“Attrezzature e materiale sanitario a bordo di autoambulanze”

DGR Piemonte 9/6/2008 n. 88927

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    Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 9/6/2008 n. 88927 (BUR 19/6/2008 n. 25)

    Modifiche e integrazioni ai punti 5.9 e 5.10 dell’Allegato A) della D.G.R. 45-6134 dell’11.06.2007. Attrezzature e materiale sanitario a bordo di autoambulanze.

    Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 8-8927

    Modifiche e integrazioni ai punti 5.9 e 5.10 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo di autoambulanze” dell’Allegato A) della D.G.R. 45-6134 dell’11.06.2007.



    A relazione dell’Assessore Migliasso:

    Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45-6134 dell’11 giugno 2007, recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanze ai sensi della l.r. 42/1992. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001", si è provveduto a disciplinare e rendere omogenea ed uniforme l’attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanze, fornendo chiarimenti ai soggetti coinvolti e non nell’autorizzazione al trasporto infermi a mezzo autoambulanze e, altresì, stabilendo nuove disposizioni di carattere generale;

    La suddetta D.G.R., ai punti 5.9 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanze di trasporto” e 5.10 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanze di soccorso” dell’Allegato A), riporta la dotazione strumentale che deve essere a bordo delle autoambulanze;

    preso atto che il Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118, istituito con D.G.R. n. 83-6614 del 20.07.2007, “Emergenza Sanitaria ”118" - Presa d’atto della costituzione del Dipartimento Interaziendale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale 118" ha sottoposto una proposta di condivisione agli Uffici di competenza dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità per la revisione di parte del materiale sanitario di consumo a bordo delle autoambulanze;

    preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 47/DA 06 del 25.10.2007, per quanto concerne la fornitura del materiale sanitario di consumo per le attività di emergenza sanitaria 118, è stata incaricata a livello regionale l’Azienda Sanitaria Locale TO3;

    vista la condivisione della proposta fatta dal predetto Dipartimento, si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni:

    - al punto 5.9 dell’Allegato A della D.G.R. 45/2007 si aggiunge la seguente voce:

    “23. Fisiologiche sterili da 250 ml (per lavaggio ferite)”

    - al punto 5.10 si stralciano le seguenti voci:

    “15. Sfigmomanometro e fonendoscopio portatile”

    “17. Set di medicazione speciale per ustionati in contenitore dedicato (guanti sterili, compresse di garza sterile in varie misure, tele sterili, gel specifico, benda elastica autoaderente).”

    - al punto 5.10 si depenna dalla voce:

    “19. Borsa o zaino di soccorso...” le seguenti parole “set incanulamento vene periferiche di tre misure,”

    - sempre al punto 5.10 si aggiunge la seguente voce:

    “32. Fisiologiche sterili da 250 ml (per lavaggio ferite)”.

    Ciò premesso, si rende necessario riscrivere gli elenchi aggiornati delle dotazioni strumentali di cui ai punti 5.9 e 5.10 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanze”, che sostituiscono quelli riportati nell’allegato A) della D.G.R. n. 45-6134 dell’11 giugno 2007;

    valutata e condivisa la richiesta formulata dal Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL TO3;

    la Giunta Regionale, unanime,



    delibera

    di approvare i nuovi elenchi, quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, di cui ai punti 5.9 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanze di trasporto (TIPO B del D.M. 553)”, e 5.10 “Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanze di soccorso (TIPO A - A1 del D.M. 553-D.M.487)”, dell’Allegato A) della D.G.R. n. 45-6134 dell’11 giugno 2007, che sostituiscono a tutti gli effetti i precedenti elenchi.

    La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

    (omissis)



    Allegato

    5.9 Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanza di trasporto (TIPO B del D.M. 553)


    N elenco descrizione delle attrezzature


    1 bombola di ossigeno piu’ riserva (di pari capacita’ della principale a norma delle vigenti disposizioni
    di legge e adeguatamente fissate

    2 barella principale (possibilmente autocaricante) con cinghie

    3 barella atraumatica a cucchiaio o tavola spinale con relativi fissaggi

    4 pallone autoespansibile di rianimazione (con maschere facciali di 3 misure diverse)

    5 borsa di medicazione contenente almeno: garze sterili e non, teli sterili, disinfettante per cute lesa, guanti
    sterili, benda autoaderente, cerotti in rotolo, rasoi monouso, lacci emostatici venosi, forbice, coperta
    metallina, ghiaccio secco.

    6 biancheria monouso per barella

    7 telo portaferiti

    8 cannule di Guedel in almeno tre misure diverse

    9 padella e pappagallo

    10 guanti monouso di almeno due misure

    11 camici monouso

    12 mascherine e occhiali o maschere con visiera

    13 estintore nella cabina di guida da almeno 2kg adeguatamente fissato con ricarica e revisione non scaduta

    14 faro di ricerca/segnalazione portatile

    15 sacchetti per rifiuti

    16 sacchetti per il vomito

    17 bacinella

    18 disinfettante con nebulizzatore per superfici e attrezzature

    19 rotolo di carta monouso

    20 guanti da lavoro (almeno 2 paia)

    21 cartello fuori servizio di dimensioni previste

    22 contenitore rigido per raccolta rifuiti sanitari

    23 fisiologiche sterili da 250 ml (per lavaggio ferite)


    5.10 Attrezzature e materiale sanitario a bordo autoambulanza di soccorso (TIPO A - A1 del D.M. 553 - D.M. 487)


    N Elenco descrizione delle attrezzature


    1 bombola di ossigeno piu’ riserva (di pari capacita’ della principale a norma delle vigenti disposizioni di
    legge e adeguatamente fissate

    2 barella principale autocaricante

    3 barella atraumatica a cucchiaio o tavola spinale con relativi fissaggi

    4 pallone autoespansibile di rianimazione (con maschere facciali di 3 misure diverse)

    5 telo portaferiti

    6 biancheria monouso per barella

    7 cannule di guedel in almeno tre misure diverse

    8 padella e pappagallo

    9 guanti monouso di almeno due misure

    10 camici monouso

    11 mascherine e occhiali o maschere con visiera

    12 aspiratore portatile per secreti a batteria

    13 set di collari cervicali rigidi con accesso tracheale (almeno un set da tre pezzi)

    14 steccobende per arti superiori ed inferiori (almeno un set da tre pezzi)

    15 set per ossigenoterapia (maschera e tubo monouso)

    16 cateteri per aspirazione secrezioni

    17 borsa o zaino di soccorso contenente almeno; garze sterili e non, teli sterili, disinfettante per cute lesa,
    guanti sterili, benda autoaderente, cerotti in rotolo, rasoi monouso, lacci emostatici venosi, forbice,
    coperta metallina, ghiaccio secco.

    18 sedia portantina

    19 forbice taglia-abiti

    20 set da scasso per incidenti stradali contenente almeno: mazzetta, palanchino/piede di porco, tronchesi.

    21 contenitore rigido per raccolta rifuiti sanitari

    22 estintore nella cabina di guida da aleno 2kg adeguatamente fissato con ricarica e revisione non scaduta

    23 estintore nel vano sanitario da almeno 2 kg adeguatamente fissato con ricarica e revisione non scaduta

    24 faro di ricerca/segnalazione portatile

    25 sacchetti per rifiuti

    26 sacchetti per il vomito

    27 bacinella

    28 disinfettante con nebulizzatore per superfici e attrezzature

    29 rotolo di carta monouso

    30 guanti da lavoro (almeno 2 paia)

    31 cartello fuori servizio di dimensioni previste

    32 fisiologiche sterili da 250 ml (per lavaggio ferite)

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