Istituzione dei Servizi dipartimentali di psicologia

P.D.L. CAMERA DEI DEPUTATI N. 5473

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    CAMERA DEI DEPUTATI N. 5473

    PROPOSTA DI LEGGE
    d’iniziativa del deputato CUSUMANO

    Istituzione dei Servizi dipartimentali di psicologia
    nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere

    Presentata il 2 dicembre 2004

    ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi
    anni, si e` evidenziata una forte crescita
    della domanda di psicologia che proviene
    dalla societa`.
    Cos5;` i singoli cittadini, come le istituzioni
    e le organizzazioni sociali, richiedono
    costantemente interventi psicologici
    e clinici per la promozione della salute
    della persona, della famiglia, della comunita`
    , dell’organizzazione, e per la promozione
    della sicurezza del lavoro.
    Diverse regioni d’Italia, sensibili alla
    crescita di tali istanze sociali, hanno promosso
    l’attivazione di strutture autonome
    di psicologia, variamente denominate e
    organizzate, al fine di consentire il coordinamento
    e il miglioramento della qualita`
    dell’attivita` psicologica delle aziende sanitarie
    locali e ospedaliere.
    In linea con le piu` recenti definizioni
    dell’Organizzazione mondiale della sanita` ,
    che insistono sulla necessita` di preservare
    l’equilibrio eco-bio-psico-sociale e di collegare
    ad esso il benessere psico-fisico
    della persona, le strutture di psicologia gia`
    esistenti hanno svolto interventi a favore:
    a) della persona, vista nella sua interezza
    culturale, sociale, comportamentale,
    relazionale, emotiva e affettiva;
    b) delle organizzazioni sanitarie nel
    loro complesso al fine di contribuire al
    loro adeguato funzionamento;
    c) di altri enti territoriali che, per il
    raggiungimento dei propri obiettivi, si avvalgono
    di competenze psicologiche.
    Per quanto premesso, appare opportuna
    l’adozione di una legge quadro nazionale
    al fine di consentire la diffusione
    e la omogeneizzazione delle strutture autonome
    di psicologia in tutto il territorio
    italiano e il coordinamento delle diverse
    legislazioni regionali.
    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PROPOSTA DI LEGGE
    __
    ART. 1.
    1. L’ambito professionale sanitario degli
    psicologi, come definito all’articolo 1
    della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguarda
    le attivita` di prevenzione, abilitazione,
    riabilitazione e sostegno psicologici,
    rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
    sociali e alle comunita` , le attivita` di
    sperimentazione, ricerca e didattica e, ai
    sensi degli articoli 3 e 35 della citata legge
    n. 56 del 1989, e successive modificazioni,
    l’attivita` psicoterapeutica, svolte dai soggetti
    in possesso di una specializzazione
    quadriennale o di una specifica formazione
    ufficialmente riconosciuta.
    ART. 2.
    1. Al fine di consentire un adeguato
    livello di specificita` professionale degli
    psicologi e il coordinamento razionale
    della loro attivita` nelle diverse aree di
    intervento, le regioni, nell’ambito della
    loro autonomia legislativa, prevedono
    l’istituzione di Servizi dipartimentali autonomi
    di psicologia, quali strutture complesse
    delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
    ART. 3.
    1. I Servizi dipartimentali di psicologia
    di cui all’articolo 2 sono posti alle dipendenze
    del direttore sanitario dell’azienda
    sanitaria locale e ospedaliera. Essi garantiscono:
    a) l’erogazione diretta delle prestazioni
    psicologiche di cui all’articolo 1 in
    favore dei cittadini che ne fanno richiesta,
    attraverso propri ambulatori specifici e
    autonomi;
    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5473
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    b) l’attivazione di centri anti-mobbing
    nell’ambito del territorio di competenza;
    c) l’attivazione di centri in favore
    degli adolescenti;
    d) l’apporto di psicologia alle diverse
    articolazioni aziendali che ne fanno richiesta
    o previste da norme previgenti,
    attraverso protocolli operativi condivisi;
    e) l’aggiornamento e la educazione
    continua in medicina degli psicologi delle
    aziende sanitarie locali e ospedaliere;
    f) la formazione psicologica degli
    operatori sanitari non psicologi;
    g) l’adeguamento delle dotazioni organiche
    di psicologi delle aziende sanitarie
    locali e ospedaliere;
    h) il monitoraggio delle attivita` psicologiche
    svolte nel contesto dell’azienda
    sanitaria locale e ospedaliera e la ricerca
    applicata in psicologia;
    i) la definizione degli obiettivi psicologici
    annuali e pluriennali dell’azienda
    sanitaria locale e ospedaliera;
    l) l’elaborazione di linee guida e di
    protocolli operativi per le attivita` psicologiche
    aziendali.
    ART. 4.
    1. Le attivita` psicologiche di cui all’articolo
    3 sono rivolte ai pazienti, ai familiari,
    agli operatori, alle stesse aziende
    sanitarie locali e ospedaliere e ad altri enti
    territoriali. Al fine di consentire la diffusione
    capillare delle suddette attivita` in
    tutto il territorio di competenza delle
    citate aziende, di preservare e implementare
    adeguati livelli di specializzazione
    degli interventi, i Servizi dipartimentali
    autonomi di psicologia sono articolati in:
    a) unita` operative distrettuali, che
    garantiscono l’omogeneita` territoriale degli
    interventi;
    b) unita` operative interdistrettuali
    specialistiche, che garantiscono l’omogeneita`
    scientifico-metodologica degli interventi
    nelle diverse aree.
    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5473
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ART. 5.
    1. Gli strumenti e i metodi che gli
    psicologi utilizzano per realizzare l’insieme
    degli obiettivi periodicamente definiti
    ai fini dello svolgimento delle attivita`
    di cui all’articolo 3 sono propri della
    psicologia nelle sue diverse aree e, in
    particolare, nelle seguenti: psicologia clinica,
    psicoterapia, psicologia della salute,
    psicologia dell’eta` evolutiva, psicologia del
    lavoro e dell’organizzazione, psicologia di
    comunita`.
    2. Le attivita` degli psicologi possono
    essere distinte in: attivita` preventive; attivita`
    psicodiagnostiche e di valutazione psicologica;
    attivita` psicoterapeutiche; attivita`
    di consulenza; attivita` di abilitazione e di
    riabilitazione; attivita` di consulenza; attivita`
    organizzative; attivita` di formazione;
    attivita` di ricerca; attivita` finalizzate al
    miglioramento continuo della qualita`
    nonche´ altre attivita` rientranti nell’ambito
    professionale definito dall’articolo 1.
    ART. 6.
    1. L’attivita` dei Servizi dipartimentali
    autonomi di psicologia si svolge all’interno
    dell’azienda sanitaria locale e ospedaliera
    e, previa definizione di apposite intese o
    convenzioni, in favore di altri enti territoriali
    che, per il raggiungimento dei propri
    obiettivi, hanno la necessita` di avvalersi
    di competenze psicologiche.
    2. Le regioni, nell’ambito della propria
    competenza legislativa, in intesa con l’Ordine
    professionale degli psicologi, definiscono
    il valore economico da attribuire
    alle prestazioni psicologiche nei diversi
    ambiti, al fine sia del pagamento del ticket
    da parte dei singoli cittadini, sia di definire
    standard di riferimento per la stipula
    delle intese con altri enti territoriali.
    ART. 7.
    1. La dotazione organica dei Servizi
    dipartimentali autonomi di psicologia deve
    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5473
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    tenere conto dell’ampiezza e della diversificazione
    dell’attivita` psicologica. Deve
    comunque essere garantito almeno uno
    psicologo ogni 5.000 abitanti rientranti nel
    bacino di utenza dell’azienda sanitaria
    locale.
    2. Ai fini di cui al comma 1, il parametro
    di riferimento minimo per le
    aziende ospedaliere e` di uno psicologo
    ogni due strutture organizzative sanitarie
    complesse dell’azienda.
    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 5473
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



    http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0067010.pdf
     
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