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CAMERA DEI DEPUTATI N. 5473 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato CUSUMANO
Istituzione dei Servizi dipartimentali di psicologia nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere
Presentata il 2 dicembre 2004
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni, si e` evidenziata una forte crescita della domanda di psicologia che proviene dalla societa`. Cos5;` i singoli cittadini, come le istituzioni e le organizzazioni sociali, richiedono costantemente interventi psicologici e clinici per la promozione della salute della persona, della famiglia, della comunita` , dell’organizzazione, e per la promozione della sicurezza del lavoro. Diverse regioni d’Italia, sensibili alla crescita di tali istanze sociali, hanno promosso l’attivazione di strutture autonome di psicologia, variamente denominate e organizzate, al fine di consentire il coordinamento e il miglioramento della qualita` dell’attivita` psicologica delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. In linea con le piu` recenti definizioni dell’Organizzazione mondiale della sanita` , che insistono sulla necessita` di preservare l’equilibrio eco-bio-psico-sociale e di collegare ad esso il benessere psico-fisico della persona, le strutture di psicologia gia` esistenti hanno svolto interventi a favore: a) della persona, vista nella sua interezza culturale, sociale, comportamentale, relazionale, emotiva e affettiva; b) delle organizzazioni sanitarie nel loro complesso al fine di contribuire al loro adeguato funzionamento; c) di altri enti territoriali che, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvalgono di competenze psicologiche. Per quanto premesso, appare opportuna l’adozione di una legge quadro nazionale al fine di consentire la diffusione e la omogeneizzazione delle strutture autonome di psicologia in tutto il territorio italiano e il coordinamento delle diverse legislazioni regionali. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. L’ambito professionale sanitario degli psicologi, come definito all’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguarda le attivita` di prevenzione, abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologici, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita` , le attivita` di sperimentazione, ricerca e didattica e, ai sensi degli articoli 3 e 35 della citata legge n. 56 del 1989, e successive modificazioni, l’attivita` psicoterapeutica, svolte dai soggetti in possesso di una specializzazione quadriennale o di una specifica formazione ufficialmente riconosciuta. ART. 2. 1. Al fine di consentire un adeguato livello di specificita` professionale degli psicologi e il coordinamento razionale della loro attivita` nelle diverse aree di intervento, le regioni, nell’ambito della loro autonomia legislativa, prevedono l’istituzione di Servizi dipartimentali autonomi di psicologia, quali strutture complesse delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. ART. 3. 1. I Servizi dipartimentali di psicologia di cui all’articolo 2 sono posti alle dipendenze del direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale e ospedaliera. Essi garantiscono: a) l’erogazione diretta delle prestazioni psicologiche di cui all’articolo 1 in favore dei cittadini che ne fanno richiesta, attraverso propri ambulatori specifici e autonomi; Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5473 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI b) l’attivazione di centri anti-mobbing nell’ambito del territorio di competenza; c) l’attivazione di centri in favore degli adolescenti; d) l’apporto di psicologia alle diverse articolazioni aziendali che ne fanno richiesta o previste da norme previgenti, attraverso protocolli operativi condivisi; e) l’aggiornamento e la educazione continua in medicina degli psicologi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; f) la formazione psicologica degli operatori sanitari non psicologi; g) l’adeguamento delle dotazioni organiche di psicologi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; h) il monitoraggio delle attivita` psicologiche svolte nel contesto dell’azienda sanitaria locale e ospedaliera e la ricerca applicata in psicologia; i) la definizione degli obiettivi psicologici annuali e pluriennali dell’azienda sanitaria locale e ospedaliera; l) l’elaborazione di linee guida e di protocolli operativi per le attivita` psicologiche aziendali. ART. 4. 1. Le attivita` psicologiche di cui all’articolo 3 sono rivolte ai pazienti, ai familiari, agli operatori, alle stesse aziende sanitarie locali e ospedaliere e ad altri enti territoriali. Al fine di consentire la diffusione capillare delle suddette attivita` in tutto il territorio di competenza delle citate aziende, di preservare e implementare adeguati livelli di specializzazione degli interventi, i Servizi dipartimentali autonomi di psicologia sono articolati in: a) unita` operative distrettuali, che garantiscono l’omogeneita` territoriale degli interventi; b) unita` operative interdistrettuali specialistiche, che garantiscono l’omogeneita` scientifico-metodologica degli interventi nelle diverse aree. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5473 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 5. 1. Gli strumenti e i metodi che gli psicologi utilizzano per realizzare l’insieme degli obiettivi periodicamente definiti ai fini dello svolgimento delle attivita` di cui all’articolo 3 sono propri della psicologia nelle sue diverse aree e, in particolare, nelle seguenti: psicologia clinica, psicoterapia, psicologia della salute, psicologia dell’eta` evolutiva, psicologia del lavoro e dell’organizzazione, psicologia di comunita`. 2. Le attivita` degli psicologi possono essere distinte in: attivita` preventive; attivita` psicodiagnostiche e di valutazione psicologica; attivita` psicoterapeutiche; attivita` di consulenza; attivita` di abilitazione e di riabilitazione; attivita` di consulenza; attivita` organizzative; attivita` di formazione; attivita` di ricerca; attivita` finalizzate al miglioramento continuo della qualita` nonche´ altre attivita` rientranti nell’ambito professionale definito dall’articolo 1. ART. 6. 1. L’attivita` dei Servizi dipartimentali autonomi di psicologia si svolge all’interno dell’azienda sanitaria locale e ospedaliera e, previa definizione di apposite intese o convenzioni, in favore di altri enti territoriali che, per il raggiungimento dei propri obiettivi, hanno la necessita` di avvalersi di competenze psicologiche. 2. Le regioni, nell’ambito della propria competenza legislativa, in intesa con l’Ordine professionale degli psicologi, definiscono il valore economico da attribuire alle prestazioni psicologiche nei diversi ambiti, al fine sia del pagamento del ticket da parte dei singoli cittadini, sia di definire standard di riferimento per la stipula delle intese con altri enti territoriali. ART. 7. 1. La dotazione organica dei Servizi dipartimentali autonomi di psicologia deve Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5473 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI tenere conto dell’ampiezza e della diversificazione dell’attivita` psicologica. Deve comunque essere garantito almeno uno psicologo ogni 5.000 abitanti rientranti nel bacino di utenza dell’azienda sanitaria locale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il parametro di riferimento minimo per le aziende ospedaliere e` di uno psicologo ogni due strutture organizzative sanitarie complesse dell’azienda. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 5473 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0067010.pdf
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