascicoli di qualita', quali relazioni d'ispezione, dati di
    prove, di taratura, relazioni sulle qualifiche del personale
    interessato, ecc.
    4.3. L' ((organismo notificato)) svolge periodicamente ispezioni e
    procede alle necessarie valutazioni per accertarsi che il
    fabbricante applichi il sistema di qualita' e gli trasmette una
    relazione di valutazione.
    4.4. L' ((organismo notificato)) puo' inoltre recarsi presso il
    fabbricante per visite impreviste. In occasione di tali visite,
    l'organismo notificato puo' se necessario svolgere o fare
    svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento
    del sistema di qualita' e della conformita' della produzione
    ai requisiti applicabili della presente direttiva. A tal
    fine, deve essere esaminato un campione adeguato dei prodotti
    finali, prelevato in loco dall'organismo notificato, e devono
    essere effettuate le prove appropriate definite nella
    norma corrispondente o nelle norme corrispondenti ((di cui
    all'articolo 6)) oppure prove equivalenti. Se uno o
    piu' campioni non sono conformi, l' ((organismo notificato))
    deve adottare gli opportuni provvedimenti.
    Esso presenta al fabbricante una relazione di visita e, se vi e'
    stata prova, una relazione delle prove.
    5. Disposizioni amministrative
    ((5.1 Il fabbricante o il suo mandatario deve tenere a disposizione
    delle autorita' nazionali, per almeno cinque anni e, nel caso di
    dispositivi impiantabili, per almeno quindici anni dalla data di
    fabbricazione dell'ultimo prodotto:))
    - la dichiarazione di conformita';
    - la documentazione specificata al punto 3.1, settimo trattino;
    - gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
    - le decisioni e le relazioni dell' ((organismo notificato))
    previste all'ultimo trattino del punto 3.4 nonche' i punti 4.3
    e 4.4;
    - se del caso, il certificato di conformita' di cui all'allegato
    III.
    5.2. PUNTO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 SETTEMBRE 2000, N. 332.
    ((6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
    Secondo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2, il presente
    allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe IIa,
    fatto salvo quanto segue:
    6.1. in deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garantisce e
    dichiara nella dichiarazione di conformita' che i prodotti
    appartenenti alla classe IIa sono fabbricati secondo la
    documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e
    rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto.
    6.2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, l'organismo
    notificato, nell'ambito della valutazione di cui al punto 3.3,
    accerta la conformita' della documentazione tecnica descritta al
    punto 3 dell'allegato VII con le disposizioni del presente decreto,
    per almeno un esemplare rappresentativo di ciascuna sottocategoria di
    dispositivi.
    6.3. Nello scegliere uno o piu' esemplari rappresentativi
    l'organismo notificato tiene conto dell'innovativita' della
    tecnologia, delle somiglianze nella progettazione, nella tecnologia,
    nei metodi di fabbricazione e sterilizzazione, della destinazione
    d'uso e dei risultati di eventuali precedenti valutazioni pertinenti
    (ad es. relativamente alle proprieta' fisiche, chimiche o biologiche)
    condotte in conformita' del presente decreto. L'organismo notificato
    documenta e tiene a disposizione dell'autorita' competente i criteri
    adottati per la scelta degli esemplari.
    6.4. Ulteriori esemplari sono valutati dall'organismo notificato
    nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui al punto 4.3.))

    ALLEGATO VII
    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
    ((1. Con la dichiarazione di conformita' CE il fabbricante o il suo
    mandatario che soddisfino gli obblighi previsti al punto 2 e, nel
    caso di prodotti immessi in commercio in confezione sterile o di
    strumenti di misura, quelli previsti al punto 5, garantiscono e
    dichiarano che i prodotti in questione soddisfano le disposizioni
    applicabili del presente decreto.
    2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al
    punto 3. Il fabbricante o il mandatario tiene detta documentazione,
    compresa la dichiarazione di conformita', a disposizione delle
    autorita' nazionali a fini di controllo per almeno cinque anni dalla
    data di fabbricazione dell'ultimo prodotto. Per i dispositivi
    impiantabili, il periodo in questione e' di almeno quindici anni a
    decorrere dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.))
    3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
    conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto. Essa
    comprende in particolare i documenti seguenti:
    - una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti
    Previste ((e gli usi cui e' destinato));
    - gli schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, gli
    schemi delle parti, dei pezzi, dei circuiti, ecc.;
    - la descrizione e le spiegazioni necessarie per la comprensione
    degli schemi summenzionati e del funzionamento del prodotto;
    - i risultati dell'analisi dei rischi e un elenco delle norme
    previste all'articolo 5, applicate interamente o in parte, e
    una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i
    requisiti essenziali del presente decreto quando non siano
    state applicate interamente le norme previste all'articolo 5;
    - nel caso di prodotti immessi in commercio in confezione
    sterile, la descrizione dei metodi utilizzati ((ed il rapporto
    di validazione));
    - i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli
    svolti, ecc. Se un dispositivo deve essere collegato con uno o
    piu' altri dispositivi per funzionare secondo la destinazione
    prevista, la conformita' del primo dispositivo ai requisiti
    essenziali deve essere dimostrata in collegamento con almeno
    uno dei dispositivi ai quali deve essere collegato, che
    possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante;
    ((- le soluzioni adottate di cui all'allegato I, punto 2;
    - la valutazione preclinica;))
    ((- la valutazione clinica di cui all'allegato X;))
    - l'etichettatura e le istruzioni per l'uso.
    ((4. Il fabbricante istituisce e aggiorna una procedura sistematica
    di valutazione dell'esperienza acquisita sui dispositivi nella fase
    successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di
    cui all'allegato X, e prevede un sistema appropriato per
    l'applicazione delle misure correttive eventualmente necessarie,
    tenuto conto della natura e dei rischi relativi al prodotto. Informa
    le autorita' competenti degli incidenti seguenti, non appena egli ne
    venga a conoscenza:))
    i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche
    e/o delle prestazioni nonche' qualsiasi carenza
    dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
    dispositivo che possano causare o che hanno causato la morte
    o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente
    o di un utilizzatore;
    ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le
    caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo per i
    motivi elencati al punto i) che inducono il fabbricante a
    ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi
    appartenenti allo stesso tipo.
    5. Per i prodotti immessi in commercio in confezione sterile e per
    i dispositivi appartenenti alla classe I, con funzione di
    misura, il fabbricante deve attenersi, oltre alle disposizioni
    del presente allegato, anche ad una delle procedure previste
    agli ((allegati II, IV, V o VI)). L'applicazione di tali allegati
    e l'intervento dell'organismo notificato si limitano agli
    elementi seguenti:
    - nel caso di prodotti immessi in commercio sterili, ai soli
    aspetti della fabbricazione che riguardano il raggiungimento e
    il mantenimento dello stato sterile;
    - nel caso di dispositivi con funzione di misura, ai soli
    aspetti della fabbricazione che riguardano la conformita' dei
    prodotti ai requisiti metrologici.
    E' d'applicazione il punto 6.1 del presente allegato.
    6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
    Il presente allegato puo' essere applicato, secondo quanto
    specificato all'articolo 11, paragrafo 2, ai prodotti
    appartenenti alla classe IIa fatta salva la deroga seguente:
    6.1. Se il presente allegato e' applicato unitamente alla procedura
    prevista ad uno degli allegati IV, V o VI, la dichiarazione di
    conformita' prevista al punto 1 del presente allegato e quella
    prevista negli allegati summenzionati formano una dichiarazione
    unica. Nella misura in cui tale dichiarazione e' basata sul
    presente allegato, il fabbricante garantisce e dichiara che la
    progettazione dei prodotti soddisfa le disposizioni applicabili
    del presente decreto.

    ALLEGATO VIII
    DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI PER DESTINAZIONI PARTICOLARI
    1. Il fabbricante o il suo ((mandatario)) redige per i dispositivi
    su misura o per i dispositivi destinati ad indagini cliniche
    una dichiarazione che contiene gli elementi
    elencati al punto 2.
    2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
    2.1. Per i dispositivi su misura:
    (( - il nome e l'indirizzo del fabbricante ;))
    - i dati che consentono d'identificare il dispositivo in
    questione;
    - la dichiarazione che il dispositivo in questione e' destinato
    ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato
    paziente, con il nome del paziente;
    - il nome del medico o della persona autorizzata che ha
    prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome
    dell'istituto ospedaliero;
    ((- le caratteristiche specifiche del prodotto indicate dalla
    prescrizione ;))
    - la dichiarazione che il dispositivo e' conforme ai requisiti
    essenziali enunciati nell'allegato I e, se del caso,
    l'indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati
    interamente rispettati, con debita motivazione.
    2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche specificate
    all'allegato X:
    - i dati che consentono di identificare il dispositivo;
    (( - il piano di indagine clinica;))
    ((- il dossier per lo sperimentatore;
    - la conferma dell'assicurazione dei soggetti coinvolti;
    - i documenti utilizzati per ottenere il consenso informato;
    - una dichiarazione che indichi se il dispositivo incorpora o
    meno, come parte integrante, una sostanza o un derivato del
    sangue umano di cui all'allegato 1, punto 7.4;
    - una dichiarazione che indichi se sono o non sono stati
    Utilizzati nella produzione tessuti d'origine animale di
    cui al decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67, concernente
    i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale;))
    - il parere del comitato etico, nonche' l'indicazione degli
    aspetti che hanno formato oggetto di parere;
    - il nome del medico o della persona autorizzata, nonche'
    dell'istituto incaricato delle indagini;
    - il luogo, la data d'inizio e la durata prevista delle
    indagini;
    - l'indicazione che il dispositivo e' conforme ai requisiti
    essenziali, ad eccezione degli aspetti che formano oggetto
    delle indagini e, che per questi ultimi, sono state prese
    tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la
    sicurezza del paziente.
    3. Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposizione delle
    autorita' nazionali competenti i documenti seguenti:
    ((3.1 Per i dispositivi su misura, la documentazione, indicante il
    luogo o i luoghi di fabbricazione, che consente di esaminare la
    progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto,
    comprese le prestazioni previste, in modo da consentire la
    valutazione della conformita' del prodotto ai requisiti del presente
    decreto.))
    Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il processo
    di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti
    fabbricati alla documentazione indicata al comma precedente.
    ((3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la
    documentazione deve contenere:
    - una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui e'
    destinato;
    - i disegni di progettazione, i metodi di fabbricazione, in
    particolare di sterilizzazione, gli schemi dei componenti,
    sottoinsiemi, circuiti, e di altri elementi;
    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie ai fini della
    comprensione dei disegni e degli schemi sopracitati e del
    funzionamento del prodotto;
    - i risultati dell'analisi dei rischi e l'elenco delle norme di cui
    all'articolo 6, applicate in tutto o in parte, nonche' la descrizione
    delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del
    presente decreto quando non siano state applicate le norme previste
    dall'articolo 6;
    - se il dispositivo incorpora, come parte integrante, una sostanza
    o un derivato del sangue umano di cui al punto 7.4. dell'allegato I,
    i dati relativi alle pertinenti prove svolte, necessarie a valutare
    la sicurezza, la qualita' e l'utilita' di tale sostanza o derivato
    del sangue umano, tenendo conto della destinazione d'uso del
    dispositivo;
    - se sono stati utilizzati nella produzione tessuti d'origine
    animale di cui al decreto 6 aprile 2005, n. 67, le relative misure di
    gestione dei rischi adottate al fine di ridurre il rischio di
    infezione;
    - i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle
    prove tecniche svolte e di analoghe valutazioni effettuate.
    Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il processo di
    fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti fabbricati alla
    documentazione indicata al primo paragrafo del presente punto.
    Il fabbricante autorizza la valutazione o, ove necessario, la
    revisione dell'efficacia di tali misure.))
    ((4. le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal
    presente allegato sono conservate per un periodo di almeno cinque
    anni. Per dispositivi impiantabili il periodo in questione e' di
    almeno quindici anni.))
    ((4-bis. Per quanto concerne i dispositivi su misura, il fabbricante
    si impegna a valutare e documentare l'esperienza acquisita nella fase
    successiva alla produzione, anche sulla base delle disposizioni di
    cui all'allegatoX, nonche' a predisporre i mezzi idonei
    all'applicazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.
    Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il
    Ministero della salute degli incidenti seguenti, non appena egli ne
    venga a conoscenza, e delle relative misure correttive adottate:
    a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o
    delle prestazioni del dispositivo, nonche' qualsiasi carenza
    dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
    possano causare o aver causato la morte o un grave peggioramento
    dello stato di salute di un paziente o di un utilizzatore;
    b) le ragioni di ordine tecnico o medico connesse con le
    caratteristiche o le prestazioni di un dispositivo che abbiano
    portato, per i motivi elencati al punto i), al ritiro sistematico dal
    mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo
    stesso tipo.))

    ALLEGATO IX

    CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

    I. DEFINIZIONI

    1. Definizioni riguardanti le regole di classificazione
    1.1. Durata
    Temporanea
    Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua
    inferiore a 60 minuti.
    Breve termine
    Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua
    inferiore a 30 giorni.
    Lungo termine
    Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua
    superiore a 30 giorni.
    1.2. Dispositivi invasivi
    Dispositivo invasivo
    Dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel corpo
    tramite un orifizio del corpo o una superficie corporea.
    Orifizio del corpo
    Qualsiasi apertura naturale del corpo, compresa la superficie
    esterna del globo oculare, oppure qualsiasi apertura artificiale
    e permanente quale uno stoma.
    Dispositivo invasivo di tipo chirurgico
    Dispositivo invasivo che penetra nel corpo attraverso la
    superficie corporea mediante o nel contesto di un intervento
    chirurgico.
    Ai fini del presente decreto i dispositivi diversi da quelli
    contemplati nel precedente comma e che producono penetrazione ma
    non attraverso un determinato orifizio del corpo, sono
    considerati come dispositivi invasivi di tipo chirurgico.
    Dispositivo impiantabile
    Qualsiasi dispositivo destinato a:
    - essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure
    - sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare,
    mediante intervento chirurgico e a rimanere in tale sede dopo
    l'intervento.
    Dispositivo impiantabile e' considerato anche qualsiasi
    dispositivo destinato ad essere introdotto parzialmente nel
    corpo umano mediante intervento chirurgico e a rimanere in tale
    sede dopo l'intervento per un periodo di almeno trenta giorni.
    1.3. Strumento chirurgico riutilizzabile
    Strumento destinato, senza essere allacciato ad un altro
    dispositivo medico attivo, ad un uso chirurgico per tagliare,
    perforare, segare, grattare, raschiare, pinzare, retrarre,
    graffare o per procedure analoghe e che puo' essere riutilizzato
    dopo l'effettuazione delle opportune procedure.
    1.4. Dispositivo medico attivo
    Dispositivo medico dipendente, per il suo funzionamento, da una
    fonte di energia elettrica o di altro tipo di energia, diversa
    da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravita'
    e che agisce convertendo tale energia. Un dispositivo medico
    destinato a trasmettere, senza modificazioni di rilievo,
    l'energia, le sostanze o altri elementi tra un dispositivo
    medico attivo e il paziente non e' considerato un dispositivo
    medico attivo. ((Il software indipendente (stand-alone) e'
    considerato un dispositivo medico attivo.))

    1.5. Dispositivo attivo terapeutico
    Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in combinazione
    con altri dispositivi medici, destinato a sostenere, modificare,
    sostituire o ripristinare le funzioni o le strutture biologiche
    nel contesto di un trattamento o per alleviare una malattia, una
    ferita o un handicap.
    1.6. Dispositivo attivo destinato alla diagnosi
    Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in combinazione
    con altri dispositivi medici, destinato a fornire informazioni
    riguardanti la diagnosi, la diagnosi precoce, il controllo o il
    trattamento di stati fisiologici, di stati di salute, di
    malattie o di malformazioni congenite.
    ((1.7 (Sistema circolatorio centrale). - Ai fini della presente
    direttiva si intendono per "sistema circolatorio centrale" i seguenti
    vasi: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta
    descendens fino alla bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria
    carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna,
    arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae
    pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior.))
    1.8. Sistema nervoso centrale
    Nel contesto del presente decreto si intende per "sistema
    nervoso centrale" il cervello, le meningi e il midollo spinale.


    II. REGOLE DI APPLICAZIONE

    2. Regole di applicazione
    2.1. L'applicazione delle regole di classificazione deve basarsi
    sulla destinazione dei dispositivi.
    2.2. Se un dispositivo e' destinato ad essere utilizzato in
    combinazione con un altro dispositivo, le regole di
    classificazione devono applicarsi separatamente a ciascun
    dispositivo. Gli accessori sono classificati separatamente dal
    dispositivo con cui sono impiegati.
    2.3. Il software destinato a far funzionare un dispositivo o ad
    influenzarne l'uso rientra automaticamente nella stessa classe
    del dispositivo.
    2.4. Se un dispositivo non e' destinato ad essere utilizzato
    esclusivamente o principalmente in una determinata parte del
    corpo, esso deve essere considerato e classificato in base
    all'utilizzazione piu' critica specificata.
    2.5. Se ad un dispositivo si applicano piu' regole, tenuto conto
    delle prestazioni che gli sono assegnate dal fabbricante, si
    applicano le regole piu' rigorose che portano alla
    classificazione piu' elevata.
    ((2.5-bis. Nel calcolo della durata di cui al punto 1.1 della parte
    I, con utilizzo per una "durata continua" si intende un effettivo uso
    ininterrotto del dispositivo per quella che e' la sua destinazione.
    E' comunque considerato un prolungamento dell'utilizzo corrispondente
    a una durata continua l'uso di un dispositivo che venga interrotto
    per consentire la sua immediata sostituzione con lo stesso
    dispositivo o con uno identico.))

    Segue...

    III. CLASSIFICAZIONE

    1. Dispositivi non invasivi
    1.1. Regola 1
    Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe I, a
    meno che non sia d'applicazione una delle regole seguenti.
    1.2. Regola 2
    Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla canalizzazione o
    alla conservazione di sangue, liquidi o tessuti corporei,
    liquidi o gas destinati ad una trasfusione, somministrazione o
    introduzione nel corpo, rientrano nella classe IIa, quando:
    - possono essere collegati con un dispositivo medico attivo
    appartenente alla classe IIa o ad una classe superiore;
    - sono destinati ad essere utilizzati per la conservazione o la
    canalizzazione di sangue o ((di altri liquidi corporei o la
    conservazione di organi)), di parti di organi o di tessuti
    corporei.
    In tutti gli altri casi, essi rientrano nella classe I.
    1.3. Regola 3
    Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la
    composizione biologica o chimica del sangue, di altri liquidi
    corporei o di altri liquidi destinati a trasfusione nel corpo
    rientrano nella classe IIb, a meno che il trattamento non
    consista in filtraggio, centrifugazione o scambi di gas, di
    calore, nel qual caso essi rientrano nella classe IIa.
    1.4. Regola 4
    Tutti i dispositivi non invasivi in contatto con la pelle lesa:
    - rientrano nella classe I se sono destinati ad essere
    utilizzati come barriera meccanica per la compressione, per
    l'assorbimento degli essudati;
    - rientrano nella classe IIb se sono destinati ad essere
    utilizzati principalmente con ferite che hanno leso il derma e
    che possono cicatrizzare solo per seconda intenzione;
    - rientrano nella classe IIa in tutti gli altri casi, ivi
    compresi i dispositivi destinati principalmente a tenere sotto
    controllo il microambiente di una ferita.
    2. Dispositivi invasivi
    2.1. Regola 5
    ((Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del
    corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico, che non
    sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico attivo o
    che sono destinati ad essere allacciati ad un dispositivo medico
    attivo appartenente alla classe I:))
    - rientrano nella classe I se sono destinati ad un uso
    temporaneo;
    - rientrano nella classe IIa se sono destinati ad un uso a breve
    termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavita' orale
    fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino al timpano
    o in una cavita' nasale, nel qual caso essi rientrano nella
    classe I;
    - rientrano nella classe IIb se sono destinati ad un uso a lungo
    termine, a meno che non vengano utilizzati nella cavita' orale
    fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino al timpano
    o in una cavita' nasale e che non rischino di essere assorbiti
    dalla membrana mucosa, nel qual caso essi rientrano nella
    classe IIa.
    Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del
    corpo, diversi dai dispositivi invasivi di tipo chirurgico,
    destinati ad essere connessi ad un dispositivo medico attivo
    appartenente alla classe IIa o ad una classe superiore,
    rientrano nella classe IIa.
    ((2.2 (Regola 6). - Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico
    destinati ad un uso temporaneo rientrano nella classe IIa, a meno che
    essi non siano:
    - destinati specificamente a controllare, diagnosticare,
    sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio
    centrale attraverso un contatto diretto con dette parti del corpo,
    nel qual caso essi rientrano nella classe III;
    - strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi rientrano
    nella classe I;
    - destinati specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto
    con il sistema nervoso centrale, nel quale caso essi rientrano nella
    classe III;
    - destinati a rilasciare energia sotto forma di radiazioni
    ionizzanti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb;
    - destinati ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o
    principalmente assorbiti, nel qual caso essi rientrano nella classe
    IIb;
    - destinati a somministrare medicinali mediante un sistema di
    rilascio, se cio' avviene in forma potenzialmente rischiosa tenuto
    conto della modalita' di somministrazione, nel qual caso essi
    rientrano nella classe IIb.))
    2.3. Regola 7
    Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un
    uso a breve termine rientrano nella classe IIa, a meno che essi
    non siano destinati:
    ((- destinati specificamente a controllare, diagnosticare,
    sorvegliare o correggere difetti del cuore o del sistema circolatorio
    centrale attraverso un contatto diretto con dette parti del corpo,
    nel qual caso essi rientrano nella classe III;))
    - specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il
    sistema nervoso centrale, nel quale caso essi rientrano nella
    classe III;
    - a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel
    qual caso essi rientrano nella classe IIb;
    - ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o
    principalmente assorbiti, nel qual caso essi rientrano nella
    classe III;
    - a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano
    posti nei denti, o a somministrare specialita' medicinali, nel
    qual caso essi rientrano nella classe IIb.
    2.4. Regola 8
    Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi invasivi a
    lungo termine di tipo chirurgico rientrano nella classe IIb a
    meno che essi non siano destinati a:
    - essere posti nei denti, nel qual caso rientrano nella classe
    IIa;
    - essere utilizzati a contatto diretto con il cuore, il sistema
    circolatorio centrale o il sistema nervoso centrale, nel qual
    caso rientrano nella classe III;
    - avere un effetto biologico o essere interamente o
    principalmente assorbiti, nel qual caso rientrano nella classe
    III;
    - subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano
    posti nei denti, o a somministrare specialita' medicinali, nel
    qual caso essi rientrano nella classe III.
    3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi
    3.1. Regola 9
    Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o
    a scambiare energia rientrano nella classe IIa a meno che le
    loro caratteristiche siano tali da permettere loro di rilasciare
    energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo umano in
    forma potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura,
    della densita' e della parte in cui e' applicata l'energia, nel
    qual caso essi rientrano nella classe IIb.
    Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o a
    sorvegliare le prestazioni di dispositivi attivi terapeutici
    appartenenti alla classe IIb, o destinati ad influenzare
    direttamente la prestazione di tali dispositivi, rientrano nella
    classe IIb.
    3.2. Regola 10
    I dispositivi attivi destinati alla diagnosi rientrano nella
    classe IIa se:
    - sono destinati a rilasciare energia che sara' assorbita dal
    corpo umano, ad esclusione dei dispositivi utilizzati per
    illuminare il corpo del paziente nello spettro visibile;
    - sono destinati a visualizzare in vivo la distribuzione di
    radiofarmaci in vivo;
    - sono destinati a consentire una diagnosi diretta o un
    controllo dei processi fisiologici vitali, a meno che siano
    specificamente destinati a controllare i parametri fisiologici
    vitali, ove la natura delle variazioni e' tale da poter creare
    un pericolo immediato per il paziente, per esempio le
    variazioni delle funzioni cardiache, della respirazione o
    dell'attivita' del sistema nervoso centrale, nel qual caso
    essi rientrano nella classe IIb.
    I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti
    e destinati alla diagnosi, alla radioterapia o alla radiologia
    d'intervento, compresi i dispositivi che li controllano o che
    influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano nella
    classe IIb.
    Regola 11
    Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrare e/o a
    sottrarre medicinali, liquidi corporei o altre sostanze dal
    corpo rientrano nella classe IIa, a meno che cio' sia effettuato
    in una forma:
    - potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura delle
    sostanze in questione, della parte del corpo interessata e del
    modo di applicazione, nel qual caso essi rientrano nella
    classe IIb.
    3.3. Regola 12
    Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella classe I.
    4. Regole speciali
    4.1. Regola 13
    Tutti i dispositivi che comprendono come parte integrante una
    sostanza la quale, qualora utilizzata separatamente, possa
    essere considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1 ((del
    decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219)) e che possa avere un
    effetto sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del
    dispositivo, rientrano nella classe III. Tutti i dispositivi che
    incorporano, come parte integrante, un derivato del sangue
    umano rientrano nella classe III.
    4.2. Regola 14
    Tutti i dispositivi usati per la contraccezione o per la
    prevenzione della trasmissione di malattie trasmissibili per
    contatto sessuale rientrano nella classe IIb, a meno che siano
    dispositivi impiantabili o dispositivi invasivi a lungo termine,
    nel qual caso essi rientrano nella classe III.
    4.3. Regola 15
    Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere
    utilizzati per disinfettare, pulire, sciacquare o se necessario
    idratare le lenti a contatto rientrano nella classe IIb.
    Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere
    utilizzati per disinfettare i dispositivi medici rientrano nella
    classe IIa ((a meno che non siano destinati specificamente ad
    essere utilizzati per disinfettare i dispositivi invasivi, nel
    qual caso essi rientrano nella classe IIb.))
    Questa regola non si applica ai prodotti destinati a pulire i
    dispositivi medici diversi dalle lenti a contatto mediante
    un'azione fisica.
    4.4. Regola 16
    I dispositivi ((...)) destinati specificamente a registrare
    le immagini diagnostiche ottenute con raggi X rientrano nella
    classe IIa.
    4.5. Regola 17
    Tutti i dispositivi fabbricati utilizzando tessuti animali o
    loro derivati resi non vitali appartengono alla classe III a
    meno che detti dispositivi non siano destinati a entrare in
    contatto solo con pelle intatta.
    5. Regola 18
    In deroga alle altre regole, le sacche per sangue rientrano
    nella classe IIb.
    6. (Regola 19).
    In deroga alle altre regole, le protesi mammarie rientrano nella
    classe III.

    ---------------
    AGGIORNAMENTO
    Il D.Lgs. 26 aprile 2007, n. 65 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
    che in deroga alle regole di cui al presente allegato IX le protesi
    dell'anca, del ginocchio e della spalla rientrano nella classe III.

    ALLEGATO X
    VALUTAZIONE CLINICA
    1. Disposizioni generali
    ((1.1. La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle
    caratteristiche e alle prestazioni specificate ai punti 1 e 3
    dell'allegato I in condizioni normali di utilizzazione del
    dispositivo, nonche' la valutazione degli effetti collaterali e
    dell'accettabilita' del rapporto rischi/benefici di cui al punto 6
    dell'allegato I devono basarsi, in linea di principio, su dati
    clinici. La valutazione di tali dati, di seguito denominata
    "valutazione clinica", che tiene conto - ove necessario - delle
    eventuali norme armonizzate pertinenti, deve seguire una procedura
    definita e metodologicamente valida fondata alternativamente su:
    1.1.1.un'analisi critica della letteratura scientifica pertinente
    attualmente disponibile sui temi della sicurezza, delle prestazioni,
    delle caratteristiche di progettazione e della destinazione d'uso del
    dispositivo qualora:
    - sia dimostrata l'equivalenza tra il dispositivo in esame e il
    dispositivo cui si riferiscono i dati e
    - i dati dimostrino adeguatamente la conformita' ai requisiti
    essenziali pertinenti;
    1.1.2. un'analisi critica di tutte le indagini cliniche condotte;
    1.1.3. un'analisi critica dei dati clinici combinati di cui ai
    punti 1.1.1 e 1.1.2.))
    ((1.1-bis Per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi
    appartenenti alla classe III vengono condotte indagini cliniche,
    salvo che non sia debitamente giustificato fondarsi sui dati clinici
    esistenti.
    1.1-ter La valutazione clinica e il relativo esito sono
    documentati. La documentazione tecnica del dispositivo contiene tali
    documenti e/o i relativi riferimenti completi.
    1.1-quater La valutazione clinica e la relativa documentazione sono
    attivamente aggiornati con dati derivanti dalla sorveglianza
    post-vendita. Ove non si consideri necessario il follow-up clinico
    post-vendita nell'ambito del piano di sorveglianza post-vendita
    applicato al dispositivo, tale conclusione va debitamente
    giustificata e documentata.
    1.1-quinquies Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione
    della conformita' ai requisiti essenziali in base ai dati clinici,
    occorre fornire un'idonea giustificazione di tale esclusione in base
    ai risultati della gestione del rischio, tenendo conto anche della
    specificita' dell'interazione tra il dispositivo e il corpo, delle
    prestazioni cliniche attese e delle affermazioni del fabbricante. Va
    debitamente provata l'adeguatezza della dimostrazione della
    conformita' ai requisiti essenziali che si fondi solo sulla
    valutazione delle prestazioni, sulle prove al banco e sulla
    valutazione preclinica.))
    1.2. Tutti i dati devono rimanere riservati, conformemente al
    disposto dell'articolo 20.
    2. Indagini cliniche
    2.1. Obiettivi
    Le indagini cliniche perseguono gli obiettivi seguenti:
    - verificare che in condizioni normali di utilizzazione le
    prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle
    specificate al punto 3 dell'allegato I, e
    - stabilire gli eventuali effetti collaterali indesiderati in
    condizioni normali di utilizzazione e valutare se questi
    ultimi rappresentano un rischio rispetto alle prestazioni
    assegnate al dispositivo.
    ((2.2 (Considerazioni di ordine etico). - Le indagini cliniche
    devono essere svolte secondo la dichiarazione di Helsinki, adottata
    nel 1964 in occasione della 18a Assemblea medica mondiale svoltasi a
    Helsinki (Finlandia), come modificata da ultimo dall'Assemblea medica
    mondiale. E' assolutamente indispensabile che tutte le disposizioni
    riguardanti la protezione della salute umana siano attuate nello
    spirito della dichiarazione di Helsinki. Cio' vale per ogni fase
    delle indagini cliniche, dalla prima riflessione sulla necessita' e
    sulla giustificazione dello studio fino alla pubblicazione finale dei
    risultati.))
    2.3. Metodi
    2.3.1. Le indagini cliniche debbono svolgersi secondo un opportuno
    piano di prova corrispondente allo stato delle conoscenze
    scientifiche e tecniche e definito in modo tale da confermare
    o respingere le affermazioni del fabbricante riguardanti il
    dispositivo; dette indagini comprendono un numero di
    osservazioni sufficienti per garantire la validita'
    scientifica delle conclusioni.
    2.3.2. Le procedure utilizzate per realizzare le indagini sono
    adeguate al dispositivo all'esame.
    2.3.3. Le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle
    condizioni normali di utilizzazione del dispositivo.
    2.3.4. Devono essere esaminate tutte le caratteristiche pertinenti
    comprese quelle riguardanti la sicurezza, le prestazioni del
    dispositivo e gli effetti sul paziente.
    ((2.3.5 Tutti gli eventi avversi gravi devono essere registrati
    integralmente e immediatamente comunicati al Ministero della salute e
    a tutte le altre autorita' competenti degli Stati membri in cui e'
    condotta l'indagine clinica.))
    2.3.6. Le indagini sono svolte sotto la responsabilita' di un medico
    specialista o di un'altra persona in possesso delle necessarie
    qualifiche e debitamente autorizzata in un ambiente adeguato.
    Il medico specialista o la persona debitamente autorizzata ha
    accesso ai dati tecnici e clinici riguardanti il dispositivo.
    2.3.7. La relazione scritta, firmata dal medico specialista o dalla
    persona debitamente autorizzata, presenta una valutazione
    critica di tutti i dati ottenuti nel corso delle indagini
    cliniche.

    ALLEGATO XI
    CRITERI INDISPENSABILI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
    1. L' ((organismo notificato)), il suo direttore e il personale
    incaricato della valutazione e della verifica non possono
    essere ne' il progettatore, ne' il costruttore, ne' il
    fornitore, ne' l' installatore, ne' l'utilizzatore dei
    dispositivi sottoposti al loro controllo, ne' il mandatario di una
    di queste persone. Essi non possono operare, ne' direttamente
    ne' come mandatari, nella progettazione, costruzione,
    commercializzazione, manutenzione di tali dispositivi. Cio'
    non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni
    tecniche tra il costruttore e l'organismo.
    2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono
    svolgere le operazioni di valutazione e di verifica con la massima
    integrita' professionale e la massima competenza richiesta nel
    settore dei dispositivi medici, non devono essere sottoposti a
    nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo
    economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati
    del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi
    provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai
    risultati delle verifiche.
    Se un ((organismo notificato)) affida ad un terzo determinati
    lavori specifici che riguardano la verifica e la constatazione dei
    fatti, esso deve accertarsi preliminarmente che detto terzo
    rispetti tutte le disposizioni del presente decreto e in
    particolare del presente allegato. L' ((organismo notificato))
    tiene a disposizione delle autorita' nazionali i documenti
    relativi alla valutazione della competenza del terzo al quale
    e' stato affidato un determinato lavoro e dei lavori svolti da
    quest'ultimo nell'ambito del presente decreto.
    3. L'organismo deve garantire lo svolgimento di tutti i compiti
    assegnati a detto organismo dagli allegati da II a VI, per i quali
    esso e' stato designato, indipendentemente dal fatto che i compiti
    stessi siano eseguiti dall'organismo stesso o sotto la sua
    responsabilita'. Esso deve disporre in particolare del personale e
    dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e
    amministrativi connessi con l'esecuzione delle operazioni di
    valutazione e di verifica; esso deve inoltre avere accesso al
    materiale necessario per le verifiche richieste. Cio' implica
    la presenza in organico, di un numero sufficiente di personale
    scientifico dotato dell'esperienza e delle competenze adeguate per
    valutare, sul piano medico, la funzionalita' e le prestazioni dei
    dispositivi per i quali l' organismo e' stato notificato, in
    considerazione dei requisiti del presente decreto, in particolare
    di quelli previsti nell'allegato I.
    4. Il personale incaricato delle operazioni di controllo deve
    possedere i seguenti requisiti:
    - una buona formazione professionale per tutte le operazioni di
    valutazione e di verifica per le quali l'organismo e' stato
    designato;
    - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai
    controlli che svolge e una pratica sufficiente di tali
    controlli;
    - le capacita' necessarie per redigere gli attestati, i protocolli
    e le relazioni che materializzano nella pratica i controlli
    svolti.
    5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del
    controllo. La retribuzione di ciascun membro del personale non
    deve dipendere ne' dal numero dei controlli svolti, ne' dai
    risultati di tali controlli.
    6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione responsabilita'
    civile, a meno che detta responsabilita' non sia coperta dallo
    Stato sulla base del diritto nazionale o che i controlli non siano
    svolti direttamente dallo Stato membro. Tale condizione non e'
    richiesta per gli organi pubblici.
    7. Il personale dell'((organismo notificato)) e'vincolato dal segreto
    professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a
    conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei
    confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato
    nel quale esercita la propria attivita') nell'ambito del presente
    decreto.

    ALLEGATO XII
    MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI
    AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE.

    1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui
    all'articolo 15, comma 2, deve essere indirizzata al ((Ministero
    della salute)) che ne informa il Ministero dell'industria.
    2. Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata
    dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i
    seguenti documenti:
    a) certificato di iscrizione allaera di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura ove richiesta per i soggetti di diritto
    privato;
    b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove
    richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo
    per i soggetti di diritto pubblico;
    c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione,
    corredato delle caratteristiche tecniche e operative;
    d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle
    mansioni, nonche' del rapporto esistente con l'organismo stesso, con
    particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4
    e 5 dell'allegato XI;
    e) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale
    non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti
    dall'esercizio di attivita' di attestazione della conformita' in
    ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi
    pubblici;
    f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
    della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione
    dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto,
    normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata,
    ente che ha effettuato la taratura e scadenza;
    g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in
    cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
    h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento
    dei requisiti minimi di cui all'allegato XI;
    i) documentazione comprovante l'idoneita' dei locali e degli
    impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza
    del lavoro.
    3. Verificata la regolarita' della documentazione, verra' condotta,
    dal ((Ministero della salute)), una ispezione in loco.
    4. Della procedura dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verra'
    redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di
    autorizzazione previsto dall'articolo 15, comma 2.

    ALLEGATO XIII
    MARCATURA DI CONFORMITA' CE
    La marcatura di conformita' CE e' costituita dalle iniziali "CE"
    secondo il simbolo grafico che segue:
    * * * * VEDERE MARCHIO A PAG. 98 * * * *
    - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura dovranno
    essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato
    di cui sopra.
    - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente
    la stessa dimensione verticale che non puo' essere inferiore a 5
    mm.
    Questa dimensione minima puo' essere dimezzata per dispositivi molto
    piccoli.

    http://www.normativasanitaria.it/jsp/detta...eto=si&id=20835
     
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