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Regione Toscana
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 gennaio 2012, n.1 Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 10 del 10 marzo 2012)
Capo I Trasporto sanitario di emergenza-urgenza
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2012)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento: (Omissis) Art. 1
Oggetto (art. 76-undecies della l.r. 40/2005)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), disciplina in particolare: a) i requisiti volti a garantire la continuita' e la qualita' del servizio, necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/05; b) le modalita' di aggiornamento dell'elenco regionale, per quanto concerne l'iscrizione, la modifica e la cancellazione; c) le modalita' e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all'art. 76-quinquies, comma 4 della l.r. 40/2005; d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all'art. 76-novies della l.r. 40/05.
Art. 2
Ambito di applicazione (art. 76-quater della l.r. 40/2005)
1. Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 76-quater della l.r. 40/2005, sono oggetto di applicazione del presente regolamento le attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza riferite: a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-quater, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005, sia primari, trasporti dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero, sia secondari, trasporti inter ed intra-ospedalieri, effettuati tramite autoambulanze con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato per le attivita' connesse all'assistenza sanitaria, secondo quanto previsto della disciplina vigente, gestiti dalla centrale operativa territorialmente competente con codice colore di gravita' dell'evento stabilito dalla centrale operativa medesima mediante l'utilizzo di codifiche e terminologie standard sottoposte a periodiche revisioni; b) ai servizi di trasporto sanitario previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 76-quater, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005, ossia a quei trasporti che il servizio sanitario nazionale e' tenuto a garantire a tutti i cittadini, ivi compresi a quelli di pazienti fra presidi ospedalieri ed a quelli per dimissione dai presidi ospedalieri medesimi, purche' ne sia stata certificata dal medico della struttura ospedaliera, in relazione alle specifiche condizioni cliniche del paziente, la necessita' di effettuare tali tipi di trasporto tramite autoambulanza, garantendo l'assistenza sanitaria durante il tragitto; c) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-quater, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005, per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: 1. il medico abbia certificato la necessita' di utilizzo dell'autoambulanza del sistema sanitario; 2. il medico abbia certificato la necessita' di fornire nel corso dell'intero tragitto l'assistenza sanitaria tramite il personale di cui alla lettera a), al fine di non interrompere un percorso assistenziale-terapeutico gia' stabilito ed intrapreso da altro personale sanitario che abbia interagito con il paziente e ne abbia opportunamente stabilito anche le successive necessita' cliniche ovvero sia necessario garantire un immediato intervento salvavita in relazione ai collegamenti radiotelefonici esistenti con la centrale operativa territorialmente competente. Capo II Elenco regionale
Art. 3
Iscrizione nell'elenco regionale (art. 76-undecies, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005)
1. All'elenco regionale di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005 possono iscriversi le associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario) ed i comitati della Croce Rossa italiana (CRI) che svolgono attivita' di trasporto sanitario sul territorio regionale che, oltre a possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui all'allegato A al presente regolamento, abbiano una capillare diffusione sul territorio tramite la rete organizzativa di appartenenza, svolgano attivita' di' promozione e crescita della coesione sociale e siano radicate nel tessuto socio-sanitario toscano.
Art. 4
Modalita' di iscrizione nell'elenco regionale (art. 76-undecies, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005)
1. I legali rappresentanti delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, di cui all'art. 3, che intendono iscriversi nell'elenco regionale presentano apposita istanza alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica definita con apposito atto dal dirigente della competente struttura regionale. 2. L'istanza di cui al comma I contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonche' il parere favorevole espresso ai fini della coerenza con la programmazione operativa locale dal competente comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005. 3. Il provvedimento di inserimento nell'elenco regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed e' comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati.
Art. 5
Comunicazione variazione dati (art. 76-undecies, comma I lettera b) della l.r. 40/2005)
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI iscritti nell'elenco regionale devono dare comunicazione alla competente struttura regionale ed alla competente azienda unita' sanitaria locale di ogni variazione inerente i dati identificativi o il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 entro dieci giorni dall'avvenuta variazione.
Art. 6
Cancellazione dall'elenco regionale (art. 76-undecies, comma 1, lettera h) della l.r. 40/2005)
1. Le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI sono cancellati dall'elenco regionale nei seguenti casi: a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto interessato; b) perdita dei requisiti accertata anche a seguito delle verificate effettuate dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001. 2. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco regionale e' pubblicato sul BURT ed e' comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle aziende sanitarie interessati. 3. La cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall'elenco regionale comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso.
Art. 7
Pubblicita' dell'elenco regionale (art. 76-undecies, comma I lettera b) della l.r. 40/2005)
1. L'elenco regionale e' pubblicato sul BURT con periodicita' annuale. 2. L'elenco regionale di cui al comma 1 e' trasmesso alle aziende sanitarie per una verifica periodica della presenza nell'elenco medesimo delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI operanti nel territorio di riferimento.
Art. 8
Verifica dei requisiti (art. 76-undecies, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005)
1. L'attivita' di verifica circa la presenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 e' esercitata dall'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio tramite la Commissione di vigilanza di cui all'art. 5 della l.r. 25/2001. 2. La Commissione di vigilanza effettua d'ufficio, quando lo ritenga opportuno, la verifica sul possesso dei requisiti e comunque almeno una volta ogni due anni. 3. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di vigilanza ne da' comunicazione al soggetto interessato, all'azienda unita' sanitaria locale interessata ed alla competente struttura regionale. 4. Nel caso di verifica di carenza di uno o piu' requisiti di cui all'art. 3, la Commissione di vigilanza redige un verbale, previo contraddittorio con il soggetto interessato, con l'indicazione delle irregolarita' e del termine perentorio per l'adeguamento. Se entro tale termine permane la carenza gia' verificata, la Commissione di vigilanza attribuisce esito negativo alla verifica e ne da' immediata comunicazione al soggetto interessato, alle competente azienda unita' sanitarie locale ed alla competente struttura regionale che provvede alla cancellazione dall'elenco regionale. Capo III Sistema budgetario
Art. 9
Criteri per la formulazione del budget (art. 76-undecies, comma 1, lettera d) della l.r. 40/2005)
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente, nell'ambito del fondo sanitario di cui all'art. 25 della l.r. 40/2005, il fabbisogno economico per l'attivita' di trasporto sanitario individuando un budget complessivo relativo alla quantita' e qualita' dei servizi di trasporto di emergenza urgenza da erogare nell'anno successivo tenuto conto degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, di cui all'art. 76-septies della l.r. 40/2005, per la programmazione aziendale e per l'elaborazione dei piani annuali attuativi ed operativi locali. Nelle more della definizione di costi del servizio uniformi ed appropriati, il budget e' costruito utilizzando come parametri per la rilevazione dei costi i dati relativi alla spesa sostenuta per l'erogazione dei diversi livelli di attivita' di cui all'art. 2 calcolata sulla base dei relativi indici di accesso storici nell'intero territorio regionale. 2. La Giunta regionale definisce la ripartizione delle risorse complessive di cui al comma 1 fra le aziende sanitarie sulla base degli indirizzi definiti dalla Conferenza regionale permanente, del fabbisogno sanitario calcolato sulla base degli indici di accesso storici dei vari livelli di attivita' e tenendo conto di specifici indici di correzione relativi alle caratteristiche geografiche, alle caratteristiche della popolazione assistita ed alla distribuzione dei presidi sanitari nel territorio di riferimento. 3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2, l'attivita' di monitoraggio effettuata attraverso i comitati di coordinamento di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005 nonche' i controlli di gestione delle aziende sanitarie, sono finalizzati alla rilevazione degli effettivi costi dei trasporti. 4. I comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-octies della l.r. 40/2005, definiscono i criteri di assegnazione del budget ai soggetti del sistema da parte delle aziende sanitarie sulla base della programmazione operativa stabilita dal piano annuale attuativo ed operativo locale, elaborato tenuto conto delle necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l'ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget. 5. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale permanente, adotta apposite linee guida per favorire l'uniforme applicazione fra tutti i soggetti del sistema e sull'intero territorio del sistema budgetario, in modo da favorire il conseguimento di obiettivi comuni, l'appropriatezza degli interventi e l'ottimizzazione ed il rispetto del budget assegnato. 6. I soggetti del sistema provvedono ad alimentare un apposito flusso informativo tale da garantire alle aziende la tenuta di un sistema di contabilita' analitica e di controllo di gestione al fine di monitorare costantemente il livello di attuazione del budget e valutare l'esigenza di azioni correttive. 7. Per il primo anno di applicazione le assegnazioni delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate secondo le ripartizioni attuate nell'anno precedente. Capo IV Norme di prima applicazione
Art. 10
Ricognizione delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI ed istituzione dell'elenco regionale (art. 76-quinquies della l.r. 40/2005)
1. Al fine di costituire l'elenco regionale, di cui all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005, la competente struttura regionale effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale. 2. Al fine di effettuare la ricognizione delle associazioni di cui al comma I il dirigente della competente struttura regionale approva la modulistica necessaria alla trasmissione da parte delle associazioni dell'assenso per l'iscrizione nell'elenco regionale. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT della modulistica di cui al comma 2, i legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 che intendono iscrivere la propria associazione nell'elenco regionale, inoltrano apposita dichiarazione d'assenso alla competente struttura regionale utilizzando la modulistica di cui al comma 2. Alla dichiarazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' o di certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 4. Il dirigente della competente struttura regionale, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui la comma 3, provvede ad istituire l'elenco regionale. 5. La competente struttura regionale promuove la stipulazione di specifico accordo con il Comitato regionale toscano della CRI per inserire nell'elenco regionale i comitati del medesimo ente. 6. L'immissione nell'elenco regionale comporta l'inserimento delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI nel sistema toscano territoriale di soccorso. Capo V Entrata in vigore
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 4 gennaio 2012
La vicepresidente: TARGETTI
(Omissis)
www.normativasanitaria.it/
-------------------------------------- Legge Regionale 22 maggio 2001, n. 25
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario. Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 30.05.2001
Art. 01 - Oggetto 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l’utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:
a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso"; b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali". c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto"; 2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Art. 02 - Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario 1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al Comune. 2. Chiunque intenda esercitare attività di trasporto sanitario inoltra al Comune competente l’istanza per l’autorizzazione all’attività di trasporto sanitario, secondo le modalità stabilite con il regolamento attuativo della presente legge. 3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta modifica dell’autorizzazione secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento. Art. 03 - Divieti 1. É vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall’ articolo 1 , comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge. 2. L’Azienda sanitaria non può stipulare o rinnovare la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o, nei casi di cui all’ articolo 1 , comma 2, in mancanza dell’accertamento della struttura responsabile in materia dell’Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, sul possesso dei requisiti, ai sensi della presente legge. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione necessaria per l’esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali e dalle Aziende Ospedaliere. 3. É vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il quale l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve compiere l’accertamento sul possesso dei requisiti.
Art. 04 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione 1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a: a) garantire che l’utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della stessa; b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali; c) mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi; d) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l’aspetto tecnico che per quello sanitario; e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso; f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all’articolo 7, nonché la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento; g) assicurare l’adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso; h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell’attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all’attività di trasporto; i) comunicare alla Azienda unità sanitaria locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione; j) comunicare al Comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell’ente o associazione. Art. 05 - Vigilanza e controllo 1. L’attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, mediante un’apposita commissione di vigilanza, la cui composizione è stabilita dal regolamento attuativo della presente legge.
Art. 06 - Sanzioni e relative procedure applicative 1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2500 Euro, pari a lire 4.849.675 a un massimo di 15000 Euro, pari a lire 29.044.050 ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte dell’autorità comunale competente, per i successivi tre anni. 2. L’utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 4000 Euro, pari a lire 7.745.080. 3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 6000 euro, pari a lire 11.617.620, nonché la sospensione dell’autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell’autorizzazione non si sia adeguato, nel termine di 30 giorni, alle prescrizioni dell’autorità comunale competente. 4. L’utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600 Euro, pari a lire 1.161.762, ad un massimo di 1500 Euro, pari a lire 2.904.405. 5. L’autorità comunale competente può revocare l’autorizzazione:
a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia provveduto alla dovuta regolarizzazione; b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge; c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica. 6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta un’altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. É fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 7. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 8. La competenza all’applicazione delle sanzioni è del Comune nel cui territorio la violazione è accerta. 9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’accertamento delle violazioni della presente legge è di competenza delle Aziende unità sanitarie locali. Art. 07 - Personale, attrezzature e materiali 1. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione, previa comunicazione alla IV Commissione consiliare permanente, competente in materia di sanità. 2. Entro il medesimo termine di 120 giorni di cui al comma 1, con decreto del dirigente del competente ufficio regionale, sono approvate:
a) la tabella con la quale sono individuati i requisiti del personale delle autoambulanze, in relazione all’attività di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario e/o all’attività di trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione; b) la tabella con la quale sono individuate le attrezzature tecniche e il materiale sanitario di cui devono essere dotate le autoambulanze in relazione alle predette tipologie. Art. 08 - Applicazione delle disposizioni 1. L’applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all’articolo 7. Art. 09 - Norme transitorie 1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all’articolo 8, nonché i procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro il suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti). 2. I soggetti già in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui all’articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze già oggetto di autorizzazione. 3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1993 mantengono la propria validità anche dopo la data di cui all’articolo 8 della presente legge. 4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all’articolo 8 sono conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993 5. Dalla data di pubblicazione sul BURT delle tabelle di cui all’articolo 7 i competenti uffici della Giunta regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle Aziende unità sanitarie locali, che li trasmettono ai Comuni interessati, nell’ambito territoriale di competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna. Art. 10 - Abrogazioni 1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti) è abrogata a decorrere dalla data indicata all’articolo 8. --------------------------------------
In allegato Regione Toscana l.r. 40/2005
Edited by coeslazio - 22/3/2012, 15:05File Allegato
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