Sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici

Circolare n. 3 dell’8 maggio 2003

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline
    Circolare n. 3 dell’8 maggio 2003
    Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici



    1-Introduzione
    Le attività connesse con la spedizione ed il trasporto di sostanze infettive o potenzialmente tali, di
    campioni diagnostici e di materiali biologici deperibili, costituiscono un giustificato motivo di
    preoccupazione per tutti i soggetti interessati: ricercatori, personale di laboratorio, personale addetto
    ai servizi di trasporto ed ai servizi postali.
    Nello svolgimento di tali attività vanno seguite appropriate procedure per:
    ! Garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e di trasporto;
    ! Impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti nell’ambiente;
    ! Far sì che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali al fine di
    poter essere analizzato, garantendo la sicurezza del personale di laboratorio e l’attendibilità
    dell’esito.
    Fino ad ora, non sono stati segnalati casi di malattie infettive attribuibili alla dispersione di
    materiale dovuta ad incidenti di trasporto, tuttavia, numerosi sono gli incidenti occorsi a causa di un
    inappropriato confezionamento dei materiali.nonostante si siano verificati numerosi incidenti,
    dovuti ad inappropriato confezionamento dei materiali, non sono stati segnalati casi di malattie
    infettive attribuibili alla dispersione di materiale causata da questi..
    Per questo motivo, le Organizzazioni Internazionali coinvolte nella problematica relativa alla
    manipolazione e al trasporto di materiali biologici e sostanze deperibili hanno da tempo predisposto
    direttive che si propongono di assicurare da un lato la rapidità e l’adeguatezza del trasporto delle
    sostanze infettive e dei campioni biologici, dall’altro la sicurezza delle categorie di lavoratori
    professionalmente esposti e quella della popolazione generale.
    I Regolamenti Internazionali si basano sulle Raccomandazioni del Comitato di esperti sul trasporto
    di merci pericolose delle Nazioni Unite (UN).
    Tali Raccomandazioni sono state acquisite nei regolamenti di varie Organizzazioni che si occupano
    di trasporti:
    ! UPU (Unione Postale Universale)
    ! ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)
    ! IATA (Associazione Internazionale del Trasporto aereo)
    Inoltre, esse sono state introdotte nelle linee guida concernenti la sicurezza del trasporto di materiali
    infetti redatte da OMS e CDC.
    Nel 1994 il Ministero della Salute ha predisposto la circolare n°16 in cui venivano date indicazioni
    sul confezionamento di materiali biologici deperibili e potenzialmente infetti. Con la presente
    2
    circolare ci si propone di aggiornare ed integrare le suddette indicazioni alla luce delle
    Raccomandazioni emanate dalle Organizzazioni che si occupano del problema del trasporto di
    merci pericolose e delle linee guida diffuse dall’ OMS relative al trasporto delle sostanze infettive e
    dei campioni diagnostici.
    2-Definizioni
    Le definizioni sotto indicate sono in accordo con la classificazione UN ed estratte dalle
    Raccomandazioni dell’ONU relative al trasporto di merci pericolose.
    " Prodotti biologici: materiali biologici finiti ad uso umano e veterinario, compresi sieri e
    vaccini, prodotti secondo requisiti sanciti dalla normativa vigente e trasportati dietro
    approvazione o permesso dell’Autorità Sanitaria; prodotti biologici finiti, trasportati prima
    di aver ottenuto il permesso, per scopi di studio e di ricerca umana o veterinaria; prodotti
    destinati al trattamento sperimentale di animali, preparati in ottemperanza alle normative
    vigenti.
    " Campioni diagnostici: comprendono tutti i materiali-di origine umana o animale, inclusi
    escreti, sangue e suoi componenti, tessuti e fluidi tissutali, raccolti a scopo diagnostico.
    Sono esclusi gli animali vivi infetti e i campioni diagnostici raccolti durante un’epidemia di
    malattia grave e di natura sconosciuta che, invece, devono essere trattati come sostanze
    infettive.
    " Sostanze infettive: sono i materiali contenenti microorganismi vivi quali batteri, virus,
    rickettsie, parassiti, funghi o tossine da essi prodotti,noti o ritenuti causa probabile di
    malattia infettiva nell’uomo o negli animali.
    Essi comprendono:
    ! Colture che contengono o che potrebbero contenere agenti infettivi.
    ! Campioni umani o animali che contengono un agente infettivo.
    ! Campioni provenienti da pazienti con malattia grave da causa sconosciuta.
    ! Campioni non appartenenti alle categorie sopracitate, ma definiti come infettivi da
    persone qualificate ( medici, operatori sanitari, ricercatori ).
    3- Procedura di confezionamento, etichettatura e documentazione richiesta per il trasporto
    di sostanze infettive e di campioni diagnostici
    3.1- Trasporto di sostanze infettive
    3.1.1-Confezionamento
    La procedura prevede l’utilizzo di un sistema a tre involucri, così configurato (vedi Allegato n. 1):
    3
    ! Recipiente primario. Esso contiene il campione o la sostanza infetta. Può trattarsi di
    provette, tubi, ampolle, in ogni caso deve essere di materiale impermeabile, a tenuta stagna,
    con chiusura ermetica, etichettato ed avvolto in materiale assorbente non particolato, quale
    carta bibula o cotone idrofilo, presente in quantità sufficiente ad assorbire tutto il liquido
    fuoriuscito in caso di rottura del recipiente.
    ! Recipiente secondario. E’ un contenitore di materiale resistente, impermeabile, a tenuta
    stagna, adatto a contenere e proteggere il recipiente primario . Esso può contenere anche più
    recipienti primari purché adeguatamente collocati e singolarmente avvolti in materiale
    assorbente. All’esterno del secondo recipiente devono essere applicate le schede riportanti i
    dati identificativi e descrittivi del contenuto ed i dati riguardanti il destinatario e lo
    speditore.
    ! Recipiente esterno. E’ il contenitore più esterno in cui collocare il recipiente secondario per
    evitare danneggiamenti causati da fattori esterni quali agenti fisici o acqua. Il contenitore
    esterno può essere di cartone rigido, plastica, legno o altri materiali resistenti ad urti ed
    intemperie.
    Il volume totale del materiale da spedire non può essere superiore a 500 ml e, nel caso dovesse
    superare i 50 ml, occorre aggiungere fra il recipiente secondario e il recipiente esterno, una ulteriore
    quantità di materiale assorbente.
    3.1.2- Spedizione
    La spedizione di sostanze infettive deve avvenire in confezioni conformi con le norme UN, classe
    6.2 e corrispondenti alle istruzioni IATA PI 602, consultabili sul sito www.iata.org.
    La conformità alle norme sopracitate garantisce che gli imballaggi abbiano superato, senza danno,
    test di performance quali la caduta da un altezza di 9 m e prove di resistenza alla perforazione.
    L’ imballaggio esterno deve portare il marchio specifico UN di confezionamento (vedi All. 2) e
    l’etichetta internazionale per le sostanze infettive (vedi All. 3, Figura 1.); le dimensioni minime
    di marchio ed etichetta devono essere di 100x100 mm, fatta eccezione per i pacchi più piccoli, per i
    quali le dimensioni dell’etichetta sono di 50x50 mm. Inoltre, deve essere presente la scheda UN che
    rechi le seguenti informazioni ( vedi All. 4):
    − Nome, indirizzo, numero di telefono del ricevente
    − Nome, indirizzo, numero di telefono dello speditore
    − Nome UN (sostanza infettiva per l’uomo o per gli animali) seguito dal nome scientifico.
    − Numero UN della sostanza (UN 2814 = umana; UN 2900 = animale)
    − Temperatura di conservazione della sostanza )
    4
    Il trasporto di materiale infettivo richiede inoltre una serie di ulteriori documenti che devono essere
    forniti dal corriere ed applicati sul contenitore esterno. Essi comprendono:
    − La dichiarazione di merce pericolosa da parte del corriere;
    − La lista di imballaggio che includa l’indirizzo del destinatario, il numero di confezioni, la
    descrizione del contenuto, il peso, il valore (indicare che si tratta di prodotti senza valore
    commerciale poiché forniti a titolo gratuito);
    − Ricevuta aerea se il trasporto avviene per via aerea
    − Ricevuta di spedizione relativa ad altre modalità di trasporto, ove applicabile;
    − Un permesso di import ed export, se richiesto.
    Se il contenuto totale del materiale infettivo da spedire supera il volume di 50 ml, deve essere
    indicato il corretto orientamento del pacco in modo che l’apertura dei recipienti primari e secondari
    sia posizionata verso l’alto, tramite l’affissione di due etichette di orientamento poste su due lati
    opposti del pacco (vedi All. 5, Figura 4 ).
    Le procedure sopra descritte si applicano a tutte le possibili modalità di spedizione (postale aerea,
    terrestre su strada, terrestre ferroviaria, navale).
    3.2- Trasporto di campioni diagnostici
    3.2.1- Confezionamento
    Il confezionamento per il trasporto di campioni diagnostici deve essere effettuato seguendo i criteri
    del sistema a tre involucri già descritto ( vedi paragrafo 2.1.1 ).
    In questo caso, a differenza del trasporto di sostanze infettive, il recipiente primario può contenere
    una quantità di materiale anche superiore a 500 ml, ma il volume totale contenuto nell’intera
    confezione non può comunque eccedere i 4 litri.
    3.2.2- Spedizione
    La spedizione di campioni diagnostici deve avvenire seguendo le procedure IATA PI 650,
    consultabili sul sito www.iata.org .
    Il trasporto richiede la presenza di:
    − Etichetta, applicata sul contenitore esterno, con nome, indirizzo, numero di telefono del
    destinatario; nome, indirizzo, numero di telefono dello speditore, e la dichiarazione
    “campione diagnostico confezionato in conformità con le norme PI 650”
    − I documenti di trasporto richiesti, forniti dal corriere ed applicati sul contenitore esterno
    comprensivi di:
    • Lista di imballaggio, che includa l’indirizzo del ricevente, il numero di confezioni, la
    descrizione del contenuto, il peso ed il valore (indicare che si tratta di prodotti senza
    valore commerciale poiché forniti a titolo gratuito).
    5
    • Ricevuta aerea se il trasporto avviene per via aerea.
    • Ricevuta di spedizione relativa ad altre modalità di trasporto, ove applicabile.
    • Permesso di import ed export, se richiesto.
    • Temperatura di conservazione del materiale
    Nota: la spedizione di campioni diagnostici non richiede né l’etichetta internazionale per le
    sostanze infettive, né il marchio specifico UN per il confezionamento di merci pericolose e la
    dichiarazione di merce pericolosa da parte dello speditore.
    Le procedure sopra descritte si applicano a tutte le possibili modalità di spedizione (postale aerea,
    terrestre su strada, terrestre ferroviaria, navale).
    4- Trasporto locale
    Per trasporto locale viene inteso il trasporto di un campione da un reparto ospedaliero o da una
    struttura periferica ad un laboratorio o da un laboratorio ad un altro ovvero da una struttura
    ospedaliera ad un centro diagnostico esterno.
    A tali situazioni si applicano i medesimi principi di sicurezza richiesti per le altre modalità di
    trasporto.
    Le regole da osservare sono:
    − Utilizzo di contenitori per il campione impermeabili e a tenuta stagna; se il campione è
    costituito da una piastra, essa deve essere opportunamente sigillata.
    − Nel caso in cui il contenitore del campione è una provetta, essa deve essere chiusa e
    collocata in una rastrelliera che la mantenga in posizione verticale; i contenitori dei
    campioni e le rastrelliere devono essere posti in scatole robuste e a tenuta stagna di plastica
    o di metallo e ciascuna scatola deve essere etichettata in relazione al contenuto ed
    accompagnata dalle schede con i dati del campione.
    − Qualora, per il trasporto del campione, è previsto l’uso di veicoli, la scatola deve essere
    sistemata in modo fermo e sicuro nel veicolo stesso e, a bordo, deve essere presente un kit
    fornito di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti, guanti da
    lavoro resistenti e riutilizzabili.
    5- Refrigeranti
    Laddove nella spedizione venga usato ghiaccio o ghiaccio secco, questo deve essere posto
    all’esterno del contenitore secondario.
    Se si usa ghiaccio, esso deve essere posto in un contenitore a tenuta stagna e impermeabile e così
    deve essere anche il contenitore esterno della confezione.
    6
    Se si usa ghiaccio secco, esso non deve essere posto nel recipiente secondario per il rischio di
    esplosioni e deve essere posto in un contenitore che permetta il rilascio di CO2.
    L’utilizzo di ghiaccio secco va indicato nella dichiarazione di merce pericolosa fatta dallo speditore
    e sul pacco deve essere presente l’etichetta apposita per ghiaccio secco (vedi All. 5, Figura 3).
    Nel caso in cui venga usato come refrigerante azoto liquido, devono, in primo luogo, essere presi
    accordi con il trasportatore; è necessario quindi assicurarsi, al momento del confezionamento, che il
    contenitore primario sia in grado di sopportare temperature molto basse ed apporre sul contenitore
    esterno l’apposita etichetta per l’azoto liquido (vedi All. 5, Figura 2).
    6- Pianificazione del trasporto
    Al fine di garantire la sicurezza del trasporto e l’arrivo del materiale nei tempi e nelle condizioni
    ottimali, è necessaria la coordinazione fra colui che spedisce (mittente), il corriere e colui che riceve
    (destinatario).
    Tale coordinamento si basa sulla identificazione di specifiche responsabilità.
    Il mittente ha la responsabilità di:
    − Concordare in anticipo la spedizione sia con il destinatario che con il corriere in modo da
    garantire che il materiale e la spedizione venga accettata e il trasporto venga effettuato per la
    via più diretta, evitando la consegna nei giorni festivi e prefestivi.
    − Compilare la documentazione necessaria, inclusi i permessi e i documenti di viaggio.
    − Avvisare il destinatario della data di arrivo del materiale con debito anticipo.
    Il corriere ha la responsabilità di :
    − Fornire allo speditore i documenti di viaggio necessari e le istruzioni per la loro
    compilazione.
    − Dare informazioni sul corretto confezionamento.
    − Concordare con lo speditore la via di trasporto.
    − Conservare i documenti della spedizione
    − Accertarsi che, durante il viaggio, vengano mantenute le condizioni di conservazione del
    materiale richieste.
    − Avvisare lo speditore sugli eventuali ritardi nel trasporto.
    Il destinatario ha la responsabilità di:
    7
    − Ottenere dalle autorità nazionali le autorizzazioni necessarie per l’importazione del
    materiale se si tratta di materiale proveniente dall’estero e fornire allo speditore i permessi,
    le lettere di autorizzazione e gli altri documenti richiesti, qualora dovuti.
    − Provvedere alla rapida ed efficiente raccolta del materiale al momento dell’arrivo.
    − Informare lo speditore dell’avvenuto arrivo.
    Ulteriori aggiornamenti di queste Raccomandazioni verranno effettuati qualora necessario.
    I competenti Uffici della Direzione Generale della Prevenzione sono a disposizione per qualsiasi
    chiarimento fosse ritenuto necessario.
    Il Direttore Generale
    Dr. Fabrizio Oleari
    8
    Allegato 1
    Sistema a triplo involucro
    Contenitore primario
    Materiale assorbente
    Etichetta di rischio biologico
    Etichetta del campione
    Contenitore secondario
    Coperchio a vite
    Coperchio a vite
    Contenitore esterno
    Etichetta con indirizzo
    9
    Allegato 2
    u
    n esempio
    Marchio specifico UN di confezionamento
    4H’’/Classe 6.2/03
    I/xxxxx
    Il Marchio specifico UN di confezionamento è costituito da:
    # simbolo di confezionamento delle Nazioni Unite
    # tipo di confezionamento
    # testo “classe 6.2” (relativo a sostanze infettive)
    # le ultime due cifre dell’anno di confezionamento
    # lo Stato (sigla)
    # codice del produttore
    10
    Allegato 3
    Figura 1: Etichetta di rischio per sostanze infettive
    MATERIE INFETTIVE
    IN CASO DI DANNEGGIAMENTO
    O DI PERDITA AVVISARE
    IMEDIATAMENTE
    L’AUTORITA’ SANITARIA
    6
    11
    Allegato 4
    Facsimile scheda per spedizione di materiali infettivi
    12
    Allegato 5
    Figura 2: Etichetta di rischio per azoto liquido
    Figura 3: Etichetta di rischio non specifico per anidride carbonica (ghiaccio secco)
    Figura 4: Etichetta di orientamento, da porre su due lati opposti del pacco

    Fonte: www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_394_allegato.pdf

    altri utili documenti a riguardo:

    - http://host.uniroma3.it/dipartimenti/biolo...sporto_6XBW.pdf

    - www.ispesl.it/biblionweb/biblioDEP/R15/I511.pdf
     
    .
0 replies since 6/6/2010, 01:04   58 views
  Share  
.