Pedaggi autostradali e associazioni no-profit

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    Pedaggi autostradali e associazioni no-profit

    Riceviamo spesso richieste di informazione circa la possibilità - per gli enti non profit - di godere dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale; nel formulare queste domande si fa spesso riferimento a provvedimenti che si sono succeduti negli anni scorsi e che hanno ingenerato diverse interpretazioni e molti equivoci. Proponiamo e motiviamo di seguito la nostra interpretazione, in attesa di una indicazione esplicativa da parte del Ministero competente (già più volte sollecitato).

    L'agevolazione citata era già stata introdotta dal DPR 16 dicembre 1993, n. 575 che aveva apportato le prime modifiche al Regolamento del Codice della Strada.
    L'articolo completo - nel testo vigente - del Regolamento del Codice della Strada che riguarda l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, è il 373; fra gli altri veicoli (polizia, ANAS, Guardia di Finanza, ecc.) risultano esentati anche:
    "i veicoli con targa C.R.I, nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei Lavori pubblici".
    Si può, quindi, ragionevolmente dedurre che l'agevolazione spetti ai soli mezzi di soccorso e solo nello svolgimento di tale servizio; rimangono esclusi i mezzi che effettuano trasporti di altro tipo (ad esempio il trasporto dei disabili). Tale ipotesi appare confermata dallo stesso iter seguito nelle modifiche del Regolamento. Ricordiamo, infatti, che prima del D.P.R. 575 citato, il testo del Regolamento prevedeva l'agevolazione solo ai veicoli con targa C.R.I; non essendo solo la Croce Rossa a gestire il soccorso in Italia, il Legislatore ha voluto estendere l'agevolazione anche agli altri organismi no-profit che assicurano questo prezioso servizio.
    Per completezza, vogliamo ricordare che il Decreto Ministeriale 15 aprile 1994 (G.U. 30 maggio 1994, n. 124) ha approvato il contrassegno previsto dal D.P.R. 575/1993; vi si prevede semplicemente:
    "Ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, previsto dall'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1992, n. 495 e successive modifiche, i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro dovranno essere muniti di un contrassegno conforme a quello previsto nella figura allegata (...)"
    La figura allegata consiste in un cerchio con una sigla al centro (AV) e una scritta disposta circolarmente (Associazione di Volontariato)
    , il tutto di fattura e qualità molto bassa.
    E' ovvio che il testo di tale decreto e il contrassegno allegato hanno tratto in inganno molte associazioni e chi non si è non ha avuto modo di leggere il testo dell'articolo 373 richiamato e modificato più volte.

    A supporto di tale interpretazione è giunta la Circolare del Ministero dei Lavori pubblici - 5 agosto 1997, n. 3973 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1997, n. 263) che precisa:
    "Per la esenzione dal pedaggio occorre dunque che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    - il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro;
    - il veicolo deve essere adibito al soccorso;
    - il veicolo deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;
    - il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno."
    La circolare riprende un Parere del Consiglio di Stato circa la formulazione dell'art. 373 del Regolamento che, limitando l'esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non teneva conto "del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia ed A.N.P.A.S.), che coprono circa il 70% dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi che vengono effettuati sull'intero territorio nazionale."

    I mezzi, quindi, devono essere adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione. Poiché "non esiste una classificazione ufficiale di veicoli ad uso "soccorso" occorrerà valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati".

    In conclusione e sintesi: attualmente l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale non spetta agli organismi non profit se questi non svolgono servizio di soccorso.

    Carlo Giacobini
    Responsabile Centro per la documentazione legislativa
    Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
    Direzione Nazionale

    www.handylex.org/schede/pedagginoprofit.shtml

    Normativa di riferimento: www.patente.it/bin/ecom.dll/noAjax?idc=900
     
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