Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di inferm

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 191 del 17/08/2000

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    MINISTERO DELLA SANITA'
    DECRETO 27 luglio 2000
    Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 191 del 17/08/2000
    Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio
    professionale e dell'accesso alla formazione post-base.


    IL MINISTRO DELLA SANITA'
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
    RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

    Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

    Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

    Decreta:

    Art. 1.

    I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

    Sez. A - diploma universitario Sez. B - titoli equipollenti
    Infermiere - Decreto del Ministro della sanitý 14 settembre 1994, n. 739 Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
    Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
    D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

    Art. 2.

    L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 luglio 2000

    p. Il Ministro della sanitý Labate
    p. Il Ministro dell'universitý e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

     
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