Assegnazione Frequenze Radio Emergenza Sanitaria

Gazzetta Ufficiale n. 257 del 03/11/98

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    Ministero della Sanità
    DECRETO 6 ottobre 1998
    Gazzetta Ufficiale n. 257 del 03/11/98
    Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz,
    ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanita' per le
    esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario
    nazionale.



    IL MINISTRO DELLA SANITA'
    di concerto con
    IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI


    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
    recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la
    determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza",
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
    Visto l'atto di intesa adottato in data 11 aprile 1996 fra lo Stato
    e le regioni di approvazione delle lineeguida sul sistema di
    emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della
    Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
    del 17 maggio 1996;
    Visto l'art. 3, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente
    della Repubblica 27 marzo 1992, che demanda ad un decreto del
    Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle
    comunicazioni l'individuazione delle radiofrequenze dedicate e
    riservate al Servizio sanitario nazionale;
    Ritenuto di assegnare al Servizio sanitario nazionale 30 coppie di
    radiofrequenze, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti sulla banda 450 MHz
    (UHF);
    Ritenuto di riservare quattro coppie di frequenze alle esigenze di
    carattere nazionale ed interregionale;
    Ritenuto di assegnare le trenta coppie di frequenza al Ministero
    della sanita' per la successiva messa a disposizione delle regioni e
    delle province autonome;
    Ritenuto di procedere alla ripartizione delle frequenze fra le
    regioni e le province autonome in conformita' alla suddivisione
    disposta con il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, pubblicato nel
    supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986;
    Ritenuto che le frequenze assegnate al Servizio sanitario nazionale
    debbono essere utilizzate esclusivamente per assicurare i
    collegamenti fra le centrali operative e le autoambulanze e gli altri
    mezzi di soccorso coordinati dalle centrali stesse e con i servizi
    sanitari territoriali dell'emergenza sanitaria;
    Ritenuta opportuna la costituzione di una commissione tecnica
    paritetica fra i Ministeri della sanita' e delle comunicazioni e le
    regioni per l'esame dei progetti tecnici delle reti di collegamento
    radio proposti dalle regioni e dalle province autonome, per la messa
    a disposizione delle frequenze e per i controlli sull'esercizio del
    servizio;


    Decreta:

    Art. 1.

    1. Al Ministero della sanita', per le esigenze del sistema di
    emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, sono assegnate
    le seguenti coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti
    nella banda 450 MHz:

    Elenco canali per il Servizio sanitario nazionale
    1 415 D 450,0125 460,0125
    2 416 D 450,0250 460,0250
    3 417 D 450,0375 460,0375
    4 418 D 450,0500 460,0500
    5 419 D 450,0625 460,0625
    6 420 D 450,0750 460,0750
    7 421 D 450,0875 460,0875
    8 422 D 450,1000 460,1000
    9 423 D 450,1125 460,1125
    10 424 D 450,1250 460,1250
    11 425 D 450,1375 460,1375
    12 426 D 450,1500 460,1500
    13 427 D 450,1625 460,1625
    14 428 D 450,1750 460,1750
    15 429 D 450,1875 460,1875
    16 430 D 450,2000 460,2000
    17 431 D 450,2125 460,2125
    18 432 D 450,2250 460,2250
    19 433 D 450,2375 460,2375
    20 434 D 450,2500 460,2500
    21 435 D 450,2625 460,2625
    22 436 D 450,2750 460,2750
    23 437 D 450,2875 460,2875
    24 438 D 450,3000 460,3000
    25 439 D 450,3125 460,3125
    26 440 D 450,3250 460,3250
    27 441 D 450,3375 460,3375
    28 442 D 450,3500 460,3500
    29 443 D 450,3625 460,3625
    30 444 D 450,3750 460,3750
    Art. 2.

    1. Il Ministero della sanita' mette a disposizione delle singole
    regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le frequenze di
    cui all'art. 1 per il sistema di emergenza sanitaria ed, in
    particolare, per assicurare i collegamenti fra le centrali operative
    dell'emergenza sanitaria e le autoambulanze e gli altri mezzi di
    soccorso, coordinati dalle centrali operative stesse, nonche' i
    servizi sanitari territoriali dell'emergenza sanitaria.
    2. La messa a disposizione delle frequenze e' disposta dal
    Ministero della sanita' di concerto con il Ministero delle
    comunicazioni in relazione alle effettive esigenze dei servizi e
    previa approvazione da parte della commissione di cui all'art. 6 del
    progetto tecnico della rete dei radiocollegamenti.
    3. Alla ripartizione dei canali fra le regioni e le province
    autonome di Trento e Bolzano si provvede in base alla seguente
    suddivisione per area geografica in ambito comunale e regionale:
    a) canali suddivisi per area geografica in ambito comunale:

    A 415 424
    B 416 425
    C 417 426
    D 418 427
    E 419 428
    F 420 429
    G 421 430
    H 422 431
    I 423 432

    b) canali suddivisi per area geografica in ambito regionale:

    X 433 437 441
    Y 434 438 442
    Z 435 439 443
    T 436 440 444

    4. I canali n. 433, n. 434, n. 435 e n. 436 sono riservati ai
    collegamenti d'interesse nazionale ed interregionali.
    5. La ripartizione dei canali in ambito locale e' disposta dal
    Ministero delle comunicazioni sulla base dei progetti tecnici di
    realizzazione dei sistemi di radiocollegamenti presentati dalle
    singole regioni e province autonome nel rispetto di quanto previsto
    dal comma 2.

    Art. 3.

    1. Le radiofrequenze riservate al Servizio sanitario nazionale sono
    utilizzate esclusivamente per assicurare i collegamenti di cui
    all'art. 2, comma 1.
    2. Gli enti e le associazioni pubbliche e private, che svolgono, in
    base a convenzione con il Servizio sanitario nazionale, attivita' di
    soccorso sanitario coordinata dalla centrale operativa del 118,
    utilizzano, per l'espletamento dei servizi di pronto soccorso,
    coordinati dalla centrale operativa stessa, esclusivamente le
    frequenze riservate al Servizio sanitario nazionale in base ai
    criteri ed alle direttive della centrale operativa.
    3. L'attivazione dei collegamenti radio attraverso le frequenze di
    cui all'art. 1 non consente l'ulteriore utilizzazione di frequenze
    radio diverse per i collegamenti per l'emergenza sanitaria da parte
    delle centrali operative 118 e degli altri soggetti pubblici e
    privati convenzionati che fanno parte del sistema di emergenza
    sanitaria.
    4. Le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti
    di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
    universitari, nonche' la Croce rossa italiana sono tenuti, entro il
    termine indicato in sede di approvazione del progetto tecnico di
    realizzazione del sistema di collegamenti radio con le frequenze di
    cui all'art. 1 e comunque non oltre tre mesi dalla data di completa
    attivazione del sistema stesso, a restituire al Ministero delle
    comunicazioni le frequenze attualmente utilizzate per l'emergenza
    sanitaria. Il Ministero della sanita' di concerto con il
    Ministero delle comunicazioni puo', per particolari esigenze
    organizzative e per periodi di tempo determinati, autorizzare le
    predette istituzioni a continuare ad utilizzare, in tutto o in
    parte, le frequenze attualmente impiegate anche in relazione al
    necessario ammortamento degli investimenti gia' effettuati nel
    settore.
    5. Gli enti e le associazioni, pubbliche e private, che abbiano
    stipulato la convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 citato nelle premesse, sono
    tenute, entro tre mesi dalla stipula della convenzione, a restituire
    le frequenze gia' utilizzate per l'emergenza sanitaria.

    Art. 4.

    1. Presso il Ministero delle comunicazioni e' costituita una
    commissione tecnica paritetica con il compito di esprimere parere sui
    progetti tecnici di realizzazione delle reti presentati dalle regioni
    e dalle province autonome e di sovraintendere al regolare
    funzionamento dei servizi di telecomunicazioni.
    2. La commissione e' composta da tre esperti, di cui uno con
    funzioni di presidente, nominati dal Ministro delle comunicazioni,
    tre esperti nominati dal Ministro della sanita' e tre esperti
    nominati dalla conferenza deipresidenti delle regioni e delle
    province autonome di Trento e Bolzano. La commissione puo' invitare,
    di volta in volta, a partecipare ai lavori funzionari o esperti delle
    regioni e delle province autonome interessate agli argomenti posti
    all'ordine del giorno.
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.


    Roma, 6 ottobre 1998


     
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