Istituzione dell’azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 3-08-2004 REGIONE LAZIO

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    LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 3-08-2004
    REGIONE LAZIO

    “Istituzione dell’azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118.”

    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
    N. 22
    del 10 agosto 2004
    SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6
    IL CONSIGLIO REGIONALE


    Ha approvato


    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


    Promulga


    La seguente legge:





    ARTICOLO 1

    (Emergenza sanitaria)


    1. L’emergenza sanitaria costituisce una funzione propria della
    Regione il cui esercizio è affidato al servizio sanitario regionale.
    2. Il sistema di emergenza sanitaria gestisce la fase di allarme
    e di risposta extraospedaliera, nonché la fase di risposta
    ospedaliera.
    3. La presente legge disciplina l’organizzazione, il
    coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta
    extraospedaliera all’emergenza sanitaria.





    ARTICOLO 2

    (Istituzione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria
    ARES 118)


    1. E’ istituita l’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria, di
    seguito denominata ARES 118, con sede in Roma.





    ARTICOLO 3

    (Natura giuridica)


    1. L’ARES 118 è ente dipendente della Regione, dotato di
    personalità giuridica di diritto pubblico.





    ARTICOLO 4

    (Competenze)


    1. L’ARES 118 espleta le attività di gestione e coordinamento
    della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle
    emergenze sanitarie, ivi compresa l’emergenza neonatale, di
    trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati
    al primo intervento.
    2. L’ARES 118 provvede, inoltre, al raccordo con le attività svolte
    dai medici di medicina generale addetti alla continuità
    assistenziale nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria
    territoriale.
    3. Nell’esercizio delle proprie competenze l’ARES 118:
    a) si raccorda con le aziende sanitarie e con tutti gli altri enti ed
    organismi pubblici e privati accreditati che operano nell’ambito
    del sistema di emergenza sanitaria, al fine di garantire
    l’integrazione delle rispettive attività e di assicurare la continuità
    assistenziale in emergenza, disponendo in tempo reale di
    informazioni relative alla disponibilità della struttura più idonea
    al trattamento;
    b) cura la gestione ed il coordinamento dell’attività di
    elisoccorso e del personale sanitario dell’ARES 118 operante
    sui mezzi addetti all’elisoccorso;
    c) esprime parere preventivo sull’accreditamento degli
    organismi a scopo non lucrativo iscritti nell’elenco regionale
    previsto dall’articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 30
    dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
    sanitaria a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421)
    e successive modifiche, che svolgono attività nell’ambito del
    sistema di emergenza sanitaria, cura il rapporto con gli
    organismi stessi ed esercita la vigilanza sulle relative attività;
    d) attiva procedure per l’eventuale utilizzazione dei mezzi di
    soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti dagli organismi di
    cui alla lettera c) e dagli altri enti ed organismi pubblici e privati,
    ivi compresa l’Associazione italiana della Croce rossa,
    accreditati ai sensi della normativa vigente;
    e) opera, se necessario, in raccordo funzionale con le altre
    Regioni e, nei casi di maxiemergenza, anche d’intesa con le
    amministrazioni centrali competenti in materia di protezione
    civile.
    4. L’ARES 118 svolge attività di supporto tecnico-scientifico alla
    Regione in materia di programmazione e organizzazione del
    sistema sanitario extraospedaliero e, in particolare,
    relativamente a:
    a) elaborazione dei dati in merito alla qualità dei servizi e delle
    prestazioni sanitarie nel settore dell’emergenza;
    b) progettazione, promozione e sviluppo di attività
    organizzativo-gestionali innovative per l’efficienza, l’efficacia e il
    miglioramento qualitativo del servizio di emergenza.

    5. L’ARES 118, ai sensi della legge regionale 1 settembre
    1999, n. 16, assicura all’Agenzia di sanità pubblica della
    Regione Lazio (ASP) i flussi informativi sulle attività di propria
    competenza con le modalità definite d’intesa con la stessa
    ASP e può avvalersi di quest’ultima anche per la definizione di
    specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle
    prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da
    parte degli utenti. Può avvalersi altresì dell’Agenzia regionale
    per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) e dell’Istituto
    zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana,
    secondo le disposizioni previste dalle leggi regionali 6 ottobre
    1998, n. 45 e successive modifiche e 6 agosto 1999, n. 11,
    nonché, mediante apposite convenzioni, degli altri enti,
    istituzioni ed organismi aventi finalità di studio, formazione e
    ricerca nell’ambito del sistema sanitario.
    6. L’ARES 118 svolge la propria attività in coerenza con gli
    obiettivi, gli indirizzi e i criteri indicati dal piano sanitario
    regionale e nel rispetto degli altri atti regionali di indirizzo e
    coordinamento e di direttiva.
    7. L’attività di integrazione con i medici di base di cui al comma
    2 è realizzata dall’ARES 118 assicurando nell’ambito dei loro
    compiti:
    a) la continuità assistenziale del sistema di allerta;
    b) l’intervento tempestivo.





    ARTICOLO 5

    (Sistema informativo dell’emergenza)


    1. Il sistema informativo dell’ emergenza è composto dal
    complesso dei flussi informativi tra l’ARES 118, l’ASP e le
    strutture sanitarie e non sanitarie.
    2. Il sistema di cui al comma 1 è supportato da un sistema
    informatico e radiotelecomunicativo integrato e viene
    organizzato e gestito in conformità agli indirizzi determinati dalla
    Giunta regionale.






    ARTICOLO 6

    (Sistema di allarme sanitario)

    1. Il sistema di allarme sanitario è articolato su cinque centrali
    operative provinciali, Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e
    una centrale operativa regionale.





    ARTICOLO 7

    (Organi istituzionali)

    1. Sono organi istituzionali dell’ARES 118:
    a) il direttore generale;
    b) il collegio sindacale.





    ARTICOLO 8

    (Direttore generale)


    1. Il direttore generale dell’ARES 118 è nominato dal Consiglio
    regionale, su proposta della Giunta regionale, previo avviso da
    pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
    almeno trenta giorni prima e di cui è data notizia sul BUR,
    senza necessità di valutazioni comparative, tra coloro che non
    si trovano nelle situazioni di incompatibilità e non versano nelle
    condizioni ostative previste dall’articolo 3, commi 9 ed 11, del
    d.lgs. 502/1992, e successive modifiche, e che sono in
    possesso degli specifici requisiti indicati dal citato avviso e
    comunque di:
    a) diploma di laurea;
    b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
    amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
    posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
    responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie,
    svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
    2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è
    regolato da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a
    tre anni e non superiore a cinque, rinnovabile, stipulato ai sensi
    del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
    all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992, e successive
    modifiche,e in osservanza delle norme del titolo III, libro V, del
    codice civile.
    3. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore generale deve
    produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in
    materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
    sanitaria attivato dalla Regione.
    4. All’atto della nomina del direttore generale la Giunta
    regionale, sulla base delle previsioni del piano sanitario
    regionale, definisce ed assegna, aggiornandoli
    periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei
    servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la
    piena autonomia del direttore stesso.
    5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ARES
    118 ed è responsabile dell’efficienza e dell’economicità della
    gestione complessiva nonché dell’imparzialità e del buon
    andamento dell’azione amministrativa. In particolare, il direttore
    generale provvede:
    a) alla nomina del collegio sindacale ed alla sua prima
    convocazione;
    b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore
    amministrativo;
    c) al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle strutture
    complesse ed agli eventuali dipartimenti;
    d) all’adozione dell’atto aziendale;
    e) all’adozione degli atti programmatici con i quali sono definiti
    gli obiettivi e le priorità per la gestione dell’ARES 118 ed
    all’assegnazione delle relative risorse umane, strumentali e
    finanziarie;
    f) all’adozione del bilancio economico di previsione annuale e
    pluriennale, nonché del bilancio di esercizio;
    g) alla verifica, attraverso il servizio di controllo interno,
    mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e
    dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse
    nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
    amministrativa;
    h) alla verifica della qualità dei servizi;
    i) all’adozione degli altri atti indicati dalla legislazione vigente e
    dall’atto aziendale.
    6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti
    assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal
    direttore amministrativo.

    7. Al rapporto di lavoro del direttore generale, ivi comprese le
    cause di cessazione dall’incarico e risoluzione del contratto, le
    sostituzioni in caso di vacanza, assenza e impedimento, si
    applica la normativa vigente per i direttori generali delle altre
    aziende sanitarie.






    ARTICOLO 9

    (Collegio sindacale)


    1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è
    composto da cinque membri designati:
    a) due dalla Giunta regionale;
    b) uno dal Ministro dell’economia e finanza;
    c) uno dal Ministro della salute;
    d) uno dalla conferenza permanente per la programmazione
    sanitaria e socio-sanitaria prevista dall’articolo 2, comma 2 bis,
    del d.lgs. 502/1992, e successive modifiche.
    2. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti
    nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
    grazia e giustizia ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
    1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
    all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge
    dei documenti contabili) e successive modifiche, ovvero tra i
    funzionari del Ministero dell’ economia che abbiano esercitato
    per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di
    componenti dei collegi sindacali e non versino nelle condizioni
    ostative previste dall’articolo 8 del citato decreto legislativo. Non
    possono, altresì, fare parte del collegio sindacale coloro che si
    trovino in situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi e,
    in particolare:
    a) il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini sino al
    secondo grado del direttore generale;
    b) i dipendenti dell’ARES 118 e gli operatori legati da contratto
    con la stessa;
    c) i titolari ed i gestori di istituzioni sanitarie ubicate nel territorio
    regionale.
    3. Il collegio sindacale, nel corso della prima seduta, elegge
    nel proprio seno il presidente.
    4. Il collegio sindacale vigila sull’attività dell’ARES 118 e
    sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla
    l’amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare
    tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio
    alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua
    periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale
    indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad
    ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e
    dall’atto aziendale.
    5. Il collegio sindacale riferisce almeno trimestralmente alla
    Giunta regionale sui risultati della propria attività e denuncia
    immediatamente alla stessa gravi irregolarità nella gestione o
    situazioni di disavanzo.
    6. I componenti del collegio sindacale possono procedere,
    anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo i cui
    risultati devono essere comunque sottoposti all’organo
    collegiale per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.
    7. Il collegio sindacale dura in carica tre anni e può essere
    rinnovato.
    8. I singoli componenti del collegio sindacale cessano
    dall’incarico per decorrenza dei termini, per dimissioni e per
    decadenza, dichiarata dal direttore generale, a causa del
    sopravvenire di alcuna delle condizioni ostative o delle
    situazioni di incompatibilità di cui al comma 2 ovvero della
    mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno
    tre sedute del collegio o dell’assenza, ancorché giustificata,
    protratta per oltre sei mesi.
    9. Nei casi di cui al comma 8 il direttore generale procede alla
    sostituzione del componente del collegio sindacale cessato
    dall’incarico, previa acquisizione della designazione da parte
    dell’organo competente. Qualora si verifichi la mancanza di due
    o più componenti, il direttore generale procede all’avvio delle
    procedure previste per la ricostituzione dell’intero collegio.
    10. Ai componenti del collegio sindacale spetta un’indennità
    annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del
    direttore generale. Al presidente del collegio spetta una
    maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli
    altri componenti.






    ARTICOLO 10

    (Direttore sanitario e direttore amministrativo)


    1. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono
    nominati dal direttore generale tra soggetti che non si trovino
    nelle situazioni di incompatibilità e non versino nelle condizioni
    ostative di cui all’articolo 3, commi 9 ed 11, del d.lgs. 502/1992
    e successive modifiche, e che siano in possesso,
    rispettivamente, dei requisiti indicati ai commi 2 e 3.
    2. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti
    requisiti:
    a) laurea in medicina e chirurgia;
    b) età inferiore a sessantacinque anni;
    c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico –
    sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private
    di media o grande dimensione.
    3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i
    seguenti requisiti:
    a) laurea in discipline giuridiche o economiche;
    b) età inferiore a sessantacinque anni;
    c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
    amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o
    private di media o grande dimensione.
    4. Entro diciotto mesi dalla nomina, il direttore sanitario deve
    produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in
    materia di sanità pubblica o di organizzazione e gestione
    sanitaria, o del corso di formazione manageriale di cui
    all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
    dicembre 1997, n. 484 in materia di requisiti per l’accesso alla
    dirigenza del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale o di
    altro corso di formazione appositamente programmato,
    organizzato ed attivato dalla Regione.
    5. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario e del direttore
    amministrativo è esclusivo ed è regolato da un contratto di
    diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a
    cinque anni, rinnovabile, stipulato ai sensi del decreto del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, comma
    8, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed in osservanza
    delle norme del titolo III, libro V, del codice civile.
    6. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo partecipano,
    unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità,
    alla direzione dell’azienda sanitaria. In particolare, concorrono,
    mediante la formulazione di proposte e pareri, alla formazione
    delle decisioni del direttore generale. Essi, inoltre, assumono
    diretta responsabilità delle funzioni che sono attribuite alla loro
    competenza dalla legislazione vigente in materia e dall’atto
    aziendale ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera i).
    7. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo cessano
    dall’incarico, con conseguente risoluzione del contratto, per
    decorrenza dei termini e comunque entro tre mesi dalla data di
    nomina del nuovo direttore generale, fatta salva la possibilità di
    conferma. Cessano, altresì, dall’incarico per altre cause
    previste dal contratto o dall’atto aziendale e quando il direttore
    generale ne dichiari la decadenza per:
    a) sopravvenute incompatibilità o cause ostative alla loro
    nomina ai sensi dell’articolo 3, commi 9 ed 11, del D.Lgs.
    502/1992 e successive modifiche;
    b) in caso di assenza o impedimento protratti senza
    interruzione per oltre sei mesi;
    c) accertamento di:
    1) gravi violazioni di legge o di buon andamento e di
    imparzialità dell’amministrazione nell’ambito delle rispettive
    funzioni;
    2) gravi violazioni delle direttive impartite dal direttore generale;
    3) comportamenti che hanno determinato risultati negativi nei
    servizi alla cui direzione sono preposti.
    8. In caso di assenza o impedimento del direttore
    amministrativo o del direttore sanitario le relative funzioni sono
    esercitate dai dirigenti preventivamente designati dal direttore
    generale, in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui
    l’assenza o l’impedimento del direttore amministrativo o del
    direttore sanitario si protragga oltre il termine di cui al comma
    7, lett. b), il direttore generale provvede tempestivamente alla
    nomina del nuovo direttore.






    ARTICOLO 11

    (Consiglio dei sanitari)

    1. Presso l’ARES 118 è istituito il consiglio dei sanitari, quale
    organismo elettivo che fornisce consulenze al Direttore
    generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
    organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti, nonché
    per le attività di assistenza sanitaria.
    2. I pareri del consiglio dei sanitari sono obbligatori ma non
    vincolanti. Il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla
    richiesta. Trascorso tale termine, il parere s’intende favorevole.
    3. Il consiglio dei sanitari è costituito con provvedimento del
    Direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da un numero
    di medici tale da rappresentare la maggioranza del consiglio,
    da altri operatori sanitari laureati, da personale infermieristico e
    tecnico-sanitario.
    4. L’atto aziendale determina la composizione del consiglio dei
    sanitari e le procedure per l’elezione dei singoli componenti,
    nonché gli atti da sottoporre al parere del consiglio stesso e le
    modalità del suo funzionamento.







    ARTICOLO 12

    (Atto aziendale)


    1. L’atto aziendale è l’atto di diritto privato che disciplina
    l’organizzazione ed il funzionamento dell’ARES 118, in
    conformità alle disposizioni della presente legge ed agli
    specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale nonché nel
    rispetto del principio di distinzione tra attività di
    programmazione, indirizzo e controllo, di competenza degli
    organi istituzionali, ed attività di gestione, di competenza dei
    dirigenti.
    2. L’atto aziendale, in particolare, determina:
    a) la sede legale e gli elementi identificativi dell’azienda
    sanitaria;
    b) la missione particolare che l’ARES 118 assume nell’ambito
    del Servizio sanitario regionale;
    c) le funzioni del direttore generale e del collegio sindacale;
    d) la composizione e l’elezione del consiglio dei sanitari, gli atti
    da sottoporre al parere dello stesso e le modalità del suo
    funzionamento;
    e) l’organizzazione interna articolata in strutture semplici e
    complesse ed in eventuali dipartimenti, la localizzazione delle
    centrali operative a livello regionale e provinciale e delle
    postazioni dei mezzi di soccorso nonché le modalità di
    collegamento tra i diversi servizi del sistema di emergenza
    sanitaria;
    f) la costituzione del dipartimento dell’assistenza o, in sua
    assenza, la formalizzazione dei servizi infermieristici e delle
    altre professioni sanitarie presenti nell’azienda stessa;
    g) la dotazione organica e le risorse strumentali, ivi comprese
    le strutture tecnologiche e informatiche e i mezzi di soccorso;
    h) le modalità di affidamento della direzione delle strutture ai
    dirigenti;
    i) le funzioni attribuite al direttore amministrativo, al direttore
    sanitario ed agli altri dirigenti e le modalità per il conferimento
    di eventuali deleghe, individuando, altresì, per i dirigenti di
    strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda
    sanitaria verso l’esterno;
    l) il sistema dei controlli interni;
    m) le procedure e l’oggetto delle consultazioni delle
    organizzazioni sindacali;
    n) le modalità con cui l’azienda sanitaria appalta o contratta
    direttamente la fornitura di beni e servizi il cui valore sia
    inferiore a quello stabilito dalla normativa in materia, secondo
    le norme di diritto privato;
    o) le modalità di rapporto e di collaborazione dell’ARES 118 con
    le altre aziende sanitarie nonché con gli enti ed organismi di cui
    all’articolo 4, comma 3;
    p) le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei
    diritti degli utenti, anche ai fini della corretta fruizione del
    sistema.
    3. L’atto aziendale è redatto dal direttore generale ed è adottato
    con provvedimento del direttore stesso, previa consultazione
    delle organizzazioni sindacali.
    4. L’atto aziendale è trasmesso alla Regione per la verifica di
    conformità alle disposizioni della presente legge ed ai criteri
    stabiliti dalla Giunta regionale.
    5. La Giunta regionale, qualora rilevi la mancanza di conformità
    di cui al comma 3, rinvia, entro il termine di quarantacinque
    giorni dalla data di ricevimento, l’atto aziendale al direttore
    generale per i necessari adeguamenti, che devono essere
    comunicati alla Regione. Decorso tale termine ovvero, in caso
    di rinvio, a seguito della comunicazione alla Regione dei relativi
    adeguamenti, l’atto aziendale è pubblicato sul BUR.
    6. L’atto aziendale può essere modificato dal direttore generale
    con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.






    ARTICOLO 13

    (Organizzazione e personale)


    1. L’organizzazione dell’ARES 118 è determinata dall’atto
    aziendale ai sensi dell’articolo 12.
    2. Dall’ARES 118 dipende tutto il personale utilizzato nei diversi
    momenti della fase di allarme e di risposta extraospedaliera
    alle emergenze sanitarie. In particolare, dipende dall’ARES 118
    il personale addetto alle centrali operative provinciali e alle
    postazioni dei mezzi di soccorso nonché quello impegnato alla
    conduzione dei mezzi di soccorso.
    3. Al personale dell’ARES 118 si applica la normativa legislativa
    e contrattuale vigente per il personale del servizio sanitario
    regionale.
    4. L’ARES 118 assicura la formazione e l’aggiornamento
    continuo e permanente del personale dipendente e, previe
    specifiche intese, di quello non dipendente che opera in regime
    di accreditamento. La formazione e l’aggiornamento sono
    finalizzati a promuovere la qualificazione uniforme e mirata alle
    attività di emergenza, la valorizzazione delle competenze
    tecniche delle singole professionalità nonché la capacità di
    operare in modo integrato e interdisciplinare.







    ARTICOLO 14

    (Finanziamento. Gestione contabile e patrimoniale)


    1. Al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale
    dell’ARES 118 si estendono le norme in materia di patrimonio,
    contabilità e attività contrattuale in vigore per le altre aziende
    sanitarie.
    2. La Giunta regionale, tenendo conto della peculiarità
    dell’ARES 118, determina con apposita deliberazione i criteri
    per il relativo finanziamento.
    3. L’ARES 118 dispone delle seguenti risorse finanziarie:
    a) assegnazione annuale determinata dalla Giunta regionale;
    b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche
    attività affidate dalla Giunta regionale;
    c) risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione Europea o
    da altri enti pubblici o privati;
    d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.







    ARTICOLO 15

    (Indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo
    regionale)


    1. La Regione esercita nei confronti dell’ARES 118 le funzioni di
    indirizzo e coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo previste
    dalla normativa vigente per le altre aziende sanitarie, ivi
    comprese la verifica dei risultati aziendali conseguiti dal
    direttore generale trascorsi diciotto mesi dalla nomina e ogni
    altra valutazione dell’attività del direttore stesso.






    ARTICOLO 16

    (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 49)


    1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio
    1989, n. 49, (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte
    di istituti, organizzazioni ed associazioni private) è abrogato.
    2. Agli articoli 5, 6, 7 e 8 della l.r. 49/1989 le parole “unità
    sanitaria locale” sono sostituite dalle seguenti: “azienda
    regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118.”







    ARTICOLO 17

    (Disposizioni transitorie)


    1. In fase di prima applicazione della presente legge:
    a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, alla nomina del Direttore generale dell’ARES
    118. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede, in
    via, sostitutiva, il Presidente del Consiglio regionale;
    b) il direttore generale dell’ARES 118 nomina il collegio
    sindacale, ai sensi dell’articolo 9, entro sessanta giorni dalla
    data del proprio insediamento; nelle more della costituzione
    della conferenza permanente per la programmazione sanitaria
    e socio-sanitaria prevista dall’articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs.
    502/1992 e successive modifiche, il componente del collegio
    sindacale indicato all’articolo 9, comma 1, lettera d), è
    designato dalla conferenza permanente Regione – autonomie
    locali, istituita ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 6
    agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
    regionale e locale per la realizzazione del decentramento
    amministrativo) e successive modifiche.
    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge, sulla base della situazione risultante a tale
    data, con deliberazione della Giunta regionale sono trasferiti
    all’ARES 118:
    a) i beni immobili che costituiscono la sede della centrale
    operativa regionale di Roma per il coordinamento del sistema
    di emergenza sanitaria, gestita dall’azienda ospedaliera San
    Camillo - Forlanini;
    b) i beni mobili ed, in particolare, i mezzi di soccorso, le
    attrezzature tecnologiche ed informatiche utilizzati dalla centrale
    operativa regionale di Roma, di cui alla lettera a), e dalle
    centrali operative provinciali di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone
    e Rieti del sistema di emergenza sanitaria, gestite,
    rispettivamente, dall’azienda ospedaliera San Camillo –
    Forlanini e dalle aziende unità sanitarie locali di Latina, Viterbo,
    Frosinone e Rieti;
    c) il personale addetto alle centrali operative di cui alle lettere a)
    e b), nonché alle postazioni dei mezzi di soccorso ed alla
    conduzione dei mezzi stessi.
    3. Ai fini di cui al comma 2, i direttori generali delle aziende
    sanitarie che gestiscono i beni ed il personale indicati nel
    medesimo comma, entro quaranta giorni dalla data di entrata
    in vigore della presente legge, trasmettono alla Regione gli
    elenchi dei beni e del personale nonché dei rapporti giuridici
    attivi e passivi da trasferire all’ARES 118 e adottano i
    conseguenti atti di adeguamento dell’organizzazione dei servizi,
    del patrimonio e delle dotazioni organiche delle rispettive
    aziende sanitarie.

    4. Il personale di cui al comma 2, lettera c), può esercitare,
    entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’atto aziendale
    contenente la determinazione della dotazione organica ai sensi
    dell’articolo 12, comma 2, lettera g), il diritto di opzione ad
    essere reinserito nel ruolo del personale dell’azienda sanitaria
    di provenienza, nei limiti e con le modalità stabiliti, nel rispetto
    degli istituti di partecipazione sindacale previsti dai contratti
    collettivi di riferimento dalla Giunta regionale, la quale individua
    anche eventuali forme di incentivazione per favorire il
    trasferimento di personale da altre aziende sanitarie all’ARES
    118. Il personale che, per motivi di salute o di età, non risulti
    idoneo, sulla base di certificazione medico-specialistica del
    servizio sanitario regionale, ad operare sui mezzi di soccorso
    può esercitare il diritto ad essere reinserito nell’azienda di
    provenienza, anche in deroga al termine fissato per l’opzione,
    ovvero ad usufruire della mobilità interaziendale.






    ARTICOLO 18

    (Disposizioni finanziarie)

    1. Per il primo avvio della presente legge è prevista la spesa di
    euro 1 milione per l’esercizio finanziario 2004 gravante sugli
    stanziamenti UPB H11, in aggiunta alle quote che risultano
    assegnate per le centrali operative e le attività di cui all’articolo
    17, comma 2, lettere a), b) e c).







    ARTICOLO 19

    (Entrata in vigore)


    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
    sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



    Formula Finale:

    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
    Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
    osservarla e di farla osservare come legge della Regione
    Lazio.


    Data a Roma, addì 3 agosto 2004

    Storace

     
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