Nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n.97

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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n.97

    Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce
    Rossa.

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
    613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e
    successive modificazioni;
    Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,
    n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
    n. 490;
    Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
    419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici
    nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che
    esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le
    modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
    degli statuti;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
    2002, n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello
    statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
    Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;
    Ritenuta la necessita' di procedere all'emanazione di un nuovo
    statuto;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
    Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
    della difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione
    pubblica;
    Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana
    della Croce rossa;
    Decreta:

    Art. 1.

    1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della
    Croce rossa, allegato al presente decreto.
    2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002,
    n. 208.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
    osservare.
    Roma, 6 maggio 2005

    Il Presidente
    del Consiglio dei Ministri
    Berlusconi

    Il Ministro della salute
    Storace

    Il Ministro della difesa
    Martino

    Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Siniscalco

    Il Ministro
    per la funzione pubblica
    Baccini

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005

    Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri
    registro n. 7, foglio n. 382



    Allegato

    NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

    Capo I
    Disposizioni generali

    Art. 1.

    Costituzione e principi fondamentali

    1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno
    1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n.
    1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la
    disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre
    norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa
    recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi
    fondamentali:
    a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza
    discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in
    campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire
    in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la
    persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la
    comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace
    duratura fra tutti i popoli;
    b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di
    razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza
    politica;
    c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di
    qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e
    religioso;
    d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e
    autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e'
    ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e'
    sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali
    che la riguardano;
    e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso,
    disinteressata e basata sul principio volontaristico;
    f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una
    sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione
    della sua azione umanitaria all'intero territorio;
    g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere
    di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte
    le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi
    reciprocamente.
    2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto
    patronato del Presidente della Repubblica.
    Art. 2.

    Compiti

    1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
    a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto
    armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di
    Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre
    1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero
    ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime
    dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere
    sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;
    disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri
    di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati
    e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in
    tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa,
    fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario
    nazionale;
    b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
    l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e
    dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di
    pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni
    nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni
    di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di
    struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione
    civile;
    c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad
    organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di
    pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando
    quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n.
    833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze
    regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente
    statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
    d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed
    all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il
    proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale
    comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi
    sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e
    degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di
    apposite convenzioni;
    e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la
    popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della
    normativa vigente e delle norme statutarie;
    f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza
    sanitaria;
    g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di
    Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente
    scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i
    principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa;
    h) promuovere e diffondere i principi umanitari che
    caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il
    diritto internazionale umanitario;
    i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi,
    aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna
    rossa;
    l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e
    raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle
    societa' nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento
    vigente;
    m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti
    e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.
    Art. 3.

    Servizi delegati

    1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante
    convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di
    pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti
    dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata,
    mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici
    allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini
    istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.
    Art. 4.

    Preparazione del personale e dei soci attivi

    1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana
    provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e
    dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche
    mediante proprie scuole.
    2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del
    proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con
    le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le
    universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la
    possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o
    proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
    3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo'
    stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita'
    della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole,
    ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria
    della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi
    nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze
    armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti
    richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo
    anno delle scuole delle infermiere professionali o livello
    equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze
    infermieristiche.
    Art. 5.

    Natura giuridica

    1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di
    personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e
    sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo
    per legge.
    Art. 6.

    Personale civile

    1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della
    Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di
    comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le
    disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
    le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle
    dipendenze della pubblica amministrazione.
    2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le
    disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui
    all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli
    uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali
    dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto
    assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello
    dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di
    unita', determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del
    decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza
    commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni
    organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di
    funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli
    uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed
    agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
    Art. 7

    Emblema

    1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo
    bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e
    successive modificazioni e integrazioni.
    2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa,
    si applicano le sanzioni previste dalla legge.
    Art. 8.

    Celebrazioni della Croce rossa italiana

    1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la
    giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della
    sua fondazione il 15 giugno.
    Art. 9.

    Categorie di soci

    1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
    a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi
    fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota
    sociale annuale;
    b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere
    gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo,
    conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente,
    un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al
    versamento della quota annuale;
    c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano
    distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della
    Croce rossa italiana;
    d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano
    distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o
    umanitario.
    2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai
    seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche'
    in regola con il versamento delle quote associative:
    1) corpo militare;
    2) corpo infermiere volontarie;
    3) volontari del soccorso;
    4) comitato nazionale femminile;
    5) pionieri;
    6) donatori di sangue.
    Art. 10.

    Ammissione e decadenza dei soci

    1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle
    rispettive categorie nonche' la verifica annuale della conservazione
    dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato
    provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta
    dell'organo responsabile di ciascuna componente.
    2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di
    socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.
    3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con
    le modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di
    mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto
    deliberato dal consiglio direttivo nazionale.
    4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati
    dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale
    competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al
    consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere
    definitivo.
    Art. 11.

    Gratuita' e incompatibilita'

    1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono
    gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito
    dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal
    presente statuto, con la titolarita' di altre cariche associative,
    salva la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro
    dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione
    diviene efficace solo a seguito dell'opzione.
    2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle
    di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente
    regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale
    deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro
    dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica
    associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri
    eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la
    relativa assemblea regionale elegge un altro componente
    dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente
    nazionale.
    3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle
    cariche preventivamente autorizzate e documentate.
    4. L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il
    rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche
    elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per
    il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di
    appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di
    permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti
    locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267.
    Art. 12.

    Elettorato

    1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge
    19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci
    attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.
    2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due
    anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano
    compiuto la maggiore eta'.
    3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in
    congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al
    precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di
    volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando
    espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo
    militare richiamato in servizio attivo.
    Art. 13.

    Elezioni

    1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della
    Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste
    dagli articoli 19, 29, 36 e 41.
    2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con
    provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici
    elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.
    3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta
    del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i
    comitati locali.
    4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito
    un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le
    operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo
    nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o
    contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio
    e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti
    dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da
    sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche
    competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati
    con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.
    Art. 14.

    Servizi ausiliari delle Forze armate

    1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle
    infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e
    dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.
    2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e'
    disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza
    dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi
    di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del
    decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
    3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal
    Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma
    1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
    1999, n. 556.
    4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa
    italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con
    decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
    della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi
    dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
    successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce
    rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice
    nazionale del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
    Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una
    terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa
    italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere
    volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica
    e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e'
    confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.
    5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la
    terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale
    del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo
    conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della
    segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile
    ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.
    6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore
    nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a
    livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i
    requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.
    7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale
    dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le
    ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le
    infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica
    preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica
    quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta
    consecutivamente.
    8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di preparazione
    e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e
    regolamentari vigenti.
    Art. 15.

    Onorificenze

    1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si
    distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno,
    collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli
    obiettivi di Croce rossa.
    2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle
    onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito
    regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.
    3. Il regolamento di cui al comma 2, e' sottoposto all'approvazione
    del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

    Capo II
    Ordinamento

    SEZIONE I

    Organi
    Art. 16

    Principi generali

    1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio
    di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni
    di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed
    economicita'.
    2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente
    istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli
    organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi
    regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli
    stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione
    degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello
    centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di
    partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.
    3. La Croce rossa italiana si articola in:
    a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato
    centrale;
    b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;
    c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati
    provinciali;
    d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.
    SEZIONE II

    Comitato centrale

    Art. 17.

    Sede e compiti

    1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti
    compiti:
    a) indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a
    livello nazionale e internazionale;
    b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le
    modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;
    c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli
    dalla legge e dal presente statuto;
    d) vigila sull'attivita' dei comitati regionali.
    Art. 18.

    Organi del comitato centrale

    1. Sono organi del comitato centrale:
    a) l'assemblea nazionale;
    b) il consiglio direttivo nazionale;
    c) il presidente nazionale;
    d) il collegio unico dei revisori dei conti.
    Art. 19.

    Assemblea nazionale

    1. L'assemblea nazionale e' composta da:
    a) il presidente nazionale;
    b) il vice-presidente nazionale;
    c) i presidenti dei comitati regionali;
    d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri
    componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita'
    definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000
    soci attivi della regione;
    e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali
    delle componenti volontaristiche dell'Associazione.
    2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di
    vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie,
    l'assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati
    provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti
    volontaristiche.
    3. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due
    deleghe.
    4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con
    la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda
    convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.
    L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci
    giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti.
    L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei
    presenti, salva diversa previsione del presente statuto.
    Art. 20.

    Compiti dell'assemblea nazionale

    1. L'assemblea nazionale:
    a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attivita'
    dell'Associazione;
    b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;
    c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale
    fra i propri componenti;
    d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre
    alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole
    di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;
    e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative
    variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale
    sull'attivita' svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale
    ai sensi dell'articolo 23;
    f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su
    proposta del consiglio direttivo nazionale.
    Art. 21.

    Sessioni dell'assemblea nazionale

    1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in
    sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio
    direttivo nazionale.
    2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per
    iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno
    un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
    Art. 22.

    Consiglio direttivo nazionale

    1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente
    nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce
    rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea
    nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati
    dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche
    della Croce rossa italiana.
    2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente
    scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale
    e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione
    e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un
    vice segretario in caso di assenza o impedimento.
    3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.
    4. I componenti non possono essere confermati piu' di una volta
    consecutivamente.
    Art. 23.

    Compiti del consiglio direttivo nazionale

    1. Il consiglio direttivo nazionale:
    a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non
    disciplinate da fonti normative;
    b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni,
    il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta
    dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea
    nazionale;
    c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della
    Croce rossa;
    d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei
    servizi e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica
    del personale civile;
    e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del
    direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici;
    f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di
    livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;
    g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un
    pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante
    violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli
    direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente
    consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere
    e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere
    del comitato provinciale competente;
    h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio,
    delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone
    l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di
    azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;
    i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente,
    delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla
    revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui
    all'articolo 44;
    l) ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali con
    riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti
    volontaristiche dell'Associazione;
    m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle
    componenti volontaristiche;
    n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del
    Nucleo di valutazione.
    2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo
    nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
    Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
    3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente
    almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione
    straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi
    componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima
    a mezzo posta o fax.
    4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di
    controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del
    decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di
    valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in
    funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva
    attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il
    servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i
    risultati delle proprie analisi.
    Art. 24.

    Presidente nazionale

    1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto
    dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro
    anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.
    2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro
    che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o
    Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle
    citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle
    associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che
    nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello
    nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate
    nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
    3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce
    rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale.
    4. Il presidente nazionale:
    a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed
    enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e
    internazionali della Croce rossa internazionale;
    b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio
    direttivo nazionale;
    c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio
    direttivo nazionale.
    5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze
    armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai
    sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
    luglio 1980, n. 613.
    6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente
    nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto
    intervento dell'associazione.
    7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il
    vice presidente ne assume le funzioni.
    Art. 25.

    Collegio dei revisori

    1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su
    tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della
    Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da
    sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero
    dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in
    rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri,
    del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in
    rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza
    dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
    revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice
    civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri
    supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
    dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica
    competenza.
    2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere
    convocati a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo
    nazionale dell'Associazione:
    a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare
    riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro
    esecuzione;
    b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
    dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
    c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute,
    anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
    d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione
    dell'ente;
    e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue
    variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni
    sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese.
    3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio
    direttivo nazionale, senza diritto di voto.
    4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso
    dovuto ai revisori.
    Art. 26.

    Direttore generale

    1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo
    nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in
    possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale
    acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private
    per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici
    di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di
    direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo
    trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata
    non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i
    casi di revoca dell'incarico.
    2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il
    consiglio che lo ha nominato.
    3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione
    dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio
    direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i
    terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4,
    lettera a).
    4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti
    posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la
    costituzione dell'organo di revisione.

    SEZIONE III

    Comitato regionale

    Art. 27.

    C o m p i t i

    1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa,
    attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e
    vigilanza dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della
    regione e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati
    provinciali.
    Art. 28.

    Organi del comitato regionale

    1. Sono organi del comitato regionale:
    a) l'assemblea regionale;
    b) il consiglio direttivo regionale;
    c) il presidente regionale.
    Art. 29.

    Assemblea regionale

    1. L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle
    assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di
    proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un
    membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto
    rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti
    volontaristiche della Croce rossa italiana.
    2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale,
    mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo
    posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in
    prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto
    e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei
    medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza
    semplice dei presenti.
    3. L'assemblea regionale:
    a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della
    regione;
    b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale
    fra i propri componenti;
    c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
    comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate
    dall'assemblea nazionale;
    d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
    conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio
    direttivo regionale.
    Art. 30.

    Consiglio direttivo regionale

    1. Il consiglio direttivo regionale e' costituito dal presidente
    regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6
    elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e
    6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle
    componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
    2. Il consiglio direttivo regionale:
    a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente
    regionale, il vice presidente regionale;
    b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
    indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato
    regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;
    c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative
    variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla
    attivita' svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
    regionale;
    d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;
    e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno
    successivo, la relazione sull'attivita' svolta dai comitati
    provinciali e locali;
    f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in
    ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali
    ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.
    3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due
    consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma
    1.
    4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno
    dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la
    maggioranza semplice dei presenti.
    5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno
    una volta ogni due mesi.
    6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in
    carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di
    una volta consecutivamente.
    Art. 31.

    Presidente regionale

    1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i
    soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente
    dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in
    carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta
    consecutivamente.
    2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche'
    l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali.
    In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente
    ne assume le funzioni.
    Art. 32.

    Direttore regionale

    1. Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti
    nell'ambito della dotazione organica.
    2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal
    direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
    30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.
    3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto
    delle attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla
    natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.
    4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di
    organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i
    provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano
    espressamente riservate all'organo di indirizzo politico.
    5. Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi
    risultati essi rispondono al direttore generale.
    6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo
    massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo.

    SEZIONE IV

    Centri di mobilitazione

    Art. 33.

    Sedi e competenze

    1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo
    militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere
    volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze
    armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal
    presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione
    territoriale dell'Esercito.
    2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente
    nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
    a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484,
    modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche
    intervenute;
    b) i comandanti di centro di mobilitazione;
    c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro
    di mobilitazione.
    3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai
    sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza
    diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative
    funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a
    comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a),
    del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una
    sola volta consecutivamente.

    SEZIONE V

    Comitato provinciale

    Art. 34.

    C o m p i t i

    1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e
    del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le
    attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia,
    coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro
    territorio di competenza, ove esistenti.
    2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo
    provinciale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
    Art. 35.

    Organi del comitato provinciale

    1. Sono organi del comitato provinciale:
    a) l'assemblea provinciale;
    b) il consiglio direttivo provinciale;
    c) il presidente provinciale.
    Art. 36.

    Assemblea provinciale

    1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei
    comitati locali della Provincia, secondo i criteri di
    proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un
    membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto
    rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti
    volontaristiche della Croce rossa italiana.
    2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via
    straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale,
    ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e'
    convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi
    almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi
    equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione
    con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda
    convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi.
    L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei
    presenti.
    3. L'assemblea provinciale:
    a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
    b) elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo
    provinciale fra i propri componenti;
    c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
    comitato provinciale dell'Associazione;
    d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il
    conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta
    predisposti dal consiglio direttivo provinciale.
    Art. 37.

    Consiglio direttivo provinciale

    1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
    a) il presidente provinciale;
    b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri
    componenti;
    c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che
    operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.
    2. Il consiglio direttivo provinciale:
    a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente
    provinciale, il vice presidente provinciale;
    b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
    indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato
    provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo
    nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
    c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative
    variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'
    svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
    d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo
    scioglimento dei comitati locali;
    e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in
    ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo
    anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche
    dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali
    ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato
    regionale.
    3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri
    possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta
    consecutivamente.
    Art. 38.

    Presidente provinciale

    1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel
    proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea
    provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica
    quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta
    consecutivamente.
    2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo
    provinciale e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso
    di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne
    assume le funzioni.

    SEZIONE VI

    Comitato locale

    Art. 39.

    Definizione

    1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del
    presente statuto in materia associativa, operano con autonomia
    organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei
    comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di
    rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.
    2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale
    che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
    3. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio
    direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.
    Art. 40.

    Organi del comitato locale

    1) Sono organi del comitato locale:
    a) l'assemblea locale;
    b) il consiglio direttivo locale;
    c) il presidente del comitato locale.
    Art. 41.

    Assemblea locale

    1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti
    nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una
    volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual
    volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi
    ne faccia richiesta.
    2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale
    mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo
    posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita
    in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci
    attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei
    presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza
    semplice dei presenti.
    3. L'assemblea locale:
    a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
    b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
    c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del
    comitato locale;
    d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
    e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il
    conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta,
    predisposti dal consiglio direttivo.
    Art. 42.

    Consiglio direttivo del comitato locale

    1. Il consiglio direttivo e' composto da:
    a) il presidente locale;
    b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i
    propri componenti;
    c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa
    italiana. Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente,
    il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo
    dovra' essere eletto tra di loro.
    2. Il consiglio direttivo locale:
    a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente
    locale, il vice presidente;
    b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e
    indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale,
    in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
    c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative
    variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'
    svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
    d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in
    ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed
    alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone
    al comitato provinciale.
    3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I
    membri non possono essere confermati piu' di una volta
    consecutivamente.
    Art. 43.

    Presidente del comitato locale

    1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale
    nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente
    dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.
    2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti
    con le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del
    presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
    Art. 44.

    Requisiti

    1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio
    direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale,
    previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero
    minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche
    e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento
    delle attivita'.
    2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono
    iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.
    Capo III
    Patrimonio e amministrazione

    Art. 45.

    Patrimonio ed entrate

    1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed
    indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi
    istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del
    decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono
    vincolate alle destinazioni ivi previste.
    2. Costituiscono entrate dell'Associazione:
    a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello
    Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
    b) le quote dei soci;
    c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
    d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;
    e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
    f) i proventi delle attivita' espletate;
    g) i redditi patrimoniali;
    h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli
    aiuti di altre istituzioni estere;
    i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con
    aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di
    organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna
    rossa.
    Art. 46.

    Ordinamento contabile e finanziario

    1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
    31 dicembre di ogni anno.
    2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana
    e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente
    l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla
    legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
    3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo
    regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono
    uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili
    specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto
    del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
    4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei
    fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.
    5. La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata
    alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
    integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di
    entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento
    della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le
    moda-lita' previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la
    normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modifiche ed integrazioni.
    6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per
    garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.
    Art. 47.

    Rappresentanza e difesa in giudizio

    1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa
    degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte
    civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a
    tali interessi.
    2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della
    consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
    Art. 48.

    Regolamenti

    1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi
    dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a
    revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche
    della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari
    delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente
    statuto.
    2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti
    principi:
    a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che
    consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti
    responsabilita';
    b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i
    principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;
    c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione
    della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di
    intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i
    rispettivi comitati.
    3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
    statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi
    regolamenti:
    a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto
    della normativa comunitaria;
    b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni,
    contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui
    all'articolo 3 del presente statuto;
    c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate:
    l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei
    medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le
    collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di
    ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di
    acquisire professionalita' non presenti nell'organico
    dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze
    imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia
    percentuale annualmente determinata;
    d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di
    valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per
    le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito
    dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    f) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
    g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente
    statuto.
    4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3
    lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto
    di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero
    della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della
    Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
    pubblica.
    Art. 49.

    Vigilanza

    1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal
    Ministero della salute.
    2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al
    Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,
    nonche' al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative
    variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei
    revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine
    dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli
    obiettivi raggiunti.
    Art. 50.

    Disposizioni transitorie

    1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in
    carica alla data di approvazione del presente statuto restano in
    carica sino alla costituzione dei nuovi organi.
    2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i
    comitati provinciali insediati in citta' capoluogo di provincia in
    cui non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo status di
    comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in
    comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati
    all'assemblea provinciale e regionale.
    3. In sede di prima applicazione del presente statuto il
    commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore
    nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a
    livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i
    requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.
    Art. 51.

    Commissariamento

    1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
    Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che
    assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
    2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non
    piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli
    organi statutari.


    http://www.gazzettaufficiale.it/guri/attoc...ice=0&ConNote=2
     
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