Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,oste

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6229 istituzione dei relativi ordini profession

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    "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (6229)


    CAMERA DEI DEPUTATI N. 6229

    PROPOSTE DI LEGGE
    D’INIZIATIVA DEI SENATORI
    TOMASSINI; TOMASSINI; BETTONI, BRANDANI, MASCIONI,
    BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI,
    GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI, TONINI;
    E
    DISEGNO DI LEGGE
    PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE
    (SIRCHIA)
    DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
    (MARTINO)
    CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA` E DELLA RICERCA
    (MORATTI)
    CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    (CASTELLI)
    CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
    (SINISCALCO)
    E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
    (LA LOGGIA)
    APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
    DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

    il 14 dicembre 2005 (v. stampati Senato nn. 1645-1928-2159-3236)

    Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
    ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
    delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

    Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
    il 15 dicembre 2005

    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PROGETTO DI LEGGE
    __
    ART. 1.
    (Definizione).
    1. Sono professioni sanitarie infermieristiche,
    ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie
    e della prevenzione, quelle previste
    ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,
    e del decreto del Ministro della sanita` 29
    marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 118 del 23 maggio 2001, i cui
    operatori svolgono, in forza di un titolo
    abilitante rilasciato dallo Stato, attivita` di
    prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
    2. Resta ferma la competenza delle
    regioni nell’individuazione e formazione
    dei profili di operatori di interesse sanitario
    non riconducibili alle professioni
    sanitarie come definite dal comma 1.
    3. Le norme della presente legge si
    applicano alle regioni a statuto speciale e
    alle province autonome di Trento e di
    Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi
    statuti speciali e le relative norme
    di attuazione.
    ART. 2.
    (Requisiti).
    1. L’esercizio delle professioni sanitarie
    di cui all’articolo 1, comma 1, e` subordinato
    al conseguimento del titolo universitario
    rilasciato a seguito di esame finale
    con valore abilitante all’esercizio della
    professione. Tale titolo universitario e` definito
    ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
    lettera c), e` valido sull’intero territorio
    nazionale nel rispetto della normativa europea
    in materia di libera circolazione
    delle professioni ed e` rilasciato a seguito di
    un percorso formativo da svolgersi in tutto
    o in parte presso le aziende e le strutture
    del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli
    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    Istituti di ricovero e cura a carattere
    scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni,
    sulla base di appositi protocolli
    d’intesa tra le stesse e le universita` , stipulati
    ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992,
    n. 502, e successive modificazioni. Fermo
    restando il titolo universitario abilitante, il
    personale del servizio sanitario militare,
    nonche´ quello addetto al comparto sanitario
    del Corpo della guardia di finanza,
    puo` svolgere il percorso formativo presso
    le strutture del servizio stesso, individuate
    con decreto del Ministro della salute, che
    garantisce la completezza del percorso
    formativo. Per il personale addetto al
    settore sanitario della Polizia di Stato, alle
    medesime condizioni, il percorso formativo
    puo` essere svolto presso le stesse
    strutture della Polizia di Stato, individuate
    con decreto del Ministro dell’interno di
    concerto con il Ministro della salute, che
    garantisce la completezza del percorso
    formativo.
    2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di
    laurea di cui al comma 1 sono definiti con
    uno o piu` decreti del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita` e della ricerca, di
    concerto con il Ministro della salute, ai
    sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17,
    comma 95, della legge 15 maggio 1997,
    n. 127, e successive modificazioni. L’esame
    di laurea ha valore di esame di Stato
    abilitante all’esercizio della professione.
    Dall’applicazione delle disposizioni di cui
    al presente comma non devono derivare
    nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica. Le universita` possono
    procedere alle eventuali modificazioni dell’organizzazione
    didattica dei corsi di laurea
    gia` esistenti, ovvero all’istituzione di
    nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
    risorse a tal fine disponibili nei rispettivi
    bilanci.
    3. L’iscrizione all’albo professionale e`
    obbligatoria anche per i pubblici dipendenti
    ed e` subordinata al conseguimento
    del titolo universitario abilitante di cui al
    comma 1, salvaguardando comunque il
    valore abilitante dei titoli gia` riconosciuti
    come tali alla data di entrata in vigore
    della presente legge.
    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    4. L’aggiornamento professionale e` effettuato
    secondo modalita` identiche a
    quelle previste per la professione medica.
    5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera
    b), del decreto legislativo 30 dicembre
    1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: « , ovvero espletamento
    del mandato parlamentare di senatore o
    deputato della Repubblica nonche´ di consigliere
    regionale ».
    6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502, dopo il
    comma 2 e` aggiunto il seguente:
    « 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia
    e gli altri operatori delle professioni
    sanitarie, obbligati ai programmi di formazione
    continua di cui ai commi 1 e 2,
    sono esonerati da tale attivita` formativa
    limitatamente al periodo di espletamento
    del mandato parlamentare di senatore o
    deputato della Repubblica nonche´ di consigliere
    regionale ».
    ART. 3.
    (Istituzione degli ordini
    delle professioni sanitarie).
    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione
    e in conseguenza del riordino
    normativo delle professioni sanitarie avviato,
    in attuazione dell’articolo 1 della
    legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal
    decreto legislativo 7 dicembre 1993,
    n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno
    1999, n. 229, nonche´ delle riforme degli
    ordinamenti didattici adottate dal Ministero
    dell’istruzione, dell’universita` e della
    ricerca, al fine di adeguare il livello culturale,
    deontologico e professionale degli
    esercenti le professioni in ambito sanitario
    a quello garantito negli Stati membri dell’Unione
    europea, la presente legge regolamenta
    le professioni sanitarie di cui
    all’articolo 1, nel rispetto dei diversi iter
    formativi, anche mediante l’istituzione dei
    rispettivi ordini ed albi, ai quali devono
    accedere gli operatori delle professioni
    sanitarie esistenti, nonche´ di quelle di
    nuova configurazione.
    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ART. 4.
    (Delega al Governo per l’istituzione
    degli ordini ed albi professionali).
    1. Il Governo e` delegato ad adottare,
    entro sei mesi dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, uno o piu`
    decreti legislativi al fine di istituire, per le
    professioni sanitarie di cui all’articolo 1,
    comma 1, i relativi ordini professionali,
    senza nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica, nel rispetto delle competenze
    delle regioni e sulla base dei
    seguenti princı`pi e criteri direttivi:
    a) trasformare i collegi professionali
    esistenti in ordini professionali, salvo
    quanto previsto alla lettera b) e ferma
    restando, ai sensi della legge 10 agosto
    2000, n. 251, e del citato decreto del
    Ministro della sanita` 29 marzo 2001, l’assegnazione
    della professione dell’assistente
    sanitario all’ordine della prevenzione, prevedendo
    l’istituzione di un ordine specifico,
    con albi separati per ognuna delle
    professioni previste dalla legge n. 251 del
    2000, per ciascuna delle seguenti aree di
    professioni sanitarie: area delle professioni
    infermieristiche; area della professione
    ostetrica; area delle professioni della riabilitazione;
    area delle professioni tecnicosanitarie;
    area delle professioni tecniche
    della prevenzione;
    b) aggiornare la definizione delle figure
    professionali da includere nelle fattispecie
    di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
    legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente
    disciplinata dal decreto ministeriale
    29 marzo 2001;
    c) individuare, in base alla normativa
    vigente, i titoli che consentano l’iscrizione
    agli albi di cui al presente comma;
    d) definire, per ciascuna delle professioni
    di cui al presente comma, le
    attivita` il cui esercizio sia riservato agli
    iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio
    sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
    e) definire le condizioni e le modalita`
    in base alle quali si possa costituire un
    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    unico ordine per due o piu` delle aree di
    professioni sanitarie individuate ai sensi
    della lettera a);
    f) definire le condizioni e le modalita`
    in base alle quali si possa costituire un
    ordine specifico per una delle professioni
    sanitarie di cui al presente comma, nell’ipotesi
    che il numero degli iscritti al
    relativo albo superi le ventimila unita` ,
    facendo salvo, ai fini dell’esercizio delle
    attivita` professionali, il rispetto dei diritti
    acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine
    originario e prevedendo che gli
    oneri della costituzione siano a totale
    carico degli iscritti al nuovo ordine;
    g) prevedere, in relazione al numero
    degli operatori, l’articolazione degli ordini
    a livello provinciale o regionale o nazionale;
    h) disciplinare i princı`pi cui si devono
    attenere gli statuti e i regolamenti degli
    ordini neocostituiti;
    i) prevedere che le spese di costituzione
    e di funzionamento degli ordini ed
    albi professionali di cui al presente articolo
    siano poste a totale carico degli
    iscritti, mediante la fissazione di adeguate
    tariffe;
    l) prevedere che, per gli appartenenti
    agli ordini delle nuove categorie professionali,
    restino confermati gli obblighi di
    iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
    dalle disposizioni vigenti.
    2. Gli schemi dei decreti legislativi
    predisposti ai sensi del comma 1, previa
    acquisizione del parere della Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento
    e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere
    ai fini dell’espressione dei pareri da parte
    delle Commissioni parlamentari competenti
    per materia, che sono resi entro
    quaranta giorni dalla data di trasmissione.
    Decorso tale termine, i decreti sono emanati
    anche in mancanza dei pareri. Qualora
    il termine previsto per i pareri dei
    competenti organi parlamentari scada nei
    trenta giorni che precedono o seguono la
    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    scadenza del termine di cui al comma 1,
    quest’ultimo s’intende automaticamente
    prorogato di novanta giorni.
    ART. 5.
    (Individuazione di nuove professioni
    in ambito sanitario).
    1. L’individuazione di nuove professioni
    sanitarie da ricomprendere in una delle
    aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
    legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio
    deve essere riconosciuto su tutto il
    territorio nazionale, avviene in sede di
    recepimento di direttive comunitarie ovvero
    per iniziativa dello Stato o delle
    regioni, in considerazione dei fabbisogni
    connessi agli obiettivi di salute previsti nel
    Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari
    regionali, che non trovano rispondenza
    in professioni gia` riconosciute.
    2. L’individuazione e` effettuata, nel rispetto
    dei princı`pi fondamentali stabiliti
    dalla presente legge, mediante uno o piu`
    accordi, sanciti in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento
    e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    e recepiti con decreti del Presidente della
    Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
    dei ministri.
    3. L’individuazione e` subordinata ad un
    parere tecnico-scientifico, espresso da apposite
    commissioni, operanti nell’ambito
    del Consiglio superiore di sanita` , di volta
    in volta nominate dal Ministero della salute,
    alle quali partecipano esperti designati
    dal Ministero della salute e dalla
    Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome
    di Trento e di Bolzano e i rappresentanti
    degli ordini delle professioni di cui all’articolo
    1, comma 1, senza oneri a carico
    della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione
    alle suddette commissioni non
    comporta la corresponsione di alcuna indennita`
    o compenso ne´ rimborso spese.
    4. Gli accordi di cui al comma 2
    individuano il titolo professionale e l’ambito
    di attivita` di ciascuna professione.
    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    5. La definizione delle funzioni caratterizzanti
    le nuove professioni avviene evitando
    parcellizzazioni e sovrapposizioni
    con le professioni gia` riconosciute o con le
    specializzazioni delle stesse.
    ART. 6.
    (Istituzione della funzione
    di coordinamento).
    1. In conformita` all’ordinamento degli
    studi dei corsi universitari, disciplinato ai
    sensi dell’articolo 17, comma 95, della
    legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
    modificazioni, il personale laureato appartenente
    alle professioni sanitarie di cui
    all’articolo 1, comma 1, della presente
    legge, e` articolato come segue:
    a) professionisti in possesso del diploma
    di laurea o del titolo universitario
    conseguito anteriormente all’attivazione
    dei corsi di laurea o di diploma ad esso
    equipollente ai sensi dell’articolo 4 della
    legge 26 febbraio 1999, n. 42;
    b) professionisti coordinatori in possesso
    del master di primo livello in management
    o per le funzioni di coordinamento
    rilasciato dall’universita` ai sensi
    dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
    di cui al decreto del Ministro dell’universita`
    e della ricerca scientifica e tecnologica
    3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3,
    comma 9, del regolamento di cui al decreto
    del Ministro dell’istruzione, dell’universita`
    e della ricerca 22 ottobre 2004,
    n. 270;
    c) professionisti specialisti in possesso
    del master di primo livello per le funzioni
    specialistiche rilasciato dall’universita` ai
    sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
    di cui al decreto del Ministro
    dell’universita` e della ricerca scientifica e
    tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
    dell’articolo 3, comma 9, del regolamento
    di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita` e della ricerca 22
    ottobre 2004, n. 270;
    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    d) professionisti dirigenti in possesso
    della laurea specialistica di cui al decreto
    del Ministro dell’universita` e della ricerca
    scientifica e tecnologica 2 aprile 2001,
    pubblicato nel supplemento ordinario alla
    Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001,
    e che abbiano esercitato l’attivita` professionale
    con rapporto di lavoro dipendente
    per almeno cinque anni, oppure ai quali
    siano stati conferiti incarichi dirigenziali
    ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto
    2000, n. 251, e successive modificazioni.
    2. Per i profili delle professioni sanitarie
    di cui al comma 1 puo` essere istituita
    la funzione di coordinamento, senza nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. A tal fine, l’eventuale conferimento
    di incarichi di coordinamento ovvero
    di incarichi direttivi comporta per le
    organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
    pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo
    7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, l’obbligo
    contestuale di sopprimere nelle
    piante organiche di riferimento un numero
    di posizioni effettivamente occupate
    ed equivalenti sul piano finanziario.
    3. I criteri e le modalita` per l’attivazione
    della funzione di coordinamento in
    tutte le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie
    pubbliche e private sono definiti,
    entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, con apposito
    accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
    Ministro della salute e le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano.
    4. L’esercizio della funzione di coordinamento
    e` espletato da coloro che siano in
    possesso dei seguenti requisiti:
    a) master di primo livello in management
    o per le funzioni di coordinamento
    nell’area di appartenenza, rilasciato ai
    sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
    di cui al decreto del Ministro
    dell’universita` e della ricerca scientifica e
    tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
    dell’articolo 3, comma 9, del regolamento
    di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita` e della ricerca 22
    ottobre 2004, n. 270;
    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    b) esperienza almeno triennale nel
    profilo di appartenenza.
    5. Il certificato di abilitazione alle funzioni
    direttive nell’assistenza infermieristica,
    incluso quello rilasciato in base alla
    pregressa normativa, e` valido per l’esercizio
    della funzione di coordinatore.
    6. Il coordinamento viene affidato nel
    rispetto dei profili professionali, in correlazione
    agli ambiti ed alle specifiche aree
    assistenziali, dipartimentali e territoriali.
    7. Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie,
    pubbliche e private, nelle aree
    caratterizzate da una determinata specificita`
    assistenziale, ove istituiscano funzioni
    di coordinamento ai sensi del comma 2,
    affidano il coordinamento allo specifico
    profilo professionale.
    ART. 7.
    (Disposizioni finali).
    1. Alle professioni sanitarie infermieristiche,
    ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie
    e della prevenzione gia` riconosciute
    alla data di entrata in vigore della presente
    legge continuano ad applicarsi le disposizioni
    contenute nelle rispettive fonti di
    riconoscimento, salvo quanto previsto
    dalla presente legge.
    2. Con il medesimo procedimento di cui
    all’articolo 6, comma 3, della presente
    legge, in sede di Conferenza permanente
    per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano,
    previa acquisizione del parere degli ordini
    professionali delle professioni interessate,
    si puo` procedere ad integrazioni delle
    professioni riconosciute ai sensi dell’articolo
    6, comma 3, del decreto legislativo 30
    dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
    3. La presente legge non comporta
    nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.


    Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 6229
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

    http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0079480.pdf


     
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