l’omissione di soccorso, di cui all’art. 593 c.p.

Delitti contro la persona

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    Delitti contro la persona: l’omissione di soccorso, di cui all’art. 593 c.p.

    In via preliminare, si osserva che il reato di “Omissione di soccorso” è stato inserito dal legislatore penale del 1930 nel libro II (Dei delitti in particolare), titolo XII (Dei delitti contro la persona), Capo II (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) del codice penale.
    Pertanto, il testo dell’art. 593 c.p. è il seguente: “Chiunque, trovando(1) abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette(2) di darne immediato avviso all’Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 2.500.
    Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
    Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.
    Si deve rilevare che il presupposto della predetta fattispecie giuridica è rappresentato dalla particolare relazione tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato che la norma qualifica utilizzando il verbo trovare. Proprio sul punto, la Suprema Corte ha precisato il seguente principio di diritto: “Per la configurabilità del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gi organi sensoriali, con l’oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell’agente non è di per sé idonea ai fini della prospettabilità del reato” (Cassazione penale, sezione I, sentenza 17 novembre 1987, n. 11670).
    L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico, ed occorre quindi la coscienza e la volontà di tutti gli elementi previsti dalla sopraccitata fattispecie incriminatrice, inclusa la possibilità di attivarsi.
    Il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla vita umana, così come dall’incolumità fisica delle persone che si trovano in difficoltà e dalla tutela della solidarietà sociale che trova il suo specifico fondamento giuridico proprio nell’art. 2 Carta Costituzionale.
    Inoltre, si tratta di un reato omissivo (di pura omissione), senza evento, comune, giacché può essere commesso da chiunque, avente natura di pericolo, dove il tentativo non configurabile e di mera condotta, tanto che si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione illecita. Si osserva, altresì, che il delitto di ommissione di soccorso (art. 593 c.p.) può essere considerato come una norma di carattere sussidiario e generale. Infatti, esso trova applicazione dove non sussista un preciso dovere giuridico altrimenti sanzionato dal diritto penale. In effetti, ad esempio, la norma speciale di cui all’art. 189 codice della strada prevale su quella in esame.
    L’elemento materiale del reato consiste proprio nel:
    □ omettere di dare avviso all’Autorità competente di avere trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni sedici, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa;
    □ omettere di prestare l’assistenza occorrente ad una persona ferita, in pericolo, inanimata o di darne immediato avviso all’Autorità: in tal caso l’assistenza consiste nel soccorso immediato che deve necessariamente essere prestato ad un corpo umano che sia o sembri inanimato, ad una persona ferita o in pericolo(3).
    L’obbligo di assistenza imposto dalla norma deve essere inteso nel senso ampio di “soccorso”, che include ogni forma di aiuto e di intervento necessarie in base alle diverse situazioni. In sintesi, per l’esistenza del reato di omissione di soccorso, di cui al comma secondo dell’art. 593 c.p., non è sufficiente il ferimento o una generica condizione di pericolo, ma è necessario che la ferita o le altre condizioni soggettive siano tali da privare il soggetto della capacità di provvedere a sé stesso. Inoltre, l’incapacità all’autodeterminazione è presunta nell’ipotesi di persona che non dia segni di vita, o che sembri inanimata, e va accertata caso per caso nell’ipotesi di persona ferita o altrimenti in pericolo. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 24 settembre 1996, n. 8609)
    L’ultimo comma della norma in oggetto prevede degli aggravamenti di pena qualora dalla condotta tenuta dal soggetto agente derivi una lesione personale o la morte del soggetto passivo del reato.
    Tuttavia, per la sopraccitata ipotesi aggravata, di cui all’art. 593, comma 3, c.p. è necessario che la lesione e la morte non siano volute dall’agente e si trovino, ciononostante, in un rapporto di causalità materiale con la condotta omissiva del soggetto agente. Più in particolare, nel predetto caso si deve accertare che tali eventi si sarebbero evitati se non si fosse verificata l’omissione.
    Restano ancora da analizzare, per completezza espositiva, gli aspetti procedurali del reato di cui in oggetto. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter) che è procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) dove le misure precautelari dell’arresto e del fermo non sono consentite; per il delitto in oggetto l’azione penale si esercita mediante la citazione diretta a giudizio di cui agli artt. 550 e ss. c.p.p., ovvero con il decreto penale di condanna qualora ne ricorrano le condizioni.

    (1) Nell’espressione “trovando”, secondo la mente del legislatore vanno inclusi tra i soggetti attivi anche coloro che si siano trovati presenti prima che si verificasse l’evento oppure che abbiano assistito al fatto.

    (2) L’omissione consiste nel non compiere l’azione, che il soggetto ha il dovere giuridico di compiere. L’essenza dell’omissione è normativa, consistendo nel non facere quod debetur e, quindi, la doverosità dell’agire trasforma l’inerzia in omissione.

    (3) In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell’art. 593 c.p. e in quest’ultima fattispecie – a differenza della prima nella quale il pericolo è “presunto” in presenza delle situazioni descritte – lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi. Cassazione penale, sezione IV, sentenza 4 novembre 2006, n. 36608

    Avv. Alessandro Amaolo
    Avvocato
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