Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria

REGIONE VALLE D'AOSTA L.R. N. 70 DEL 20-08-1993

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    LEGGE REGIONALE N. 70 DEL 20-08-1993
    REGIONE VALLE D'AOSTA

    Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria


    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
    N. 38
    del 31 agosto 1993
    Il Consiglio Regionale ha approvato;
    Il Presidente della Giunta Regionale
    promulga la seguente legge:






    CAPO I
    PRINCIPI GENERALI

    ARTICOLO 1

    (Il sistema di emergenza sanitaria)
    1. La regione istituisce il sistema di emergenza sanitaria,
    inteso come l' insieme delle funzioni di soccorso, trasporto
    e comunicazione fra loro combinate ed organizzate al
    fine di assicurare l' assistenza sanitaria per ogni situazione
    che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali
    da poter provocare conseguenze critiche e che necessiti di
    trattamento immediato.
    2. Il sistema di emergenza sanitaria è assicurato in
    maniera coordinata ed uniforme sull' intero territorio della
    Regione ed è articolato come segue:
    a) sistema di allarme sanitario;
    b) sistema di assistenza traumatologica territoriale;
    c) sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.
    3. I sistemi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, per
    quanto riguarda le macroemergenze, devono possedere il
    necessario collegamento funzionale con la protezione Civile,
    di cui alle leggi regionali 18 febbraio 1983, n. 4 e 31
    luglio 1986, n. 37.
    4. Il piano regionale di Protezione Civile, approvato con
    deliberazione del Consiglio regionale n. 3692/ VIII in data 20
    aprile 1988 e n. 2013/ IX in data 22 aprile 1991, sarà adeguato
    alle norme di cui alla presente legge entro 180 giorni
    dall' entrata in vigore della stessa.






    CAPO II
    IL SISTEMA DI ALLARME SANITARIO

    ARTICOLO 2

    (Definizione)
    1. Il sistema di allarme sanitario organizza l' intervento
    di emergenza sul territorio, assicurando la risposta alla chiamata
    del paziente, il suo soccorso e l' eventuale trasporto
    verso centri ospedalieri.
    2. Il sistema di allarme sanitario è assicurato da un' unica
    centrale operativa denominata << Valle d' Aosta Soccorso >>
    che copre l' intero territorio regionale. La centrale operativa
    si può avvalere delle associazioni e degli Enti pubblici e privati
    che operano nel settore dell' emergenza e del trasporto
    infermi.
    3. L' operatività del sistema di allarme sanitario è garantito
    mediante l' unificazione dei numeri di chiamata di soccorso
    sanitario nel numero telefonico unico << 118 >> e
    mediante la costituzione di un' unica rete di comunicazione.
    4. I modelli organizzativi relativi alle comunicazioni ed
    alle operazioni di soccorso e di trasporto, di cui al comma 1,
    sono definiti nell' allegato A alla presente legge, che costituisce
    parte integrante della medesima.





    ARTICOLO 3

    (Erogazione delle prestazioni)
    1. La chiamata di soccorso con il numero telefonico
    unico << 118 >> è gratuita.
    2. Le modalità di erogazione delle prestazioni di cui
    all' art. 2 sono definite nell' allegato B alla presente legge.






    CAPO III
    IL SISTEMA DI ASSISTENZA
    TRAUMATOLOGICA TERRITORIALE

    ARTICOLO 4

    (Definizione)
    1. Il sistema di assistenza traumatologica territoriale si
    articola nei Centri traumatologici quali sedi di primo soccorso,
    per patologie da trauma ortopedico, distribuiti sul territorio
    regionale.
    2. I Centri traumatologici rappresentano un' ulteriore
    articolazione del sistema dell' emergenza, con il quale si articolano
    operativamente anche al fine di un sempre maggior
    filtro ai ricoveri ospedalieri.
    3. Le modalità organizzative dei Centri traumatologici e
    la loro distribuzione sul territorio regionale saranno definiti,
    entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, con deliberazione del Consiglio regionale, sentita
    l' USL.






    CAPO IV
    IL SISTEMA DI ACCETTAZIONE
    ED EMERGENZA SANITARIA

    ARTICOLO 5

    (Definizione)
    1. Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria organizza
    le attività ospedaliere finalizzate al trattamento delle
    emergenze e delle urgenze sanitarie.
    2. Il sistema di accettazione ed emergenza sanitaria è assicurato dal Dipartimento di Emergenza e Accettazione
    dell' USL( DEA) che svolge le seguenti funzioni:
    a) funzioni di Pronto soccorso:
    - triage medico;
    - PS medico;
    - PS chirurgico;
    - PS ortopedico - traumatologico;
    - PS pediatrico - neonatologico;
    - PS ostetrico - ginecologico;
    - PS psichiatrico.
    b) competenze specialistiche obbligatorie di supporto all'
    emergenza.
    3. Le funzioni di cui alle lettera a) del comma 2 sono
    svolte dalle seguenti Unità Operative facenti parte del DEA,
    secondo gli schemi organizzativi previsti nell' allegato C:
    - soccorso sanitario 118
    - medicina d' urgenza ed accettazione
    - chirurgia generale
    - traumatologia ed ortopedia
    - pediatria e neonatologia
    - ostetricia e ginecologia
    - psichiatria.
    4. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono
    svolte dalle seguenti Unità Operative e Dipartimentali,
    facenti parte del DEA, secondo gli schemi organizzativi previsti
    nell' allegato C:
    - chirurgia vascolare ed angiologia
    - chirurgia toracica
    - analisi cliniche
    - anestesia, terapia intensiva pre e post operatoria
    - anestesia, rianimazione e terapia antalgica
    - neurologia e neurofisiopatologia
    - cardiologia e cure intensive cardiologiche
    - gastroenterologia ed endoscopia digestiva
    - nefrologia e dialisi
    - oculistica
    - otorinolaringoiatria
    - centro trasfusionale
    - radiologia
    - urologia
    - nefrologia chirurgica ed andrologia
    - medicina nucleare,






    CAPO V
    PERSONALE

    ARTICOLO 6

    (Dotazioni organiche)
    1. Nell' ambito del servizio n. 4 dell' Unità Sanitaria
    Locale della Valle d' Aosta, servizio di assistenza specialistica,
    ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell' assistenza
    di base, sono istituite l' Unità Operativa di soccorso
    sanitario 118 UO 118) e l' Unità Operativa di traumatologia
    territoriale.
    2. L' Unità Operativa di soccorso sanitario 118 svolge le
    seguenti funzioni:
    a) gestione della centrale operativa e coordinamento delle
    attività di soccorso di tutte le associazioni e le strutture di
    Enti pubblici e privati ad essa collegate;
    b) attività di triage in Pronto Soccorso;
    c) collaborazione con l' Assessorato regionale alla Sanità ed
    Assistenza Sociale e con le altre strutture dell' USL per
    quanto riguarda la formazione e l' aggiornamento del personale
    addetto al sistema dell' emergenza, per l' istruzione
    e l' educazione della popolazione e per ogni altro progetto
    o attività ad essi collegati.
    3. L' Unità Operativa di traumatologia Territoriale svolge
    le seguenti funzioni:
    a) gestione e coordinamento dell' attività svolta nei Centri
    Traumatologici;
    b) gestione e coordinamento dell' attività specialistica
    ambulatoriale ortopedica e traumatologica espletata in tutti gli
    ambulatori territoriali.
    4. Le Unità Operative di Chirurgia Generale 1 e Chirurgia
    Generale 32 di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, nº
    56 sono unificate nell' Unità Operativa di Chirurgia Generale.
    5. L' Unità Operativa di Medicina d' emergenza ed accettazione,
    di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56,
    assume la denominazione di Medicina d' urgenza ed accettazione.
    6. Le dotazioni organiche delle Unità Operative di cui ai
    commi 2, 3 e 4, nonchè delle UO di Otorinolaringoiatria
    e di Chirurgia Vascolare ed Angiologia, sono definite
    nell' allegato D alla presente legge.
    7. Sono altresì ridefinite nell' allegato D alla presente
    legge le dotazioni organiche del personale infermieristico,
    degli operatori tecnici, degli assistenti tecnici, degli ausiliari
    socio - sanitari, degli assistenti amministrativi e dei coadiutori
    amministrativi di cui alla legge regionale 17 giugno 1988,
    n. 56.






    CAPO VI
    FORMAZIONE DEL PERSONALE

    ARTICOLO 7

    (Formazione e aggiornamento del personale)
    1. Tutto il personale facente parte del sistema dell'
    emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici
    corsi di aggiornamento professionale ad integrazione dei
    processi di formazione attivati per l' accesso al servizio.
    2. La formazione e l' aggiornamento del personale sono
    finalizzati ai seguenti obiettivi:
    a) l' acquisizione delle nozioni basilari di soccorso, di medicina
    d' urgenza e dei modelli operativi del sistema;
    b) l' approfondimento di appropriati modelli di comportamento
    sotto l' aspetto umano ed assistenziale, tenuto anche
    conto di quanto previsto dall' art. 14 del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502.
    3. I piani di formazione ed aggiornamento del personale
    sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta
    regionale, su proposta dell' USL, sentiti il responsabile
    dell' UO 118 ed il coordinatore del DEA.






    CAPO VII
    ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE
    DELLA POPOLAZIONE

    ARTICOLO 8

    (Obiettivi)
    1. La Regione, al fine di assicurare al cittadino il corretto
    utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, promuove e
    organizza idonee iniziative volte a istruire l' intera popolazione
    a chiamare un unico numero telefonico per ogni emergenza
    sanitaria, fornendo corrette informazioni sull' esatta
    ubicazione del luogo e sulla natura dell' emergenza.
    2. La Regione promuove e organizza inoltre iniziative di
    educazione sanitaria rivolte alla popolazione, ivi comprese
    iniziative mirate d' intervento diretto sul malato rivolte a
    gruppi di popolazione maggiormente esposti all' eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o per
    vicinanza a soggetti a rischio.






    CAPO VIII
    CONVENZIONI

    ARTICOLO 9

    (Contenuti)
    1. Per l' esercizio delle attività di cui alla presente legge,
    l' USL è autorizzata, in via transitoria e fino alla definizione
    degli schemi - tipo da parte della Conferenza Stato - Regioni,
    su proposta del Ministro della Sanità , a stipulare apposite
    convenzioni con associazioni ed Enti pubblici e privati che
    operano nel settore dell' emergenza e del trasporto infermi,
    da sottoporre all' approvazione della Giunta Regionale.






    CAPO IX
    SPERIMENTAZIONE

    ARTICOLO 10

    (Modelli sperimentali)
    1. La Giunta regionale potrà disporre un modello sperimentale
    sul sistema di emergenza sanitaria, in collaborazione
    con il Consiglio Nazionale delle Ricerche( CNR) e
    d' intesa con il Ministero della Sanità .
    2. Le materie oggetto del suddetto modello sperimentale
    sono indicate nell' allegato E alla presente legge.
    3. Il finanziamento del progetto sperimentale sarà assicurato,
    subordinatamente all' approvazione da parte del Ministero
    della Sanità . attraverso le risorse di cui al comma 2
    dell' art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
    nonchè da forme di finanziamento privato le cui modalità saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.






    CAPO X
    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    ARTICOLO 11

    (Norme finanziarie)
    1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
    legge sono stimati, nel triennio 1993- 1995, in lire 3 miliardi,
    di cui lire 900 milioni nell' anno 1993 e, a titolo indicativo,
    lire 1.100 milioni nell' esercizio 1994 e lire 1.000 milioni
    nell' esercizio 1995.
    2. Alla determinazione degli oneri a carico dei Bilanci
    successivi si provvede, ai sensi dell' art. 17 della legge regionale
    27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall' art. 3
    della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio,
    tenuto conto degli importi determinati, per i singoli
    interventi, dalla Giunta regionale all' atto della presentazione
    al Consiglio regionale del Bilancio annuale di previsione.
    3. Alla copertura dell' onere a carico dell' esercizio 1993
    si provvede:

    1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
    legge sono stimati, nel triennio 1993- 1995, in lire 3 miliardi,
    di cui lire 900 milioni nell' anno 1993 e, a titolo indicativo,
    lire 1.100 milioni nell' esercizio 1994 e lire 1.000 milioni
    nell' esercizio 1995.
    2. Alla determinazione degli oneri a carico dei Bilanci
    successivi si provvede, ai sensi dell' art. 17 della legge regionale
    27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall' art. 3
    della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio,
    tenuto conto degli importi determinati, per i singoli
    interventi, dalla Giunta regionale all' atto della presentazione
    al Consiglio regionale del Bilancio annuale di previsione.
    3. Alla copertura dell' onere a carico dell' esercizio 1993
    si provvede:
    a) quanto a lire 500 milioni mediante utilizzo del medesimo
    importo iscritto al capitolo 69020 << Fondo globale per il
    finanziamento di spese di investimento >> del Bilancio di
    previsione della Regione per l' anno 1993, a valere
    sull' apposito accantonamento previsto all' allegato n. 8
    del Bilancio stesso << Sistema di chiamata di soccorso sanitario >>
    - E. 5);
    OMISSIS
    4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari
    1994 e 1995 si provvede, indicativamente:
    a) per l' anno 1994, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    600.000.000 e per lire 500.000.000.
    b) per l' anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    500.000.000 e per lire 500.000.000.
    5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo
    60465 e sugli istituendi capitoli 62025 e 62030 della
    parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per
    l' esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei
    futuri Bilanci.

    1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
    legge sono stimati, nel triennio 1993- 1995, in lire 3 miliardi,
    di cui lire 900 milioni nell' anno 1993 e, a titolo indicativo,
    lire 1.100 milioni nell' esercizio 1994 e lire 1.000 milioni
    nell' esercizio 1995.
    2. Alla determinazione degli oneri a carico dei Bilanci
    successivi si provvede, ai sensi dell' art. 17 della legge regionale
    27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall' art. 3
    della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio,
    tenuto conto degli importi determinati, per i singoli
    interventi, dalla Giunta regionale all' atto della presentazione
    al Consiglio regionale del Bilancio annuale di previsione.
    3. Alla copertura dell' onere a carico dell' esercizio 1993
    si provvede:
    OMISSIS
    b) quanto a lire 150 milioni mediante diminuzione del medesimo
    importo dello stanziamento iscritto al capitolo
    59920 << Spese a carico della Regione per l' esercizio di
    funzioni sanitarie attribuite al SSN >> del Bilancio di previsione
    della Regione per l' anno 1993;
    OMISSIS
    4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari
    1994 e 1995 si provvede, indicativamente:
    a) per l' anno 1994, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    600.000.000 e per lire 500.000.000.
    b) per l' anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    500.000.000 e per lire 500.000.000.
    5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo
    60465 e sugli istituendi capitoli 62025 e 62030 della
    parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per
    l' esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei
    futuri Bilanci.

    1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente
    legge sono stimati, nel triennio 1993- 1995, in lire 3 miliardi,
    di cui lire 900 milioni nell' anno 1993 e, a titolo indicativo,
    lire 1.100 milioni nell' esercizio 1994 e lire 1.000 milioni
    nell' esercizio 1995.
    2. Alla determinazione degli oneri a carico dei Bilanci
    successivi si provvede, ai sensi dell' art. 17 della legge regionale
    27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall' art. 3
    della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio,
    tenuto conto degli importi determinati, per i singoli
    interventi, dalla Giunta regionale all' atto della presentazione
    al Consiglio regionale del Bilancio annuale di previsione.
    3. Alla copertura dell' onere a carico dell' esercizio 1993
    si provvede:
    OMISSIS
    c) quanto a lire 250 milioni mediante diminuzione del medesimo
    importo dello stanziamento iscritto al capitolo
    21820 << Spese per incarichi di consulenza e per la partecipazione
    a commissioni consultive o di studio a carattere
    generale >> del Bilancio di previsione della Regione per
    l' anno 1993.
    4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari
    1994 e 1995 si provvede, indicativamente:
    a) per l' anno 1994, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    600.000.000 e per lire 500.000.000.
    b) per l' anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    500.000.000 e per lire 500.000.000.
    5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo
    60465 e sugli istituendi capitoli 62025 e 62030 della
    parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per
    l' esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei
    futuri Bilanci.

    4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari
    1994 e 1995 si provvede, indicativamente:
    a) per l' anno 1994, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    600.000.000 e per lire 500.000.000.
    b) per l' anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte ai
    capitoli 59920 e 69020 del Bilancio pluriennale della
    Regione per gli anni 1993/ 1995, rispettivamente per lire
    500.000.000 e per lire 500.000.000.
    5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo
    60465 e sugli istituendi capitoli 62025 e 62030 della
    parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per
    l' esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei
    futuri Bilanci.






    ARTICOLO 12

    (Variazioni di bilancio)
    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    a) in diminuzione:

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    a) in diminuzione:
    Cap. 69020 << Fondo globale per il finanziamento di spese
    di investimento >>
    Competenza: L. 500.000.000
    Cassa: L. 0

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    a) in diminuzione:
    OMISSIS
    Cap. 59920 << Spese a carico della Regione per l' esercizio
    di funzioni sanitarie attribuite al SSN >>
    Competenza: L. 150.000.000
    Cassa: L. 150.000.000

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    a) in diminuzione:
    OMISSIS
    Cap. 21820 << Spese per incarichi di consulenza e per la
    partecipazione a commissione consultive o di
    studio a carattere generale >>
    Competenza: L. 250.000.000
    Cassa: L. 250.000.000

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    OMISSIS
    b) in aumento:

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    OMISSIS
    b) in aumento:
    Cap. 60465 << Spese per la realizzazione del sistema di chiamata
    di soccorso sanitario regionale con
    numero di telefono unico 118 >>
    Competenza: L. 500.000.000
    Cassa: L. 200.000.000

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    OMISSIS
    b) in aumento:
    OMISSIS
    Programma regionale 2.2.5.01 - << Formazione professionale >>.
    Codificazione 1.1.1.4.2.2.6.5.08
    Cap. 62025 (di nuova istituzione)
    << Formazione e aggiornamento del personale
    del sistema di emergenza sanitaria >>
    Competenza: L. 300.000.000
    Cassa: L. 150.000.000

    1. Alla parte Spesa del Bilancio di previsione della
    Regione per l' anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni,
    in termini di competenza e di cassa:
    OMISSIS
    b) in aumento:
    OMISSIS
    Programma regionale 2.2.5.01 - << Formazione professionale >>.
    Codificazione 1.1.1.4.2.2.6.5.08
    Cap. 62030 (di nuova istituzione)
    << Istruzione ed educazione alla popolazione
    sul sistema di emergenza sanitaria >>
    Competenza: L. 100.000.000
    Cassa: L. 50.000.000







    CAPO XI
    NORME TRANSITORIE E FINALI

    ARTICOLO 13

    (Verifica del sistema di emergenza sanitaria)
    1. Il sistema di emergenza sanitaria di cui alla presente
    legge, in relazione alla sua complessità , è definito in via
    sperimentale e sarà oggetto di verifica da parte del Consiglio
    regionale sulla base di una relazione presentata dalla Giunta
    regionale alla scadenza di due anni dalla data di effettiva
    attivazione della centrale operativa di cui all' art. 2, comma 2.
    2. La verifica dovrà riguardare l' adeguatezza qualitativa
    delle prestazioni fornite nonchè il rapporto costo - beneficio
    del sistema.
    3. Sulla base di tale verifica, potranno essere apportate
    eventuali variazioni al modello organizzativo e/ o alla dotazione
    organica previsti dalla presente legge.





    ARTICOLO 14

    (Abrogazione di norme)
    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
    legge sono abrogati:
    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
    legge sono abrogati:
    a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 << Organizzazione
    dei servizi di pronto soccorso sanitario del territorio della
    Regione Valle d' Aosta >>;

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
    legge sono abrogati:
    OMISSIS
    b) i punti 1.7.1) e l' intero punto 17 dell' allegato alla legge
    regionale 23 giugno 1983, n. 66 << Piano - sanitario
    della Regione Valle d' Aosta per il triennio 1983- 85 >>.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
    legge sono abrogati:
    OMISSIS
    2. Sono altresì abrogate le lettere b) e c) del punto relativo
    alla Medicina di Emergenza ed Accettazione dell' allegato
    A alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 << Aggiornamento
    del Piano Socio - sanitario della Regione Valle
    d' Aosta per il triennio 1983- 85 >> La funzione di organizzazione
    generale del Pronto Soccorso (lettera b) resta esercitato
    dall' UO di Medicina d' urgenza ed Accettazione fino
    all' effettiva attivazione del DEA La funzione di coordinamento
    delle strutture territoriali (lettera c) resta esercitata
    dall' UO di medicina d' urgenza ed Accettazione fino
    all' effettiva attivazione dell' UO di soccorso sanitario 118.






    ARTICOLO 15

    (Dichiarazione d' urgenza)
    1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del
    comma 3 dell' art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in
    vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
    sul bollettino ufficiale della Regione.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di
    osservarla e di farla osservare come
    legge della Regione Autonoma Valle
    d'Aosta.
    Aosta, 20 agosto 1993





    ALLEGATO 1:

    ALLEGATO A
    Modelli organizzativi del sistema di allarme sanitario
    (Articolo 2, comma 4)



    Scopo fondamentale del sistema di allarme sanitario è quello di assicurare la risposta ad ogni emergenza territoriale
    nei suoi aspetti di:
    a) risposta alla chiamata di soccorso;
    b) organizzazione delle operazioni di soccorso e di eventuale
    trasporto del paziente;
    c) istruzione della popolazione sulle modalità di comportamento
    in caso di emergenza sanitaria.
    Elemento fondamentale del modello è la creazione di un
    sistema unico ed organizzato di comunicazioni.
    1. L' ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
    L' organizzazione delle comunicazioni si basa sui
    seguenti elementi:
    a) l' unificazione dei numero di chiamata telefonica di soccorso
    sanitario nel numero telefonico unico << 118 >>;
    b) la costituzione di un' unica rete regionale di comunicazioni
    dedicata all' emergenza sanitaria.
    La centrale operativa (centro di risposta alla emergenza
    sanitaria) è costituita dall' insieme di apparati per consentire
    all' operatore responsabile di rispondere alle chiamate e attivare
    le risorse necessarie.
    Il sistema informatico di supporto deve rendere disponibili,
    in tempo reale, tutte le informazioni necessarie affinchè l' operatore responsabile possa prendere adeguate decisioni
    operative nella gestione della risposta all' emergenza
    sanitaria.
    Le comunicazioni in arrivo alla centrale operativa e in
    partenza dalla stessa devono essere registrate, in modo automatico
    su nastro, comprendendo data ed ora della comunicazione.
    La rete di comunicazioni della centrale operativa regionale,
    articolata in rete di accesso, rete di gestione e rete
    radio, deve permettere le seguenti funzioni:
    a) la rete di accesso convoglia le chiamate di soccorso del
    cittadino alla centrale operativa da qualsiasi punto telefonico
    (pubblico o privato) della rete regionale;
    b) la rete di gestione è divisa in due sottoreti:
    1) la prima comprende l' insieme dei collegamenti di
    fonia tra la centrale operativa e gli Enti preposti alla
    gestione dell' emergenza sanitaria (Ospedali, Centri di
    soccorso ambulanze interdistrettuali( CSAI), Centri di
    soccorso ambulanze distrettuali( CSAD), Centri Traumatologici,
    Vigili del fuoco, Guide del soccorso alpino
    valdostano, ecc.);
    2) la seconda comprende e assicura i collegamenti per la
    trasmissione dei dati tra le strutture dedicate alla raccolta
    ed elaborazione di dati a supporto della emergenza
    sanitaria e la centrale operativa.
    c) la rete collega tutti i mezzi mobili (autoambulanze,
    elicotteri, aerei) operanti sul territorio con la centrale
    operativa. E' prevista a questo scopo << una alta integrazione >>
    tra il servizio pubblico radio mobile cellulare evoluto
    ( GSM) ed i vari servizi esistenti nella rete gestita
    dall' Amministrazione regionale nell' attuale quadro della
    Protezione Civile.
    La rete radio deve consentire la ricezione e la trasmissione
    di segnali di telemedicina, di teleconferenza, di ricerca
    persone, ecc.
    Le caratteristiche del sistema di comunicazioni sono le
    seguenti:
    1) la garanzia di traffico in ogni circostanza. Deve essere
    possibile evitare la saturazione del sistema di comunicazioni
    anche in caso di gravi emergenze e di grandi richieste
    di traffico verso la centrale operativa. La qualità delle
    comunicazioni, anche radio, deve essere integrabile con
    quella della rete telefonica.
    2) il controllo centralizzato. Le anomalie per guasto o per
    necessità di riconfigurazione del sistema telefonico devono
    essere evidenziate da un apposito posto di controllo.
    3) l' evoluzione del sistema di comunicazioni e trasmissione
    dati. Deve essere prevista la possibilità di utilizzare reti
    flessibili e apparati modulari in modo da consentire la
    riconfigurazione del sistema di comunicazioni in funzione
    delle esigenze organizzative.
    E' prevista l' informatizzazione della centrale operativa
    118, che dovrà possedere le seguenti caratteristiche minimali:
    a) fornire all' operatore di centrale ausili tecnologici che
    semplifichino al massimo le procedure conseguenti alla
    chiamata di soccorso per quanto riguarda:
    1) l' individuazione della sede dell' emergenza (cartografia
    computerizzata, data base di località );
    2) l' acquisizione di dati relativi al paziente (anagrafe
    sanitaria, recupero di dati clinici precedenti all' evento
    in atto attraverso l' elaborazione di specifici data base
    o la lettura di carte a processore);
    3) il costante controllo delle risorse umane e materiali a
    disposizione per il soccorso;
    4) il collegamento con il Pronto Soccorso dell' Ospedale
    di Aosta cui farà capo il sistema di rilevazione delle
    disponibilità di posti - letto;
    b) rendere più agevoli le operazioni di conservazione dei
    dati relativi alle singole emergenze, utilizzando al massimo
    sistemi automatici di rilevazione delle informazioni e
    quindi riducendo le necessità di inserimento manuale
    delle stesse;
    c) automatizzare le procedure burocratiche.
    Il sistema informatico dovrà essere compatibile con i
    sistemi regionali già esistenti o in via di implementazione.

    2. LA CHIAMATA DI SOCCORSO
    Alla centrale operativa regionale, in funzione 24 ore
    su 24, afferiscono tutte le chiamate di soccorso sanitario,
    tramite:
    a) la linea telefonica 118 (di regola);
    b) l' apposita rete radiofonica regionale;
    c) l' attivazione di eventuali dispositivi automatici di allarme.
    La chiamata di soccorso è gratuita, attivabile senza l' uso
    di gettoni o monete e di prefissi interdistrettuali.
    Il sistema di chiamata di soccorso deve essere strutturato
    in modo da rispondere ai criteri generali di organizzazione
    delle comunicazioni.

    3. L' ORGANIZZAZIONE
    DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO
    La centrale operativa 118, una volta ricevuta la chiamata
    di soccorso sanitario, dispone, dirige, indirizza e coordina
    gli interventi diretti ad affrontare le situazioni di emergenza
    sanitaria sul luogo d' insorgenza e durante il trasporto fino
    all' eventuale fase di ospedalizzazione.
    Sul piano organizzativo - funzionale, la centrale operativa
    deve essere in grado di affrontare sia le situazioni interessanti
    un singolo caso che quelle riguardanti più persone od
    intere comunità , nonchè ogni altra situazione di rischio per
    la salute, ivi comprendendo anche le problematiche connesse
    con l' igiene pubblica, l' igiene ambientale e l' assistenza
    veterinaria. In tal senso il modello organizzativo funzionale
    individuato deve essere automaticamente inseribile sia nel
    più ampio contesto organizzativo coordinato dalla Protezione
    Civile, sia nell' ambito organizzativo dei servizi sanitari
    dell' USL deputati alla tutela dell' igiene pubblica, ambientale
    e veterinaria.
    La centrale assicura la tempestività e l' adeguatezza
    dell' intervento al particolare tipo di evento lesivo o patologico:
    a) valutando la domanda di soccorso;
    b) decidendo il tipo di soccorso da attivare;
    c) disponendo l' invio dei mezzi e del personale idoneo;
    d) mantenendo sotto controllo l' eventuale fase di trasporto;
    e) attivando, se necessario, l' emergenza ospedaliera;
    f) informando il soggetto che chiama delle decisioni adottate.
    La centrale fornisce inoltre il proprio supporto per la
    gestione dei trasporti sanitari secondari, dei trasporti non
    urgenti e di quelli non sanitari che ad essa siano attribuiti, la
    gestione delle chiamate della Guardia Medica e delle informazioni
    sulle farmacie di turno.
    Le prestazioni di trasporto infermi sono distinte nelle
    seguenti tipologie:
    a) trasporto d' urgenza con assistenza sanitaria;
    b) trasporto d' urgenza senza assistenza sanitaria;
    c) trasporto sanitario non urgente;
    d) trasporto non sanitario.
    Tali prestazioni, nonchè le modalità della loro erogazione,
    con esclusione di quelle già disciplinate dall' allegato B,
    saranno individuate dalla Giunta regionale, sentita l' USL,
    entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
    L' attività di trasporto infermi è esercitata avvalendosi
    delle ambulanze quale mezzi principale di soccorso.
    Le ambulanze sono operativamente distribuite in sedi
    periferiche prestabilite facenti capo ai quattro centri du soccorso
    ambulanze interdistrettuali( CSAI) di Morgex, Aosta,
    Chatillon e Donnas e ai centri di soccorso ambulanze
    distrettuali( CSAD). Le ambulanze sono direttamente gestite
    da personale dipendente dell' USL e possono essere utilizzate
    da personale volontario.
    In relazione al tipo di trasporto sanitario da effettuare
    sono utilizzati i seguenti tipi di ambulanza:
    a) ambulanze di soccorso attrezzate per trasporti che necessitano
    di terapia intensiva o rianimazione (tipo A);
    b) ambulanze di soccorso (tipo A);
    c) ambulanze di trasporto (tipo B)
    d) auto mediche ambulanzate.
    Le caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e
    di materiale, gli standards di efficienza ed i livelli di
    manutenzione delle ambulanze e delle auto mediche ambulanzate,
    nonchè il loro numero e distribuzione all' interno dei CSAI e
    CSAD saranno definiti con deliberazione della Giunta
    regionale, sentita l' USL, entro 90 giorni dall' entrata in
    vigore della presente legge.
    L' uso del mezzo aereo o dell' elicottero ai fini del soccorso
    sanitario o del trasporto di infermi non è sostitutivo,
    ma integrativo dell' ambulanza; esso è riservato a particolari
    situazioni connesse con esigenze di rapidità di intervento e/ o
    con particolari condizioni operative ed è comunque richiesto
    dal personale medico operante presso la centrale operativa
    118 secondo protocolli coordinati con la Protezione Civile.
    L' uso dell' elicottero deve essere conforme alle disposizioni
    del Decreto Ministeriale 10 marzo 1988 e l' elicottero
    utilizzato deve disporre delle tecnologie adeguate all' impiego
    in ambiente montano.

    4. PERSONALE
    L' attivazione del sistema dell' emergenza nella Regione
    Valle d' Aosta implica la revisione delle modalità di intervento
    medico di urgenza sul territorio, basato, nella legislazione
    vigente, sull' attività dei medici di base e dei medici di
    Guardia medica.
    Uno degli scopi principali della presente legge è quello
    di assicurare alla popolazione una qualificata assistenza
    medica d' urgenza, 24 ore al giorno.
    Le modalità organizzative della medicalizzazione del
    sistema dell' emergenza presuppongono:
    a) una particolare formazione per i medici addetti al servizio;
    b) una differente distribuzione territoriale dei medici stessi;
    c) la necessaria progressività di attivazione del sistema,
    tenuto conto in particolare dei tempi di formazione del
    personale.
    Per ogni necessità di intervento medico urgente sul territorio,
    l' UO 118 si avvarrà , in via prioritaria, di personale
    medico convenzionato che abbia frequentato l' apposito
    corso di formazione previsto dal comma 5 dell' art. 22 del
    DPR 25 gennaio 1991, n. 41. Tale personale assicurerà gli
    interventi di urgenza o di emergenza sul territorio sotto la
    diretta gestione del personale della centrale operativa 118. A
    regime, dovrà essere garantita la presenza di medici convenzionati
    in ognuno dei 4 CSAI (Morgex, Aosta, Chatillon,
    Donnas) con la copertura, 24 ore al giorno, dell' intero territorio
    regionale secondo schemi organizzativi deliberati
    dall' USL, sentito il Responsabile dell' UO 118.
    Il sistema di Guardia medica notturna, prefestiva e festiva,
    così come oggi organizzato, sarà progressivamente sostituito
    con l' attività dei medici convenzionati gestiti funzionalmente
    dalla UO 118 e attivi 24 ore al giorno di cui al
    paragrafo precedente (da ora denominati << medici dell' emergenza
    territoriale >>).
    L' attività dei medici dell' emergenza territoriale potrà essere integrata, sulla base di appositi protocolli o di specifiche
    convenzioni, attraverso l' utilizzo di personale medico
    dipendente dalle UO dell' area critica, così come definita
    nell' allegato C, o di personale volontario del Soccorso Alpino
    Valdostano.
    In analogia, il personale infermieristico delle UO
    dell' area critica potrà essere utilizzato, sempre in base a
    specifici protocolli, nel sostegno alle attività gestite dalla
    centrale operativa.
    4a) Personale medico dell' uo di soccorso sanitario 118
    Svolge i seguenti compiti:
    a) coordinamento generale della centrale operativa 118;
    b) supporto scientifico e decisionale agli operatori di centrale
    nelle 24 ore; tale attività potrà anche essere svolta,
    nelle ore notturne, dal personale medico di cui al successivo
    punto 4b);
    c) partecipazione alla formazione ed aggiornamento del personale
    di soccorso;
    e) coordinamento dell' attività dei volontari del soccorso e,
    in collaborazione con il responsabile del servizio n. 3, dei
    medici di Guardia medica territoriale;
    f) supporto alle medicalizzazione del soccorso territoriale in
    caso di emergenze di particolare impegno;
    g) supporto ai medici delle UO ospedaliere per quanto
    riguarda i trasporti secondari.
    4b) Personale medico dell' emergenza territoriale
    Svolge i seguenti compiti:
    a) medicalizzazione del soccorso 24 ore al giorno nelle sedi
    di Morgex, Aosta, Chatillon e Donnas, comprendendo in
    tale eccezione le funzioni svolte attualmente dalla Guardia
    Medica notturna, prefestiva e festiva;
    b) eventuale supporto scientifico e decisionale agli operatori
    di centrale nelle 12 ore notturne;
    c) partecipazione all' attività di trasporto secondario.
    4c) Personale medico ed infermieristico delle uo dell' area
    critica e personale medico addetto all' elisoccorso
    Svolge i seguenti compiti:
    a) supporto alla medicalizzazione del soccorso territoriale in
    caso di emergenze di particolare impegno;
    b) supporto infermieristico di emergenze o di trasporti
    secondari di particolare impegno;
    c) medicalizzazione del soccorso quando è necessario
    l' impiego dell' elicottero.
    4d) Personale medico della centrale operativa, di
    norma il personale della centrale operativa è costituito
    da personale infermieristico, che svolge i seguenti compiti:
    a) operatore di centrale con responsabilità tecnica sulla base
    di specifici protocolli;
    b) controllo e verifica del materiale e delle attrezzature di
    soccorso sanitario;
    c) supporto nella fase di triage in Pronto Soccorso e durante
    trasporti secondari;
    d) partecipazione all' attività di formazione ed aggiornamento
    del personale di soccorso.
    Nell' attuale carenza di personale infermieristico, è ammesso l' utilizzo di operatori tecnici, appositamente addestrati
    all' attività di operatore di centrale, ad integrazione
    degli infermieri professionali; il personale infermieristico
    dovrà comunque assicurare la presenza in centrale di almeno
    una unità nelle 12 ore diurne.
    L' attività nella centrale operativa è compito d' istituto e
    non comporta un diverso inquadramento professionale dei
    dipendenti interessati.
    4e) Operatori tecnici (addetti al soccorso e trasporto infermi)
    Svolgono i seguenti compiti:
    a) guida e manutenzione dei mezzi di soccorso;
    b) primo soccorso e trasporto infermi (compresi i trasporti
    non urgenti);
    c) operatore di centrale in stretta collaborazione con il personale
    infermieristico (per gli operatori tecnici formati da
    apposito corso).






    ALLEGATO 2:

    ALLEGATO B
    Erogazione delle prestazioni
    (Art. 3, comma 2)



    Le prestazioni di soccorso e di trasporto sanitario di cui
    agli artt. 2 e 3 della presente legge sono erogate con le
    seguenti modalità :
    1. PRESTAZIONI GRATUITE
    Le operazioni di soccorso e di trasporto stabilite dalla
    centrale operativa sono gratuite, per i cittadini iscritti e
    assistibili dal servizio sanitario nazionale, nonchè per gli
    assistiti di istituzioni sanitarie estere temporaneamente in Italia
    e beneficiari delle prestazioni sanitarie in territorio italiano in
    applicazione di accordi internazionali o bilaterali, nei
    seguenti casi:
    a) quando il trasporto è seguito dal ricovero ospedaliero del
    paziente;
    b) quando il mancato ricovero ospedaliero è determinato da
    accertamenti effettuati in Pronto Soccorso.
    2. PRESTAZIONI A PAGAMENTO
    LO di soccorso sanitario 118 assicura, di norma il
    soddisfacimento delle richieste di trasporto effettuate da privati,
    fuori dai casi di intervento indicati al punto 1, avvalendosi
    di mezzi propri o delle altre strutture di trasporto sanitario
    convenzionate.
    L' utilizzo di mezzi e personale propri dell' USL in rapporto
    a tali richieste non può comunque comportare modifiche
    all' organizzazione ed al funzionamento del sistema di
    soccorso e di trasporto e comporta il pagamento di una tariffa
    a carico del soggetto richiedente.
    Le tariffe sono determinate annualmente dall' USL,
    sentito il parere del responsabile dell' UO 118 e tenuto
    conto degli effettivi costi di esercizio, in accordo con la
    programmazione regionale.
    Nel caso di manifestazioni organizzate da enti pubblici o
    privati per i quali i soggetti organizzatori richiedono la
    disponibilità di personale sanitario e di mezzi di soccorso,
    l' USL può assicurare il soddisfacimento di tali richieste
    con le stesse modalità previste per le altre prestazioni a
    pagamento.





    ALLEGATO 3:

    ALLEGATO C
    Il dipartimento d' emergenza e accettazione( DEA)
    (Art. 5, commi 3 e 4)



    1. DEFINIZIONE DEL DIPARTIMENTO
    Il Dipartimento rappresenta il modello organizzativo
    delle funzioni ospedaliere finalizzate al trattamento delle
    emergenze - urgenze sanitarie.
    E' costituito su schemi operativi di interdisciplinarietà fra
    le attività medico - chirurgiche di base e le attività specialistiche coinvolte per frequenza e continuità nelle
    problematiche del soccorso sanitario. Interagisce strettamente con
    il sistema di intervento territoriale rispetto al quale si colloca
    in modo complementare.
    2. LE COMPETENZE DEL DEA
    2a) Il Pronto Soccorso - Triage
    Nel DEA è garantita, mediante presenza l' attività in servizio,
    la funzione di Triage dei pazienti e la funzione di Pronto
    Soccorso( PS) così articolata:
    - PS medico
    - PS chirurgico
    - PS ortopedico - traumatologico
    - PS pediatrico
    - PS ostetrico - ginecologico
    - PS psichiatrico
    In particolare
    a) il Triage assicura l' immediata valutazione medica di tutti
    i pazienti che accedono al Pronto Soccorso, selezionando
    l' accesso ai PS specialistici dei soli pazienti che necessitano
    di ulteriori accertamenti e cure d' urgenza.
    E' gestito dal personale medico e infermieristico della
    UO di Soccorso Sanitario 118.
    L' articolazione delle presenze del personale medico ed
    infermieristico saranno determinate sulla base di protocolli
    operativi deliberati dall' USL su proposta dei responsabili
    dell' UO di Soccorso Sanitario 118 e del DEA.
    b) il PS medico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza,
    l' intervento diagnostico ed assistenziale di tipo medico
    per i pazienti urgenti e ne cura la eventuale relativa accettazione
    d' urgenza.
    E' gestito dal personale medico della UO di Medicina
    d' Urgenza e Accettazione( MUA).
    c) il PS chirurgico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza,
    l' intervento diagnostico ed assistenziale di tipo chirurgico
    per i pazienti urgenti e ne cura l' eventuale relativa
    accettazione d' urgenza. E' gestito dal personale medico
    della UO di Chirurgia Generale.
    d) il PS ortopedico - traumatologico assicura, 24 ore su 24 e
    con immediatezza, l' intervento diagnostico ed assistenziale
    di tipo traumatologico per i pazienti urgenti e ne
    cura la eventuale relativa accettazione d' urgenza.
    E' gestito dal personale medico ed infermieristico della
    UO di Traumatologia ed Ortopedia
    e) il PS pediatrico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza,
    l' intervento diagnostico ed assistenziale di tipo pediatrico -
    neonatologico per i pazienti urgenti e ne cura la
    eventuale relativa accettazione d' urgenza.
    E' gestito dal personale medico ed infermieristico della
    UO di Pediatria - Neonatologia.
    f) il PS ostetrico - ginecologico assicura, 24 ore su 24 e con
    immediatezza, l' intervento diagnostico ed assistenziale di
    tipo ostetrico - ginecologico per le pazienti urgenti e ne
    cura la eventuale relativa accettazione d' urgenza. E' gestito
    dal personale medico ed infermieristico della UO di
    Ostetricia e Ginecologia.
    g) il PS psichiatrico assicura, 24 ore su 24 e con immediatezza,
    l' intervento diagnostico ed assistenziale di tipo psichiatrico
    per i pazienti urgenti e ne cura la eventuale relativa
    accettazione d' urgenza. Nella fase iniziale tale attività deve essere garantita mediante presenza attiva almeno
    per la fascia diurna. In sede di successiva verifica delle
    necessità sarà valutata l' opportunità di estendere la presenza
    attiva 24 ore su 24.
    E' gestito dal personale medico ed infermieristico della
    UO di Psichiatria.
    2b) L' area Critica dell' Urgenza - Emergenza( ACUE)
    All' interno del DEA è identifica una area di terapia
    intensivo - subintensiva denominata Area Critica dell' Urgenza -
    Emergenza( ACUE) e composta dal pronto Soccorso e
    dalle UO di medicina d' Urgenza e Accettazione, Cardiologia
    e Cure Intensive Cardiologiche, Rianimazione e Terapia
    antalgica e Anestesia e Terapia Intensiva Pre e Postoperatoria.
    Essa garantisce:
    a) i trattamenti indifferibili;
    b) l' accettazione ed il ricovero dei pazienti intensivi e
    subintensivi; c) la pronta assistenza all' emergenza
    intraospedaliera; d) i trasporti secondari assistiti.
    Essa utilizza inoltre omogeneità di linguaggio, di protocolli
    medico diagnostici e terapeutici, di preparazione del
    personale assistenziale dell' area e di dotazioni strumentali.
    Nell' ambito del DEA tale area comprende:
    - 8 posti letto MUA;
    - 8 posti letto di Rianimazione:
    - 7 posti letto UTIC;
    - 5 posti letto TIPO;
    A regime, con l' attuazione del previsto ampliamento del
    PS saranno inoltre compresi in tale area 6 posti - barella per
    l' osservazione ed i trattamenti indifferibili.
    2c) Le componenti obbligatorie di base del DEA
    Costituiscono componenti obbligatorie di base del DEA:
    a) il laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche;
    b) il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;
    c) la diagnostica per immagini.
    Questa ultima attività , non appena possibile, dovrà essere
    effettuata 24 ore su 24 direttamente nei locali del PS,
    all' uopo attrezzati.
    Nel DEA è assicurata altresì , nell' arco delle 24 ore, l'
    attività coordinata delle seguenti Unità Operative e
    Dipartimentali: - anestesia, terapia intensiva pre e
    postoperatoria; - anestesia, rianimazione e terapia antalgica;
    - neurologia e neurofisiopatologia;
    - cardiologia e cure intensive cardiologiche;
    - chirurgia vascolare ed angiologia;
    - chirurgia toracopolmonare, senologia ed endocrinologica;
    - gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
    - nefrologia e dialisi;
    - otorinolaringoiatria;
    - oculistica;
    - urologia;
    - nefrologia chirurgica;
    - medicina nucleare.
    In base a documentate ulteriori necessità la Giunta regionale,
    su richiesta dell' USL, può disporre del
    DEA, con altre UOUD.

    3 LE MODALITA' DI RICOVERO
    Ai fini di una corretta regolamentazione dei ricoveri
    ordinari, finalizzata ad un razionale utilizzo delle risorse
    ospedaliere ed a garantire i necessari ricoveri d' urgenza, l'
    ospedale sarà dotato di un sistema informatico di monitoraggio
    dei flussi in entrata ed in uscita dall' ospedale dei pazienti
    degenti e di monitoraggio in tempo reale delle disponibilità di posti letto. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore
    della presente legge, l' USL delibera la regolamentazione dei
    ricoveri ordinari con particolare riguardo a:
    a) la determinazione di una fascia oraria antimeridiana e
    pomeridiana di accettazione dei pazienti prenotati;
    b) i requisiti di ammissione degli stessi finalizzati a ridurre
    al minimo i tempi di degenza;
    c) le compatibilità con i ricoveri d' urgenza.
    In via transitoria, ai fini di garantire i posti letto( PL)
    liberi per i ricoveri d' urgenza, l' accettazione ordinaria e, di
    norma, svolta dalle UO sulla base degli indirizzi organizzativi
    previsti dalla vigente legislazione. Essa è subordinata
    a garantire liberi, o comunque immediatamente utilizzabili,
    almeno i seguenti posti letto( PL) dedicati alle urgenze:
    - Area Critica( UTIC, Rianimazione e MUA e PL di cui
    almeno 2 in MUA;
    - Area medica (Medicina Gastroenterologia, Neurologia,
    Geriatria, cardiologia, Oncologia, Nefrologia) 5 PL;
    - Area chirurgica (Chirurgia generale e toracica, Urologia,
    Chirurgia Vascolare, Otorinolaringoiatria, Oculistica e
    Odontoiatria) 5 PL;
    - Area ostetrica 3 PL;
    - Area Pediatrica 3 PL;
    - Area Psichiatrica 1 PL.
    La Direzione Sanitaria vigila sulla garanzia della minima
    dotazione di PL sopracitata. Al di sotto di tale soglia essa
    comunica tempestivamente alle UO dell' area interessata la
    sospensione dei ricoveri ordinari da parte delle singole UO
    ed assume, in prima persona, la gestione dei ricoveri ordinari.

    4. IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
    Il Consiglio di Dipartimento ha prioritariamente compiti
    di indirizzo e verifica in ordine a:
    a) prevenzione;
    b) informazione;
    c) epidemiologia delle urgenze - emergenze nel territorio
    regionale;
    d) strutturazione uniforme del servizio sul territorio regionale;
    e) predisposizione di schemi organizzativi del dipartimento
    e loro modifiche;
    f) uso di protocolli diagnostici e terapeutici;
    g) linguaggio comune fra le strutture territoriali ed ospedaliere
    dedicate all' urgenza;
    h) elaborazione di programmi di ricerca, didattica, qualificazione
    e riqualificazione ed aggiornamento del personale;
    i) organici adeguati;
    l) attrezzature adeguate.
    Con successivo provvedimento, da adottarsi entro un
    anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
    Giunta regionale, su proposta dell' USL, approva il regolamento
    di attuazione del consiglio di dipartimento ed eventuali
    sue articolazioni, garantendo rappresentatività delle
    componenti del DEA e snellezza operativa.
    In fase di prima applicazione, in attesa del regolamento
    attuativo sopracitato, il Consiglio di Dipartimento è costituito
    da:
    - Direttore Sanitario (o suo delegato) con funzione di
    Responsabile del DEA;
    - Responsabile della UO di Soccorso Sanitario 118 (o suo
    delegato)
    - Responsabile dalla UO di Chirurgia Generale (o suo delegato);
    - Responsabile della UO di Ortopedia e Traumatologia (o
    suo delegato);
    - Responsabile della UO di Medicina d' Urgenza e Accettazione
    (o suo delegato);
    - Caposala del Pronto Soccorso (o suo delegato).

    5. LE STRUTTURE E I MEZZI
    Oltre alle normali dotazioni logistiche, a regime, le strutture
    del PS del Presidio di viale Givevra dovranno comprendere
    locali per:
    a) le operazioni di sbarellamento e barellamento;
    b) l' attesa idonea e confortevole dei pazienti;
    c) l' accettazione amministrativa;
    d) le attività di Pubblica Sicurezza;
    e) il Triage;
    f) le attività di rianimazione cardiorespiratoria e terapie
    intensive;
    g) le attività di PS medico, chirurgico e traumatologico;
    h) la sosta dei pazienti durante l' iter diagnostico in PS;
    i) la diagnostica d' urgenza per immagini( Rx ed ecografia);
    l) il laboratorio di analisi per le urgenze;
    m) la sala operatoria attrezzata per le urgenze;
    n) la sala gessi;
    o) l' osservazione temporanea ed i trattamenti indifferibili;
    p) le comunicazioni con pazienti e parenti e fra personale
    sanitario (locali briefing);
    q) l' aggiornamento del personale.
    L' ampliamento parziale del Pronto Soccorso, attualmente
    già in fase di realizzazione esecutiva, deve prioritariamente
    garantire l' attivazione dell' ambulatorio di TRIAGE, l' istituzione
    della Accettazione Amministrativa e la razionalizzazione
    dei locali d' attesa degli utenti. L' attuazione del restante
    ampliamento del Pronto Soccorso dovrà garantire la
    globalità delle attività sopracitate.
    Altresì , in fase transitoria, il potenziamento delle attuali
    sale operatorie, attraverso l' istituzione di una nuova sala,
    dovrà prioritariamente garantire, oltre all' attivazione di una
    sala specificatamente attrezzata per le attività di chirurgia
    vascolare, un congruo potenziamento del numero di sedute
    operatorie dedicate all' urgenza.
    Le attrezzature devono comprendere:
    a) i presidi per il monitoraggio ed il sostentamento delle
    funzioni vitali;
    b) i presidi necessari alla esecuzione dei trattamenti medico -
    chirurgici indifferibili;
    c) le attrezzature necessarie alla diagnostica per immagini
    d' urgenza;
    d) i sussidi didattici per l' aggiornamento permanente del
    personale.
    A regime, devono essere standardizzate tutte le attrezzature
    necessarie nel sistema d' emergenza regionale (monitors,
    defibrillatori ecc.) al fine di facilitare un corretto
    impiego ed una più economica gestione delle stesse.
    Le attrezzature devono inoltre comprendere i necessari
    supporti informatici e logistici per garantire:
    a) il collegamento continuo e bidirezionale del PS con la
    banca dati della centrale operativa 118.
    b) la ricezione e la trasmissione delle informazioni e delle
    immagini fra PS e strutture sanitarie regionali ed extraregionali
    interessate all' urgenza (telemedicina);
    c) la conoscenza in tempo reale della disponibilità dei posti
    letto ospedalieri;
    d) la gestione statistica ed amministrativa dell' attività per
    l' urgenza intraospedaliera.

    6. IL PERSONALE
    La soluzione organizzativa per le attività del PS all' interno
    del DEA prevede la presenza di organico fisso e di
    organico a rotazione.
    6a) Organico fisso
    E' costituito dalla dotazione organica della UO di Medicina
    d' Urgenza e Accettazione.
    6b) Organico a rotazione
    Comprende il personale medico addetto 24 ore su 24 alle
    attività di guardia chirurgica e di guardia traumatologica. E'
    fornito rispettivamente dalla UO di Chirurgia Generale e
    dalla UO di Ortopedia e Traumatologia UD Chirurgia
    della mano.
    La quantificazione completa dell' organico per il funzionamento
    dei PS specialistici, del DEA e delle attività complementari di guardia interdivisionale medica e chirurgica
    sarà approvata con provvedimento deliberativo dell' USL,
    da adottarsi entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente
    legge.
    Nelle more di tale provvedimento è garantita l' attività di
    guardia interdivisionale medica secondo gli schemi attualmente
    autorizzati dalla USL.
    Sempre nelle more di tale provvedimento, l' USL,
    disporrà l' attivazione della guardia interdivisionale chirurgica
    per le ore notturne di tutti i giorni della settimana, per le
    ore pomeridiane dei giorni prefestivi nonchè per le ore diurne
    dei giorni festivi. Partecipano a tale attività di guardia
    interdivisionale chirurgica le seguenti UOUD:
    - Chirurgia Vascolare;
    - Urologia;
    - Nefrologia Chirurgica e Andrologia;
    - Chirurgia Toracopolmonare, senologia ed endocrinologica;
    - Otorinolaringoiatria;
    - Oculistica.

    7. SERVIZI ESSENZIALI
    Le attività di trasporto, diagnosi e cura del sistema di
    emergenza territoriale ed ospedaliera sono considerati servizi
    essenziali. Apposito provvedimento amministrativo
    dell' USL identificherà i livelli minimi assistenziali adeguati.
    In particolare tale provvedimento dovrà contenere le
    norme organizzative atte a garantire in qualsiasi situazione,
    ivi compreso in caso di sciopero, l' attività e le relative presenze
    in servizio del personale di emergenza territoriale, di
    Triage e di pronto Soccorso (secondo le articolazioni previste)
    e le attività di cura intensiva - subintensiva dell' Area Critica
    dell' Urgenza - Emergenza.






    ALLEGATO 4:

    ALLEGATO D
    Dotazioni organiche
    (art. 6, comma 6)



    1. Unità Operativa di soccorso sanitario 118:
    - 1 posto di Primario ospedaliero - disciplina di anestesia e
    rianimazione;
    - 4 posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero;
    - 4 posti di Assistente medico ospedaliero;
    (le aree funzionali e le discipline dei posti di aiuto e di
    assistente saranno deliberate dalla Giunta regionale, previo
    parere dell' USL, prima dell' indicazione dei relativi concorsi)
    2. Unità Operativa di Traumatologia Territoriale:
    - 1 posto di Primario ospedaliero - disciplina di ortopedia e
    traumatologia;
    - 2 posti di Aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina
    di ortopedia e traumatologia;
    - 2 posti di Assistente medico ospedaliero - disciplina di
    ortopedia e traumatologia;
    3. Le funzioni e le Unità Dipartimentali delle Unità Operative
    di Chirurgia Generale 1 e 3 Chirurgia Generale 2, di cui
    alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, sono svolte dalla
    nuova Unità Operativa di Chirurgia Generale.
    La pianta organica della nuova Unità Operativa di Chirurgia
    assorbe le piante organiche delle Unità Operative di
    Chirurgia Generale 1 e Chirurgia Generale 2 con la soppressione
    di un posto di Primario ospedaliero.
    4. L' organico dell' Unità Operativa di otorinolaringoiatria,
    di cui alla legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, è aumentato di un posto di Assistente medico ospedaliero.
    5. L' organico dell' Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
    ed Angiologia, di cui alla legge regionale 17 giugno 1988,
    n. 56, è aumentato di un posto di Assistente medico ospedaliero
    e di un posto di aiuto medico corresponsabile.
    6. Nell' ambito del Servizio n. 4 dell' Unità Sanitaria Locale,
    servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed
    extraospedaliera, integrativa dell' assistenza di base, la pianta
    organica di cui all' allegato D della legge regionale 17 giugno
    1988, n. 56, è aumentata dei seguenti posti:
    Personale infermieristico:
    - 2 posti di operatore professionale coordinatore - Capo sala
    - 50 posti di operatore professionale collaboratore - Infermiere
    professionale
    Assistenti tecnici
    - 1 posto di assistente tecnico
    Operatori tecnici
    - 27 posti di operatore tecnico - addetto al soccorso e trasporto
    infermi
    Ausiliari socio sanitari
    - 20 posti di ausiliario socio - sanitario
    7. Nell' ambito del servizio n. 7 dell' Unità Sanitaria Locale,
    servizio per l' Amministrazione del Personale e l' esercizio
    dell' attività amministrativa, la pianta organica di cui all'
    allegato D della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56, è aumentata dei seguenti posti:
    Assistenti amministrativi
    - 4 posti di assistente amministrativo
    Coadiutori amministrativi
    - 18 posti di coadiutore amministrativo





    ALLEGATO 5:

    ALLEGATO E
    Modello sperimentale
    (Art. 10, comma 2)



    Le materie oggetto del modello sperimentale predisposto
    dalla Giunta regionale sono le seguenti:
    a) la definizione prototipale e la validazione applicativa del
    modulo di elisoccorso del sistema di emergenza e pronto
    intervento, con impiego di tecnologie innovative per la
    trasmissione, anche da mezzi in movimento, di dati fisiologici
    e di immagini di interesse biomedico, per la mappatura
    elettronica del territorio, per il volo strumentale
    assistito e per il recupero di infermi in condizioni di difficile
    accessibilità territoriale;
    b) la sperimentazione di modalità gestionali, compresa
    l' informatizzazione del sistema di emergenza e l' uso di
    carte magnetiche personalizzate e di autofinanziamento,
    anche in collaborazione con aziende e enti di promozione
    turistica.




     
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