Coeslazio
- Group
- Administrator
- Posts
- 5,320
- Reputation
- +13
- Location
- ROMA
- Status
- Offline
|
|
11/1/2011
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.
IL MINISTRO
Visto l’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della Salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, concernente “Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione”; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 che costituisce atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria; Visto il Decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1992 che definisce i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza; Vista l’Atto di intesa tra Stato e Regioni del 11 aprile 1996 di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992; Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome del 25 ottobre 2001 sul documento di Linee – Guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: “Triage intraospedaliero (Valutazione gravità all’ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell’emergenza - urgenza sanitaria”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, che riconosce l’attività di emergenza sanitaria territoriale e l’attività di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto 2 ricompresse la prima nell’ambito dell’assistenza distrettuale e la seconda nell’ambito dell’assistenza ospedaliera; Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all’art. 3 che: - la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza; - il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all’art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004; Visto l’Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della Sanità, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo Sanitario Nazionale che all’ art. 6, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato “Cabina di Regia”; Visto il Decreto del Ministro della Salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS); Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di Regia, nella seduta dell’11 settembre 2002; Vista l’Intesa Stato-Regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l’avvio del progetto “Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale” con l’obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), Considerato il parere positivo espresso, in data 3 aprile 2007, dalla Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sui documenti conclusivi delle attività condotte dal Mattone 11 “Pronto Soccorso e Sistema 118”, nell’ambito del programma “Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale”; Visto il Decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, “Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»” con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della Salute; Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della Salute, prevede, per l’esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria privati degli elementi direttamente identificativi, in quanto già comunicati in forma codificata dalle Regioni e Province Autonome; 3 Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, redatto ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul quale l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006; Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, prevede che: - i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione o Provincia Autonoma; - ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente l’identificazione dell’interessato durante il trattamento dei dati; Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal “Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali”, nell’ambito del quale è ricompreso il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza sanitaria dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso. Constatata la necessità di avviare l’acquisizione dei dati relativi alle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso per finalità riconducibili al monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di trattamento; Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008 Decreta Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto si applica alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso. Articolo 2 (Sistema informativo emergenza-urgenza 118 e Pronto Soccorso) 1. Nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), è istituita il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza (di seguito denominato Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell’ex Ministero della Salute (di seguito denominato Ministero). 4 2. Il suddetto Sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza di cui all’articolo 1, comma 1. 3. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico. Articolo 3 (Flussi in ingresso nel Sistema informativo) 1. Coerentemente con quanto previsto nei documenti “Flusso informativo del Sistema 118” e “Flusso informativo del Pronto Soccorso” elaborati dal “Mattone Pronto Soccorso e sistema 118”, nell’ambito del programma “Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale”, il flusso informativo per le prestazioni di emergenza-urgenza, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti informazioni: per il Sistema 118: a. identificazione della Centrale Operativa del 118; b. dati relativi alla chiamata telefonica al numero 118; c. dati relativi alla missione di soccorso attivata dalla Centrale Operativa del 118; d. identificazione dell’assistito; e. dati relativi alle prestazioni erogate nell’ambito della missione di soccorso; f. dati relativi all’esito dell’intervento; per il Pronto Soccorso: g. identificazione della struttura erogatrice; h. dati relativi all’accesso ed alla dimissione; i. identificazione dell’assistito; j. dati relativi alle diagnosi ed alle prestazioni erogate; k. dati relativi alla valorizzazione economica dell’accesso. 2. Le informazioni di cui al precedente comma devono essere rilevate al completamento dell’intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse con le modalità ed i tempi previsti dall’articolo 5 del presente decreto. 3. La trasmissione verso il sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle Centrali Operative 118 e dalle strutture accreditate per le attività di pronto soccorso, situate all’interno del proprio territorio, nei confronti di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso. 5 Articolo 4 (Accesso al Sistema informativo) 1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento della qualità -- Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema dell’ex Ministero della Salute ha completo accesso al Sistema informativo per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. 2. Sono, altresì, autorizzate all’accesso le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre Regioni e Province Autonome. 3. I dati memorizzati presso il Sistema possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero per funzioni di specifica competenza. 4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei dati integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del Ministero, attraverso l’accesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario che rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in materia di assistenza sanitaria. Articolo 5 (Modalità e tempi di trasmissione) 1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso, a partire dal 1 gennaio 2009. 2. Le informazioni devono essere rilevate al completamento dell’intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse al NSIS, con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi. 3. Le trasmissioni verso la il Sistema informativo devono avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). 4. Eventuali variazioni riguardanti le modalità di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi precedenti, saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 6 Articolo 6 (Disposizioni transitorie) 1. Per le Regioni e Province autonome che non dispongano di tutte le informazioni richieste nell’articolo 3, comma 1, è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per l’avvio delle trasmissioni previste dall’articolo 5, comma 1. 2. Le Regioni e Province Autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non oltre il 1 gennaio 2010, l’alimentazione del Sistema, mediante la trasmissione di tutte le informazioni indicate relative alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da tale data. 3. I Piani di adeguamento di cui al comma precedente saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporrà verifiche periodiche per valutare l’attuazione dei piani di adeguamento approvati. Articolo 7 (Ritardi ed inadempienze) 1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse in coerenza con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità. A tal fine le Regioni e Province Autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno esaminate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 2. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero congiuntamente alle Regioni e Province Autonome procederanno alla verifica dei contenuti informativi ed ad un eventuale aggiornamento degli stessi. 3. Dal 1 gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato- Regioni il 23 marzo 2005. Articolo 8 (Regole di acquisizione e di controllo dei dati) 1. Le modalità di alimentazione del Sistema sono specificate nel disciplinare tecnico. 2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 7 3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e di controllo dei dati, riportate nell’allegato tecnico al presente decreto, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle Regioni e Province Autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). Articolo 9 Trattamento dei dati 1. La riservatezza dei dati trattati nell’ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dell’articolo 34, comma 1, lettera h), verrà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1 bis, del Codice dell’amministrazione digitale. 2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità basate su servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC o su servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte nell’allegato tecnico al presente decreto. 3. Ai fini della cooperazione applicativa le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC). 4. Con riferimento al precedente comma 3, le Regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC, d’intesa con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more dell’adeguamento dei sistemi regionali, il conferimento dei dati è reso possibile attraverso lo scambio di flussi telematici, secondo le modalità e procedure descritte nell’allegato tecnico al presente decreto. 5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalità di trattamento dei dati, riportate nell’allegato tecnico, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle Regioni e Province Autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). In ogni caso, l’approvazione delle modifiche e l’aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste dall’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale. Articolo 10 (Entrata in vigore) Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, Per il Ministro Il Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio 8 Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza. Allegato 1 Disciplinare tecnico 9 INDICE 1. INTRODUZIONE....................................................................................................................................................................10 2. I SOGGETTI...........................................................................................................................................................................10 3. LE INFORMAZIONI ...............................................................................................................................................................11 3.1. ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO...............................................................................................................11 4. LE TRASMISSIONI ................................................................................................................................................................29 4.1. FORMATO ELETTRONICO DELLE TRASMISSIONI..............................................................................................................29 5. TEMPI DI TRASMISSIONE .....................................................................................................................................................30 6. ADEGUAMENTO ALLE TRASMISSIONI .................................................................................................................................30 APPENDICE: TABELLE DI RIFERIMENTO - CONTENUTI INFORMATIVI..............................................................................................31 10 Allegato 1 - Disciplinare Tecnico 1. Introduzione Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il 22 febbraio 2001 l'Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). Il disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione dei servizi da parte dei cittadini – utenti. Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e successivamente il "Patto per la Salute" del 28 Settembre 2006 hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni". Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI), inserito nell’ambito del NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e nazionale), le cui principali funzioni sono : monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di trattamento; supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale; supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità; Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) dei dati relativi alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, da parte del Sistema 118 e dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare, e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito Internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (ex Ministero della Salute) (www.nsis.ministerosalute.it), secondo le modalità previste dall’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale. Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il flusso di dati sulle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dai Pronto Soccorso deve intercettare l’informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme di aggregazione e di analisi dei dati non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori. 2. I soggetti Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle presenti specifiche di trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio delle prestazioni del Sistema 118 e del Pronto Soccorso. 11 Le Regioni e le Province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della trasmissione dei dati verso il Sistema informativo. 3. Le informazioni I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a trasmettere le informazioni relative rispettivamente per il Sistema 118 e per il Pronto Soccorso, alle dimensioni riportate di seguito nella tabella sottostante: Tabella 1: dimensioni di analisi dei contenuti informativi SISTEMA 118 PRONTO SOCCORSO Dimensione – Contenuti informativi Dimensione – Contenuti informativi - STRUTTURA (Centrale Operativa 118) - CHIAMATA - INTERVENTO - MISSIONE - ASSISTITO - PRESTAZIONI - ESITO - STRUTTURA - ACCESSO - ASSISTITO - PRESTAZIONI - IMPORTO E TICKET - DIMISSIONE 3.1. Alimentazione del Sistema informativo I contenuti informativi, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto, da trasmettere al NSIS per l’alimentazione della Banca, sono distinti in 2 gruppi di informazioni relativi rispettivamente al Sistema 118 e al Pronto Soccorso. In particolare, relativamente al Sistema 118 i contenuti informativi sono distinti in 2 sotto-gruppi di informazioni indicati nei seguenti tracciati: TRACCIATO 118 (A - Segnalazione) – contiene i dati relativi alla segnalazione di richiesta di soccorso al 118, ossia i dati delle chiamate telefoniche ricevute da una centrale operativa, i dati anagrafici della Centrale Operativa 118 e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione. TRACCIATO 118 (B - Intervento) – contiene i dati relativi all’intervento, laddove attivato, a seguito di una segnalazione di richiesta di soccorso al 118, in cui vengono fornite, nell’ambito della missione di soccorso associata, informazioni relative al luogo dell’accaduto, al numero di persone coinvolte, ai mezzi di soccorso inviati, ai dati anagrafici degli assistiti e ai relativi trattamenti di primo soccorso e ai dati relativi all’esito complessivo dell’intervento e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione. Con riferimento al Pronto Soccorso, i contenuti informativi sono invece rappresentati da un unico gruppo di informazioni indicato nel seguente tracciato: TRACCIATO PS (Accesso) – contiene i dati del presidio ospedaliero sede di Pronto Soccorso in cui viene accolto l’assistito, i dati anagrafici dell’assistito, dell’accesso e della dimissione, delle 12 diagnosi e delle prestazioni erogate, della valorizzazione economica e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione. Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record e per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi. Le informazioni di dettaglio per ciascun tracciato sono indicate nelle tabelle seguenti. Tabella 2: alimentazione Sistema informativo - Tracciato 118 (A - Segnalazione) TRACCIATO 118 (A - Segnalazione) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Struttura Codice identificativo della C.O. Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata. Il codice è costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo attribuito in ambito regionale Identificativo chiamata telefonica Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Il campo ha una lunghezza di 16 caratteri, di cui i primi 4 identificano l'anno, gli ultimi 12 identificano l’evento Data della chiamata telefonica Indica la data di ricezione della chiamata. Formato: AAAA-MMGG Ora della chiamata telefonica Indica l’ora di ricezione della chiamata. Formato: OO:MM Chiamata Tipo chiamata Indica il tipo di chiamata ricevuta dalla C.O. Valori ammessi: 1 = richiesta di soccorso; 2 = informazione all'utenza; 3 = ricerca posti letto; 4 = continuità assistenziale; 5 = trasporto secondario urgente; 6 = intervento già in corso; 9= altro 13 TRACCIATO 118 (A - Segnalazione) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Tipo richiedente Indica il tipo di utente che ha effettuato la chiamata. Valori ammessi: 1 = continuità assistenziale; 2 = privato; 3 = Carabinieri; 4 = Polizia; 5 = Vigili del Fuoco; 6 = Guardia di Finanza; 7 = medico di base; 9 = altro. Data fine chiamata telefonica Formato: AAAA-MM-GG Ora fine chiamata telefonica Indica l’ora di chiusura della chiamata alla C.O. Formato: OO:MM Tipologia di intervento Indica l’esito della chiamata alla C.O. Valori ammessi: 1 = consiglio telefonico di consultare il medico di base; 2 = attivazione continuità assistenziale; 3 = attivazione missione attraverso invio di mezzi di soccorso; 4 = deviato ad altro ente di soccorso; 5 = consiglio clinico 6 = attivazione altre strutture SSN. 14 TRACCIATO 118 (A - Segnalazione) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Trasmissione Tipo trasmissione Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione. Tabella 3: alimentazione Sistema informativo- Tracciato 118 (B - Intervento) TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Struttura Codice identificativo della C.O. Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata. Il codice è costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo attribuito in ambito regionale Chiamata Identificativo chiamata telefonica Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Il campo ha una lunghezza di 12 caratteri, di cui i primi 4 identificano l'anno, gli ultimi 12 identificano l’evento Codice intervento Indica il codice identificativo dell’intervento. Il codice è formato da: codice della CO + data dell’intervento + numero progressivo intervento. Intervento Numero missioni attivate Indica il numero di missioni attivate per lo stesso intervento. Formato: NN 15 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Tipo luogo dell’accaduto Indica il tipo di luogo in cui si è verificato l’evento segnalato. Valori ammessi: S = strada; P = uffici ed esercizi pubblici; Y = impianti sportivi; K = casa; L = impianti lavorativi; Q = scuole; Z = altri luoghi. N° persone coinvolte Indica la quantità di persone coinvolte nell’evento segnalato alla C.O. Formato: NNN Classe patologia presunta Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente dedotta a seguito della chiamata. I valori ammessi sono riportati nella Tabella A, così come segnalate nell’ambito del progetto Mattone 11. Criticità presunta Rappresenta la criticità dell’evento. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G = Giallo – Mediamente critico V = Verde – Poco critico B = Bianco – Non critico Codice identificativo missione Indica il codice che identifica univocamente la missione attivata dall’operatore della C.O. Il codice è formato da primi 4 caratteri per l’anno di riferimento; successivi 12 caratteri per il progressivo dell’intervento. Missione Tipologia del mezzo di soccorso Indica la tipologia del mezzo di soccorso inviato. Valori ammessi: 1= mezzo di soccorso di base (MSB) 2= mezzo di soccorso avanzato (MSA) 3= automedica (AM) 4= motomedica (MM) 5= idroambulanza (IA) 6 = elicottero 9 = altro. 16 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Ente di appartenenza Indica l’ente di appartenenza del mezzo di soccorso. Valori ammessi: 1 = mezzo di proprietà dell’Azienda Sanitaria; 2 = mezzo di proprietà di enti e associazioni convenzionati (CRI, ANPAS, Misericordie, Altro); 3 = mezzo di proprietà di altri enti pubblici; 9=altro Data partenza Indica la data di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell’evento a seguito di attivazione .Formato: AAAA-MM-GG Ora partenza Indica l’ora di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell’evento a seguito di attivazione. Formato: OO:MM Data arrivo sul luogo Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell’evento. Formato: AAAA-MM-GG Ora arrivo sul luogo Indica l’ora di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell’evento. Formato: OO:MM Comune di destinazione Indica il comune in cui è avvenuto l’evento, destinazione del mezzo di soccorso. Codice comune secondo codifica ISTAT. Dinamica riscontrata Indica la dinamica dell’evento riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso in caso di evento traumatico. I valori ammessi sono riportati nella Tabella B. Data partenza dal luogo Indica la data di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell’evento. Formato: AAAA-MM-GG Ora partenza dal luogo Indica l’ora di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell’evento. Formato: OOMM Numero trasportati Indica il numero di pazienti trasportati dal mezzo di soccorso. Valori ammessi: 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 9 = oltre 5 Data rientro Indica la data in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile. Formato: AAAA-MM-GG 17 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Ora rientro Indica l’ora in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile. Formato: OO:MM Esito missione Indica l’esito della missione. Valori ammessi: 1 = missione annullata 2 = missione conclusa sul posto o con trattamento effettuato sul posto 3 = missione conclusa con il trasporto in ospedale. Identificativo univoco Indica il codice identificativo dell’assistito. Il campo deve essere valorizzato con il codice univoco derivante dal relativo processo di codifica coerentemente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini italiani che stranieri). In caso di mancata identificazione del cittadino da parte degli operatori, deve essere attribuito un codice di identificazione univoco arbitrario del paziente soccorso nell’ambito della stessa missione, nel seguente formato: 20 caratteri: X per ciascuno dei primi 17 caratteri, caratteri numerici per gli ultimi 3. Genere Indica il sesso dell’assistito. Valori ammessi: 1 - Maschio 2 - Femmina 9 - Non rilevato Anno di Nascita Identifica l’anno di nascita dell’utente. Il formato da utilizzare è il seguente: AAAA Assistito Mese di nascita Indica il mese di nascita dell’assistito. Il campo deve essere compilato per età inferiore ad un anno. Formato: MM 18 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Fascia età presunta Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell’informazione relativa all’anno di nascita. Valori ammessi: 0 = 0 – 30 giorni; 1 = 1 mese – 12 mesi; 2 = 1 – 5 anni; 3 = 6 – 14 anni; 4 = 15 – 64 anni; 5 = 65 – 80 anni; 6 = > 80 anni. Codice istituzione competente (TEAM) Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella tessera europea di assicurazione di malattia Cittadinanza Identifica la cittadinanza dell’assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX. Comune di residenza Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi 3 caratteri individuano la provincia e i tre successivi un progressivo all’interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Nel caso in cui il paziente risieda all’estero va indicato il codice 999999. Regione di residenza Indica la Regione di residenza dell’assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali – 999 per residenti all’estero. Stato estero di residenza Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è stata erogata la prestazione.I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.. 19 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Valutazione sanitaria del paziente Indica la valutazione sanitaria dell’assistito effettuata dagli operatori del mezzo di soccorso. Valori ammessi: I0 = Soggetto che non necessita di intervento I1 = Soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve I2 = Soggetto affetto da forma morbosa grave I3 = Soggetto con compromissione delle funzioni vitali I4 = Deceduto Classe patologia riscontrata Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori ammessi sono riportati nella Tabella A, così come segnalate nell’ambito del progetto Mattone 11. Patologia riscontrata Indica la patologia riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori ammessi sono riportati nella Tabella C, così come segnalate nell’ambito del progetto Mattone 11. Prestazione principale erogata Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono codici riconducibili al nomenclatore nazionale ed alla classificazione ICD IX CM 2002, secondo quanto segnalato nell’ambito del progetto Mattone 11. Vedi Tabella D. Prestazioni Prestazioni secondarie erogate (prime quattro) Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono codici riconducibili al nomenclatore nazionale ed alla classificazione ICD IX CM 2002, come secondo quanto segnalato nell’ambito del progetto Mattone 11. Vedi Tabella D. Il campo deve essere ripetuto per le prime 4 prestazioni secondarie. Esito Esito del trattamento Indica l’esito del trattamento effettuato sull’assistito dagli operatori del mezzo di soccorso. Valori ammessi: 1 = trasporto in pronto soccorso 2 = trasporto diretto in reparto di specialità 3 = trattamento sul posto senza trasporto 4 = rifiuto trasporto 5 = decesso sul posto 6 = decesso durante il trasporto 20 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Codice fine presa in carico dal 118 Indica la criticità dello stato dell’assistito al momento in cui finisce la presa in carico da parte degli operatori del 118. Il campo deve, pertanto, essere compilato anche nei casi in cui non viene effettuato il trasporto al PS. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N= Nero – Deceduto Istituto di destinazione Indica il codice dell’istituto in cui è stato trasportato l’assistito dal mezzo di soccorso. Codice istituto assegnato dal Ministero della Salute secondo modello HSP.11 e HSP.11bis, composto dal codice regione di cui al DM 17/9/1986 (primi 3 caratteri) e da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale (ultimi 3 caratteri). Data arrivo istituto Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso all’istituto di destinazione. Formato: AAAA-MM-GG Ora arrivo istituto Indica l’ora di arrivo del mezzo di soccorso all’istituto di destinazione. Formato: OO:MM Codice reparto di specialità Indica il codice del reparto di ricovero dell’assistito nel caso in cui il paziente venga trasportato in ospedale per ricovero diretto. Utilizzare il codice di reparto di ricovero indicato nella scheda SDO, secondo la “Codifica della disciplina ospedaliera prevista nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere”, secondo il D.M. 5/12/2006. 21 TRACCIATO 118 (B - Intervento) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Trasmissione Tipo trasmissione Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione. 22 Tabella 4: alimentazione Sistema informativo- Tracciato PS (Accesso) TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Struttura Codice istituto Codice della struttura di ricovero cui afferisce il PS. Codice istituto assegnato dal Ministero della Salute secondo modello HSP.11 e HSP.11bis, composto dal codice regione di cui al DM 17/9/1986 (primi 3 caratteri) e da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale (ultimi 3 caratteri). Numero identificativo di accesso Codice univoco che identifica il contatto del cittadino con il SSN, in questo caso l'accesso al PS. Indicare l’anno ed il numero progressivo dell'accesso per ciascun presidio nel seguente formato: 4 caratteri per l’anno della data di entrata (AAAA) e 12 caratteri per indicare il numero progressivo dell’accesso. Data entrata Indicazione del giorno di arrivo dell’assistito al PS. Formato: AAAA-MM-GG Ora entrata e presa in carico infermieristica Indicazione del momento di arrivo dell’assistito al PS e di presa in carico infermieristica o del momento del triage ove attivato. Formato: OO:MM Modalità di arrivo Indicazione della modalità di arrivo "fisica" al PS. Valori ammessi: 1. Ambulanza 118 2. Altra Ambulanza 3. Autonomo (arrivato con mezzi propri) 4. Elicottero 118 5. Altro Elicottero 6. Mezzo di soccorso 118 di altre regioni 7. Altro (in caso ambulanze di Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) 9. Non rilevato Accesso Codice identificativo della C.O. Identifica la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la missione che ha trasferito il paziente al PS. Il codice è costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo attribuito in ambito regionale. 23 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Codice missione 118 Indica il codice che identifica univocamente la missione del 118 che ha trasferito il paziente al PS. Il codice è formato dai primi 4 caratteri per l’anno di riferimento e dai successivi 12 caratteri per il progressivo di intervento. Inviato da Indica il responsabile dell’invio del cittadino al Pronto Soccorso. Valori ammessi: 1 = medico di medicina generale/ pediatra libera scelta; 2 = medico di continuità assistenziale; 3 = specialista; 4 = trasferito da altro istituto; 5 = C.O. 118; 6 = decisione propria; 9 = altro. Istituto di provenienza I valori di riferimento sono i codici delle strutture riportati nei Modelli Ministeriali HSP11 e HSP 11bis. Problema principale Indica il problema principale riscontrato/percepito al momento del triage. I valori ammessi sono riportati nella Tabella E. Trauma Indica la tipologia di trauma rilevato. Valori ammessi: 1 = aggressione; 2 = autolesionismo; 3 = incidente sul lavoro; 4 = incidente domestico; 5 = incidente scolastico; 6 = incidente sportivo; 7 = incidente in strada; 9 = incidenti in altri luoghi chiusi. Triage Livello di urgenza assegnato all’assistito e quindi di priorità per la visita medica assegnata al paziente. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N= Nero – Deceduto 24 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Data di presa in carico dal medico Indica il giorno di presa in carico del paziente da parte del medico. Formato: AAAA-MM-GG Ora di presa in carico dal medico Indica il momento di presa in carico del paziente da parte del medico. Formato: OO:MM Esito Indica l'esito dei trattamenti effettuati in PS. Valori ammessi: 1=dimissione a domicilio; 2=ricovero in reparto di degenza; 3=trasferimento ad altro istituto; 4=deceduto in PS; 5=rifiuta ricovero; 6=il paziente abbandona il PS prima della visita medica; 7=il paziente abbandona il PS in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica; 8=dimissione a strutture ambulatoriali; 9=giunto cadavere. Data di uscita Indica la data della dimissione dal PS dell'assistito. Formato: AAAA-MM-GG Ora di uscita Indica l’ora della dimissione dal PS dell'assistito. Formato: OO:MM Referto Indica l'eventuale compilazione di referti. Valori ammessi: 1 = Inail; 2 = Autorità Giudiziaria; 3 = ASL per morso di animale (cane e canidi); 9 = Altro Dimissione Livello di appropriatezza di accesso Indica il livello di appropriatezza dell’accesso valutato dal medico dopo la visita. Valori ammessi: R = Rosso – Molto critico G= Giallo – Mediamente critico V= Verde – Poco critico B= Bianco – Non critico N= Nero – Deceduto 25 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Codice specialità reparto di ricovero Codice della specialità del reparto di ricovero dell'assistito. Utilizzare il codice di reparto di ricovero indicato nella scheda SDO, secondo la “Codifica della disciplina ospedaliera prevista nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere”, secondo il D.M. 5/12/2006. Numero progressivo ricovero Codice progressivo del ricovero, così come attribuito nella Scheda di Dimissione Ospedaliera. Utilizzare il numero progressivo di ricovero indicato nella SDO, secondo il DM n. 380 27/10/2000 Motivo del trasferimento Il motivo che ha spinto il PS al trasferimento del paziente. Valori ammessi: 1 = In continuità di soccorso; 2 = Per mancanza di posto letto; 3 = Ritorno all’ospedale che ha richiesto consulenza Istituto di trasferimento Il codice del presidio ospedaliero di trasferimento del paziente. I valori di riferimento sono i codici delle strutture riportati nei Modelli Ministeriali HSP11 e HSP 11bis Regime di erogazione Indica, per ciascun accesso al Pronto Soccorso, chi si farà carico dell’onere delle prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche. Valori attualmente ammessi: 1 = SSN (onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per accessi che non prevedono il ticket, in relazione al codice priorità assegnato dal processo di Triage); 2 = SSN + Ticket (compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, laddove pertinente rispetto al codice priorità assegnato dal processo di Triage); 3 = Ministero degli Interni (nel caso di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno l’onere è a carico del Ministero degli Interni, secondo il D. Lgs. 286/98, art. 35, comma 6); 9 = Altro (pagamento del ticket attraverso terzo pagante o assistito pagante in proprio, laddove pertinente rispetto al codice priorità assegnato dal processo di Triage). Importo e Ticket Importo lordo Indica la tariffa per le prestazioni erogate in PS al lordo dell’eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra “0.01” e “999999.99 26 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Importo ticket Indica la compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra “0.01” e “999999.99” Identificativo univoco Indica il codice identificativo dell’assistito. Il campo deve essere valorizzato con il codice univoco derivante dal relativo processo di codifica coerentemente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini italiani che stranieri) In caso di mancata identificazione del cittadino da parte degli operatori, deve essere attribuito un codice di identificazione univoco arbitrario del paziente, nel seguente formato: Venti caratteri: X per ciascuno dei caratteri. Genere Indica il sesso dell’assistito. Valori ammessi: 1 - Maschio 2 - Femmina 9 - Non rilevato Anno di Nascita Identifica l’anno di nascita dell’utente. Il formato da utilizzare è il seguente: AAAA Mese di nascita Indica il mese di nascita dell’assistito. Il campo deve essere compilato per età inferiore ad un anno. Formato: MM Fascia età presunta Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell’informazione relativa all’anno di nascita. Valori ammessi: 0 = 0 – 30 giorni; 1 = 1 mese – 12 mesi; 2 = 1 – 5 anni; 3 = 6 – 14 anni; 4 = 15 – 64 anni; 5 = 65 – 80 anni; 6 = > 80 anni. Assistito Codice istituzione competente (TEAM) Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella tessera europea di assicurazione di malattia. 27 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Cittadinanza Identifica la cittadinanza dell’assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX. Comune di residenza Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica ISTAT, i cui primi 3 caratteri individuano la provincia e i 3 successivi un progressivo all’interno di ciascuna provincia che individua il singolo comune. Nel caso in cui il paziente risieda all’estero va indicato il codice 999999. Regione di residenza Indica la Regione di residenza dell’assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali – 999 per residenti all’estero. Stato estero di residenza Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è stata erogata la prestazione. Identifica la cittadinanza dell’assistito. I valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ. In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX. ASL di residenza Indica il codice dell’azienda unità sanitaria locale che comprende il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l’assistito. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e successive modifiche), in particolare nell’FLS.11 “Dati di struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale”. Utilizzare 999 per residenti all’estero. 28 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Posizione assistito nei confronti del ticket Indica la tipologia di esenzione dell’assistito. I valori ammessi: 1. Non esente 2. Esente totale 3. Esente per età e reddito 4. Esente per patologia 5. Esente per categoria (pensionati sociali e familiari a carico, disoccupati e familiari a carico, titolari di pensioni al minimo oltre i 60 anni e loro familiari a carico) 6. Donne in stato di gravidanza 7. Esente parziale per invalidità (invalidità parziale) 8. Altre categorie (soggetti sottoposti ad accertamenti previsti per il riconoscimento di malattie rare, soggetti affetti da HIV, tossicodipendenti in trattamento di disassuefazione, donatori, detenuti, STP, militari/forze armate, etc) 9. Esente, laddove previsto in relazione al codice priorità assegnato dal processo di Triage. Codice esenzione Indica il codice di esenzione dal pagamento del ticket del cittadino. Codifica nazionale delle esenzioni del Ministero della salute. Diagnosi principale Indica la diagnosi principale (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse). Indicare il Codice ICD-IX-CM 2002. Diagnosi secondaria (prime 4) Indica la diagnosi secondaria (a decrescere dalla più importante per gravità clinica ed impegno di risorse). Indicare il Codice ICD-IX-CM 2002 Prestazioni Codice prestazione principale Indica il codice della prestazione principale eseguita (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse) I valori di riferimento sono i codici del nomenclatore nazionale ed i codici ICD IX CM 2002, sezione “Elenco sistematico classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche”, così come segnalate nell’ambito del progetto Mattone 11. 29 TRACCIATO PS (Accesso) Dimensione di analisi Contenuti informativi Descrizione Codice prestazione secondaria (prime 4) Indica il codice delle prestazioni secondarie eseguite ritenute più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono i codici del nomenclatore nazionale ed i codici ICD IX CM 2002, sezione “Elenco sistematico classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche”, così come segnalate nell’ambito del progetto Mattone 11. Trasmissione Tipo trasmissione Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori ammessi: I: Inserimento V: Variazione C: Cancellazione Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente scartate dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di acquisizione. Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di acquisizione. 4. Le trasmissioni 4.1. Formato elettronico delle trasmissioni La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). Le Regioni e le Province Autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati. L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo il tracciato unico nazionale, riportato nel documento di specifiche tecniche. Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML nonché il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi e per le modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le anomalie riscontrate sui dati trasmessi. 30 5. Tempi di trasmissione Il Sistema informativo viene alimentato con le informazioni relative alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118, sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso, a partire dal 1 gennaio 2009. Le informazioni, indicate all’articolo 3 comma 1, devono essere rilevate al completamento dell’intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria. Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in corrispondenza degli eventi identificati: Tabella 5: Matrice dei contenuti informativi associati agli eventi del percorso assistenziale Evento oggetto di rilevazione Contenuti informativi oggetto di trasmissione Fine intervento Emergenza 118 Tracciato 118 (A – Segnalazione) Fine intervento Emergenza 118 (se attivata missione intervento) Tracciato 118 (B – Intervento) Fine intervento Pronto Soccorso Tracciato PS (Accesso) Le suddette informazioni devono essere trasmesse verso il Sistema informativo, con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi. 6. Adeguamento alle trasmissioni Come indicato all’articolo 6 del presente decreto, al fine di consentire la corretta alimentazione del Sistema informativo da parte di tutte le Regioni e Province autonome è prevista la possibilità di richiedere una deroga dalla trasmissione delle informazioni del comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto. A tal fine è necessario che venga trasmessa, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un’apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell’ex Ministero della Salute, in cui si dichiari di non disporre di tutte le informazioni richieste, indicate nel presente decreto all’articolo 3, comma 1. Ad integrazione dovrà essere predisposto e sottoposto un Piano di adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire l’alimentazione della Banca secondo le modalità indicate dal presente decreto. Tale Piano di adeguamento dovrà garantire, non oltre il 1 gennaio 2010, l’avvio della trasmissione di tutte le informazioni, relative alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da tale data. I Piani di adeguamento saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale, che predisporrà verifiche periodiche per valutare l’attuazione dei piani di adeguamento approvati. 31 Appendice: Tabelle di riferimento - Contenuti informativi Tabella A: Classe patologia presunta Codice Classe patologia presunta C01 Traumatica C02 Cardiocircolatoria C03 Respiratoria C04 Neurologica C05 Psichiatrica C06 Neoplastica C07 Tossicologica C08 Metabolica C09 Gastroenterologica C10 Urologica C11 Oculistica C12 Otorinolaringoiatrica C13 Dermatologica C14 Ostetrico-ginecologica C15 Infettiva C19 Altra patologia C20 Patologia non identificata Tabella B: Dinamica riscontrata Codice Dinamica riscontrata 00 non definita 01 precipitato da < 3 metri 02 precipitato da > 3 metri 03 Aggressione 04 arma Bianca 05 arma da fuoco 06 violenza sessuale 07 morso di animale 08 esplosione 09 incendio 10 incidente auto 11 incidente moto 12 incidente mezzo pesante 13 incidente bicicletta 14 incidente pedone 15 proiettato 16 incastrato 17 tuffo/immersione 18 altra dinamica 19 soccorso a persona 32 Tabella C: Codici patologia riscontrata Codice Patologia riscontrata C0101 Cranio C0102 Torace C0103 Addome C0104 Arti C0105 Rachide C0106 Emorragia C0107 Amputazione C0108 Ferita C0109 Frattura C0110 Contusione C0111 Ustione C0112 Folgorazione/elettrocuzione C0113 Lesione da freddo C0114 Lesione agli occhi C0115 Politraumatismo C0116 Altra traumatica C0201 Crisi ipertensiva C0202 Scompenso cardio-circolatorio C0203 Dolore toracico C0204 Cardiopalmo/Aritmia C0205 Arresto cardio-circolatorio C0206 Sindrome coronarica acuta; C0209 Altra cardio-circolatoria C0301 Distress respiratorio C0302 Corpo estraneo C0303 Crisi asmatica C0304 Immersione/sommersione C0305 Insufficienza respiratoria cronica C0309 Altra respiratoria C0401 Convulsioni C0402 Cefalea C0403 Coma C0404 Ictus C0405 Decadimento psichico C0406 Perdita di coscienza C0409 Altra neurologica C0501 Tentato suicidio C0502 Agitazione psicomotoria C0509 Altra psichiatrica C0601 Neoplastica C0700 Intossicazione etilica C0701 Ossido di carbonio C0702 Farmaci C0703 Alimenti 33 Codice Patologia riscontrata C0704 sostanze chimiche C0705 overdose/stupefacenti C0709 altra intossicazione C0801 Iperglicemia C0802 Ipoglicemia C0809 Altro – metabolica C0901 Emorragia digestiva C0902 Dolore addominale C0909 Altro - gastroenterologica C1001 Colica renale C1002 Ritenzione urinaria C1009 Altro - urologica C1101 Ferita penetrante occhio C1109 Altro - oftalmologica C1201 Epistassi C1202 Corpo estraneo C1209 Altro - ORL C1301 Parassitosi C1302 Reazione orticaloide C1309 Altro - dermatologica C1401 Parto C1402 Metrorragia C1403 Minaccia aborto C1409 Altro - ostetrico-ginecologica C1501 Stato febbrile C1509 Altro - infettiva C1901 Stato febbrile C1902 NBCR (catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, chimica o radioattiva) C1909 Altra patologia C2001 Patologia non identificata Tabella D: Prestazioni Codice Prestazione 118 EM 04.81 Iniezione di anestetico in nervo periferico per analgesia EM 21.01 Tamponamento anteriore per epistassi EM 31.1 Cricotiroidotomia EM 34.04 Drenaggio toracico EM 34.09 Decompressione pneumotorace (pnx) EM 37.0 Pericardiocentesi EM 38.93 Accesso venoso centrale EM 38.98 Prelievo di sangue arterioso EM 38.99 Prelievo di sangue venoso EM 39.98 controllo emorragia esterna EM 57.94 Cateterismo vescicale EM 73.99 Clampaggio e taglio cordone ombelicale dopo il parto EM 79.70 Riduzione chiusa di lussazione 34 Codice Prestazione 118 EM 83.14 Fasciotomia EM 86.59 Sutura di ferita EM 88.75 Ecografia reno-vescicale EM 88.75.1 Ecografia dell' addome inferiore EM 88.76.1 Ecografia addome completo EM 88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali EM 89.37.1 Spirometria EM 89.52 Elettrocardiogramma EM 89.61 Monitoraggio della pressione arteriosa sistemica EM 89.65 Emogasanalisi arteriosa EM 89.65.4 Capnometria EM 89.65.5 Controllo saturazione O2 EM 89.66 Prelievo sangue venoso per determinazione CO EM 89.7 Visita generale EM 90.18.3 Ricerca sostanze d’abuso (droghe) su liquidi biologici EM 90.20.1 Ricerca sostanze d’abuso (etanolo) su liquidi biologici EM 90.27.1 Glicemia su sangue capillare EM 90.62.2 Emocromo EM 90.82.3 Troponina EM 90.82.4 Ematocrito EM 93.52 Immobilizzazione colonna con collare cervicale EM 93.54 Immobilizzazione arti EM 93.54.1 Bendaggio arti EM 93.57 Medicazioni varie EM 93.57.1 Medicazione di ustioni EM 93.59 Controllo pneumotorace (pnx) aperto EM 93.59.1 Immobilizzazione colonna con estricatore EM 93.59.2 Immobilizzazione colonna con materassino a depressione EM 93.59.3 Immobilizzazione colonna con tavola spinale EM 93.90 Respirazione a pressione positiva continua (c-pap) EM 93.93 Ventilazione con pallone autoespansibile EM 93.94 Somministrazione farmaci con aerosol EM 93.96 Somministrazione ossigeno EM 94.29 Gestione paziente in agitazione psicomotoria EM 94.35 Gestione paziente in agitazione psicomotoria (in crisi) EM 94.38 Supporto psicologico al paziente EM 96.01 Inserzione tubo naso tracheale o nasofaringeo EM 96.01.1 Aspirazione secreti EM 96.02 Inserzione tubo orotracheale (o altro presidio sovra o sotto glottico) EM 96.04 Inserzione di tubo endotracheale EM 96.07 Posizionamento sondino nasogastrico EM 96.26 Riduzione manuale di prolasso rettale EM 96.27 Riduzione manuale di ernia EM 96.33 Gastrolusi EM 96.70 Ventilazione meccanica EM 98.01 Disostruzione vie aeree EM 98.14 Rimozione corpo estraneo laringe 35 Codice Prestazione 118 EM 98.15 Rimozione corpo estraneo trachea EM 99.01 Trasfusioni e somministrazione emoderivati EM 99.10 Trombolisi EM 99.18 Accesso venoso periferico EM 99.2 Iniezione o infusione di farmaci e liquidi EM 99.29.0 Infusione intraossea per liquidi e farmaci EM 99.60 Rianimazione cardiopolmonare di base EM 99.62 Terapie cardiache elettriche (cardioversione, pacing, defibrillazione manuale) EM 99.62.1 Defibrillazione semiautomatica EM 99.63 Massaggio cardiaco esterno a torace chiuso EM 99.84.1 Decontaminazione singola (in caso di NBCR*) EM 99.88.1 Prevenzione ipotermia EM 99.99.2 Estricazione di incastrati EM 99.99.3 Determinazione CO ambientale * NBCR: catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, chimica, radiaoattiva. Tabella E: Problema principale Codice Problema principale 01 Coma 02 Sindrome neurologica acuta 03 Altri sintomi sistema nervoso 04 Dolore addominale 05 Dolore toracico 06 Dispnea 07 Dolore precordiale 08 Shock; 09 Emorragia non traumatica 10 Trauma o ustione 11 Intossicazione 12 Febbre 13 Reazione allergica 14 Alterazioni del ritmo 15 Ipertensione arteriosa 16 Stato di agitazione psicomotoria 17 Sintomi o disturbi oculistici 18 Sintomi o disturbi otorinolaringoiatrici 19 Sintomi o disturbi ostetrico-ginecologici 20 Sintomi o disturbi dermatologici 21 Sintomi o disturbi odontostomatologici 22 Sintomi o disturbi urologici 23 Altri sintomi o disturbi 24 Accertamenti medico legali 25 Problema sociale
www.salute.gov.it/imgs/C_22_pagineA...ileAllegato.pdf
|
|