Coeslazio
- Group
- Administrator
- Posts
- 5,320
- Reputation
- +13
- Location
- ROMA
- Status
- Offline
|
|
Ministero della Sanità DECRETO 6 ottobre 1998 Gazzetta Ufficiale n. 257 del 03/11/98 Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanita' per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto l'atto di intesa adottato in data 11 aprile 1996 fra lo Stato e le regioni di approvazione delle lineeguida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; Visto l'art. 3, commi 2 e 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che demanda ad un decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle comunicazioni l'individuazione delle radiofrequenze dedicate e riservate al Servizio sanitario nazionale; Ritenuto di assegnare al Servizio sanitario nazionale 30 coppie di radiofrequenze, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti sulla banda 450 MHz (UHF); Ritenuto di riservare quattro coppie di frequenze alle esigenze di carattere nazionale ed interregionale; Ritenuto di assegnare le trenta coppie di frequenza al Ministero della sanita' per la successiva messa a disposizione delle regioni e delle province autonome; Ritenuto di procedere alla ripartizione delle frequenze fra le regioni e le province autonome in conformita' alla suddivisione disposta con il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986; Ritenuto che le frequenze assegnate al Servizio sanitario nazionale debbono essere utilizzate esclusivamente per assicurare i collegamenti fra le centrali operative e le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati dalle centrali stesse e con i servizi sanitari territoriali dell'emergenza sanitaria; Ritenuta opportuna la costituzione di una commissione tecnica paritetica fra i Ministeri della sanita' e delle comunicazioni e le regioni per l'esame dei progetti tecnici delle reti di collegamento radio proposti dalle regioni e dalle province autonome, per la messa a disposizione delle frequenze e per i controlli sull'esercizio del servizio;
Decreta:
Art. 1.
1. Al Ministero della sanita', per le esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, sono assegnate le seguenti coppie di frequenza, canalizzate 12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz:
Elenco canali per il Servizio sanitario nazionale 1 415 D 450,0125 460,0125 2 416 D 450,0250 460,0250 3 417 D 450,0375 460,0375 4 418 D 450,0500 460,0500 5 419 D 450,0625 460,0625 6 420 D 450,0750 460,0750 7 421 D 450,0875 460,0875 8 422 D 450,1000 460,1000 9 423 D 450,1125 460,1125 10 424 D 450,1250 460,1250 11 425 D 450,1375 460,1375 12 426 D 450,1500 460,1500 13 427 D 450,1625 460,1625 14 428 D 450,1750 460,1750 15 429 D 450,1875 460,1875 16 430 D 450,2000 460,2000 17 431 D 450,2125 460,2125 18 432 D 450,2250 460,2250 19 433 D 450,2375 460,2375 20 434 D 450,2500 460,2500 21 435 D 450,2625 460,2625 22 436 D 450,2750 460,2750 23 437 D 450,2875 460,2875 24 438 D 450,3000 460,3000 25 439 D 450,3125 460,3125 26 440 D 450,3250 460,3250 27 441 D 450,3375 460,3375 28 442 D 450,3500 460,3500 29 443 D 450,3625 460,3625 30 444 D 450,3750 460,3750 Art. 2.
1. Il Ministero della sanita' mette a disposizione delle singole regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano le frequenze di cui all'art. 1 per il sistema di emergenza sanitaria ed, in particolare, per assicurare i collegamenti fra le centrali operative dell'emergenza sanitaria e le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso, coordinati dalle centrali operative stesse, nonche' i servizi sanitari territoriali dell'emergenza sanitaria. 2. La messa a disposizione delle frequenze e' disposta dal Ministero della sanita' di concerto con il Ministero delle comunicazioni in relazione alle effettive esigenze dei servizi e previa approvazione da parte della commissione di cui all'art. 6 del progetto tecnico della rete dei radiocollegamenti. 3. Alla ripartizione dei canali fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede in base alla seguente suddivisione per area geografica in ambito comunale e regionale: a) canali suddivisi per area geografica in ambito comunale:
A 415 424 B 416 425 C 417 426 D 418 427 E 419 428 F 420 429 G 421 430 H 422 431 I 423 432
b) canali suddivisi per area geografica in ambito regionale:
X 433 437 441 Y 434 438 442 Z 435 439 443 T 436 440 444
4. I canali n. 433, n. 434, n. 435 e n. 436 sono riservati ai collegamenti d'interesse nazionale ed interregionali. 5. La ripartizione dei canali in ambito locale e' disposta dal Ministero delle comunicazioni sulla base dei progetti tecnici di realizzazione dei sistemi di radiocollegamenti presentati dalle singole regioni e province autonome nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
Art. 3.
1. Le radiofrequenze riservate al Servizio sanitario nazionale sono utilizzate esclusivamente per assicurare i collegamenti di cui all'art. 2, comma 1. 2. Gli enti e le associazioni pubbliche e private, che svolgono, in base a convenzione con il Servizio sanitario nazionale, attivita' di soccorso sanitario coordinata dalla centrale operativa del 118, utilizzano, per l'espletamento dei servizi di pronto soccorso, coordinati dalla centrale operativa stessa, esclusivamente le frequenze riservate al Servizio sanitario nazionale in base ai criteri ed alle direttive della centrale operativa. 3. L'attivazione dei collegamenti radio attraverso le frequenze di cui all'art. 1 non consente l'ulteriore utilizzazione di frequenze radio diverse per i collegamenti per l'emergenza sanitaria da parte delle centrali operative 118 e degli altri soggetti pubblici e privati convenzionati che fanno parte del sistema di emergenza sanitaria. 4. Le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonche' la Croce rossa italiana sono tenuti, entro il termine indicato in sede di approvazione del progetto tecnico di realizzazione del sistema di collegamenti radio con le frequenze di cui all'art. 1 e comunque non oltre tre mesi dalla data di completa attivazione del sistema stesso, a restituire al Ministero delle comunicazioni le frequenze attualmente utilizzate per l'emergenza sanitaria. Il Ministero della sanita' di concerto con il Ministero delle comunicazioni puo', per particolari esigenze organizzative e per periodi di tempo determinati, autorizzare le predette istituzioni a continuare ad utilizzare, in tutto o in parte, le frequenze attualmente impiegate anche in relazione al necessario ammortamento degli investimenti gia' effettuati nel settore. 5. Gli enti e le associazioni, pubbliche e private, che abbiano stipulato la convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 citato nelle premesse, sono tenute, entro tre mesi dalla stipula della convenzione, a restituire le frequenze gia' utilizzate per l'emergenza sanitaria.
Art. 4.
1. Presso il Ministero delle comunicazioni e' costituita una commissione tecnica paritetica con il compito di esprimere parere sui progetti tecnici di realizzazione delle reti presentati dalle regioni e dalle province autonome e di sovraintendere al regolare funzionamento dei servizi di telecomunicazioni. 2. La commissione e' composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro delle comunicazioni, tre esperti nominati dal Ministro della sanita' e tre esperti nominati dalla conferenza deipresidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione puo' invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori funzionari o esperti delle regioni e delle province autonome interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 1998
|
|