Sistema di emergenza sanitaria.

REGIONE MARCHE L.R. N. 36 DEL 30-10-1998

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    LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 30-10-1998
    REGIONE MARCHE

    Sistema di emergenza sanitaria.


    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
    N. 92
    del 5 novembre 1998
    Il Consiglio regionale ha approvato;
    il Commissario del Governo ha apposto il visto;
    il Presidente della Giunta regionale promulga
    la seguente legge regionale:






    CAPO I
    Principi generali ed organizzazione

    ARTICOLO 1

    (Definizione finalità)

    1. Con la presente legge s’istituisce e si disciplina il sistema di
    emergenza sanitaria inteso come l’insieme delle funzioni di soccorso,
    trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare
    l’assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze o urgenze.
    2. La presente legge disciplina altresì i servizi collegati al sistema
    d’emergenza sanitaria.






    ARTICOLO 2

    (Organizzazione generale)

    1. Il sistema di emergenza sanitaria costituisce un complesso
    organizzato di strutture ospedaliere ed extraospedaliere tra loro
    funzionalmente integrate ed è uniforme su tutto il territorio.
    2. Tale complesso organizzato è articolato in:
    a) sistema di allarme sanitario;
    b) sistema territoriale di soccorso;
    c) sistema ospedaliero di emergenza.
    3. Al fine di garantire l’efficacia degli interventi al verificarsi di
    situazioni di emergenza anche in materia di igiene pubblica e
    veterinaria, in ogni sistema di allarme sanitario provinciale di cui
    all’articolo 5, sono compresi i servizi di pronto intervento garantiti
    dai dipartimenti di prevenzione attivati dalle Unità sanitarie locali
    nel territorio provinciale di competenza. Sono altresì stabiliti
    collegamenti funzionali con gli uffici periferici del Ministero della
    sanità al fine di far fronte alle emergenze sanitarie di frontiera.
    4. La Regione favorisce e promuove lo strumento di teleconsulto.






    ARTICOLO 3

    (Comitato regionale per l’emergenza sanitaria)

    1. E’ istituito, presso il servizio sanità della Regione, il Comitato
    regionale per l’emergenza sanitaria con compiti di consulenza tecnica
    alla Giunta regionale in materia di programmazione, indirizzo ed
    organizzazione delle attività svolte nel sistema di emergenza
    sanitaria. In particolare, il Comitato:
    a) collabora alla definizione di atti di programmazione per le
    emergenze;
    b) predispone il piano per le emergenze che richiedono l’intervento
    coordinato con il Servizio della protezione civile;
    c) propone la dislocazione nel territorio dei mezzi di soccorso
    facenti parte del sistema dell’emergenza sanitaria;
    d) elabora protocolli operativi per il coordinamento e
    l’organizzazione degli interventi;
    e) formula proposte per la formazione e l’aggiornamento degli
    operatori utilizzati nel sistema dell’emergenza sanitaria;
    f) promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale
    dell’emergenza sanitaria attraverso l’elaborazione di linee guida
    contenenti la definizione di criteri per la standardizzazione dei
    processi operativi. Le linee guida contengono altresì schede e
    modulistica per la realizzazione di un sistema omogeneo di raccolta
    dati, di valutazione quali-quantitativa dei risultati e di
    raggiungimento degli obiettivi;
    g) propone i criteri di riferimento, gli standard minimi di
    dotazione delle risorse umane e tecnologiche nonché i criteri per la
    verifica periodica;
    h) fornisce i pareri richiesti sulla base della presente legge.
    2. Il Comitato regionale sanitario per l’emergenza è presieduto
    dall’Assessore regionale alla sanità o suo delegato scelto tra i
    componenti del Comitato medesimo ed è altresì composto da:
    a) il dirigente del servizio sanità o suo delegato;
    b) i responsabili delle centrali operative;
    c) i responsabili dei DEA di secondo livello;
    d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
    e) un rappresentante dell’Associazione nazionale pubbliche
    assistenze (ANPAS);
    f) un rappresentante dei medici operanti nell’emergenza
    territoriale;
    g) un rappresentante del Servizio protezione civile della Regione;
    h) un rappresentante dei medici di pronto soccorso designato dalla
    Giunta regionale;
    i) un rappresentante dei medici anestesisti e rianimatori designato
    dalla Giunta regionale;
    l) un rappresentante dei medici cardiologi designato dalla Giunta
    regionale;
    m) un rappresentante degli infermieri professionali indicato dal
    coordinamento regionale dei collegi provinciali degli infermieri
    professionali fra quelli operanti nel Dipartimento di emergenza;
    n) un rappresentante degli autisti di ambulanza dipendenti delle
    Aziende sanitarie;
    o) un rappresentante del corpo nazionale Soccorso alpino e
    Speleologico (CNSAS) delle Marche.
    3. I rappresentanti di cui alle lettere f), h), i), l) del comma 2
    sono scelti su rose proposte dagli ordini dei medici delle province
    delle Marche.
    4. Il Comitato può richiedere alla Giunta regionale di avvalersi di
    esperti per far fronte a specifiche esigenze e per la soluzione di
    problemi concernenti l’informazione-comunicazione, l’informatica, la
    gestione, l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse umane.






    ARTICOLO 4

    (Attività di vigilanza)

    1. La Giunta regionale vigila affinché le Aziende sanitarie, gli enti
    e gli istituti interessati adottino gli atti necessari alla
    costituzione del sistema di emergenza sanitaria nel rispetto delle
    prescrizioni previste dalla presente legge.
    2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale, previa diffida,
    provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di appositi
    commissari.







    CAPO II
    Sistema di allarme sanitario

    ARTICOLO 5

    (Definizione)

    1. Il sistema di allarme sanitario provvede, secondo le modalità previste dall’articolo 6 e dall’allegato A alla presente legge, ad
    ogni emergenza territoriale.
    2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro
    Centrali operative provinciali e da una Centrale operativa regionale.
    Le Centrali operative provinciali sono attivate negli ospedali S.
    Salvatore di Pesaro, Torrette - Umberto I di Anco-na, Generale
    Provinciale di Macerata, Mazzoni di Ascoli Piceno.
    3. Le Centrali operative provinciali assumono le seguenti
    denominazioni: “Pesaro Soccorso”, “Ancona Soccorso”, “Macerata
    Soccorso” e “Ascoli Piceno Soccorso”. La Centrale operativa di Ancona
    svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.
    4. La Centrale operativa regionale coordina gli interventi non
    risolvibili in ambito provinciale. La Centrale è collegata con le
    Centrali operative delle altre regioni italiane.
    5. L’operatività del sistema di allarme sanitario è garantita mediante
    l’unificazione per ogni Centrale operativa provinciale dei numeri di
    chiamata di soccorso sanitario nel numero telefonico unico 118 e
    mediante la costituzione di un’unica rete di comunicazione. All’atto
    della stipula delle convenzioni ai sensi della presente legge le
    associazioni sono tenute a disattivare i numeri telefonici utilizzati
    fino al momento nella gestione dell’emergenza convenzionata in assenza
    della presente legge.
    6. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico 118 non
    comporta oneri per gli utenti.






    ARTICOLO 6

    (Organizzazione e compiti
    della Centrale operativa provinciale)

    1. La Centrale operativa provinciale funziona 24 ore su 24, è responsabile della direzione e gestione funzionale degli interventi
    sul territorio e svolge in particolare i seguenti compiti:
    a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico
    unico per l’emergenza sanitaria (118);
    b) valuta la criticità della situazione ed il grado di complessità dell’intervento;
    c) coordina gli interventi del personale operante sui mezzi di
    soccorso e sui mezzi del servizio di continuità assistenziale;
    d) invia, in caso di necessità, gli operatori sanitari e il mezzo di
    soccorso più idoneo presente nel territorio, mantiene il collegamento
    via radio con i soccorritori, individua ed allerta la struttura
    ritenuta più idonea all’accoglimento del paziente, mobilita, se del
    caso, e coordina l’intervento di altri mezzi di soccorso;
    e) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di
    pazienti per i quali si ravvisi l’urgente necessità di un trasporto
    assistito;
    f) allerta la guardia del dipartimento di prevenzione al verificarsi
    di situazioni di emergenza;
    g) gestisce le chiamate per il servizio di continuità assistenziale;
    h) coordina i trasporti programmati;
    i) istruisce la popolazione sulle modalità di comportamento in caso
    di emergenza sanitaria.
    2. La Centrale operativa inoltre coordina l’attività di trasporto
    urgente di sangue e le operazioni di trasporto connesse all’attività relativa ai trapianti e ai prelievi di organo.
    3. La Centrale operativa costituisce un modulo organizzativo del
    Dipartimento di emergenza dell’ospedale in cui è attivata ed è parte
    integrante del Dipartimento di emergenza.
    4. La Centrale operativa deve essere direttamente collegata attraverso
    idonei sistemi di comunicazione con:
    a) le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria del
    territorio marchigiano;
    b) tutte le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema
    regionale di emergenza sanitaria;
    c) gli enti, le istituzioni, i servizi pubblici, i servizi di
    sicurezza e di protezione civile e le associazioni che partecipano
    anche occasionalmente ai servizi di emergenza pubblica e di protezione
    civile;
    d) le postazioni territoriali di soccorso ed i mezzi mobili di
    soccorso sanitario;
    e) le postazioni del servizio di continuità assistenziale.
    5. La Centrale operativa è permanentemente a conoscenza
    dell’ubicazione e della disponibilità dei posti letto ospedalieri del
    sistema regionale di emergenza sanitaria.
    6. I responsabili dei reparti di emergenza comunicano telematicamente
    la disponibilità di posti letto e le iniziali dei pazienti al momento
    ricoverati.
    7. Ogni sede di Dipartimento di emergenza e ogni unità operativa di
    pronto soccorso è dotata di apparecchiature informatiche costantemente
    collegate con il sistema informatico della Centrale operativa.
    8. Per lo svolgimento dei propri compiti la Centrale operativa
    utilizza i codici di intervento definiti a livello nazionale.
    9. La Centrale operativa si avvale del seguente personale sanitario:
    a) un medico ospedaliero con qualifica dirigenziale, preferibilmente
    anestesista-rianimatore, con comprovata esperienza nell’area
    dell’emergenza sanitaria che non abbia responsabilità di unità operativa, cui sono attribuite, di norma per un periodo non inferiore
    a cinque anni, le funzioni di responsabile della centrale medesima;
    b) medici della Centrale operativa con documentata e concreta
    esperienza nel settore dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria
    dipendenti dell’ospedale presso cui è attivata la Centrale operativa;
    c) medici cui sono conferiti incarichi ai sensi dell’articolo 63
    dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
    medici di medicina generale reso esecutivo dal d.p.r. 22 luglio 1996,
    n. 484;
    d) personale infermieristico addestrato con documentata e concreta
    esperienza e formato nel settore dell’urgenza e dell’emergenza
    sanitaria; nell’organico del personale infermieristico è compresa la
    caposala.
    10. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 9 è individuato
    nominativamente dal Comitato di Dipartimento di emergenza e
    l’assegnazione alla Centrale operativa può essere effettuata anche a
    rotazione.
    11. Il personale di cui alla lettera d) del comma 9 è individuato
    nominativamente dal Comitato del Dipartimento di emergenza, sentito il
    servizio infermieristico, e assegnato alla Centrale operativa anche a
    rotazione.
    12. Per la gestione dei trasporti programmati e per funzioni di
    supporto alla gestione della Centrale operativa, le AUSL possono
    individuare il personale non sanitario anche attraverso convenzioni
    con associazioni di volontariato.
    13. Le modalità organizzative relative alle comunicazioni ed alle
    operazioni di soccorso e di trasporto, di cui al presente articolo,
    sono definite nell’allegato A.







    CAPO III
    Sistema territoriale di soccorso


    ARTICOLO 7

    (Definizione)

    1. Il sistema territoriale di soccorso svolge le attività extraospedaliere finalizzate all’accettazione e al trattamento delle
    emergenze e delle urgenze sanitarie. Costituisce obiettivo del sistema
    garantire un intervento di soccorso entro otto minuti dalla chiamata
    per le aree urbane e venti minuti per le aree extraurbane, salvo
    particolari situazioni di complessità orografica e di viabilità.
    2. L’attività extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali
    di soccorso (POTES), del personale e dei mezzi di soccorso messi a
    disposizione dal servizio sanitario regionale, dalla CRI e dalle
    associazioni di pubblica assistenza iscritte all'albo regionale del
    volontariato o, subordinatamente, da società private nonché del
    servizio di continuità assistenziale.






    ARTICOLO 8

    (Postazioni territoriali dell’emergenza sanitaria)

    1. Le Postazioni territoriali dell’emergenza sanitaria (POTES),
    istituite con la presente legge, garantiscono, sul luogo in cui si
    verifica una emergenza sanitaria, il soccorso necessario.
    2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
    stabilisce:
    a) la localizzazione delle POTES nel territorio regionale;
    b) quali sedi delle POTES debbono funzionare per dodici ore al
    giorno o comunque per un orario che non copre tutta la giornata,
    tenendo conto della popolazione afferente e della specifica
    epidemiologia.
    3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto:
    a) le sedi delle POTES che vengono attivate esclusivamente durante
    le stagioni turistiche in aggiunta a quelle permanenti;
    b) la composizione qualitativa e quantitativa del personale degli
    equipaggi dei mezzi di soccorso, sentito il parere del Comitato
    regionale per l’emergenza.
    4. I Direttori generali delle Aziende USL possono attivare, con
    proprio atto, POTES provvisorie in occasione di manifestazioni civili,
    sportive e religiose che comportino la presenza ed il concentramento
    di un eccezionale numero di persone.
    5. Le Aziende sanitarie, sulla base delle indicazioni contenute
    nell’atto di cui alla lettera b) del comma 3, possono utilizzare nelle
    POTES il seguente personale:
    a) medico, con priorità di utilizzo per quelli incaricati dell’ “emergenza sanitaria territoriale” ai sensi dell’articolo 63
    dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
    medici di medicina generale reso esecutivo dal d.p.r. 484/1996;
    b) infermiere professionale;
    c) autista di ambulanza dipendente del servizio sanitario nazionale
    che ha partecipato ai corsi di cui all’articolo 23, ovvero autista di
    ambulanza volontario, appartenente alla CRI o ad una pubblica
    assistenza, che ha partecipato ai corsi di cui all’articolo 11;
    d) soccorritore volontario qualificato appartenente alla CRI o ad
    una pubblica assistenza.
    6. Il Comitato regionale dell’emergenza deve esprimere il parere di
    cui alla lettera b) del comma 3 nel termine di trenta giorni dalla
    richiesta. In difetto il parere s’intende favorevole.
    7. L’equipaggio delle POTES garantisce, sul luogo in cui si verifica
    un’emergenza sanitaria, il soccorso qualificato allo scopo di
    permettere il mantenimento delle funzioni vitali dell’assistito ed il
    suo trasporto protetto verso ospedali, individuati dalla Centrale
    operativa, capaci di fornire l’assistenza specialistica adeguata al
    caso.
    8. La Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria dispone dei
    mezzi di soccorso previsti dal responsabile della Centrale operativa
    in base alle esigenze dell’area servita e comunque almeno di:
    a) un’ambulanza di soccorso di tipo A;
    b) un automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata).
    9. Il personale sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle
    Aziende sanitarie. Il personale non sanitario delle POTES è messo a
    disposizione dalle associazioni di pubblica assistenza convenzionate,
    dalle sezioni della CRI convenzionate, dalle aziende sanitarie o,
    subordinatamente, da privati convenzionati. Vale per l’infermiere
    professionale quanto previsto dall’articolo 10 del d.p.r. 27 marzo
    1992.
    10. Qualora la POTES venga localizzata in una località ove ha sede la
    CRI o una pubblica assistenza questa può essere collocata presso una
    di queste associazioni di volontariato. Laddove le pubbliche
    assistenze siano disponibili, le ambulanze e il personale non
    sanitario delle POTES possono essere messe a disposizione dalle stesse
    previ accordi con le aziende.
    11. Il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, addetto
    stabilmente agli equipaggi di soccorso, costituisce ed opera quale
    parte integrante di una delle unità operative del dipartimento di
    emergenza. Il personale medico convenzionato degli equipaggi di
    soccorso opera nell’ambito dell’unità operativa di pronto soccorso e
    dipende funzionalmente dal dipartimento di emergenza competente
    territorialmente. In caso di presenza, in uno stesso ambito
    territoriale di AUSL, di più unità operative di pronto soccorso
    appartenenti a diverse Aziende sanitarie, la Giunta regionale
    ripartisce le rispettive competenze relativamente alla gestione degli
    equipaggi di soccorso. L’attività, nel territorio, degli equipaggi di
    soccorso è coordinata funzionalmente dalla Centrale operativa..
    12. Con delibera annuale la Giunta regionale può attribuire lo status
    di POTES a località sede di pubbliche assistenze che hanno acquisito,
    con onere a proprio carico, o a carico di soggetti diversi dalle
    Aziende sanitarie, personale sanitario adeguatamente formato.
    13. Nei casi in cui si richiede l’intervento di emergenza in una
    località che non sia sede della POTES ma su cui opera una pubblica
    assistenza o la CRI, le stesse associazioni di volontariato, su
    indicazione della Centrale operativa, possono intervenire
    immediatamente con l’ausilio di un’auto medicalizzata inviata dalla
    postazione più vicina.









    ARTICOLO 9

    (Mezzi di soccorso)

    1. I mezzi di soccorso garantiscono l’attività di soccorso nelle
    situazioni dell’urgenza e dell’emergenza sanitaria nelle diverse fasi
    di intervento e, ove necessario, il trattamento sanitario del paziente
    sul luogo dell’evento e il trasporto in struttura idonea alla cura.
    2. Le prestazioni di trasporto infermi si distinguono in:
    a) trasporto sanitario d’urgenza con assistenza medica;
    b) trasporto sanitario d’urgenza senza assistenza medica;
    c) trasporto sanitario non urgente o programmato.
    3. In relazione al tipo di intervento e di trasporto sanitario da
    effettuare, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sono
    utilizzati i seguenti mezzi di soccorso:
    a) ambulanza di trasporto di tipo B;
    b) ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato di tipo A;
    c) automezzo di soccorso avanzato (auto medi-calizzata);
    d) centro mobile di rianimazione;
    e) eliambulanza;
    f) mezzi speciali di soccorso.
    4. L’attività di trasporto infermi è esercitata principalmente
    mediante le ambulanze. Gli autoveicoli destinati al trasporto di
    infermi e feriti devono possedere le caratteristiche tecniche indicate
    dalla normativa statale vigente in materia.
    5. La disponibilità dei mezzi di soccorso sul territorio è garantita:
    a) dalle singole Aziende USL, dalle Aziende ospedaliere e
    dall’INRCA;
    b) dalla CRI e dalle associazioni di volontariato autorizzate e
    convenzionate ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1978,
    n. 833;
    c) da istituzioni o enti pubblici sulla base di protocolli di
    collaborazione e di reciproche intese;
    d) da società private attraverso apposite convenzioni o contratti,
    ove non sono disponibili i mezzi di cui alle lettere a), b) e c).
    6. I requisiti del personale dei mezzi di soccorso, le caratteristiche
    tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standard di
    efficienza ed i livelli di manutenzione dei mezzi di soccorso sono
    definiti con deliberazione della Giunta regionale sentito il parere
    del Comitato regionale per l’emergenza sanitaria. In ogni caso i mezzi
    di soccorso di cui al comma 3 debbono essere in grado di collegarsi
    via radio con la Centrale operativa di riferimento.
    7. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso
    sanitario con elicottero attrezzato (eliambulanza). Il servizio è svolto dall’Azienda ospedaliera di Torrette - “Umberto I” sulla base
    di un finanziamento specifico della Regione. Esso dipende dalla
    Centrale operativa costituita presso l’Azienda ospedaliera di Torrette
    - “Umberto I”.
    8. L’uso dell’eliambulanza ai fini del soccorso sanitario o del
    trasporto di infermi è riservato a particolari situazioni connesse con
    esigenze di rapidità di intervento o con particolari condizioni
    operative ed è comunque disposto dal personale medico operante presso
    la Centrale operativa regionale.
    9. La Giunta regionale cura che i mezzi di soccorso siano dotati di
    attrezzature e personale adeguati.






    ARTICOLO 10

    (Partecipazione delle associazioni
    al sistema dell’emergenza)

    1. Le associazioni e gli enti pubblici e privati che esercitano
    attività autorizzate di soccorso sanitario possono collaborare con le
    Aziende sanitarie nel sistema dell’emergenza sanitaria.
    2. La Regione e le Aziende sanitarie favoriscono e promuovono il
    coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di volontariato
    in tutti i livelli della rete dell’emergenza sanitaria.
    3. Per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge, le
    Aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni,
    sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, con
    associazioni ed enti pubblici e privati che operano nel settore
    dell’emergenza e del trasporto infermi. Le tariffe relative sono
    stabilite dalla Giunta regionale sentita l’ANPAS sezione marchigiana,
    la rappresentanza regionale della CRI e del CNSAS.
    4. Il personale volontario da utilizzarsi nelle attività delle
    autoambulanze di soccorso deve essere maggiorenne e deve essere in
    possesso di un attestato di idoneità rilasciato sulla base della
    frequenza ad uno specifico corso di addestramento con esame finale.






    ARTICOLO 11

    (Corsi di addestramento
    per il personale volontario delle autoambulanze)

    1. I corsi di cui all’articolo 10 sono conformi ad un apposito
    protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale sentito il
    parere del Comitato regionale per l’emergenza sanitaria. I corsi
    possono essere tenuti presso le associazioni di volontariato.
    2. Gli esami finali dei corsi sono sostenuti davanti ad una
    Commissione composta secondo le modalità stabilite dalla Giunta
    regionale e presieduta dal responsabile della Centrale operativa o da
    un dipendente del Dipartimento di emergenza dell’Azienda sanitaria
    competente, suo delegato.
    3. Il responsabile sanitario dei corsi è un medico dipendente
    dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.






    ARTICOLO 12

    (Servizio di continuità assistenziale)

    1. Spetta alle Centrali operative provinciali ricevere e gestire le
    chiamate relative all’attività di continuità assistenziale d’urgenza
    nelle ore prefestive, festive e notturne. Nel caso in cui i protocolli
    operativi della Centrale richiedano l’intervento domiciliare, fatta
    salva la necessità dell’intervento dei mezzi di emergenza, la chiamata
    è inoltrata ai medici che, nelle rispettive località, garantiscono
    l’attività di continuità assistenziale. A tal fine i medici sono
    dotati di strumenti adatti a mantenere il costante collegamento con la
    Centrale operativa.
    2. In considerazione della nuova organizzazione del sistema
    dell’emergenza sanitaria, le sedi di servizio dell’attività di
    continuità assistenziale sono rideterminate secondo parametri
    rispondenti alle reali necessità del territorio e comunque facendo in
    modo che ogni sede assista almeno 20.000 abitanti. Nei Comuni montani
    svantaggiati ed in quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di
    cui all’obiettivo 5b dell’Unione Europea, la Giunta regionale può concedere deroghe rispetto al numero degli abitanti, tenendo conto
    della vastità del territorio e delle caratteristiche della viabilità.
    3. Di norma il servizio di continuità assistenziale ha sede in
    strutture sanitarie o presso associazioni di volontariato o della CRI.
    Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono autorizzate, in mancanza di
    mezzi e strumenti propri, a stipulare apposite convenzioni con le
    pubbliche assistenze e la CRI affinché le stesse mettano a
    disposizione del servizio di continuità assistenziale quanto
    necessario per l’esercizio del servizio stesso.







    CAPO IV
    Il sistema ospedaliero di emergenza


    ARTICOLO 13

    1. Il sistema ospedaliero di emergenza è costituito dal complesso di
    unità operative e ospedaliere funzionalmente differenziate e
    coordinate per garantire idonea assistenza ospedaliera alle emergenze
    sanitarie.
    2. Il sistema si articola in:
    a) punti di primo intervento;
    b) pronto soccorso ospedaliero;
    c) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di primo
    livello;
    d) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di
    secondo livello.






    ARTICOLO 14

    (Punti di primo intervento)

    1. Il punto di primo intervento è una struttura sanitaria presso cui è possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi
    minori, stabilizzare il paziente in fase critica e, eventualmente,
    disporne il trasporto presso l’ospedale più idoneo.
    2. Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono punti di primo
    intervento nei presidi ospedalieri privi di unità operativa autonoma
    di pronto soccorso, utilizzando esclusivamente il personale presente
    nei presidi medesimi. Ove, in casi particolari, fosse necessaria una
    dotazione aggiuntiva di personale, la costituzione dei punti di primo
    intervento è autorizzata dalla Giunta regionale.
    3. La dotazione aggiuntiva di personale nei punti di primo intervento
    è effettuata sentito il parere del Comitato regionale per l’emergenza
    sanitaria e previa verifica dei requisiti igienico sanitari e
    strutturali stabiliti dal Comitato stesso.
    4. Il personale sanitario delle POTES localizzate presso i punti di
    primo intervento è impegnato anche nell’attività dei punti medesimi.
    Tale personale è tenuto ad eseguire prioritariamente le richieste
    della Centrale operativa da cui dipende.









    ARTICOLO 15

    (Pronto soccorso)

    1. L’unità operativa autonoma di pronto soccorso, denominata anche
    “Medicina di accettazione e d’urgenza”, assicura 24 ore su 24, gli
    interventi diagnostico-terapeutici d’urgenza. In particolare l’unità garantisce:
    a) il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di
    laboratorio;
    b) gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente;
    c) l’eventuale ricovero anche attraverso il trasporto protetto ad
    ospedale in grado di fornire le prestazioni occorrenti.
    2. Le unità operative autonome di pronto soccorso sono dotate di
    proprio organico e di posti letto funzionali. Esse sono localizzate
    nei presidi ospedalieri indicati nella tabella 1 allegata alla
    presente legge.
    3. Nei DEA almeno il 20 per cento dei posti letto delle unità operative di pronto soccorso deve essere dotato di apparecchi di
    monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti critici e per i
    trattamenti indifferibili.
    4. I requisiti e le modalità di funzionamento delle unità operative
    autonome di pronto soccorso di cui al presente articolo sono definiti
    nell’allegato B alla presente legge.






    ARTICOLO 16

    (Dipartimento di emergenza)

    1. Il DEA è una struttura sanitaria costituita dalle seguenti unità operative:
    a) pronto soccorso;
    b) anestesia e rianimazione con dotazione di posti letto di terapia
    intensiva di cui all’articolo 18.
    Su richiesta delle singole Aziende sanitarie la Giunta regionale può autorizzare la costituzione del DEA con ulteriori unità operative.
    2. Fanno altresì parte dei dipartimenti di emergenza costituiti nei
    capoluoghi di provincia le Centrali operative.
    3. I Dipartimenti di emergenza sono:
    a) di primo livello;
    b) di secondo livello;
    c) pediatrici di secondo livello.
    4. Le Aziende sanitarie costituiscono:
    a) DEA di primo livello, negli ospedali che dispongono delle unità operative di cui al comma 1;
    b) DEA di secondo livello, negli ospedali che dispongono delle
    seguenti unità operative in aggiunta a quelle di cui alla lettera a):
    b1) cardiochirurgia;
    b2) neurochirurgia;
    b3) chirurgia vascolare;
    b4) chirurgia toracica.
    5. Le attività eventualmente mancanti in un ospedale sono garantite da
    altro presidio o azienda ospedaliera presente nella stessa città.
    6. Le unità operative ospedaliere appartenenti ad altri dipartimenti
    partecipano al sistema dell’emergenza sanitaria ospedaliera,
    attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da linee
    guida e da protocolli adottati dalle unità operative medesime.
    7. Il DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme sanitario
    e con il sistema territoriale di soccorso. Il dipartimento svolge le
    proprie attività nell’arco delle 24 ore giornaliere assicurando:
    a) l’integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere
    necessarie ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico posto
    dal malato in stato di urgenza o emergenza sanitaria;
    b) il coordinamento delle unità operative che lo costituiscono;
    c) i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad
    altri dipartimenti;
    d) le funzioni di pronto soccorso;
    e) gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici,
    chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
    f) osservazione breve, assistenza cardiologica con UTIC e
    rianimatoria;
    g) prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia.
    8. Fanno parte del Comitato del dipartimento di emergenza i
    responsabili delle Centrali operative. Il Direttore generale
    dell’Azienda sanitaria, nell’atto di cui alla lettera c), comma 4,
    articolo 13 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26, definisce:
    a) entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
    le modalità di partecipazione alle riunioni del Comitato del
    dipartimento dei rappresentanti dei medici dell’emergenza
    territoriale, degli operatori sanitari non medici e del volontariato
    convenzionato;
    b) su proposta del Comitato del dipartimento, nel termine di
    sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
    l’organizzazione e le modalità operative del DEA.
    9. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 8 sentito il
    parere del Comitato regionale per l’emergenza.
    10. Il responsabile del dipartimento al fine di assicurare la
    necessaria integrazione del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria
    convoca almeno annualmente un incontro tra il Comitato del DEA e i
    direttori sanitari, o loro delegati, delle altre aziende situate nel
    territorio di competenza del dipartimento.
    11. Il DEA costituito nella città di Ancona invita permanentemente
    alle riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti
    dell’INRCA e delle Aziende ospedaliere Salesi e Lancisi.
    12. Il DEA per il proprio funzionamento si avvale delle risorse già esistenti anche per quanto riguarda le dotazioni organiche.
    13. La Giunta regionale può dare indicazioni alle strutture
    ospedaliere sulla percentuale di posti letto da riservare, nelle varie
    unità operative della regione, ai ricoveri d’urgenza ed emergenza,
    sulla base dei bisogni epidemiologici della popolazione afferente.






    ARTICOLO 17

    (Dipartimento di emergenza pediatrico)

    1. Il DEA pediatrico viene costituito nell’Azienda ospedaliera
    “Salesi” di Ancona.
    2. Il DEA pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti
    specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di emergenza nei
    confronti di soggetti, di età non superiore a quattordici anni, nonché nelle urgenze ostetriche.
    3. Il DEA invita permanentemente alle riunioni del proprio Comitato
    del dipartimento i rappresentanti della Centrale operativa provinciale
    e delle unità operative appartenenti ad altre aziende sanitarie che
    forniscono le prestazioni pediatriche di emergenza sanitaria
    necessarie.
    4. Ogni Centrale operativa deve disporre di una ambulanza di soccorso
    avanzato attrezzata per la rianimazione neonatale e pediatrica. La
    Giunta regionale, su proposta del Comitato del dipartimento del DEA
    pediatrico, approva le modalità del trasporto sanitario di soccorso e
    le dotazioni strumentali dei mezzi di soccorso impegnati nelle
    emergenze pediatriche e ostetriche.
    5. Per interventi di emergenza-urgenza neonatale è assicurata la
    presenza di un medico neonato-logo o comunque di un medico esperto in
    attività di terapia intensiva neonatale.
    6. Al DEA pediatrico si applicano le norme, per quanto compatibili, di
    cui all’articolo 16.






    ARTICOLO 18

    (Terapie intensive e subintensive)

    1. La dotazione di posti letto di terapia intensiva degli ospedali
    delle Marche è indicata nella tabella 2 allegata alla presente legge.
    2. Le unità di terapia intensiva coronarica affe-riscono ai reparti di
    degenza ordinaria di cui sono parte integrante.
    3. La dotazione dell'unità operativa di anestesia e rianimazione
    pediatrica dell'Azienda ospedaliera "Salesi" è composta di nove posti
    letto di cui uno dedicato agli adulti. Tale dotazione non è comprensiva di quella per l'assistenza neonatologica, per la quale si
    rinvia a quanto previsto nel piano sanitario regionale.
    4. In sede di prima applicazione le unità operative di terapia
    intensiva di Fabriano e Camerino, nell’ambito di un’organizzazione
    dipartimentale, comprendono letti indistinti di rianimazione e unità di terapia intensiva cardiaca (UTIC). La gestione di dette unità operative è garantita in maniera unitaria dal personale medico
    specialistico e non medico addetto a ciascuna unità.
    5. In applicazione del presente articolo nonché dell’articolo 15, le
    Aziende sanitarie, al momento dell’attivazione di nuovi posti letto,
    ne disattivano un pari numero fra quelli di altre specialità che hanno
    il minor tasso di utilizzo.
    6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
    all’interno della stessa struttura stabilisce i criteri e le modalità per la distribuzione dei posti letto di terapia subintensiva nelle
    Aziende sanitarie e nei singoli reparti.






    ARTICOLO 19

    (Terapia intensiva neonatale)

    1. I neonati bisognosi di terapia intensiva sono assistiti dalle unità operative di terapia intensiva neonatale istituite presso i presidi o
    le aziende ospedaliere.







    CAPO V
    Funzionamento del sistema


    ARTICOLO 20

    (Operazioni di soccorso e trasporto gratuite)

    1. Le operazioni di soccorso e di trasporto sono gratuite per gli
    iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché per gli assistiti di
    istituzioni sanitarie estere temporaneamente in Italia e beneficiari
    delle prestazioni sanitarie in territorio italiano in applicazione
    delle norme vigenti, nei seguenti casi:
    a) quando il trasporto o l’accesso al pronto soccorso è seguito dal
    ricovero ospedaliero del paziente fatto salvo quanto previsto
    all’articolo 21, comma 4, lettera a);
    b) quando le prestazioni richieste comportano un intervento
    terapeutico o diagnostico non differibile.
    2. Al di fuori dei casi elencati nel comma 1 gli iscritti che
    usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle unità operative di pronto soccorso partecipano alla spesa con il pagamento
    di una quota di partecipazione periodicamente determinata dalla Giunta
    regionale.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di
    trasporto disposto dalla Centrale operativa e di accesso ai punti di
    primo intervento.
    4. Responsabile dell’applicazione dei commi 1 e 2 è il medico operante
    presso il punto di primo intervento o pronto soccorso.
    5. La Regione riconosce, anche economicamente, le operazioni di
    trasporto sanitario di emergenza eseguite da organizzazioni sanitarie
    extra-regionali per le comunità marchigiane confinanti con altre
    regioni o con la Repubblica di San Marino.









    ARTICOLO 21

    (Disciplina del trasporto infermi)

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, nel caso in cui le
    condizioni cliniche del paziente non consentano l’uso di mezzi
    ordinari di trasporto personale, il servizio sanitario nazionale
    assicura la gratuità dei trasporti sanitari per il ricovero, le
    dimissioni dal luogo di cura, il trasferimento o l’accesso alle
    prestazioni di day hospital o ambulatoriali di diagnostica
    strumentale, cura e riabilitazione, nel caso in cui ricorrano ambedue
    le seguenti condizioni:
    a) siano richiesti da un medico dell’unità operativa di diagnosi,
    cura e riabilitazione che dispone l’accettazione, il trasferimento o
    la dimissione del malato;
    b) siano effettuati con i mezzi elencati all’articolo 9 appartenenti
    ad enti pubblici o privati autorizzati e convenzionati ai sensi degli
    articoli 10 e 26 della presente legge.
    2. Quando la richiesta di trasporto sanitario è effettuata da un
    medico appartenente ad una struttura accreditata, lo stesso deve
    essere preventivamente autorizzato dal responsabile del distretto di
    appartenenza dell’assistito o da un medico a ciò delegato dall’Azienda
    sanitaria.
    3. L’onere dei trasporti sanitari autorizzati è addebitato all’Azienda
    USL di residenza dell’assistito o a quella ove il medesimo si trovi
    occasionalmente, salvo rivalsa nei confronti della AUSL di residenza
    con le modalità fissate per la compensazione della mobilità sanitaria.
    4. Sono a carico dell’assistito i trasporti non effettuati nei casi e
    secondo le modalità previste ai commi 1 e 2. In particolare sono a
    carico dell’assistito:
    a) il trasporto per ricovero programmato o non urgente o per
    dimissione dal luogo di cura, per l’accesso alle prestazioni di day
    hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e
    riabilitazione nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi 1
    e 2;
    b) il trasporto per trasferimento da strutture private non
    accreditate dal servizio sanitario nazionale alla struttura pubblica o
    privata accreditata, salvo che la necessità clinica del trasporto sia
    certificata da un medico dell'unità operativa che dispone
    l'accettazione.
    5. I trasporti di cui al comma 4, lettera a), effettuati in favore di
    pazienti ricoverati presso case protette, case di riposo e RSA, sono a
    carico delle medesime quali oneri non sanitari, salva l'applicabilità della procedura di cui al comma 4, lettera b).
    6. Nel caso di manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati
    per i quali i soggetti organizzatori richiedono la disponibilità di
    personale sanitario e di mezzi di soccorso, le AUSL possono assicurare
    il soddisfacimento di tali richieste con le stesse modalità previste
    per le altre prestazioni a pagamento.
    7. I trasporti di cui al comma 4, richiesti al sistema di emergenza
    sanitaria, sono effettuati con mezzi propri o di associazioni od enti
    convenzionati e comportano l’applicazione di tariffe determinate
    annualmente dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria sentito il
    parere del Comitato del dipartimento del DEA interessato, tenuto conto
    degli effettivi costi di esercizio, nel rispetto delle indicazioni
    regionali.
    8. Le associazioni di pubblica assistenza e gli altri enti autorizzati
    che esercitano il trasporto sanitario stabiliscono annualmente le
    tariffe delle prestazioni a pagamento con l’obbligo di renderle
    pubbliche e nel rispetto delle tariffe massime stabilite dagli
    organismi associativi di categoria maggiormente rappresentativi.










    ARTICOLO 22

    (Ricoveri programmati)

    1. Le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e l’INRCA, stabiliscono
    modalità per l’accettazione dei ricoveri programmati che garantiscano
    adeguate disponibilità di posti letto per l’emergenza secondo
    direttive emanate dalla Giunta regionale.






    ARTICOLO 23

    (Formazione e aggiornamento del personale)

    1. La Regione promuove, in collaborazione con l’Università, le Aziende
    sanitarie e gli ordini e le associazioni professionali, la
    realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale
    addetto ai Dipartimenti di emergenza.
    2. Tutto il personale facente parte del sistema dell’emergenza
    sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento
    professionale, ad integrazione dei processi di formazione attivati per
    l’accesso al servizio.
    3. La formazione e l’aggiornamento del personale sono finalizzati
    almeno ai seguenti obiettivi:
    a) l’acquisizione e il mantenimento delle nozioni di soccorso, di
    medicina e traumatologia d’urgenza e dei modelli operativi del
    sistema;
    b) l’approfondimento di appropriati ed uniformi modelli di
    comportamento sotto l’aspetto umano ed assistenziale, tenuto conto
    anche di quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992,
    n. 502 e successive modificazioni.






    ARTICOLO 24

    (Utilizzazione personale medico convenzionato)

    1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dell’emergenza,
    detta disposizioni in merito alle modalità di utilizzazione del
    personale convenzionato, di cui all’articolo 63 dell’accordo reso
    esecutivo con d.p.r. 484/1996, all’interno delle centrali operative,
    delle unità operative di pronto soccorso, delle POTES.






    ARTICOLO 25

    (Istruzione ed educazione della popolazione)

    1. La Giunta regionale promuove idonee iniziative volte ad assicurare
    al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria,
    in particolare effettua campagne informative rivolte all’intera
    popolazione concernenti il numero telefonico unico da chiamare e le
    corrette informazioni da fornire in caso di emergenza sanitaria.
    2. La Giunta regionale promuove inoltre iniziative di educazione
    sanitaria, ivi comprese iniziative mirate di intervento diretto sul
    malato, rivolte a gruppi di popolazione maggiormente esposti
    all’eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o
    per vicinanza a soggetti a rischio.
    3. Le iniziative di cui al presente articolo sono organizzate in
    collaborazione con le Aziende USL ed ospedaliere, i Comuni, i Servizi
    di protezione civile, le istituzioni scolastiche, le associazioni di
    volontariato e gli ordini e i collegi professionali sanitari.







    CAPO VI
    Autorizzazione e vigilanza sull’esercizio
    del trasporto sanitario per infermi e feriti



    ARTICOLO 26

    (Autorizzazione al trasporto)

    1. L’esercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio
    sanità della Giunta regionale, previo accertamento dei requisiti
    tecnici da parte dei competenti servizi delle Aziende USL nel cui
    ambito ha sede il richiedente. La Giunta regionale stabilisce i
    requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione
    all’esercizio delle attività di trasporto di infermi e feriti.
    2. L’autorizzazione non è richiesta per i servizi di autoambulanza
    gestiti dalle Aziende sanitarie, dall’INRCA, dai corpi civili e
    militari dello Stato, da enti pubblici non appartenenti al servizio
    sanitario nazionale nonché per le ambulanze in transito occasionale
    nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni.
    3. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato a chiunque esercitare
    sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze che
    non siano oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge.









    ARTICOLO 27

    (Vigilanza e controllo)

    1. L’Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente
    esercita l’attività di vigilanza e controllo.
    2. Almeno ogni due anni dal rilascio dell’autorizzazione di cui
    all’articolo 26 l’Azienda unità sanitaria locale procede d’ufficio
    alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente redigendo
    apposita relazione da inviare alla Giunta regionale.










    ARTICOLO 28

    (Sanzioni)

    1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario senza
    l’autorizzazione regionale di cui all’articolo 26 comporta:
    a) l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo
    compreso da un minimo di lire 3.000.000 a un massimo di lire
    18.000.000;
    b) il divieto di autorizzare il soggetto interessato al trasporto
    sanitario per un periodo di tre anni.
    2. L’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa regionale da
    parte dei soggetti autorizzati comporta la sanzione amministrativa del
    pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 a un massimo di
    lire 6.000.000.
    3. Nel caso di violazione di una o più norme contenute nella presente
    legge, la Regione invita il titolare dell’autorizzazione a procedere
    alla regolarizzazione entro un termine non superiore a venti giorni,
    scaduto inutilmente il quale, commina la sanzione della sospensione
    dell’autorizzazione per un periodo da due mesi ad un anno.
    4. La sospensione è raddoppiata in caso di recidiva. Agli effetti
    della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso
    un’infrazione, commette la stessa infrazione nei cinque anni
    successivi.






    ARTICOLO 29

    (Revoca)

    1. Il Dirigente del servizio regionale sanità dispone, previa diffida
    e su delibera della Giunta regionale, la revoca dell’autorizzazione:
    a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del
    comma 3 dell’articolo 28, il titolare non abbia provveduto alla
    regolarizzazione o agli adempimenti dovuti;
    b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla
    presente legge che abbiano determinato l’adozione di più provvedimenti
    di sospensione;
    c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate
    situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.
    2. La revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 comporta il divieto
    per il soggetto di esercitare il trasporto sanitario per un periodo di
    tre anni.
    3. L’autorizzazione è revocata in caso di mancato svolgimento
    dell’attività di trasporto sanitario per un periodo superiore ad un
    anno.






    ARTICOLO 30

    (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni)

    1. Salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
    l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è di
    competenza delle Aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo
    27.
    2. Le Aziende unità sanitarie locali provvedono all’accertamento, alla
    contestazione e alla definizione delle sanzioni amministrative di cui
    alla lettera a), comma 1 e al comma 2 dell’articolo 28, secondo le
    disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della l.r. 5
    luglio 1983, n. 16.
    3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma
    2 sono introitate dalle Aziende unità sanitarie locali.






    ARTICOLO 31

    (Tasse sulle concessioni regionali)

    1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 26 sono
    soggette alla tassa di concessione regionale secondo la disciplina di
    cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 e con gli importi fissati nella
    tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, al numero 5), punto
    secondo.
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
    organizzazioni di volontariato per le quali il rilascio
    dell’autorizzazione al trasporto sanitario previsto dalla presente
    legge non è soggetto a gravami di alcun genere.







    CAPO VII
    Disposizioni finanziarie, transitorie e finali



    ARTICOLO 32

    (Norma transitoria per l’autorizzazione
    al trasporto sanitario)

    1. I requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 10 devono essere
    posseduti entro due anni dall’esecutività del protocollo formativo da
    parte della Giunta regionale.
    2. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
    legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a
    richiedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 26 entro i
    successivi due anni.
    3. Per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in
    vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2 possono
    continuare ad esercitare l’attività di trasporto sanitario purché comunichino, nel termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in
    vigore della presente legge, all’Azienda unità sanitaria locale
    competente:
    a) le generalità del titolare dell’attività;
    b) la sede principale e le eventuali sedi secondarie;
    c) il tipo di trasporto esercitato;
    d) l’elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto;
    e) la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero
    professionale e, ove si tratti di associazione di volontariato, del
    personale volontario.
    4. I soggetti già convenzionati con le Aziende unità sanitarie locali
    alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando
    l’obbligo del comma 1, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal
    comma 3.
    5. Fino all’entrata in vigore della disciplina nazionale in materia di
    requisiti tecnici delle autoambulanze i mezzi di soccorso gestiti
    dagli enti di cui all’articolo 26, comma 2, nonché il relativo
    personale addetto agli stessi, quando l’attività è svolta e
    disciplinata in esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o
    con le Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, devono possedere
    i requisiti previsti dalla presente legge.
    6. L’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio accerta
    la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.
    7. In sede di prima applicazione e comunque per un periodo non
    superiore a tre anni è data facoltà alla Centrale operativa
    provinciale di non effettuare l’attività di cui all’articolo 6, comma
    1, lettera h).










    ARTICOLO 33

    (Disposizioni finanziarie)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
    provvede a decorrere dall’esercizio finanziario 1998:
    a) per le spese correnti mediante utilizzo di quota parte delle
    assegnazioni statali del fondo sanitario nazionale di parte corrente;
    b) per le spese in conto capitale mediante impiego di quota parte
    delle assegnazioni statali per investimenti.











    ARTICOLO 34

    (Disposizioni finali e abrogazioni)

    1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 allegate sono parte
    integrante della presente legge e possono essere modificati con
    deliberazione del Consiglio regionale.
    2. La l.r. 29 luglio 1996, n. 33 è abrogata.
    3. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale di quanto
    previsto dal comma 2 dell’articolo 8 della presente legge, i Direttori
    generali si astengono da atti di riconversione e disattivazione delle
    funzioni di emergenza esistenti nei presidi ospedalieri.
    La presente legge sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
    Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
    osservare come legge della Regione Marche.
    Data ad Ancona, addi’ 30 ottobre 1998.






    ALLEGATO 1:

    Allegato A
    (articoli 5 e 6)


    Organizzazione del sistema di allarme sanitario



    1. L’ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

    La Centrale operativa è dotata di apparati atti a consentire
    all’operatore responsabile di rispondere alle chiamate e attivare le
    risorse necessarie.
    Il sistema informatico di supporto deve rendere disponibili, in tempo
    reale, tutte le informazioni, necessarie affinché l’operatore
    responsabile possa prendere adeguate decisioni operative nella
    gestione della risposta all’emergenza sanitaria.
    Le comunicazioni in arrivo alla Centrale operativa e in partenza dalla
    stessa devono essere registrate su nastro o dispositivo similare, in
    modo automatico, comprendendo data ed ora della comunicazione.
    La rete di comunicazioni delle centrali operative, articolata in rete
    di accesso, rete di gestione e rete radio, deve permettere le seguenti
    funzioni:
    a) la rete di accesso convoglia le chiamate di soccorso del
    cittadino alla Centrale operativa provinciale da qualsiasi punto
    telefonico della rete di ciascun territorio provinciale;
    b) la rete di gestione garantisce:
    1) i collegamenti di fonia tra la Centrale operativa e gli enti, le
    strutture e le associazioni preposte alla gestione dell’emergenza
    sanitaria;
    2) i collegamenti per la trasmissione dei dati tra le strutture
    dedicate alla raccolta ed elaborazione dei dati a supporto
    dell’emergenza sanitaria e la Centrale operativa;
    c) la rete radio che dovrà essere dotata di frequenze uniche
    regionali dedicate all’emergenza sanitaria collega tutti i mezzi
    mobili (autoambulanze, elicotteri, ecc.) operanti sul territorio con
    la Centrale operativa.
    La rete radio deve consentire la ricezione e la trasmissione di
    segnali di telemedicina, di teleconferenza, di ricerca persone ecc. e
    il collegamento fra le centrali operative nonché fra queste e gli
    ospedali sede di pronto soccorso .
    Le caratteristiche del sistema di comunicazioni sono le seguenti:
    1) la garanzia di traffico in ogni circostanza. Deve essere
    possibile evitare la saturazione del sistema di comunicazioni anche in
    caso di gravi emergenze e di grandi richieste di traffico verso la
    Centrale operativa;
    2) il controllo centralizzato. Le anomalie per guasto o per
    necessità di riconfigurazione del sistema telefonico devono essere
    evidenziate da un apposito posto di controllo;
    3) l’evoluzione del sistema di comunicazioni e trasmissione dati. Deve
    essere prevista la possibilità di utilizzare reti flessibili e
    apparati modulari in modo da consentire la riconfigurazione del
    sistema di comunicazioni in funzione delle esigenze organizzative.
    La Centrale operativa è dotata di un sistema informatizzato volto
    almeno a:
    a) fornire all’operatore di Centrale ausili tecnologici che
    semplifichino al massimo le procedure conseguenti alla chiamata di
    soccorso per quanto riguarda:
    1) l’individuazione della sede dell’emergenza (cartografia
    computerizzata, data base di località);
    2) l’acquisizione dei dati relativi al paziente (anagrafe sanitaria,
    recupero dei dati clinici precedenti all’evento in atto attraverso
    l’elaborazione di specifici data base o altro sistema);
    3 il costante controllo delle risorse umane e materiali a
    disposizione per il soccorso;
    4) il collegamento con le strutture ospedaliere cui farà capo il
    sistema di rilevazione delle disponibilità di posti-letto;
    b) rendere più agevoli le operazioni di conservazione dei dati
    relativi alle singole emergenze, utilizzando al massimo sistemi
    automatici di rilevazione delle informazioni e quindi riducendo le
    necessità di inserimento manuale delle stesse;
    c) automatizzare le procedure burocratiche.

    2. L’ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO

    La Centrale operativa 118, una volta ricevuta la chiamata di soccorso
    sanitario, dispone, dirige, indirizza e coordina gli interventi
    diretti ad affrontare le situazioni di emergenza sanitaria sul luogo
    d’insorgenza e durante il trasporto fino all’eventuale fase di
    ospedalizzazione.
    La Centrale operativa valutata la gravità dell’evento segnalato,
    assicura l’intervento di soccorso adeguato, secondo i protocolli
    operativi. In particolare dispone:
    a) la non necessità d’intervento;
    b) il coinvolgimento del servizio di continuità assistenziale;
    c) l’invio di uno dei mezzi di soccorso di cui all’articolo 9 della
    presente legge;
    d) l’allertamento delle strutture coinvolte in tutta la fase
    dell’emergenza.



    3. RESPONSABILITA’ MEDICO ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE

    Compiti del responsabile medico della Centrale sono:
    a) l’organizzazione generale del servizio su tutto il territorio di
    competenza;
    b) la definizione dei protocolli operativi interni;
    c) la gestione del personale della Centrale;
    d) la definizione di programmi per la verifica ed il controllo della
    qualità dell’assistenza prestata;
    e) la definizione delle linee di indirizzo e dei programmi per la
    formazione e l’aggiornamento del personale impiegato nel sistema
    dell’emergenza in accordo con i responsabili dei DEA del territorio
    provinciale interessato;
    f) il coordinamento operativo degli equipaggi dei mezzi di soccorso.
    Al personale infermieristico della Centrale operativa è affidata la
    responsabilità operativa della Centrale, 24 ore su 24, nell’ambito dei
    protocolli decisi dal medico responsabile della Centrale.
    In particolare l’operatore di Centrale deve identificare il livello
    apparente di gravità dell’evento segnalato (grado di urgenza), la
    motivazione medica apparentemente dominante, la complessità organizzativa dell’intervento, in relazione al numero dei soggetti da
    assistere, classificando la chiamata e la risposta secondo il sistema
    di codificazione definito dal Ministero della sanità. Nei casi più gravi, nei casi in cui la richiesta riguardi situazioni non previste
    dal protocollo interno predisposto dal medico responsabile della
    centrale e in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità l’operatore
    deve consultare, immediatamente, il medico di centrale.
    Il medico di centrale, immediatamente consultabile 24 ore su 24, deve
    tenere sia i collegamenti con il medico o il personale a bordo del
    mezzo di soccorso, con il quale decide in merito agli interventi
    sanitari immediati da prestare, alle modalità di trasporto e
    all’individuazione dell’ospedale più idoneo, in relazione alla
    patologia riscontrata, ad accogliere il paziente, sia i collegamenti
    con i responsabili delle strutture ospedaliere situate nell’ambito
    dell’area di afferenza della Centrale.
    Il medico di centrale di turno svolge la propria attività anche presso
    l’unità operativa di provenienza se collocata in area contigua a
    quella della centrale. Lo stesso medico è dotato di adeguati mezzi di
    comunicazione ed effettua in via prioritaria le attività della
    Centrale operativa.
    Ai fini dell’attività di soccorso sanitario, la Centrale operativa può avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private,
    in possesso dell’apposita autorizzazione sanitaria, sulla base dello
    schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato Regioni, su
    proposta del Ministro della sanità.
    Le Centrali operative possono altresì avvalersi di volontari
    adeguatamente formati degli organismi di pubblica assistenza o della
    CRI da adibire come operatori radiotelefonici. Questa eventualità,
    disposta dal responsabile della Centrale operativa, deve essere
    regolamentata nelle convenzioni di cui al comma 3 dell’articolo 10.


    4. PROTOCOLLO OPERATIVO

    Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 27 marzo 1992 e dalla
    presente legge, il collegamento organizzativo e funzionale della
    Centrale operativa con le altre strutture afferenti al sistema di
    urgenza ed emergenza sanitaria deve essere definito mediante apposito
    protocollo operativo, formulato entro novanta giorni dalla sua
    costituzione, dal Comitato regionale sanitario dell’emergenza.
    Le modalità relative alla valutazione di criticità dell’evento, ai
    collegamenti e alla collaborazione operativa fra le varie Centrali
    operative sono stabilite in un apposito protocollo operativo, dal
    Comitato regionale sanitario dell’emergenza.


    5. MAXIEMERGENZE

    Nel caso di eventi catastrofici accaduti nell’ambito territoriale di
    una sola Centrale operativa, il necessario raccordo tra la Centrale e
    gli altri enti deputati ad intervenire (vigili del fuoco, polizia,
    esercito ecc.) è effettuato dal Prefetto con l’assistenza del Centro
    coordinamento soccorso. Le funzioni di coordinamento dell’attività di
    soccorso, per quanto compete al servizio sanitario nazionale, sono
    attribuite alla Centrale stessa. Se la maxiemergenza coinvolge
    territori più ampi, il coordinamento degli interventi sanitari è affidato alla Centrale regionale, la quale opera secondo protocolli
    prestabiliti. Tali protocolli sono elaborati da una Conferenza dei
    servizi deputati all’emergenza, convocata dalla Giunta regionale.
    In situazioni di particolari gravità le Aziende sanitarie attivano,
    all’interno del Dipartimento di emergenza, un centro di accoglienza
    per i familiari dei pazienti. In detto centro è presente personale con
    specializzazione in psicologia.






    ALLEGATO 2:

    Allegato B
    (articolo 15)

    Servizio di pronto soccorso





    1. REQUISITI MINIMI

    Ogni ospedale generale, per essere sede di pronto soccorso autonomo,
    deve disporre almeno delle seguenti unità operative:
    a) anestesia e rianimazione;
    b) laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;
    c) radiologia;
    d) frigoemoteca;
    e) medicina generale;
    f) chirurgia generale;
    g) ostetricia e ginecologia;
    h) pediatria.
    Le unità operative di ostetricia-ginecologia e di pediatria possono
    essere garantite anche attraverso dipartimenti interospedalieri e
    interaziendali.
    Gli ospedali sede delle unità operative autonome di pronto soccorso
    garantiscono l’assistenza neurologica e psichiatrica tramite le unità operative o gli specialisti presenti nell’ospedale medesimo o i poli
    periferici della stessa AUSL ovvero attraverso convenzioni con le più vicine strutture pubbliche.
    Le strutture sede di una unità operativa di pronto soccorso assicurano
    nell’arco delle 24 ore le prestazioni analitiche, strumentali, di
    immunoematologia trasfusionale e di radiologia nonché la presenza di
    guardia medica attiva, rianimatoria e con guardia attiva o
    reperibilità di medicina, chirurgia, cardiologia, ostetricia e
    pediatria.


    2. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

    All’interno del pronto soccorso è assicurata la funzione di “triage”,
    come primo momento di accoglienza, valutazione clinica e indirizzo
    all’intervento diagnostico. Tale funzione è svolta da personale
    infermieristico adeguatamente formato che opera secondo protocolli
    prestabiliti dal dirigente del servizio.
    In presenza di un ammalato in stato di emergenza, il medico del pronto
    soccorso provvede a tutti gli interventi intraospedalieri necessari
    alla gestione del paziente ed in particolare:
    a) effettua l’assistenza sanitaria ed evita interruzioni nella
    continuità dell’assistenza;
    b) convoca gli specialisti necessari e, in collaborazione con
    essi, segue il paziente fino alla sua assegnazione alla struttura di
    competenza.
    Nei posti letto di osservazione del pronto soccorso la degenza per
    ogni singolo caso non può superare le 72 ore. I servizi di pronto
    soccorso che hanno una dotazione superiore a 12 posti letto possono
    superare la degenza massima di 72 ore.
    Il servizio di pronto soccorso opera 24 ore su 24, con un turno di
    personale medico ed infermieristico specificamente addetto a tale
    servizio, ed espleta la propria attività anche attraverso l’utilizzo
    delle altre strutture specialistiche presenti nell’ospedale e con la
    collaborazione del personale medico dell’emergenza territoriale che,
    nel rispetto di quanto indicato nella convenzione e nelle norme in
    vigore, alterna, seppur in maniera contenuta, la propria attività fra
    ospedale e postazioni territoriali.
    I servizi di pronto soccorso svolgono anche le attività di
    accettazione di tutti i pazienti sottoposti a ricovero ospedaliero.
    Le attività di controllo clinico e di certificazione medico-legale
    conseguenti alle prestazioni di pronto soccorso sono organizzate in
    sedi appropriate e distinte rispetto agli ambienti destinati al pronto
    soccorso.


    3. PROTOCOLLO OPERATIVO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

    Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente
    legge il Direttore generale su proposta del responsabile del pronto
    soccorso, di concerto con il direttore sanitario, per quanto riguarda
    gli effetti sulla organizzazione complessiva, definisce il protocollo
    operativo del servizio nell’ambito territoriale dell’azienda medesima.
    In tale provvedimento è specificamente definito il rapporto con i
    medici delle POTES e il coinvolgimento operativo degli altri
    stabilimenti ospedalieri presenti nell’Azienda, comprese le strutture
    ospedaliere convenzionate o accreditate, tenute, comunque, ad
    assolvere all’attività di primo intervento di base.
    L’atto in questione è approvato dalla Giunta regionale.


    4. ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SANITARIO

    Il servizio di pronto soccorso, ai fini del presente atto, deve
    disporre di:
    1) mezzi di trasporto per i servizi ordinari da utilizzare
    direttamente nell’ambito del sistema complessivo dei trasporti
    sanitari;
    2) mezzi di trasporto per l’urgenza ed emergenza sanitaria
    collegati direttamente alla Centrale operativa ed utilizzati in base
    agli accordi prestabiliti, sia in merito alle modalità di gestione e
    alla dotazione di attrezzature, sia alla dotazione di personale.
    In caso di necessità, anche i mezzi di trasporto ordinari devono
    essere utilizzati per l’emergenza.
    Inoltre, il servizio di pronto soccorso deve possedere
    radiocollegamenti con le Centrali operative su frequenze dedicate e
    riservate al servizio sanitario nazionale.



    Note:

    Le previsioni si realizzano esclusivamente nel nuovo ospedale
    di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 242/1990 e
    successive modificazioni.







    ALLEGATO 3:

    Tabella 1
    (articolo 15)


    Unità operative autonome di Pronto soccorso
    con relativa assegnazione dei posti letto di osservazione








    POSTI LETTO
    OSPEDALE OSSERVAZIONE


    Urbino 5
    Fano 6
    Senigallia 6
    Jesi 7
    Fabriano 4
    Ancona - Torrette 14
    Osimo 5
    Civitanova Marche 7
    Macerata 9
    Camerino 4
    Fermo 9
    San Benedetto del Tronto 8
    Ascoli Piceno 9
    Pesaro 9
    Ancona - Salesi 4

    TOTALE 106






    ALLEGATO 4:

    Tabella 2
    (articolo 18)


    Dotazione di posti letto di terapia intensiva



    OSPEDALE TERAPIA INTENSIVA POSTI LETTO


    Urbino rianimazione 4
    Urbino utic 4
    Fano rianimazione 5
    Fano utic 5
    Senigallia rianimazione 4
    Senigallia utic 6
    Jesi rianimazione 5
    Jesi utic 6
    Fabriano rianimazione + utic 8
    Ancona - Torrette rianimazione 8
    Ancona - Torrette unità spinale 6
    Ancona - Umberto I rianimazione 10
    Osimo rianimazione 4 (vedi nota 1)
    Civitanova rianimazione 5
    Civitanova utic 5
    Macerata rianimazione 8
    Macerata utic 7
    Camerino utic + rianimazione 8
    Fermo rianimazione 6
    Fermo utic 6
    S. Benedetto del Tronto rianimazione 6
    S. Benedetto del Tronto utic 5
    Ascoli Piceno rianimazione 8
    Ascoli Piceno utic 7
    Pesaro rianimazione 8
    Pesaro utic 7
    Salesi Ancona rianimazione pediatrica 9
    Lancisi Ancona rianimazione cardiologica 11
    Lancisi Ancona utic pediatrica 6
    Lancisi Ancona utic 8
    INRCA Ancona utic 6


    TOTALE 201


    NOTA 1: Le previsioni si realizzano esclusivamente nel nuovo
    ospedale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 242/1990 e
    successive modificazioni.






     
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