Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria

DISEGNO DI LEGGE

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    DISEGNO DI LEGGE
    Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria


    Indice

    Titolo I
    Sperimentazione e innovazione in sanità.
    Art. 1: Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di
    sperimentazione clinica.
    Art. 2: Disposizioni in materia di dispositivi medici.
    Art. 3: Disposizioni in materia di ricerca sanitaria.
    Art. 4: Direttori scientifici e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
    Art. 5: Disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria.
    Art. 6: Modificazioni all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come integrato
    dall'articolo 63, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
    Art. 7: Disposizioni in materia di enti di ricerca e prevenzione.

    Titolo II
    Professioni sanitarie.
    Art. 8: Delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie di medico
    chirurgo, medico veterinario, farmacista e odontoiatra.
    Art. 9: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure.
    Art. 10: Riordino delle disposizioni in materia idrotermale
    Art. 11: Abrogazione del requisito della specializzazione per l’accesso al Servizio sanitario
    nazionale per gli odontoiatri.
    Art. 12: Modificazioni al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante nuovi servizi erogati
    dalle farmacie, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni.
    Art. 13: Modificazioni all’articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto
    27 luglio 1934, n. 1265.
    2

    Titolo III
    Sanità elettronica.
    Art. 14: Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico.
    Art. 15: Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario.
    Titolo IV
    Disposizioni varie.
    Art. 16: Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, in materia di
    attività di controllo dei Servizi trasfusionali e dei Centri di medicina di laboratorio.
    Art. 17: Modificazioni all’articolo 4-bis del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, per il
    funzionamento dell’Ufficio medico legale del Ministero della salute.
    3

    Titolo I
    Sperimentazione clinica e innovazione in sanità.
    Art. 1.
    (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione
    clinica)
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di
    sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.
    2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le
    disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
    a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e
    delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117
    della Costituzione;
    b) riordino e individuazione del numero dei comitati etici con predisposizione di criteri di
    certificazione, prevedendo in ogni caso almeno un comitato etico per ogni regione e tenendo in
    considerazione il numero di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presenti;
    c) individuazione dei requisiti dei centri autorizzati alla conduzione delle sperimentazioni cliniche
    dalla fase 0 alla fase IV;
    d) individuazione delle modalità per il sostegno all’attivazione o all’ottimizzazione di centri
    clinici dedicati agli studi clinici di fase 0 e fase I, sia su pazienti che su volontari sani;
    e) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di modalità di presentazione
    della domanda per il parere del comitato etico e di conduzione e di valutazione degli studi
    clinici prevedendo in particolare:
    1) procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di
    parere al comitato etico per l’avvio degli studi clinici;
    2) procedure relative al riconoscimento di studi clinici condotti in paesi terzi;
    3) procedure di autorizzazione a condurre studi clinici con prodotti medicinali particolari;
    g) revisione del sistema di notifica delle reazioni ed eventi avversi verificatisi nel corso della
    sperimentazione;
    h) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle politiche in materia di
    sperimentazione clinica dei medicinali, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali coerenti,
    e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie
    in corso di approvazione, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
    realizzazione di una rete dei comitati etici, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
    province autonome di cui all’articolo 117 della Costituzione;
    i) definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica
    attraverso:
    1) l’individuazione e il ruolo dell’autorità competente;
    2) l’individuazione e il ruolo del rappresentante legale della struttura sanitaria in cui si intende
    eseguire la sperimentazione clinica;
    3) l’individuazione dei compiti e delle finalità dei comitati etici nazionale, regionale e locale;
    4) la definizione dei contenuti minimi che devono presentare i contratti per le sperimentazioni
    cliniche;
    l) applicazione dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche prevedendo:
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    1) meccanismi di valutazione delle performance delle aziende sanitarie pubbliche nell’ambito
    delle sperimentazioni cliniche;
    2) l’istituzione di un portale di consultazione per il cittadino;
    3) l’uso dell’Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica per l’interscambio della
    documentazione inerente lo studio clinico tramite modellistica predefinita e disponibile nel
    sistema stesso;
    m) individuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
    successive modificazioni, di criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di
    specifici percorsi formativi in materia di metodologia della ricerca clinica e conduzione e
    gestione degli studi clinici e sperimentazione dei farmaci.
    n) individuazione di criteri per l’istituzione di master in conduzione e gestione di studi clinici
    controllati;
    o) previsione in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina
    di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni, che la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2,
    comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponga che l’ aggiornamento periodico del
    personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella sperimentazione clinica dei
    medicinali, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali, medici di
    medicina generale e pediatri di libera scelta, sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti
    formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.
    p) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la
    violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti
    legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle
    funzioni svolte da ciascun soggetto, con riguardo in particolare alla responsabilità dello
    sperimentatore e delle strutture coinvolte nonché della natura sostanziale o formale della
    violazione, attraverso:
    1) determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, previste solo nei casi in
    cui le infrazioni ledano interessi generali dell’ordinamento, individuati in base ai criteri
    ispiratori di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 12, 13, e 17 del decreto legislativo 24 giugno 2003,
    n. 211, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
    dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell’arresto fino a
    tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell’arresto fino a tre anni ovvero
    dell’ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
    2) previsione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
    somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
    3) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie;
    4) previsione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma fino a euro
    centomila per le strutture coinvolte che non rispettano le tempistiche e le procedure previste
    dal decreto legislativo.
    3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per
    le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
    per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il
    Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano.
    4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
    Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
    siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
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    competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche
    in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al
    presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma
    1 o successivamente, quest’ ultimo è prorogato di tre mesi.
    5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
    principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della
    procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
    6. Dall’attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi
    della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione
    delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime
    amministrazioni.

    Art. 2.
    (Disposizioni in materia di dispositivi medici)
    1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi
    medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli
    effetti finanziari previsti dell'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n.
    296, si dispone che:
    a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2012, le aziende che
    producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici
    in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata
    a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un
    contributo pari all’1 per cento della somma fatturata al netto dell’IVA. A richiesta della
    struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per
    un pari importo, del credito vantato dall’impresa nei confronti della medesima struttura. Ove
    l’acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire a
    un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nei dodici mesi precedenti
    all’entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui al primo periodo della presente
    lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base
    d’asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il
    Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008, 15 aprile
    2008 e 17 febbraio 2009, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre
    2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95, del 24 giugno 2008, n. 146 e del 5 giugno 2009, n. 128;
    b) entro il 31 dicembre 2011, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi provenienti dal
    flusso informativo previsto dal decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, recante
    “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici
    direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”, nonché delle risultanze sia del tavolo
    di cui all’articolo 8, comma 2 del Patto della salute per gli anni 2010-2012 sia di un apposito
    tavolo da istituire entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge presso il Ministero
    della salute, con la partecipazione del Dipartimento per gli affari regionali, del Ministero
    dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell’Agenzia nazionale
    per i servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali
    maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una
    proposta ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, per la sostituzione della
    disciplina dei prezzi da porre a base d’asta prevista dall’articolo 1, comma 796, lettera v), della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro
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    il 28 febbraio 2012, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale
    un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso
    dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296. La partecipazione al tavolo di cui alla presente lettera, non comporta alcun tipo di
    compenso né rimborso spese per i componenti .

    Art. 3.
    (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria)
    1. Il comma 814 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è
    sostituito dal seguente:
    “814. A decorrere dall’anno 2010, nell’ambito delle risorse previste per il finanziamento dei bandi
    di ricerca finalizzata di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
    successive modificazioni, una quota pari al 10 per cento di tali risorse è destinata, senza ulteriori
    oneri a carico del bilancio dello Stato, a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età
    inferiore ai quarant’anni.”.
    2. Al comma 6 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
    modificazioni, dopo le parole: “dalle regioni”, sono inserite le seguenti: “dalle aziende sanitarie
    locali e dalle aziende ospedaliere, dalle strutture pubbliche e private che svolgono sperimentazioni
    gestionali, ai sensi dell’articolo 9-bis del presente decreto legislativo, attraverso la costituzione di
    società a prevalente capitale pubblico,”.
    3. Dopo il comma 6 dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
    successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
    “6-bis. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti
    dell’attività di ricerca di cui al comma 6, ivi inclusa eventuale clausola di cofinanziamento alla
    ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca
    qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto.”.

    Art. 4.
    (Direttori scientifici e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)
    1. Al comma 3, primo periodo, dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le
    parole “direttore scientifico,” sono soppresse.
    2. Al comma 818 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “del direttore
    scientifico,” sono soppresse.
    3. All’articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il
    seguente:
    “3-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo
    delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell’ambito delle risorse di cui
    all’autorizzazione di spesa relativa al Ministero della salute, di cui all’articolo 12 del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla tabella C allegata alla legge
    finanziaria, specificamente destinate agli Istituti. In caso di rapporto non esclusivo, l’assunzione
    dell’incarico avviene nel rispetto dell’ordinamento giuridico dell’amministrazione di appartenenza e
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    la retribuzione è ridotta nella misura del 30% rispetto alla retribuzione prevista per il direttore
    scientifico con rapporto di lavoro a carattere esclusivo.”.
    4. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 2 è aggiunto il
    seguente:
    “2-bis. Al personale a tempo pieno appartenente ai ruoli degli Istituti di ricovero e cura di carattere
    scientifico di diritto privato, costituiti in fondazioni statutariamente senza fini di lucro, non si
    applica la limitazione dell’anzianità di servizio di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto
    del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando il rispetto delle vigenti
    disposizioni in materia di mobilità verso il Servizio sanitario nazionale.”.

    Art. 5.
    (Disposizioni in materia di impignorabilità dei fondi destinati alla ricerca sanitaria)
    1. Le somme indicate negli specifici capitoli dello stato di previsione degli enti istituzionali
    destinatari del finanziamento delle attività di ricerca di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione
    forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono
    nulli e la nullità è rilevabile d’ufficio.

    Art. 6.
    (Modificazioni all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come integrato dall'articolo 63,
    della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
    1. All’articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole “e l’ Istituto
    superiore di sanità” sono inserite le seguenti: “, l'Agenzia italiana del farmaco, l’Agenzia nazionale
    per i servizi sanitari regionali e il Ministero della salute per la realizzazione e ristrutturazione di
    locali dedicati alle attività svolte in favore del Servizio sanitario nazionale”.

    Art. 7.
    (Disposizioni in materia di enti di ricerca)
    1. Al fine di realizzare il progetto per la messa a regime, il primo funzionamento e
    l’implementazione dell’Unità per alto isolamento presso l’I.r.c.c.s. Istituto nazionale per le malattie
    infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, prevista per far fronte a situazioni di emergenza biologica
    a livello nazionale, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28
    marzo 2003 e n. 3285 del 30 aprile 2003, è destinata una quota pari a 45 milioni di euro nell’ambito
    delle risorse ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, relative al
    programma di edilizia e tecnologie sanitarie di cui all’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo
    1988, n. 67 e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall’articolo 2, comma 69,
    della legge 23 dicembre 2009, n. 191
    2. Il contributo previsto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori dall’articolo 1,
    comma 817, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 è prorogato per gli anni 2010, 2011 e 2012. Al
    corrispondente onere, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante le disponibilità, previste
    dall’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli interventi inseriti
    all’ultima voce dell’Elenco 1 allegato alla medesima legge. A detto Elenco 1 è aggiunto il seguente
    intervento: “articolo 1, comma 817, della legge 24 dicembre 2006, n. 296;”.
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    Titolo II
    Professioni sanitarie.
    Art. 8.
    (Delega al Governo per la riforma degli Ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo,
    odontoiatra, medico veterinario, farmacista)
    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
    nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro
    dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
    riordino della disciplina degli albi, degli ordini e delle relative federazioni nazionali dei medici
    chirurghi e degli odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari, di cui al decreto legislativo del
    Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
    2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le
    disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a) prevedere che gli ordini e le relative federazioni siano enti pubblici non economici istituiti al
    fine di tutelare i cittadini e gli interessi pubblici, garantiti dallo Stato, connessi all’esercizio
    della professione e che siano dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e regolamentare nel
    rispetto delle leggi vigenti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Tali enti
    agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di garantire il rispetto dei principi previsti
    dal presente articolo e dai codici deontologici per la tutela della salute dei cittadini;
    b) individuare le funzioni degli ordini e delle relative federazioni nazionali, attraverso la
    promozione dell’autonomia delle rispettive professioni, della qualità tecnico professionale,
    della valorizzazione della funzione sociale della professione e della salvaguardia dei principi
    etici dell’esercizio professionale;
    c) disciplinare la modalità di tenuta degli albi, elenchi e registri professionali, prevedendo
    l’iscrizione obbligatoria anche per i pubblici dipendenti;
    d) disciplinare la verifica e tutela della trasparenza e veridicità della comunicazione dei servizi
    sanitari offerti ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati;
    e) prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le modalità di partecipazione,
    l’assunzione di ruoli e compiti degli ordini nelle procedure relative all’esame di abilitazione
    all’esercizio professionale;
    f) prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la promozione, l’organizzazione e la
    valutazione dei processi di aggiornamento e della formazione per lo sviluppo continuo
    professionale di tutti i professionisti iscritti agli Albi ai fini della certificazione del
    mantenimento dei requisiti professionali;
    g) individuare norme deontologiche raccolte in un codice approvato e aggiornato dalle federazioni
    nazionali, vincolante per tutti gli iscritti agli albi, con le connesse responsabilità disciplinari;
    h) disciplinare l’istituzione di specifici organi e la definizione di idonee procedure che, a garanzia
    dell’autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, prevedano la separazione della funzione
    istruttoria da quella giudicante e l’esercizio dell’azione disciplinare secondo i principi del
    giusto procedimento confermando le competenze giurisdizionali della Commissione centrale
    per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), di cui al decreto legislativo del Capo
    provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
    i) prevedere l’assoggettabilità delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti agli albi
    professionali, in qualsiasi ambito svolgano la loro attività, compreso quello societario, secondo
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    una graduazione correlata alla gravità o reiterazione dell’illecito, prevedendo altresì il
    ravvedimento operoso e altre misure compensative;
    l) prevedere l’assunzione della rappresentanza esponenziale della professione nell’ambito delle
    proprie competenze;
    m) definire la struttura organizzativa e amministrativa degli ordini e delle relative federazioni
    nazionali, con compiti di rappresentanza della professione presso le istituzioni regionali e di
    supporto alle attività degli ordini provinciali nel rispetto dell’autonomia e delle competenze
    degli stessi;
    n) prevedere l’attribuzione alle federazioni dei compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto
    amministrativo degli ordini provinciali nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istitutive,
    individuando altresì gli ambiti e le modalità con le quali adottare atti sostitutivi a tutela
    dell’interesse pubblico;
    o) definire composizione, durata, funzioni gestionali, attribuzioni e incompatibilità degli organi
    degli ordini e delle relative federazioni nazionali, nonché i criteri e le modalità per il loro
    scioglimento;
    p) assicurare, per gli ordini che abbiano un numero di iscritti all’albo superiore a 2.000 unità, la
    piena accessibilità al voto e nel caso di assemblee rappresentative la tutela delle minoranze
    qualificate degli iscritti nelle stesse;
    q) prevedere che gli oneri di costituzione e funzionamento degli ordini e delle relative federazioni
    nazionali, nonché di tenuta degli albi, elenchi e registri professionali, siano posti a totale carico
    degli iscritti, mediante la fissazione di adeguati contributi;
    r) prevedere le modalità con le quali gli albi ricompresi in un medesimo ordine, nel rispetto
    dell’integrità funzionale dello stesso, assumono la piena autonomia nell’esercizio delle funzioni
    di rappresentanza, di gestione e disciplinari;
    s) confermare, per gli esercenti le professioni di cui al comma 1, gli obblighi di iscrizione alle
    gestioni previdenziali previste dalle disposizioni vigenti;
    t) prevedere le modalità in base alle quali costituire un ordine specifico per la professione
    odontoiatrica, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli
    odontoiatri, fermo restando l’obbligo di iscrizione per l’esercizio specifico della professione;
    u) prevedere per gli iscritti agli albi l’obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità
    professionale.
    3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della
    legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per
    la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
    e le province autonome di Trento e di Bolzano.
    4. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio
    dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica ai fini
    dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che
    sono resi entro 40 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
    anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi
    parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o
    successivamente quest’ultimo s’intende automaticamente prorogato di tre mesi.
    5. Le federazioni nazionali, relativamente agli aspetti organizzativi e applicativi, disciplinano con
    appositi statuti le materie indicate al comma 2.

    Art. 9.
    (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure)

    10
    1. In attesa dell’adozione di una disciplina organica in materia di rischio clinico, al fine di fornire e
    sostenere strumenti di governo clinico, miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure,
    nonché della tutela della salute, le strutture sanitarie adottano sistemi di gestione degli eventi
    avversi e dei quasi eventi e promuovono la comunicazione trasparente degli eventi avversi, anche
    sulla base di linee guida nazionali prodotte dal Ministero della salute.
    2. Le strutture sanitarie, al verificarsi di eventuali eventi avversi, mettono in atto strumenti di analisi per la gestione del rischio clinico, nonché iniziative di promozione della sicurezza delle cure per prevenire il ripetersi di tali accadimenti. Le suddette attività, per quanto attiene la responsabilità professionale, sono coperte dal segreto professionale e d’ufficio.
    3. Le regioni e le aziende sanitarie, nell’ambito dei programmi di formazione da esse
    ordinariamente sviluppati, attribuiscono priorità a specifici programmi di formazione obbligatoria
    per diffondere la cultura della sicurezza delle cure e ridurre i rischi emersi dai sistemi di
    segnalazione.
    4. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti
    del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente.


    Art. 10.
    (Riordino delle disposizioni normative in materia di attività idrotermali)
    1. Nel rispetto delle competenze regionali in materia idrotermale e ferme restando le disposizioni di
    cui all’articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il Governo è delegato, senza nuovi o
    maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad emanare entro centottanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nel rispetto dei principi di cui
    all’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto del Presidente della Repubblica,
    recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali.

    Art. 11.
    (Abrogazione del requisito della specializzazione per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per
    gli odontoiatri)
    1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
    oneri per la finanza pubblica, dopo il comma 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre
    1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
    “7-bis. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
    7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l’articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui
    prevede come requisito per l’accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
    la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l’anzianità di servizio di
    dieci anni nella disciplina.”.

    Art. 12.
    11
    (Modificazioni al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante nuovi servizi erogati dalle
    farmacie, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)
    1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) alla lettera d), dopo le parole “di personale infermieristico” sono inserite le seguenti: “e di
    fisioterapisti”;
    b) alla lettera e), dopo le parole “prestazioni analitiche” sono inserite le seguenti: “e strumentali”.
    2. All’articolo 8, comma 2, lettera b-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da
    ultimo modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) al punto 4, primo periodo, dopo le parole “di personale infermieristico” sono aggiunte le
    seguenti: “e di fisioterapisti”;
    b) al punto 5, dopo le parole “prestazioni analitiche” sono inserite le seguenti: “e strumentali”.

    Art. 13.
    (Modificazioni all’articolo 102 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
    1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
    1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    “102. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle
    corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono
    svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla
    prescrizione di medicinali.
    I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti
    sulla partecipazione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni
    contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
    20.000.”.
    Titolo III
    Sanità elettronica.

    Art. 14.
    (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico)
    1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e
    sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.
    12
    2. Il fascicolo sanitario elettronico è dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa
    vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
    a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
    b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
    c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.
    3. Il fascicolo sanitario elettronico è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in
    cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
    4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario
    nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l’assistito.
    5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma
    1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso
    dell’assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di
    cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione
    sanitaria.
    6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province
    autonome nonché dal Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla
    legge, senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE,
    secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti,
    con regolamento di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e
    indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
    7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della
    salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
    ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sentiti il
    Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica
    della Presidenza del Consiglio dei ministri e il DigitPA, sono stabiliti: i contenuti del FSE, le
    garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
    dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai
    commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo
    univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato.
    8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
    finanza pubblica.
    9. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti
    del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente.


    Art. 15.
    (Istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di rilevante interesse sanitario e di impianti
    protesici)
    1. Le sorveglianze e i registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici sono istituiti a fini di
    ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico al fine di garantire un sistema
    attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e
    13
    caratterizzare tutti i casi di un rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di
    salute rilevante in una popolazione definita.
    2. Le sorveglianze e i registri di cui al comma 1 sono istituiti con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del
    Garante per la protezione dei dati personali. L’elenco delle sorveglianze e i registri di mortalità, di
    patologia e di impianti protesici è aggiornato periodicamente con la stessa procedura.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge regionale
    registri di patologia, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi
    da quelli di cui al comma 2.
    4. Con successivo regolamento, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
    agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero della salute, acquisito il parere del Garante per la
    protezione dei dati personali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
    e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al
    presente articolo e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei
    dati. Per i registri di cui al comma 2, il termine di 18 mesi decorre dalla data di entrata in vigore del
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo dei registri. Per i registri di cui al comma
    3, il termine di 18 mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dei
    registri stessi.
    5. I contenuti del regolamento di cui al comma 4 devono in ogni caso informarsi ai principi di
    pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    6. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti
    del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
    disponibili a legislazione vigente.
    Titolo IV
    Disposizioni varie

    Art. 16
    (Modificazioni all’articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di attività
    di controllo dei Servizi trasfusionali e dei Centri di medicina di laboratorio)
    1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, dopo il comma 1, è inserito il
    seguente:
    14
    "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 e fatte salve le competenze delle regioni e
    delle province autonome, i servizi trasfusionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di
    controlli di cui al presente decreto, possono affidare l’esecuzione degli esami di validazione
    biologica delle unità di sangue e degli emocomponenti a laboratori pubblici autorizzati, in
    possesso dei requisiti di accreditamento secondo le disposizioni normative vigenti.”.

    Art. 17.
    (Modificazioni all’articolo 4-bis del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 per il funzionamento
    dell’Ufficio medico legale del Ministero della salute)
    1. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4, è sostituito dal seguente:
    “4. I compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3, sono corrisposti nel limite di
    quanto destinato per l’Ufficio medico legale dall’apposito capitolo dello stato di previsione
    della spesa del Ministero della salute.”;
    b) il comma 5 è soppresso.

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