Direttiva sulla gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe

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    Coeslazio

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    La norma, già recepita dalle Regioni definisce un maggiore coordinamento tra la Protezione civile e i Ssr in caso di catastrofe e detta le regole per l’attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di eventi avversi.

    27 OTT - La direttiva che risale al 28 giugno 2011 nasce allo scopo di “ottimizzare le capacità di allertamento, attivazione e intervento del sistema di protezione civile” e “per assicurare, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle prerogative regionali, un livello minimo di capacità operativa e un linguaggio comune” per operare al meglio in emergenza. In caso di gran numero di feriti, la direttiva prevede che il coordinamento sia assunto, nelle prime 72 ore, da personale operante nel sistema di emergenza “118, Dea” o da personale delegato con specifica preparazione. La norma, disciplinando gli indirizzi operativi per il coordinamento delle strutture sanitarie regionali coinvolte in caso di catastrofe, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Tipologia Moduli sanitari e tempistica. Il nucleo di riferimento restano “i moduli sanitari d’emergenza” per i quali la direttiva prevede autonomia logistica garantita per un minimo di 72 ore e autonomia operativa sul campo. La direttiva conferma anche la tipologia dei moduli che possono essere di I e II livello oppure con annessa unità chirurgica. I moduli dovranno garantire tempestiva capacità di partenza dall’attivazione con i seguenti tempi massimi d’intervento:
    • non oltre un ora per i moduli di primo livello;
    • non oltre tre-quattro ore per il secondo livello;
    • massimo sei ore per i moduli con annessa unità di chirurgia.


    Chi vi può operare. Nei moduli devono operare squadre sanitarie composte da medici e infermieri di comprovata esperienza professionale in are critica (118, pronto soccorso, terapia intensiva e, per i “posti medici avanzati e unità mediche chiruirgiche” anche chirurgia d’urgenza, coadiuvate da altro personale tecnico-sanitario e con il supporto del personale logistico.
    I moduli dovranno integrarsi all’interno delle colonne mobili regionali della protezione civile e a questo scopo si prevede la massima cooperazione tra amministrazioni sanitarie e protezione civile.

    Percorso di attivazione. In caso di catastrofe la macchina dei soccorsi sanitari prevede una precisa tempistica che la direttiva riassume in due step prioritari: • invio di un primo messaggio di allarme ai moduli sanitari regionali ponendoli in stato di allerta;
    • contatti con la Regione interessata
    • verifica della necessità/opportunità di coinvolgere squadre di intervento di altre Regioni;
    • diramazione dell’ordine di partenza ai moduli sanitari selezionati;
    • in caso di necessità e urgenza e nell’impossibilità di contattare la Regione colpita, l’ordine di partenza può essere deciso dal Dipartimento della protezione civile anche in assenza di un accordo con la Regione colpita.


    Il coordinamento generale delle operazioni avrà i seguenti obiettivi principali: • acquisire tutte le informazioni utili e verificate sull’impatto sanitario dell’evento, sulla risposta locale e sulla necessità di risorse aggiuntive;
    • assicura la distribuzione delle risorse sulla base di criteri uniformi sulle aree colpite;
    • monitorare l’attività dei moduli sanitari coinvolti.



    Per questo, spiega la direttiva, servirà garantire:
    • la presenza di un effettivo coordinamento regionale delle risorse sanitarie;
    • il flusso delle comunicazioni tra Regione interessata e Protezione civile;
    • la condivisione delle decisioni sull’invio e la dislocazione delle risorse esterne;
    • il coordinamento permanente per tutta la durata della missione.



    Sistema informativo per la gestione dei Moduli Sanitari

    Il sistema dovrebbe in particolare contenere come configurazione minima le seguenti informazioni di base:
    1. tipologia del modulo sanitario, sulla base della classificazione sopra riportata;
    2. prontezza operativa del modulo sanitario: disponibilita' alla pronta partenza, o indisponibilita' per manutenzione, o impiego in altro luogo);
    3. recapito per l'attivazione del modulo sanitario, contattabile 24/7.

    www.quotidianosanita.it/governo-e-p...rticolo_id=5843

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    Direttiva sulla gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe

    DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2011


    Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe. (11A14018) (G.U. Serie Generale n. 250 del 26 ottobre 2011)




    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «l'istituzione del
    Servizio Nazionale di protezione civile»;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il
    «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
    regioni ed agli enti locali» ed in particolare gli articoli 107 e
    108;
    Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante
    «disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
    strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
    migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
    Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
    che affida al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le
    Regioni e gli Enti locali, la predisposizione degli indirizzi
    operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,
    nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione
    delle conseguenti misure di emergenza;
    Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che all'art. 3
    autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di
    una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al
    grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su
    proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito
    il Presidente della regione interessata, anche prima della
    dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento
    delle strutture nazionali del Servizio nazionale della protezione
    civile per fronteggiare l'emergenza;
    Considerato che l'attuale assetto normativo in materia rende
    necessaria l'integrazione delle strutture dei servizi sanitari
    regionali (SSR) nell'organizzazione di protezione civile ed, al
    contempo, un costante coordinamento operativo tra il Dipartimento
    nazionale della Protezione Civile e le Regioni anche per quanto
    concerne la componente sanitaria della risposta agli eventi di cui
    all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    Ravvisata, in particolare, l'esigenza di disciplinare il
    dispiegamento coordinato dei moduli sanitari in caso di catastrofi,
    con particolare riferimento a quelli di primo impiego (PMA) delle
    Regioni/PA e tenuto conto che molti Sistemi Sanitari Regionali
    dispongono gia' di Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l'intervento
    in caso di catastrofi;
    Considerata l'ineludibile esigenza in caso di catastrofe di
    coinvolgere il Servizio Nazionale di protezione civile, di
    ottimizzare le capacita' di allertamento, di attivazione e di
    intervento del sistema di protezione civile, mediante la definizione
    di procedure operative;
    Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 25 maggio
    2011;

    E m a n a


    la seguente direttiva:

    1. Premessa
    Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si e' evoluto verso
    un'organizzazione regionale. Pertanto, gran parte delle risorse del
    servizio, che costituisce una delle strutture operative di protezione
    civile, ai sensi art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
    organizzate e gestite autonomamente dai Servizi Sanitari Regionali
    (SSR).
    In coerenza con tale processo, anche le funzioni di protezione
    civile sono state oggetto di decentramento amministrativo. In
    particolare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'art.
    108 prevede che le Regioni provvedano all'attuazione di interventi
    urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza
    di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24
    febbraio 1992, n. 225.
    A livello nazionale, il coordinamento di tutte le strutture che
    compongono il servizio nazionale di protezione civile, tra cui anche
    il SSN, spetta al Dipartimento della protezione civile (DPC) della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seguito all'adozione, da
    parte del Consiglio dei Ministri, della dichiarazione di stato di
    emergenza (art. 5 della legge 225/1992).
    Per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in
    relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della
    vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il
    Presidente del Consiglio dei Ministri puo' altresi' disporre, con
    proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della
    protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata,
    il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale
    della protezione civile per fronteggiare l'emergenza (art. 3 legge n.
    286/2002).
    Dal quadro normativo citato emerge la necessita' di procedere
    all'integrazione delle strutture dei servizi sanitari regionali (SSR)
    nell'organizzazione di protezione civile e, al contempo, un
    sistematico coordinamento operativo tra il Dipartimento nazionale
    della protezione civile e le Regioni/PA anche per quanto concerne la
    componente sanitaria della risposta agli eventi di cui all'art. 2,
    comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
    A partire dal 2001, a seguito dell'adozione dei criteri per
    l'organizzazione dei servizi sanitari nelle catastrofi (G.U. n. 109
    del 16 maggio 2001), e' stato intrapreso uno sforzo per assicurare,
    su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle prerogative
    regionali, un livello minimo di capacita' operativa ed un linguaggio
    comune che permettesse di operare in emergenza. In tale prospettiva
    sono stati approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i criteri
    per la dotazione del PMA di II livello (G.U. n. 196 del 25 agosto
    2003) e per l'organizzazione degli interventi psico-sociali nelle
    catastrofi (G.U. n. 200 del 29 agosto 2006).
    La presente direttiva tiene dunque conto del problema del
    dispiegamento coordinato dei moduli sanitari regionali, con
    particolare riferimento a quelli di primo impiego (PMA) delle
    Regioni/PA. Cio' in considerazione, che le catastrofi possono
    provocare grandi distruzioni del territorio e lesioni gravi a
    numerose vittime, la cui sopravvivenza e' strettamente condizionata
    dalla qualita' e dalla tempestivita' delle cure sanitarie che
    riceveranno. Molti Sistemi Sanitari Regionali dispongono gia' di
    Moduli Sanitari Regionali (MSR) per l'intervento nelle catastrofi.
    La presente direttiva, disciplinando gli indirizzi operativi per il
    coordinamento delle strutture sanitarie regionali coinvolte in caso
    di catastrofe, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la
    finanza pubblica.
    A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per gli
    eventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera c), della legge 24 febbraio
    1992, n. 225, saranno attivate le procedure di cui alla stessa legge
    per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
    L'applicazione della presente direttiva, fa, comunque, salve le
    competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
    di Trento e Bolzano in conformita' ai rispettivi Statuti ed alle
    relative norme di attuazione.
    2. Attivita' da sviluppare a integrazione del documento.
    Il presente documento e' finalizzato a definire le linee generali
    per l'attivazione dei Moduli Sanitari Regionali (MSR), i dettagli di
    tali procedure dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il
    DPC e le singole Regioni/P.A.
    Il Dipartimento della protezione civile, il Gruppo Tecnico
    Interregionale Emergenza Urgenza ed il Gruppo Tecnico Interregionale
    della Protezione Civile, svilupperanno tutte le tematiche inerenti al
    funzionamento dei MSR, con particolare attenzione agli aspetti
    amministrativi e normativi connessi alla gestione del personale che
    opera nei MSR ed alle tematiche inerenti alla collaborazione con le
    Associazioni di Volontariato integrate alla risposta sanitaria.
    3. Definizione dei moduli sanitari
    I moduli sanitari oggetto del presente documento sono quelli
    definiti dalle seguenti normative:
    - criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari
    nelle catastrofi;
    - criteri di massima sulla dotazione di farmaci e dispositivi
    medici di un Posto Medico avanzato di II livello utilizzabile in caso
    di catastrofe (G.U. n. 139 del 25 agosto 2003);
    - decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 recante
    modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le
    modalita' di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del
    Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione
    civile;
    - decisione della Commissione del 29 luglio 2010 recante modifica
    della decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione per quanto
    concerne le modalita' di applicazione della decisione 2007/779/CE,
    Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di
    protezione civile;
    In particolare, si fa riferimento alle seguenti categorie:
    PMA di I livello
    PMA di II livello
    PMA con unita' chirurgica (PMA/UMMC)
    Ospedali da campo o centri medici di evacuazione (CME).
    I Moduli Sanitari devono garantire tempestiva capacita' di partenza
    dall'attivazione: non oltre 1 ora per i PMA I livello, non oltre 3-4
    ore per i PMA II livello e 6 ore per i PMA-Surgery /UMMC, non oltre
    12 ore per gli ospedali da campo.
    Tutti i Moduli Sanitari devono avere autonomia logistica garantita
    per un minimo di almeno 72 ore e autonomia operativa comprendente
    anche automezzi per la noria.
    I MSR devono potersi integrare all'interno delle colonne Mobili
    Regionali di protezione civile, ed a questo scopo le Amministrazioni
    sanitarie e di protezione civile regionali devono cooperare sia in
    fase di preparazione che di intervento.
    Nei Moduli Sanitari Regionali devono operare squadre sanitarie
    composte da medici ed infermieri di comprovata esperienza
    professionale in area critica (118, Pronto Soccorso, Terapia
    Intensiva e per i PMA/UMMC anche Chirurgia d'Urgenza), coadiuvate da
    altro personale tecnico-sanitario e con il supporto di personale
    logistico.
    Si ribadisce che il posto medico avanzato e' una struttura o
    un'area funzionale finalizzata al triage ed alla stabilizzazione del
    paziente. Strutture sanitarie da campo con caratteristiche diverse,
    che possono essere dispiegate oltre i tempi sopra indicati, possono
    assicurare funzioni di assistenza sanitaria alla popolazione colpita
    da una catastrofe, ma non possono essere considerate e utilizzate
    come PMA.
    4. Sistema informativo per la gestione dei Moduli Sanitari
    Al fine di ottimizzare l'impiego dei moduli sanitari in caso di
    catastrofe, e' essenziale avere conoscenza delle capacita' operative
    in termini di personale e strutture che ogni Regione/PA puo'
    effettivamente garantire. Tale capacita' puo' variare in ragione di
    esigenze particolari, quali:
    manutenzione ordinaria/straordinaria dei moduli o di loro parti;
    impossibilita' a garantire il personale di pronta partenza per
    contingenti problemi locali;
    indisponibilita' per impiego in altro scenario;
    indisponibilita' decisa in base alla valutazione di rischi
    presenti sul territorio della Regione/PA titolare dei moduli stessi.
    Cio' posto, e' opportuno attivare un sistema informativo tra le
    Regioni/PA ed il Dipartimento della protezione civile che assicuri il
    regolare aggiornamento, con frequenza periodica, delle informazioni
    relative ai moduli sanitari. (Allegato 1 - Disponibilita' Moduli
    Sanitari Regionali).
    Il sistema dovrebbe in particolare contenere come configurazione
    minima le seguenti informazioni di base:
    1. tipologia del modulo sanitario, sulla base della
    classificazione sopra riportata;
    2. prontezza operativa del modulo sanitario: disponibilita' alla
    pronta partenza, o indisponibilita' per manutenzione, o impiego in
    altro luogo);
    3. recapito per l'attivazione del modulo sanitario, contattabile
    24/7.
    5. Attivazione
    Al verificarsi dell'evento il Dipartimento della protezione civile:
    a. invia, se del caso, secondo le proprie procedure interne e le
    informazioni in proprio possesso circa la tipologia e disponibilita'
    dei moduli sanitari, un primo messaggio di ALLERTA ai moduli Sanitari
    Regionali, allo scopo di far avviare i sistemi di reperibilita' e
    mobilitazione dei mezzi, che pero' restano in attesa di PARTENZA;
    b. contatta la Regione/PA interessata, secondo le procedure
    preventivamente concordate.
    I dati in possesso della Regione/PA vengono comparati con quelli
    disponibili al Dipartimento della protezione civile, per confermare
    l'eventuale necessita' di intervento sanitario da altre Regioni/PA.
    Il Dipartimento della protezione civile, se ritenuto necessario,
    d'intesa con la Regione/PA, comunica l'ordine di PARTENZA ai Moduli
    Sanitari delle altre Regioni/PA, che hanno confermato la
    disponibilita' del MSR.
    Le Regioni/PA, i cui moduli hanno ricevuto l'ordine di partenza,
    comunicano al Dipartimento della protezione civile il nominativo ed
    il recapito telefonico del Capo Modulo Sanitario Regionale
    (capo-MSR), con cui il Dipartimento della protezione civile si terra'
    in stretto contatto per tutte informazioni del caso, attraverso le
    risorse di radio-telecomunicazione a disposizione.
    Per ragioni di necessita' e urgenza, nell'impossibilita' di
    contattare la Regione/PA colpita, l'ordine di partenza dei MSR puo'
    essere deciso dal Dipartimento della protezione civile anche in
    assenza di un accordo con la Regione/PA colpita, che deve comunque
    essere informata quanto prima sul numero e la composizione dei moduli
    in arrivo sul territorio di competenza.
    Il Dipartimento della protezione civile attiva i Moduli Sanitari
    Regionali disponibili secondo il criterio di prossimita' all'area
    colpita dall'evento: con precedenza vengono inviati quelli delle
    Regioni confinanti e successivamente quelli delle altre Regioni,
    secondo una valutazione delle risorse necessarie.
    La Regione/PA colpita dall'evento provvedera' alla attivazione ed
    al dispiegamento delle risorse sanitarie locali, sulla base di
    procedure definite dalla stessa.
    Il Dipartimento della protezione civile, secondo le proprie
    procedure interne, puo' inviare il proprio personale a supporto della
    Regione/PA, per potenziare le capacita' di coordinamento delle
    attivita' in atto.
    La Regione/PA attraverso i livelli di coordinamento provinciali ed
    intercomunali, ricevera' informazioni dai territori colpiti
    dall'evento, in particolare per quanto riguarda:
    localita' colpite (dimensione e tipologia dell'evento);
    numero presunto di vittime e patologie prevalenti;
    vie di accesso utilizzabili e itinerari preferenziali;
    condizioni meteo presenti;
    mezzi e personale disponibile in loco.
    Tali informazioni verranno trasmesse al Dipartimento della
    protezione civile, che le ritrasmettera' ai Capo-Modulo Sanitario in
    arrivo, ai quali saranno assegnate le specifiche destinazioni.
    I Capo-MSR, durante l'avvicinamento al luogo dell'evento, devono
    comunicare regolarmente con la Sala Situazione Italia, fornendo la
    loro posizione ed il tempo stimato del loro arrivo in loco.
    Il Capo-MSR giunto in loco si rapporta con la Centrale Operativa
    118 competente per territorio, salvo diversa indicazione del
    Responsabile Funzione Sanita' della Regione/PA colpita o struttura
    analoga.
    Il Capo-MSR arrivato in loco e' responsabile della scelta della
    collocazione del PMA, che deve essere disposta tenendo conto delle
    misure di sicurezza e delle necessita' del regolare svolgimento delle
    attivita' di soccorso.
    6. Coordinamento
    Il coordinamento e' finalizzato principalmente a conseguire i
    seguenti obiettivi:
    - acquisire informazioni per quanto possibile complete e
    verificate sull'impatto sanitario dell'evento, sulla risposta locale
    e sulle eventuali necessita' di risorse aggiuntive;
    - assicurare la distribuzione delle risorse disponibili sulla
    base di criteri uniformi sul territorio;
    - acquisire, con regolarita' e sistematicita', informazioni
    concernenti l'attivita' dei moduli, anche al fine di valutarne
    l'eventuale riorganizzazione.
    Per assicurare il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, i
    presupposti fondamentali sono i seguenti:
    - la presenza di un effettivo coordinamento regionale delle
    risorse sanitarie, predisposto gia' in fase di pianificazione ed
    immediatamente operativo al verificarsi dell'evento;
    - il flusso di comunicazioni tra la Regione/PA interessata
    dall'evento ed il DPC, per acquisire elementi adeguati alla
    valutazione della severita' dell'evento e della capacita' di risposta
    locale;
    - la condivisione della Regione/PA con il Dipartimento della
    protezione civile, delle decisioni in merito all'invio e alla
    dislocazione sul territorio di risorse esterne alla Regione/PA
    interessata (altre Regioni, strutture operative diverse dal SSN,
    partner dell'UE o Paesi terzi) in caso di eventi di cui all'art. 2,
    comma 1, lettera c) della legge 225/1992;
    - l'assicurazione del coordinamento operativo da parte del
    Dipartimento della protezione civile e la Regione/PA interessata, una
    volta dislocate le risorse di cui sopra;
    - il coordinamento dell'attivita' dei moduli sanitari si deve
    integrare nel quadro piu' complessivo della funzione di supporto
    "sanita' e assistenza sociale", che opera nell'ambito
    dell'organizzazione di protezione civile, cosi' come configurata nei
    "criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle
    catastrofi" del 2001.
    Le Regioni/PA indicheranno l'interlocutore responsabile del MSR per
    le comunicazioni col DPC ai fini della attivazione di Moduli Sanitari
    Regionali.
    Nel rispetto dell'autonomia organizzativa propria di ciascuna
    Regione/PA, il coordinamento si articola sul livello regionale,
    provinciale e locale.
    Livello regionale:
    - raccoglie informazioni e valuta le necessita' sanitarie
    complessive sul territorio di competenza;
    - distribuisce le risorse ai territori provinciali interessati
    dall'evento;
    - si relaziona con il coordinamento nazionale dell'emergenza per
    concordare le priorita' di intervento, le risorse necessarie e le
    modalita' di utilizzo e distribuzione delle stesse.
    Livello provinciale:
    - raccoglie informazioni e rappresenta al livello regionale le
    necessita' sul territorio di competenza;
    - decide la dislocazione dei MSR sul territorio di competenza;
    - riceve e valuta i rapporti di attivita' dei MSR tramite il
    livello comunale/intercomunale.
    Livello comunale/intercomunale:
    - assicura l'operativita' dei moduli sanitari regionali;
    - raccoglie e trasmette i rapporti di attivita';
    - formula le esigenze e le necessita' al livello provinciale.
    E' opportuno che, laddove si configuri uno scenario che comporti un
    elevato numero di feriti, il coordinamento della Funzione Sanita' sia
    assunto, nelle prime 72 ore dall'evento, da personale operante nel
    sistema di emergenza/urgenza (118, DEA) o da personale delegato con
    specifica preparazione.
    Roma, 28 giugno 2011

    Il Presidente : Berlusconi

    Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011
    Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
    Ministri,registro n. 19, foglio n. 58


    Ministero della Salute - Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma Centralino 06.5994.1

    http://www.normativasanitaria.it/jsp/alleg...11A140189999001



    Norma: www.quotidianosanita.it/allegati/allegato421716.doc


    Documento originale PDF Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4998251.pdf

    Catastrofi. Via al coordinamento operativo tra sanità regionale e Protezione civile: www.quotidianosanita.it/governo-e-p...rticolo_id=4189

    Edited by coeslazio - 2/11/2011, 00:13
     
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