Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermi

DISEGNO DI LEGGE

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 1645-A


    Relazione orale
    Relatore Di Girolamo



    TESTO PROPOSTO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

    (SANITÀ)




    Comunicato alla Presidenza il 19 maggio 2004

    PER IL

    DISEGNO DI LEGGE

    Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico-professionali operanti nella sanità veterinaria

    d’iniziativa del senatore TOMASSINI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

    ———–




    PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

    (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)




    (Estensore: Pirovano)

    sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

    4 maggio 2004

    La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, segnalando tuttavia che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, non prevede alcun coinvolgimento delle regioni nell’attivazione della funzione di coordinamento ivi prevista, come invece opportunamente prevede l’emendamento 1.0.1.

    Esprime altresì un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti.





    DISEGNO DI LEGGE


    DISEGNO DI LEGGE

    D’iniziativa del senatore Tomassini


    Testo proposto dalla Commissione

    Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico-professionali operanti nella sanità veterinaria


    Articolazione del personale sanitario in professionisti e dirigenti ed individuazione di alcuni profili tecnico-professionali operanti nella sanità veterinaria

    —-


    —-




    Art. 1.




    (Articolazione del personale sanitario in professionisti e dirigenti)




    1. In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, è articolato come segue:

    a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

    b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

    c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

    d) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

    Art. 1.


    Art. 2.

    (Istituzione della funzione di coordinamento)


    (Istituzione della funzione
    di coordinamento)

    1. È istituita la funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico.


    1. È istituita la funzione di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, come delineati dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

    2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attivata la funzione di coordinamento e reso operativo il suo esercizio in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.


    2. Con apposito accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinati i criteri e le modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

    Art. 2.


    Art. 3.

    (Definizione)


    (Definizioni)




    1. La funzione di coordinamento è di tipo gestionale.

    1. Per funzione di coordinamento di cui all’articolo 1, si intende:


    2. Per funzione di tipo gestionale si intendono:

    a) l’organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici e degli operatori che li coadiuvano;


    a) l’organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti appartenenti all’unità operativa coordinata o ad altre strutture, nonché degli operatori che li coadiuvano;

    b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione alberghiera;


    b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria e afferenti alla funzione sanitaria di competenza e alla funzione alberghiera o a quelle di supporto;

    c) la gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presìdi sanitari e farmacologici.


    c) identica.




    3. Per funzione di tipo specialistico si intendono attività che richiedano un elevato grado di esperienza e specializzazione, quali le attività didattiche, di staff, di studio, di ricerca.

    Art. 3.


    Art. 4.

    (Titolare della funzione di coordinamento)


    (Titolare della funzione di coordinamento)

    1. L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:


    1. L’esercizio della funzione di coordinamento è conferito in base ai regolamenti vigenti previsti nei contratti aziendali a coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

    a) di un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.


    a) di un master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

    b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza.


    b) identica.

    2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica è valido per l’esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico.


    2. Identico.

    3. Gli abilitati alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti coordinatori infermieristici.


    3. Gli incaricati di funzioni di coordinamento in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

    Art. 4.


    Art. 5.

    (Registri)


    (Registri)

    1. Il Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia tiene, in corrispondenza del relativo albo, l’elenco degli infermieri e degli infermieri pediatrici in possesso di master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica o del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica.


    1. Gli albi esistenti per le professioni contemplate dalla presente legge devono prevedere l’elenco dei professionisti in possesso di master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento o, per le professioni infermieristiche, del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica, nonché l’elenco dei professionisti in possesso del diploma di laurea specialistica corrispondente alla propria area.




    Art. 6.




    (Formazione e libera professione)




    1. I diplomi di cui all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie, di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell’esercizio professionale e sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

    Art. 5.


    Art. 7.

    (Istituzione dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria)


    (Istituzione dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria)

    1. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.


    Identico

    Art. 6.


    Art. 8.

    (Istituzione dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria)


    (Istituzione dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria)

    1. È istituita la figura professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l’applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.


    Identico

    Art. 7.


    Art. 9.

    (Istituzione dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica)


    (Istituzione dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica)

    1. È istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.


    Identico

    2. L’attività dell’operatore di cui al comma 1 consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, nell’assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e nell’assistenza alle attività e terapie assistite con animali.







    Art. 10.




    (Educatore professionale extrascolastico)




    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è inserito il seguente:

    «1-bis. La figura dell’educatore professionale regolamentata dall’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 maggio 2001, è rinominata: “educatore professionale extrascolastico“».

    Art. 8.


    Art. 11.

    (Abrogazioni)


    (Norma di coordinamento)

    1. Il comma 1, lettera a), il comma 2 ed il comma 3 dell’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, sono abrogati.


    1. I commi 1, lettera a), 2 e 3 dell’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, non trovano applicazione, a decorrere dalla data di adozione dell’accordo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, per i profili professionali oggetto del medesimo accordo.


    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...eg=14&id=111926
     
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