LINEE ORGANIZZATIVE PER GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

REGIONE LOMBARDIA

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    Delibera Regionale

    NR 45819

    22 Novembre 1999



    COMPLESSO DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI E DEGLI INDIRIZZI ORGANIZZATIVI VOLTI AD ASSICURARE CONCRETAMENTE LO SVILUPPO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA E URGENZA 118 IN ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIORDINO ASSUNTI DALLA REGIONE LOMBARDIA CON DGR N. 27099 IN DATA 8.4.1997, D.C. N. VI/932 IN DATA 17.6.1998 E DGR N. 37434 IN DATA 17.7.1998


    ESTRATTO



    ALLEGATO N. 14







    ATTUAZIONE DEL CAPITOLO 3 “REQUISITI DEL PERSONALE VOLONTARIO E NON, ADDETTO AL SERVIZIO DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO URGENTE” – D.G.R. N. 37434 DEL 17.7.1998.







    LINEE ORGANIZZATIVE PER GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.





    • Aspetti generali



    Nel quadro degli interventi attuativi le disposizioni della d.g.r. n. 37434/1998, gli interventi di formazione ed aggiornamento professionale costituiscono il potenziale aggiunto indispensabile per coniugare il “fattore entità” della risorsa personale con il “fattore competenza”.



    L’adempimento primario previsto al capitolo 3 del provvedimento deliberativo è dato dalla formalizzazione della figura del “soccorritore”: formalizzazione che, rispondendo ad esplicite esigenze di omogeneità funzionale, ha correlato uno standard di sapere definitivo (conoscenze ed abilità tecniche) con la codifica di ambiti operativi ed aspetti comportamentali. In via prioritaria tale formalizzazione riguarda – in Lombardia – gli operatori del “volontariato del soccorso” delle Associazioni di volontariato formalmente costituite ed in possesso delle apposite autorizzazioni sanitarie, dell’ente Croce Rossa Italiana ma anche personale dipendente dalle istituzioni sanitarie del Servizio Sanitario e, pertanto, quegli operatori non ascrivibili al personale sanitario ma attivamente partecipi al soccorso sanitario urgente.



    Il riconoscimento di un carattere poliedrico della operatività del soccorritore e, pertanto, delle abilità pertinenti, ha trovato esplicita indicazione in interventi di qualificazione formativa per la declinazione delle figure di

    (a) soccorritore – esecutore

    (b) autista – soccorritore

    © istruttore – soccorritore



    Nel contempo, con la pianificazione degli interventi attuativi richiesti per il potenziamento del sistema regionale dei servizi di urgenza-emergenza 118, ha trovato conferma l’esigenza di implementare gli interventi per detta qualificazione certificata – in un’ottica sistemica – con il quadro complessivo delle attività di formazione e di aggiornamento professionale per tutte le distinte categorie di personale coinvolto/da coinvolgere per il funzionamento del SSUEm-118.

    Le indicazioni del presente allegato, predisposte a seguito di confronti tecnici con organizzazioni di volontariato aventi i caratteri della rappresentatività già evidenziati ed una rappresentanza dei CATI, comprendono:



    * criteri uniformi per la qualificazione del soccorritore: distinti in una fase transitoria ed una fase a regime relativamente all’area del volontariato del soccorso ma anche del personale dipendente dalle istituzioni sanitarie interessate al SSUEm-118;

    * la tipologia e la particolarità degli interventi di formazione e di aggiornamento professionale da promuovere nell’ottica di un effettivo sviluppo del SSUEm-118 rivolto a:

    · autista di ambulanza

    · infermieri

    · medici di medicina generale

    · medici dipendenti Servizio Sanitario.



    Le determinazioni che seguono, riferite alle singole categorie di operatori, assumono pertanto la funzione di costituire – a livello di ciascun ambito territoriale interdipartimentale – strumento di raccordo tra:

    · i bisogni di formazione complessivamente riferibili alle diverse professionalità destinatarie;

    · la quantificazione delle risorse formative occorrenti;

    · le scansioni temporali delle singole iniziative.



    Strumenti di raccordo indispensabili anche per l’individuazione, per ogni ambito territoriale, del relativo “carico formativo”: condizione indispensabile per la conseguente definizione dei costi e, pertanto, quantificazione dei finanziamenti a ciò destinati per assolvere anche al mandato del carattere di gratuità della qualificazione per i fruitori.



    A. FORMAZIONE SOCCORRITORE



    Le linee di indirizzo per i contenuti e lo svolgimento del corso di soccorritore e le determinazioni fornite al capitolo 3 della d.g.r. n. 37434/1998, costituiscono la base per la declinazione del relativo progetto formativo e le specificazioni riguardanti la fase transitoria e la fase a regime.





    Progetto formativo



    In prima istanza sono state poste in relazione le determinazioni di rilievo:

    * svolgimento dei corsi, sulla base di programmi e modalità omogenei, presso le Associazioni di Volontariato del soccorso formalmente costituite ed in possesso delle apposite autorizzazioni sanitarie e presso l’ente Croce Rossa Italiana

    * qualificazione guidata e tutelata da istruttori

    * verifica in sede provinciale dell’Associazione/Ente di volontariato o presso le sedi delle C.O.-118

    * attribuzione alle Centrali Operative-118 del parere vincolante sulla valutazione dei livelli di competenza e capacità



    Determinazioni utili per la individuazione dei conseguenti criteri del progetto formativo e, ai fini organizzativi, dello scenario “domanda-offerta” di risorse formative

    a) Programma e modalità per lo svolgimento omogeneo del corso in ambito regionale

    Per affermare l’esigenza dello sviluppo omogeneo del programma sull’intero territorio regionale e, pertanto, tutelarne gli aspetti qualitativi, le Centrali Operative 118 e le sedi provinciali di Enti/Associazioni di soccorso saranno dotate di materiale didattico predisposto allo scopo e comprendente:

    - obiettivi di abilità (teoriche e pratico-attitudinali) riferiti all’intera articolazione delle 120 ore, il cui perseguimento è lo standard di competenza,

    - diapositive a supporto della trattazione del programma,

    - quiz di verifica delle conoscenze,

    - scenari di simulazione e relative schede di valutazione,

    - la raccomandazione di corredare le 120 ore del programma con la partecipazione ad attività tutorata sui mezzi di soccorso.

    Trattasi di materiale didattico di supporto per la realizzazione del programma del corso ed essenziale ai fini della esplicitazione dello standard di competenza ritenuto indispensabile – in questa prima formalizzazione – per l’attività di soccorritore. Fattore induttivo anche di una più forte connessione tra Centrali Operative SSUEm-118 ed il versante prestativo dei mezzi di soccorso delle Associazioni di Volontariato.



    b) Sedi per lo svolgimento del Corso

    La necessità di standardizzare l’intervento di soccorso mediante il raggiungimento di livelli omogenei ed adeguati di qualificazione, ha quale corrispettivo l’esigenza di una verifica in merito alla congruenza tra le risorse disponibili e lo svolgimento del corso in sede locale, condizione essenziale per la tutela qualitativa degli interventi di potenziamento del SSUEm-118.

    Pertanto, l’indicazione: “….di norma presso le sedi delle associazioni/enti di volontariato…” viene subordinata ad un preventivo accertamento di:

    - numero degli aderenti

    - numero dei mezzi di soccorso

    - anni di attività di soccorso

    - presenza di struttura didattica autonoma, ovvero locali e personale a ciò dedicato

    - svolgimento di abituale attività formativa per gli aderenti.

    A tal fine, le Associazioni di Volontariato che intendano svolgere la qualificazione di soccorritore ai propri aderenti, presso la sede associativa, dovranno presentare al CATI di riferimento la documentazione attestante il possesso dei cinque criteri elencati.

    Vengono esonerati da tale incombenza e considerate fin da ora risorsa formativa idonea:

    § la Croce Rossa Italiana

    § l’A.N.P.A.S. in quanto organismo associativo formalmente costituito in Lombardia





    § l’associazione “Croce Bianca” – Milano

    § l’associazione “Croce Bianca” – Brescia




    in quanto già in acquisiti i dati riferibili ai criteri sopra indicati





    Per gli ambiti territoriali interdipartimentali ove le associazioni di volontariato gravitanti evidenziassero difetto di risorse formative, lo svolgimento dei corsi di qualificazione per soccorritori saranno coordinati di norma dalla Centrale Operativa-118 di riferimento o, in sostituzione, da Centrale Operativa-118 territorialmente limitrofa.



    c) Attribuzione alla Centrale Operativa-118 del parere vincolante sulla valutazione dei livelli di competenza e capacità.

    Le determinazioni in materia, presenti al Capitolo 3, d.g.r. n. 37434/1998, comportano per la Centrale Operativa-118 l’attribuzione tecnica della valutazione ed all’azienda sanitaria (A.O., A.S.L., I.R.C.C.S.), sede della C.O., l’attribuzione amministrativa connessa.

    A tali presupposti si fa attribuendo alle aziende sanitarie- A.O. – A.S.L. – I.R.C.C.S. – sedi di Centrale Operativa 118, l’incombenza di:

    · Rilascio della Certificazione di qualificazione di soccorritore;

    · Nomina delle commissioni per la valutazione delle prove di qualificazione.



    Procedimenti amministrativi, questi, tra loro interdipendenti e che, nell’ottica della formalizzazione delle distinte figure di soccorritore, costituiscono fattore essenziale dell’intero progetto formativo.

    Detta incombenza, comunque, non pregiudica le determinazioni fornite in merito alla sede di svolgimento delle prove finali del corso.

    Lo schema dei componenti le commissioni per la valutazione della qualificazione di soccorritore-esecutore comprende:

    - dirigente medico presso la Centrale Operativa 118 – designato dall’azienda sanitaria;

    - rappresentante dell’associazione di volontariato o di Comitato di Croce Rossa Italiana;

    - un componente scelto tra il personale che ha svolto attività formativa, di norma

    - in qualità di istruttore-soccorritore.

    Per le commissioni della fase transitoria, detto componente è scelto tra il personale medico ed infermieristico della Centrale Operativa 118 con esperienza formativa tutoriale SSUEm-118.



    Il numero dei candidati per ogni sessione di dette commissioni non potrà essere superiore a 30 unità.



    Lo schema dei componenti le commissioni per la valutazione della qualificazione di istruttore-soccorritore, comprende:

    - dirigente medico presso la Centrale Operativa 118 – designato dall’azienda sanitaria;

    - rappresentante regionale – indicato dalla Direzione Generale Sanità:

    - rappresentante dell’associazione di volontariato o di Comitato di Croce Rossa Italiana;

    - un componente scelto tra il personale sanitario che ha svolto attività formativa nel corso.



    Il numero dei candidati per ogni sessione di tali commissioni non potrà essere superiore a 20 unità.



    I risultati delle valutazioni dovranno essere rassegnati a livello amministrativo per la conseguente certificazione.



    Gli annessi Allegato 14.1., Allegato 14.2, Allegato 14.3, riportano i facsimile delle specifiche certificazioni.



    Del rilascio della certificazione dovrà essere fatta registrazione con numerazione progressiva.



    d) Sequenza degli interventi formativi

    La interconnessione tra la disponibilità delle risorse formative e gli aspetti quanti/qualitativi degli operatori che fruiranno della qualificazione, rapportata alla specifica situazione di ogni ambito territoriale interdipartimentale, consentirà di definire le priorità per la realizzazione dei distinti interventi formativi, la cui sequenza standard comprende:

    1) commissione per la valutazione di soccorritore,

    1.1 commissione per la valutazione di istruttore-soccorritore,

    2) corso istruttore-soccorritore

    3) corso soccorritore-esecutore

    4) aggiornamento degli operatori con attività continuativa.



    Nel contempo, risulta di tutta evidenza prospettare intese di collaborazione tra CATI limitrofi affinché, le ovvie differenze di “carico formativo”, non costituiscano fattore ostativo al determinarsi – su tutto il territorio regionale – di omogenei livelli di accessibilità ed affidabilità delle attività di soccorso: risultati attesi per il potenziamento del SSUEm-118.



    e) Aspetti economici

    I costi relativi agli interventi del presente progetto formativo rientrano nel confronto delle risorse da destinare al sistema SSUEm-118 e, pertanto, nella relativa gestione, costituendone una voce di spesa.



    Il fattore assunto a riferimento per detti costi è il compenso orario previsto negli accordi contrattuali, attualmente vigenti sia per lo svolgimento dell’attività didattica per la dirigenza medica e sanitaria e sia per il comparto della sanità.



    Compenso orario definito:

    - se attività svolta fuori orario di lavoro di £. 50.000.= lorde, comprensivo dell’impegno per la preparazione delle lezioni ed ogni altra attività connessa;

    - se attività svolta durante l’orario di lavoro, nella misura del 20%, da cui £. 10.000.= lorde.



    Tale compenso dovrà essere, pertanto, utilizzato per:

    · il tempo orario delle attività delle commissioni di valutazione,

    · la effettuazione del monte ore previsto per i singoli corsi di qualificazione.



    La constatazione, comunque, che ogni intervento formativo comporti un “aggiunto” di carico di lavoro, e pertanto di costi, nel contesto istituzionale, porta a riconoscere una maggiorazione forfettaria:

    - del 10% dei costi per lo svolgimento di ogni commissione di valutazione

    - del 20% dei costi per lo svolgimento di ogni corso di qualificazione.



    L’assunzione dei costi per la produzione del materiale didattico a supporto della qualificazione di soccorritore, predisposto da personale delle Centrali Operative-118 e diffuso a cura della Direzione Generale Sanità, comporta il riconoscimento di una quota forfettaria di £. 5.000.000.= da destinare all’acquisto di strumentazione didattica alle Centrali Operative-118 – sedi formative - localizzate presso:



    - A.O. Ospedale “Macchi” Varese

    - A.O. Ospedale “Niguarda – Cà Granda” – Milano

    - A.O. Ospedale “S: Gerardo” – Monza

    - A.O. Ospedali Riuniti – Bergamo

    - A.S.L. di Lodi

    - I.R.C.C.S. POLICLINICO “S. Matteo” – Pavia.




    Fase transitoria



    La formalizzazione della qualificazione per soccorritore e la connessa certificazione dei livelli di conoscenza e di capacità pratico-attitudinale acquisite a seguito del previsto Corso, riserva ad una fase transitoria la possibilità di riconoscere precedenti “maturati formativi” posseduti da

    · volontari del soccorso

    · personale dipendente da istituzioni sanitarie



    Di seguito vengono indicati i requisiti per i fruitori di tale riconoscimento a seguito della procedura della Commissione di valutazione e dell’acquisizione, in caso positivo, della relativa certificazione di qualificazione.





    Figura soccorritore – esecutore



    Requisiti




    Criteri


    Valutazione (1)



    Dichiarazione del Direttore Sanitario dell’organismo/dell’istituzione di aderenza /appartenenza o del Direttore del relativo Centro di formazione, attestante:

    a) partecipazione ad attività formativa autonomamente realizzata per un entità complessiva NON inferiore a 120 ore

    b) attività continuativa sui mezzi di soccorso da almeno 2 anni




    - Distinta prova teorica e pratica con quiz e scenari di simulazione di soccorso

    - Idoneità delle prove con punteggio ³ 75%

    - Formulazione di un punteggio globale espresso in percentuale




    Certificazione di qualificazione

    con livelli di conoscenza e capacità ³ 75%


    Figura autista - soccorritore



    Requisiti




    Criteri


    Valutazione (1)



    Dichiarazione del Direttore Sanitario dell’organismo/dell’istituzione di aderenza /appartenenza o del Direttore del relativo Centro di formazione, attestante:

    a) partecipazione ad attività formativa autonomamente realizzata per un entità complessiva NON inferiore a 120 ore

    b) attività continuativa di guida dei mezzi del soccorso da almeno 2 anni




    - Valutazione teorica e pratica con quiz e scenari di simulazione



    - Idoneità delle prove con punteggio ³ 75



    - Formulazione di un punteggio espresso in percentuale globale




    Certificazione di qualificazione

    con livelli di conoscenza e capacità ³ 75%



    (1) La valutazione del test teorico e pratico < 75% consente la ripresentazione a successiva sessione di Commissione di valutazione solamente con dichiarazione di effettuazione di attività formativa di recupero, prodotta dal competente dirigente e per una sola volta.



    - La certificazione di soccorritore-esecutore con superamento del test teorico e pratico ³ 90% costituisce requisito per la ulteriore qualificazione di istruttore-soccorritore.



    Figura istruttore - soccorritore



    La possibilità di includere la figura dell’istruttore-soccorritore tra le certificazioni della fase transitoria viene ritenuta compatibile solamente in presenza di precedente attività formativa svolta con il coordinamento di Centrale Operativa-118 e finalizzata allo specifico sviluppo delle capacità di utilizzo di metodologie di pianificazione delle attività formative; di utilizzo delle tecniche didattiche; di acquisizioni di linguaggi ed abilità comunicative.



    Requisiti




    Criteri


    Valutazione (2)



    - Certificazione di qualificazione soccorritore-esecutore con valutazione ³ 90%



    - Dichiarazione del dirigente competente, attestante l’espletamento di attività di soccorso con responsabilità di “capo equipaggio”




    - Valutazione teorica e pratica con quiz e simulazione di tecniche didattiche



    - Idoneità delle prove con punteggio ³ 75



    - Formulazione di un punteggio espresso in percentuale globale






    Certificazione di istruttore-soccorritore

    con punteggio ³ 75%



    (2) La valutazione con punteggio < 75% comporta la effettuazione dello specifico corso per istruttore-soccorritore organizzato da Centrale Operativa-118.



    Fase a regime



    La fase a regime data dalla presenza, nell’ambito territoriale interdipartimentale, delle necessarie risorse formative, ovvero possibilità di svolgimento dei corsi per soccorritore-esecutore direttamente dalle associazioni di volontariato con dotazione di istruttori – soccorritori e fruizione di personale docente, avrà attivazione sul territorio regionale, di fatto, in tempi differenziati.



    L’impossibilità, a propri, di prevedere il periodo di effettivo avvio è compensata dal mandato alle Centrali Operative-118 di un coordinamento organizzativo anche per l’attivazione di corsi di soccorritori-esecutori tra aziende sanitarie ed associazioni di volontariato.



    Con questa fase, comunque, verrà effettuato un monitoraggio sugli aspetti didattici del progetto formativo: per verificare le congruenze con l’intero sistema e con ambiti di attività della figura di soccorritore.

    Inoltre, in questa fase dovrebbero trovare realizzazione interventi di riconversione professionale nei confronti di unità di personale dipendente del ruolo tecnico - ausiliari specializzati/commessi – in esubero presso le relative aziende sanitarie.



    Riconversione nella figura di “autista d’ambulanza” per i fabbisogni dell’incremento dei mezzi di soccorso e riguardante un intervento straordinario da concertare, per l’individuazione del numero dei fruitori, tra i CATI e la Direzione Generale Sanità.



    Figura soccorritore – esecutore : per ogni corso non più di 30 partecipanti



    Requisiti




    Criteri


    Valutazione



    - Idoneità psicofisica certificata da medico competente ASL



    - Età: post compimento 18 anni




    - Frequenza corso di qualificazione per 120 ore ed attività tutorata sui mezzi di soccorso documentata dall’istituzione/associazione presso cui è stato svolto il corso

    - Procedura valutativa della commissione






    Certificazione di qualificazione con livelli di conoscenza e capacità ³ 75%



    Figura istruttore – esecutore : per ogni corso non più di 20 partecipanti



    Requisiti




    Criteri


    Valutazione



    - Certificazione di soccorritore- esecutore con valutazione ³ 90%



    - Dichiarazione del dirigente competente, attestante l’espletamento di attività di soccorso con responsabilità di “capo equipaggio”

    o

    - Esperienze orientate alla attività didattica concertata tra C.O. ed organismo di appartenenza




    - Frequenza di corso organizzato da azienda sanitaria con sede C.O. per almeno 32 ore



    - Procedura valutativa della commissione




    Certificazione di qualificazione con livelli di conoscenza e capacità ³ 75%





    Figura autista d’ambulanza : gruppi suddivisi in 25 – 30 unità



    Requisiti




    Criteri


    Valutazione



    - personale dipendente del ruolo tecnico interessato a processi di mobilità per situazioni di esubero

    - idoneità psicofisica certificata dal Servizio di Medicina Preventiva aziendale

    - possesso di patente di guida B o C

    - età: post compimento 21 anni




    - frequenza di corso di qualificazione soccorritore-esecutore della durata di 120 ore

    - frequenza obbligatoria di Corso di perfezionamento per la guida di mezzi di soccorso

    - procedura valutativa della commissione




    - certificazione di qualificazione di soccorritore-esecutore in condizione di livelli di conoscenza e capacità ³ 75%

    - idoneità guida mezzi di soccorso

    quali specifici titoli per l’accesso alla Categoria B del personale dipendente



    … (omissis) …
     
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