Schema tipo di convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati

Conferenza Stato-Regioni 25/3/93

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    Schema tipo di convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati per l'attività dl soccorso sanitario (art 5 comma 3 del D.P.R. 27/3/1992)

    Conferenza Stato-Regioni Seduta del giorno 25/3/93


    La complessità della materia e la molteplicità degli enti ed associazioni con i quali è possibile stipulare, da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, una convenzione per l'attività di soccorso sanitario, collegato ai servizi di emergenza, facenti capo alla Centrale Operativa, suggerisce di adottare uno schema tipo con caratteristiche di flessibilità, tali da poter comprendere tutte le situazioni, estremamente differenziate, che si verranno a presentare.
    A tal fine si ritiene più opportuno proporre uno schema che non ponga una normativa di dettaglio ma che si limiti a tracciare linee di indirizzo ed individuare criteri da utilizzare nella redazione, a livello appilcativo locale delle singole convenzioni con gli enti ed associazioni interessati.

    Premessa

    Propedeutico alla individuazione di modelli alternativi allo schema sottoriportato è pervenire alla valutazione dello stato dei rapporti con la CRI; si ritiene cioè indispensabile che la definizione del rapporto con la CRI avvenga dopo aver valutato in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR) e al Ministero della Sanità le seguenti questioni:

    - verifica dello stato di attuazione dell'art. 70 della legge 833;
    - verifica degli obblighi della CRI a fornire servizi al SSN in conseguenza del finanziamento quota parte del FSN;
    - verifica dello stato di attuazione del comma 6 articolo 9 della convenzione tra ANAS e Autostrade per l'esercizio del soccorso sulle autostrade di cui all'art. 165 della legge 24 luglio 1961 n. 729 ed al Decreto Interministeriale 21 giugno 1968 n. 4646/28. Tale norma prevede il convenzionamento in esclusiva dei servizi della CRI per l'attività di soccorso e l'assunzione a carico di Autostrade degli oneri relativi. La verifica deve determinare se il servizio in essere è finanziato interamente da Autostrade ovvero se concorre al finanziamento quota parte del FSN;
    - verifica delle modalità di omologazione o approvazione alla circolazione su strada dei veicoli a targa speciale CRI.


    Convenzione con associazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 226/1991

    Alle convenzioni con associazioni od organizzazioni private si perviene con le consuete modalità di scelta del contraente previste dalla legge per l'affidamento di un servizio (gara d'appalto).
    Per quanto attiene le associazioni di volontariato queste possono accedere al convenzionamento secondo le previsioni della legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991 n° 266 e conseguenti leggi regionali.
    Questi ultimi atti convenzionali dovranno quindi prevedere forme di verifica della sussistenza delle condizioni delle associazioni di volontariato convenzionate e l'erogazione dei compensi per il servizio sotto forma di rimborsi delle spese.

    Contraenti

    Possono accedere operativamente al sistema di urgenza ed emergenza (118) tutte le Associazioni di volontariato disciplinate dalla legge 266 dell'11.8.91, ovvero altre organizzazioni pubbliche o private. La convenzione può essere sottoscritta, sulla base di quanto previsto dalla programmazione territoriale dei punti di soccorso a mezzo ambulanza tra le associazioni o altre organizzazioni e:
    - I'Unità Sanitaria Locale sede di Centrale Operativa del Servizio di urgenza ed emergenza (118)
    - I'Unità Sanitaria Locale dove ha sede operativa l'Associazione od altra organizzazione.

    Autorizzazioni sanitarie

    Le associazioni e le altre organizzazioni, che intendono accedere alla convenzione, devono essere in possesso della autorizzazione sanitaria.

    Oggetto della convenzione

    L'oggetto della convenzione è costituito dalle attività dei servizi di soccorso effettuati dalle associazioni dei servizi di soccorso, effettuati dalle associazioni od organizzazioni contraenti, comunque disposti dalla Centrale Operativa.

    Punto di partenza o base operativa

    Devono essere indicati i punti di partenza e le basi operative presso cui sosteranno i mezzi convenzionati ed il territorio di competenza.
    Deve essere comunque precisato che l'ambulanza può essere utilizzata su tutto il territorio di competenza della Centrale Operativa ed al di fuori di esso in particolari circostanze.

    Modalità di servizio

    Devono essere indicati: il numero dei mezzi in servizio, previsti dalla convenzione, la tipologia dei mezzi, l'orario di disponibilità.
    Deve essere comunque assicurata l'immediata sostituzione di eventuali mezzi non utilizzabili.
    Deve inoltre essere prevista la possibilità di impiego di mezzi, oltre quelli previsti in convenzione, se liberi da attività propria, che possono essere attivati in caso di particolare necessità.

    Dipendenza operativa

    Deve essere stabiíito che l'ambulanza può operare esclusivamente per conto della Centrale Operativa e che l'associazione o l'organizzazione convenzionata non può impiegarla per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.
    Deve essere inoltre stabilito il divieto all'associazione od organizzazione di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso, così come di pubblicizzare al tal fine il proprio recapito telefonico.
    Deve inoltre essere esplicitato l'adeguamento dell'associazione od organizzazione ai protocolli operativi stabiliti dalla Centrale Operativa e ad ogni altra direttiva da questa impartita in merito all'operatività.
    I protocolli operativi dovranno disciplinare almeno: modalità di attivazione ed intervento dei mezzi di soccorso, procedure di comunicazioni radio, procedure di accesso agli ospedali, programmi di aggiornamento, criteri di triage sul posto, definizione dei reports di fine missione.

    Mezzi

    L'associazione o altra organizzazione deve impegnarsi ad utilizzare esclusivamente mezzi pienamente rispondenti, per le rispettive tipologie, agli standards stabiliti in applicazione del 2° comma dell'art. 5 del D.M. 27/3/1992.
    Deve essere inoltre prevista la trasmissione alla Unità Sanitaria Locale, da parte dell'associazione od altra organizzazione, dell'elenco dei mezzi da impiegare e delle successive variazioni.
    In rapporto a particolari esigenze operative la convenzione può disciplinare ulteriori particolari standard tipologici e di dotazione di mezzi di soccorso ovvero forme di utilizzo da parte del convenzionato di mezzi di soccorso di proprietà dell'USL.

    Mezzi di comunicazione

    Devono essere indicati gli strumenti di radiotelecomunicazione di cui la base di partenza ove esistente, e le autoambulanze devono essere dotate ai fini dell'attivazione dei mezzi.
    I radiocollegamenti con la Centrale Operativa sono assicurati su frequenze dedicate e riservate al Servizio Sanitario Nazionale, definiti con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 27/3/1992.
    In via transitoria la convenzione dovrà comunque individuare le modalità di radiocollegamento tra Centrale Operativa, base operativa e rmezzi di soccorso.

    Personale

    Deve essere precisata la composizione dell'equipaggio minimo che l'associazione o l'organizzazione convenzionata fornisce.
    L'associazione o l'organizzazione convenzionata deve inoltre impegnarsi, sotto la responsabilità del direttore sanitario, ad utilizzare esclusivamente personale con le qualifiche previste dagli standards.
    Possono essere eventualmente indicate modalità di presenza, sul mezzo del convenzionato, di personale messo a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale ovvero le modalità di presenza sui mezzi dell'USL di personale messo a disposizione del convenzionato.

    Responsabilità

    Il Direttore sanitario dell'associazione o dell'organizzazione convenzionata e responsabile della rispondenza del servizio alle norme convenzionali e della rispondenza del personale e dei mezzi ai rispettivi requisiti .
    La convenzione deve prevedere verifiche delle modalità di applicazione operativa della convenzione stessa e del protocollo, che verranno operate periodicamente tra il direttore sanitario dell'associazione o dell'organizzazione convenzionata ed il medico responsabile della Centrale Operativa.

    Registrazione degli interventi

    In convenzione deve essere stabilito:
    - le modalità di registrazione dei dati relativi agli interventi svolti, sia ai fini economici che documentali,
    - I'obbligo dell'associazione o organizzazione convenzionata e del personale tutto a vincoli di segretezza sull'attività svolta,
    - il tipo di documentazione da consegnare all'utente, da cui risulti l'onere della prestazione.

    Elementi variabili della convenzione

    La convenzione può prevedere l'ipotesi di presa in carico da parte dell'Unità Sanitaria Locale di alcuni degli oneri del servizio, quali la fornitura di farmaci o di particolari attrezzature e strumentazioni od altro .
    Infine può essere prevista l'ipotesi in cui l'Unità Sanitaria Locale fornisce personale infermieristico da impiegare sui mezzi.
    Nei casi in cui. secondo le prescrizioni della programmazione regionale, sia necessario prevedere la disponibilità di mezzi medicalizzati, può essere prevista l'ipotesi in cui l'Unità Sanitaria Locale fornisce personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato ex art. 22 D.P.R. n. 41/1990.

    Compensi

    Nella convenzione devono essere indicate le modalità tariffarie adottate, secondo i criteri sottoindicati:
    - compensi prevalentemente calcolati sulla base delle ore di presenza dei mezzi,
    - compensi prevalentemente calcolati sulla base di una quota determinata in rapporto al numero di abitanti del territorio di competenza,
    - compensi calcolati sulla quantità di servizi e/o sul numero di km percorsi per servizio.

    Eventuali prestazioni a carico degli utenti

    Nella convenzione deve essere indicato se la riscossione degli eventuali importi dovuti dall'utente spetti all'Unità Sanitaria Locale o all'associazione o organizzazione convenzionata.
    Nel primo caso l'Unità Sanitaria Locale applicherà le tariffe determinate a livello regionale, nel secondo caso dovrà essere indicata la tariffa massima, non superiore a quella determinata al livello regionale, che l'associazione o organizzazione convenzionata si impegna ad applicare.

    Assicurazione

    In convenzione deve essere previsto l'obbligo per l'associazione o l'organizzazione convenzionata di stipulare polizze assicurative:
    - a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata,
    - a copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale.
    Di entrambe le polizze devono essere indicati i massimali.
    L'associazione o l'organizzazione convenzionata deve inoltre esonerare il Servizio Sanitario Nazionale da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

    Contrassegni

    L associazione o altra organizzazione deve impegnarsi ad esporre i contrassegni del servizio di emergenza 118, unitamente al contrassegno della propria immagine, purché in nessun caso richiami un numero telefonico di soccorso diverso dal 118.
    In ogni caso sia la pubblicità sia il contrassegno sui mezzi devono essere realizzati in modo che sia rilevabile dall'utenza che il servizio è svolto in regime di convenzione e che si tratti di mezzi diversi da quelli dell'Unità Sanitaria Locale.

    Controversie

    Nella convenzione deve essere espressamente prevista la possibilità di ricorrere ad un collegio arbitrale per le controversie che dovessero insorgere.
    Il collegio arbitrale può essere composto con le consuete modalità:
    due rappresentanti delle parti contraenti ed un terzo scelto di comune accordo .
    Deve essere indicato il foro competente.

    Sospensione della convenzione

    Nella convenzione devono essere espressamente previsti i casi dl sospensione della convenz one.
    Devono essere indicate le eventuali penali che l'associazione o l'organizzazione convenzionata è tenuta a versare in caso di inadempienza.

    Durata

    Nella convenzione devono essere indicati:
    la durata, la possibilità di rinnovo, la modalità di disdetta, le eventuali modalità di adeguamento economico al rinnovo, la modalità di richiesta di revisione e di rinnovo.

    Spese

    Deve essere indicato a chi competono le spese relative all'atto della convenzione.

     
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