Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

REGIONE: Basilicata L.R. 3 agosto 1999, n. 21

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    REGIONE: Basilicata
    LEGGE REGIONALE 3 agosto 1999, n. 21 (GU n. 004 SERIE SPECIALE N. 3 del 29/01/2000 - BU Basilicata n. 044 del 08/08/1999)
    Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza
    .


    Preambolo


    IL CONSIGLIO REGIONALE
    HA APPROVATO
    IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
    HA APPOSTO IL VISTO
    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    PROMULGA
    la seguente legge:


    Art. 1. Finalità e obiettivi

    1 . La presente legge regolamenta, nell'ambito della programmazione regionale, il sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, fondato sull'integrazione funzionale tra il sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale di soccorso, la rete di presidi ospedalieri dedicati all'emergenza/urgenza.

    2 . A tal fine, nel rispetto delle linee guida indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, il sistema avrà una dimensione regionale con un'unica centrale operativa a suo governo.

    3 . Il sistema persegue, sull'intero territorio regionale, i seguenti obiettivi generali:

    a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
    b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
    c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
    d) la verifica di tutti i dati relativi al sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
    e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
    f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema, fondato sull'adozione del sistema di verifica e revisione delle attività svolte e delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.



    Art. 2. Organizzazione generale

    1 . Il sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza costituisce un sistema organizzativo, strutturato a rete, di integrazione funzionale fra strutture e servizi deputati, a diverso titolo, a garantire la salvaguardia dei parametri vitali in occasione di eventi critici, tramite la tempestiva messa in atto di adeguati interventi di soccorso.

    2 . Tale sistema comprende:

    a) un sistema di allarme sanitario, che rappresenta l'insieme delle competenze che interagiscono e delle procedure da attivare in occasione di un'emergenza/urgenza, dal momento dell'inoltro di una richiesta di soccorso sanitario fino all'invio di mezzi con personale adeguato, e che trova la massima esplicitazione nella centrale operativa;
    b) un sistema territoriale di soccorso, che è costituito da presidi territoriali per l'emergenza sanitaria, variamente articolati con personale e mezzi dedicati;
    c) una rete di presidi ospedalieri funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati che, attraverso un'organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza, assicura prestazioni commisurate a criteri di progressività delle cure.



    Art. 3. Esercizio in forma associata del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza

    1 . Per garantire gli interventi di soccorso in situazioni di urgenza o emergenza conformemente a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria, le aziende Sanitarie della Regione Basilicata esercitano in forma associata la gestione del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

    2 . In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le aziende sanitarie della Regione Basilicata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano apposita convenzione, attenendosi allo schema riportato come allegato "A" alla presente legge.

    3 . Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutte le aziende sanitarie regionali, il Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali della Regione Basilicata assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento.

    4 . Decorso inutilmente il termine prefissato ai comma 2 del presente articolo, la convenzione è stipulata entro i successivi trenta giorni dalle aziende che hanno adottato la deliberazione di adesione alla convenzione e dal presidente della giunta regionale in sostituzione delle aziende inadempimenti, previa diffida.



    Art. 4. Costituzione di "Basilicata Soccorso"

    1 . Con la convenzione di cui al precedente art. 3 le aziende sanitarie regionali istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza denominato "Basilicata Soccorso".

    2 . "Basilicata Soccorso" è organismo dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica ed amministrativa che si realizza nel rispetto dei limiti del finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive della giunta regionale.

    3 . "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.



    Art. 5. Funzioni della Regione

    1 . La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza nel rispetto della legislazione e degli atti di programmazione nazionale e regionale.

    2 . La giunta regionale, in particolare:

    a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione di "Basilicata Soccorso", allo scopo di assicurare la conformità della sua attività agli obiettivi del Piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
    b) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sull'imparzialità e sul buon andamento delle attività, sulla qualità del servizio;
    c) provvede, anche mediante affidamento parziale o totale all'esterno, utilizzando in tal caso procedure di evidenza pubblica:
    1) alla realizzazione e alla manutenzione delle elisuperfici e dei relativi impianti;
    2) al servizio di elisoccorso;
    3) alla fornitura e manutenzione dei mezzi di soccorso;
    4) al servizio del personale infermieristico e tecnico;
    5) alla manutenzione della sede della centrale operativa;
    6) alla fornitura e manutenzione dell'intero sistema di comunicazione articolato nei sottosistemi radio, telefonico ed informatico;
    d) assicura il finanziamento delle attività di formazione permanente di tutto il personale coinvolto nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
    e) esercita le funzioni di controllo su "Basilicata Soccorso" nei modi indicati nella presente legge;
    f) procede alla nomina della commissione preposta alla valutazione dei medici partecipanti alla selezione per dirigente di "Basilicata Soccorso", da sottoporre alla stessa giunta per la successiva nomina;

    3 . La giunta regionale con successivo provvedimento definisce casi e modalità nei quali "Basilicata Soccorso" può far autonomamente fronte alle proprie esigenze organizzative e gestionali.

    4 . La giunta regionale esercita le proprie funzioni anche tramite direttive e linee guida a carattere tecnico-operativo, nonché schemi tipo per gli atti fondamentali di "Basilicata Soccorso".



    Art. 6. Centrale operativa

    1 . La Centrale operativa (CO) unica regionale costituisce la struttura organizzata di "Basilicata Soccorso", preposta al governo delle attività del Sistema regionale dell'emergenza/urgenza, attraverso il coordinamento e la gestione di tutto il personale funzionalmente da essa dipendente, che comprende:

    a) personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo dislocato nella centrale operativa;
    b) medici, infermieri ed autisti soccorritori dislocati nei punti territoriali di soccorso;
    c) medici ed infermieri dislocati presso le basi operative dell'elisoccorso.

    2 . La CO, in attività 24 ore su 24, è responsabile della gestione degli interventi sul territorio al verificarsi di emergenze/urgenze sanitarie e svolge in particolare le seguenti funzioni:

    a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza/urgenza sanitaria fissato a livello nazionale;
    b) valuta il grado di criticità dell'evento e il grado di complessità dell'intervento da attivare;
    c) attiva e coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso.

    3 . Alla Co spettano altresì i seguenti compiti:

    a) fornisce i consigli più appropriati per patologie che non rivestono caratteristiche di emergenza né di urgenza, indirizzando eventualmente il paziente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta nelle ore diurne o ai servizi di continuità assistenziale, non inseriti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, indicandone la ubicazione;
    b) coinvolge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità assistenziale, non inserita nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza in occasione di particolari eventi critici ed in concomitanza di eventi;
    c) invia mezzi di soccorso con o senza medico a bordo, organizzando l'eventuale trasporto in struttura idonea, precedentemente allertata, che, in funzione delle competenze possedute, deve garantire l'accettazione;
    d) cura il trasporto urgente di sangue, nonché quello di antidoti e farmaci rari per reali ed imprevedibili necessità da definire con successivo regolamento;
    e) partecipa all'attività connessa ai prelievi e trapianti d'organo;
    f) cura la formazione e l'aggiornamento del personale operante in centrale e del personale funzionalmente dipendente dalla centrale;
    g) predispone l'elaborazione di protocolli operativi interni, da rendere noti a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
    h) gestisce i trasporti secondari assistiti tra sedi ospedaliere, previa acquisizione del posto letto da parte della unità operativa richiedente, attraverso il coinvolgimento di specifiche professionalità e l'utilizzo di attrezzature adeguate, sulla scorta di protocolli operativi concordati con le unità operative coinvolte;
    i) assicura, in forma programmata, l'assistenza sanitaria a manifestazioni di massa con oneri a carico degli organizzatori o enti richiedenti secondo tariffe definite dalla giunta regionale;
    j) verifica il corretto stato di manutenzione dei mezzi di soccorso e delle relative attrezzature;
    k) cura l'elaborazione dei protocolli di soccorso extraospedaliero e ne verifica la corretta applicazione; l) censisce i dati relativi alle prestazioni erogate nelle emergenze/urgenze ed analizza i risultati conseguiti, nell'ambito di una relazione interattiva tra presidi territoriali di soccorso ed unità operative ospedaliere;
    m) attiva la risposta sanitaria alle maxiemergenze.

    4 . Nell'interno di perseguire un miglioramento incrementale della qualità dell'assistenza erogata dall'intero Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, la centrale operativa, quale struttura organizzata di "Basilicata Soccorso", concorda con il comitato tecnico di cui al successivo articolo 9, l'elaborazione e lo sviluppo di indicatori idonei alla verifica dei risultati.

    5 . La centrale operativa deve essere direttamente collegata, attraverso idonei sistemi di comunicazione, con:

    a) i punti territoriali di soccorso ed i relativi mezzi;
    b) le basi operative dell'elisoccorso;
    c) le postazioni di continuità assistenziale;
    d) le sedi di pronto soccorso attivo;
    e) le sedi dei dipartimenti di emergenza/urgenza e accettazione (DEA) di 2^ e 1^ livello, nonché, di norma, con le centrali operative delle regioni limitrofe e con gli enti e le istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile.

    6 . Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei compiti ad esse connessi la centrale operativa deve conoscere costantemente la dislocazione e la tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio, le postazioni della continuità assistenziale anche addette alla emergenza/urgenza, la disponibilità dei posti letto delle terapie intensive generali e di alta specialità degli ospedali della regione.

    7 . La giunta regionale emana direttive per disciplinare:

    a) le forme di collaborazione da parte della centrale operativa al trasporto sanitario di tipo ordinario e non urgente;
    b) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato al sistema di urgenza/emergenza.



    Art. 7. Comitato regionale per l'emergenza sanitaria

    1 . Con decreto del Presidente della giunta regionale è nominato il comitato regionale per l'emergenza sanitaria.

    2 . Il comitato regionale per l'emergenza sanitaria è organismo tecnico per il coordinamento degli interventi nel campo dell'emergenza sanitaria, nonché per la verifica e per la valutazione del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

    3 . Al comitato regionale per l'emergenza sanitaria sono inviati il programma annuale dell'attività e la relazione sull'andamento dell'attività dell'anno precedente. In ordine a detti atti il comitato si pronuncia a maggioranza dei componenti presenti, esprimendo eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

    4 . Il comitato regionale dell'emergenza sanitaria è composto da:

    a) l'assessore alla sicurezza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
    b) il dirigente di "Basilicata Soccorso";
    c) due esperti esterni di qualificata competenza nell'area dell'emergenza sanitaria designati dalla giunta regionale;
    d) tre dirigenti medici dell'area dell'emergenza sanitaria di cui uno appartenente al dipartimento di emergenza/urgenza e accettazione (DEA) di 2^ livello, uno appartenente al DEA di 1^ livello e uno appartenente ai pronto soccorso attivo (P.S.A.)designati dalla giunta regionale su proposta dei direttori generali.

    5 . A giudizio del suo presidente, per l'esame e la valutazione di questioni di particolari rilevanza, il comitato può essere integrato con la partecipazione dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

    6 . I membri del comitato regionale per l'emergenza sanitaria durano in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui sono nominati. In sede di prima attuazione della presente legge, vengono nominati entro un mese dall'entrata in vigore della stessa.

    7 . Il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno per l'espletamento della propria attività.

    8 . Ai componenti del comitato indicati al precedente comma quattro lettera c) è corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza di lire cinquecentomila al lordo delle ritenute fiscali per ogni seduta, entro il limite massimo di spesa che viene annualmente autorizzato dalla giunta regionale.



    Art. 8. Dirigente di "Basilicata Soccorso"

    1 . Il dirigente di "Basilicata Soccorso" è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima giunta, tra sanitari in possesso della qualifica di dirigente medico, anestesista, con esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria.

    2 . L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso pubblico da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino ufficiale della Regione, tra coloro che abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché dei requisiti di cui al precedente comma 1. La giunta regionale procederà all'attribuzione dell'incarico previo parere espresso dalla commissione di cui al precedente art. 5 comma 2 lettera f).

    3 . Il rapporto di lavoro del dirigente è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della giunta regionale. L'incarico ha durata quinquennale e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

    4 . Il trattamento economico e normativo del dirigente corrisponde al trattamento economico e normativo dei dirigenti medici di secondo livello, così come stabilito dal C.C.N.L. per la dirigenza dell'area medica.

    5 . La giunta regionale con proprio provvedimento approva lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, e determina su proposta del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, il trattamento economico, relativamente alla sola parte variabile, del dirigente di "Basilicata Soccorso", comunque nei limiti del C.C.N.L. per la dirigenza per l'area medica.

    6 . Il dirigente esercita tutti i poteri di gestione, assume la rappresentanza legale di "Basilicata Soccorso" ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla giunta regionale e della corretta ed economica gestione delle risorse.

    7 . Il dirigente di "Basilicata Soccorso" è il responsabile della centrale operativa unica regionale, nonché del personale e dei mezzi di soccorso, secondo quanto enunciato nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 14 della presente legge.

    8 . Al dirigente di "Basilicata Soccorso" compete:

    a) curarne l'organizzazione generale;
    b) definire, previo parere del comitato tecnico, i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards, per tutte le figure professionali operanti nel sistema sanitario dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
    c) stabilire, previo parere del comitato tecnico, i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
    d) individuare, previo parere del comitato tecnico, programmi di educazione sanitaria, al fine di promuovere un corretto utilizzo del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza da parte dei cittadini;
    e) definire, previo parere del comitato tecnico, i progetti-obiettivo, attraverso cui riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Sistema sanitario regionale, coinvolto nell'ambito dell'ambito dell'emergenza sanitaria, in funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo considerato particolarmente usurante, comunque nei limiti e secondo le procedure di cui al C.C.N.L. Sanità.

    9 . Al dirigente di "Basilicata Soccorso", in quanto responsabile della CO, competono, altresì, tutte le altre funzioni stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e nelle linee guida n. 1/1996 in applicazione del medesimo decreto, nonché in ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale negli altri atti di programmazione.



    Art. 9. Comitato tecnico

    1 . Il comitato tecnico è composto da:

    a) il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera S. Carlo, che lo presiede;
    b) un dirigente della Regione Basilicata, designato dalla giunta Regionale;
    c) il responsabile del centro regionale di riferimento trapianti della Basilicata;
    d) tre dirigenti medici designati dal direttore generale dell'azienda ospedaliera S. Carlo;
    e) dai dirigenti medici responsabili del DEA di 1^ livello e dei pronto soccorso attivo (PSA) di ciascuna azienda sanitaria U.S.L.

    2 . Il comitato tecnico è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale in cui è nominato. Nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del mandato.

    3 . Il comitato tecnico è organo di consulenza tecnico-sanitaria, relativamente alle scelte di organizzazione e pianificazione sanitarie delle attività di "Basilicata Soccorso". Il comitato esprime parere obbligatorio su atti e provvedimenti, che sono ad esso sottoposti dal dirigente, quali:

    a) i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards per tutte le figure professionali operanti nel Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
    b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo del sistema sanitario regionale di emergenza/urgenza;
    c) i progetti-obiettivo, attraverso i quali riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Servizio sanitario regionale, coinvolto nel sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
    d) i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

    4 . I pareri obbligatori, ma non vincolanti, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti e, qualora non resi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si intendono espressi come favorevoli.

    5 . Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

    6 . Il comitato tecnico informa della propria attività la giunta regionale, nonché le aziende sanitarie convenzionate ai sensi dell'art. 4 della presente legge.



    Art. 10. Dipartimento emergenza/urgenza e accettazione

    Il dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) rappresenta un'aggregazione funzionale di unità operative, che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. Le funzioni e le competenze del DEA di 2^ livello e 1^ livello sono quelle proprie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate anche nel Piano sanitario regionale vigente e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti e modificazioni.



    Art. 11. Pronto soccorso attivo

    1 . Il pronto soccorso attivo (PSA), ubicato negli ospedali per acuti e, quindi, nella rete dei presidi ospedalieri dedicati all'emergenza, rappresenta il momento di sintesi fra la fase ospedaliera ed extraospedaliera del soccorso, in cui massimizzare le risposte diagnostiche e terapeutiche in occasione di eventi critici.

    2 . I PSA sono previsti in misura di uno per ogni azienda U.S.L., e nei DEA di 2^ e 1^ livello.

    3 . Per incrementare la qualità delle prestazioni ed in previsione di un maggiore accesso di pazienti PSA, derivante dalla diversificazione di attività degli ospedali distrettuali, che essendo privi dei requisiti funzionali e strutturali propri degli ospedali per acuti, potranno fornire unicamente prestazioni di primo soccorso, i presidi sedi di PSA devono garantire necessariamente la guardia attiva in medicina, in chirurgia, in anestesia e rianimazione, in ostetricia e ginecologia.

    4 . In funzione degli obiettivi da conseguire e della rimodulazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza, prevista dal Piano sanitario regionale, il personale medico ed infermieristico delle unità operative di PSA deve essere dedicato e munito di competenze specifiche di medicina d'urgenza e pronto soccorso.

    5 . Il responsabile del PSA deve essere un dirigente medico, con compiti di collegamento fra ospedale, territorio e centrale operativa, in funzione del necessario raccordo fra queste tre componenti del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza. Nell'ambito del DEA di 2^ e 1^ livello il suddetto compito di raccordo è attribuito al capo del dipartimento.

    6 . Le funzioni e le competenze del PSA sono quelle proprie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 ed esplicitate nel Piano sanitario regionale con l'implemento della osservazione breve e la possibile funzione di triage in occasione di maxiemergenze ed eventi calamitosi. Inoltre è da prevedere nel PSA la costituzione di una "emergency room", necessaria alla stabilizzazione del paziente critico.

    7 . Allo scopo di favorire il rapporto di collaborazione tra medici ospedalieri e i medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, questi ultimi devono prestare, a rotazione, quota parte del monte ore lavorativo mensile nei PSA.



    Art. 12. Punti territoriali di soccorso

    1 . I punti territoriali di soccorso (PTS) costituiscono i presidi sanitari per l'emergenza/urgenza individuati sull'intero territorio regionale e finalizzati alla prestazione delle prime cure, alla stabilizzazione dei pazienti in fase critica ed al loro trasporto presso l'ospedale individuato dalla CO.

    2 . I PTS, laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno preferibilmente collocati all'interno dell'area ospedaliera. Nei comuni non dotati di ospedali essi possono essere utilmente collocati presso le sedi dei distretti sanitari di base.

    3 . Nell'intento di garantire prestazioni di primo soccorso nel tempo medio di 20 minuti sull'intero territorio regionale, i PTS sono individuati e distinti secondo lo schema riportato come allegato "B" alla presente legge.

    4 . I PTS, in funzione sull'intero arco delle 24 ore, sono stabilmente presidiati dal personale messo a disposizione, funzionalmente dipendente dalla CO, e sono costantemente collegati con la CO tramite i sistemi di radio e telecomunicazioni.

    5 . In ordine al tipo di prestazione da assicurare nell'ambito delle emergenze/urgenze, proprio nell'ottica di un criterio di progressività delle cure, i PTS sono distinti in:

    a) punti di primo livello, assicurati da un autista soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati per l'emergenza/urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio;
    b) punti di secondo livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di primo livello immediatamente più vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;
    c) punti di terzo livello, situati presso gli ospedali distrettuali. Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti. Sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza;
    d) punti di quarto livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista-soccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono, delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;
    e) PTS aggiuntivi, di carattere stagionale o episodico, da assicurare con il ricorso a prestazioni lavorative eventualmente straordinarie del personale del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

    6 . La distribuzione dei PTS sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di "Basilicata Soccorso", che ridefinirà annualmente il mantenimento o la rimodulazione degli stessi, presentando proposte alla giunta regionale, che adotterà i conseguenti provvedimenti deliberativi di modifica.



    Art. 13. Continuità assistenziale dedicata all'emergenza/urgenza

    1 . I medici addetti all'emergenza territoriale (ex guardia medica "formata" ai sensi dell'art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996) svolgono i seguenti compiti:

    a) opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico nella CO;
    b) interventi di soccorso sul territorio;
    c) attività di trasferimenti protetti interospedalieri;
    d) servizio di assistenza programmata in occasione di manifestazioni pubbliche;
    e) attività di primo intervento intra moenia nei servizi di emergenza, in collaborazione con i medici ospedalieri.

    3 . Il personale medico in oggetto dovrà svolgere 38 ore di attività settimanale. Le attività mediche trovano collocazione in tre sedi: la CO, il PTS e il PSA. Questo rende il medico progressivamente parte integrante di "Basilicata Soccorso" e facilita il suo aggiornamento professionale.



    Art. 14. Mezzi di soccorso

    1 . I mezzi di soccorso sono individuati in:

    a) auto medicalizzate, da affidare ai medici della continuità assistenziale che hanno frequentato il corso di formazione ai sensi dell'art. 66 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996;
    b) ambulanze di soccorso;
    c) ambulanze di soccorso avanzato, da dislocare presso i PSA;
    d) eliambulanze, attrezzate per il volo notturno, con anestesisti-rianimatori e infermieri professionali afferenti all'area dell'emergenza, messi a disposizione dal Servizio sanitario regionale, ubicate presso la base operativa di Potenza e presso la base operativa di Matera;
    e) mezzi operativi per la centrale operativa.



    Art. 15. Vigilanza

    1 . La Regione esercita la vigilanza sull'attività di "Basilicata Soccorso" anche mediante l'attività ispettiva svolta dalle strutture del dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, appositamente individuate dal suo dirigente generale.

    2 . "Basilicata Soccorso" fornisce al dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso per il sistema informativo sanitario regionale, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della sua attività.



    Art. 16. Personale

    1 . La dotazione organica di "Basilicata Soccorso" è definita dallo schema riportato come allegato "C" alla presente legge.

    2 . Le aziende sanitarie della Regione Basilicata devono fornire, conformemente a quanto stabilito nella convenzione, il cui schema è riportato come allegato "A" alla presente legge, il personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento di "Basilicata Soccorso", ad esclusione degli autisti-soccorritori e degli infermieri professionali facenti parte del servizio di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera c), punto 4.

    3 . Tale personale, funzionalmente dipendente da "Basilicata Soccorso", fa parte della pianta organica delle aziende sanitarie in cui è inserito. Il trattamento economico è corrisposto dalle aziende sanitarie di appartenenza che saranno rimborsate dalla Regione.

    4 . Il personale dei PTS potrà essere reclutato mediante procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del servizio di personale infermieristico e tecnico, così come previsto dal precedente art. 5, comma 2, lettera c).

    5 . Le aziende sanitarie della Regione, dopo aver adottato un atto ricognitivo del personale funzionalmente messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", provvedono ad implementare e ad adeguare la rispettiva pianta organica, per coprire le carenze di organico determinatesi.

    6 . Le aziende sanitarie della Regione emanano avviso pubblico riservato al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale, finalizzato alla selezione del personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo da fornire a "Basilicata Soccorso", secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

    7 . Le selezioni, effettuate da una commissione di esperti nominata dalla giunta regionale e presieduta dal dirigente di "Basilicata Soccorso", dovranno tendere a ricercare, oltre alle specifiche professionalità relative ai singoli profili professionali, anche le capacità attitudinali, considerata la particolarità dell'impegno richiesto.

    8 . Ai fini della definizione del giudizio di idoneità devono essere adeguatamente valutate:

    a) l'esperienza lavorativa acquisita;
    b) la disponibilità ad effettuare orari di servizio non preventivamente pianificati;
    c) la disponibilità a prestare servizio sia nella centrale operativa che in elicottero o in ambulanza;
    d) la disponibilità ad effettuare turni di pronta disponibilità in caso di necessità e di urgenza;
    e) la disponibilità a partecipare a stages formativi presso altre strutture sanitarie identificare sul territorio nazionale.

    9 . Il personale medico, il personale infermieristico e gli autisti soccorritori saranno sottoposti a controlli di qualità, a cadenza annuale, secondo criteri predisposti da "Basilicata Soccorso", per il mantenimento di uno standard di qualità appropriato alla mansione svolta.

    10 . In funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria, considerato particolarmente usurante al personale, appartenente al Servizio sanitario regionale, coinvolto saranno riconosciuti compensi aggiuntivi attraverso progetti-obiettivo, definiti dal dirigente di "Basilicata Soccorso" su parere del comitato tecnico e finanziati dalla Regione.



    Art. 17. Norma finanziaria

    Per l'espletamento delle attività organizzative e di gestione di "Basilicata Soccorso" la relativa spesa graverà sul fondo di riserva di cui all'art. 9 lettera a) della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34.



    Art. 18. Norma finale

    Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27.



    Art. 19. Pubblicazione

    1 . La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

    2 . È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


    Potenza, 3 agosto 1999
    DINARDO



    Annesso A
    ALLEGATO A SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERA DELLA REGIONE BASILICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA SANITARIO DELL'EMERGENZA/URGENZA E LA COSTITUZIONE DI "BASILICATA SOCCORSO".



    Art. 1. Oggetto e finalità della convenzione

    1 . Al fine di organizzare e gestire il sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria nel rispetto delle linee guida indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, le aziende sanitarie ed ospedaliera di cui al successivo art. 2 convengono in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

    2 . In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

    a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
    b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
    c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
    d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza;
    e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
    f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema di verifica e revisione delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.



    Art. 2. Aziende sanitarie ed ospedaliera partecipanti a "Basilicata Soccorso"

    1 . In conformità all'individuazione della dimensione regionale del Sistema Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza con un'unica Centrale Operativa a suo governo secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale ....... n. ......., aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione le seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliera
    Azienda Ospedaliera "S. Carlo" di Potenza;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera;
    Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico;
    di seguito elencate come Aziende partecipanti.

    2 . Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione le aziende partecipanti istituiscono un organismo comune per la gestione del Sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria denominato "Basilicata Soccorso".



    Art. 3. Responsabile del coordinamento

    1 . Le aziende partecipanti danno atto che la Regione Basilicata ha individuato nel dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali il responsabile del coordinamento per la costituzione di "Basilicata Soccorso". Pertanto detto dipartimento provvederà a svolgere tutte le funzioni connesse con tale incarico sino a quando "Basilicata Soccorso" non avrà provveduto a dotarsi di propri organi e strutture.



    Art. 4. Durata della convenzione

    1 . La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come allegato A alla legge regionale ....... n. ....... . Essa ha durata trentennale decorrente dalla sua sottoscrizione ed è composta di ....... articoli che costituiscono disciplina delle modalità di cooperazione e non possono essere variati senza preventiva corrispondente delibera della giunta regionale.



    Art. 5. Modifiche alla composizione

    1 . Possono entrare a far parte di "Basilicata Soccorso" altre aziende sanitarie ed ospedaliere che dovessero eventualmente istituirsi sul territorio regionale, a condizione che esse accettino integralmente le norme della presente convenzione.

    2 . Cessano di far parte di "Basilicata Soccorso" le aziende sanitarie ed ospedaliera che siano eventualmente soppresse.



    Art. 6. Scopo di "Basilicata Soccorso"

    1 . "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere, finalizzata a garantire gli interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza o di emergenza secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria.



    Art. 7. Funzioni aggiuntive

    1 . "Basilicata Soccorso" potrà effettuare conformemente a quanto previsto dall'art. ........ legge regionale n. ......., servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito in favore di altri enti pubblici e privati, su richiesta degli stessi e previo pagamento di tariffe determinate.



    Art. 8. Sede di "Basilicata Soccorso"

    1 . "Basilicata Soccorso" ha sede legale nell'ambito territoriale del comune di Potenza.



    Art. 9. Forme di consultazione delle Aziende partecipanti

    1 . Entro il 31 marzo di ogni anno il dirigente di "Basilicata Soccorso" organizza una conferenza dei direttori generali delle aziende sanitarie partecipanti per svolgere la relazione sull'andamento delle attività dell'anno precedente.

    2 . Analoga conferenza viene organizzata entro il 31 ottobre di ogni anno dal dirigente di "Basilicata Soccorso" per svolgere la relazione sul programma di attività per l'anno successivo.



    Art. 10. Obblighi e garanzie

    1 . Entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, le aziende sanitarie sono tenute ad emanare avvisi pubblici riservati al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale finalizzati alla selezione rispettivamente di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per il Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza.

    2 . Il personale suddetto, selezionato in base ai criteri, fissati nell'art. 16 della legge regionale ....... n. ......., deve essere funzionalmente dedicato alle attività di "Basilicata Soccorso" dalle aziende partecipanti e non può dalle stesse essere utilizzato per altre attività.

    3 . Le aziende partecipanti, dopo l'effettuazione delle selezioni secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della legge regionale ....... n. ......., e aver adottato un atto ricognitivo del personale messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", si impegnano a provvedere all'adeguamento della rispettiva pianta organica.

    4 . In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali, quale responsabile del coordinamento, propone alla giunta regionale gli atti da adottare nei confronti delle aziende inadempienti. La giunta regionale può provvedere, in via sostitutiva, previa diffida, anche mediante l'invio di commissari ad acta.



    Art. 11. Personale

    1 . Il capo del personale è il dirigente di "Basilicata Soccorso" che viene nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima giunta, la quale ne fissa il relativo trattamento economico relativamente alla sola parte variabile come stabilito dall'art. 8 della legge regionale ....... n. ....... .

    2 . Il dirigente assegna il personale messo a disposizione dalle aziende partecipanti e funzionalmente dedicato alle attività di "Basilicata Soccorso" alla centrale operativa, ai punti territoriali di soccorso e alle basi operative dell'elisoccorso.

    3 . "Basilicata Soccorso" si può avvalere anche delle prestazioni di personale comandato in servizio presso la Regione o le altre amministrazioni locali nel rispetto delle norme vigenti.



    Art. 12. Livelli minimi per il Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza/Urgenza

    1 . Nell'attuare gli interventi di propria competenza nell'ambito del Sistema Sanitario regionale dell'emergenza/urgenza le Aziende partecipanti si impegnano ad assicurare i livelli uniformi di assistenza così come disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a rispettare i principi della legislazione nazionale e regionale, nonché gli obiettivi, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel Piano sanitario nazionale e in quello regionale vigenti.



    Art. 13. Arbitrato

    1 . Le Aziende partecipanti convengono che le eventuali controversie tra le stesse in ordine alle attività concernenti l'organizzazione del Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione verranno risolte da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle aziende in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal presidente del tribunale di Potenza su istanza del dirigente di "Basilicata Soccorso". Qualora i membri del collegio risultassero in numero pari verrà nominato un ulteriore componente con le stesse modalità previste per il presidente.



    Art. 14. Norma di rinvio

    1 . Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme della legge regionale ....... n. ....... .



    Art. 15. Entrata in vigore

    1 . La presente convenzione entrerà in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte delle aziende sanitarie partecipanti.





    --------------------------------------------------------------------------------

    Annesso B
    ALLEGATO B PUNTI TERRITORIALI DI SOCCORSO ED INFRASTRUTTURE

    omissis


    Annesso C
    ALLEGATO C PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DELL'EMERGENZA/URGENZA



    http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexr...lexr_38773.html

    Edited by coeslazio - 28/10/2005, 11:41
     
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