Fondo solidarietà alle famiglie dei deceduti operazioni di soccorso

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 11-03-2003 Regione Lazio

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    LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 11-03-2003
    REGIONE LAZIO

    “Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso”.


    Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
    N. 8
    del 20 marzo 2003
    SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7
    IL CONSIGLIO REGIONALE

    ha approvato

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Promulga

    La seguente legge:





    ARTICOLO 1

    (Finalità)


    1. La Regione, al fine di testimoniare in modo tangibile
    riconoscenza e gratitudine nei confronti dei familiari dei cittadini
    appartenenti alle strutture operative regionali di protezione
    civile, deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso, istituisce
    un fondo di solidarietà allo scopo di fronteggiare le condizioni di
    disagio economico e di garantire ai figli del deceduto un
    contributo alle spese di istruzione e di studio per l’intera durata
    dei corsi regolari.






    ARTICOLO 2

    (Definizioni)


    1. Sono definite “operazioni di soccorso” gli interventi diretti ad
    assicurare alla popolazione della regione ogni forma di prima
    assistenza, conseguente ad eventi naturali, eventi calamitosi
    connessi con l'attività dell'uomo, eventi calamitosi urbani,
    catastrofi e calamità naturali. Ai fini della presente legge, sono
    parificate alle operazioni di soccorso le attività di simulazione di
    emergenza, quali prove di soccorso ed esercitazioni di
    protezione civile.

    2. Sono definite “strutture operative regionali di protezione
    civile” il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il corpo forestale
    dello Stato, le organizzazioni di volontariato, la croce rossa
    italiana, le strutture del servizio sanitario nazionale, il corpo
    nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI), le forze di polizia, le
    forze armate, i rappresentanti della comunità scientifica, il
    personale degli enti locali, degli enti territoriali delle aziende
    municipalizzate, delle amministrazioni dello Stato il cui
    intervento rientri nell’ambito delle operazioni di soccorso e delle
    attività di cui al comma 1.






    ARTICOLO 3

    (Beneficiari)


    1. Possono beneficiare di quanto previsto all’articolo 1, comma
    1, i seguenti soggetti:
    a) il coniuge superstite convivente del deceduto, non
    legalmente ed effettivamente separato o divorziato, o, se
    legalmente ed effettivamente separato o divorziato, quando
    dimostri di aver percepito assegno alimentare risultante da
    provvedimento dell’autorità giudiziaria, tale da essere l’unica
    fonte di reddito per il suo sostentamento, o assegno per il figlio
    o i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi;
    b) in assenza del coniuge, i figli legittimi, o legittimati, o naturali,
    o adottivi e di loro quelli che non contraggano matrimonio nel
    periodo previsto per l’erogazione dei benefici.






    ARTICOLO 4

    (Composizione del Fondo di solidarietà)


    1. Il Fondo di solidarietà si compone:
    a) di un sussidio da elargire per i tre anni successivi al
    decesso dell’operatore, onde consentire al coniuge ed ai figli di
    impostare la propria vita in modo dignitoso;
    b) di un contributo alle spese di istruzione e di studio, pari ad
    euro 1.000,00 annui da erogare per ciascun figlio dell’operatore
    deceduto per l’intera durata dei corsi regolari e, in caso di
    minorati bisognosi di assistenza, per un periodo di durata
    quinquennale.

    2. Il sussidio di cui alla lettera a) del comma 1, viene
    riconosciuto ed erogato, tenuto conto, ai fini della sua
    quantificazione, della composizione del nucleo familiare, a
    prescindere dal reddito del deceduto.

    3. L’erogazione del sussidio avviene secondo le seguenti
    modalità:
    a) in presenza del solo coniuge a carico, privo di fonte di
    reddito, il sussidio è pari a euro 15.000,00. Detto importo è maggiorato di euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato,
    naturale o adottivo. Tali importi subiranno un aggiornamento
    per il secondo ed il terzo anno agganciato all’indice dei prezzi al
    consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi ai singoli
    mesi dell’anno, tenendo conto di quello inerente al mese in cui
    è avvenuto il decesso, al fine di mantenere costante nel triennio
    il valore del sussidio;
    b) in presenza del coniuge che abbia una sua fonte di reddito,
    se quest’ultimo non è superiore ad euro 2.840,51, il sussidio è pari a euro 15.000,00, con la maggiorazione di euro 2.000,00
    per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo
    convivente; se il reddito prodotto dal coniuge superstite è superiore ad euro 2.840,51, ma non ad euro 15.000,00, il
    sussidio è pari alla differenza tra euro 15.000,00 e l’importo del
    reddito prodotto, con la maggiorazione di euro 2.000,00 per
    ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o adottivo convivente;
    se il reddito prodotto dal coniuge sarà superiore ad euro
    15.000,00, non si dà luogo ad alcun sussidio, tranne che per
    euro 2.000,00 per ogni figlio legittimo, legittimato, naturale o
    adottivo convivente. Rimane in tutti casi ferma l’erogazione del
    contributo di cui al comma 1, lettera b) che è anch’esso
    agganciato all’indice inflazionistico.
    4. La gestione del fondo è affidata alla struttura
    dell’assessorato regionale competente in materia di interventi
    socio-assistenziali.

    5. Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, i soggetti
    di cui all’articolo 3 presentano, entro novanta giorni dal
    verificarsi dell’evento, domanda alla struttura di cui al comma 4,
    che svolge la relativa attività istruttoria sentita la struttura
    dell’assessorato regionale competente in materia di protezione
    civile.






    ARTICOLO 5

    (Rivalutazione dell’ammontare dei benefici)


    1. L’ammontare dei benefici di cui alla presente legge è rivalutato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
    dell’assessore competente in materia di protezione civile e
    dell’assessore competente in materia di interventi
    socio-assistenziali, ogni cinque anni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge.







    ARTICOLO 6

    (Disposizioni transitorie)


    1. In sede di prima attuazione, possono accedere al fondo,
    secondo le modalità di cui alla presente legge, i familiari dei
    cittadini appartenenti alle strutture operative regionali di
    protezione civile deceduti a seguito di interventi di soccorso
    verificatisi a partire dalla data del 1° gennaio 2000 e fino alla
    data di entrata in vigore della presente legge.
    2. I soggetti di cui al comma 1 presentano la domanda entro il
    termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge.






    ARTICOLO 7

    (Disposizioni finanziarie)


    1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
    valutati per l’esercizio 2003 in euro 50.000,00 gravano sulla
    UPB H 41 - interventi socio assistenziali - mediante l’istituzione
    di apposito capitolo denominato “Fondo di solidarietà in favore
    delle famiglie di cittadini del Lazio, appartenenti alle strutture
    operative di protezione civile, deceduti nell’ambito di operazioni
    di soccorso”.
    2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con la
    legge di bilancio.
    3. La relativa copertura trova capienza nella UPB H 41 del
    bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.






    ARTICOLO 8

    (Entrata in vigore)


    1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.







    Formula Finale:

    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
    Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
    osservarla e di farla osservare come legge della Regione
    Lazio.


    Data a Roma, addì 11 marzo 2003

    Storace
     
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