Rilascio KE (modalità ormai revocata)

DM 7 luglio 1995

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    MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DM 7 luglio 1995
    Documentazione necessaria per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame.


    pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19-7-1995 - Serie generale

    IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

    Visto l' art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 : "Nuovo codice della strada";
    Visto l' art.311, comma 1 e comma 3, lettere a), b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
    Visto l' art.5 del decreto-legge 28 giugno 1995, n.251;
    Considerata la necessitý di stabilire la documentazione da produrre al fine di conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame;


    Decreta:
    Art. 1 Requisiti per il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza esami

    1. Possono ottenere il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza esame coloro che svolgono attivitý di guida di veicoli adibiti a servizio di emergenza, presso enti pubblici, enti privati e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri previsti dalla legge 11 agosto 1991, n.266.
    2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere intestatarie di uno o pi˜ veicoli adibiti al servizio di emergenza.


    Art. 2 Documentazione
    Al fine di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE, gli interessati devono presentare domanda ad un ufficio provinciale M.C.T.C., allegando la documentazione che attesti il possesso della patente di categoria B da almeno due anni, oppure delle patenti di categoria C o D da almeno un anno. Deve essere altresÏ presentato un attestato rilasciato dalla competente struttura di appartenenza da cui risulti che il richiedente svolge, a disposizione delle predette strutture, l' attivitý di guida dei veicoli adibiti a servizio di emergenza.


    Art. 3 Entrata in vigore
    Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 7 luglio 1995

    Il direttore generale: Berruti

     
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