Interpello all'agenzia delle entrate per i rimborsi ai volontari

Quesito Rimborsi Volontariato

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    Interpello all'agenzia delle entrate per i rimborsi ai volontari

    Pubblicata il: 16/06/2010

    Interpello 909-17/2010-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - ASS. INTERPROVINCIALE per la promozione del volontariato codice fiscale 92020240401 istanza presentata il 14/01/2010.

    Con l’intervento specifico in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 23 del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente.

    QUESITO

    Il sig. Gilberto BXXXXXXX, in qualità di rappresentante legale di ASS.I.PRO.V cento di servizi per la promozione e lo sviluppo del volontariato nella provincia di Forlì - cesena con sede in Forlì (FC), corso XXXX, 49, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx, precisa quanto segue.
    “All’interno della nostra associazione i membri del consiglio direttivo sono tutti volontari, per cui in base alla vigente normativa di riferimento, L. 266/1991 “legge quadro sul volontariato”, agli stessi viene riconosciuto esclusivamente il rimborso chilometrico; il quesito che viene sottoposto alla vostra attenzione è se assoggettare o meno tali rimborsi chilometrici alla ritenuta d’acconto.
    Tale quesito, da parte nostra, e già stato sottoposto all’attenzione dei nostri consulenti me questi ci hanno fornito risposte diverse: un professionista ci ha detto che dobbiamo assoggettare a ritenuta d’acconto i rimborsi avvenuti all’interno del comune di riferimento equiparando, in tal modo, tali rimborsi alla normativa sui dipendenti; un professionista ci ha detto che non dobbiamo assoggettare a ritenuta d’accordo i rimborsi chilometrici perché se lo facessimo andremmo ad equiparare i rimborsi chilometrici dei volontari al compensi di presentazione occasionale (art. 71 del TUIR), contravvenendo a quanto disposto dalla legge quadro sul volontariato.”
    Il sig. Bxxxxxxx chiede pertanto il parere di questa direzione regionale sul corretto trattamento tributario dei rimborsi chilometrici spettanti ai volontari membri del consiglio direttivo del centro di servizi per il volontariato.
    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    Il rappresentante legale dell’associazione ritiene che il caso prospettando debba essere risolto nel modo seguente.
    “La l. n. 266/1991, all’articolo 2, a cui, come associazione di volontariato, occorre fare riferimento, prevede:
    Attività di volontariato

    1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontariato possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
    3. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.”

    Pertanto il sig. Bagnoli ritiene che i suddetti rimborsi chilometri non debbano essere assoggettati alla ritenuta d’accordo in nessun caso e ritiene di dover adottare il seguente comportamento: non assoggettare mai i rimborsi chilometrici presentati dai volontari alla ritenuta d’acconto.


    PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE


    La soluzione proposta dal contribuente è condivisibile.
    Il DPR 600/1973 negli articoli 23 e ss. indica in quali casi si verifica il presupposto dal quale nasce l’obbligo di effettuare le ritenuta alla fronte da parte dei sostituti d’imposta, tra i quali sono soggettivamente annoverati anche egli non commerciali e le Onlus.
    Il legislatore nella richiamata normativa ha imposto tale adempimento ogniqualvolta le somme erogate rappresentino un reddito impossibile, che può essere costituito da stipendi, compensi, indennità in sostituzione di redditi, redditi da capitale, contributi degli enti pubblici, ecc.. della lettura degli articoli citati di evince che i “rimborsi”, intesi come mera restituzione delle spese sostenute per conto di terzi, a favore di soggetti con cui i committenti non intrattengono rapporti di lavoro non sono state incluse tra le erogazioni soggette a ritenuta, dal momento che non rappresentano un reddito, ossia un flusso di ricchezza nuova, che possa rinvenirsi tra le categorie individuate dall’articolo 6 del TUIR.
    Come affermato nell’istanza, l’unica disposizione di legge presente nell’ordinamento sull’argomento è contenuta nell’articolo 2 della L. 266/1191, recante la legge quadro sul volontariato, che non è una norma tributaria, ma che necessariamente deve essere presa in considerazione per rispondere al quesito proposto in materia fiscale.
    La legge 266/1991 prevede espressamente la possibilità per l’associazione di volontariato di erogare ai propri volontari somme a titolo di rimborso spese, sempre che presentino i seguenti requisiti:

    * Essere effettivamente sostenute dal volontariato;
    * Essere relative all’attività prestate per conto dell’associazione di volontariato;
    * Il rimborso avvenga entro i limiti predeterminati dall’associazione di appartenenza.

    Da tali elementi e dalla lettura complessiva della legge quadro sul volontariato (L. 266/1991) emerge che il rimborso spese deve essere di un ammontare congruo rispetto all’effettiva spesa sostenuta (inidoneo quindi a costituire un compenso mascherato), in quanto il volontariato non persegue un fine di lucro.
    Per rispettare la disposizione di legge non tributaria, il cui rispetto comporta la non imponibilità ai fini fiscali dei rimborsi spese, è necessario che l’organo sociale dell’associazione, competente in base allo statuto, adotti una delibera con la quale vengano disciplinate in via generale le modalità dei rimborsi spese.
    È pure opportuno che il rimborso spese risulti da una richiesta scritta dal volontariato da cui risulti esplicitamente il legame con la specifica attività svolta in norme e per conto dell’associazione di volontariato. La documentazione prodotta deve essere opportunamente conservata anche ai fini probatori dell’effettiva natura della somma erogata a titolo di rimborso e resa disponibile qualora fosse richiesta dagli uffici dell’amministrazione finanziaria.

    Documenti allegati

    * Interpello agenzia delle entrate rimborsi spesa ai volontari: http://www.assiprov.it/layout/set/print/co...zia+entrate.pdf

    http://www.assiprov.it/layout/set/print/Ag...si_ai_volontari
     
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