Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei DAE

MINISTERO DELLA SALUTE - di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline
    (GU Serie Generale n. 129 del 6-6-2011 )

    MINISTERO DELLA SALUTE

    DECRETO 18 marzo 2011

    Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei
    defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46,
    della legge n. 191/2009. (11A07053)




    IL MINISTRO DELLA SALUTE


    di concerto con il


    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Vista la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante norme
    sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;
    Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le
    «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
    extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
    Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
    recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
    pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4
    milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno
    degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori
    semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalita'
    da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con
    il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la
    Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
    Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare e' causa rilevante
    di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione
    precoce rappresenta il sistema piu' efficace per garantire le
    maggiori percentuali di sopravvivenza;
    Rilevata l'opportunita' di diffondere in modo capillare l'uso dei
    defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche
    a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione
    che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno
    ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;
    Ritenuto di provvedere alla individuazione dei criteri e delle
    modalita' per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici
    confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con
    l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il
    rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
    defibrillatori semiautomatici», nonche' integrando tali indicazioni
    con ulteriori criteri e modalita' descritti in un apposito allegato A
    al presente decreto;
    Ritenuto, altresi', di finalizzare le risorse di cui all'art. 2,
    comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al finanziamento di
    programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori
    semiautomatici;
    Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
    ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
    della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il
    coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
    Province Autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria,
    con cio' disponendo che dette Province Autonome non partecipano alla
    ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota sono
    resi disponibili per essere destinati alle finalita' di cui al comma
    126 del medesimo articolo;
    Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
    modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del
    citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

    Decreta:

    Art. 1


    Finalita'

    1. La finalita' del presente decreto e' quella di individuare i
    criteri e le modalita' per favorire la diffusione dei defibrillatori
    semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle
    risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n.
    191.
    2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi
    regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori
    semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei
    luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove
    deve essere garantita la disponibilita' dei defibrillatori
    semiautomatici esterni, nonche' le modalita' della formazione degli
    operatori addetti.




    Art. 2


    Programmi regionali per la diffusione
    dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento

    1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste
    dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
    programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
    in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con
    l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il
    rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
    defibrillatori semiautomatici», nonche' agli ulteriori criteri e
    modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto.
    2. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23
    dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e
    Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui
    all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote
    teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in
    attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109,
    della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle
    finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;
    La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla
    singola Regione e' subordinata:
    a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla
    presentazione da parte della singola Regione del programma di cui al
    comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la
    verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9
    dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in base alla sua
    coerenza con i criteri e le modalita' di cui al medesimo comma;
    b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, alla
    presentazione da parte della singola Regione di una relazione sulla
    prima attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua
    valutazione positiva da parte dello stesso Comitato;
    c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno 2012, per
    una quota pari al 60 per cento alla presentazione, da parte della
    singola Regione di una relazione sulla prosecuzione dell'attuazione
    del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da
    parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento
    alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione
    finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua
    valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato.
    4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del
    presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
    norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie.
    Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al
    Ministero della Salute.
    Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
    e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    Italiana.
    Roma, 18 marzo 2011

    Il Ministro della salute
    Fazio
    Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Tremonti

    Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392




    Allegato A

    A) Criteri e modalita' gia' fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27
    febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione
    all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»

    1. Premessa
    Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico che
    puo' essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque
    altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee.
    L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita' che per
    sensibilita'), dove e' automatico il solo riconoscimento della
    tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore,
    deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1
    della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le
    seguenti operazioni:
    l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'una
    persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di
    interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
    il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi
    sopradescritta e' positiva al fine di giungere a ripristinare un
    ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici
    esterni transtoracici, d'intensita' appropriata, separati da
    intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare
    gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida
    internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono
    accessibili agli utilizzatori non medici.
    la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei
    dati di utilizzazione dell'apparecchio.
    2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico
    Nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle
    Province Autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto
    dall'art. 1 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono
    individuati i seguenti criteri:
    a) accertamento della conformita' alle norme in vigore, della
    funzionalita', della manutenzione e revisione periodica del
    defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne
    dotano;
    b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non
    medico, nonche' del personale non sanitario, che utilizza il
    defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e
    sistematicamente verificata;
    b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il
    funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico,
    per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto
    cardiocircolatorio.
    L'operatore che somministra lo shock elettrico con il
    defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non della corretta
    indicazione di somministrazione dello shock che e' determinato
    dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni
    di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al
    paziente;
    b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica,
    nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione,
    sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i
    comitati tecnici regionali per l'emergenza;
    b3) la formazione, il cui programma e' specificato
    successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilita' di
    un medico, da istruttori qualificati.
    b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di
    formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono
    sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che
    ne valuti la preparazione su:
    a) il riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;
    b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base (in
    accordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti
    di utilizzo;
    c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per
    l'analisi dell'attivita' elettrica cardiaca;
    d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di
    scariche di defibrillazione;
    e) la presenza di anomalie di funzionamento
    dell'apparecchio.
    A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni
    candidato che ha frequentato il corso, da parte del centro di
    formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore
    semiautomatico.
    b5) La formazione iniziale deve prevedere:
    1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare
    di base (in accordo con le linee guida internazionali);
    2) una parte teorica avente ad oggetto: finalita' della
    defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalita'
    cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale,
    presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e
    manutenzione, modalita' di messa in opera e dimostrazione da parte
    del formatore;
    3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul
    manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e
    defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e
    analisi dell'intervento.
    c) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
    attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o
    territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo
    di qualita' delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un
    apposito registro epidemiologico.
    Il soggetto autorizzato e' tenuto a comunicare immediatamente,
    secondo modalita' indicate dalle Regioni e Province Autonome,
    l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la
    catena della sopravvivenza.
    d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico,
    in sede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha la durata di dodici
    mesi.
    Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore
    semiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della
    permanenza dei criteri autorizzativi.
    e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere
    e' depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la
    specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonche'
    l'elenco delle persone che possono utilizzare.
    B) Ulteriori criteri e modalita' per la diffusione dei defibrillatori
    semiautomatici esterni
    1. Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici
    esterni
    La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori
    semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione
    strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in
    grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti
    dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi
    di soccorso sanitari.
    La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere
    determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di
    vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In
    particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e
    di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture
    dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia
    piu' attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque
    della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
    Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel
    territorio regionale le seguenti aree:
    aree con particolare afflusso di pubblico;
    aree con particolari specificita' come luoghi isolati e zone
    disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densita' di
    popolazione.
    Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di
    dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunita'
    di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi
    e strutture:
    luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e sociosanitaria:
    strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali
    autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina
    generale;
    luoghi in cui si pratica attivita' ricreativa ludica, sportiva
    agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico:
    auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale
    gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
    luoghi dove vi e' presenza di elevati flussi di persone o
    attivita' a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto
    aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
    luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono
    caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri
    commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti,
    stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;
    strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i
    minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; strutture di
    Enti pubblici: scuole, universita', uffici;
    postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici,
    sportivi, civili, religiosi;
    le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare
    diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di
    riferimento in caso di emergenze sul territorio.
    I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da
    raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la
    dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben
    visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
    possono autorizzare l'installazione di un sistema automatico di
    allertamento del 118.
    In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori
    semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i
    seguenti mezzi:
    1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di
    emergenza territoriale 118;
    2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni
    di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della
    Protezione Civile;
    3. mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto
    degli infermi;
    4. ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano
    servizio di assistenza e trasporto sanitario.
    Inoltre, puo' essere opportuno dotare di defibrillatori
    semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza
    della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo
    nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del
    Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia locale, del Soccorso
    alpino e speleologico, delle Capitanerie di Porto.
    2. Modalita' di allocazione dei defibrillatori semiautomatici
    esterni
    Nell'ambito della programmazione della distribuzione dei
    defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio, le Regioni
    predispongono piani che individuano specifiche priorita' di
    allocazione dei dispositivi, compatibilmente con le risorse
    economiche a disposizione e sulla base della contestuale attivita' di
    formazione e addestramento all'uso degli operatori e dei cittadini,
    fermo restando che, ai fini dello svolgimento dell'attivita'
    istituzionale, devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici
    esterni prioritariamente tutti i mezzi di soccorso di base del
    sistema di emergenza territoriale e le strutture di emergenza,
    compresi i mezzi delle associazioni di volontariato o privati che
    operano nell'ambito del sistema stesso.
    Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
    attraverso le proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118,
    valutano progetti di acquisizione di defibrillatori semiautomatici
    esterni con fondi privati, nonche' le attivita' per le quali il
    soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese di
    defibrillatori semiautomatici esterni.
    Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
    predispongono piani di comunicazione per sensibilizzare la
    popolazione alle potenzialita' e all'uso dei defibrillatori
    semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie
    come centri di educazione sanitaria.
    3. Attivita' formativa
    I corsi di formazione ed addestramento hanno l'obiettivo di
    divulgare il piu' possibile tra la popolazione la conoscenza
    dell'utilita' dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni
    sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonche' di
    permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.
    Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche
    avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale
    118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e
    di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic
    Life Support - Defibrillation) per i soccorritori non medici e a
    definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le
    modalita' di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri
    di formazione.
    Tali corsi sono svolti in conformita' alle linee guida stabilite
    in materia con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e
    le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2003, nonche'
    in conformita' alle linee guida internazionali vigenti in materia.
    Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine
    di rendere uniformi le modalita' di erogazione ed il livello di
    formazione dei corsi, affidano la loro realizzazione alle centrali
    operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione
    accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale,
    delle Universita', degli Ordini professionali sanitari, delle
    organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della
    Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e
    regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno
    come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonche' di altri
    soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che
    dispongono di un'adeguata struttura di formazione.
    Le Regioni definiscono le modalita' di retraining degli operatori
    abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi.
    L'autorizzazione all'impiego del defibrillatore e' riconosciuta
    su tutto il territorio nazionale.
    4. Registrazione dei defibrillatori semiautomatici esterni e
    coordinamento dell'attivita'
    Ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di
    esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la
    detenzione del defibrillatore semiautomatico esterno deve essere
    comunicata alla struttura del Servizio Sanitario Regionale
    individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome. Le
    informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni
    presenti sul territorio vengono messe a disposizione delle centrali
    operative 118 di riferimento.
    Il coordinamento delle attivita' di defibrillazione e' effettuato
    dalle centrali operative 118 competenti per territorio.
    Le centrali operative dispongono di tutte le informazioni
    relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni,
    sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso di
    segnalazione di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno,
    sia per il monitoraggio delle attivita' di defibrillazione, anche ai
    fini della loro manutenzione.
    Le Regioni e le Province Autonome dispongono delle informazioni
    relative all'acquisizione, registrazione e utilizzo dei
    defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.




    Allegato B


    Parte di provvedimento in formato grafico



    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//di...53&connote=true
     
    .
0 replies since 7/6/2011, 17:30   15 views
  Share  
.