Applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. - Ass. Volontariato

Regione Veneto - Giunta Regionale - Protocollo n. 345294/50.00.03.03 del 22 giugno

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    La tutela dei volontari prevista dal D.Lgs. 81/08
    Chiarimento circa l’applicazione del Decreto 81 alle Associazioni sportive ed alle Associazioni di promozione sociale. Il parere della Regione Veneto.


    La Giunta Regionale del Veneto ha reso pubblico un parere circa l’applicazione del D.lgs. 81/08 alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale.
    L’ambito del volontariato è considerato dal D.lgs. 81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/09, e sostanzialmente divide i volontari in due categorie:

    - i volontari di Croce Rossa (soccorso sanitario), Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
    - i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile

    Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati a lavoratori:
    D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis
    “[...] le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”.

    In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81).
    I volontari del secondo gruppo sono invece equiparati a lavoratori autonomi.
    Il parere della Regione Veneto affronta la questione poco chiara dei collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.
    Secondo quanto indicato nella nota, l''attività di volontariato svolta presso questo tipo di Associazioni può essere equiparata a quella di volontario indicata nell’art. 2 della legge 1 agosto 1991 n. 266:
    “Art.2.
    Attività di volontariato
    1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

    Di conseguenza il campo di applicazione è l’art. 3 comma 12bis del D.lgs. 81/08:
    “Art. 3
    12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. [...]”

    In sostanza i richiamati soggetti dovranno:
    “a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III -D.Lgs. 81/08;
    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III - D.Lgs. 81/08;
    c) ove svolgano la propria attività nell’ambito di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell’ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
    d) inoltre, il titolare dell’organizzazione (Presidente dell’Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”
    E’ necessario inoltre considerare gli obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell’uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.
    A questo proposito è parere della Regione Veneto che tale l’obbligo venga assolto mediante l’impegno a rispettare le prescrizioni d’uso previste dall’Ente proprietario o dal gestore, dei locali o impianti in questione, che avrà provveduto alla valutazione dei rischi ed avrà approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi.
    Il Presidente dell’Associazione dovrà informare i volontari delle prescrizioni d’uso ricevute dal concedente.

    Regione Veneto - Giunta Regionale - Protocollo n. 345294/50.00.03.03 del 22 giugno - Applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale. Parere.

    Questa notizia è stata tratta da: www.puntosicuro.it/
     
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