Decreto sorveglianza sanitaria volontari - DPCM attuazione del 28 novembre 2011, n.231

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    09/02/2012 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n.231
    Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile. (12G0017) (G.U. Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2012)




    IL PRESIDENTE
    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
    l'«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in
    materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
    lavoro, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto
    legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare, l'articolo 3,
    comma 2 e l'articolo 305»;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
    Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'«Istituzione del
    Servizio nazionale della protezione civile»;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
    «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
    regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
    marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
    «Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11
    della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
    «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
    dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
    modifiche e integrazioni;
    Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
    materia di incendi boschivi»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
    generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
    Amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
    «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
    strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
    migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
    ed, in particolare, l'articolo 5, comma 1 ove e' previsto che il
    Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle
    finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, quali la
    tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e
    dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
    calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si
    avvalga del Dipartimento della Protezione Civile;
    Visto il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare
    l'articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui
    all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed all'articolo
    5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
    si applichino anche agli interventi all'estero del Dipartimento della
    protezione civile;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
    «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga
    di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
    finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
    febbraio 2009, n. 14;
    Visto l'articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo
    unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
    infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
    Tenuto conto delle attivita' di protezione civile di cui
    all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli aspetti
    di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;
    Tenuto conto della necessita' di garantire la continuita' di tali
    attivita', in particolare in occasione degli eventi di cui
    all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all'articolo
    5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
    anche a fronte del manifestarsi di scenari operativi e di circostanze
    non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;
    Considerato, altresi', che per svolgere le suddette attivita', in
    particolare in occasione degli eventi sopra richiamati, il personale
    del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata
    preparazione tecnica professionale, formazione, addestramento e di
    visite periodiche di sorveglianza sanitaria;
    Sentite le Organizzazioni Sindacali comparativamente piu'
    rappresentative sul piano nazionale;
    Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, reso
    nella seduta del 18 maggio 2011;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 novembre
    2011;
    Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
    il Ministro della salute;

    Adotta

    il seguente regolamento:

    Art. 1


    Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di
    gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
    nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
    autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle
    singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
    funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato
    di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
    individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
    indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
    medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro e' individuato nella
    figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente
    del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
    b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»:
    le unita' inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile
    di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
    303 e successive modificazioni ed integrazioni;
    il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303
    del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio
    presso il Dipartimento della protezione civile;
    il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo
    in servizio presso il Dipartimento medesimo;
    il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di
    collaborazione coordinata e continuativa;
    c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire
    ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
    competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
    all'interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione
    ed alla gestione dei rischi;
    d) «attivita' divulgativa e informativa» complesso delle
    attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
    alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
    e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici,
    finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
    lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di
    rischio professionali ed alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
    lavorativa.

    Art. 2


    Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica al personale cosi' come
    definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso
    personale sia impegnato in attivita' di protezione civile ai sensi
    dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
    modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede di
    servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui
    all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis,
    comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

    Art. 3


    Particolari esigenze

    1. Le peculiarita' che caratterizzano le attivita' del personale
    del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi
    dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
    negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e
    all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
    343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
    401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed
    aspetti:
    tempestivita' dell'intervento al fine di tutelare l'integrita'
    della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
    pericolo di danni;
    possibilita' di intervento in contesti di rischio prevedibili e
    dalle conseguenze preventivamente valutabili;
    possibilita' di intervento immediato anche in contesti di rischio
    non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
    flessibilita' di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza
    e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile
    contestuale esiguita' dei tempi disponibili per l'adeguamento e
    l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la
    situazione in atto;
    esigenza di operare con la necessaria flessibilita' in ordine
    alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare
    in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando
    sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire
    l'adozione di appropriate misure di autotutela.

    Art. 4


    Misure generali di tutela

    1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione
    civile svolge la propria attivita' di istituto, le norme e le
    prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute
    nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
    modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la
    necessita' di garantire la protezione e la tutela della salute e
    della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la
    continuita' delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo
    3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione
    degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e
    all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
    343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
    401.
    2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
    del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
    modificazioni ed integrazioni in relazione all'espletamento delle
    funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
    le finalita' di protezione e tutela della salute e della sicurezza
    del personale sono perseguite attraverso:
    a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei
    requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti,
    amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di
    sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e
    autoprotezione, affinche' sia assicurata la capacita' di iniziativa,
    consapevole della natura e quantita' dei pericoli connessi alla
    specificita' dell'attivita' svolta;
    b) attivita' divulgativa e informativa sulle disposizioni
    interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
    c) attivita' addestrative periodiche;
    d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente
    regolamento;
    e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7.
    3. La formazione, l'informazione e l'addestramento ricevuti,
    l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
    nonche' l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai
    sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7,
    assicurano la piena capacita' operativa del personale del
    Dipartimento della protezione civile.

    Art. 5


    Formazione, informazione ed addestramento

    1. Al datore di lavoro incombe l'obbligo di formazione,
    informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi
    di protezione individuale, nonche' il controllo della loro
    conformita'. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento
    dell'idoneita' del personale abilitato all'uso ed alla conduzione
    degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
    2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla
    predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 2 del
    presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della
    protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione
    ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi
    di protezione individuale.

    Art. 6


    Sorveglianza sanitaria

    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni
    di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e
    requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
    2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il
    Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
    programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del
    Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attivita' di
    cui all'articolo 2 del presente regolamento.
    3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti
    medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all'attivita'
    di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui
    il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in
    possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione,
    da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture
    sanitarie qualificate.
    4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul
    lavoro viene inoltrata all'Autorita' competente ai sensi della
    normativa vigente.

    Art. 7


    Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di
    protezione individuali

    1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore
    di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di
    rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto
    legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed
    integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi puo' avvenire anche sulla
    base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione
    civile si puo' avvalere della specifica competenza degli organi
    tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della
    sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attivita' di
    accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.
    2. Al personale del Dipartimento della protezione civile e' fatto
    obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti
    dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio.
    In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992,
    n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre
    2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
    2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio
    non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e,
    quindi, in ragione di cio' non oggetto di specifiche iniziative ai
    sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo
    articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei
    i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro
    e gia' in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.

    Art. 8


    Valutazione dei rischi

    1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui
    all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e
    successive modificazioni ed integrazioni.
    2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente
    regolamento, il datore di lavoro ottempera all'obbligo di cui al
    comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione
    del presente regolamento, di apposite procedure operative
    specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale,
    elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione
    delle attivita' sopra richiamate, in relazione alle condizioni di
    rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le
    misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute
    e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a
    conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.
    3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi
    comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza
    alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della
    protezione civile e' impegnato nei casi di cui al comma 2 non
    costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'
    Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
    modificazioni ed integrazioni.
    4. Nelle attivita' di formazione, addestramento ed esercitazioni a
    cui il personale e' chiamato a partecipare, l'obbligo previsto
    dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9
    aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
    ottemperato con le stesse modalita' di cui al comma 2 del presente
    articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attivita' del presente
    comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e
    dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
    successive modificazioni ed integrazioni. Tali attivita' devono in
    ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite
    dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una
    preventiva pianificazione e garantendo l'informazione del personale
    sulla natura dei rischi e sulle attivita' da compiere.
    5. Nelle attivita' di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio
    1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno
    alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione
    civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti
    di coordinamento ed indirizzo, non e' responsabile delle violazioni
    commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal
    personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, e'
    esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
    sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei
    soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del
    personale operante, cosi' come individuati dai rispettivi ordinamenti
    e dalle specifiche disposizioni di settore.
    6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attivita' di
    protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio
    1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui
    all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini
    dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di
    lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza
    del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei
    rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attivita'
    svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono
    essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I
    competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in
    collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
    Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
    integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma
    1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e
    valutano i resoconti delle attivita' svolte durante le attivita'
    emergenziali, analizzando le criticita' riscontrate, soprattutto in
    occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta
    migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.

    Art. 9


    Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
    aprile 2008 n. 81

    1. Nelle attivita' di cui al titolo IV del decreto legislativo 9
    aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste
    in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della
    protezione civile, in attivita' poste in essere per fronteggiare
    eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
    rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza,
    anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione
    preliminare ne' del progetto di tali interventi ne' del Piano della
    sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e' esonerata
    dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma e'
    tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in
    fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle
    varie attivita' di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza
    assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti.
    Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene
    esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento,
    e' tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo
    91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
    e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente
    alla realizzazione dell'opera prevista.
    2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi
    di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni
    affidatigli ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 9
    aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al
    fine di rendere piu' efficace la propria azione di coordinamento,
    tenuto conto dell'esigenza di assicurare una presenza piu' assidua
    nel cantiere, puo' limitare le procedure di cui al citato articolo 92
    alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed
    imminente ovvero passibili di sospensione delle attivita' del
    cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonche' da
    rischi interferenti tra le diverse imprese.
    3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica
    formale prevista dall'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile
    2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere
    inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio
    dei lavori, purche' si provveda a darne informazione con qualsiasi
    mezzo, appena possibile, in ragione della particolarita' e
    peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo scenario
    di emergenza.
    4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attivita' di
    assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2
    della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati
    al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si
    considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto
    legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
    integrazioni.
    Il presente decreto e' inviato per la registrazione ai competenti
    organi di controllo.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 28 novembre 2011

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri
    Monti


    Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
    Fornero


    Il Ministro della salute
    Balduzzi


    Visto, il Guardasigilli: Severino

    Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 205
     
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