Certificazione Dispositivi Medici - 19/09/2011

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    Ministero della Salute DECRETO 21 aprile 2011
    Nuove modalita' per gli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 5, 5-quinquies.1 e 5-quinquies.2 del decreto legislativo n. 507 del 1992 e dall'articolo 15, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativamente alle comunicazioni che gli organismi notificati sono tenuti a trasmettere al Ministero della salute. (11A12149) (G.U. Serie Generale n. 217 del 17 settembre 2011)






    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e successive
    modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE
    concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
    relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive
    modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE
    concernente i dispositivi medici;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
    modificazioni che prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie
    locali assicurino la disponibilita', la gestione, l'accesso, la
    trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
    modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
    utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
    dell'informazione e della comunicazione;
    Visto il decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009
    «Modifiche ed integrazioni al decreto Ministero della salute 20
    febbraio 2007 recante "Nuove modalita' per gli adempimenti previsti
    dall'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e
    successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi
    impiantabili attivi nonche' per l'iscrizione nel repertorio dei
    dispositivi medici"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana del 22 gennaio 2010, n. 17;
    Considerata la necessita' di sostituire le procedure di
    trasmissione al Ministero della salute, da parte degli organismi
    notificati aventi sede legale in Italia, delle comunicazioni relative
    ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o
    rifiutati, previste dall'art. 5, commi 5, 5-quinquies.1 e
    5-quinquies.2 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e
    dall'art. 15, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 24 febbraio
    1997, n. 46, anche al fine della semplificazione della trasmissione
    di tali dati alla banca dati europea, prevista all'art. 7-ter del
    decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e dell'art. 13-bis del
    decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
    Considerata la decisione della Commissione europea del 19 aprile
    2010 relativa alla banca dati europea dei dispositivi medici
    (Eudamed) che prevede che gli Stati membri, a partire dal 1° maggio
    2011, provvedano, tra l'altro, ad inserire nella banca dati Eudamed i
    dati relativi ai certificati rilasciati o rinnovati, modificati,
    integrati, sospesi, ritirati o rifiutati;
    Considerata la necessita' di adeguare conseguentemente le procedure
    di comunicazione delle informazioni relative ai predetti certificati
    stabilite nel «Disciplinare tecnico delle procedure standard di
    registrazione e comunicazione delle informazioni previste dall'art.
    13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dal decreto
    legislativo 14 dicembre 1992, n. 507», di cui all'allegato 1 del
    decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 sopra citato;

    Decreta:

    Art. 1

    1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto riguardano i
    seguenti soggetti:
    a) gli organismi notificati aventi sede legale in Italia
    autorizzati a certificare i dispositivi medici impiantabili attivi,
    ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
    507, e i dispositivi medici ai sensi dell'art. 15 del decreto
    legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
    b) i fabbricanti di dispositivi medici, come definiti dall'art. 1,
    comma 2, lettera g-ter) del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
    507 e dall'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24
    febbraio 1997, n. 46, limitatamente ai dispositivi medici certificati
    da organismi notificati aventi sede legale in Italia;
    c) i mandatari dei fabbricanti di dispositivi medici, come definiti
    dall'art. 1, comma 2, lettera g-quater) del decreto legislativo 14
    dicembre 1992, n. 507 e dall'art. 1, comma 2, lettera i-bis), del
    decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, limitatamente ai
    dispositivi medici certificati da organismi notificati aventi sede
    legale in Italia;
    d) i soggetti delegati dalle figure di cui alle lettere b) e c).

    Art. 2

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
    provvedono, entro il quinto giorno lavorativo successivo all'adozione
    della decisione, all'invio dei dati relativi ai certificati
    rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati,
    esclusivamente in formato digitale, secondo le modalita' di
    registrazione, modifica ed aggiornamento di tali dati disponibili sul
    sito internet del Ministero della salute. Tali soggetti,
    contemporaneamente, provvedono ad informare i fabbricanti o i
    mandatari interessati dell'avvenuto invio dei dati.
    2. I dati oggetto di trasmissione sono contenuti nell'allegato 1 al
    presente decreto. L'invio di tali dati avviene in modalita' sicura e
    con l'utilizzo di firma digitale o elettronica, ai sensi del decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, ogni invio dei dati effettuato attraverso modalita' diverse
    da quelle previste al comma 1 non e' considerato valido ai fini
    dell'ottemperanza agli obblighi di legge.

    Art. 3

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c) e
    d), viene meno l'obbligo di trasmissione della copia dei certificati
    rilasciati, dalla stessa data, dagli organismi notificati aventi sede
    legale in Italia, con le modalita' previste dal decreto del Ministero
    della salute 21 dicembre 2009.
    2. A decorrere dalla stessa data, i soggetti di cui al comma 1
    associano il certificato precedentemente trasmesso dall'organismo
    notificato, secondo quanto previsto all'art. 2, con il proprio
    dispositivo, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero
    della salute 21 dicembre 2009.
    3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), hanno accesso
    ai dati relativi ai dispositivi medici associati ai loro certificati,
    secondo le modalita' tecniche rese disponibili sul sito internet del
    Ministero del salute, al fine di verificare la correttezza della
    associazione effettuata ai sensi del comma 2.

    Art. 4

    1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
    registrazione.

    Roma, 21 aprile 2011

    Il Ministro: Fazio


    Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2011
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 260

    Allegato 1

    Fonte: http://www.normativasanitaria.it/jsp/detta...wsett&anno=null
     
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