Monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza

Ministero del Lavoro, della Salute

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    11/1/2011

    Ministero del Lavoro, della Salute
    e delle Politiche Sociali

    Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

    IL MINISTRO

    Visto l’art. 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella
    legge 14 luglio 2008, n. 121, che trasferisce le funzioni del Ministero della Salute con le inerenti risorse
    finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, concernente “Delega di attribuzioni del Ministro del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni
    atti di competenza dell'Amministrazione”;
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 che costituisce atto di indirizzo e
    coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia
    di emergenza sanitaria;
    Visto il Decreto del Ministro della sanità del 15 maggio 1992 che definisce i criteri ed i requisiti per la
    codificazione degli interventi di emergenza;
    Vista l’Atto di intesa tra Stato e Regioni del 11 aprile 1996 di approvazione delle linee guida sul sistema
    di emergenza sanitaria in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992;
    Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome del 25 ottobre 2001 sul
    documento di Linee – Guida sul sistema di emergenza sanitaria concernente: “Triage intraospedaliero
    (Valutazione gravità all’ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema dell’emergenza -
    urgenza sanitaria”;
    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, di definizione dei
    Livelli Essenziali di Assistenza, che riconosce l’attività di emergenza sanitaria territoriale e l’attività di
    pronto soccorso quali prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto
    2
    ricompresse la prima nell’ambito dell’assistenza distrettuale e la seconda nell’ambito dell’assistenza
    ospedaliera;
    Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone all’art. 3 che:
    - la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di
    alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono
    affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute con propri decreti attuativi,
    compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli
    Essenziali di Assistenza;
    - il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra
    gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello
    Stato di cui all’art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
    Visto l’Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della Sanità, le Regioni e le Province
    Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo Sanitario Nazionale
    che all’ art. 6, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le
    funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema Informativo
    Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato
    “Cabina di Regia”;
    Visto il Decreto del Ministro della Salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di
    Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
    Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il
    monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla
    Cabina di Regia, nella seduta dell’11 settembre 2002;
    Vista l’Intesa Stato-Regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone l’avvio del progetto “Mattoni del
    Servizio Sanitario Nazionale” con l’obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi
    necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS),
    Considerato il parere positivo espresso, in data 3 aprile 2007, dalla Cabina di Regia per il Nuovo
    Sistema Informativo Sanitario sui documenti conclusivi delle attività condotte dal Mattone 11 “Pronto
    Soccorso e Sistema 118”, nell’ambito del programma “Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale”;
    Visto il Decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, “Regolamento di attuazione dell'articolo 20, commi 2 e
    3, dell'articolo 21 e dell'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»” con il quale si individuano i trattamenti
    dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della Salute;
    Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento
    dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della Salute, prevede, per l’esercizio delle funzioni
    di programmazione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi alle
    prestazioni di assistenza sanitaria privati degli elementi direttamente identificativi, in quanto già
    comunicati in forma codificata dalle Regioni e Province Autonome;
    3
    Visto lo schema di Regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e
    Province Autonome, redatto ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    sul quale l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole in data 13
    aprile 2006;
    Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema di Regolamento per il trattamento dei
    dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, prevede che:
    - i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo
    la loro acquisizione da parte della Regione o Provincia Autonoma;
    - ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione
    con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione,
    alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni
    soggetto un codice univoco che non consente l’identificazione dell’interessato durante il trattamento
    dei dati;
    Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle
    componenti fondamentali è rappresentata dal “Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie
    individuali”, nell’ambito del quale è ricompreso il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza
    sanitaria dal Sistema 118 e dal Pronto Soccorso.
    Constatata la necessità di avviare l’acquisizione dei dati relativi alle prestazioni erogate dal Sistema 118
    e dal Pronto Soccorso per finalità riconducibili al monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del
    volume di prestazioni, e valutazioni sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di trattamento;
    Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
    Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008
    Decreta
    Articolo 1
    (Ambito di applicazione)
    1. Il presente decreto si applica alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di
    emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle
    attività del Pronto Soccorso.
    Articolo 2
    (Sistema informativo emergenza-urgenza 118 e Pronto Soccorso)
    1. Nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), è istituita il Sistema informativo
    per il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza-urgenza (di seguito denominato
    Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema è affidata al Ministero del Lavoro, della
    Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema
    Informativo dell’ex Ministero della Salute (di seguito denominato Ministero).
    4
    2. Il suddetto Sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate
    nell’ambito dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza di cui all’articolo 1, comma 1.
    3. Le Regioni e le Province autonome mettono a disposizione del Nuovo Sistema Informativo
    Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le informazioni secondo le modalità riportate nel
    disciplinare tecnico.
    Articolo 3
    (Flussi in ingresso nel Sistema informativo)
    1. Coerentemente con quanto previsto nei documenti “Flusso informativo del Sistema 118” e “Flusso
    informativo del Pronto Soccorso” elaborati dal “Mattone Pronto Soccorso e sistema 118”,
    nell’ambito del programma “Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale”, il flusso informativo per le
    prestazioni di emergenza-urgenza, dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti
    informazioni:
    per il Sistema 118:
    a. identificazione della Centrale Operativa del 118;
    b. dati relativi alla chiamata telefonica al numero 118;
    c. dati relativi alla missione di soccorso attivata dalla Centrale Operativa del 118;
    d. identificazione dell’assistito;
    e. dati relativi alle prestazioni erogate nell’ambito della missione di soccorso;
    f. dati relativi all’esito dell’intervento;
    per il Pronto Soccorso:
    g. identificazione della struttura erogatrice;
    h. dati relativi all’accesso ed alla dimissione;
    i. identificazione dell’assistito;
    j. dati relativi alle diagnosi ed alle prestazioni erogate;
    k. dati relativi alla valorizzazione economica dell’accesso.
    2. Le informazioni di cui al precedente comma devono essere rilevate al completamento
    dell’intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse con le modalità ed i tempi previsti
    dall’articolo 5 del presente decreto.
    3. La trasmissione verso il sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1 deve essere
    effettuata da parte delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con riferimento
    alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle Centrali Operative 118 e dalle strutture
    accreditate per le attività di pronto soccorso, situate all’interno del proprio territorio, nei
    confronti di cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.
    5
    Articolo 4
    (Accesso al Sistema informativo)
    1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento della qualità --
    Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
    principi etici di sistema dell’ex Ministero della Salute ha completo accesso al Sistema informativo
    per elaborazioni finalizzate al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.
    2. Sono, altresì, autorizzate all’accesso le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano sia
    con riferimento ai dati del proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre Regioni e
    Province Autonome.
    3. I dati memorizzati presso il Sistema possono essere messi a disposizione dei soggetti autorizzati
    dal Ministero per funzioni di specifica competenza.
    4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei dati integrati con altre
    informazioni del patrimonio informativo del Ministero, attraverso l’accesso al Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario che rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in materia di
    assistenza sanitaria.
    Articolo 5
    (Modalità e tempi di trasmissione)
    1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative alle prestazioni erogate nell’ambito
    dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi
    ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso, a partire dal 1 gennaio 2009.
    2. Le informazioni devono essere rilevate al completamento dell’intervento di Emergenza-Urgenza
    sanitaria e trasmesse al NSIS, con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di
    riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.
    3. Le trasmissioni verso la il Sistema informativo devono avvenire secondo le modalità indicate nel
    disciplinare tecnico, parte integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche
    tecniche disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
    4. Eventuali variazioni riguardanti le modalità di comunicazione e aggiornamento di cui ai commi
    precedenti, saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche
    in attuazione di quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
    successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.
    6
    Articolo 6
    (Disposizioni transitorie)
    1. Per le Regioni e Province autonome che non dispongano di tutte le informazioni richieste
    nell’articolo 3, comma 1, è prevista la possibilità di avvalersi di un differimento dei termini per
    l’avvio delle trasmissioni previste dall’articolo 5, comma 1.
    2. Le Regioni e Province Autonome che intendono avvalersi del differimento dei termini di cui al
    comma precedente, trasmettono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di adeguamento dei propri sistemi
    informativi atto a consentire, non oltre il 1 gennaio 2010, l’alimentazione del Sistema, mediante la
    trasmissione di tutte le informazioni indicate relative alle prestazioni di emergenza-urgenza
    erogate a partire da tale data.
    3. I Piani di adeguamento di cui al comma precedente saranno sottoposti ad approvazione della
    Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporrà
    verifiche periodiche per valutare l’attuazione dei piani di adeguamento approvati.
    Articolo 7
    (Ritardi ed inadempienze)
    1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse in coerenza con quanto previsto nei Piani di
    adeguamento, saranno sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità. A tal fine le Regioni
    e Province Autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni che verranno esaminate
    dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
    2. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero congiuntamente alle Regioni e Province Autonome
    procederanno alla verifica dei contenuti informativi ed ad un eventuale aggiornamento degli stessi.
    3. Dal 1 gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalità e nei contenuti di cui al presente
    decreto è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al
    finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-
    Regioni il 23 marzo 2005.
    Articolo 8
    (Regole di acquisizione e di controllo dei dati)
    1. Le modalità di alimentazione del Sistema sono specificate nel disciplinare tecnico.
    2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono disponibili sul sito internet del
    Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 54 del
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice
    dell'amministrazione digitale.
    7
    3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e di controllo dei dati, riportate
    nell’allegato tecnico al presente decreto, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte
    del livello nazionale alle Regioni e Province Autonome, attraverso un protocollo di
    comunicazione e rese disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
    Articolo 9
    Trattamento dei dati
    1. La riservatezza dei dati trattati nell’ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196 ed, in particolare, dell’articolo 34, comma 1, lettera h), verrà garantita dalle
    procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole
    tecniche di cui all’articolo 71, comma 1 bis, del Codice dell’amministrazione digitale.
    2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità basate su servizi di cooperazione
    applicativa conformi alle regole dettate dal SPC o su servizi di scambio di flussi telematici, sono
    descritte nell’allegato tecnico al presente decreto.
    3. Ai fini della cooperazione applicativa le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il
    Ministero garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico
    di Connettività (SPC).
    4. Con riferimento al precedente comma 3, le Regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano
    che non dispongono di servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC,
    d’intesa con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei propri sistemi. Nelle more
    dell’adeguamento dei sistemi regionali, il conferimento dei dati è reso possibile attraverso lo
    scambio di flussi telematici, secondo le modalità e procedure descritte nell’allegato tecnico al
    presente decreto.
    5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalità di trattamento dei dati, riportate nell’allegato
    tecnico, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle Regioni
    e Province Autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito
    internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it). In ogni caso, l’approvazione delle modifiche
    e l’aggiornamento degli standard tecnologici saranno effettuati secondo le modalità previste
    dall’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale.
    Articolo 10
    (Entrata in vigore)
    Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica Italiana.
    Roma,
    Per il Ministro
    Il Sottosegretario di Stato
    Prof. Ferruccio Fazio
    8
    Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni
    erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.
    Allegato 1
    Disciplinare tecnico
    9
    INDICE
    1. INTRODUZIONE....................................................................................................................................................................10
    2. I SOGGETTI...........................................................................................................................................................................10
    3. LE INFORMAZIONI ...............................................................................................................................................................11
    3.1. ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO...............................................................................................................11
    4. LE TRASMISSIONI ................................................................................................................................................................29
    4.1. FORMATO ELETTRONICO DELLE TRASMISSIONI..............................................................................................................29
    5. TEMPI DI TRASMISSIONE .....................................................................................................................................................30
    6. ADEGUAMENTO ALLE TRASMISSIONI .................................................................................................................................30
    APPENDICE: TABELLE DI RIFERIMENTO - CONTENUTI INFORMATIVI..............................................................................................31
    10
    Allegato 1 - Disciplinare Tecnico
    1. Introduzione
    Nel contesto di profonda evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha siglato il 22 febbraio
    2001 l'Accordo Quadro per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS). Il
    disegno di un nuovo sistema informativo sanitario si propone quale strumento essenziale per il governo
    della sanità a livello nazionale, regionale e locale e per migliorare l'accesso alle strutture e la fruizione
    dei servizi da parte dei cittadini – utenti.
    Il protocollo d'intesa del 23 marzo 2005 e successivamente il "Patto per la Salute" del 28 Settembre
    2006 hanno ribadito l'utilizzo del NSIS per le misure di qualità, efficienza ed appropriatezza del
    Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario
    "fra gli adempimenti a cui sono tenute le Regioni".
    Il Sistema di Integrazione delle Informazioni Sanitarie Individuali (SIISI), inserito nell’ambito del
    NSIS, è il sistema di supporto ai diversi livelli del Servizio Sanitario Nazionale (locale/regionale e
    nazionale), le cui principali funzioni sono :
     monitoraggio dell’attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni
    epidemiologiche sulle caratteristiche dell’utenza e sui pattern di trattamento;
     supporto alle attività gestionali dei Servizi, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle
    risorse;
     supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che
    nazionale;
     supporto alla ricerca e al Miglioramento Continuo di Qualità;
    Il presente allegato descrive le modalità di trasmissione, al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS)
    dei dati relativi alle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, da
    parte del Sistema 118 e dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del Pronto Soccorso. Ogni
    variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare, e in generale, le
    novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito Internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
    Politiche sociali (ex Ministero della Salute) (www.nsis.ministerosalute.it), secondo le modalità previste
    dall’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale.
    Coerentemente con le indicazioni contenute nel modello concettuale del Nuovo Sistema Informativo
    Sanitario, il flusso di dati sulle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dai Pronto Soccorso deve
    intercettare l’informazione relativa al singolo evento sanitario per consentire diverse e articolate forme
    di aggregazione e di analisi dei dati non essendo possibile prevedere a priori tutti i possibili criteri di
    aggregazione degli eventi stessi al fine del calcolo degli indicatori.
    2. I soggetti
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si attengono alle presenti specifiche di
    trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio delle prestazioni del Sistema 118 e del
    Pronto Soccorso.
    11
    Le Regioni e le Province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della trasmissione dei
    dati verso il Sistema informativo.
    3. Le informazioni
    I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a trasmettere le informazioni relative rispettivamente
    per il Sistema 118 e per il Pronto Soccorso, alle dimensioni riportate di seguito nella tabella sottostante:
    Tabella 1: dimensioni di analisi dei contenuti informativi
    SISTEMA 118 PRONTO SOCCORSO
    Dimensione – Contenuti informativi Dimensione – Contenuti informativi
    - STRUTTURA (Centrale Operativa 118)
    - CHIAMATA
    - INTERVENTO
    - MISSIONE
    - ASSISTITO
    - PRESTAZIONI
    - ESITO
    - STRUTTURA
    - ACCESSO
    - ASSISTITO
    - PRESTAZIONI
    - IMPORTO E TICKET
    - DIMISSIONE
    3.1. Alimentazione del Sistema informativo
    I contenuti informativi, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del presente decreto, da trasmettere al NSIS
    per l’alimentazione della Banca, sono distinti in 2 gruppi di informazioni relativi rispettivamente al
    Sistema 118 e al Pronto Soccorso.
    In particolare, relativamente al Sistema 118 i contenuti informativi sono distinti in 2 sotto-gruppi di
    informazioni indicati nei seguenti tracciati:
     TRACCIATO 118 (A - Segnalazione) – contiene i dati relativi alla segnalazione di richiesta di
    soccorso al 118, ossia i dati delle chiamate telefoniche ricevute da una centrale operativa, i dati
    anagrafici della Centrale Operativa 118 e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione.
     TRACCIATO 118 (B - Intervento) – contiene i dati relativi all’intervento, laddove attivato, a
    seguito di una segnalazione di richiesta di soccorso al 118, in cui vengono fornite, nell’ambito della
    missione di soccorso associata, informazioni relative al luogo dell’accaduto, al numero di persone
    coinvolte, ai mezzi di soccorso inviati, ai dati anagrafici degli assistiti e ai relativi trattamenti di
    primo soccorso e ai dati relativi all’esito complessivo dell’intervento e infine i dati indicativi il tipo
    di trasmissione.
    Con riferimento al Pronto Soccorso, i contenuti informativi sono invece rappresentati da un unico
    gruppo di informazioni indicato nel seguente tracciato:
     TRACCIATO PS (Accesso) – contiene i dati del presidio ospedaliero sede di Pronto Soccorso in
    cui viene accolto l’assistito, i dati anagrafici dell’assistito, dell’accesso e della dimissione, delle
    12
    diagnosi e delle prestazioni erogate, della valorizzazione economica e infine i dati indicativi il tipo
    di trasmissione.
    Si rimanda al documento di specifiche tecniche per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati
    record e per le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a
    cui far riferimento per le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.
    Le informazioni di dettaglio per ciascun tracciato sono indicate nelle tabelle seguenti.
    Tabella 2: alimentazione Sistema informativo - Tracciato 118 (A - Segnalazione)
    TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Struttura
    Codice identificativo della
    C.O.
    Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata. Il codice è
    costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione
    (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un
    progressivo attribuito in ambito regionale
    Identificativo chiamata
    telefonica
    Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Il campo ha una
    lunghezza di 16 caratteri, di cui i primi 4 identificano l'anno, gli
    ultimi 12 identificano l’evento
    Data della chiamata
    telefonica
    Indica la data di ricezione della chiamata. Formato: AAAA-MMGG
    Ora della chiamata
    telefonica Indica l’ora di ricezione della chiamata. Formato: OO:MM
    Chiamata
    Tipo chiamata
    Indica il tipo di chiamata ricevuta dalla C.O. Valori ammessi:
    1 = richiesta di soccorso;
    2 = informazione all'utenza;
    3 = ricerca posti letto;
    4 = continuità assistenziale;
    5 = trasporto secondario urgente;
    6 = intervento già in corso;
    9= altro
    13
    TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Tipo richiedente
    Indica il tipo di utente che ha effettuato la chiamata. Valori
    ammessi:
    1 = continuità assistenziale;
    2 = privato;
    3 = Carabinieri;
    4 = Polizia;
    5 = Vigili del Fuoco;
    6 = Guardia di Finanza;
    7 = medico di base;
    9 = altro.
    Data fine chiamata
    telefonica Formato: AAAA-MM-GG
    Ora fine chiamata
    telefonica
    Indica l’ora di chiusura della chiamata alla C.O. Formato:
    OO:MM
    Tipologia di intervento
    Indica l’esito della chiamata alla C.O. Valori ammessi:
    1 = consiglio telefonico di consultare il medico di base;
    2 = attivazione continuità assistenziale;
    3 = attivazione missione attraverso invio di mezzi di soccorso;
    4 = deviato ad altro ente di soccorso;
    5 = consiglio clinico
    6 = attivazione altre strutture SSN.
    14
    TRACCIATO 118 (A - Segnalazione)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Trasmissione
    Tipo trasmissione
    Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di
    informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori
    ammessi:
    I: Inserimento
    V: Variazione
    C: Cancellazione
    Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni
    nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente
    scartate dal sistema di acquisizione.
    Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per
    le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di
    acquisizione.
    Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per
    le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di
    acquisizione.
    Tabella 3: alimentazione Sistema informativo- Tracciato 118 (B - Intervento)
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Struttura
    Codice identificativo della
    C.O.
    Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata. Il codice è
    costituito da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione
    (secondo codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un
    progressivo attribuito in ambito regionale
    Chiamata Identificativo chiamata
    telefonica
    Identifica univocamente la chiamata alla C.O. Il campo ha una
    lunghezza di 12 caratteri, di cui i primi 4 identificano l'anno, gli
    ultimi 12 identificano l’evento
    Codice intervento
    Indica il codice identificativo dell’intervento. Il codice è formato
    da: codice della CO + data dell’intervento + numero progressivo
    intervento.
    Intervento
    Numero missioni attivate Indica il numero di missioni attivate per lo stesso intervento.
    Formato: NN
    15
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Tipo luogo dell’accaduto
    Indica il tipo di luogo in cui si è verificato l’evento segnalato.
    Valori ammessi:
    S = strada;
    P = uffici ed esercizi pubblici;
    Y = impianti sportivi;
    K = casa;
    L = impianti lavorativi;
    Q = scuole;
    Z = altri luoghi.
    N° persone coinvolte Indica la quantità di persone coinvolte nell’evento segnalato alla
    C.O. Formato: NNN
    Classe patologia presunta
    Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente
    dedotta a seguito della chiamata. I valori ammessi sono riportati
    nella Tabella A, così come segnalate nell’ambito del progetto
    Mattone 11.
    Criticità presunta
    Rappresenta la criticità dell’evento. Valori ammessi:
    R = Rosso – Molto critico
    G = Giallo – Mediamente critico
    V = Verde – Poco critico
    B = Bianco – Non critico
    Codice identificativo
    missione
    Indica il codice che identifica univocamente la missione attivata
    dall’operatore della C.O. Il codice è formato da primi 4 caratteri
    per l’anno di riferimento; successivi 12 caratteri per il
    progressivo dell’intervento.
    Missione
    Tipologia del mezzo di
    soccorso
    Indica la tipologia del mezzo di soccorso inviato. Valori ammessi:
    1= mezzo di soccorso di base (MSB)
    2= mezzo di soccorso avanzato (MSA)
    3= automedica (AM)
    4= motomedica (MM)
    5= idroambulanza (IA)
    6 = elicottero
    9 = altro.
    16
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Ente di appartenenza
    Indica l’ente di appartenenza del mezzo di soccorso. Valori
    ammessi:
    1 = mezzo di proprietà dell’Azienda Sanitaria;
    2 = mezzo di proprietà di enti e associazioni convenzionati (CRI,
    ANPAS, Misericordie, Altro);
    3 = mezzo di proprietà di altri enti pubblici;
    9=altro
    Data partenza Indica la data di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo
    dell’evento a seguito di attivazione .Formato: AAAA-MM-GG
    Ora partenza Indica l’ora di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo
    dell’evento a seguito di attivazione. Formato: OO:MM
    Data arrivo sul luogo Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo
    dell’evento. Formato: AAAA-MM-GG
    Ora arrivo sul luogo Indica l’ora di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell’evento.
    Formato: OO:MM
    Comune di destinazione Indica il comune in cui è avvenuto l’evento, destinazione del
    mezzo di soccorso. Codice comune secondo codifica ISTAT.
    Dinamica riscontrata
    Indica la dinamica dell’evento riscontrata dagli operatori del
    mezzo di soccorso in caso di evento traumatico. I valori ammessi
    sono riportati nella Tabella B.
    Data partenza dal luogo Indica la data di partenza del mezzo di soccorso dal luogo
    dell’evento. Formato: AAAA-MM-GG
    Ora partenza dal luogo Indica l’ora di partenza del mezzo di soccorso dal luogo
    dell’evento. Formato: OOMM
    Numero trasportati
    Indica il numero di pazienti trasportati dal mezzo di soccorso.
    Valori ammessi:
    1 = 1
    2 = 2
    3 = 3
    4 = 4
    5 = 5
    9 = oltre 5
    Data rientro Indica la data in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile.
    Formato: AAAA-MM-GG
    17
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Ora rientro Indica l’ora in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile.
    Formato: OO:MM
    Esito missione
    Indica l’esito della missione. Valori ammessi:
    1 = missione annullata
    2 = missione conclusa sul posto o con trattamento effettuato sul
    posto
    3 = missione conclusa con il trasporto in ospedale.
    Identificativo univoco
    Indica il codice identificativo dell’assistito. Il campo deve essere
    valorizzato con il codice univoco derivante dal relativo processo
    di codifica coerentemente con quanto indicato nello schema tipo
    di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini italiani che
    stranieri).
    In caso di mancata identificazione del cittadino da parte degli
    operatori, deve essere attribuito un codice di identificazione
    univoco arbitrario del paziente soccorso nell’ambito della stessa
    missione, nel seguente formato:
    20 caratteri: X per ciascuno dei primi 17 caratteri, caratteri
    numerici per gli ultimi 3.
    Genere Indica il sesso dell’assistito. Valori ammessi:
    1 - Maschio
    2 - Femmina
    9 - Non rilevato
    Anno di Nascita Identifica l’anno di nascita dell’utente. Il formato da utilizzare è il
    seguente: AAAA
    Assistito
    Mese di nascita Indica il mese di nascita dell’assistito. Il campo deve essere
    compilato per età inferiore ad un anno. Formato: MM
    18
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Fascia età presunta
    Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo
    deve essere compilato in caso di non disponibilità
    dell’informazione relativa all’anno di nascita. Valori ammessi:
    0 = 0 – 30 giorni;
    1 = 1 mese – 12 mesi;
    2 = 1 – 5 anni;
    3 = 6 – 14 anni;
    4 = 15 – 64 anni;
    5 = 65 – 80 anni;
    6 = > 80 anni.
    Codice istituzione
    competente (TEAM)
    Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale
    alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi
    degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella
    tessera europea di assicurazione di malattia
    Cittadinanza Identifica la cittadinanza dell’assistito. I valori ammessi sono
    quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il
    codice ZZ.
    In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
    Comune di residenza Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della
    Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la
    prestazione. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica
    ISTAT, i cui primi 3 caratteri individuano la provincia e i tre
    successivi un progressivo all’interno di ciascuna provincia che
    individua il singolo comune.
    Nel caso in cui il paziente risieda all’estero va indicato il codice
    999999.
    Regione di residenza Indica la Regione di residenza dell’assistito. Il codice da utilizzare
    è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e
    successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le
    rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende
    unità sanitarie locali – 999 per residenti all’estero.
    Stato estero di residenza
    Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è stata
    erogata la prestazione.I valori ammessi sono quelli relativi ai
    codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il codice ZZ.
    In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX..
    19
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Valutazione sanitaria del
    paziente
    Indica la valutazione sanitaria dell’assistito effettuata dagli
    operatori del mezzo di soccorso. Valori ammessi:
    I0 = Soggetto che non necessita di intervento
    I1 = Soggetto affetto da forma morbosa di grado lieve
    I2 = Soggetto affetto da forma morbosa grave
    I3 = Soggetto con compromissione delle funzioni vitali
    I4 = Deceduto
    Classe patologia
    riscontrata
    Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente
    riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso. I valori
    ammessi sono riportati nella Tabella A, così come segnalate
    nell’ambito del progetto Mattone 11.
    Patologia riscontrata
    Indica la patologia riscontrata dagli operatori del mezzo di
    soccorso. I valori ammessi sono riportati nella Tabella C, così
    come segnalate nell’ambito del progetto Mattone 11.
    Prestazione principale
    erogata
    Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità
    clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono codici
    riconducibili al nomenclatore nazionale ed alla classificazione
    ICD IX CM 2002, secondo quanto segnalato nell’ambito del
    progetto Mattone 11. Vedi Tabella D.
    Prestazioni
    Prestazioni secondarie
    erogate (prime quattro)
    Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità
    clinica ed impegno di risorse. I valori di riferimento sono codici
    riconducibili al nomenclatore nazionale ed alla classificazione
    ICD IX CM 2002, come secondo quanto segnalato nell’ambito
    del progetto Mattone 11. Vedi Tabella D.
    Il campo deve essere ripetuto per le prime 4 prestazioni
    secondarie.
    Esito
    Esito del trattamento
    Indica l’esito del trattamento effettuato sull’assistito dagli
    operatori del mezzo di soccorso. Valori ammessi:
    1 = trasporto in pronto soccorso
    2 = trasporto diretto in reparto di specialità
    3 = trattamento sul posto senza trasporto
    4 = rifiuto trasporto
    5 = decesso sul posto
    6 = decesso durante il trasporto
    20
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Codice fine presa in carico
    dal 118
    Indica la criticità dello stato dell’assistito al momento in cui
    finisce la presa in carico da parte degli operatori del 118. Il campo
    deve, pertanto, essere compilato anche nei casi in cui non viene
    effettuato il trasporto al PS. Valori ammessi:
    R = Rosso – Molto critico
    G= Giallo – Mediamente critico
    V= Verde – Poco critico
    B= Bianco – Non critico
    N= Nero – Deceduto
    Istituto di destinazione
    Indica il codice dell’istituto in cui è stato trasportato l’assistito dal
    mezzo di soccorso. Codice istituto assegnato dal Ministero della
    Salute secondo modello HSP.11 e HSP.11bis, composto dal
    codice regione di cui al DM 17/9/1986 (primi 3 caratteri) e da un
    progressivo numerico attribuito in ambito regionale (ultimi 3
    caratteri).
    Data arrivo istituto Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso all’istituto di
    destinazione. Formato: AAAA-MM-GG
    Ora arrivo istituto Indica l’ora di arrivo del mezzo di soccorso all’istituto di
    destinazione. Formato: OO:MM
    Codice reparto di
    specialità
    Indica il codice del reparto di ricovero dell’assistito nel caso in
    cui il paziente venga trasportato in ospedale per ricovero diretto.
    Utilizzare il codice di reparto di ricovero indicato nella scheda
    SDO, secondo la “Codifica della disciplina ospedaliera prevista
    nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche
    delle ASL e Aziende Ospedaliere”, secondo il D.M. 5/12/2006.
    21
    TRACCIATO 118 (B - Intervento)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Trasmissione
    Tipo trasmissione
    Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di
    informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori
    ammessi:
    I: Inserimento
    V: Variazione
    C: Cancellazione
    Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni
    nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente
    scartate dal sistema di acquisizione.
    Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per
    le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di
    acquisizione.
    Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per
    le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di
    acquisizione.
    22
    Tabella 4: alimentazione Sistema informativo- Tracciato PS (Accesso)
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Struttura
    Codice istituto
    Codice della struttura di ricovero cui afferisce il PS. Codice
    istituto assegnato dal Ministero della Salute secondo modello
    HSP.11 e HSP.11bis, composto dal codice regione di cui al DM
    17/9/1986 (primi 3 caratteri) e da un progressivo numerico
    attribuito in ambito regionale (ultimi 3 caratteri).
    Numero identificativo di
    accesso
    Codice univoco che identifica il contatto del cittadino con il SSN,
    in questo caso l'accesso al PS. Indicare l’anno ed il numero
    progressivo dell'accesso per ciascun presidio nel seguente
    formato: 4 caratteri per l’anno della data di entrata (AAAA) e 12
    caratteri per indicare il numero progressivo dell’accesso.
    Data entrata Indicazione del giorno di arrivo dell’assistito al PS. Formato:
    AAAA-MM-GG
    Ora entrata e presa in
    carico infermieristica
    Indicazione del momento di arrivo dell’assistito al PS e di presa
    in carico infermieristica o del momento del triage ove attivato.
    Formato: OO:MM
    Modalità di arrivo
    Indicazione della modalità di arrivo "fisica" al PS. Valori
    ammessi:
    1. Ambulanza 118
    2. Altra Ambulanza
    3. Autonomo (arrivato con mezzi propri)
    4. Elicottero 118
    5. Altro Elicottero
    6. Mezzo di soccorso 118 di altre regioni
    7. Altro (in caso ambulanze di Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia,
    ecc.)
    9. Non rilevato
    Accesso
    Codice identificativo della
    C.O.
    Identifica la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la
    missione che ha trasferito il paziente al PS. Il codice è costituito
    da 5 caratteri, di cui i primi 3 identificano la regione (secondo
    codifica del DM 17.09.86) e gli ultimi 2 sono un progressivo
    attribuito in ambito regionale.
    23
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Codice missione 118
    Indica il codice che identifica univocamente la missione del 118
    che ha trasferito il paziente al PS. Il codice è formato dai primi 4
    caratteri per l’anno di riferimento e dai successivi 12 caratteri per
    il progressivo di intervento.
    Inviato da
    Indica il responsabile dell’invio del cittadino al Pronto Soccorso.
    Valori ammessi:
    1 = medico di medicina generale/ pediatra libera scelta;
    2 = medico di continuità assistenziale;
    3 = specialista;
    4 = trasferito da altro istituto;
    5 = C.O. 118;
    6 = decisione propria;
    9 = altro.
    Istituto di provenienza I valori di riferimento sono i codici delle strutture riportati nei
    Modelli Ministeriali HSP11 e HSP 11bis.
    Problema principale Indica il problema principale riscontrato/percepito al momento
    del triage. I valori ammessi sono riportati nella Tabella E.
    Trauma
    Indica la tipologia di trauma rilevato. Valori ammessi:
    1 = aggressione;
    2 = autolesionismo;
    3 = incidente sul lavoro;
    4 = incidente domestico;
    5 = incidente scolastico;
    6 = incidente sportivo;
    7 = incidente in strada;
    9 = incidenti in altri luoghi chiusi.
    Triage
    Livello di urgenza assegnato all’assistito e quindi di priorità per la
    visita medica assegnata al paziente. Valori ammessi:
    R = Rosso – Molto critico
    G= Giallo – Mediamente critico
    V= Verde – Poco critico
    B= Bianco – Non critico
    N= Nero – Deceduto
    24
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Data di presa in carico dal
    medico
    Indica il giorno di presa in carico del paziente da parte del
    medico. Formato: AAAA-MM-GG
    Ora di presa in carico dal
    medico
    Indica il momento di presa in carico del paziente da parte del
    medico. Formato: OO:MM
    Esito
    Indica l'esito dei trattamenti effettuati in PS. Valori ammessi:
    1=dimissione a domicilio;
    2=ricovero in reparto di degenza;
    3=trasferimento ad altro istituto;
    4=deceduto in PS;
    5=rifiuta ricovero;
    6=il paziente abbandona il PS prima della visita medica;
    7=il paziente abbandona il PS in corso di accertamenti e/o prima
    della chiusura della cartella clinica;
    8=dimissione a strutture ambulatoriali;
    9=giunto cadavere.
    Data di uscita
    Indica la data della dimissione dal PS dell'assistito. Formato:
    AAAA-MM-GG
    Ora di uscita Indica l’ora della dimissione dal PS dell'assistito. Formato:
    OO:MM
    Referto
    Indica l'eventuale compilazione di referti. Valori ammessi:
    1 = Inail;
    2 = Autorità Giudiziaria;
    3 = ASL per morso di animale (cane e canidi);
    9 = Altro
    Dimissione
    Livello di appropriatezza
    di accesso
    Indica il livello di appropriatezza dell’accesso valutato dal medico
    dopo la visita. Valori ammessi:
    R = Rosso – Molto critico
    G= Giallo – Mediamente critico
    V= Verde – Poco critico
    B= Bianco – Non critico
    N= Nero – Deceduto
    25
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Codice specialità reparto
    di ricovero
    Codice della specialità del reparto di ricovero dell'assistito.
    Utilizzare il codice di reparto di ricovero indicato nella scheda
    SDO, secondo la “Codifica della disciplina ospedaliera prevista
    nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche
    delle ASL e Aziende Ospedaliere”, secondo il D.M. 5/12/2006.
    Numero progressivo
    ricovero
    Codice progressivo del ricovero, così come attribuito nella
    Scheda di Dimissione Ospedaliera. Utilizzare il numero
    progressivo di ricovero indicato nella SDO, secondo il DM n. 380
    27/10/2000
    Motivo del trasferimento
    Il motivo che ha spinto il PS al trasferimento del paziente. Valori
    ammessi:
    1 = In continuità di soccorso;
    2 = Per mancanza di posto letto;
    3 = Ritorno all’ospedale che ha richiesto consulenza
    Istituto di trasferimento
    Il codice del presidio ospedaliero di trasferimento del paziente. I
    valori di riferimento sono i codici delle strutture riportati nei
    Modelli Ministeriali HSP11 e HSP 11bis
    Regime di erogazione
    Indica, per ciascun accesso al Pronto Soccorso, chi si farà carico
    dell’onere delle prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto
    dalla normativa vigente e successive modifiche. Valori
    attualmente ammessi:
    1 = SSN (onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per
    accessi che non prevedono il ticket, in relazione al codice priorità
    assegnato dal processo di Triage);
    2 = SSN + Ticket (compartecipazione alla spesa da parte
    dell’assistito, laddove pertinente rispetto al codice priorità
    assegnato dal processo di Triage);
    3 = Ministero degli Interni (nel caso di cittadini extracomunitari
    senza permesso di soggiorno l’onere è a carico del Ministero degli
    Interni, secondo il D. Lgs. 286/98, art. 35, comma 6);
    9 = Altro (pagamento del ticket attraverso terzo pagante o
    assistito pagante in proprio, laddove pertinente rispetto al codice
    priorità assegnato dal processo di Triage).
    Importo e
    Ticket
    Importo lordo
    Indica la tariffa per le prestazioni erogate in PS al lordo
    dell’eventuale compartecipazione alla spesa da parte
    dell’assistito. Valori ammessi: un valore numerico compreso tra
    “0.01” e “999999.99
    26
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Importo ticket
    Indica la compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito.
    Valori ammessi: un valore numerico compreso tra “0.01” e
    “999999.99”
    Identificativo univoco
    Indica il codice identificativo dell’assistito. Il campo deve essere
    valorizzato con il codice univoco derivante dal relativo processo
    di codifica coerentemente con quanto indicato nello schema tipo
    di Regolamento regionale (applicabile sia a cittadini italiani che
    stranieri)
    In caso di mancata identificazione del cittadino da parte degli
    operatori, deve essere attribuito un codice di identificazione
    univoco arbitrario del paziente, nel seguente formato:
    Venti caratteri: X per ciascuno dei caratteri.
    Genere Indica il sesso dell’assistito. Valori ammessi:
    1 - Maschio
    2 - Femmina
    9 - Non rilevato
    Anno di Nascita Identifica l’anno di nascita dell’utente. Il formato da utilizzare è il
    seguente: AAAA
    Mese di nascita Indica il mese di nascita dell’assistito. Il campo deve essere
    compilato per età inferiore ad un anno. Formato: MM
    Fascia età presunta
    Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo
    deve essere compilato in caso di non disponibilità
    dell’informazione relativa all’anno di nascita. Valori ammessi:
    0 = 0 – 30 giorni;
    1 = 1 mese – 12 mesi;
    2 = 1 – 5 anni;
    3 = 6 – 14 anni;
    4 = 15 – 64 anni;
    5 = 65 – 80 anni;
    6 = > 80 anni.
    Assistito
    Codice istituzione
    competente (TEAM)
    Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale
    alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi
    degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella
    tessera europea di assicurazione di malattia.
    27
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Cittadinanza Identifica la cittadinanza dell’assistito. I valori ammessi sono
    quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso di apolidi indicare il
    codice ZZ.
    In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
    Comune di residenza Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della
    Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la
    prestazione. Il codice da utilizzare è il codice secondo codifica
    ISTAT, i cui primi 3 caratteri individuano la provincia e i 3
    successivi un progressivo all’interno di ciascuna provincia che
    individua il singolo comune.
    Nel caso in cui il paziente risieda all’estero va indicato il codice
    999999.
    Regione di residenza Indica la Regione di residenza dell’assistito. Il codice da utilizzare
    è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e
    successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le
    rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende
    unità sanitarie locali – 999 per residenti all’estero.
    Stato estero di residenza
    Codice dello Stato estero in cui risiede l’assistito a cui è stata
    erogata la prestazione. Identifica la cittadinanza dell’assistito. I
    valori ammessi sono quelli relativi ai codici ISO Alpha 2. In caso
    di apolidi indicare il codice ZZ.
    In caso di cittadinanza sconosciuta indicare XX.
    ASL di residenza
    Indica il codice dell’azienda unità sanitaria locale che comprende
    il comune, o la frazione di comune, in cui risiede l’assistito. Il
    codice da utilizzare è quello a tre caratteri usato anche nei modelli
    per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle
    Aziende unità sanitarie locali (codici di cui al D.M. 05/12/2006 e
    successive modifiche), in particolare nell’FLS.11 “Dati di
    struttura e di organizzazione della Unità Sanitaria Locale”.
    Utilizzare 999 per residenti all’estero.
    28
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Posizione assistito nei
    confronti del ticket
    Indica la tipologia di esenzione dell’assistito. I valori ammessi:
    1. Non esente
    2. Esente totale
    3. Esente per età e reddito
    4. Esente per patologia
    5. Esente per categoria (pensionati sociali e familiari a carico,
    disoccupati e familiari a carico, titolari di pensioni al minimo
    oltre i 60 anni e loro familiari a carico)
    6. Donne in stato di gravidanza
    7. Esente parziale per invalidità (invalidità parziale)
    8. Altre categorie (soggetti sottoposti ad accertamenti previsti per
    il riconoscimento di malattie rare, soggetti affetti da HIV,
    tossicodipendenti in trattamento di disassuefazione, donatori,
    detenuti, STP, militari/forze armate, etc)
    9. Esente, laddove previsto in relazione al codice priorità
    assegnato dal processo di Triage.
    Codice esenzione
    Indica il codice di esenzione dal pagamento del ticket del
    cittadino. Codifica nazionale delle esenzioni del Ministero della
    salute.
    Diagnosi principale Indica la diagnosi principale (la più importante per gravità clinica
    ed impegno di risorse). Indicare il Codice ICD-IX-CM 2002.
    Diagnosi secondaria
    (prime 4)
    Indica la diagnosi secondaria (a decrescere dalla più importante
    per gravità clinica ed impegno di risorse). Indicare il Codice
    ICD-IX-CM 2002
    Prestazioni
    Codice prestazione
    principale
    Indica il codice della prestazione principale eseguita (la più
    importante per gravità clinica ed impegno di risorse) I valori di
    riferimento sono i codici del nomenclatore nazionale ed i codici
    ICD IX CM 2002, sezione “Elenco sistematico classificazione
    degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e
    terapeutiche”, così come segnalate nell’ambito del progetto
    Mattone 11.
    29
    TRACCIATO PS (Accesso)
    Dimensione
    di analisi Contenuti informativi Descrizione
    Codice prestazione
    secondaria (prime 4)
    Indica il codice delle prestazioni secondarie eseguite ritenute più
    importanti per gravità clinica ed impegno di risorse. I valori di
    riferimento sono i codici del nomenclatore nazionale ed i codici
    ICD IX CM 2002, sezione “Elenco sistematico classificazione
    degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e
    terapeutiche”, così come segnalate nell’ambito del progetto
    Mattone 11.
    Trasmissione
    Tipo trasmissione
    Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di
    informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate. Valori
    ammessi:
    I: Inserimento
    V: Variazione
    C: Cancellazione
    Va utilizzato il codice “I” per la trasmissione di informazioni
    nuove o per la ritrasmissione di informazioni precedentemente
    scartate dal sistema di acquisizione.
    Va utilizzato il codice “V” per la trasmissione di informazioni per
    le quali si intende far effettuare una soprascrittura dal sistema di
    acquisizione.
    Va utilizzato il codice “C” per la trasmissione di informazioni per
    le quali si intende far effettuare una cancellazione dal sistema di
    acquisizione.
    4. Le trasmissioni
    4.1. Formato elettronico delle trasmissioni
    La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche
    tecniche pubblicate sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).
    Le Regioni e le Province Autonome inviano al livello nazionale del NSIS i dati raccolti e controllati.
    L'invio delle informazioni da parte della Regione/Provincia Autonoma viene effettuato secondo il
    tracciato unico nazionale, riportato nel documento di specifiche tecniche.
    Si rimanda al suddetto documento di specifiche tecniche per indicazioni di dettaglio circa la struttura
    dei file XML nonché il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento per le procedure di
    controllo e verifica dei dati trasmessi e per le modalità di segnalazione ai soggetti interessati riguardo le
    anomalie riscontrate sui dati trasmessi.
    30
    5. Tempi di trasmissione
    Il Sistema informativo viene alimentato con le informazioni relative alle prestazioni erogate nell’ambito
    dell’assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118, sia dei presidi ospedalieri
    con riferimento alle attività del Pronto Soccorso, a partire dal 1 gennaio 2009. Le informazioni, indicate
    all’articolo 3 comma 1, devono essere rilevate al completamento dell’intervento di Emergenza-Urgenza
    sanitaria. Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo delle informazioni da trasmettere in
    corrispondenza degli eventi identificati:
    Tabella 5: Matrice dei contenuti informativi associati agli eventi del percorso assistenziale
    Evento oggetto di rilevazione Contenuti informativi oggetto di
    trasmissione
    Fine intervento Emergenza 118 Tracciato 118 (A – Segnalazione)
    Fine intervento Emergenza 118 (se attivata missione
    intervento)
    Tracciato 118 (B – Intervento)
    Fine intervento Pronto Soccorso Tracciato PS (Accesso)
    Le suddette informazioni devono essere trasmesse verso il Sistema informativo, con cadenza mensile,
    entro il mese successivo al periodo di riferimento in cui si sono verificati gli eventi.
    6. Adeguamento alle trasmissioni
    Come indicato all’articolo 6 del presente decreto, al fine di consentire la corretta alimentazione del
    Sistema informativo da parte di tutte le Regioni e Province autonome è prevista la possibilità di
    richiedere una deroga dalla trasmissione delle informazioni del comma 1 dell’articolo 3 del presente
    decreto.
    A tal fine è necessario che venga trasmessa, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
    un’apposita comunicazione al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- Dipartimento
    della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell’ex Ministero della Salute, in cui si
    dichiari di non disporre di tutte le informazioni richieste, indicate nel presente decreto all’articolo 3,
    comma 1. Ad integrazione dovrà essere predisposto e sottoposto un Piano di adeguamento dei propri
    sistemi informativi atto a consentire l’alimentazione della Banca secondo le modalità indicate dal
    presente decreto. Tale Piano di adeguamento dovrà garantire, non oltre il 1 gennaio 2010, l’avvio della
    trasmissione di tutte le informazioni, relative alle prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da
    tale data.
    I Piani di adeguamento saranno sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario Nazionale, che predisporrà verifiche periodiche per valutare l’attuazione dei piani
    di adeguamento approvati.
    31
    Appendice: Tabelle di riferimento - Contenuti informativi
    Tabella A: Classe patologia presunta
    Codice Classe patologia presunta
    C01 Traumatica
    C02 Cardiocircolatoria
    C03 Respiratoria
    C04 Neurologica
    C05 Psichiatrica
    C06 Neoplastica
    C07 Tossicologica
    C08 Metabolica
    C09 Gastroenterologica
    C10 Urologica
    C11 Oculistica
    C12 Otorinolaringoiatrica
    C13 Dermatologica
    C14 Ostetrico-ginecologica
    C15 Infettiva
    C19 Altra patologia
    C20 Patologia non identificata
    Tabella B: Dinamica riscontrata
    Codice Dinamica riscontrata
    00 non definita
    01 precipitato da < 3 metri
    02 precipitato da > 3 metri
    03 Aggressione
    04 arma Bianca
    05 arma da fuoco
    06 violenza sessuale
    07 morso di animale
    08 esplosione
    09 incendio
    10 incidente auto
    11 incidente moto
    12 incidente mezzo pesante
    13 incidente bicicletta
    14 incidente pedone
    15 proiettato
    16 incastrato
    17 tuffo/immersione
    18 altra dinamica
    19 soccorso a persona
    32
    Tabella C: Codici patologia riscontrata
    Codice Patologia riscontrata
    C0101 Cranio
    C0102 Torace
    C0103 Addome
    C0104 Arti
    C0105 Rachide
    C0106 Emorragia
    C0107 Amputazione
    C0108 Ferita
    C0109 Frattura
    C0110 Contusione
    C0111 Ustione
    C0112 Folgorazione/elettrocuzione
    C0113 Lesione da freddo
    C0114 Lesione agli occhi
    C0115 Politraumatismo
    C0116 Altra traumatica
    C0201 Crisi ipertensiva
    C0202 Scompenso cardio-circolatorio
    C0203 Dolore toracico
    C0204 Cardiopalmo/Aritmia
    C0205 Arresto cardio-circolatorio
    C0206 Sindrome coronarica acuta;
    C0209 Altra cardio-circolatoria
    C0301 Distress respiratorio
    C0302 Corpo estraneo
    C0303 Crisi asmatica
    C0304 Immersione/sommersione
    C0305 Insufficienza respiratoria cronica
    C0309 Altra respiratoria
    C0401 Convulsioni
    C0402 Cefalea
    C0403 Coma
    C0404 Ictus
    C0405 Decadimento psichico
    C0406 Perdita di coscienza
    C0409 Altra neurologica
    C0501 Tentato suicidio
    C0502 Agitazione psicomotoria
    C0509 Altra psichiatrica
    C0601 Neoplastica
    C0700 Intossicazione etilica
    C0701 Ossido di carbonio
    C0702 Farmaci
    C0703 Alimenti
    33
    Codice Patologia riscontrata
    C0704 sostanze chimiche
    C0705 overdose/stupefacenti
    C0709 altra intossicazione
    C0801 Iperglicemia
    C0802 Ipoglicemia
    C0809 Altro – metabolica
    C0901 Emorragia digestiva
    C0902 Dolore addominale
    C0909 Altro - gastroenterologica
    C1001 Colica renale
    C1002 Ritenzione urinaria
    C1009 Altro - urologica
    C1101 Ferita penetrante occhio
    C1109 Altro - oftalmologica
    C1201 Epistassi
    C1202 Corpo estraneo
    C1209 Altro - ORL
    C1301 Parassitosi
    C1302 Reazione orticaloide
    C1309 Altro - dermatologica
    C1401 Parto
    C1402 Metrorragia
    C1403 Minaccia aborto
    C1409 Altro - ostetrico-ginecologica
    C1501 Stato febbrile
    C1509 Altro - infettiva
    C1901 Stato febbrile
    C1902 NBCR (catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, chimica o radioattiva)
    C1909 Altra patologia
    C2001 Patologia non identificata
    Tabella D: Prestazioni
    Codice Prestazione 118
    EM 04.81 Iniezione di anestetico in nervo periferico per analgesia
    EM 21.01 Tamponamento anteriore per epistassi
    EM 31.1 Cricotiroidotomia
    EM 34.04 Drenaggio toracico
    EM 34.09 Decompressione pneumotorace (pnx)
    EM 37.0 Pericardiocentesi
    EM 38.93 Accesso venoso centrale
    EM 38.98 Prelievo di sangue arterioso
    EM 38.99 Prelievo di sangue venoso
    EM 39.98 controllo emorragia esterna
    EM 57.94 Cateterismo vescicale
    EM 73.99 Clampaggio e taglio cordone ombelicale dopo il parto
    EM 79.70 Riduzione chiusa di lussazione
    34
    Codice Prestazione 118
    EM 83.14 Fasciotomia
    EM 86.59 Sutura di ferita
    EM 88.75 Ecografia reno-vescicale
    EM 88.75.1 Ecografia dell' addome inferiore
    EM 88.76.1 Ecografia addome completo
    EM 88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali
    EM 89.37.1 Spirometria
    EM 89.52 Elettrocardiogramma
    EM 89.61 Monitoraggio della pressione arteriosa sistemica
    EM 89.65 Emogasanalisi arteriosa
    EM 89.65.4 Capnometria
    EM 89.65.5 Controllo saturazione O2
    EM 89.66 Prelievo sangue venoso per determinazione CO
    EM 89.7 Visita generale
    EM 90.18.3 Ricerca sostanze d’abuso (droghe) su liquidi biologici
    EM 90.20.1 Ricerca sostanze d’abuso (etanolo) su liquidi biologici
    EM 90.27.1 Glicemia su sangue capillare
    EM 90.62.2 Emocromo
    EM 90.82.3 Troponina
    EM 90.82.4 Ematocrito
    EM 93.52 Immobilizzazione colonna con collare cervicale
    EM 93.54 Immobilizzazione arti
    EM 93.54.1 Bendaggio arti
    EM 93.57 Medicazioni varie
    EM 93.57.1 Medicazione di ustioni
    EM 93.59 Controllo pneumotorace (pnx) aperto
    EM 93.59.1 Immobilizzazione colonna con estricatore
    EM 93.59.2 Immobilizzazione colonna con materassino a depressione
    EM 93.59.3 Immobilizzazione colonna con tavola spinale
    EM 93.90 Respirazione a pressione positiva continua (c-pap)
    EM 93.93 Ventilazione con pallone autoespansibile
    EM 93.94 Somministrazione farmaci con aerosol
    EM 93.96 Somministrazione ossigeno
    EM 94.29 Gestione paziente in agitazione psicomotoria
    EM 94.35 Gestione paziente in agitazione psicomotoria (in crisi)
    EM 94.38 Supporto psicologico al paziente
    EM 96.01 Inserzione tubo naso tracheale o nasofaringeo
    EM 96.01.1 Aspirazione secreti
    EM 96.02 Inserzione tubo orotracheale (o altro presidio sovra o sotto glottico)
    EM 96.04 Inserzione di tubo endotracheale
    EM 96.07 Posizionamento sondino nasogastrico
    EM 96.26 Riduzione manuale di prolasso rettale
    EM 96.27 Riduzione manuale di ernia
    EM 96.33 Gastrolusi
    EM 96.70 Ventilazione meccanica
    EM 98.01 Disostruzione vie aeree
    EM 98.14 Rimozione corpo estraneo laringe
    35
    Codice Prestazione 118
    EM 98.15 Rimozione corpo estraneo trachea
    EM 99.01 Trasfusioni e somministrazione emoderivati
    EM 99.10 Trombolisi
    EM 99.18 Accesso venoso periferico
    EM 99.2 Iniezione o infusione di farmaci e liquidi
    EM 99.29.0 Infusione intraossea per liquidi e farmaci
    EM 99.60 Rianimazione cardiopolmonare di base
    EM 99.62 Terapie cardiache elettriche (cardioversione, pacing, defibrillazione manuale)
    EM 99.62.1 Defibrillazione semiautomatica
    EM 99.63 Massaggio cardiaco esterno a torace chiuso
    EM 99.84.1 Decontaminazione singola (in caso di NBCR*)
    EM 99.88.1 Prevenzione ipotermia
    EM 99.99.2 Estricazione di incastrati
    EM 99.99.3 Determinazione CO ambientale
    * NBCR: catastrofe o emergenza nucleare, batteriologica, chimica, radiaoattiva.
    Tabella E: Problema principale
    Codice Problema principale
    01 Coma
    02 Sindrome neurologica acuta
    03 Altri sintomi sistema nervoso
    04 Dolore addominale
    05 Dolore toracico
    06 Dispnea
    07 Dolore precordiale
    08 Shock;
    09 Emorragia non traumatica
    10 Trauma o ustione
    11 Intossicazione
    12 Febbre
    13 Reazione allergica
    14 Alterazioni del ritmo
    15 Ipertensione arteriosa
    16 Stato di agitazione psicomotoria
    17 Sintomi o disturbi oculistici
    18 Sintomi o disturbi otorinolaringoiatrici
    19 Sintomi o disturbi ostetrico-ginecologici
    20 Sintomi o disturbi dermatologici
    21 Sintomi o disturbi odontostomatologici
    22 Sintomi o disturbi urologici
    23 Altri sintomi o disturbi
    24 Accertamenti medico legali
    25 Problema sociale

    www.salute.gov.it/imgs/C_22_pagineA...ileAllegato.pdf
     
    .
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