Un agente di polizia può salire in ambulanza?

quando richiesto dai sanitari?

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    Coeslazio

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    Quesito di consulenza legale
    In caso di problemi d'ordine può un agente di Polizia salire a bordo di un'autoambulanza quando richiesto dai sanitari?


    Sono autista di ambulanza e unitamente ad un infermiere professionale sono recentemente intervenuto a casa da una famiglia dove una signora 80enne ha picchiato il marito. Sul posto erano già presenti le forze dell'ordine (Polizia Locale) con a bordo un ispettore e un agente. Il problema principale non era il trauma che aveva subito l'uomo, bensì il fatto che la signora era seguita da tempo dal servizio di igiene mentale e andava valutata dal servizio psichiatrico e dal medico di pronto soccorso. Visto che la signora non si convinceva a salire a bordo è stato richiesto da parte dell'infermiere, l'intervento dell'automedica.
    Nel frattempo dopo varie peripezie, si convinceva la signora a salire a bordo del mezzo, ma questa, una volta a bordo ha iniziato a mollare pugni contro i vetri e le pareti del mezzo di soccorso. Appena giunto il medico,considerato che nel frattempo la signora si era leggermente calmata, si proponeva ad uno dei componenti della pattuglia di salire a bordo per ovviare ad eventuali problemi di ordine. Questo senza che venisse fatto un TSO o un ASO, in quanto la signora si era come detto nel frattempo in parte calmata. Da parte dell'ispettrice presente c'è stato un netto rifiuto perchè a suo dire sarebbero potuti sorgere problemi di carattere legale per abuso di potere in quanto la loro presenza a bordo dell'ambulanza sarebbe stata legalmente tutelata solo in caso di TSO o ASO.
    La domanda è pertanto la seguente: gli Agenti possono/devono salire a bordo di un mezzo di soccorso per eventuali problemi di ordine quando richiesto dai sanitari? E nel caso di Trattamento Sanitario Obbligatorio o Accertamento Sanitario Obbligatorio quali obblighi hanno? Nel caso inoltre che il trasporto si spinga fuori dal loro Comune di appartenenza per raggiungere il pronto soccorso, possono intervenire, se presenti a bordo?
    Ringraziando porgo distinti saluti.


    email- Ferrara

    ***



    Credo che nel caso che Lei mi rappresenta non vi sia stata la volontà di intervenire. Le forze dell'ordine devono garantire che servizi di natura particolare (e quello che lei stava svolgendo rientra in tale concetto) siano effettuati senza rischi. La persona che Lei stava caricando in ambulanza aveva commesso un reato (anche non lieve), poteva reiterare la condotta verso gli operatori civili. La funzione della presenza delle forze dell'ordine sull'ambulanza assolveva ad uno scopo preventivo, che consisteva anche nell'evitare che la donna potesse commettere comportamenti di autolesionismo, oppure potesse anche allontanarsi indebitamente.
    La scusa dell'agente è risibile e, a mio parere, costituisce un esempio non solo di superficialità, ma configura anche il reato di rifiuto di atto di ufficio, altro abuso in caso di presenza! E' evidente che in ipotesi di TSO problemi proprio non ve ne sono.
    Se il pronto soccorso è fuori zona di competenza, bisogna raccordarsi con l'autorità di Polizia del luogo ove ci si reca.

    Cordiali saluti.

    Avvocato Carlo Alberto Zaina

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    Art. 55 cpp - Funzioni della polizia giudiziaria
    La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale.
    ..........................
    Art. 54 cp - Stato di necessita’
    Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
    necessita’ di salvare se’ od altri dal pericolo attuale di un danno grave
    alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne’ altrimenti
    evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
    Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere
    giuridico di esporsi al pericolo.
    La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se
    lo stato di necessita’ e’ determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal
    caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha
    costretta a commetterlo.

    Art. 4 L. 689/81 Cause di esclusione della responsabilità.
    Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa



    Fonte: http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewt...bf823a205916a19
     
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