(Disciplina del servizio sanitario regionaleReg. Att. Art. 76 undecies L.R. Toscana 24.02.2005 N. 40

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    Regione Toscana

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2012, n.1
    Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 10 del 10 marzo 2012)


    Capo I
    Trasporto sanitario di emergenza-urgenza


    (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
    n. 1 del 4 gennaio 2012)


    LA GIUNTA REGIONALE


    Ha approvato


    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


    Emana

    il seguente regolamento:
    (Omissis)
    Art. 1

    Oggetto
    (art. 76-undecies della l.r. 40/2005)

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 76-undecies
    della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del
    servizio sanitario regionale), disciplina in particolare:
    a) i requisiti volti a garantire la continuita' e la qualita'
    del servizio, necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale
    di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/05;
    b) le modalita' di aggiornamento dell'elenco regionale, per
    quanto concerne l'iscrizione, la modifica e la cancellazione;
    c) le modalita' e le procedure per lo svolgimento della
    verifica periodica di cui all'art. 76-quinquies, comma 4 della l.r.
    40/2005;
    d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all'art.
    76-novies della l.r. 40/05.

    Art. 2

    Ambito di applicazione
    (art. 76-quater della l.r. 40/2005)

    1. Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 76-quater
    della l.r. 40/2005, sono oggetto di applicazione del presente
    regolamento le attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza
    riferite:
    a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui
    all'art. 76-quater, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005, sia
    primari, trasporti dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero, sia
    secondari, trasporti inter ed intra-ospedalieri, effettuati tramite
    autoambulanze con personale sanitario e/o altro personale
    adeguatamente formato per le attivita' connesse all'assistenza
    sanitaria, secondo quanto previsto della disciplina vigente, gestiti
    dalla centrale operativa territorialmente competente con codice
    colore di gravita' dell'evento stabilito dalla centrale operativa
    medesima mediante l'utilizzo di codifiche e terminologie standard
    sottoposte a periodiche revisioni;
    b) ai servizi di trasporto sanitario previsti nei livelli
    essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 76-quater, comma 1,
    lettera b) della l.r. 40/2005, ossia a quei trasporti che il servizio
    sanitario nazionale e' tenuto a garantire a tutti i cittadini, ivi
    compresi a quelli di pazienti fra presidi ospedalieri ed a quelli per
    dimissione dai presidi ospedalieri medesimi, purche' ne sia stata
    certificata dal medico della struttura ospedaliera, in relazione alle
    specifiche condizioni cliniche del paziente, la necessita' di
    effettuare tali tipi di trasporto tramite autoambulanza, garantendo
    l'assistenza sanitaria durante il tragitto;
    c) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui
    all'art. 76-quater, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005, per i
    quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
    1. il medico abbia certificato la necessita' di utilizzo
    dell'autoambulanza del sistema sanitario;
    2. il medico abbia certificato la necessita' di fornire nel
    corso dell'intero tragitto l'assistenza sanitaria tramite il
    personale di cui alla lettera a), al fine di non interrompere un
    percorso assistenziale-terapeutico gia' stabilito ed intrapreso da
    altro personale sanitario che abbia interagito con il paziente e ne
    abbia opportunamente stabilito anche le successive necessita'
    cliniche ovvero sia necessario garantire un immediato intervento
    salvavita in relazione ai collegamenti radiotelefonici esistenti con
    la centrale operativa territorialmente competente.
    Capo II
    Elenco regionale

    Art. 3

    Iscrizione nell'elenco regionale
    (art. 76-undecies, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005)

    1. All'elenco regionale di cui all'art. 76-quinquies della l.r.
    40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato
    autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25
    (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di
    trasporto sanitario) ed i comitati della Croce Rossa italiana (CRI)
    che svolgono attivita' di trasporto sanitario sul territorio
    regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici
    ed organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento,
    abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete
    organizzativa di appartenenza, svolgano attivita' di' promozione e
    crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto
    socio-sanitario toscano.

    Art. 4

    Modalita' di iscrizione nell'elenco regionale
    (art. 76-undecies, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005)

    1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e
    dei comitati della CRI, di cui all'art. 3, che intendono iscriversi
    nell'elenco regionale presentano apposita istanza alla competente
    struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito
    atto dal dirigente della competente struttura regionale.
    2. L'istanza di cui al comma I contiene apposita dichiarazione
    sostitutiva di atto di notorieta' o di certificazione circa il
    possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonche' il parere
    favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione
    operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il
    trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'art.
    76-octies della l.r. 40/2005.
    3. Il provvedimento di inserimento nell'elenco regionale e'
    pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed
    e' comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della
    CRI ed alle aziende sanitarie interessati.

    Art. 5

    Comunicazione variazione dati
    (art. 76-undecies, comma I lettera b) della l.r. 40/2005)

    1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI
    iscritti nell'elenco regionale devono dare comunicazione alla
    competente struttura regionale ed alla competente azienda unita'
    sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o
    il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 entro dieci giorni
    dall'avvenuta variazione.

    Art. 6

    Cancellazione dall'elenco regionale
    (art. 76-undecies, comma 1, lettera h) della l.r. 40/2005)

    1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono
    cancellati dall'elenco regionale nei seguenti casi:
    a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto
    interessato;
    b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle
    verificate effettuate dalla Commissione di vigilanza di cui all'art.
    5 della l.r. 25/2001.
    2. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco regionale e'
    pubblicato sul BURT ed e' comunicato alle associazioni di
    volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie
    interessati.
    3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un
    comitato della CRI dall'elenco regionale comporta la sua esclusione
    dal sistema toscano territoriale di soccorso.

    Art. 7

    Pubblicita' dell'elenco regionale
    (art. 76-undecies, comma I lettera b) della l.r. 40/2005)

    1. L'elenco regionale e' pubblicato sul BURT con periodicita'
    annuale.
    2. L'elenco regionale di cui al comma 1 e' trasmesso alle aziende
    sanitarie per una verifica periodica della presenza nell'elenco
    medesimo delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI
    operanti nel territorio di riferimento.

    Art. 8

    Verifica dei requisiti
    (art. 76-undecies, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005)

    1. L'attivita' di verifica circa la presenza ed il mantenimento
    dei requisiti di cui all'art. 3 e' esercitata dall'azienda unita'
    sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di
    vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001.
    2. La Commissione di vigilanza effettua d'ufficio, quando lo
    ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque
    almeno una volta ogni due anni.
    3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di
    vigilanza ne da' comunicazione al soggetto interessato, all'azienda
    unita' sanitaria locale interessata ed alla competente struttura
    regionale.
    4. Nel caso di verifica di carenza di uno o piu' requisiti di cui
    all'art. 3, la Commissione di vigilanza redige un verbale, previo
    contraddittorio con il soggetto interessato, con l'indicazione delle
    irregolarita' e del termine perentorio per l'adeguamento. Se entro
    tale termine permane la carenza gia' verificata, la Commissione di
    vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne da' immediata
    comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unita'
    sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede
    alla cancellazione dall'elenco regionale.
    Capo III
    Sistema budgetario

    Art. 9

    Criteri per la formulazione del budget
    (art. 76-undecies, comma 1, lettera d) della l.r. 40/2005)

    1. La Giunta regionale stabilisce annualmente, nell'ambito del
    fondo sanitario di cui all'art. 25 della l.r. 40/2005, il fabbisogno
    economico per l'attivita' di trasporto sanitario individuando un
    budget complessivo relativo alla quantita' e qualita' dei servizi di
    trasporto di emergenza urgenza da erogare nell'anno successivo tenuto
    conto degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza
    regionale permanente, di cui all'art. 76-septies della l.r. 40/2005,
    per la programmazione aziendale e per l'elaborazione dei piani
    annuali attuativi ed operativi locali. Nelle more della definizione
    di costi del servizio uniformi ed appropriati, il budget e' costruito
    utilizzando come parametri per la rilevazione dei costi i dati
    relativi alla spesa sostenuta per l'erogazione dei diversi livelli di
    attivita' di cui all'art. 2 calcolata sulla base dei relativi indici
    di accesso storici nell'intero territorio regionale.
    2. La Giunta regionale definisce la ripartizione delle risorse
    complessive di cui al comma 1 fra le aziende sanitarie sulla base
    degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, del
    fabbisogno sanitario calcolato sulla base degli indici di accesso
    storici dei vari livelli di attivita' e tenendo conto di specifici
    indici di correzione relativi alle caratteristiche geografiche, alle
    caratteristiche della popolazione assistita ed alla distribuzione dei
    presidi sanitari nel territorio di riferimento.
    3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2,
    l'attivita' di monitoraggio effettuata attraverso i comitati di
    coordinamento di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005 nonche' i
    controlli di gestione delle aziende sanitarie, sono finalizzati alla
    rilevazione degli effettivi costi dei trasporti.
    4. I comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di
    emergenza urgenza, di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005,
    definiscono i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del
    sistema da parte delle aziende sanitarie sulla base della
    programmazione operativa stabilita dal piano annuale attuativo ed
    operativo locale, elaborato tenuto conto delle necessarie azioni di
    razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per
    l'ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget.
    5. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale
    permanente, adotta apposite linee guida per favorire l'uniforme
    applicazione fra tutti i soggetti del sistema e sull'intero
    territorio del sistema budgetario, in modo da favorire il
    conseguimento di obiettivi comuni, l'appropriatezza degli interventi
    e l'ottimizzazione ed il rispetto del budget assegnato.
    6. I soggetti del sistema provvedono ad alimentare un apposito
    flusso informativo tale da garantire alle aziende la tenuta di un
    sistema di contabilita' analitica e di controllo di gestione al fine
    di monitorare costantemente il livello di attuazione del budget e
    valutare l'esigenza di azioni correttive.
    7. Per il primo anno di applicazione le assegnazioni delle
    risorse di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le ripartizioni
    attuate nell'anno precedente.
    Capo IV
    Norme di prima applicazione

    Art. 10

    Ricognizione delle associazioni di volontariato e dei comitati della
    CRI ed istituzione dell'elenco regionale
    (art. 76-quinquies della l.r. 40/2005)

    1. Al fine di costituire l'elenco regionale, di cui all'art.
    76-quinquies della l.r. 40/2005, la competente struttura regionale
    effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato
    autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono attivita' di
    trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale.
    2. Al fine di effettuare la ricognizione delle associazioni di
    cui al comma I il dirigente della competente struttura regionale
    approva la modulistica necessaria alla trasmissione da parte delle
    associazioni dell'assenso per l'iscrizione nell'elenco regionale.
    3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della
    modulistica di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle
    associazioni di cui al comma 1 che intendono iscrivere la propria
    associazione nell'elenco regionale, inoltrano apposita dichiarazione
    d'assenso alla competente struttura regionale utilizzando la
    modulistica di cui al comma 2. Alla dichiarazione e' allegata la
    dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o di certificazione
    circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
    4. Il dirigente della competente struttura regionale, entro
    trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
    dichiarazioni di cui la comma 3, provvede ad istituire l'elenco
    regionale.
    5. La competente struttura regionale promuove la stipulazione di
    specifico accordo con il Comitato regionale toscano della CRI per
    inserire nell'elenco regionale i comitati del medesimo ente.
    6. L'immissione nell'elenco regionale comporta l'inserimento
    delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI nel
    sistema toscano territoriale di soccorso.
    Capo V
    Entrata in vigore

    Art. 11

    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
    alla pubblicazione sul BURT.
    Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
    della Regione Toscana.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare come regolamento della Regione Toscana.
    Firenze, 4 gennaio 2012

    La vicepresidente: TARGETTI

    (Omissis)

    www.normativasanitaria.it/

    --------------------------------------
    Legge Regionale 22 maggio 2001, n. 25

    Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario.
    Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 30.05.2001

    Art. 01 - Oggetto
    1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione
    del servizio sanitario nazionale), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l’utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:

    a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso";
    b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria
    definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali".
    c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";
    2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende
    unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni
    statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

    Art. 02 - Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario
    1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al Comune.
    2. Chiunque intenda esercitare attività di trasporto sanitario inoltra al Comune competente l’istanza per
    l’autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, secondo le modalità stabilite con il regolamento attuativo della presente legge.
    3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta
    modifica dell’autorizzazione secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
    Art. 03 - Divieti
    1. É vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall’ articolo 1 , comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge.
    2. L’Azienda sanitaria non può stipulare o rinnovare la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o, nei casi di cui all’ articolo 1 , comma 2, in mancanza dell’accertamento della struttura responsabile in materia dell’Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, sul possesso dei requisiti, ai sensi della presente legge. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione necessaria per l’esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende Ospedaliere.
    3. É vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il
    quale l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve compiere l’accertamento sul possesso dei requisiti.

    Art. 04 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
    1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a:
    a) garantire che l’utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della stessa;
    b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
    c) mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi;
    d) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l’aspetto tecnico che per quello sanitario;
    e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;
    f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all’articolo 7, nonché la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento;
    g) assicurare l’adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;
    h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell’attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all’attività di trasporto;
    i) comunicare alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;
    j) comunicare al Comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell’ente o associazione.
    Art. 05 - Vigilanza e controllo
    1. L’attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall’Azienda unità sanitaria locale competente per
    territorio, mediante un’apposita commissione di vigilanza, la cui composizione è stabilita dal regolamento attuativo della presente legge.

    Art. 06 - Sanzioni e relative procedure applicative
    1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2500 Euro, pari a lire 4.849.675 a un massimo di 15000 Euro, pari a lire 29.044.050 ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte dell’autorità comunale competente, per i successivi tre anni.
    2. L’utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all’esercizio
    dell’attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 4000 Euro, pari a lire 7.745.080.
    3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di
    1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 6000 euro, pari a lire 11.617.620, nonché la sospensione
    dell’autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell’autorizzazione non si sia adeguato, nel termine di 30 giorni, alle prescrizioni dell’autorità comunale competente.
    4. L’utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad
    autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600 Euro, pari a lire 1.161.762, ad un massimo di 1500 Euro, pari a lire 2.904.405.
    5. L’autorità comunale competente può revocare l’autorizzazione:

    a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia
    provveduto alla dovuta regolarizzazione;
    b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;
    c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.
    6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il
    soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta
    un’altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. É fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
    7. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
    8. La competenza all’applicazione delle sanzioni è del Comune nel cui territorio la violazione è accerta.
    9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’accertamento delle violazioni della
    presente legge è di competenza delle Aziende unità sanitarie locali.
    Art. 07 - Personale, attrezzature e materiali
    1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, previa comunicazione alla IV Commissione consiliare permanente, competente in materia di sanità.
    2. Entro il medesimo termine di 120 giorni di cui al comma 1, con decreto del dirigente del competente
    ufficio regionale, sono approvate:

    a) la tabella con la quale sono individuati i requisiti del personale delle autoambulanze, in relazione all’attività
    di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario e/o all’attività di trasporto sanitario di soccorso e di
    rianimazione;
    b) la tabella con la quale sono individuate le attrezzature tecniche e il materiale sanitario di cui devono
    essere dotate le autoambulanze in relazione alle predette tipologie.
    Art. 08 - Applicazione delle disposizioni
    1. L’applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
    Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all’articolo
    7.
    Art. 09 - Norme transitorie
    1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all’articolo 8, nonché i procedimenti relativi ad
    istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro il
    suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60
    (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).
    2. I soggetti già in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui
    all’articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze già oggetto di autorizzazione.
    3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1993 mantengono la propria validità
    anche dopo la data di cui all’articolo 8 della presente legge.
    4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all’articolo 8 sono
    conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993
    5. Dalla data di pubblicazione sul BURT delle tabelle di cui all’articolo 7 i competenti uffici della Giunta
    regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle Aziende unità sanitarie locali, che li trasmettono ai
    Comuni interessati, nell’ambito territoriale di competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna.
    Art. 10 - Abrogazioni
    1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio
    del trasporto sanitario per infermi e feriti) è abrogata a decorrere dalla data indicata all’articolo 8.
    --------------------------------------


    In allegato Regione Toscana l.r. 40/2005

    Edited by coeslazio - 22/3/2012, 15:05
    File Allegato
    Regione_Toscana_l.r._402005.pdf
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