Eliambulanza equiparata ad aeromobili di stato

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

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    Ministero dei Trasporti e della Navigazione
    Atto di indirizzo
    4 agosto 1998

    IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

    VISTO l'art. 746 codice della navigazione, di cui al r.d. 30 marzo 1942, n.327, con il quale possono essere equiparati agli aeromobili di stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, sono adibiti ad un servizio di stato di carattere non commerciale;

    CONSIDERATO che nelle Regioni il servizio sanitario di elisoccorso è svolto per conto delle Regioni

    CONSIDERATO che i predetti soggetti svolgono esclusivamente servizio di eliambulanza;

    CONSIDERATO che il predetto servizio, di carattere oggettivamente pubblico, non presenta finalità commerciali, in quanto gratuito per tutti i cittadini e che lo stesso può, quindi, essere equiparato al servizio di stato di carattere non commerciale;

    VISTO il DPR 27 marzo 1992 concernente l'atto di indirizzo e coordinamento alle REgioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria;

    VISTI gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

    Adotta il seguente
    Atto di indirizzo

    Gli aeromobili adibiti esclusivamente al servizio pubblico di eliambulanza per conto delle Regioni sono equiparati, a tutti gli effetti di Legge, fatta salva la corresponsione delle tasse e dei diritti aeroportuali, agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 746 del Codice della Navigazione

    Il Dipartimento dell'aviazione civile e l'Ente Nazionale per l'aviazione civile sono tenuti ad attenersi al presente atto di indirizzo.

    4 agosto 1999
    Il Ministro


     
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